FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3065

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
TIRAMANI, BADOLE, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BOLDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPITANIO, CAVANDOLI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DE ANGELIS, DI MURO, FRASSINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, LUCENTINI, MOSCHIONI, MURELLI, PAOLIN, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PICCOLO, PRETTO, RIBOLLA, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TONELLI

Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, in materia di destinazione di una quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al sostegno di attività interessate dalle misure di contenimento della diffusione del COVID-19

Presentata il 27 aprile 2021

Onorevoli Colleghi! – Il cinque per mille è una misura fiscale che consente ai contribuenti di destinare una quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari, appunto, al cinque per mille, a enti che si occupano di attività di interesse sociale, come organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni sportive che svolgono prevalentemente attività socialmente utili, enti di ricerca scientifica e sanitaria.
La quota del cinque per mille, quindi, è un valido strumento per destinare risorse in modo trasparente al sostegno di attività socialmente utili senza alcun aggravio per il singolo contribuente, mentre per lo Stato significa impiegare una porzione di gettito fiscale per spese destinate alle finalità scelte dal cittadino. Nondimeno, le finalità di scelta dei contribuenti rappresentano uno strumento concreto di autonomia e costituiscono un elemento essenziale per un'autentica sussidiarietà.
Con la presente proposta di legge si vuole, pertanto, consentire la destinazione di una quota del cinque per mille dell'IRPEF alle attività produttive e imprenditoriali che hanno subìto perdite consistenti a causa del perdurare delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, anche allo scopo di contrastare le situazioni di povertà e di marginalità sociale emerse in questo periodo.
L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede, pertanto, una modifica al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, prevedendo che la quota del cinque per mille dell'IRPEF possa essere destinata anche al Fondo di solidarietà sociale per l'emergenza pandemica da COVID-19, istituito e disciplinato dall'articolo 2.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, in materia di destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) finanziamento del Fondo di solidarietà sociale per l'emergenza pandemica da COVID-19».

2. Le disposizioni della lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dall'anno 2022, con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativi all'anno di imposta 2021.

Art. 2.
(Istituzione del Fondo di solidarietà sociale per l'emergenza pandemica da COVID-19)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo di solidarietà sociale per l'emergenza pandemica da COVID-19, finanziato con le entrate derivanti dalla quota del cinque per mille dell'IRPEF versata ai sensi della lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, introdotta dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, e destinato al sostegno economico delle attività produttive e imprenditoriali che hanno subìto una riduzione, una sospensione o un'interruzione a causa delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo tra i comuni e i criteri per l'individuazione delle attività produttive e imprenditoriali destinatarie delle erogazioni.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare annualmente, le risorse del Fondo sono ripartite tra i comuni in base ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 2.
4. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 3, i comuni provvedono al pagamento diretto della quota delle risorse spettante ai soggetti interessati, su domanda degli stessi. La domanda ha valore di autocertificazione ai sensi della normativa vigente; in caso di dichiarazione mendace, il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

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