XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3151
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
NITTI, DI GIORGI, CIAMPI, LATTANZIO, PICCOLI NARDELLI
Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano
Presentata il 3 giugno 2021
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende riconoscere il melodramma italiano quale espressione artistica di rilevante interesse nazionale favorendone la diffusione, in particolar modo presso le giovani generazioni.
Sin dagli albori del XVII secolo, l'Italia vanta in campo musicale, e precipuamente nel settore del teatro in musica, una primazia universalmente riconosciuta; ma è nell'Ottocento che il melodramma italiano raggiunge la massima diffusione europea e ancora oggi la parte più diffusa e nota del repertorio è rappresentata da melodrammi ottocenteschi che continuano a essere regolarmente eseguiti nei maggiori teatri del mondo.
L'indiscusso e primario ruolo svolto dall'opera lirica nella diffusione della lingua e della cultura italiane a livello internazionale ha, inoltre, contribuito alla sua candidatura nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nel 2003.
La presente proposta di legge intende ribadire il carattere di rilevanza pubblica dell'attività lirica svolta dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dai teatri di tradizione.
Gli enti lirici hanno ricevuto una prima regolazione dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 («Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali»), che ha attribuito agli stessi, nominativamente individuati all'articolo 6, la personalità giuridica di diritto pubblico e li ha sottoposti alla vigilanza dell'autorità di Governo competente (all'epoca, il Ministro del turismo e dello spettacolo). Ha dichiarato, inoltre, «di rilevante interesse generale» l'attività lirica e concertistica, «in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale» (articolo 1).
Sono stati, così, riconosciuti come enti autonomi undici teatri lirici – il Teatro comunale di Bologna, il Teatro comunale di Firenze (ora Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro comunale dell'Opera di Genova (ora Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – e due istituzioni concertistiche assimilate – l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora Fondazione Teatro lirico di Cagliari). Agli enti indicati si è aggiunta, a seguito della legge 11 novembre 2003, n. 310, la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici. Di queste, due sono dotate – ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 21-bis, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e dalla disciplina attuativa emanata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2015 – di forme organizzative speciali. Si tratta della Fondazione Teatro alla Scala e dell'Accademia di Santa Cecilia (decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 5 gennaio 2015).
Con il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS).
Il procedimento di trasformazione, che era stato soltanto delineato dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo n. 367 del 1996, è stato realizzato successivamente con il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 («Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59») e con una lunga serie di successivi decreti.
Quello dello status delle fondazioni lirico-sinfoniche è un problema ancora irrisolto. Se quattro sentenze delle sezioni unite della Cassazione (sentenze n. 7862 dell'11 giugno 2001, n. 14022 del 12 novembre 2001, n. 5029 del 3 marzo 2010 e n. 27465 del 29 dicembre 2016), una sentenza della Corte costituzionale (sentenza n. 260 dell'11 dicembre 2015) e una sentenza del Consiglio di Stato in adunanza plenaria (sentenza n. 1 del 2 gennaio 2020) vengono citate per ribadire una connotazione in senso privatistico, non manca chi rileva i numerosi indici di connotazione pubblica: la preminente rilevanza dello Stato nei finanziamenti e il conseguente assoggettamento al controllo della Corte dei conti (articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 367 del 1996), il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (confermato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6), l'inserimento tra gli organismi di diritto pubblico soggetti al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'inserimento nell'elenco analitico delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 («Legge di contabilità e finanza pubblica»), e l'assunzione attraverso pubblico concorso.
La stessa Corte costituzionale, a seguito del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, nel dispositivo della sentenza n. 153 del 21 aprile 2011, ha ribadito che, nonostante l'acquisizione della veste giuridica formale di «fondazioni di diritto privato», tali soggetti conservano, pur dopo la loro trasformazione, una marcata impronta pubblicistica.
Per questo motivo, all'articolo 2 della presente proposta di legge si ribadisce che le fondazioni lirico-sinfoniche svolgono «attività di interesse pubblico» e perseguono «finalità culturali di rilevanza nazionale».
Parimenti, i teatri sono «scrigni» che contengono un patrimonio immateriale che ha reso celebri l'Italia e la sua lingua nel mondo.
La legge n. 800 del 1967, inoltre, affida ai teatri di tradizione il compito di «promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive Province» (articolo 28, terzo comma). La loro diffusione capillare in tutto il territorio nazionale rende questi teatri preziosi centri di diffusione culturale di prossimità. I teatri di tradizione sono distribuiti in quattordici regioni e sono presenti in ventotto comuni capoluoghi di provincia e a essi sono affidate la conservazione e la valorizzazione di edifici teatrali di straordinario valore storico, artistico e architettonico.
I teatri di tradizione italiani sono il Teatro Donizetti di Bergamo, la Fondazione Haydn di Bolzano, il Teatro grande di Brescia, il Teatro Bellini di Catania, il Teatro Marrucino di Chieti, il Teatro sociale di Como, il Teatro Rendano di Cosenza, il Teatro Ponchielli di Cremona, il Teatro comunale Abbado di Ferrara, il Teatro Pergolesi di Jesi, il Teatro Politeama greco di Lecce, il Teatro Goldoni di Livorno, il Teatro del Giglio di Lucca, lo Sferisterio di Macerata, il Teatro sociale di Mantova, il Teatro comunale Pavarotti di Modena, il Teatro Coccia di Novara, il Teatro regio di Parma, il Teatro Fraschini di Pavia, il Teatro municipale di Piacenza, il Teatro Verdi di Pisa, il Teatro Dante Alighieri di Ravenna, il Teatro Valli di Reggio Emilia, il Teatro sociale di Rovigo, il Teatro Verdi di Salerno, l'Ente Concerti de Carolis di Sassari, il Teatro dell'Opera giocosa di Savona, il Luglio Musicale di Trapani e il Teatro Del Monaco di Treviso.
