XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3054
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata BARTOLOZZI
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia
Presentata il 23 aprile 2021
Onorevoli Colleghi! – Sono molte, troppe, le polemiche nate a seguito dell'esame di progetti di legge presentati alle Camere in materia di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto tra magistratura e politica. A tale proposito, le affermazioni del professore Sabino Cassese possono fugare ogni dubbio: «“Se il pubblico vede i giudici come politici con la toga, la sua fiducia nelle corti e nella legalità può solo diminuire, riducendo il potere delle corti, incluso quello di agire come controllori degli altri poteri”. “La legalità dipende dalla fiducia che le corti siano guidate da princìpi giuridici, non dalla politica”. Queste due frasi sono state pronunciate il 6 aprile scorso, all'università di Harvard, dal giudice della Corte suprema americana Stephen Breyer, in una “Scalia lecture” su “l'autorità della corte e il pericolo della politica”. Solo tre giorni dopo, il Presidente Biden ha firmato un “Executive Order” con il quale ha istituito una commissione su quel “mostro sacro” che è la Corte suprema americana, suscitando reazioni positive e negative, specialmente da parte di coloro che temono che venga avviato quel packing della Corte suprema che aveva tentato, senza successo, negli anni trenta del secolo scorso, il grande presidente Franklin Delano Roosevelt. Non è solo in Italia, quindi, che si discute dei rapporti tra politica e giustizia e non è solo in Italia che si conta su una commissione per studiarli. [...] È, quindi, utile fare qualche riflessione sia sulla legittimità sia sull'opportunità di un'inchiesta parlamentare sulla giustizia. L'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse: non c'è dubbio che quella dei rapporti tra politica e giustizia sia tale. L'argomento che il Parlamento non possa indagare sulla giustizia, perché questa appartiene ad un altro potere dimostra troppo. Se fosse corretto, i giudici, a loro volta, non potrebbero indagare né parlamentari, né amministratori pubblici, che sono parte, rispettivamente, del potere legislativo e di quello esecutivo. Aggiungo che il Parlamento, nell'esercizio del suo potere di inchiesta, non svolge una funzione legislativa, e che, se negli Stati Uniti, dove la separazione dei poteri è molto più forte che in Italia, il capo del potere esecutivo ha potuto nominare una commissione sul vertice del potere giudiziario, a maggior ragione ciò può essere fatto in Italia, dal Parlamento, sui rapporti tra politica e giustizia. Infine, se il Consiglio superiore della magistratura non affronta il problema, è giusto che sia il Parlamento a interessarsene. Se è legittimo che il Parlamento avvii un'inchiesta sui rapporti tra politica e giustizia è anche opportuno farlo? La situazione della giustizia oggi in Italia è peculiare. Da un lato, si assiste a una dilatazione del ruolo dei giudici, dall'altro ad una crescente inefficacia della giustizia. Molti osservatori concordano sul fatto che la magistratura sia diventata parte della “governance” nazionale; che vi sia una indebita invasione della magistratura nel campo della politica e dell'economia; che in qualche caso la magistratura cerchi persino di prendere il posto della politica, controllando anche i costumi, oltre ai reati, proponendosi finalità palingenetiche delle strutture sociali, stabilendo rapporti diretti con l'opinione pubblica e con i mezzi di comunicazione, con una presenza continua nello spazio pubblico. Nella situazione ora descritta, un posto particolare hanno acquisito le procure, tanto che molti esperti parlano di una “Repubblica dei pm”, divenuti un potere a parte, con mezzi propri, che si indirizzano direttamente all'opinione pubblica, rubando la scena mediatica, avvalendosi della “favola” dell'obbligatorietà dell'azione penale, utilizzando la cronaca giudiziaria come mezzo di lotta politica e trasformando l'Italia in una “Repubblica giudiziaria”. Dall'altra parte, mentre la magistratura continua la politica malthusiana di reclutamento e sta dando uno spettacolo penoso per frantumazione correntizia, protagonismo e autoreferenzialità, il processo è in crisi per la sua lentezza. La Commissione sull'efficacia della giustizia, del Consiglio d'Europa, ha valutato che per concludere un processo civile nei tre gradi sono necessari più di 7 anni e per un processo penale più di 3. Così si alimenta la fuga dalla giustizia e imprenditori italiani e stranieri non investono nel timore dell'incertezza del diritto. Il Consiglio superiore della magistratura non riesce ad intervenire, perché oramai diventato “meccanismo para parlamentare”, che attribuisce i vertici degli uffici giudiziari, in molti casi, sulla base di criteri politici o correntizi [...]».
Considerato quanto esposto, si ritiene necessario proporre l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione)
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della giustizia, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare:
a) i rapporti tra le forze politiche e la magistratura;
b) i rapporti tra la magistratura inquirente e i mezzi di informazione;
c) il rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi negli uffici giudiziari e degli incarichi extragiudiziari;
d) le modalità di esercizio dell'azione disciplinare da parte dell'organo di autogoverno della magistratura;
e) l'esistenza di casi concreti di esercizio mirato dell'azione penale o di direzione od organizzazione di dibattimenti o di procedimenti penali in modo selettivo, discriminatorio e inusuale;
f) l'esistenza di casi concreti di mancato o ritardato esercizio dell'azione penale, in violazione del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale;
g) l'esistenza di casi concreti di influenza esterna nella determinazione di quello che dovrebbe essere il giudice naturale, nella composizione degli organi giudicanti e nella definizione dei calendari, con particolare riguardo ai procedimenti nei quali siano coinvolti capi politici ed esponenti politici di partiti;
h) se e in quale direzione debba essere riformato il quadro normativo riguardante l'ordinamento giudiziario e i procedimenti giurisdizionali penali, civili, amministrativi, tributari e contabili al fine di garantire il funzionamento equo, celere e imparziale della giustizia.
2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei suoi lavori.
Art. 2.
(Composizione della Commissione)
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del quarto periodo del comma 3.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.
Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione ha il potere di:
a) acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri enti pubblici nonché copia di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza;
b) ordinare, quando occorra, il sequestro di atti e documenti nonché accertamenti tecnici;
c) esaminare le persone che possano fornire notizie utili ai fini dell'inchiesta.
3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta, alla Commissione non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Per le testimonianze davanti la Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
Art. 4.
(Obbligo del segreto)
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 5.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono puniti ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 5.
(Organizzazione interna)
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tuttavia, tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nonché di tutte le collaborazioni e le consulenze che ritenga necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nella misura massima di 50.000 euro per l'anno 2021 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.