FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI
Relazione Commissione: 01
Relazione Commissione: 02
Relazione Commissione: 03
Relazione Commissione: 04
Relazione Commissione: 05
Relazione Commissione: 06
Relazione Commissione: 07
Relazione Commissione: 08
Relazione Commissione: 09
Relazione Commissione: 10
Relazione Commissione: 11
Relazione Commissione: 12
Relazione Commissione: 13

PARERI
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                    Articolo 7                       Articolo 7  
                    Articolo 8                       Articolo 8  
                    Articolo 9                       Articolo 9  
                    Articolo 10                       Articolo 10  
                    Articolo 11                       Articolo 11  
                    Articolo 12                       Articolo 12  
                    Articolo 13                       Articolo 13  
                      Articolo 14  

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3208-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(DRAGHI)

di concerto con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)

con il ministro della giustizia
(CARTABIA)

con il ministro dello sviluppo economico
(GIORGETTI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(FRANCO)

con il ministro della salute
(SPERANZA)

con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(PATUANELLI)

e con il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
(GIOVANNINI)

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021

Presentato il 13 luglio 2021

(Relatrice: GALIZIA)

NOTA: La XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), il 25 novembre 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3208 e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   il disegno di legge, che si compone di 13 articoli e di un allegato, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   alcuni principi di delega (articolo 4, comma 1, lettera c); articolo 10, comma 2, lettera b); articolo 11, comma 2, lettera e); articolo 12, comma 2, lettera h); articolo 13, comma 2, lettera b), prevedono, con varia formulazione, l'introduzione di un apparato sanzionatorio effettivo, efficace, proporzionato e dissuasivo, per le violazioni della disciplina introdotta in recepimento della normativa dell'Unione europea; il principio di delega di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), indica invece unicamente di «adeguare il sistema sanzionatorio»; tali principi si prefigurano quindi come disciplina speciale rispetto al principio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge n. 234 del 2012, che indica il regime sanzionatorio applicabile però «salvi gli specifici principi della legge di delegazione»; tuttavia la disciplina generale dell'articolo 32 appare ben più dettagliata di quella recata dagli specifici principi di delega (in particolare vengono indicati limiti minimi e massimi sia per le sanzioni penali sia per le sanzioni amministrative); risulterebbe pertanto opportuno specificare ulteriormente i principi di delega richiamati;

   il principio di delega di cui all'articolo 12, comma 2, lettera g), richiede, con riferimento ai prodotti fertilizzanti, di «definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale nonché le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio»; al riguardo, appare opportuno circoscrivere la portata del principio direttivo, individuando parametri cui collegare l'importo delle tariffe; anche in questo caso, infatti, la disciplina speciale recata dal principio di delega appare più indefinita di quanto stabilito in via generale dall'articolo 30, comma 4, della legge n. 234 del 2012 che prevede che le tariffe per gli oneri relativi a prestazioni e controlli derivanti dall'adempimento del diritto dell'Unione europea siano determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

   il testo del provvedimento risulta corredato di analisi tecnico-normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR); è inoltre presente la dichiarazione di esenzione dall'AIR con riferimento specifico agli articoli 6, 8 e 9;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad una più chiara definizione dei principi di delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c); all'articolo 7, comma 2, lettera d); all'articolo 10, comma 2, lettera b); all'articolo 11, comma 2, lettera e); all'articolo 12, comma 2, lettere g) ed h) e all'articolo 13, comma 2, lettera b).

