FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

ALLEGATO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3208

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(DRAGHI)

di concerto con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)

con il ministro della giustizia
(CARTABIA)

con il ministro dello sviluppo economico
(GIORGETTI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(FRANCO)

con il ministro della salute
(SPERANZA)

con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(PATUANELLI)

e con il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
(GIOVANNINI)

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021

Presentato il 13 luglio 2021

  Onorevoli Deputati! – A norma dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure nazionali per la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, il Governo predispone un disegno di legge contenente le deleghe legislative necessarie per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.
  Per l'anno 2021 viene predisposto il presente disegno di legge che contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione europea nonché per l'attuazione degli altri atti normativi dell'Unione europea al fine dell'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo, che non sono stati inseriti nella precedente legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020).
  Il disegno di legge di delegazione europea 2021 si compone di 13 articoli.
  L'articolo 1 reca la delega legislativa al Governo per l'adozione dei decreti legislativi per l'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse, richiamando gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativamente ai termini, alle procedure e ai princìpi e criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe conferite.
  Al comma 2 viene stabilito che, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, gli schemi dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe sono sottoposti al parere dei competenti organi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  Il comma 3 dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente, che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi di esercizio delle deleghe contenute nel disegno di legge, esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dai medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, introdotto dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea.
  L'articolo 2 conferisce al Governo una delega legislativa della durata di diciotto mesi per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative, di competenza statale, per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili. Come è noto, infatti, non esiste una normazione europea per le sanzioni, in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri il compito di regolare le conseguenze della loro inosservanza.
  L'articolo 3 contiene i criteri di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, mirando a introdurre una disciplina organica e completa delle operazioni societarie aventi una rilevanza transfrontaliera.
  Lo scopo che si intende perseguire non è infatti il mero recepimento delle disposizioni e dei princìpi non derogabili dettati dal legislatore europeo, ma anche l'introduzione di norme che, nello stesso spirito della direttiva, siano applicabili oltre i confini in essa individuati.
  Ci si riferisce, in particolare, all'estensione della disciplina dell'Unione europea alle società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, ad eccezione delle società cooperative a mutualità prevalente, e agli altri enti che, in forme diverse da quelle societarie, esercitano un'attività di impresa.
  Altra estensione è prevista, nei limiti della compatibilità della disciplina europea (che presuppone l'esistenza di una normativa armonizzata tra i Paesi interessati dalla singola operazione transfrontaliera), rispetto alle trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano o da cui risultano:

   a) società che, pur essendo soggette alla legge di uno Stato membro, non hanno la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea;

   b) società regolate dalla legge di altro Stato, anche non appartenente all'Unione europea.

  L'esigenza di dettare una disciplina completa riguarda inoltre le operazioni che comportano il trasferimento del patrimonio a società preesistenti (fattispecie non disciplinate dalla direttiva ma esistenti nel diritto interno) e il fenomeno della «scissione tramite scorporo» (previsto nella direttiva).
  La medesima necessità di predisporre un quadro normativo completo e coerente sussiste, infine, per i casi di trasferimento di sede all'estero senza mutamento della legge regolatrice da parte di società soggetta alla legge italiana, fenomeno privo, allo stato, di idonea disciplina e che potrebbe essere regolato anche con la previsione di un regime transitorio applicabile ai trasferimenti anteriori rispetto al decreto delegato.
  Specifici criteri di delega vengono dettati in relazione alla tutela giurisdizionale da accordare rispetto agli atti, o anche all'inerzia, dell'autorità competente al rilascio del certificato preliminare o all'esecuzione del controllo di legalità.
  Ai soggetti interessati devono essere inoltre garantiti strumenti di tutela tenendo conto, per i creditori anteriori all'iscrizione del progetto di operazione transfrontaliera nel registro delle imprese, di quelli già previsti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, recante norme di attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.
  Le disposizioni sugli strumenti giurisdizionali richiedono la modifica delle norme contenute nel decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, alle quali vanno attribuiti i procedimenti giurisdizionali concernenti le operazioni transfrontaliere.
  Ancora in relazione alla procedura attraverso la quale si snodano le operazioni transfrontaliere, a tutela dei creditori pubblici – rispetto ai quali le opposizioni previste per la generalità dei creditori anteriori possono risultare non adeguate –, sono previste:

   la possibilità per le autorità competenti di utilizzare canali informativi per verificare l'esistenza di obbligazioni della società interessata alla singola operazione nei riguardi di amministrazioni o enti pubblici;

   l'individuazione degli effetti del mancato adempimento o del mancato rilascio delle garanzie eventualmente richieste per il buon esito dei controlli previsti dalla direttiva e dunque per il completamento dell'operazione societaria in corso.

  Particolarmente importante, al fine di garantire la speditezza del procedimento ma anche la sua regolarità e trasparenza, sarà la precisazione del concetto di operazione abusiva o fraudolenta, che la direttiva formula come clausola generale di «evasione o elusione del diritto dell'Unione o nazionale, ovvero per scopi criminali». La medesima esigenza conduce all'elaborazione di criteri idonei ad agevolare lo scambio dei certificati preliminari tra autorità competenti, posto che si tratta di documenti redatti secondo regole non omogenee in quanto dettate da ciascun ordinamento.
  I criteri di delega si chiudono con la previsione di disposizioni transitorie volte a regolare le fusioni transfrontaliere portate avanti secondo la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, che ricadranno nell'ambito applicativo del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2019/2121.
  In particolare, nel silenzio della direttiva sul punto, nel periodo necessario al suo recepimento da parte di tutti gli Stati membri, è indispensabile individuare la disciplina applicabile alla fusione transfrontaliera posta in essere tra società soggette alla legge di due Stati dei quali soltanto uno ha recepito la direttiva, in quanto trattasi di operazione soggetta alla disciplina armonizzata con la direttiva 2005/56/CE.
  Nello specifico, l'intervento normativo contiene le seguenti previsioni (articolo 3, comma 1):

   lettera a): estensione della disciplina dettata dalla direttiva, in quanto compatibile, alle operazioni transfrontaliere a cui partecipano o da cui risultano società diverse da quelle di capitali (ad eccezione delle società cooperative a mutualità prevalente), purché iscritte nel registro delle imprese;

   lettera b): estensione della disciplina dettata dalla direttiva, in quanto compatibile, alle trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano o da cui risultano società soggette alla legge di uno Stato membro che non hanno la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea;

   lettera c): estensione della disciplina dettata dalla direttiva, in quanto compatibile, alle trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano o da cui risultano società regolate dalla legge di altro Stato, anche non appartenente all'Unione europea;

   lettera d): estensione della disciplina dettata dalla direttiva alle operazioni transfrontaliere che riguardano enti non societari che esercitano un'attività di impresa;

   lettera e): disciplina delle scissioni transfrontaliere con trasferimento del patrimonio attivo e passivo a società preesistenti;

   lettera f): disciplina, con la previsione di eventuali controlli e tutele equivalenti rispetto a quelle previste dalla direttiva, del trasferimento di sede all'estero senza mutamento della legge applicabile da parte di società soggette alla legge italiana, con previsione delle necessarie disposizioni transitorie per i trasferimenti antecedenti rispetto all'entrata in vigore della nuova disciplina;

   lettera g): disciplina dei procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, contro l'inerzia o contro le determinazioni dell'autorità competente al rilascio del certificato preliminare e al controllo di legalità di cui agli articoli 86 quaterdecies, 86 sexdecies, 127, 128, 160 quaterdecies e 160 sexdecies della direttiva (UE) 2017/1132, introdotti dalla direttiva (UE) 2019/2121, con attribuzione della relativa competenza alle sezioni specializzate in materia di impresa;

   lettera h): predisposizione, per i titolari di crediti di data anteriore all'iscrizione del progetto di operazione transfrontaliera nel registro delle imprese, di tutele non inferiori a quelle accordate dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, recante attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali;

   lettera i): individuazione di canali informativi mediante accesso dell'autorità competente a banche di dati, esistenti o da costituire, per la verifica delle pendenze che la società ha verso creditori pubblici;

