XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3196
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
NITTI, LATTANZIO
Modifiche all'articolo 97-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di destinazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle associazioni culturali
Presentata il 6 luglio 2021
Onorevoli Colleghi! – In un momento storico in cui l'intero mondo della cultura e dell'associazionismo risulta in sofferenza a causa delle chiusure e delle restrizioni disposte per fronteggiare l'epidemia di COVID-19, la possibilità di destinare il due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a un'associazione culturale regolarmente iscritta all'elenco dei beneficiari definito dal Ministero della cultura rappresenta un fondamentale strumento di sostegno al settore.
Offrendo questa possibilità ai contribuenti, inoltre, si interviene concretamente a tutela di quella rete di associazionismo culturale diffusa capillarmente in tutto il territorio, capace di attivare un forte senso di comunità e ampie dinamiche aggregative che, oggi più che mai, sono determinanti per rimettere in moto la nostra socialità e la vita culturale del nostro Paese.
La possibilità di destinare il due per mille dell'IRPEF a un'associazione culturale era già stata prevista dall'articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ed era stata interpretata come un segnale di grande attenzione verso la cultura. Nonostante lo strumento introdotto nel 2016 avesse avuto un riscontro positivo, con la distribuzione di 11.469.955 euro a 1.130 enti culturali da parte di 870.949 contribuenti, si decise di abolire questa formula di finanziamento per le associazioni culturali già nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2017.
Con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, cosiddetto «decreto agosto», e, precisamente, con l'articolo 97-bis, la misura in esame è stata finalmente reintrodotta, circoscrivendone tuttavia l'operatività all'anno fiscale 2021. Il medesimo articolo 97-bis ha poi specificato che la corresponsione delle somme destinabili per l'anno 2021 alle associazioni culturali «opera nel limite massimo di 12 milioni di euro».
Successivamente, l'11 giugno 2021, nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato pubblicato l'elenco delle associazioni potenzialmente beneficiare, che comprende 3.057 associazioni.
Se la reintroduzione di una misura così preziosa è un segnale di attenzione e di vicinanza al mondo culturale, occorre tuttavia considerare che la sua operatività è attualmente limitata ex-lege a un solo anno fiscale, quello in corso, e che dunque sussiste il concreto rischio di una nuova interruzione a partire dal 1° gennaio 2022.
La cancellazione improvvisa della misura a partire dal 2017 ha provocato molti danni alle realtà culturali beneficiarie del contributo che, per quanto concerne la futura progettazione e l'ulteriore crescita potenziale, si sono all'improvviso trovate nella condizione di non potervi più fare affidamento.
Tali incertezze devono assolutamente essere eliminate, così come appare del tutto evidente la necessità di offrire alla preziosa realtà dell'associazionismo di prossimità del nostro Paese la garanzia di poter operare in piena continuità e con strutturali strumenti di sostegno: per tutti questi motivi, con la presente proposta di legge, composta da due articoli, si modifica l'articolo 97-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, estendendo l'operatività della misura anche agli anni successivi al 2021.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 97-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)
1. All'articolo 97-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «Per l'anno finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno»;
2) al quinto periodo, le parole: «per l'anno 2021 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e seguenti opera nel limite massimo di 12 milioni di euro annui»;
b) al comma 2, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2021».
Art. 2.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.