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  La I Commissione,

   esaminato il disegno di legge n. 3208, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021;

   rilevato come il disegno di legge in esame consti di 13 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 9 direttive europee inserite nell'allegato A, prevedendo princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 3 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei;

   rilevato come l'articolo 1 rechi la delega legislativa al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato del provvedimento in esame, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse;

   osservato, in proposito, che, quanto agli ambiti materiali attinenti ai profili di competenza della I Commissione, riguardo al contenuto del già richiamato Allegato A, assume rilievo la direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 – che reca anzitutto norme volte a rafforzare la trasparenza dei mercati finanziari, incrementando la qualità dei dati delle negoziazioni, del trattamento e della fornitura degli stessi, in particolare a livello transfrontaliero – nella parte in cui, all'articolo 3, introduce norme volte a favorire lo scambio di informazioni tra l'ABE (Autorità Bancaria Europea), le Autorità nazionali, gli Stati membri e la Commissione in merito ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

  La II Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3208 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021;

   considerato che:

    l'articolo 3 reca princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, volta ad assicurare una maggiore mobilità delle aziende dell'Unione europea eliminando così barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico, prevedendo che il decreto legislativo di attuazione definisca, tra l'altro, la disciplina dei procedimenti giurisdizionali avverso le determinazioni dell'autorità competente in materia di rilascio del certificato preliminare alla fusione transfrontaliera, nonché in materia di controllo di legalità; l'individuazione, nell'ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare, di criteri per la qualificazione di un'operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all'elusione del diritto dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali; l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già oggetto di previsione;

    l'articolo 4, che contiene i princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2019/2161/UE sulla migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori, prevede anche la revisione e l'adeguamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal codice del consumo, nelle materie oggetto della direttiva, l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale nonché la fissazione del massimo edittale delle sanzioni inflitte dalle autorità competenti degli Stati membri nel caso di infrazioni diffuse o aventi dimensione unionale alla disciplina a tutela dei consumatori, nonché per quelle derivanti dalla violazione di specifiche norme contenute nel codice del consumo;

    l'articolo 6 delega il Governo a modificare il codice di procedura penale per attribuire alla competenza degli uffici giudiziari aventi sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello la trattazione dei procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE, al fine di consentire più agevolmente ai procuratori europei delegati – previsti dal Regolamento europeo istitutivo della Procura europea (UE) 2017/1939 – di esercitare al meglio le proprie funzioni tra i diversi uffici giudiziari, circoscrivendone gli spostamenti;

    l'articolo 8 contiene i princìpi e i criteri di delega per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust), prevedendo che il decreto legislativo di attuazione definisca tra l'altro le procedure di nomina e la posizione giuridica ed economica del membro nazionale di Eurojust; i presupposti in presenza dei quali lo stesso possa essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori nonché la relativa sede di lavoro; l'effettivo esercizio dei poteri del membro nazionale e l'accesso dello stesso alle informazioni utili per l'esercizio dell'attività; la disciplina dei criteri di nomina dei corrispondenti nazionali e delle modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale; le modifiche alle norme processuali e ordinamentali alla normativa interna, l'abrogazione della disciplina vigente in materia e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento;

    l'articolo 9 – che reca i princìpi e criteri di delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca – prevede tra l'altro l'operatività del requisito della doppia punibilità, subordinando il riconoscimento e l'esecuzione «alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione», le modalità degli scambi documentali tra le autorità di emissione e di esecuzione, l'individuazione del Ministro della giustizia quale autorità centrale, cui spetta la titolarità di eventuali richieste di risarcimento allo Stato di emissione in caso di danni nonché la definizione delle misure attuative delle procedure attive e passive;

    sono state inserite nell'Allegato A del disegno di legge: la direttiva (UE) 2019/2177 (che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo); nonché la direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE, per la cui attuazione non sono dettati criteri e princìpi specifici oltre a quelli generali della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

   valutate favorevolmente le disposizioni introdotte per consentire di dare attuazione alla normativa europea,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

  La III Commissione,

   esaminato per le parti di competenza il disegno di legge n. 3208 Governo, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021;

   nell'esigenza di assicurare la rapida approvazione del provvedimento al fine di garantire quanto prima l'adeguamento del nostro ordinamento nazionale al quadro normativo europeo, anche in un'ottica di definizione e soprattutto di prevenzione di procedure di contenzioso;

   preso atto, in particolare, del dettato dell'articolo 3, che definisce princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo deve osservare per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, finalizzata a facilitare le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell'Unione europea, apportando le opportune modifiche al codice civile e alla legge 31 maggio 1995, n. 218, che reca la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato;

   segnalato come tra le direttive contenute nell'Allegato A si possa segnalare la direttiva (UE) 2019/2177 che, tra le altre cose, modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

