FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3007

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BRESCIA, BALDINO, FORCINITI, MAGI, ALAIMO, AZZOLINA, BERTI, CANCELLERI, CASA, MAURIZIO CATTOI, CORNELI, DE CARLO, DIENI, DONNO, GIARRIZZO, GIORDANO, GRIPPA, LOREFICE, MARAIA, MARTINCIGLIO, PERCONTI, RAFFA, SAITTA, FRANCESCO SILVESTRI, ELISA TRIPODI

Modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali e comunali da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza

Presentata il 9 aprile 2021

  Onorevoli Colleghi! – La questione del diritto di voto dei cittadini temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza si ripropone ancora una volta e con maggiore forza alla vigilia delle elezioni regionali e comunali che si terranno nel prossimo autunno.
  Con l'obiettivo di fornire una soluzione a un problema che ciclicamente riguarda milioni di cittadini, studenti e lavoratori, i costituzionalisti Roberto Bin e Salvatore Curreri hanno redatto una bozza di proposta di legge formulata su impulso di un comitato di ragazzi calabresi, il Collettivo Peppe Valarioti. La presente proposta di legge, che si augura sia sostenuta dal più ampio numero possibile delle forze politiche presenti in Parlamento, riproduce il testo elaborato dai professori Bin e Curreri e intende avviare una discussione parlamentare per individuare una soluzione risolutiva al problema, alla quale si auspica la partecipazione attiva e il contributo dei competenti rappresentanti del Governo, in particolare del Ministero dell'interno.
  Tale questione è stata già posta all'attenzione della Camera dei deputati in occasione dell'esame dell'atto Camera n. 543 (cosiddetto «elezioni pulite»), che ha parzialmente risolto il problema per quanto concerne le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Tale atto, approvato da questo ramo del Parlamento, è ancora all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica (atto Senato n. 859).
  L'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da COVID-19 e la conseguente impossibilità di muoversi all'interno del territorio nazionale impongono al legislatore una decisione innovativa su tale tematica.
  I sottoscrittori di questa proposta di legge si sentono impegnati in una battaglia di civiltà che vuole affermare la centralità del diritto di voto e del suo esercizio.
  Novellando l'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, l'articolo 1 della presente proposta di legge inserisce tra i princìpi fondamentali dei sistemi elettorali regionali la previsione di disposizioni volte a consentire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.
  L'articolo 2 della presente proposta di legge interviene, invece, sul testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inserendo il nuovo articolo 75-bis. Tale articolo consente agli elettori aventi diritto, temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, di esercitare il proprio diritto di voto per le elezioni comunali presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nel territorio del comune in cui hanno eletto il proprio domicilio. L'elettore è ammesso al voto previa specifica comunicazione da inviare alla prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nella circoscrizione elettorale di residenza entro quattro mesi dalla data prevista per le elezioni comunali.
  La prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nella circoscrizione elettorale di residenza ha il compito di trasmettere il materiale elettorale alle altre prefetture-uffici territoriali del Governo situate fuori del territorio regionale. I voti espressi sono trasmessi dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nel territorio di domicilio all'ufficio elettorale centrale situato nella circoscrizione di residenza ai fini del loro immediato conteggio.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza)

  1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

   «c-ter) previsione di disposizioni volte a consentire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni, i citati elettori possono esercitare il proprio diritto di voto presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nel territorio del comune in cui hanno eletto il proprio domicilio, previa specifica comunicazione da inviare alla prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nella circoscrizione elettorale di residenza entro quattro mesi dalla data prevista per le elezioni regionali. In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, gli elettori possono esercitare la suddetta opzione entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. È compito della prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nella circoscrizione elettorale di residenza trasmettere il materiale elettorale alle altre prefetture-uffici territoriali del Governo situate fuori del territorio regionale. I voti espressi ai sensi della presente lettera sono trasmessi dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nel territorio di domicilio all'ufficio elettorale centrale situato nella circoscrizione di residenza ai fini del loro immediato conteggio».

  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a dare attuazione a quanto disposto dalla lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, introdotta dal comma 1 del presente articolo. Decorso inutilmente tale termine, le disposizioni della citata lettera c-ter) si applicano direttamente con le procedure e le garanzie ivi previste.

Art. 2.
(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di esercizio del diritto di voto per le elezioni comunali da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza)

  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:

   «Art. 75-bis. – (Esercizio del diritto di voto per le elezioni comunali da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza) – 1. Nelle elezioni di cui agli articoli 71, 72 e 73, gli elettori aventi diritto temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il proprio diritto di voto presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nel territorio del comune in cui hanno eletto il proprio domicilio, previa specifica comunicazione da inviare alla prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nella circoscrizione elettorale di residenza entro quattro mesi dalla data prevista per le elezioni comunali. In caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, gli elettori possono esercitare la suddetta opzione entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. È compito della prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nella circoscrizione elettorale di residenza trasmettere il materiale elettorale alle altre prefetture-uffici territoriali del Governo situate fuori del territorio regionale. I voti espressi ai sensi del presente comma sono trasmessi dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nel territorio di domicilio all'ufficio elettorale centrale situato nella circoscrizione di residenza ai fini del loro immediato conteggio».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 75-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 1 del presente articolo si applicano ai comuni delle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano finché queste non approvino disposizioni dirette a consentire l'esercizio del diritto di voto degli elettori temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

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