Per questi motivi, all'articolo 3 della presente proposta di legge si prevede che lo Stato riconosce «il valore artistico, storico e culturale» dei teatri di tradizione italiani e promuove «la produzione e la distribuzione di attività liriche» da parte degli stessi.
Non è difficile constatare come l'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha imposto il distanziamento sociale, abbia determinato un lungo periodo di crisi per questi luoghi così importanti per la vita socio-culturale delle nostre città e del nostro Paese: il riconoscimento del valore nazionale del melodramma italiano potrà senza dubbio contribuire al rilancio della loro immagine nel mondo e alla riaffermazione del ruolo determinante dell'Italia nella diffusione dell'arte e della cultura musicale. Viste le difficoltà economico-finanziarie esplose a seguito della chiusura imposta con una serie di provvedimenti senza precedenti per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutti i teatri e ai luoghi destinati alla produzione e alla fruizione di spettacoli, di musica e di concerti dal vivo, si auspica che la candidatura dell'opera lirica come bene immateriale dell'umanità presso l'UNESCO possa completarsi al più presto divenendo il simbolo della rinascita del settore e dell'intero Paese.
La presente proposta di legge, all'articolo 4, istituisce la Giornata nazionale dell'opera lirica, da celebrare il 6 ottobre di ogni anno in ricordo della rappresentazione dell'«Euridice» di Giulio Caccini e di Jacopo Peri (il 6 ottobre 1600) a Palazzo Pitti a Firenze, in occasione delle nozze di Maria de' Medici con Enrico IV di Francia. In tale Giornata, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti e con gli organismi interessati, promuovono idonee iniziative di comunicazione e divulgazione, dirette ad agevolare e a rafforzare la conoscenza dell'opera lirica italiana presso la cittadinanza e, in particolare, presso la popolazione scolastica.
All'articolo 5, comma 1, si incentivano i soggetti destinatari dei contributi del FUS di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica a realizzare, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, università, associazioni e circoli, percorsi di allargamento e sviluppo del pubblico (audience development) finalizzati al coinvolgimento e alla fidelizzazione di nuove fasce di pubblico e a promuovere, nelle scuole di ogni ordine e grado, incontri finalizzati alla diffusione e alla conoscenza del melodramma italiano.
Al comma 2 dello stesso articolo 5 si prevede che la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, riservi appositi spazi di informazione sul melodramma italiano.
Infine, al comma 3 del medesimo articolo 5 si prevede che gli istituti italiani di cultura all'estero possano organizzare, con il patrocinio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in accordo con il Ministero della cultura, eventi legati alla promozione della cultura e della lingua italiane attraverso il melodramma italiano. A tale proposito si ricorda la Settimana della lingua italiana, che coinvolge il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, gli istituti italiani di cultura all'estero, i consolati e le cattedre di italianistica all'estero, con cui si promuove la lingua italiana all'estero attraverso progetti culturali. In questo senso, l'opera lirica è uno strumento prezioso e fondamentale per avvicinare il pubblico alloglotto alla lingua italiana. L'italiano, attualmente, è il quarto idioma più parlato al mondo: è una lingua che esercita una grande forza attrattiva come strumento di comprensione e di penetrazione dei fenomeni artistici e del patrimonio culturale, musicale e letterario. In considerazione di questa realtà, l'opera e il melodramma italiano divengono asset strategici per lo sviluppo del nostro Paese e per la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La Repubblica riconosce e valorizza il melodramma italiano quale espressione artistica di rilevante interesse nazionale.
2. In attuazione dei princìpi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, la Repubblica promuove lo sviluppo del melodramma e ne sostiene la conoscenza e la diffusione quale fattore inteso a favorire la formazione culturale e sociale della persona e della collettività nazionale.
Art. 2.
(Fondazioni lirico-sinfoniche)
1. Le fondazioni lirico-sinfoniche di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, svolgono attività di interesse pubblico e perseguono finalità culturali di primaria rilevanza nazionale.
Art. 3.
(Teatri di tradizione)
1. Lo Stato riconosce il valore storico, artistico e culturale dei teatri di tradizione italiani di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e promuove la produzione e la distribuzione di attività liriche da parte degli stessi teatri.
Art. 4.
(Istituzione della Giornata nazionale dell'opera lirica italiana)
1. La Repubblica riconosce il giorno 6 ottobre di ogni anno quale Giornata nazionale dell'opera lirica italiana.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della celebrazione della Giornata nazionale di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti e con gli organismi interessati, promuovono idonee iniziative di comunicazione e divulgazione, dirette a facilitare e a rafforzare la conoscenza dell'opera lirica italiana, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle scuole.
Art. 5.
(Iniziative per la diffusione del melodramma italiano)
1. I soggetti destinatari dei contributi di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, realizzano, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, università, associazioni e circoli, percorsi per l'ampliamento e lo sviluppo del pubblico, al fine di coinvolgere, formare e fidelizzare nuove fasce di pubblico, e promuovono, nelle scuole di ogni ordine e grado, incontri finalizzati alla diffusione e alla conoscenza del melodramma italiano.
2. La società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, riserva appositi spazi di informazione dedicati al melodramma italiano.
3. Gli istituti italiani di cultura all'estero di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, possono organizzare, con il patrocinio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in accordo con il Ministero della cultura, eventi legati alla promozione della cultura e della lingua italiane attraverso il melodramma italiano.