  La IV Commissione,

   esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021» (n. 3208 Governo),

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

  La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021» (n. 3208 Governo);

   per quanto riguarda i profili di merito,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  sul complesso del disegno di legge;

  per quanto riguarda i profili finanziari,

   preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

    il Fondo per il recepimento della normativa europea istituito dall'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 presenta le occorrenti disponibilità per l'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative previste dal presente provvedimento;

    all'articolo 8, recante delega al Governo per l'adeguamento al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia UE per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), l'attribuzione al membro nazionale presso Eurojust di poteri più ampi rispetto a quanto previsto dalla vigente disciplina dettata dalla legge n. 41 del 2005 non è suscettibile di determinare effetti per la finanza pubblica, considerato che le operazioni dirette ad agevolare o a sostenere l'emissione o l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, compresa la partecipazione alle squadre investigative comuni, potranno essere sostenute nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, già preordinate all'attuazione di trattati e di accordi di cooperazione giudiziaria internazionale,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  (Relazione del 13 ottobre 2021)

  La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021» (n. 3208 Governo);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta del 13 ottobre 2021, alla luce dei quali la Commissione bilancio ha deliberato di riferire favorevolmente sul provvedimento in oggetto, sia con riguardo ai profili di merito, sia con riferimento ai profili finanziari;

   premesso che, per quanto specificamente riguarda i profili finanziari:

    l'articolo 1, comma 3, dispone che alla copertura delle eventuali spese e minori entrate derivanti dall'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento in esame, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012;

    l'articolo 8, comma 3, provvede altresì agli oneri, pari a 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2021, derivanti dall'attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale Eurojust, mediante corrispondente riduzione del medesimo Fondo per il recepimento della normativa europea;

   considerato che, con la successiva presentazione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, avvenuta in data 11 novembre 2021, come da prassi consolidata, sono stati revocati tutti i pareri resi dalla Commissione bilancio prima della predetta data sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui iter nelle Commissioni di merito non fosse stato ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità anche con le previsioni contenute nel citato disegno di legge di bilancio;

   rilevata, pertanto, la necessità che la Commissione bilancio sia nuovamente chiamata a valutare il provvedimento in esame in ordine ai profili di carattere finanziario, anche alla luce delle effettive disponibilità del Fondo per il recepimento della normativa europea, come determinato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024;

   rilevato in proposito che, alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica risultante dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, il predetto Fondo appare presentare le occorrenti disponibilità, posto che il citato disegno di legge ha confermato il relativo stanziamento, previsto a legislazione vigente, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e lo ha leggermente incrementato per l'esercizio 2024;

   ferma restando la valutazione favorevole già deliberata con riferimento ai profili di merito del provvedimento nella citata seduta dello scorso 13 ottobre, per quanto riguarda i profili finanziari,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  (Relazione del 23 novembre 2021)

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

  La VI Commissione,

   esaminato il disegno di legge n. 3208, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021»,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

  La VII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3208 Governo, recante la legge di delegazione europea 2021 («Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea»),

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

  La VIII Commissione,

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021» (n. 3208 Governo);

   preso atto che il contenuto non reca disposizioni di specifico interesse della VIII Commissione né nell'articolato né nell'allegato A,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