   lettera l): previsione della possibilità di richiedere il pagamento o il rilascio di idonea garanzia, nel corso del procedimento, alla società che compie l'operazione transfrontaliera e che ha obbligazioni, anche non pecuniarie e anche in corso di accertamento, nei confronti di amministrazioni o enti pubblici, e disciplina dei relativi effetti sul procedimento;

   lettera m): individuazione, nell'ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare, dei criteri di qualificazione di un'operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all'elusione o all'evasione del diritto dell'Unione o nazionale o posta in essere per scopi criminali;

   lettera n): disciplina dei criteri di scambio dei certificati preliminari tra autorità competenti;

   lettera o): introduzione delle necessarie modifiche al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, in ordine alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa;

   lettera p): previsione della facoltà della società di avvalersi della disciplina prevista per la scissione, ai fini del trasferimento di attività e passività ad una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, stabilendo in ogni caso che le partecipazioni siano assegnate alla società scorporante, con omissione delle formalità dichiarate non necessarie dalla direttiva riguardante la scissione mediante scorporo;

   lettera q): previsione di una disciplina transitoria, applicabile fino al recepimento della direttiva da parte di tutti gli Stati membri, per le fusioni transfrontaliere disciplinate dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, recante norme di attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, e per le altre operazioni;

   lettera r): previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, anche in deroga all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già oggetto di previsione.

  Il comma 2 della disposizione contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 4 contiene i princìpi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.
  I criteri proposti per il recepimento permettono l'esatto adeguamento del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di incorporarvi tutte le modifiche alle direttive toccate dalla direttiva (UE) 2019/2161, coordinando le disposizioni relative all'indicazione di prezzi, in attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 98/6/CE, con le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, con le disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
  Gli stessi criteri permettono altresì di revisionare e adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal codice del consumo, nelle materie che sono oggetto della direttiva (UE) 2019/2161, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.
  Come disposto nel corso del recepimento di altre direttive che, nel tempo, hanno integrato i poteri di controllo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i criteri proposti permettono di stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva (UE) 2019/2161 (che riguardano rispettivamente le modifiche alle direttive 93/13/CEE, 2005/29/CE e 2011/83/CE) siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, dello stesso codice.
  Rimane la possibilità di esercitare, ove occorra, le altre opzioni previste dalla direttiva (UE) 2019/2161 e dalle direttive dalla stessa modificate. In particolare, si segnala l'esercizio delle opzioni volte a stabilire:

   a) le specifiche modalità di indicazione: (i) del prezzo precedente in caso di riduzione di prezzo per prodotti sul mercato da meno di trenta giorni; (ii) del prezzo precedente in caso di riduzione di prezzo per beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente; (iii) del prezzo in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo;

   b) il prolungamento a trenta giorni del termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite al domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e, nei medesimi casi, la disapplicazione delle esclusioni del diritto di recesso.

  In particolare, con il comma 1:

   a) si delega il Governo ad apportare alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche e le integrazioni necessarie per il recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2019/2161;

   b) si prevede il coordinamento delle disposizioni relative all'indicazione di prezzi, da introdurre nel codice del consumo in attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 98/6/CE, con altre disposizioni vigenti in materia di indicazione di prezzi e, in particolare, con le disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

   c) si dispone di revisionare e adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal codice del consumo, nelle materie oggetto della direttiva (UE) 2019/2161, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni;

   d) si prevede che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva (UE) 2019/2161 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, dello stesso codice;

   e) si prevede che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme nazionali di trasposizione delle direttive 2005/29/CE, 93/13/CEE e 2011/83/UE sia almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati;

   f) si prescrive che siano stabilite le specifiche modalità di indicazione: 1) del prezzo precedente, in caso di riduzioni di prezzo per prodotti sul mercato da meno di trenta giorni; 2) del prezzo precedente, in caso di riduzione di prezzo per beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente; 3) del prezzo, in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo; si prevede altresì che sia prolungato a trenta giorni il termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite al domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso.

  L'articolo 5 contiene i princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, nonché della delega per il completo adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020.
  Il comma 1 indica i princìpi e criteri direttivi specifici che informeranno la produzione legislativa delegata. In particolare:

   la lettera a) delega il Governo ad apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2020/1503 e della direttiva (UE) 2020/1504, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare e assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;

   la lettera b) autorizza il Governo a coordinare le esenzioni di cui alla parte II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2020/1504, comprendendovi anche i fornitori di servizi di crowdfunding, come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503;

   la lettera c) autorizza il Governo a prevedere l'attribuzione – nei casi espressamente previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2020/1503 – della responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni, al titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo;

   la lettera d) autorizza il Governo a prevedere l'attribuzione – nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503 – della responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni, al fornitore di servizi di crowdfunding;

   la lettera e) delega il Governo ad individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), ciascuna secondo le rispettive funzioni, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento al fine di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;

   la lettera f) delega il Governo, sulla base di quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503, ad individuare la Consob quale punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;

   la lettera g) autorizza a prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera e) nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

   la lettera h) autorizza il Governo a prevedere che la Consob e la Banca d'Italia – coerentemente con i poteri di cui esse dispongono sulla base della legislazione vigente – dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503;

   la lettera i) autorizza il Governo ad attuare l'articolo 39 del regolamento (UE) 2020/1503 coordinando le sanzioni ivi previste con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della Consob, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 39, le misure amministrative e le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, fermi restando i massimi edittali ivi stabiliti e quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera d), in coerenza con i minimi edittali stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le violazioni della disciplina in tema di gestione di portali.

  Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 6 contiene i princìpi e criteri direttivi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»).
  Con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sono state emanate le disposizioni necessarie ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»).
  Come già segnalato nella relazione illustrativa del decreto legislativo, il numero dei magistrati investiti delle funzioni di procuratore europeo delegato (PED) era destinato a «risult[are] comunque piuttosto ridotto a fronte della necessità – prevista [...] dalla lettera i) della norma di delega – che le funzioni requirenti loro assegnate siano esercitate innanzi ai “tribunal[i] ordinariamente competent[i] per i delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371”».
  Proprio per tale ragione, con la specifica finalità di «recuperare un significativo margine di flessibilità operativa al nuovo organismo europeo», all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo si è previsto che «dette funzioni, così come i poteri ad esse connessi, siano “esercitati da ciascun procuratore europeo delegato sull'intero territorio nazionale indipendentemente dalla sede di assegnazione”».
  Tuttavia, «[i]n ossequio al su riportato inciso della norma di delega [era] stato necessario mantenere in ogni caso ferme [...] le regole ordinarie sulla competenza del giudice», non essendo risultato quindi possibile ottemperare alla sollecitazione, formulata nel parere della Commissione giustizia del Senato, di provvedere «[al]l'individuazione in relazione alla competenza del giudice di una certa prossimità agli uffici Gip-Gup competenti nella fase investigativa e deputati a disporre, talvolta con estrema urgenza, intercettazioni e misure cautelari».
  Va aggiunto che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo, il Ministro della giustizia ha concluso con il Procuratore europeo l'accordo previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento EPPO (UE) 2017/1939 e dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 9 del 2021, con cui si è provveduto alla determinazione del numero complessivo dei PED e della relativa distribuzione territoriale e funzionale.
  In particolare, per quanto è qui di interesse rilevare, il contingente di PED assegnati al nostro Paese è stato quantificato in venti unità a tempo pieno, da destinarsi a nove sedi di servizio, individuate – ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo – presso altrettante procure distrettuali.
  In sette uffici è stata prevista la presenza di due PED, mentre alle rimanenti sedi, di dimensioni maggiori, sono assegnati tre magistrati.
  Essendo il numero delle sedi di servizio dei PED pari a circa un terzo del numero complessivo dei distretti di corte di appello, a ciascuna sede sono stati ricollegati – sotto un profilo di natura puramente organizzativa (e non, per quanto in precedenza detto, di vera e propria «competenza») – due o più distretti, così come di seguito illustrato in dettaglio:

Sedi di servizio e numero dei PED

Distretti

  Roma (tre PED)

  Roma, Perugia, Cagliari e L'Aquila

  Milano (tre PED)

