PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3205
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato ORFINI
Disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della fruizione e dell'accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e riconoscimento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative
Presentata il 13 luglio 2021
Onorevoli Colleghi! – A fronte del dibattito pubblico ormai più che ventennale sulla creatività, sulla cultura, sulle arti e sui diversi linguaggi artistici come fenomeni sempre meno classificabili nell'ambito di generi e di settori specifici, la disciplina nazionale di riferimento prevede ancora un approccio schematico e rigido sulla vita creativa e artistica che si riflette su una carenza altrettanto evidente riguardo all'individuazione e al riconoscimento della composizione e dell'articolazione della filiera della creatività, della cultura e delle arti performative.
Una delle testimonianze di questo ritardo è, ad esempio, l'assenza nella nostra legislazione del riconoscimento del jazz e della musica contemporanea e popolare quali espressioni e linguaggi propriamente culturali e artistici, che ha portato a ricondurli alla semplice sfera dell'intrattenimento anziché, come è lampante e ormai storicamente acclarato, a quella della fruizione culturale, da un lato, e, dall'altro lato, al novero dei linguaggi e delle espressioni creative, culturali e artistiche che originano e accompagnano fenomeni di trasformazione della società, contribuendo e influendo nella costruzione dell'identità culturale e del costume sociale: si tratta di uno dei vulnus normativi che la presente proposta di legge si prefigge di colmare.
La capacità d'innovazione, il sostegno della contemporaneità, la diffusione e l'accesso alle produzioni artistiche e di spettacolo costituiscono un interesse primario delle politiche pubbliche di sostegno e di sviluppo delle produzioni creative e culturali. È, inoltre, centrale l'allargamento del bacino dei fruitori e della domanda, in particolare in un Paese, come il nostro, in cui la domanda e i consumi culturali tendono tradizionalmente alla standardizzazione, a prescindere dalle conseguenze che in Italia e in Europa l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19 ha determinato nel 2020 e nel corso del 2021; conseguenze che, al di là e oltre i dati riguardanti l'inevitabile contrazione dei consumi dovuta alla sospensione delle attività culturali e di spettacolo e ai gravissimi effetti economici e occupazionali sul settore creativo e culturale, sono state chiarissime rispetto alla manifesta obsolescenza dei contenuti, degli obiettivi e delle prassi pubbliche e istituzionali degli interventi per il sostegno e la crescita del settore, rispetto ai quali è necessario, tra l'altro, restituire valore e dignità al lavoro e alle attività di prossimità che si realizzano nelle comunità e nei territori.
L'allargamento e la crescita della domanda e della fruizione sono un presupposto necessario per la creazione di un sistema culturale e creativo indipendente e, quindi, abbiamo bisogno di investire sulla formazione di nuovi pubblici e di nuovi fruitori. Un obiettivo di interesse pubblico e collettivo che richiede, parallelamente, misure per sostenere il lavoro e le attività di quei luoghi e in quegli spazi che nei territori e nelle comunità costituiscono le infrastrutture della promozione, della diffusione e dell'accesso alle produzioni, perché forniscono occasioni e servizi essenziali a sostegno della conoscenza, dei consumi e della fruizione creativa, culturale e artistica. Perciò è necessaria una disciplina che focalizzi e valorizzi le funzioni che concretamente questi soggetti svolgono per le comunità e per l'intero sistema creativo e culturale, riconoscendone l'identità e il ruolo, intesi nei termini articolati di realizzazione di economie di scala, di capacità e di know-how professionale, di trasferimento di competenze e di esperienze, di promozione di nuovi talenti e della contemporaneità, di funzione culturale e sociale, di rigenerazione e riqualificazione urbana e di innovazione sociale.
Dall'individuazione e dal riconoscimento delle funzioni, del ruolo e della partecipazione attiva di luoghi e spazi quali i live club, i piccoli teatri di prossimità e di quartiere, i centri culturali ibridi di prossimità alla composizione della filiera creativa e culturale e alla realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico e collettivo illustrati discendono le misure di sostegno a carattere indiretto e diretto stabilite dalla presente proposta di legge, con la prospettiva di determinare un quadro normativo omogeneo di riconoscimento del sistema produttivo, del lavoro e della fruizione della creatività, della cultura e delle arti performative in una logica di insieme articolato e complesso, unitario e interdipendente.
L'articolo 1 definisce in tre commi le finalità e l'ambito di applicazione della legge per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
1) sostenere, diffondere, aumentare e ampliare l'accesso, la fruizione, la partecipazione del pubblico, la rappresentazione e la messa in scena delle produzioni creative e culturali, artistiche, dello spettacolo e delle arti performative;
2) riconoscere la musica contemporanea e popolare e il jazz quali espressioni e linguaggi culturali, creativi e artistici la cui crescita, diffusione e fruizione costituiscono un interesse pubblico e collettivo;
3) riconoscere i luoghi e gli spazi che nei territori e nelle comunità svolgono attività di produzione, di promozione, diffusione e accesso dei fruitori e del pubblico alle produzioni culturali, creative e artistiche contemporanee, innovative e sperimentali, quali parte integrante del sistema culturale e creativo, costituendo, tra l'altro, infrastrutture essenziali per l'elaborazione, lo sviluppo e la progettazione creativa, culturale e artistica e per la diffusione, la fruizione, l'accesso e il consumo delle produzioni.
L'articolo 2 individua e riconosce, al comma 1, i luoghi e gli spazi qualificabili come live club in base allo svolgimento di specifiche attività che sono ordinate e coerenti con gli obiettivi pubblici e di interesse collettivo ai quali è improntata la legge. Al comma 2 si specifica che l'accesso alla qualifica di live club è riservato ai soggetti di diritto privato, compresi le imprese individuali e gli organismi cooperativi, che sono proprietari, possessori, detentori, gestori, concessionari o affidatari, in forza della titolarità del relativo titolo giuridico, di spazi e di luoghi dedicati alle attività definite dal comma 1.
L'articolo 3 istituisce l'Elenco nazionale dei live club presso il Ministero della cultura, Direzione generale spettacolo. L'iscrizione nell'Elenco è volontaria e da essa discendono il riconoscimento della qualifica di live club e l'accesso da parte dei soggetti iscritti nell'Elenco ai benefìci stabiliti dalla legge, cioè a misure di sostegno pubblico a carattere indiretto e automatico e a carattere diretto nei termini di quanto stabilito dalla medesima legge. Conseguentemente il medesimo articolo detta i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'Elenco su domanda dei soggetti interessati (comma 1, lettere da a) a d), e comma 2).