  La IX Commissione,

   esaminato per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (n. 3208 Governo);

   considerato che l'articolo 13 contiene, relativamente ai regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009, i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti relative all'esercizio della professione di trasportatore su strada di merci e persone, all'attività di trasporto su strada di merci e persone, alle violazioni e sanzioni afferenti alla predetta attività;

   segnalata inoltre la delega riferita al recepimento della direttiva (UE) n. 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce una normativa specifica per il distacco di conducenti professionisti nel settore del trasporto commerciale su strada e per l'efficace applicazione di tali norme, volta a fornire un quadro giuridico che si adatti maggiormente all'elevato grado di mobilità del lavoro nel settore del trasporto su strada, nonché ad eliminare le discrepanze tra gli Stati membri nell'interpretazione, applicazione ed attuazione di tali disposizioni sul distacco dei lavoratori nel settore del trasporto su strada;

   considerato che la Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni è allo stato chiamata ad esprimere, in tempi ristretti, il parere su numerosi schemi di decreto legislativo attuativi della legge di delegazione europea 2019-2020, alcuni dei quali di contenuto notevolmente ampio e complesso, in quanto recanti riforma di interi codici o comunque di testi normativi di ampio respiro,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente osservazione:

al fine di agevolare l'attività istruttoria delle Commissioni in sede di espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo emanati in attuazione dei disegni di legge di delegazione europea, appare opportuno prevedere che gli stessi, ove recanti modifiche testuali alla normativa vigente, siano corredati di un testo a fronte recante le disposizioni vigenti e le modifiche proposte.

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

  La X Commissione,

   esaminata, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3208 Governo «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021»;

   premesso che la legge di delegazione europea 2021 conferisce deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale;

   rilevato che l'articolo 3 reca princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132, volta ad introdurre una disciplina organica e completa delle operazioni societarie aventi una rilevanza transfrontaliera (trasformazioni, fusioni e scissioni), eliminando barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico;

   valutato con favore il criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) che dispone l'estensione della disciplina dell'Unione europea alle società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, ad eccezione delle società cooperative a mutualità prevalente, e agli altri enti che, in forme diverse da quelle societarie, esercitano un'attività di impresa;

   preso atto che l'articolo 4 reca princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori;

   rilevato che l'articolo 5 reca princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937;

   segnalato che la direttiva (UE) 2020/1504 modifica la direttiva MiFID (direttiva 2014/65/UE) al fine di escludere dal relativo ambito applicativo e, dunque, dal regime autorizzatorio ivi previsto, i fornitori di servizi di crowdfunding, espressamente disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 3208 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021;

   rilevato che, tra l'altro, il disegno di legge prevede il recepimento della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;

   considerato che le disposizioni della richiamata direttiva, che fa parte del cosiddetto «Pacchetto mobilità», adottato dalle Istituzioni dell'Unione europea, intendono promuovere la costituzione di un settore del trasporto su strada sicuro, efficiente e socialmente responsabile assicurando, da un lato, condizioni di lavoro adeguate e protezione sociale per i conducenti e, dall'altro, condizioni eque per le imprese del settore e una leale concorrenza tra i trasportatori su strada;

   auspicato un celere recepimento della citata direttiva (UE) 2020/1057, le cui disposizioni rafforzerebbero il quadro normativo applicabile al settore dell'autotrasporto, contribuendo a meglio definire la disciplina delle condizioni di lavoro dei conducenti,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

  La XII Commissione,

  esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021» (n. 3208 Governo);

   rilevato che le disposizioni che rientrano nella competenza della Commissione Affari sociali sono contenute nell'articolo 10, che reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, e nell'articolo 11, che dispone circa i criteri e i princìpi di delega per l'adozione dei decreti di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/6, in materia di medicinali veterinari;

   preso atto, per quanto concerne l'articolo 11, che nella relazione illustrativa del disegno di legge in oggetto si precisa che l'adeguamento della normativa nazionale terrà conto anche degli indirizzi impartiti dalla 12ª Commissione permanente del Senato nella scorsa legislatura, con la risoluzione da essa approvata con riferimento ad alcuni atti comunitari (COM(2014)557 definitivo e COM(2014)558 definitivo);

   osservato che tra tali indirizzi è richiamata la necessità di espungere la previsione della vendita diretta dei farmaci da parte del veterinario, occorrendo tenere ferma una netta distinzione di ruoli fra chi prescrive e chi vende il prodotto farmaceutico, ed è al contempo necessario stabilire il diritto-dovere del veterinario di detenere la necessaria scorta di medicinali;

   evidenziata, in proposito, l'opportunità di chiarire che, al fine di tutelare la salute e il benessere degli animali, resta ferma la possibilità da parte dei veterinari di effettuare la cessione del farmaco per inizio terapia, che costituisce una modalità differente dalla vendita diretta di un medicinale veterinario, restando quest'ultima riservata alle farmacie,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