  Milano e Brescia

  Napoli (due PED)

  Napoli e Salerno

  Bologna (due PED)

  Bologna, Ancona e Firenze

  Palermo (due PED)

  Palermo Catania, Caltanissetta e Messina

  Venezia (due PED)

  Venezia, Trieste e Trento

  Torino (due PED)

  Torino e Genova

  Bari (due PED)

  Bari, Lecce e Campobasso

  Catanzaro (due PED)

  Catanzaro, Reggio Calabria e Potenza

  Come osservato dal Consiglio superiore della magistratura nel parere reso il 25 marzo 2021 in merito alla proposta di accordo con il procuratore capo europeo formulata dal Ministro della giustizia, la circostanza che «i due/tre PED che opereranno presso le varie sedi si troveranno ad esercitare le proprie funzioni almeno in due distretti, in alcuni casi addirittura quattro (come i PED assegnati alla sede di Roma [...] o alla sede di Palermo [...]), comprendenti numerosi uffici giudiziari dislocati anche in regioni diverse», comporterà che tali magistrati «dovranno coordinare le indagini in ambiti territoriali molto vasti, ma soprattutto garantire la presenza in udienza, in primo e secondo grado, presso numerosi uffici giudiziari, tra loro distanti, e non sempre raggiungibili con i mezzi di trasporto in dotazione all'Amministrazione della Giustizia (si pensi ai PED assegnati alla sede di Roma che comprende anche la Sardegna)».
  Al fine di contenere, nei limiti del possibile, la frequenza e la durata gli spostamenti dei PED durante la fase processuale, con il criterio di delega in esame si prevede, dunque, di «modificare la disciplina della competenza prevista dal codice di procedura penale in modo da concentrare negli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata».
  In proposito, pare sufficiente precisare che la modifica è da attuarsi anche nel caso in cui a procedere sia una delle procure nazionali, piuttosto che la Procura europea, dal momento che una diversa soluzione, limitata alle sole ipotesi di assunzione delle indagini da parte dell'EPPO, porrebbe seri problemi di compatibilità con il principio del giudice naturale sancito dall'articolo 25, primo comma, della Costituzione.
  Il comma 2 della disposizione contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 7 contiene i princìpi e criteri direttivi criteri specifici per l'esercizio della delega per l'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga e sostituisce il regolamento CE 834/2007.
  Tale regolamento, entrato in vigore il 17 giugno 2018, si applicherà a partire dal 1° gennaio 2022, imponendo agli Stati membri di predisporre la legislazione nazionale necessaria all'applicazione delle numerose novità normative introdotte.
  Il nuovo regolamento, infatti, apporta, in combinato disposto con il regolamento (UE) 2017/625, modifiche rilevanti nel settore dell'agricoltura biologica, con particolare riferimento all'estensione dello stesso e al sistema di controllo e certificazione per le produzioni biologiche ottenute o importate nell'Unione europea, sicché s'impone di procedere, oltre che all'attuazione delle disposizioni europee non direttamente applicabili, anche all'adeguamento del quadro normativo nazionale vigente, con abrogazione delle norme nazionali incompatibili.
  Invero, uno dei primi ambiti in cui occorre intervenire concerne la sostanziale revisione del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, al fine di garantire l'applicazione della normativa europea in materia di autorizzazione e vigilanza degli organismi di controllo e certificazione delle produzioni biologiche, nonché per disciplinare puntualmente gli adempimenti connessi alle attività svolte da quest'ultimi, e le ipotesi di «non conformità».
  Necessita inoltre di attuazione l'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848, che ha introdotto la possibilità di commercializzare materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico, di talché s'impone di definire, a livello interno, la tipologia e la natura dei soggetti coinvolti e le procedure necessarie per la notificazione, il controllo e la certificazione di questa nuova tipologia di prodotti biologici.
  In conclusione, il necessario adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea imporrà una profonda revisione della vigente normativa nazionale non solo di rango primario, ma anche di rango secondario.
  Di seguito si illustrano i princìpi e criteri direttivi specifici contenuti nell'articolo in esame.
  Lettera a): gli articoli 34, 35 e 36 del regolamento (UE) 2018/848 stabiliscono norme relative alla certificazione nell'agricoltura biologica, compresa la certificazione di gruppo per i piccoli operatori. Tale fattispecie rappresenta un'assoluta novità per il sistema europeo di controllo e certificazione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato I e dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848, il campo di applicazione della normativa unionale in materia di agricoltura biologica è ampliato rispetto alla vigente normativa; in più, il regolamento (UE) 2018/848, all'articolo 40, stabilisce le condizioni necessarie, aggiuntive rispetto a quelle previste al capo III del regolamento (UE) 2017/625, al fine di poter delegare a organismi di controllo privati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali e altre attività ufficiali; con questa proposta si incarica quindi il Governo di procedere con l'adeguamento della normativa nazionale in materia di autorizzazione e vigilanza alla normativa unionale con particolare riferimento ad un campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 più ampio (prodotti dell'allegato I allo stesso regolamento) rispetto all'attuale normativa europea e all'introduzione della certificazione del gruppo di operatori.
  Lettera b): con questo criterio di delega si mira ad adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei riferimenti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.
  Lettera c): si rimette al Governo la competenza a dettare le disposizioni necessarie per la designazione dei laboratori ufficiali, anche privati, di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'allegato I al regolamento (UE) 2018/848.
  Lettera d): l'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848 prevede, per la prima volta, la possibilità di etichettare prodotti e sostanze impiegati nella produzione vegetale indicando che il loro uso è consentito nell'agricoltura biologica; con questa proposta si autorizza il Governo a prevedere norme finalizzate a disciplinare i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Tale innovazione rappresenta un elemento di grande importanza e interesse per il settore biologico, anche alla luce delle criticità riguardanti la presenza di residui non consentiti in fertilizzanti ammessi nell'agricoltura biologica, che hanno determinato in vari casi il diniego della certificazione del prodotto e la sua declassificazione da biologico a convenzionale.
  L'articolo 8 contiene i princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale.
  A seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), si rende necessario adeguare la disciplina interna, adottata con la legge 14 marzo 2005, n. 41, in attuazione della precedente decisione 2002/87/GAI del 28 febbraio 2005, anche apportando [lettera g)] ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005, n. 41, e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento.
  In particolare, esclusa la necessità di dettare norme per gli aspetti già disciplinati direttamente dal regolamento, con il presente articolo si è ritenuto di ravvisare specifici ambiti nei quali fornire criteri di delega idonei a consentire l'adeguamento della normativa vigente.
  Al riguardo, anche alla luce della ridefinizione del ruolo e dei compiti dell'Agenzia e dei suoi componenti, è apparso necessario [lettera a)] prevedere una ridefinizione delle procedure di nomina del membro nazionale, dell'aggiunto e dell'assistente, nonché dettare una disciplina relativa alla loro posizione ordinamentale.
  In concreto, si è ritenuto che l'intervento debba essere effettuato adottando soluzioni coerenti, sul piano sistematico, con le disposizioni relative ad altri incarichi già previsti in sede internazionale e sovranazionale che siano analoghi in relazione alle attività svolte.
  Inoltre, si è prevista anche un'apposita delega a disciplinare il profilo economico relativo al trattamento dei componenti italiani, fissando il principio per cui deve essere rispettato il disposto dell'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014. n. 89, che fissa un limite massimo per la retribuzione.
