FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3118

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
MELONI, RAMPELLI, LOLLOBRIGIDA, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DE TOMA, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RIZZETTO, ROTELLI, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI, ZUCCONI

Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica

Presentata il 17 maggio 2021

Onorevoli Colleghi! – L'articolo 114 della Costituzione, al terzo comma, stabilisce che «Roma è la capitale della Repubblica» e che «La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento».
Il dettato costituzionale aveva, dunque, già previsto un ordinamento speciale per Roma, in quanto capitale della Repubblica, differenziandola in questo modo dagli altri enti territoriali contemplati nel primo comma dello stesso articolo 114.
La città di Roma, infatti, riveste una sua precipua specialità, come capitale della Repubblica, sede della Città del Vaticano e di un copioso numero di organizzazioni internazionali e di uffici diplomatici, ma presenta un ulteriore tratto peculiare, rappresentato dalla vasta estensione territoriale, con una superficie di circa 1.300 chilometri quadrati, che raccoglie nel suo perimetro il 70 per cento del patrimonio culturale e artistico italiano e il 30 per cento di quello mondiale, con bellezze paesaggistiche e naturalistiche di assoluto rilievo.
Il mero raffronto con le dimensioni di un'importante capitale europea, come la città di Parigi (che presenta un'estensione di circa 105 chilometri quadrati), evidenzia le implicite e specifiche problematiche in tema di cura dei servizi di prossimità, programmazione dei servizi di area vasta, servizi di pubblica utilità e coordinamento urbanistico complessivo dei diversi municipi, alcuni dei quali, considerati singolarmente, presentano dimensioni territoriali molto simili a quelle di altre grandi capitali del continente europeo.
La costituzionalizzazione dello status di capitale per Roma non ha, però, coinciso con una programmazione del suo sviluppo complessivo e il programma politico delineato dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dai relativi decreti legislativi di attuazione 17 settembre 2010, n. 156, e 18 aprile 2012, n. 61, non ha trovato, di fatto, concretizzazione nella legislazione successiva.
Oggi è sicuramente unanime l'esigenza di riformare l'assetto amministrativo, di governo e gestionale di Roma capitale.
La necessità di riforma è tanto più avvertita se si volge lo sguardo alle esperienze di alcune tra le più importanti capitali europee. Nel caso di Berlino, in primo luogo, la Costituzione di Berlino del 23 novembre 1995, mutuando il proprio dettato dalla Costituzione di Berlino Ovest, sancisce la compresenza della forma giuridica della città e di quella del land, con attribuzione ai medesimi organi di governo e rappresentanza tanto dell'amministrazione della città, quanto del land. A Madrid si rileva la coesistenza di due differenti livelli di governo e di amministrazione: l'uno municipale, l'ayuntamiento de Madrid, e l'altro regionale, la comunidad autonoma de Madrid.
Ferma restando la necessità di un concreto trasferimento dei poteri, delle funzioni e delle risorse previsti dalla citata legge n. 42 del 2009, oggi appare indifferibile riprendere con forza l'iter di riforma già individuato, introducendo modifiche costituzionali che si riferiscano nello specifico ai poteri e alle funzioni di Roma capitale e che attribuiscano alla stessa funzioni legislative in specifiche materie direttamente afferenti al governo del territorio, al fine di riconoscere a Roma il suo particolare ruolo, che la distingue da tutte le altre città d'Italia.
Alla luce di tali considerazioni, la presente proposta di legge costituzionale, che si compone di cinque articoli, sostituisce l'articolo 114 della Costituzione attribuendo, in primis, uno status costituzionale a Roma capitale, che diviene un nuovo ente autonomo costitutivo della Repubblica con un proprio statuto e con propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione, pur rimandando alla legge ordinaria la disciplina del suo ordinamento.
L'articolo 2 della presente proposta di legge costituzionale modifica l'articolo 117 della Costituzione, conferendo a Roma capitale la potestà legislativa su specifiche materie, quali rapporti internazionali e con l'Unione europea; protezione civile; valorizzazione e gestione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali; agricoltura; governo del territorio.
I successivi articoli da 3 a 5 modificano gli articoli 118, 119 e 120 della Costituzione, inserendo Roma capitale tra gli enti della Repubblica a cui riconoscere rispettivamente il trasferimento di funzioni amministrative secondo i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (articolo 118), l'autonomia finanziaria di spesa e di entrata (articolo 119) e il potere sostitutivo straordinario che il Governo può esercitare sulla base dei presupposti e per la tutela di interessi collettivi, al fine di risolvere situazioni particolarmente difficili in termini di legalità, efficienza o salute, che un ente locale non è in grado di affrontare (articolo 120).

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 114. – La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, da Roma capitale, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, Roma capitale, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma capitale è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento».

Art. 2.

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «e dalle Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «, dalle Regioni e da Roma capitale»;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Spetta a Roma capitale la potestà legislativa e regolamentare nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni, ad eccezione della tutela della salute. È esclusiva la potestà legislativa e regolamentare di Roma capitale nelle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea di Roma capitale; protezione civile; governo del territorio; valorizzazione e gestione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali; agricoltura».

Art. 3.

1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: «Province,» sono inserite le seguenti: «Roma Capitale,»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «le Province» sono inserite le seguenti: «, Roma capitale»;

c) al quarto comma, dopo la parola: «Province» sono inserite le seguenti: «, Roma capitale».

Art. 4.

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi primo, secondo, quinto e sesto, dopo la parola: «Province,» sono inserite le seguenti: «Roma Capitale,»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «alle Province,» sono inserite le seguenti: «a Roma capitale,».

Art. 5.

1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «delle Province» sono inserite le seguenti: «, di Roma capitale».

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