I criteri stabiliti per il riconoscimento della qualifica di live club rispondono alla necessità di assicurare: lo svolgimento effettivo e prevalente delle attività di interesse pubblico e collettivo da parte dei soggetti interessati; il rispetto delle norme di sicurezza di spazi, palchi, aree, attrezzature e ambienti utilizzati per le attività; l'adempimento degli obblighi relativi al regolare pagamento delle retribuzioni, dei compensi e dei relativi oneri previdenziali, assicurativi e fiscali. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco è inoltre richiesta la documentazione necessaria per assicurare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge.
La Direzione generale spettacolo del Ministero della cultura risponde sull'esito delle domande di iscrizione nell'Elenco entro trenta giorni dal ricevimento della domanda (comma 3).
A decorrere dall'anno successivo a quello di prima iscrizione, i soggetti iscritti nell'Elenco sono obbligati a inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, la documentazione di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 2 per le attività realizzate nell'anno solare precedente: il mancato invio della documentazione annuale da parte dei soggetti iscritti nell'Elenco entro i termini stabiliti comporta la cancellazione dall'Elenco stesso e la decadenza dai benefìci previsti dalla legge (comma 4).
Restano ferme le competenze e le facoltà di verifica, vigilanza e controllo attribuite ai sensi delle normative vigenti agli organi e dalle autorità della pubblica amministrazione nelle materie di interesse di ciascuna di esse (comma 5).
L'articolo 4 è dedicato (comma 1) all'individuazione dei piccoli teatri di prossimità o di quartiere, cioè luoghi, spazi o sale che operano per la produzione, la promozione, la diffusione, l'accesso e la fruizione delle produzioni teatrali e delle arti performative e ne favoriscono la circolazione attraverso la programmazione, la messa in scena, l'allestimento di spettacoli e rappresentazioni dal vivo, indipendentemente dal genere, dai modi e dalle forme di rappresentazione, esibizione ed espressione nonché di fruizione e di partecipazione da parte del pubblico. L'accesso alla qualifica di piccoli teatri di prossimità o di quartiere (comma 2) è riservato ai soggetti di diritto privato, compresi le imprese individuali e gli organismi cooperativi, proprietari, possessori, detentori, gestori, concessionari o affidatari, in forza e per effetto della titolarità del relativo titolo giuridico, di spazi e di luoghi dedicati alle attività di cui al comma 1.
L'articolo 5 istituisce l'Elenco nazionale dei piccoli teatri di prossimità o di quartiere presso il Ministero della cultura, Direzione generale spettacolo, e definisce le modalità e i criteri per l'iscrizione nell'Elenco su domanda dei soggetti interessati. Dall'iscrizione nell'Elenco discendono il riconoscimento della qualifica di piccolo teatro di prossimità o di quartiere e l'accesso da parte dei soggetti iscritti ai benefìci della legge.
Lo stesso articolo detta i criteri e le modalità (commi 1 e 2) per l'iscrizione nell'Elenco che, come già esposto per quanto concerne i live club, rispondono alla necessità di assicurare: lo svolgimento effettivo e prevalente delle attività di interesse pubblico e collettivo da parte dei soggetti interessati; il rispetto delle norme di sicurezza di spazi, palchi, aree, attrezzature e ambienti utilizzati per le attività; l'adempimento degli obblighi relativi al regolare pagamento delle retribuzioni, dei compensi e dei relativi oneri previdenziali, assicurativi e fiscali. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto Elenco è, quindi, richiesta la documentazione necessaria per assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge. Il servizio I – teatro della Direzione generale spettacolo del Ministero della cultura risponde sull'esito delle domande di iscrizione nell'Elenco entro trenta giorni dal ricevimento della domanda (comma 3) e, dall'anno successivo a quello di prima iscrizione, i soggetti iscritti nell'Elenco sono obbligati a inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, la documentazione di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 2 per le attività realizzate nell'anno solare precedente. Il mancato invio della documentazione annuale da parte dei soggetti iscritti entro i termini stabiliti comporta la cancellazione dall'Elenco e la decadenza dai benefìci della legge (comma 4). Restano ferme le competenze e le facoltà di verifica, vigilanza e controllo attribuite ai sensi delle normative vigenti agli organi e alle autorità della pubblica amministrazione nelle materie di interesse di ciascuna di esse (comma 5).
L'articolo 6 individua e riconosce i centri culturali ibridi di prossimità (commi 1 e 2), cioè i luoghi e gli spazi, al chiuso o all'aperto, che sono aperti e accessibili al pubblico in esito a processi di rigenerazione, recupero, riqualificazione, riattivazione e riconversione e alla promozione e realizzazione di attività di co-progettazione e co-design di immobili di proprietà pubblica o privata. Questi luoghi e spazi sono, dunque, restituiti alle comunità e sono destinati alla produzione, alla promozione, alla diffusione e alla fruizione culturale, creativa e artistica – indipendentemente dal genere, dai linguaggi, dai modi e dalle forme di rappresentazione, esibizione, espressione e fruizione – e svolgono attività a carattere multidisciplinare e multifunzionale, promuovendo l'innovazione e la sperimentazione, la coesione e l'inclusione sociale, anche attraverso la realizzazione di servizi educativi e di servizi per la comunità e per i territori. Le attività descritte devono essere le attività prevalenti dei centri culturali ibridi di prossimità e i centri operano anche in ambiti e in settori diversi per finalità di educazione e di didattica, per la progettazione e la realizzazione di attività, programmi e servizi per le comunità, per i territori, per la persona e per i giovani, nonché per l'inclusione e la coesione sociale.
La qualifica di centri culturali ibridi di prossimità può essere riconosciuta ai soggetti di diritto privato, ivi comprese le imprese individuali e gli organismi cooperativi (comma 3), che sono proprietari, possessori, detentori, gestori, concessionari o affidatari degli spazi e dei luoghi definiti dai commi 1 e 2, in possesso dei titoli giuridici attestanti la proprietà, il possesso, la detenzione, la gestione, la concessione o l'affidamento dello spazio o del luogo per il quale si richiede il riconoscimento di centro culturale ibrido di prossimità, da almeno un anno alla data di richiesta del riconoscimento medesimo.