  Con riferimento alla previsione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, che rimette all'ordinamento interno di individuare la sede ordinaria di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente, si è ritenuto di prevedere che essa sia da individuare presso la sede dell'Eurojust [lettera b)].
  Con riferimento, invece, alla previsione dello stesso articolo 7, paragrafo 3, del regolamento, che rimette all'ordinamento interno di prevedere la nomina di più aggiunti o assistenti, si è disposto che, sussistendo presupposti che dovranno essere individuati dal legislatore delegato (lettera c)), vi possa essere anche la nomina di componenti ulteriori, ma in numero complessivo non superiore a tre ulteriori unità, tra cui non più di un aggiunto.
  Le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) attribuiscono, invece, al membro nazionale dell'Eurojust una serie di poteri, alcuni del tutto nuovi o più ampi di quelli disciplinati in precedenza dalla normativa interna.
  Nel dettaglio, il paragrafo 1 prevede l'attribuzione del potere di agevolare, nelle varie fasi, l'assistenza giudiziaria e il riconoscimento reciproco, con lo scambio diretto di informazioni con le autorità nazionali, con le altre agenzie dell'Unione e con il Procuratore europeo, nonché di partecipare alle squadre investigative comuni. Il paragrafo 3 prevede la possibilità di partecipare (di concerto con l'Autorità nazionale) all'emissione e all'esecuzione di richieste di assistenza e di riconoscimento, con particolare riguardo all'ordine di indagine europeo. Il paragrafo 4 prevede che le suddette misure possano anche essere adottate autonomamente dal membro nazionale nei casi urgenti in cui non sia possibile tempestivamente individuare o contattare l'autorità nazionale competente.
  Tutte queste disposizioni impongono interventi di armonizzazione del diritto nazionale, che devono essere orientati allo scopo di consentire l'effettivo esercizio di quei poteri [lettera d)].
  Non si è, invece, richiamato il paragrafo 2 dell'articolo 8, in quanto non si ritiene opportuno l'ulteriore ampliamento dei poteri del membro nazionale dell'Eurojust rispetto a quelli riconosciuti dal regolamento.
  Sotto il profilo dei compiti e poteri del membro nazionale dell'Eurojust è altresì necessario prevedere un aggiornamento della regolamentazione delle procedure dirette a consentire l'accesso alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento, ovverosia al casellario giudiziale, ai registri delle persone arrestate, ai registri relativi alle indagini, ai registri del DNA e ad altri registri di autorità pubbliche contenenti informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti dell'Eurojust [lettera e)].
  Dal punto di vista ordinamentale, infine, l'articolo 20 del regolamento prevede anche la possibilità di nominare corrispondenti nazionali. A tale riguardo si è incaricato il legislatore delegato di disciplinare i criteri di nomina nonché, quando sono individuati più corrispondenti, i criteri per la determinazione del responsabile, oltre che di disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale [lettera f)].
  Il comma 3 dell'articolo, a corredo dei princìpi e criteri di delega dettati, reca le necessarie previsioni finanziarie.
  L'articolo 9 reca i princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.
  In proposito, si rammenta che, come si evince dalla relazione della Commissione sulla proposta di regolamento, l'Unione ha scelto di intervenire con uno strumento di natura regolamentare in ragione della necessità di approntare regole uniformi per la disciplina delle procedure transfrontaliere in oggetto, non occorrendo «lasciare un margine agli Stati membri per recepire tali norme».
  Il regolamento, infatti, reca norme direttamente applicabili e, come rilevato dalla Commissione, «offre chiarezza e una maggiore certezza giuridica e consente di evitare i problemi di recepimento che hanno incontrato le decisioni quadro sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca». In proposito, nella relazione della Commissione si sottolinea tra l'altro come, al momento della formulazione della proposta di regolamento, alcuni Stati membri non avessero ancora provveduto ad attuare le decisioni quadro.
  A tale ultimo riguardo, va altresì rammentato che, sino all'adozione del regolamento, il quadro giuridico dell'Unione si componeva di cinque strumenti principali.
  Oltre alla decisione 2007/845/GAI del Consiglio, sul reperimento dei beni, e a due misure di armonizzazione (decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, e direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea), risultavano da tempo adottate la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, e la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, entrambe tuttora applicabili nei confronti degli Stati membri non vincolati dal regolamento (Danimarca e Irlanda).
  Detti strumenti – attuati dall'Italia rispettivamente con il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, e con il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137 – presentano meccanismi e modalità di funzionamento sostanzialmente analoghi.
  I provvedimenti di congelamento (ossia di sequestro, nel linguaggio giuridico nazionale) o di confisca emessi in uno Stato membro debbono, in linea di principio, essere riconosciuti ed eseguiti negli altri Stati membri, alle cui autorità vengono trasmessi con un «certificato». Il riconoscimento deve avvenire «senza ulteriori formalità». Per alcune categorie di reati, punibili con la reclusione della durata di almeno tre anni nello Stato di emissione, è esclusa la verifica della doppia punibilità. Secondo i comuni postulati del mutuo riconoscimento, sono previsti circoscritti e tassativi motivi di rifiuto.
  Il regolamento è applicabile a tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e di confisca emessi nell'ambito sia dei procedimenti «penali», sia dei procedimenti «in materia penale», tra i quali ultimi vanno menzionati – per quanto riguarda il nostro Paese – i procedimenti di prevenzione.
  Ulteriori rilevanti profili meritevoli di segnalazione sono costituiti, oltre che dalla definizione dei termini procedimentali (articoli 9 e 20 del regolamento), da alcune innovazioni apportate alla disciplina dei motivi di rifiuto.
  Va innanzitutto ricordata l'introduzione di un eccezionale motivo di rifiuto opponibile quando, in presenza di «elementi specifici e oggettivi», sussistano «seri motivi» per ritenere che l'esecuzione del provvedimento di sequestro o di confisca «comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa». Si vedano a questo riguardo l'articolo 8, paragrafo 1, lettera f), del regolamento, per i provvedimenti di sequestro, e l'articolo 19, paragrafo 1, lettera h), per i provvedimenti di confisca; sul punto, è altresì di interesse il considerando (34): «La creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte degli altri Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, in situazioni eccezionali in cui sussistono seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici e oggettivi, che l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, l'autorità di esecuzione dovrebbe poter decidere di non riconoscere e non eseguire il provvedimento interessato. I diritti fondamentali che dovrebbero essere pertinenti a tale riguardo sono, in particolare, il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa. In linea di principio, il diritto di proprietà non dovrebbe essere pertinente, dal momento che il congelamento e la confisca di beni implicano inevitabilmente un'ingerenza nel diritto di proprietà di una persona e le necessarie garanzie al riguardo sono già previste dal diritto dell'Unione, compreso il presente regolamento».
  In secondo luogo, con specifico riferimento ai provvedimenti di confisca, a fronte dell'avvenuta eliminazione dell'ampio potere discrezionale di rifiuto del riconoscimento in precedenza previsto nei casi di confisca cosiddetta «estesa», si registra la previsione di uno specifico motivo di rifiuto riguardante i provvedimenti emessi all'esito di processi celebrati in absentia, opponibile allorquando l'interessato non sia stato «informato in tempo utile del fatto che un tale provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio» [si veda l'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), punto i), del regolamento].
  Sempre in via preliminare, giova far rilevare che i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 risultano articolati con riferimento:

   da un lato, alle regole generali da predisporsi per il riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione tanto dei provvedimenti di sequestro quanto dei provvedimenti di confisca [lettere da a) a e)];

   dall'altro, alla disciplina specificamente concernente il riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di sequestro [lettera f)] e di quelli di confisca [lettera g)].

  Viene altresì conferita delega per l'adozione di eventuali interventi di armonizzazione delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 35 del 2016 e n. 137 del 2015 [da realizzarsi, ove opportuno, anche «accorpando la complessiva disciplina in un testo normativo unitario»: lettera h)], per l'integrazione di alcune norme del codice di procedura penale [lettera i)] e, infine, per eventuali ulteriori modifiche di altre norme dell'ordinamento interno [lettera l)].
  Quanto ai princìpi e criteri direttivi volti ad orientare la predisposizione del regime generale applicabile ad entrambe le categorie dei provvedimenti in questione, al legislatore delegato è stato rimesso di:

   prevedere l'operatività del requisito della doppia punibilità, subordinando il riconoscimento e l'esecuzione «alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione». Vengono espressamente fatte salve le previsioni del regolamento che escludono la verifica in questione per talune categorie di reati (articolo 3, paragrafo 1, del regolamento) e quelle che, in materia di reati tributari, doganali e valutari, precludono il potere di rifiuto «a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio (articoli 8, paragrafo 1, lettera e), e 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento) (lettera a))»;

   prevedere che ai certificati di sequestro o di confisca debba essere allegata una copia autentica del provvedimento di cui si richiede il riconoscimento e l'esecuzione, facendo salvo il potere dell'autorità di esecuzione di richiedere la trasmissione dell'originale, ove necessario ai fini della decisione [lettera b)];

   individuare il Ministero della giustizia quale autorità centrale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, e dunque di assegnare ad esso il ruolo di «responsabil[e] della trasmissione e della ricezione amministrativa dei certificati di congelamento e di confisca e dell'assistenza da fornire alle [...] autorità competenti [nazionali]»; allo stesso tempo, si richiede di mantenere ferma la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione, stabilendo che, in tal caso, l'autorità giudiziaria nazionale debba informare, anche a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l'esecuzione; andrà inoltre previsto l'invio di copia dei certificati al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale [lettera c)];

   prevedere la competenza del Ministro della giustizia anche per le richieste di rimborso, totale o parziale, degli importi versati dall'Italia – quale Stato di esecuzione – a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento, destinandoli al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 [lettera d)];

   determinare le regole di competenza nelle ipotesi di concorso di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all'articolo 26 del regolamento [lettera e)].

  Quanto alle regole concernenti specificamente il riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di sequestro [lettera f)], sono stati predisposti i seguenti quattro princìpi e criteri direttivi (i primi tre dei quali relativi alla procedura passiva e l'ultimo riferito a quella attiva):

   individuare quale «autorità di esecuzione», ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto, determinando i criteri di attribuzione della competenza territoriale;

   disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro e i relativi termini, prevedendo l'acquisizione del parere del pubblico ministero e l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo;

   prevedere che dell'esecuzione del sequestro, delle istanze di revoca e della proposizione di atti di impugnazione l'autorità giudiziaria procedente dia tempestiva comunicazione all'autorità emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresì al Ministero della cultura, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali può essere esercitata;

   individuare quale autorità di emissione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento, la medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro.

  Per la disciplina del riconoscimento, dell'esecuzione e della trasmissione dei provvedimenti di confisca (lettera g)), con i primi sei criteri di delega, tutti concernenti la procedura passiva, si richiede al legislatore delegato di:

   individuare l'autorità di esecuzione dei provvedimenti di confisca ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del regolamento, confermando – in questo caso – l'individuazione della corte di appello (conformemente a quanto già previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 137 del 2015), ma rinviando – quanto ai criteri di attribuzione della competenza territoriale – alle nuove disposizioni adottate ai sensi della lettera f), numero 1);

   disciplinare la procedura di riconoscimento, prevedendo, da un lato, che la corte di appello disponga il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalità, dall'altro che ad essa partecipino anche l'autorità di emissione, coloro che – sulla base degli atti – risultino essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca e, quando il provvedimento di confisca abbia ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, il Ministero della cultura;

   prevedere, quale rimedio contro la decisione sul riconoscimento del provvedimento di confisca, il ricorso per cassazione, limitandone i motivi alle sole ipotesi di violazione di legge e dettando, ove necessario, specifiche norme per la trattazione;

   prevedere, infine, che per l'esecuzione della sentenza (possibile solo dopo che essa sia divenuta irrevocabile) e per la destinazione dei beni confiscati si applichino – nei limiti della compatibilità – le disposizioni del decreto legislativo n. 137 del 2015.

  Quanto alla procedura attiva, ad essa vengono – come detto – dedicati gli ultimi due criteri del punto di delega [lettera g), numeri 7) e 8)].
  Il primo attiene all'individuazione dell'autorità di emissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento, per la quale si indicano il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione e, nei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca.
  Il secondo criterio di delega, invece, si correla al motivo di rifiuto (facoltativo) previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento in riferimento ai provvedimenti di confisca «legat[i] a una condanna definitiva» emessa all'esito di processi celebrati in absentia. La disposizione operativa del regolamento si ricollega, a sua volta, al considerando (32), che prevede quanto segue: «Il presente regolamento dovrebbe consentire alle autorità di esecuzione di non riconoscere o eseguire i provvedimenti di confisca qualora il soggetto nei cui confronti è emesso il provvedimento non sia comparso personalmente al processo terminato con un provvedimento di confisca legato a una condanna definitiva. Tale motivo di mancato riconoscimento o mancata esecuzione può essere invocato solo nei processi che terminano con un provvedimento di confisca legato ad una condanna definitiva e non nei procedimenti che terminano con un provvedimento di confisca non basato su una condanna. Tuttavia, affinché tale motivo possa essere disponibile dovrebbero essere tenute una o più udienze. Il motivo in questione non può essere invocato se le pertinenti norme procedurali nazionali non prevedono un'udienza. Tali norme procedurali nazionali dovrebbero rispettare la Carta e la CEDU, in particolare relativamente al diritto a un equo processo. È questo il caso, ad esempio, quando il procedimento si svolge in maniera semplificata ricorrendo, in tutto o in parte, a una procedura scritta o a una procedura in cui non è prevista alcuna udienza». Replicando un meccanismo normativo sostanzialmente corrispondente a quello già sperimentato con la decisione quadro 2009/299/GAI (con cui, come è noto, sono stati modificati i precedenti strumenti di Terzo pilastro in materia di mutuo riconoscimento), la disposizione prevede quale condizione ostativa alla (possibile) opposizione del motivo di rifiuto il fatto che il certificato di confisca «attesti, conformemente agli ulteriori requisiti procedurali definiti nel diritto dello Stato di emissione, che il soggetto interessato: i) è stato citato personalmente in tempo utile ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con il provvedimento di confisca, o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato in tempo utile del fatto che un tale provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio; ii) essendo al corrente del processo fissato, aveva conferito un mandato a un difensore, nominato personalmente o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio ed è stato effettivamente patrocinato in giudizio da tale difensore; oppure iii) dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento di confisca ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui egli avrebbe il diritto di partecipare e che consentirebbe di riesaminare il merito della causa, comprese nuove prove, e potrebbe condurre alla riforma dell'ordine di confisca originario, ha dichiarato espressamente di non opporsi al provvedimento di confisca; oppure non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro i termini stabiliti».
  In relazione a tale previsione, con il criterio di cui alla lettera g), numero 8), si è prevista la predisposizione di un meccanismo volto a prevenire la possibile opposizione del motivo di rifiuto, consentendo alla persona processata in absentia di accedere ad un rimedio restitutorio allorquando non ricorra alcuna delle condizioni contemplate dalla citata disposizione regolamentare.
  Inoltre, con il criterio di cui alla lettera i), viene conferita delega per l'integrazione del contenuto dei provvedimenti di instaurazione della fase processuale (articoli 419, 429 e 552 del codice di procedura penale), sì da consentire all'imputato, conformemente a quanto richiesto dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), punto i), del regolamento, di essere «informato in tempo utile del fatto che [il] provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio».
  L'articolo 10 detta i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a seguire per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio.
  La delega sarà esercitata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per gli affari regionali e le autonomie e delle politiche agricole alimentari e forestali.
  Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) adeguare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue;

   b) individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/4, deputate a svolgere i compiti previsti dal medesimo regolamento, secondo le rispettive competenze, nonché adeguare e riorganizzare le attività anche sotto il profilo delle risorse finanziarie e delle dotazioni strumentali e di personale;

