FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2972

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(DRAGHI)

e dal ministro della giustizia
(CARTABIA)

di concerto con il ministro della salute
(SPERANZA)

e con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(PATUANELLI)

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare

Presentato il 24 marzo 2021

  Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare.
  L'intervento normativo urgente ha lo scopo di evitare che si produca l'abrogazione di tutte le disposizioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, come variamente modificata, realizzata, in assenza di delega, per effetto dell'articolo 18, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
  Senza questo intervento, che evita l'abrogazione delle fattispecie di illecito penale e amministrativo, si produrrebbe l'effetto di lasciare del tutto privi di tutela alcuni settori importanti per la salute dei consumatori: effetto certamente non voluto, quanto meno perché non previsto dalla legge di delega in forza della quale è stato adottato il decreto legislativo n. 27 del 2021, e non accompagnato, nel medesimo decreto legislativo, da interventi di natura sanzionatoria idonei ad incidere sui medesimi ambiti.
  Per lo stesso motivo il presente decreto-legge esclude anche dall'abrogazione le disposizioni della legge 26 febbraio 1963, n. 441, in ragione della tecnica normativa adottata nel medesimo decreto legislativo n. 27 del 2021, che ne ha operato l'abrogazione espressa, malgrado si trattasse di una legge di mera modifica e integrazione della legge 30 aprile 1962, n. 283.
  Quanto al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, parimenti abrogato integralmente dal decreto legislativo n. 27 del 2021, con il presente decreto-legge se ne è esclusa l'abrogazione con riferimento alle sole disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
  L'intervento d'urgenza si giustifica in considerazione del fatto che le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (e dunque anche quelle abrogative) entreranno in vigore alla data del 26 marzo 2021.
  Il decreto-legge è composto da tre articoli.
  L'articolo 1 reca le modifiche urgenti all'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, sopra illustrate.
  L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 24 marzo 2021.

Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27;

  Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare, prima della sua entrata in vigore, la disciplina delle abrogazioni introdotta con il predetto decreto legislativo n. 27 del 2021, al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2021;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Modifiche urgenti all'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27)

  1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), le parole «di cui agli articoli 7, 10 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22»;

   b) alla lettera c), le parole «fatta salva la disposizione di cui all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12»;

   c) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni».

Articolo 2.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 22 marzo 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Cartabia
, Ministro della giustizia
Speranza, Ministro della salute
Patuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

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