Anche in questo caso, viene istituito (comma 4) un Elenco nazionale dei centri culturali ibridi di prossimità, presso la Direzione generale creatività contemporanea del Ministero della cultura. L'iscrizione nell'Elenco avviene su domanda dei soggetti interessati. Possono chiedere la qualifica di centro culturale ibrido di prossimità i soggetti che destinano almeno il 50 per cento del totale delle attività della propria struttura alla promozione, alla diffusione, all'accesso e alla fruizione culturale, creativa e artistica anche mediante la programmazione o la messa in scena di spettacoli e produzioni creative e culturali, artistiche, delle arti performative dal vivo contemporanee, sperimentali e innovative. I centri destinano un'area dedicata e adeguatamente attrezzata allo svolgimento, all'esecuzione o alla messa in scena di rappresentazioni, iniziative, attività, esibizioni di carattere creativo, culturale, artistico o di spettacolo o delle arti performative e devono essere in regola con il pagamento delle retribuzioni e dei compensi dovuti ai propri dipendenti e collaboratori e agli artisti, interpreti ed esecutori, alle compagnie, ai gruppi musicali o alle orchestre, nonché con il pagamento dei relativi oneri previdenziali, assicurativi e fiscali.
Il comma 5 stabilisce la documentazione da produrre da parte dei soggetti interessati per l'iscrizione nell'Elenco.
L'articolo 7 stabilisce le misure di sostegno pubblico indiretto riconosciute ai soggetti che, iscritti nei corrispondenti Elenchi, hanno ottenuto le qualifiche di live club, di piccolo teatro di prossimità e di quartiere o di centro culturale ibrido di prossimità.
Il comma 1 prevede l'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in ragione della natura culturale, e non di intrattenimento, delle attività svolte dai soggetti interessati.
Il comma 2 istituisce un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuovi spazi, luoghi o sale o il ripristino di spazi, luoghi o sale inattivi, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata degli stessi, nonché per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico, per l'installazione, la ristrutturazione o il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori per i soggetti proprietari, possessori, detentori, gestori o concessionari di spazi, luoghi e sale in forza e per effetto del relativo titolo giuridico. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In alternativa, il credito d'imposta può essere utilizzato:
1) per un contributo, come sconto sul corrispettivo dovuto e fino a un importo massimo pari al credito d'imposta spettante al beneficiario, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
2) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.
La copertura finanziaria e le modalità attuative di tali disposizioni sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il comma 4 istituisce un credito d'imposta della misura del 50 per cento degli oneri annui relativi agli affitti o ai canoni, risultanti e certificati dai relativi titoli giuridici per la locazione, la concessione, la conduzione o la gestione, e sostenuti per i luoghi, gli spazi o le sale destinati allo svolgimento delle attività. Tale credito d'imposta è riconosciuto a condizione che gli importi a esso corrispondenti siano reinvestiti nelle attività di cui all'articolo 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. La copertura finanziaria e le modalità attuative di tali disposizioni sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il comma 5 istituisce un credito d'imposta sulle sponsorizzazioni di carattere tecnico, puro o misto, per la realizzazione e la promozione di manifestazioni, eventi, spettacoli e rappresentazioni organizzati dai live club, dai piccoli teatri di prossimità o di quartiere e dai centri culturali ibridi di prossimità. Allo sponsor è riconosciuto un credito d'imposta del 65 per cento dell'importo o del valore della sponsorizzazione utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. La copertura finanziaria e le modalità attuative di tali disposizioni sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il comma 6 prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti territoriali riconoscano i soggetti beneficiari di cui al comma 1 quali spazi o luoghi della cultura e della creatività e che possano stabilire tariffe agevolate dei tributi locali a loro favore.
L'articolo 8 modifica il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione e la disciplina dell'IVA, in materia di regime agevolato dell'IVA al 10 per cento per le attività di natura creativa, culturale e artistica.
In particolare, il comma 1, alla lettera a), introduce un nuovo comma nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che stabilisce il nesso di funzionalità delle prestazioni accessorie ai fini del riconoscimento della medesima aliquota dell'IVA ridotta al 10 per cento tra le attività principali svolte dai soggetti beneficiari delle norme di legge e la cessione di beni e servizi attinenti e connessi agli allestimenti tecnici, alla messa in scena, all'organizzazione e alla realizzazione degli spettacoli di cui al numero 123) della tabella A, parte III; alla lettera b), numero 1), è modificato il numero 119) della citata tabella A, parte III, riconoscendo l'applicazione dell'aliquota dell'IVA ridotta al 10 per cento, oltre che per i contratti di scrittura artistica anche ai casi in cui il rapporto tra committente o datore di lavoro e lavoratore o professionista o prestatore d'opera venga regolato tra le parti mediante tipologie di contratto diverse dalla scrittura e contemplate e regolate dalle normative vigenti in materia di lavoro nel settore creativo, delle arti performative e dello spettacolo. Si chiarisce, inoltre, il nesso di connessione del lavoro o dell'opera prestata con le tutte le fasi relative all'organizzazione, alla realizzazione e alla messa in scena di spettacoli, rappresentazioni ed esibizioni dal vivo la cui natura creativa, culturale e artistica legittima il riconoscimento del regime agevolato dell'IVA; al numero 2) è modificato il numero 123), esplicitando le diverse tipologie di spettacolo, rappresentazione ed esibizione la cui natura, indipendentemente dai modi e dalle forme di rappresentazione, esecuzione o esibizione e dai modi e dalle forme della fruizione, è evidentemente creativa, culturale e artistica, al pari di quanto previsto dalla normativa vigente per gli spettacoli teatrali, la lirica, il balletto e altro.
L'articolo 9 (commi 1 e 2) stabilisce che gli enti del Terzo settore costituiti e disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, possono, come gli altri soggetti di diritto privato, chiedere il riconoscimento della qualifica di live club, di piccolo teatro di prossimità o di quartiere o di centro culturale ibrido di prossimità nel rispetto delle norme stabilite dalla legge per l'ottenimento di tali qualifiche. I benefìci derivanti dal riconoscimento delle suddette qualifiche non sono alternativi a quelli riconosciuti agli enti del Terzo settore in applicazione della specifica disciplina stabilita dal citato codice.
Ai fini del riconoscimento delle qualifiche di live club, di piccolo teatro di prossimità o di quartiere o di centro culturale ibrido di prossimità, gli enti del Terzo settore interessati devono prevedere esplicitamente nell'oggetto del proprio atto costitutivo e del proprio statuto la produzione, la promozione, la diffusione, la fruizione, l'accesso e lo scambio di beni e servizi creativi, culturali, artistici e sociali, con particolare attenzione allo spettacolo e alle rappresentazioni dal vivo. Anche gli enti del Terzo settore devono, inoltre, svolgere le suddette attività in via prevalente e ai fini della quantificazione dei costi relativi e connessi, direttamente e indirettamente, allo svolgimento delle attività definite dalla legge può essere valorizzato il costo del lavoro nella misura corrispondente alle prestazioni di lavoro volontario di coloro che risultano regolarmente iscritti negli appositi registri dei volontari entro limite di 5.000 euro per ciascun volontario nel corso di un anno solare.