   c) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

  La presente delega legislativa è necessaria per adeguare la vigente normativa nazionale, che risale agli anni '90 dello scorso secolo, alle disposizioni del nuovo regolamento (UE) 2019/4, con particolare riferimento al trasferimento delle competenze autorizzative dalle autorità nazionali (Ministero della salute, in alcuni casi di concerto con il Ministero dello sviluppo economico) alle autorità regionali e provinciali (regioni e province autonome). Tale trasferimento di competenze razionalizzerà il sistema delle autorizzazioni (al quale le regioni e le province autonome già partecipano, effettuando i sopralluoghi preventivi presso le ditte richiedenti l'autorizzazione e rilasciando un parere al Ministero della salute) e il sistema dei controlli ufficiali che attualmente è già attribuito alle regioni e alle province autonome, che provvedono interamente alla sua applicazione.
  Inoltre, la finalità della presente delega è la semplificazione delle procedure autorizzative e l'eliminazione dei processi e dei vincoli ancora vigenti ma ormai obsoleti (commissione provinciale per il rilascio dei pareri; vincoli sul personale laureato responsabile che deve essere presente in azienda; autorizzazione ministeriale dei laboratori di autocontrollo esterni alla ditta richiedente).
  Infine, l'adeguamento della normativa nazionale alla normativa europea sia nel settore dei mangimi medicati sia nel settore dei farmaci veterinari contribuirà alla lotta all'antibioticoresistenza, tramite un sistema di requisiti armonizzati e moderni che dovranno essere rispettati da tutti gli operatori dell'Unione europea. Il trasferimento delle competenze dall'autorità nazionale a quelle regionali e provinciali e il suindicato sistema armonizzato di requisiti agevoleranno l'applicazione del sistema dei controlli ufficiali nel settore dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi.
  L'articolo 11 detta specifici princìpi e criteri direttivi attraverso i quali il Governo esercita la delega conferitagli al fine di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE.
  Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui al citato articolo 32 della citata legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) individuare, ai sensi dell'articolo 137 del regolamento (UE) 2019/6, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti deputate a svolgere i compiti previsti dal regolamento medesimo, secondo le rispettive competenze, nonché adeguare e riorganizzare le attività anche sotto il profilo delle risorse finanziarie e delle dotazioni strumentali e di personale;

   b) stabilire i contenuti, i termini e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori all'ingrosso nonché le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

   c) rimodulare il sistema delle tariffe, sulla base dei compiti effettivi previsti dal regolamento;

   d) adeguare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici previsti dagli articoli 6, 55, 57, 58, 61, 67, 74, 76, 81, 88, 91, 92, 94, 95, 100, 132 e 155 del regolamento (UE) 2019/6;

   e) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

  La presente delega legislativa è necessaria per adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni del nuovo regolamento (UE) 2019/6, con lo stesso scopo di promuovere un uso più consapevole dei medicinali veterinari, la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi, il rafforzamento del mercato interno e di ottenere una maggiore disponibilità di medicinali veterinari, con l'obiettivo di garantire, al tempo stesso, il massimo livello di protezione della salute pubblica, della sanità animale e dell'ambiente.
  L'adeguamento terrà conto anche dell'evoluzione dei sistemi informatici a disposizione, che, con l'avvio del sistema di tracciabilità e della ricetta elettronica veterinaria, ha già permesso una semplificazione dei sistemi di registrazione delle attività di distribuzione, di prescrizione e di dispensazione, oltre che il supporto e la razionalizzazione delle attività di farmacosorveglianza, di controllo e di ispezione.
  L'adeguamento della normativa nazionale terrà conto anche degli indirizzi impartiti dalla 12ª Commissione permanente del Senato (nella XVII legislatura) con la risoluzione da essa approvata sugli atti comunitari nn. COM (2014) 557 definitivo e COM (2014) 558 definitivo, sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà (Doc. XVIII, n. 82) (Resoconto sommario n. 178 del 25 novembre 2014), che ha posto le seguenti condizioni:

   1) è necessario espungere la previsione della vendita diretta dei farmaci da parte del veterinario, occorrendo tenere ferma una netta distinzione di ruoli fra chi prescrive e chi vende il prodotto farmaceutico, ed è al contempo necessario stabilire il diritto-dovere del veterinario di detenere la necessaria scorta di medicinali (cosiddetto «armadietto»);

   2) è necessario chiarire che la prescrizione dei medicinali veterinari può essere effettuata esclusivamente dai medici veterinari, apparendo la formulazione dell'articolo 110, comma 2, dell'atto n. COM (2014) 558 definitivo ambigua, là dove si indica come soggetto legittimato la «persona abilitata a tal fine secondo la legislazione nazionale applicabile»;

   3) la previsione della possibilità di vendita on line dei medicinali veterinari deve essere rivista, apparendo detta possibilità potenzialmente foriera di abusi e bisognevole di specifica e analitica regolamentazione;

   4) in tema di contrasto dell'insorgenza delle resistenze, è necessario fronteggiare il fenomeno anche in relazione ai farmaci antivirali e antiparassitari; inoltre, le attività di controllo in materia devono essere condotte non solo a livello europeo ma anche dei singoli Stati membri;

   5) quanto ai tempi d'attesa, alcuni aspetti della disciplina recata dall'articolo 117 dell'atto n. COM (2014) 558 definitivo devono essere rivisti, in particolare quelli relativi al fattore di correzione standardizzato per gli usi in deroga del medicinale veterinario, che potrebbe non essere abbastanza cautelativo rispetto al rischio di residui negli alimenti di origine animale;

   6) nell'ambito della già rilevata mancanza di chiarezza circa l'impatto finanziario globale degli atti in esame, è necessario maggiore approfondimento circa l'aggravio derivante dalle nuove procedure per la farmacovigilanza, che conferiscono all'Agenzia europea per i medicinali (EMA) il compito di gestire una Banca dati degli eventi avversi, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri (mentre allo stato, per l'Italia, è il Ministero della salute a valutare i rapporti periodici di sicurezza inviati dalle aziende farmaceutiche, le segnalazioni degli eventi avversi e il monitoraggio della sicurezza a livello nazionale); in proposito è necessario tenere in considerazione che all'accentramento delle attività in questione nell'EMA non corrisponde analogo potenziamento delle autorità regolatorie nazionali;

   7) è necessario semplificare e facilitare l'uso dell'omeopatia, anche in campo veterinario.

  L'articolo 12 reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.
  Detto regolamento, che si applica dal 16 luglio 2022, apporta modifiche sostanziali al settore dei fertilizzanti, ampliando il campo di applicazione della normativa europea vigente, armonizzando a livello europeo i fertilizzanti di origine organica e da materiale di recupero, prevedendo una maggiore responsabilità per gli operatori economici, introducendo obblighi puntuali sui controlli di processo e di prodotto nonché rafforzando il sistema dei controlli.
  L'applicazione di detto regolamento persegue l'obiettivo di semplificare, armonizzare e unificare il quadro normativo europeo per la messa a disposizione dei concimi al fine di garantire lo stesso livello di qualità e di sicurezza in tutta l'Unione europea e condizioni di parità per i numerosi operatori e produttori dell'Unione, nonché garantire un maggior coordinamento con le altre normative comunitarie come quelle riguardanti la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (regolamento CE n. 1907/2006), i sottoprodotti di origine animale (regolamento (CE) n. 1069/2009), i rifiuti (direttiva n. 2008/98/CE) e i prodotti fitosanitari (regolamento (CE) n. 1107/2009). La promozione di un maggiore utilizzo di nutrienti riciclati ha quindi come scopo ulteriore lo sviluppo dell'economia circolare e un utilizzo generale dei nutrienti più efficiente sotto il profilo delle risorse, riducendo nel contempo la dipendenza dell'Unione dai nutrienti provenienti da Paesi terzi.
  La nuova regolamentazione ha modificato totalmente l'architettura generale dell'impianto normativo attuale, ha introdotto aspetti innovativi (valutazione della conformità, dichiarazione UE di conformità, organismi di valutazione della conformità, autorità di notifica). In particolare, agli operatori professionali è richiesta una maggiore responsabilità per i prodotti fertilizzanti con marchio CE, dall'altra l'autorità competente è chiamata a dotarsi di strutture conformi ai requisiti fissati e di risorse umane e finanziarie adeguate a garantire il controllo e la sorveglianza sui prodotti fertilizzanti immessi nel mercato.
  Al fine di garantire la piena applicazione delle novità introdotte dal regolamento (UE) 2019/1009, si rende necessario il riordino della vigente normativa nazionale in materia di fertilizzanti, di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, che regola l'immissione sul mercato dei fertilizzanti nazionali non inclusi nella normativa europea, in quanto, l'attuale decreto legislativo non consente di attuare quanto predisposto dal regolamento, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

   indicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità nazionale competente e autorità di notifica, e dell'Accredia quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009;

   definizione delle procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali;

   ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 e dei decreti legislativi adottati in attuazione della presente delega, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

  Il comma 1 stabilisce che uno o più decreti legislativi saranno adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per adeguare la normativa nazionale al fine di dare piena applicazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, e per riordinare la disciplina nazionale in materia di fertilizzanti nazionali.
  Il comma 2 stabilisce che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) indicare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente nazionale e autorità di notifica e l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009;

   b) definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali;

   c) definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali;

   d) adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche;

   e) rivedere i procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedimentali;

   f) predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare e rendere compatibile con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle regioni;

   g) definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto e per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale e immessi in commercio;

   h) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime;

   i) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e delle campagne comunicative di sensibilizzazione.