  La XIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

   rilevato che:

    il disegno di legge di delegazione europea 2021 consta di 13 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 9 direttive europee inserite nell'allegato A;

    in particolare, l'articolo 7 del provvedimento reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente, quest'ultimo, ai controlli ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

    l'articolo 10 reca una disciplina di delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati;

    l'articolo 12 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003;

   apprezzato l'impianto complessivo del provvedimento,

  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2021 (n. 3208) e rilevato che:

    il provvedimento interviene in una pluralità di materie; in particolare assumono rilievo le materie di esclusiva competenza statale: rapporti dello Stato con l'Unione europea; sistema tributario; mercati finanziari; ordinamento penale, (articolo 117, secondo comma, lettere a), e) e l) nonché le materie di competenza concorrente: tutela della salute, alimentazione, professioni (articolo 117, terzo comma) e le materie di competenza residuale regionale: agricoltura e trasporto pubblico locale;

    il provvedimento opportunamente prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione degli schemi di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/4 in materia di mangimi medicati (articolo 10) e (UE) 2019/1009 in materia di prodotti fertilizzanti (articolo 12);

    l'articolo 11 reca gli specifici principi di delega per l'adozione dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/6 in materia di medicinali veterinari; al riguardo, appare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi; in particolare, alla luce del carattere concorrente delle competenze coinvolte (tutela della salute ed alimentazione), potrebbe essere prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

    l'articolo 13 reca la delega per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009 in materia di trasporto su strada di merci e persone; tra i principi e criteri direttivi merita richiamare: la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada; la ridefinizione del sistema sanzionatorio; il potenziamento della collaborazione informatica tra i soggetti coinvolti; con riferimento a tale disposizione, le regioni hanno richiesto l'inserimento della previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti legislativi e la Conferenza Stato-regioni ha recepito tale richiesta nel parere favorevole reso sullo schema di disegno di legge; si può ritenere che la richiesta derivi dalla valutazione dell'impatto che l'adeguamento ai regolamenti dell'Unione europea potrebbe avere sul settore del trasporto pubblico locale, materia riconosciuta come di residuale competenza regionale dalla sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   provveda la Commissione di merito a:

    1) inserire, all'articolo 11, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi;

    2) approfondire, con riferimento all'articolo 13, il parere reso sul provvedimento dalla Conferenza Stato-regioni;

    3) approfondire le modalità con le quali, nel recepimento del diritto dell'Unione europea, possano essere rafforzate le valutazioni di impatto della regolamentazione di recepimento attraverso un forte coinvolgimento degli enti territoriali, anche ai fini della riduzione degli oneri amministrativi.

TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 1 a 13 della presente legge e all'annesso allegato A.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 1 a 14 della presente legge e all'annesso allegato A.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

  2. Identico.

  3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  3. Identico.

Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

  1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

  Identico.

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere)

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  Identico.

   a) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, con esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, e alle società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali;

   b) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano, una o più società non aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea;

   c) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni di società regolate dalla legge italiana a cui partecipano, o da cui risultano, società regolate dalla legge di altro Stato anche non appartenente all'Unione europea;

   d) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni a cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali abbiano quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività di impresa, purché regolati dalla legge di uno Stato membro e aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea;

   e) disciplinare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti;

   f) disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, precisando se e a quali condizioni l'operazione sia ammissibile e prevedendo, ove ritenuto ammissibile, opportuni controlli di legalità e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/2121 e stabilendo, infine, un regime transitorio, applicabile prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, per le società che alla medesima data hanno trasferito la sede all'estero mantenendo la legge italiana;