Il comma 3 modifica l'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, stabilendo esplicitamente che la produzione, la promozione, la diffusione, la fruizione, l'accesso e lo scambio di beni e servizi creativi, culturali, artistici e sociali, con particolare attenzione allo spettacolo e alle rappresentazioni dal vivo, rientrano nel novero delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore. Le attività di interesse generale sono individuate, infatti, dal citato articolo 5 e costituiscono, insieme all'assenza di fini di lucro, uno degli elementi che concorrono a definire l'identità di un ente del Terzo settore. Fatta eccezione per le imprese sociali di inserimento lavorativo, un ente non profit può appartenere al Terzo settore solo se esercita in via principale o esclusiva un'attività di interesse generale. È perciò necessario integrare, modificandolo, il citato articolo 5 in ordine allo svolgimento effettivo da parte del sistema non profit di attività che rientrano tra le principali missioni realizzate e che, anche a prescindere dal riconoscimento delle qualifiche disciplinate dalla legge, una considerevole parte del mondo del volontariato svolge per la produzione, la diffusione e la fruizione della creatività e della cultura nei territori e nelle comunità.
Il comma 4 prevede che le attività di live club, di piccolo teatro di prossimità o di quartiere o di centro culturale ibrido di prossimità svolte dagli enti del Terzo settore possono essere oggetto della co-progettazione, della co-programmazione nonché delle procedure di accreditamento di cui all'articolo 55 del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. In tali casi, le pubbliche amministrazioni possono prevedere, tra l'altro, procedure semplificate e agevolate per l'affidamento o la concessione di spazi o immobili di loro proprietà agli enti del Terzo settore e determinare una durata minima di sei anni dell'affidamento o della concessione dei suddetti spazi o immobili. La norma stabilita si conforma a quanto previsto dalle «Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017» di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2021, n. 72, e costituisce un importante punto di riferimento per le pubbliche amministrazioni per la semplificazione delle procedure riguardanti l'affidamento o la concessione di immobili o spazi di propria appartenenza. Nelle citate Linee guida si sottolinea, tra l'altro, che: «Secondo la Corte costituzionale, si tratta di “una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.”, un originale canale di “amministrazione condivisa”, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito “per la prima volta in termini generali [come] una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria”» e che «Il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 24 aprile 2016, n. 50, (in avanti anche solo “CCP”) infatti, muove dal generale presupposto che i soggetti privati debbano concorrere, fra loro, per acquisire la qualità di controparte contrattuale della P.A. ai fini della conclusione di un contratto pubblico per l'affidamento o la concessione di un servizio. Al contrario, il CTS muove dalla considerazione che le finalità perseguite dagli ETS siano fra loro omogenee (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e distinte da quella lucrativa e che le loro attività siano convergenti con quelle svolte dalla P.A. (attività di interesse generale): ne discende, quindi, la non automatica applicabilità di schemi che prevedano la competizione e lo scambio sinallagmatico, e la necessità di prevederne altri che partano da tale carattere genetico degli ETS. In tal modo, l'amministrazione pubblica sarà posta in grado di scegliere, in base alle concrete situazioni, lo schema procedimentale preferibile, assumendo come criterio-guida la necessità di assicurare il “coinvolgimento attivo” degli ETS. La citata sentenza n. 131 del 2020 identifica nell'art. 55 CTS la definizione di “un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico”».
L'articolo 10 istituisce un credito d'imposta per il sostegno dei progetti e delle attività artistiche, culturali e creative attinenti direttamente alla programmazione, alla messa in scena e all'allestimento di spettacoli, rappresentazioni ed esibizioni dal vivo realizzati dai live club, dai piccoli teatri di prossimità o di quartiere e dai centri culturali ibridi di prossimità che operano senza finalità di lucro. Il credito d'imposta è riconosciuto per il 65 per cento delle erogazioni effettuate, entro il limite del 15 per cento del reddito imponibile alle persone fisiche e agli enti non commerciali ed entro il limite del 5 per mille dei ricavi annui ai soggetti titolari di reddito d'impresa.
Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali provvedono a dare pubblica comunicazione dell'importo, della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse attraverso il proprio sito internet istituzionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definisce le modalità per l'attuazione di tali disposizioni.
L'articolo 11 stabilisce le norme riguardanti gli interventi di finanziamento diretto per i soggetti individuati e riconosciuti dalla legge e che riguardano la progettazione, la realizzazione e la messa in scena di specifici progetti creativi, culturali e artistici, in parallelo alle attività svolte dai medesimi soggetti in via ordinaria e prevalente per le quali sono stati in precedenza descritti le tipologie e gli obiettivi delle misure di sostegno pubblico indiretto.
Gli interventi pubblici diretti sono destinati:
1) alla programmazione, alla messa in scena, alla rappresentazione e all'esecuzione di produzioni creative, artistiche, teatrali e musicali da parte di artisti, interpreti ed esecutori, compagnie, gruppi od orchestre costituiti almeno all'80 per cento da produzioni originali;
2) a festival, rassegne, manifestazioni ed eventi dedicati a progetti creativi, culturali e artistici specifici, realizzati anche in concorso con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano, con gli altri enti territoriali o con altri organismi ed enti pubblici, che interessano aree svantaggiate o periferiche, nonché l'inclusione e la coesione sociali;
3) a festival o rassegne dedicati a progetti creativi, culturali e artistici per la promozione e l'accesso a produzioni internazionali;
4) a progetti, rassegne, manifestazioni, eventi creativi, culturali, artistici, spettacoli, rappresentazioni e concerti supportati da campagne di riduzione o di contenimento del prezzo del titolo di accesso e destinate a favorire l'aumento e l'allargamento del pubblico, nonché l'accesso e la fruizione culturale e creativa.
Il comma 2 stabilisce che al finanziamento pubblico dei progetti e delle attività previsti dal comma 1, si provvede attraverso le risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nell'ambito dei progetti finanziabili di cui all'articolo 44 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, prevedendo, tra l'altro, l'accesso alle risorse del FUS anche a soggetti, attività ed espressioni culturali e creative che, ad oggi, risultano ancora inopinatamente esclusi.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge definisce le misure di promozione, di sostegno e di valorizzazione destinate a favorire la diffusione, l'accesso, la fruizione, la rappresentazione e la messa in scena di produzioni creative e culturali, artistiche, dello spettacolo, delle arti performative contemporanee, sperimentali e innovative.