  L'articolo 13 reca i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti relative all'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci e persone, all'attività di trasporto su strada di merci e persone, alle violazioni e sanzioni afferenti alla predetta attività.
  La materia del trasporto stradale di merci e persone è regolata a livello europeo dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e che abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, e dal regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006.
  L'attuale quadro normativo nazionale, costituito sia da norme di rango primario sia da provvedimenti di natura amministrativa, è inadeguato in quanto riferito alla previgente normativa europea abrogata o modificata dai regolamenti sopra citati.
  Tra l'altro, nel nostro ordinamento sono assenti sia una disciplina sanzionatoria organica per la violazione delle disposizioni dei sopra citati regolamenti del 2009, con particolare riferimento alla previsione dell'adozione di provvedimenti che incidono, a seconda dei casi, sui requisiti di imprese, gestori e altri soggetti legati all'impresa, con effetti sull'autorizzazione all'esercizio della professione o sulla possibilità di svolgere la funzione di gestore dell'impresa di autotrasporto, sia le sanzioni per alcune infrazioni nel trasporto internazionale di persone.
  Risulta, quindi, necessario procedere alla revisione complessiva della normativa nazionale in materia di trasporto su strada di merci e persone, ivi compreso il relativo apparato sanzionatorio, per adeguarla alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e 1072/2009, da ultimo modificati dal regolamento (UE) 2020/1055, e del regolamento n. 1073/2009, nonché, per gli aspetti sanzionatori, del regolamento (CE) n. 561/2006, e del regolamento (UE) n. 165/2014, anche questi ultimi modificati dal regolamento (UE) 2020/1054, e del regolamento (CE) 2016/403 che ha integrato il regolamento (CE) n. 1071/2009 per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione europea e, infine, del regolamento (UE) 2020/1056 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci.
  Il comma 1 dispone il conferimento della delega.
  Il comma 2 individua, in aggiunta ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i princìpi e i criteri specifici che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega di cui al comma 1. In particolare:

   alla lettera a) si prevede la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada, favorendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

   alla lettera b) si prevede la ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto su strada, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni, individuando le modalità di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni;

   alla lettera c) si prevede il potenziamento della collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri sulle sanzioni irrogate.

  Completa il disegno di legge l'allegato A, nel quale sono elencate le seguenti direttive da recepire:

   1) direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Testo rilevante ai fini del SEE);

   2) direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (Testo rilevante ai fini del SEE);

   3) direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva UE 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

   4) direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;

   5) direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche;

   6) direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE);

   7) direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE);

   8) direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE);

   9) direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

  Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il disegno di legge di delegazione europea è corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, nella quale il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge di delegazione europea:

   a) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

   b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

   c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;

   d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

   e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 35, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati;

   e-bis) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

   f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee in tempo utile, comunque non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

  Poiché il precedente disegno di legge di delegazione europea è stato approvato in fase governativa come disegno di legge riferito all'anno 2019 e nel corso dell'esame parlamentare è stato modificato il titolo della legge in «delegazione europea 2019-2020», i dati contenuti nella pertinente relazione illustrativa, come previsto dal citato articolo 29, si riferivano solo all'anno 2018 e non anche al 2019. Pertanto, per fornire le informazioni previste dal citato articolo 29 senza soluzione di continuità, la presente relazione illustrativa riporta dati riferiti agli anni 2019 e 2020.

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  In relazione alla natura e all'ambito delle disposizioni del presente disegno di legge, premesso che per ciascuna direttiva la relazione AIR è stata effettuata a livello europeo, si opererà la valutazione dell'impatto regolatorio in fase di predisposizione dei singoli decreti legislativi di recepimento delle direttive nell'ordinamento interno, in attuazione della presente legge di delegazione.
  Sui restanti articoli del disegno di legge, si rappresenta che è stata predisposta l'analisi di impatto della regolazione (AIR) in considerazione del maggior impatto dei relativi interventi, ad esclusione degli articoli 1 e 2, contenenti, rispettivamente, la delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea e la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.
  Inoltre, relativamente agli articoli 6, 8 e 9, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, è stata richiesta l'esenzione dall'AIR. I predetti articoli recano:

   articolo 6 (Princìpi e criteri direttivi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»);

   articolo 8 (Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio);

   articolo 9 (Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca).

  Per tali articoli è stata richiesta l'esenzione dalla predisposizione dell'AIR in relazione al ridotto impatto dell'intervento contenuto in ciascun articolo e alla sussistenza, congiuntamente, delle condizioni indicate nel citato articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017, poiché dall'intervento normativo contenuto in ciascun articolo si attendono costi di adeguamento di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, il numero dei destinatari dell'intervento è esiguo, le risorse pubbliche impiegate sono di importo ridotto e l'impatto sugli assetti concorrenziali del mercato non è rilevante.
  Con riferimento all'iter di approvazione, in considerazione della necessità di una tempestiva presentazione alle Camere, tenuto anche conto di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si è fatto ricorso alla procedura di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in ordine alla possibilità di consultare successivamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e di tenere conto del relativo prescritto parere in sede di esame parlamentare del disegno di legge.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

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DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'AIR
(Articoli 6, 8 e 9)

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 1 a 13 della presente legge e all'annesso allegato A.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
  3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

  1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, con esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, e alle società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali;

   b) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano, una o più società non aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea;

   c) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni di società regolate dalla legge italiana a cui partecipano, o da cui risultano, società regolate dalla legge di altro Stato anche non appartenente all'Unione europea;

   d) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni a cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali abbiano quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività di impresa, purché regolati dalla legge di uno Stato membro e aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea;

   e) disciplinare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti;

   f) disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, precisando se e a quali condizioni l'operazione sia ammissibile e prevedendo, ove ritenuto ammissibile, opportuni controlli di legalità e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/2121 e stabilendo, infine, un regime transitorio, applicabile prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, per le società che alla medesima data hanno trasferito la sede all'estero mantenendo la legge italiana;

   g) disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela avverso le determinazioni dell'autorità competente in materia di rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86 quaterdecies, 127 e 160 quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132, anche per il caso di mancata determinazione, nonché avverso le determinazioni della medesima autorità in materia di controllo di legalità di cui agli articoli 86 sexdecies, 128 e 160 sexdecies della predetta direttiva, prevedendo la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa;

   h) prevedere, per i creditori i cui crediti sono anteriori all'iscrizione del progetto di operazione transfrontaliera nel registro delle imprese, tutele non inferiori a quelle stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108;

   i) individuare i canali informativi utilizzabili dall'autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici, anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti;

   l) disciplinare gli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare e di controllo previsti dagli articoli 86 quaterdecies, 86 sexdecies, 127, 128, 160 quaterdecies e 160 sexdecies della direttiva (UE) 2017/1132, derivanti dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della società per le obbligazioni, anche non pecuniarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici;

   m) individuare, nell'ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86 quaterdecies, 127 e 160 quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132, i criteri per la qualificazione di un'operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all'elusione del diritto dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali;

   n) disciplinare i criteri e le modalità di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti;

   o) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ai procedimenti indicati alla lettera g) nonché per gli strumenti di tutela giurisdizionale previsti nella lettera h);

   p) prevedere che la società, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, possa avvalersi della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall'articolo 160 vicies della direttiva (UE) 2017/1132, e stabilire che le partecipazioni siano assegnate alla società scorporante;

   q) prevedere una disciplina transitoria delle fusioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, a cui partecipi o da cui risulti una società regolata dalla legge di uno Stato che non ha ancora recepito la direttiva (UE) 2019/2121;

   r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già previste.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche e le integrazioni necessarie per il recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva;

   b) coordinare le disposizioni relative all'indicazione di prezzi, da introdurre nel codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 98/6/CE, con le altre disposizioni vigenti in materia di indicazione di prezzi e, in particolare, con le disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

   c) revisionare e adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, nelle materie oggetto della direttiva (UE) 2019/2161, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

   d) stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva (UE) 2019/2161 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del medesimo codice;

   e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati;

   f) stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni e per beni che possono deteriorarsi o scadono rapidamente, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo; prolungare altresì a trenta giorni il termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso.

Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) coordinare le esenzioni di cui alla parte II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2020/1504, comprendendovi anche i fornitori di servizi di crowdfunding, come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503;

   b) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita al titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2020/1503;

   c) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita al fornitore di servizi di crowdfunding, nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503;

   d) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, avendo riguardo alle rispettive funzioni, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;

   e) individuare la Consob quale punto di contatto unico con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503;

   f) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera d), nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento, anche con riferimento a procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding, ai sensi dell'articolo 48 del medesimo regolamento;

   g) prevedere che le autorità individuate ai sensi della lettera d) dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503 e in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;

   h) attuare l'articolo 39 del regolamento (UE) 2020/1503 coordinando le sanzioni ivi previste e quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della Consob, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dallo stesso regolamento, e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 39, le misure amministrative e le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, fermi restando i massimi edittali ivi stabiliti e quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera d), in coerenza con i minimi edittali stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le violazioni della disciplina in materia di gestione di portali.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.
(Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»))

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, attuato con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, modificando la disciplina della competenza prevista dal codice di procedura penale in modo da concentrare negli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.
(Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e, limitatamente ai controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché la disciplina degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625;

   b) definire i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848;

   c) dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'allegato I al regolamento (UE) 2018/848;

   d) adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei termini riferiti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.

Art. 8.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) definire le procedure di nomina, la disciplina economica e la posizione ordinamentale del membro nazionale dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell'aggiunto, nonché dell'assistente, in coerenza sistematica con le disposizioni relative ad altri incarichi in sede internazionale e sovranazionale analoghi in relazione alle attività svolte, fermo restando, per il profilo economico, quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

   b) individuare il luogo ordinario di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente presso la sede dell'Eurojust;

   c) prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale può essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1727; prevedere che il numero complessivo degli ulteriori aggiunti o assistenti non sia superiore a tre unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un aggiunto;

   d) armonizzare il diritto nazionale per consentire l'effettivo esercizio dei poteri di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1727;

   e) regolamentare le procedure per consentire al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1727;

   f) disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1727, nonché, quando sono nominati più corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile, e disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale;

   g) apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005, n. 41, e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento.

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) prevedere che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, lettera e), e 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1805, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti medesimi siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione;

   b) prevedere che ai certificati di sequestro o di confisca sia allegata una copia autentica del provvedimento di cui si chiedono il riconoscimento e l'esecuzione, fermo restando il potere dell'autorità di esecuzione di chiedere la trasmissione dell'originale del provvedimento, ove necessario ai fini della decisione;

   c) individuare il Ministero della giustizia quale autorità centrale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1805, consentendo comunque la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione e prevedendo, per tale ipotesi, che l'autorità giudiziaria nazionale informi, anche a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l'esecuzione; prevedere che, in ogni caso, copia dei certificati sia trasmessa al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

   d) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a chiedere allo Stato di emissione il rimborso, totale o parziale, degli importi versati a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1805, destinando tali importi, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

   e) determinare le regole di competenza nelle ipotesi di concorso di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1805;

   f) in relazione ai provvedimenti di sequestro:

    1) individuare, quale «autorità di esecuzione» ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (UE) 2018/1805, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto, determinando i criteri di attribuzione della competenza territoriale;

    2) disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro e i relativi termini, prevedendo l'acquisizione del parere del pubblico ministero e l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo;

    3) prevedere che dell'esecuzione del sequestro, delle istanze di revoca e della proposizione di atti di impugnazione l'autorità giudiziaria procedente dia tempestiva comunicazione all'autorità emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresì al Ministero della cultura, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali essa può essere esercitata;

    4) individuare quale autorità di emissione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento (UE) 2018/1805, la medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro;

   g) in relazione ai provvedimenti di confisca:

    1) individuare quale autorità di esecuzione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del regolamento (UE) 2018/1805, la corte di appello, determinandone la competenza territoriale con criteri omogenei a quelli individuati in forza del numero 1) della lettera f) del presente comma;

    2) prevedere che, nei casi previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1805, la corte di appello disponga il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalità;

    3) disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca e i relativi termini, prevedendo la partecipazione anche dell'autorità di emissione, di coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca e, quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, del Ministero della cultura;

    4) prevedere che contro la decisione sul riconoscimento del provvedimento di confisca sia ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge, stabilendo, ove necessario, specifiche norme procedurali per la trattazione del ricorso;

    5) prevedere che la sentenza di riconoscimento del provvedimento di confisca sia eseguita solo dopo che sia divenuta irrevocabile e che al procedimento esecutivo si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137;

    6) prevedere che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2018/1805, per la destinazione dei beni confiscati si osservino, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137;

    7) individuare quale autorità di emissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento (UE) 2018/1805, il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione e, nei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca;

    8) predisporre, attraverso la previsione dell'accesso a un rimedio restitutorio, la disciplina necessaria ad assicurare l'esecuzione delle confische ordinate con sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, ovvero disposte dal giudice dell'esecuzione a seguito di sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1805;

   h) provvedere, ove necessario, a modificare o abrogare le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, e del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, al fine di armonizzarle con quelle introdotte in esecuzione della presente delega, eventualmente anche accorpando la complessiva disciplina in un testo normativo unitario;

   i) apportare le necessarie modifiche agli articoli 419, 429 e 552 del codice di procedura penale, prevedendo l'avvertimento all'imputato della possibile adozione del provvedimento di confisca nel processo celebrato in sua assenza, conformemente a quanto previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), punto i), del regolamento (UE) 2018/1805;

   l) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1805, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/4, specificando le rispettive competenze;

   b) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

Art. 11.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) individuare, ai sensi dell'articolo 137 del regolamento (UE) 2019/6, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti, secondo le rispettive competenze, e prevedere forme di coordinamento tra le medesime autorità;

   b) stabilire i contenuti, i tempi e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori all'ingrosso nonché le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

   c) rimodulare il sistema delle tariffe sulla base dei compiti effettivi previsti dal regolamento (UE) 2019/6;

   d) prevedere l'adeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali rispetto ai sistemi informatici istituiti con il regolamento (UE) 2019/6 e gestiti dall'Agenzia europea per i medicinali per le finalità previste dagli articoli 6, 55, 57, 58, 61, 67, 74, 76, 81, 88, 91, 92, 94, 95, 100, 132 e 155 del medesimo regolamento;

   e) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

Art. 12.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) indicare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente nazionale e autorità di notifica, nonché l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009;

   b) definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali;

   c) definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali, tenuto conto delle caratteristiche dei singoli prodotti;

   d) adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche;

   e) rivedere i procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedimentali;

   f) predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle regioni;

   g) definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale nonché le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio;

   h) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

   i) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e delle campagne comunicative di sensibilizzazione.

Art. 13.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, favorendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

   b) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto su strada attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, determinando altresì le modalità di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni;

   c) potenziare la collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea sulle sanzioni irrogate per violazioni della normativa europea in materia di trasporto su strada.

Allegato A

(Articolo 1, comma 1)

  1) direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Testo rilevante ai fini del SEE);

  2) direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (Testo rilevante ai fini del SEE);

  3) direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

  4) direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;

  5) direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche;

  6) direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE);

  7) direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE);

  8) direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE);

  9) direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

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