   g) disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela avverso le determinazioni dell'autorità competente in materia di rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86 quaterdecies, 127 e 160 quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132, anche per il caso di mancata determinazione, nonché avverso le determinazioni della medesima autorità in materia di controllo di legalità di cui agli articoli 86 sexdecies, 128 e 160 sexdecies della predetta direttiva, prevedendo la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa;

   h) prevedere, per i creditori i cui crediti sono anteriori all'iscrizione del progetto di operazione transfrontaliera nel registro delle imprese, tutele non inferiori a quelle stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108;

   i) individuare i canali informativi utilizzabili dall'autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici, anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti;

   l) disciplinare gli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare e di controllo previsti dagli articoli 86 quaterdecies, 86 sexdecies, 127, 128, 160 quaterdecies e 160 sexdecies della direttiva (UE) 2017/1132, derivanti dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della società per le obbligazioni, anche non pecuniarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici;

   m) individuare, nell'ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86 quaterdecies, 127 e 160 quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132, i criteri per la qualificazione di un'operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all'elusione del diritto dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali;

   n) disciplinare i criteri e le modalità di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti;

   o) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ai procedimenti indicati alla lettera g) nonché per gli strumenti di tutela giurisdizionale previsti nella lettera h);

   p) prevedere che la società, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, possa avvalersi della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall'articolo 160 vicies della direttiva (UE) 2017/1132, e stabilire che le partecipazioni siano assegnate alla società scorporante;

   q) prevedere una disciplina transitoria delle fusioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, a cui partecipi o da cui risulti una società regolata dalla legge di uno Stato che non ha ancora recepito la direttiva (UE) 2019/2121;

   r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già previste.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori).

Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  1. Identico:

   a) apportare alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche e le integrazioni necessarie per il recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva;

   a) identica;

   b) coordinare le disposizioni relative all'indicazione di prezzi, da introdurre nel codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 98/6/CE, con le altre disposizioni vigenti in materia di indicazione di prezzi e, in particolare, con le disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

   b) identica;

   c) revisionare e adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, nelle materie oggetto della direttiva (UE) 2019/2161, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

   c) identica;

   d) stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva (UE) 2019/2161 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del medesimo codice;

   d) identica;

   e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati;

   e) identica;

   f) stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni e per beni che possono deteriorarsi o scadono rapidamente, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo; prolungare altresì a trenta giorni il termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso.

   f) stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente; prolungare altresì a trenta giorni il termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso.

Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937)

Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  1. Identico:

   a) coordinare le esenzioni di cui alla parte II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2020/1504, comprendendovi anche i fornitori di servizi di crowdfunding, come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503;

   a) identica;

   b) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita al titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2020/1503;

   b) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2020/1503, al titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del medesimo regolamento (UE) 2020/1503;

   c) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita al fornitore di servizi di crowdfunding, nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503;

   c) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, al fornitore di servizi di crowdfunding, nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del medesimo regolamento (UE) 2020/1503;

   d) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, avendo riguardo alle rispettive funzioni, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;

   d) identica;

   e) individuare la Consob quale punto di contatto unico con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503;

   e) identica;

   f) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera d), nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento, anche con riferimento a procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding, ai sensi dell'articolo 48 del medesimo regolamento;

   f) identica;

   g) prevedere che le autorità individuate ai sensi della lettera d) dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503 e in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;

   g) identica;

   h) attuare l'articolo 39 del regolamento (UE) 2020/1503 coordinando le sanzioni ivi previste e quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della Consob, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dallo stesso regolamento, e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 39, le misure amministrative e le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, fermi restando i massimi edittali ivi stabiliti e quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera d), in coerenza con i minimi edittali stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le violazioni della disciplina in materia di gestione di portali.

   h) identica.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  2. Identico.

Art. 6.
(Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»))

Art. 6.
(Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»))

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, attuato con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, modificando la disciplina della competenza prevista dal codice di procedura penale in modo da concentrare negli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata.