2. La musica contemporanea e popolare e il jazz, in quanto frutto di processi culturali, creativi e artistici, sono riconosciuti quali forme, espressioni e linguaggi culturali, creativi e artistici oggetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge. Tale riconoscimento produce, altresì, i suoi effetti ai fini dell'applicazione della legislazione statale e di quelle regionali in materia di intervento pubblico, diretto e indiretto, per il sostegno, per la promozione, per la diffusione e per l'accesso alla cultura, alla creatività, alle arti performative e allo spettacolo.
3. I luoghi e gli spazi, al chiuso o all'aperto, che operano nei territori e nelle comunità per il perseguimento di obiettivi di promozione e diffusione culturale e di inclusione sociale attraverso lo svolgimento e la realizzazione in via prevalente di attività di produzione, di promozione, di diffusione e di accesso dei fruitori e del pubblico alle produzioni culturali, creative e artistiche contemporanee, innovative e sperimentali, indipendentemente dai modi e dalle forme di rappresentazione, esibizione ed espressione nonché di fruizione e di partecipazione da parte del pubblico, sono parte del sistema culturale e creativo e concorrono al raggiungimento delle finalità di interesse generale e pubblico di cui al comma 1. Tali spazi possono costituire reti territoriali, anche di livello nazionale, per la cooperazione e il coordinamento delle proprie attività e per favorire e rafforzare la circolazione, l'accesso e la fruizione delle produzioni e delle iniziative culturali, creative e artistiche e possono altresì organizzare e realizzare residenze artistiche.
Art. 2.
(Individuazione e riconoscimento dei live club)
1. I luoghi e gli spazi che operano nei territori per la produzione, la promozione, la diffusione, l'accesso e la fruizione delle produzioni musicali attraverso attività di programmazione o di messa in scena di spettacoli, concerti e rappresentazioni vocali e strumentali dal vivo, indipendentemente dai modi e dalle forme di rappresentazione, esibizione ed espressione, nonché di fruizione e di partecipazione da parte del pubblico, possono chiedere la qualifica di live club qualora la programmazione o la messa in scena di spettacoli, concerti e rappresentazioni vocali e strumentali eseguiti dal vivo da artisti, interpreti o esecutori, gruppi o orchestre costituisca l'attività prevalente di tale struttura.
2. La qualifica di live club può essere riconosciuta ai soggetti di diritto privato che operano in forma di impresa, compresi le imprese individuali e gli organismi cooperativi, che sono proprietari, possessori, detentori, gestori, concessionari o affidatari, in forza e per effetto del relativo titolo giuridico, di spazi e di luoghi dedicati alle attività di cui al comma 1.
Art. 3.
(Elenco nazionale dei live club. Criteri e modalità per il riconoscimento della qualifica di live club)
1. Presso il Ministero della cultura, Direzione generale Spettacolo, è istituito l'Elenco nazionale dei live club. L'iscrizione nell'Elenco avviene su domanda dei soggetti interessati ai fini del riconoscimento della qualifica di live club e consente l'accesso agli interventi e ai benefìci di cui alla presente legge. Possono chiedere l'iscrizione nell'Elenco i soggetti che:
a) nel corso dell'anno solare realizzano almeno il 50 per cento del totale delle attività della propria struttura attraverso la programmazione o la messa in scena di spettacoli musicali, concerti vocali e strumentali, rappresentazioni di musica o di canto eseguiti dal vivo da artisti, interpreti o esecutori, gruppi od orchestre. Tali attività, unitamente alle attività connesse, direttamente o indirettamente, alla progettazione culturale e creativa nonché alla loro gestione e realizzazione devono anche rappresentare almeno il 50 per cento dei costi o delle spese risultanti dai bilanci o dai rendiconti. I costi fissi o di struttura sono sempre compresi tra i costi direttamente connessi alla realizzazione delle attività di cui alla presente lettera;
b) posseggono un palco o un'area permanente dedicata e adeguatamente attrezzata, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, per lo svolgimento o la messa in scena di spettacoli, concerti o rappresentazioni di musica o canto dal vivo;
c) sono in regola con il pagamento delle retribuzioni e dei compensi dovuti ai propri dipendenti e collaboratori, nonché agli artisti, interpreti ed esecutori, gruppi od orchestre e con il pagamento dei relativi oneri previdenziali, assicurativi e fiscali;
d) assicurano che gli ambienti, gli spazi e le attrezzature utilizzati siano adeguati e conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza.
2. La domanda di iscrizione nell'Elenco nazionale dei live club è inviata dal rappresentante legale del soggetto interessato all'iscrizione ed è corredata:
a) dell'atto costitutivo e dello statuto dal quale risulti, tra l'altro, la sede legale in Italia;
b) del codice fiscale e della partita IVA attribuiti dall'Agenzia delle entrate;
c) della visura di evasione rilasciata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA);
d) dell'ultimo bilancio o rendiconto redatto nel rispetto delle norme di legge in materia e accompagnato da specifico allegato attestante, tra l'altro, i costi di cui alla lettera a) del comma 1;
e) di una relazione sullo svolgimento, sulla tipologia e sul numero delle giornate dedicate alle attività svolte nell'anno solare precedente alla domanda di iscrizione nell'Elenco e oggetto delle disposizioni della presente legge;
f) del documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante il corretto pagamento e i regolari adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi relativi ai lavoratori dipendenti e autonomi e ai collaboratori;
g) della certificazione dell'esistenza e della tipologia degli spazi dedicati e destinati alla programmazione di spettacoli, rappresentazioni, concerti ed esibizioni dal vivo, nonché del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza dei dipendenti, degli artisti e del pubblico.
3. Il Ministero della cultura, Direzione generale Spettacolo, risponde sull'esito della domanda di iscrizione nell'Elenco nazionale dei live club entro trenta giorni dal ricevimento della medesima domanda corredata della documentazione di cui al comma 2.
4. A decorrere dall'anno successivo a quello di avvenuta iscrizione nell'Elenco nazionale dei live club, i soggetti iscritti nel medesimo Elenco sono obbligati a inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, la documentazione di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 2, relativamente alle attività realizzate nell'anno solare precedente. Il mancato invio annuale della documentazione da parte dei soggetti iscritti nell'Elenco entro i termini stabiliti comporta la cancellazione dall'Elenco medesimo e la decadenza dai benefìci di cui alla presente legge.
5. Restano ferme le prerogative e le facoltà di verifica, vigilanza e controllo attribuite ed esercitate ai sensi delle normative vigenti dagli organi e dalle autorità della pubblica amministrazione in ciascuna delle materie di competenza di cui al presente articolo.
Art. 4.
