FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 308

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MELONI, RAMPELLI, CIRIELLI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia
di legittima difesa

Presentata il 23 marzo 2018

Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si intende migliorare il testo vigente dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa, definendone più adeguatamente gli ambiti e favorendo una più omogenea e uniforme applicazione della norma.
A tale fine la proposta di legge intende superare le discussioni sorte in materia di discrezionalità che la legge riconosce ai giudicanti, individuando con più precisione le varie fattispecie e il conseguente relativo nuovo perimetro di discrezionalità riservato dal legislatore al potere giudiziario.
In particolare, si ritiene che ai luoghi indicati nell'articolo 52 del codice penale (abitazioni, negozi, studi, uffici) si debbano equiparare le immediate adiacenze agli stessi, sempreché l'offesa ingiusta risulti in atto. A titolo esemplificativo si fa riferimento a un tentativo violento di intrusione con chiaro pericolo d'aggressione ovvero a un tentativo di proseguire nell'offesa all'incolumità o ai beni specificati nel secondo comma dello stesso articolo 52, pur uscendo dai luoghi indicati.
Con l'ulteriore modifica all'articolo 52 si intende meglio circostanziare e rafforzare la presunzione assoluta già stabilita dal legislatore nel 2006 per i casi indicati dai commi secondo e terzo.
Al riguardo si stabilisce che ove il pericolo di aggressione a persone o beni avvenga da parte di chi si introduce illegalmente in ore notturne in una abitazione (o negli altri luoghi previsti dalla legge) sia in ogni caso presunta la proporzionalità con l'offesa di cui al primo comma.
Analoga presunzione assoluta si stabilisce ove il pericolo di aggressione a persone o a beni avvenga fuori dalle ore notturne, se le modalità del suddetto pericolo di aggressione siano tali da provocare uno stato di particolare paura e agitazione nella persona offesa. A titolo meramente esemplificativo si fa riferimento a fattispecie in cui l'intrusione illegittima avvenga (a qualunque ora) sorprendendo nel sonno la persona offesa, ovvero se l'offensore incuta serio timore mediante minacce, ovvero mediante esibizioni di armi proprie o improprie o ancora con travisamenti o altri accorgimenti idonei a determinare uno stato di paura.
In sostanza con le modifiche all'articolo 52 si vuole rafforzare la tutela delle persone oneste, altrimenti esposte al pericolo di lunghe e dolorose indagini giudiziarie per il solo fatto di avere dovuto fronteggiare un pericolo di aggressione da loro certamente non auspicato e di fronte al quale sono state costrette dalle circostanze a reagire legittimamente.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al terzo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene, all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, in ore notturne o con modalità atte a creare uno stato di particolari paura e agitazione nella persona offesa».

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