PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 23
PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| Articolo 2 | |
| Articolo 3 | |
| Articolo 4 | Articolo 2 |
| Articolo 5 | Articolo 3 |
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3151-A
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
NITTI, DI GIORGI, CIAMPI, LATTANZIO,
PICCOLI NARDELLI, MOLLICONE
Disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano
Presentata il 3 giugno 2021
(Relatrice: CARBONARO)
NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 14 giugno 2022, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3151, recante disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», attribuita alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
ricordato che, nella materia in questione, la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni»;
rilevato inoltre come, più di recente, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 153 del 2011, con riguardo alle attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche, abbia affermato che «la dimensione unitaria dell'interesse perseguito, nonché il riconoscimento della “missione” di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, [...] impongono, dunque, che sia il legislatore statale a ridisegnarne il quadro ordinamentale»;
evidenziato, con specifico riferimento all'articolo 2, istitutivo della Giornata nazionale dell'opera lirica italiana, come assuma rilievo anche la materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova giornata nazionale ovvero di una ricorrenza civile della Repubblica richiede infatti, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, e appare pertanto riconducibile nell'ambito di tale ultima materia;
rilevato altresì come la proposta di legge si correli direttamente all'articolo 9 della Costituzione, il quale impegna la Repubblica a tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione, e come essa, aspirando a collocarsi fra gli atti attuativi della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, trovi copertura anche nell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, che pone quale vincolo alla legislazione statale e regionale il rispetto degli impegni internazionali,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3151, recante disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
all'articolo 2, comma 3, appare necessario prevedere che le iniziative di comunicazione e divulgazione siano configurate come facoltative, potendo quindi essere realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
all'articolo 3, comma 1, appare necessario prevedere che gli adempimenti a carico anche di amministrazioni pubbliche, quali le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le scuole, abbiano carattere facoltativo, da realizzare quindi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
all'articolo 3, comma 2, appare necessario prevedere che la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, riservi appositi spazi di informazione dedicati al melodramma italiano, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
all'articolo 2, comma 3, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire la parola: realizzano con le seguenti: possono realizzare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
al comma 1, sostituire le parole: e promuovono, nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, nelle università pubbliche e private e negli istituti di recupero per i minori, incontri con le seguenti: anche mediante la promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, nelle università pubbliche e private e negli istituti di recupero per i minori, di incontri;
al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3151, recante disposizioni per la valorizzazione del melodramma italiano, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, e rilevato che:
il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia di competenza concorrente: «promozione e organizzazione di attività culturali», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con riferimento all'articolo 2, istitutivo della Giornata nazionale dell'opera lirica italiana, assume rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale «ordinamento civile», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
con riguardo alla promozione e organizzazione di attività culturali, la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni»; in questa prospettiva, le tutele e iniziative promozionali prefigurate dal provvedimento appaiono quindi avere carattere «addizionale» rispetto ad analoghe iniziative che le regioni e altri enti territoriali possono intraprendere nell'esercizio delle proprie competenze,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
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TESTO
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TESTO
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Art. 1.
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Art. 1.
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1. La Repubblica riconosce e valorizza il melodramma italiano quale espressione artistica di rilevante interesse nazionale. |
Identico. |
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2. In attuazione dei princìpi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, la Repubblica promuove lo sviluppo del melodramma e ne sostiene la conoscenza e la diffusione quale fattore inteso a favorire la formazione culturale e sociale della persona e della collettività nazionale. | |
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Art. 2.
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Soppresso |
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1. Le fondazioni lirico-sinfoniche di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, svolgono attività di interesse pubblico e perseguono finalità culturali di primaria rilevanza nazionale. | |
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Art. 3.
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Soppresso |
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1. Lo Stato riconosce il valore storico, artistico e culturale dei teatri di tradizione italiani di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e promuove la produzione e la distribuzione di attività liriche da parte degli stessi teatri. | |
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Art. 4.
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Art. 2.
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1. La Repubblica riconosce il giorno 6 ottobre di ogni anno quale Giornata nazionale dell'opera lirica italiana. |
1. Identico. |
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2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. |
2. Identico. |
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3. In occasione della celebrazione della Giornata nazionale di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti e con gli organismi interessati, promuovono idonee iniziative di comunicazione e divulgazione, dirette a facilitare e a rafforzare la conoscenza dell'opera lirica italiana, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle scuole. |
3. In occasione della celebrazione della Giornata nazionale di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti e con gli organismi interessati, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, idonee iniziative di comunicazione e divulgazione, dirette a facilitare e a rafforzare la conoscenza dell'opera lirica italiana, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle scuole. |
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Art. 5.
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Art. 3.
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1. I soggetti destinatari dei contributi di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, realizzano, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, università, associazioni e circoli, percorsi per l'ampliamento e lo sviluppo del pubblico, al fine di coinvolgere, formare e fidelizzare nuove fasce di pubblico, e promuovono, nelle scuole di ogni ordine e grado, incontri finalizzati alla diffusione e alla conoscenza del melodramma italiano. |
1. I soggetti destinatari dei contributi di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono realizzare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, università, associazioni e circoli, percorsi per l'ampliamento e lo sviluppo del pubblico, al fine di coinvolgere, formare e fidelizzare nuove fasce di pubblico, anche mediante la promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, nelle università statali e non statali legalmente riconosciute e negli istituti di recupero per i minori, di incontri finalizzati alla diffusione e alla conoscenza del melodramma italiano. |
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2. La società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, riserva appositi spazi di informazione dedicati al melodramma italiano. |
2. La società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, riserva appositi spazi di informazione dedicati al melodramma italiano, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
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3. Gli istituti italiani di cultura all'estero di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, possono organizzare, con il patrocinio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in accordo con il Ministero della cultura, eventi legati alla promozione della cultura e della lingua italiane attraverso il melodramma italiano. |
3. Gli istituti italiani di cultura all'estero di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, possono organizzare, con il patrocinio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e in accordo con il Ministero della cultura e con il Ministero dell'università e della ricerca, eventi legati alla promozione della cultura e della lingua italiane attraverso il melodramma italiano. |