(Individuazione dei piccoli teatri di prossimità o di quartiere)
1. I luoghi e gli spazi, al chiuso o all'aperto, nonché le sale che operano nei territori per la produzione, la promozione, la diffusione, l'accesso e la fruizione delle produzioni teatrali e delle arti performative e che ne favoriscono la circolazione attraverso attività di programmazione, di messa in scena, di allestimento di spettacoli e rappresentazioni dal vivo, indipendentemente dal genere, dai modi e dalle forme di rappresentazione, esibizione ed espressione nonché di fruizione e di partecipazione da parte del pubblico, possono richiedere la qualifica di piccolo teatro di prossimità o di quartiere. Le attività di cui al presente comma devono essere esercitate in via prevalente o esclusiva.
2. La qualifica di piccolo teatro di prossimità o di quartiere può essere riconosciuta ai soggetti di diritto privato che operano in forma di impresa, compresi le imprese individuali e gli organismi cooperativi, che sono proprietari, possessori, detentori, gestori, concessionari o affidatari, in forza e per effetto del relativo titolo giuridico, di spazi, di luoghi o di sale dedicati alle attività di cui al comma 1.
Art. 5.
(Elenco nazionale dei piccoli teatri di prossimità o di quartiere. Criteri e modalità per il riconoscimento della qualifica di piccolo teatro di prossimità o di quartiere)
1. Presso il Ministero della cultura, Direzione generale Spettacolo, è istituito l'Elenco nazionale dei piccoli teatri di prossimità o di quartiere. L'iscrizione nell'Elenco avviene su domanda dei soggetti interessati ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo teatro di prossimità o di quartiere e consente l'accesso agli interventi e ai benefìci di cui alla presente legge. Possono chiedere l'iscrizione nell'Elenco i soggetti che:
a) posseggono, detengono, gestiscono o sono titolari di concessione o affidamento di luoghi, spazi o sale;
b) posseggono un palco o un'area dedicata permanente e adeguatamente attrezzata, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, per lo svolgimento, l'allestimento e la messa in scena di spettacoli o rappresentazioni dal vivo;
c) non sono percettori di finanziamenti a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 11 della presente legge;
d) sono in regola con il pagamento delle retribuzioni e dei compensi dovuti ai propri dipendenti e collaboratori, nonché agli artisti, interpreti ed esecutori o alle compagnie e con il pagamento dei relativi oneri previdenziali, assicurativi e fiscali;
e) assicurano che i luoghi, gli ambienti, le sale, gli spazi e le attrezzature utilizzati sono adeguati e conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza.
2. La domanda di iscrizione nell'Elenco nazionale dei piccoli teatri di prossimità o di quartiere è inviata dal rappresentante legale del soggetto interessato all'iscrizione ed è corredata:
a) dell'atto costitutivo e dello statuto dal quale risulti, tra l'altro, la sede legale in Italia;
b) del codice fiscale e della partita dell'IVA attribuiti dall'Agenzia delle entrate;
c) della visura di evasione rilasciata dalla competente CCIAA;
d) dell'ultimo bilancio o rendiconto redatto nel rispetto delle norme di legge in materia e accompagnato da uno specifico allegato attestante la prevalenza dei costi o delle spese derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 4 e di quelle connesse, direttamente o indirettamente, alla progettazione culturale e creativa. I costi fissi o di struttura sono sempre compresi tra i costi direttamente connessi alla realizzazione delle suddette attività; di una relazione sullo svolgimento, sulla tipologia e sul numero delle giornate dedicate alle attività svolte nell'anno solare precedente alla domanda di iscrizione nell'Elenco nazionale dei piccoli teatri di prossimità o di quartiere e oggetto delle disposizioni della presente legge;
e) di una relazione sullo svolgimento, sulla tipologia e sul numero delle giornate dedicate alle attività svolte nell'anno solare precedente alla domanda di iscrizione nell'Elenco nazionale dei piccoli teatri di prossimità o di quartiere e oggetto delle disposizioni della presente legge;
f) del DURC attestante il corretto pagamento e i regolari adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi relativi ai lavoratori dipendenti e autonomi e ai collaboratori;
g) della certificazione dell'esistenza e della tipologia degli spazi dedicati e destinati alla programmazione di spettacoli, rappresentazioni, esibizioni teatrali dal vivo, nonché del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza dei dipendenti, degli artisti e del pubblico.
3. Il Ministero della cultura, Direzione generale Spettacolo, risponde sull'esito della domanda di iscrizione nell'Elenco nazionale dei piccoli teatri di prossimità o di quartiere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda corredata della documentazione richiesta.
4. A decorrere dall'anno successivo a quello di avvenuta iscrizione nell'Elenco nazionale dei piccoli teatri di prossimità o di quartiere, i soggetti iscritti nel medesimo Elenco sono obbligati a inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, la documentazione di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 2, relativamente alle attività realizzate nell'anno solare precedente. Il mancato invio annuale della documentazione da parte dei soggetti iscritti nell'Elenco entro i termini stabiliti comporta la cancellazione dall'Elenco medesimo e la decadenza dai benefìci di cui alla presente legge.
5. Restano ferme le prerogative e le facoltà di verifica, vigilanza e controllo attribuite ed esercitate ai sensi delle normative vigenti dagli organi e dalle autorità della pubblica amministrazione in ciascuna delle materie di competenza di cui al presente articolo.
Art. 6.
(Centri culturali ibridi di prossimità)
1. Ai fini di cui alla presente legge, sono definiti centri culturali ibridi di prossimità i luoghi e gli spazi, al chiuso o all'aperto, aperti e accessibili al pubblico in esito a processi di rigenerazione, recupero, riqualificazione, riattivazione o riconversione, nonché alla promozione e realizzazione di attività di co-progettazione e di co-design, di immobili di proprietà pubblica o privata restituiti all'utilizzo da parte delle comunità e destinati alla produzione, promozione, diffusione e fruizione culturale, creativa e artistica indipendentemente dal genere, dai linguaggi, dai modi e dalle forme di rappresentazione, esibizione, espressione e fruizione, che svolgono attività a carattere multidisciplinare e multifunzionale, promuovendo l'innovazione e la sperimentazione, la coesione e l'inclusione sociale anche attraverso la realizzazione di servizi educativi e di servizi per la comunità e per i territori.
2. Le attività prevalenti dei centri culturali ibridi di prossimità devono essere costituite dalle attività culturali, creative e artistiche di cui all'articolo 1, ovvero da attività dedicate alla sperimentazione di nuove modalità di produzione, diffusione, distribuzione, fruizione e accesso alla cultura, alla creatività, alle arti e alle arti performative. Ferma restando la prevalenza delle attività di cui al primo periodo, i centri culturali ibridi di prossimità operano anche in ambiti e in settori diversi per finalità di educazione e di didattica e per la progettazione e la realizzazione di attività, programmi e servizi per le comunità, per i territori, per la persona e per i giovani, nonché per l'inclusione e la coesione sociali.
