FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3029

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZENNARO, MOLINARI, BAZZARO, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DE ANGELIS, DI MURO, FERRARI, FIORINI, FURGIUELE, GERMANÀ, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GUSMEROLI, LUCCHINI, LUCENTINI, MOSCHIONI, MURELLI, PATASSINI, PATELLI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RIBOLLA, TATEO, TIRAMANI, TONELLI, VALLOTTO, ZICCHIERI

Agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle attività produttive
in settori strategici di interesse nazionale

Presentata il 20 aprile 2021

Onorevoli Colleghi! — L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha avuto un inevitabile e drammatico impatto sulle attività economiche e imprenditoriali del nostro Paese e, quindi, la previsione di nuove misure di incentivo, di tutela e di promozione delle attività produttive rappresenta non solo un dovere nei confronti delle giovani generazioni, ma anche una sfida per assicurare la riconversione economica e sociale delle aree e delle categorie più svantaggiate.
Molti Paesi appartenenti al Gruppo dei 20 hanno già proposto o messo in atto specifiche misure di tipo fiscale con l'obiettivo di garantire la solvibilità delle imprese, di ridurre il rischio di fallimento e di offrire un sostegno in caso di blocco delle attività disposto dai Governi per limitare la diffusione del coronavirus, prevedendo però, nella maggior parte dei casi, l'applicazione di tali misure solo alle imprese ad alta intensità produttiva e trascurando le realtà imprenditoriali di piccole dimensioni ma operanti in settori strategici.
La presente proposta di legge, tenendo conto del diffuso dibattito sulla fiscalità agevolata e differenziata, prevede una serie di agevolazioni fiscali in favore dei settori produttivi individuati come settori strategici di interesse nazionale allo scopo di promuovere gli investimenti, aumentando il livello di occupazione, incrementando l'attrattività nelle zone interessate e creando nuovi modelli di produzione e diversificazione economica.
L'articolo 1 definisce le finalità della legge. L'articolo 2 prevede l'individuazione dei settori strategici di interesse nazionale nonché dei soggetti, degli enti e delle imprese ivi operanti oggetto delle agevolazioni fiscali. L'articolo 3 stabilisce quali siano le agevolazioni fiscali: l'applicazione dell'imposta sul reddito delle società con l'aliquota del 5 per cento per i primi cinque periodi d'imposta, l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per il valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività di impresa per i primi cinque periodi d'imposta e l'esenzione dall'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti, per gli immobili di proprietà e destinati all'esercizio delle attività oggetto di agevolazioni, la riduzione del 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'articolo 4 prevede un monitoraggio ai fini della verifica dell'efficacia delle agevolazioni fiscali. L'articolo 5 subordina all'autorizzazione della Commissione europea l'efficacia delle disposizioni introdotte dalla legge. L'articolo 6, infine, reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a promuovere lo sviluppo economico e sociale, nonché a favorire l'insediamento di imprese nei settori strategici di interesse nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 2, attraverso l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3.

Art. 2.
(Individuazione dei settori strategici di interesse nazionale)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della difesa, sono individuati i settori strategici di interesse nazionale oggetto delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3, nonché i soggetti, gli enti e le imprese che svolgono attività di tipo industriale, artigianale, commerciale, agricolo, turistico e di servizi in genere, ai sensi di quanto previsto dalla classificazione delle attività economiche del codice ATECO 2007, comprese le piccole e le micro imprese, individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che operano nei citati settori, di seguito denominati «soggetti».

Art. 3.
(Agevolazioni fiscali)

1. Sono ammessi a usufruire delle agevolazioni fiscali di cui al presente articolo i soggetti che avviano nel territorio nazionale le attività previste dal medesimo articolo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024.
2. I soggetti possono usufruire, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 6, delle seguenti agevolazioni fiscali:

a) applicazione dell'imposta sul reddito delle società con l'aliquota del 5 per cento per i primi cinque periodi d'imposta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per il valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività di impresa per i primi cinque periodi d'imposta;

c) esenzione, per gli immobili di proprietà e destinati all'esercizio delle attività oggetto di agevolazione, dall'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti per i primi cinque anni di esercizio dell'attività;

d) riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a carico dei datori di lavoro sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono le attività oggetto di agevolazione.

3. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 2 sono riconosciute alle seguenti condizioni:

a) i soggetti devono mantenere la propria attività per almeno dieci anni, anche a seguito di proroga, pena la revoca con restituzione dei benefìci goduti;

b) almeno il 50 per cento del personale alle dipendenze dei soggetti deve essere assunto con contratto a tempo indeterminato e aver compiuto cinquanta anni di età. Non sono computati come lavoratori dipendenti coloro che fanno parte dell'organo di amministrazione del soggetto o che sono legati da rapporti di parentela o di affinità con l'amministratore, il presidente o i soci del soggetto.

4. Non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui al presente articolo i soggetti che hanno uno scopo esclusivamente finanziario e quelli che comunque non concorrono, direttamente o indirettamente, alla crescita economica e allo sviluppo dei settori strategici di interesse nazionale.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo.

Art. 4.
(Monitoraggio)

1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico effettua un monitoraggio dell'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3, allo scopo di verificarne l'efficacia in relazione allo sviluppo dei settori strategici di interesse nazionale, sulla base dei seguenti indicatori:

a) numero dei soggetti operanti;

b) posti di lavoro creati;

c) volume di affari;

d) consuntivo delle agevolazioni fiscali fruite.

Art. 5.
(Ulteriori disposizioni)

1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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