XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2998
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa dei deputati
VERSACE, OCCHIUTO, BAGNASCO, BARELLI, ANNA LISA BARONI, BRAMBILLA, CALABRIA, CAPPELLACCI, CASCIELLO, CASINO, CASSINELLI, CORTELAZZO, CRISTINA, D'ATTIS, FERRAIOLI, GIACOMETTO, LABRIOLA, MARROCCO, MAZZETTI, MILANATO, FITZGERALD NISSOLI, PALMIERI, PENTANGELO, PEREGO DI CREMNAGO, PITTALIS, PORCHIETTO, ROSSELLO, ROSSO, PAOLO RUSSO, SACCANI JOTTI, SARRO, SANDRA SAVINO, SOZZANI, TARTAGLIONE, TORROMINO, MARIA TRIPODI, VALENTINI, AVOSSA, BOLDI, COLUCCI, COSTANZO, DE MARTINI, FOSCOLO, FRAILIS, GAGLIARDI, IANARO, LUPI, PETTARIN, TIRAMANI, UNGARO, VERINI
Modifiche all'articolo 32 della Costituzione in materia di diritto allo sport
Presentata il 6 aprile 2021
Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge costituzionale si intende finalmente offrire un riconoscimento formale allo sport all'interno della Carta. È opinione oramai diffusa e consolidata, in dottrina e giurisprudenza, che la pratica sportiva sia divenuta materia oggetto di copertura costituzionale, seppur implicitamente, sulla base di una variegata serie di indici normativi.
Lo sport è, infatti, annoverabile tra i diritti inviolabili dell'uomo, che concorrono allo sviluppo della sua personalità, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione; è un elemento da valorizzare nell'ambito della promozione del principio di uguaglianza formale e sostanziale; costituisce modalità di esercizio della libertà di riunione e di associazione; rappresenta un elemento di realizzazione del benessere e dell'integrità psico-fisica tutelati dall'articolo 32 della Costituzione; è mezzo di espressione e diffusione di valori culturali e formativi.
Lo sport, inoltre, dispiega una fondamentale funzione di integrazione sociale e culturale sancita e riconosciuta dalla comunità internazionale, nonché in ambito europeo.
L'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, rubricato «Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport», nel sancire il diritto delle persone con disabilità a prendere parte, su basi di uguaglianza, alla vita culturale e a sviluppare e realizzare il proprio potenziale creativo, artistico e intellettuale, pone al centro, quale elemento basilare di inclusione e di progresso, lo sport e la pratica delle attività sportive ordinarie a tutti i livelli. In sede europea, inoltre, sono diverse le Costituzioni degli Stati dell'Unione che riconoscono e affermano espressamente il valore dello sport. A titolo meramente esemplificativo, basterebbe citare l'articolo 43 della Costituzione spagnola, ai sensi del quale «i pubblici poteri svilupperanno l'educazione sanitaria, l'educazione fisica e lo sport. Inoltre agevoleranno l'adeguata utilizzazione del tempo libero». Altri esempi possono poi individuarsi nelle Carte costituzionali portoghese (articolo 64), e greca (articolo 16).
Anche la Svizzera valorizza il ruolo dello sport (articolo 68).
Al fine di riconoscere il ruolo centrale dello sport e della pratica dell'attività sportiva nella società attuale, si propone, pertanto, di introdurre nella nostra Costituzione un terzo comma all'articolo 32.
Detta norma ha una duplice portata precettiva. Da un lato si afferma che la Repubblica (in tutti i livelli ordinamentali di cui si compone: Stato, Regioni e Province autonome, Città metropolitane e Comuni) riconosce, promuove e tutela il diritto allo sport, nella sua accezione educativa e sociale; dall'altro, garantisce le condizioni che agevolano e rendono effettivo l'accesso alla sua pratica e il suo esercizio, sia in forma individuale che in forma associata.
La formulazione dell'articolato è attenta a prevenire qualsivoglia strumentalizzazione eticizzante dello sport da parte dei pubblici poteri, come è tipico di Stati autoritari: la ratio della presente riforma si sostanzia, piuttosto, nella esigenza di garantire che la pratica sportiva sia pacificamente riconosciuta quale libertà degli individui, singoli o associati.
Circa la sedes materiae, la scelta di collocare la relativa disciplina in un comma autonomo a chiusura dell'articolo 32 è volta ad inquadrare il diritto allo sport e la promozione dell'attività sportiva quale corollario manifesto e indiscussa espressione del diritto alla salute, dello sviluppo della persona, del progresso della collettività.
La pratica sportiva è fonte indiscussa di una serie di benefìci individuali e sociali: il miglioramento generale dello stato di salute della popolazione, lo sviluppo sociale ed economico, viatico ed elemento di promozione di valori positivi quali l'onestà, l'impegno, il perseguimento dell'eccellenza, il rispetto delle regole, la promozione dell'uguaglianza, il lavoro di squadra, il rispetto di se stessi e degli altri, lo spirito di comunità e di solidarietà.
L'attività fisica e lo sport, d'altronde, possono migliorare anche la salute mentale, il benessere psicologico e le abilità complesse d'azione, aumentando la percezione positiva del proprio controllo e l'autostima, attraverso la riduzione di stress, ansia e depressione. Esso è al contempo una solida barriera rispetto a comportamenti discriminatori quali: razzismo, omofobia, bullismo, abilismo.
Il legame tra sport e salute ha origini antiche; basti pensare alle motivazioni per le quali subito dopo il secondo conflitto mondiale Ludwig Guttman, neurochirurgo tedesco, direttore di un centro per lesioni spinali a Stoke Mandeville, nel sud est dell'Inghilterra, valorizzò il ruolo dello sport come formidabile strumento di cura e di integrazione delle persone con disabilità, introducendo un'innovativa tecnica di sport- terapia, che inizialmente aveva il solo scopo di agevolare la partecipazione dei suoi pazienti, militari reduci di guerra con lesioni midollari e amputazioni, alla riabilitazione. Egli comprese subito che il movimento e lo sport assicuravano miglioramenti sul piano muscolare e respiratorio, conferivano maggiore equilibrio e abilità motorie e, inoltre, rilevò che i soggetti paraplegici dimostravano una più elevata competenza e velocità nell'uso della carrozzina utile non soltanto nell'esercizio sportivo, ma anche nella vita quotidiana. Questo metodo rivoluzionario spinse Guttman, nel 1948, ad organizzare i primi Giochi sportivi per disabili a Stoke Mandeville, in Inghilterra, antecedente storico degli attuali Giochi Paralimpici. La sport-terapia, funzionale a garantire una vita più lunga e qualitativamente migliore alle persone ricoverate, si diffuse così in tutto il mondo.
Questo breve excursus storico evidenzia quanto, nel corso degli anni, sia cresciuta la consapevolezza del legame indissolubile esistente tra sport e salute. Un diritto primario ed un bene irrinunciabile per la vita quotidiana, che deve essere costantemente promosso e garantito.
Alla luce di quanto esposto e in considerazione del fatto che gli effetti benefici dello sport sono universalmente riconosciuti, la Repubblica deve, dunque, tutelare e promuovere il diritto allo sport quale prolungamento, espressione e strumento del diritto alla salute e dello sviluppo della persona.
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. All'articolo 32 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«La Repubblica riconosce, promuove e tutela il diritto allo sport nella sua accezione educativa e sociale. Essa garantisce le condizioni che agevolano e rendono effettivo l'accesso alla pratica sportiva e l'esercizio della stessa».