3. La qualifica di centri culturali ibridi di prossimità può essere riconosciuta ai soggetti di diritto privato che operano in forma di impresa, compresi le imprese individuali e gli organismi cooperativi, che sono proprietari, possessori, detentori, gestori, concessionari o affidatari degli spazi e dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 e che sono in possesso dei titoli giuridici attestanti la proprietà, il possesso, la detenzione, la gestione, la concessione o l'affidamento dello spazio o del luogo per il quale si richiede il riconoscimento di centro culturale ibrido di prossimità da almeno un anno alla data di richiesta del riconoscimento medesimo.
4. Presso il Ministero della cultura, Direzione generale Creatività contemporanea, è istituito l'Elenco nazionale dei centri culturali ibridi di prossimità. L'iscrizione nell'Elenco avviene su domanda dei soggetti interessati ai fini del riconoscimento della qualifica di centro culturale di ibrido di prossimità. Possono chiedere la qualifica di centro culturale ibrido di prossimità i soggetti che:
a) nel corso dell'anno solare realizzano almeno il 50 per cento del totale delle attività della propria struttura attraverso la promozione, la diffusione, l'accesso e la fruizione culturale, creativa e artistica anche mediante la programmazione o la messa in scena di spettacoli e di produzioni creative e culturali, artistiche, delle arti performative dal vivo contemporanee, sperimentali e innovative. Tali attività, unitamente alle attività connesse, direttamente o indirettamente, alla progettazione culturale e creativa nonché alla loro gestione e realizzazione devono anche rappresentare almeno il 50 per cento dei costi o delle spese risultanti dai bilanci o dai rendiconti. I costi fissi o di struttura sono sempre compresi tra i costi direttamente connessi alla realizzazione delle attività di cui alla presente lettera;
b) posseggono un'area stabilmente dedicata e adeguatamente attrezzata, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, per lo svolgimento o l'esecuzione o la messa in scena di rappresentazioni, iniziative, attività, esibizioni di carattere creativo, culturale, artistico, di spettacolo o delle arti performative;
c) sono in regola con il pagamento delle retribuzioni e dei compensi dovuti ai propri dipendenti e collaboratori, nonché agli artisti, interpreti ed esecutori, alle compagnie, ai gruppi musicali o alle orchestre e con il pagamento dei relativi oneri previdenziali, assicurativi e fiscali;
d) assicurano che gli ambienti, gli spazi e le attrezzature utilizzati sono adeguati e conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza.
5. La domanda di iscrizione nell'Elenco nazionale dei centri culturali ibridi di prossimità è inviata dal rappresentante legale del soggetto interessato all'iscrizione ed è corredata:
a) dell'atto costitutivo e dello statuto dal quale risulti la sede legale in Italia e il cui oggetto sociale preveda la produzione, la promozione, la diffusione, la fruizione e lo scambio di beni e servizi creativi, culturali, artistici e sociali, con particolare attenzione allo spettacolo e alle rappresentazioni dal vivo;
b) del codice fiscale e della partita dell'IVA attribuiti dall'Agenzia delle entrate;
c) della visura di evasione rilasciata dalla competente CCIAA;
d) dell'ultimo bilancio o rendiconto redatto nel rispetto delle norme di legge in materia e accompagnato da uno specifico allegato attestante i costi o le spese di cui alla lettera a) del comma 4;
e) di una relazione sullo svolgimento, sulla tipologia e sul numero delle giornate dedicate alle attività svolte nell'anno solare precedente alla domanda di iscrizione nell'Elenco nazionale dei centri culturali ibridi di prossimità e oggetto delle disposizioni della presente legge;
f) del DURC attestante il corretto pagamento e i regolari adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi relativi ai lavoratori dipendenti e autonomi e ai collaboratori;
g) della certificazione dell'esistenza e della tipologia degli spazi dedicati e destinati alle attività, alle iniziative e alle rappresentazioni di cui alla lettera b) del comma 4, nonché del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza dei dipendenti, degli artisti e del pubblico.
Art. 7.
(Misure di sostegno indiretto)
1. Le attività, le programmazioni, la messa in scena di spettacoli, le esibizioni, gli eventi e le manifestazioni realizzate dai soggetti ai quali è riconosciuta la qualifica di live club, di piccolo teatro di prossimità e di quartiere e di centro culturale ibrido di prossimità ai sensi della presente legge costituiscono attività di carattere culturale e non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 proprietari, possessori, detentori, gestori o concessionari di spazi, luoghi e sale in forza e per effetto del relativo titolo giuridico, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuovi spazi, luoghi o sale ovvero per il ripristino di spazi, luoghi o sale inattivi, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata degli stessi, nonché per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico, l'installazione, la ristrutturazione o il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In alternativa a quanto previsto dal presente comma, il credito d'imposta può essere utilizzato:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al credito d'imposta spettante al beneficiario, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 2, comprese quelle relative all'esercizio delle diverse opzioni sull'utilizzo del credito d'imposta da parte dei soggetti beneficiari e quelle relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma 2.
4. Ai soggetti di cui al comma 1 è, altresì, riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento degli oneri annui relativi agli affitti o ai canoni, come risultanti e certificati dai corrispondenti titoli giuridici per la locazione, la concessione, la conduzione o la gestione, sostenuti per i luoghi, gli spazi o le sale destinati allo svolgimento delle proprie attività. Tale credito d'imposta è riconosciuto a condizione che gli importi a esso corrispondenti siano reinvestiti da parte dei soggetti beneficiari nelle attività di cui all'articolo 1. Il credito d'imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In alternativa a quanto previsto dal presente comma, il credito d'imposta può essere utilizzato per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, comprese quelle relative all'esercizio delle diverse opzioni sull'utilizzo del credito d'imposta da parte dei soggetti beneficiari e quelle relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma.
5. Per le sponsorizzazioni di carattere tecnico, puro o misto, destinate alla realizzazione e alla promozione di manifestazioni, eventi, spettacoli o rappresentazioni organizzati dai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto allo sponsor un credito d'imposta nella misura del 65 per cento dell'importo o del valore della sponsorizzazione medesima, risultante e certificato dall'apposito contratto di sponsorizzazione stipulato tra le parti. Il credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente comma e per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma.
6. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti territoriali riconoscono i soggetti di cui al comma 1 quali spazi o luoghi della cultura e della creatività e possono prevedere in favore di tali soggetti tariffe agevolate dei rispettivi tributi locali.
Art. 8.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Sono considerate prestazioni accessorie soggette all'imposta con la medesima aliquota stabilita per l'organizzazione e per la realizzazione dell'attività principale la cessione di beni e la prestazione di servizi funzionali, attinenti e connessi all'allestimento tecnico, alla messa in scena, all'organizzazione e alla realizzazione degli spettacoli di cui al numero 123) della tabella A, parte III»;
b) alla tabella A, parte III:
1) il numero 119) è sostituito dal seguente:
«119) contratti di scrittura e altre tipologie negoziali di contratto previste dalle normative vigenti in materia di contratti di lavoro nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative, connesse con l'organizzazione, la realizzazione e la messa in scena degli spettacoli di cui al numero 123), nonché le relative prestazioni rese da intermediari»;
2) il numero 123) è sostituito dal seguente:
«123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti, spettacoli, rappresentazioni vocali e strumentali eseguiti dal vivo da artisti, interpreti o esecutori, singolarmente o in gruppo, indipendentemente dai modi e dalle forme di rappresentazione, esibizione ed espressione nonché di fruizione e di partecipazione da parte del pubblico; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti;».
Art. 9.
(Enti del Terzo settore)
1. Gli enti del Terzo settore costituiti e regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, possono chiedere il riconoscimento della qualifica di live club, di piccolo teatro di prossimità o di quartiere e di centro culturale ibrido di prossimità secondo le disposizioni, le modalità e i criteri stabiliti dalla presente legge. Gli enti del Terzo settore che ottengono il riconoscimento di cui al primo periodo accedono ai benefìci previsti dalla presente legge, ferma restando l'applicazione delle disposizioni e dei benefìci spettanti a tali soggetti ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.
2. Ai ?ni del riconoscimento delle qualifiche di cui al comma 1, gli enti del Terzo settore interessati devono avere sede legale in Italia e prevedere esplicitamente nell'oggetto del proprio atto costitutivo e del proprio statuto la produzione, la promozione, la diffusione, la fruizione, l'accesso e lo scambio di beni e servizi creativi, culturali, artistici e sociali, con particolare attenzione allo spettacolo e alle rappresentazioni dal vivo. Ai fini dei criteri stabiliti dalla presente legge per il riconoscimento delle qualifiche di live club, di piccolo teatro di prossimità o di quartiere e di centro culturale ibrido di prossimità, gli enti del Terzo settore producono gli estremi della propria iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore in luogo della visura di evasione rilasciata dalla competente CCIA e la sola attribuzione del codice fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate qualora non sia previsto l'obbligo di assegnazione della partita dell'IVA in applicazione delle norme vigenti in materia. Ai fini della composizione e della quantificazione dei costi fissi di funzionamento o di struttura di cui agli articoli 3, comma 1, lettera a), 5, comma 2, lettera d), e 6, comma 4, lettera a), per gli enti del Terzo settore il costo del lavoro corrispondente alle prestazioni di lavoro volontario di coloro che risultano regolarmente iscritti negli appositi registri dei volontari, tenuti da ciascun ente del Terzo settore nel rispetto delle norme di legge in materia, è valorizzato entro il limite massimo di 5.000 euro per ciascun volontario nel corso di un anno solare.
3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è inserita la seguente:
«i-bis) produzione, promozione, diffusione, fruizione, accesso e scambio di beni e servizi creativi, culturali, artistici e sociali, con particolare attenzione allo spettacolo e alle rappresentazioni dal vivo;».
4. Le attività di live club, di piccolo teatro di prossimità o di quartiere o di centro culturale ibrido di prossimità svolte dagli enti del Terzo settore possono essere oggetto della co-progettazione, della co-programmazione nonché delle procedure di accreditamento di cui all'articolo 55 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. In tali casi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prevedere, tra l'altro, procedure semplificate e agevolate per l'affidamento o per la concessione di spazi o immobili di loro proprietà agli enti del Terzo settore e determinare una durata minima di sei anni dell'affidamento o della concessione dei medesimi spazi o immobili.
Art. 10.
(Regime fiscale delle erogazioni liberali)
1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2021 per il sostegno dei progetti e delle attività artistiche, culturali e creative attinenti direttamente alla programmazione, alla messa in scena e all'allestimento di spettacoli, rappresentazioni ed esibizioni dal vivo realizzate dai live club, dai piccoli teatri di prossimità o di quartiere e dai centri culturali ibridi di prossimità che operano senza finalità di lucro, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al presente comma provvedono a dare pubblica comunicazione dell'importo delle erogazioni ricevute, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito internet istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente comma.
Art. 11.
(Interventi di finanziamento diretto)
1. I live club, i piccoli teatri di prossimità o di quartiere e i centri culturali ibridi di prossimità possono accedere a finanziamenti diretti per la progettazione e la realizzazione di specifici programmi, eventi, festival o manifestazioni creativi, culturali, artistici e di spettacolo aventi uno o più dei seguenti caratteri od obiettivi:
a) programmazione, messa in scena, rappresentazione ed esecuzione di produzioni creative, artistiche, teatrali e musicali da parte di artisti, interpreti ed esecutori, compagnie, gruppi od orchestre costituiti almeno all'80 per cento da produzioni originali;
b) festival, rassegne, manifestazioni ed eventi dedicati a progetti creativi, culturali e artistici specifici, realizzati anche in concorso con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano, con gli altri enti territoriali o con altri organismi ed enti pubblici, che interessano aree svantaggiate o periferiche, nonché l'inclusione e la coesione sociali;
c) festival o rassegne dedicati a progetti creativi, culturali e artistici per la promozione e l'accesso a produzioni internazionali;
d) progetti, rassegne, manifestazioni, eventi creativi, culturali, artistici, spettacoli, rappresentazioni e concerti supportati da campagne di riduzione o di contenimento del prezzo del titolo di accesso destinate a favorire l'aumento e l'allargamento del pubblico, nonché l'accesso e la fruizione culturale e creativa.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono erogati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nell'ambito dei progetti finanziabili di cui all'articolo 44 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura provvede, con proprio decreto, a stabilire le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonché, in sede di ripartizione annuale delle risorse assegnate al Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, all'attribuzione delle risorse finanziarie necessarie per gli interventi di cui al presente articolo nell'ambito della quota di riparto da assegnare ai progetti multidisciplinari, ai progetti speciali e alle azioni di sistema di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017.
Art. 12.
(Disposizione finale)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, attribuendo la competenza per la gestione degli elenchi di cui agli articoli 3 e 5 alla Direzione generale Spettacolo e dell'elenco di cui all'articolo 6 alla Direzione generale Creatività contemporanea.