  Identico.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.
(Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari)

Art. 7.
(Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e, limitatamente ai controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

  Identico.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché la disciplina degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625;

   b) definire i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848;

   c) dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'allegato I al regolamento (UE) 2018/848;

   d) adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei termini riferiti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.

Art. 8.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio)

Art. 8.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.

  Identico.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) definire le procedure di nomina, la disciplina economica e la posizione ordinamentale del membro nazionale dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell'aggiunto, nonché dell'assistente, in coerenza sistematica con le disposizioni relative ad altri incarichi in sede internazionale e sovranazionale analoghi in relazione alle attività svolte, fermo restando, per il profilo economico, quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

   b) individuare il luogo ordinario di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente presso la sede dell'Eurojust;

   c) prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale può essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1727; prevedere che il numero complessivo degli ulteriori aggiunti o assistenti non sia superiore a tre unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un aggiunto;

   d) armonizzare il diritto nazionale per consentire l'effettivo esercizio dei poteri di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1727;

   e) regolamentare le procedure per consentire al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1727;

   f) disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1727, nonché, quando sono nominati più corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile, e disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale;

   g) apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005, n. 41, e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento.

  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca)

Art. 9.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.

  Identico.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) prevedere che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, lettera e), e 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1805, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti medesimi siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione;

   b) prevedere che ai certificati di sequestro o di confisca sia allegata una copia autentica del provvedimento di cui si chiedono il riconoscimento e l'esecuzione, fermo restando il potere dell'autorità di esecuzione di chiedere la trasmissione dell'originale del provvedimento, ove necessario ai fini della decisione;

   c) individuare il Ministero della giustizia quale autorità centrale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1805, consentendo comunque la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione e prevedendo, per tale ipotesi, che l'autorità giudiziaria nazionale informi, anche a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l'esecuzione; prevedere che, in ogni caso, copia dei certificati sia trasmessa al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

   d) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a chiedere allo Stato di emissione il rimborso, totale o parziale, degli importi versati a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1805, destinando tali importi, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

   e) determinare le regole di competenza nelle ipotesi di concorso di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1805;

   f) in relazione ai provvedimenti di sequestro:

    1) individuare, quale «autorità di esecuzione» ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (UE) 2018/1805, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto, determinando i criteri di attribuzione della competenza territoriale;

    2) disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro e i relativi termini, prevedendo l'acquisizione del parere del pubblico ministero e l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo;

    3) prevedere che dell'esecuzione del sequestro, delle istanze di revoca e della proposizione di atti di impugnazione l'autorità giudiziaria procedente dia tempestiva comunicazione all'autorità emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresì al Ministero della cultura, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali essa può essere esercitata;

    4) individuare quale autorità di emissione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento (UE) 2018/1805, la medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro;

   g) in relazione ai provvedimenti di confisca:

    1) individuare quale autorità di esecuzione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del regolamento (UE) 2018/1805, la corte di appello, determinandone la competenza territoriale con criteri omogenei a quelli individuati in forza del numero 1) della lettera f) del presente comma;

    2) prevedere che, nei casi previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1805, la corte di appello disponga il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalità;

    3) disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca e i relativi termini, prevedendo la partecipazione anche dell'autorità di emissione, di coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca e, quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, del Ministero della cultura;

    4) prevedere che contro la decisione sul riconoscimento del provvedimento di confisca sia ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge, stabilendo, ove necessario, specifiche norme procedurali per la trattazione del ricorso;

    5) prevedere che la sentenza di riconoscimento del provvedimento di confisca sia eseguita solo dopo che sia divenuta irrevocabile e che al procedimento esecutivo si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137;

    6) prevedere che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2018/1805, per la destinazione dei beni confiscati si osservino, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137;

    7) individuare quale autorità di emissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento (UE) 2018/1805, il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione e, nei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca;

    8) predisporre, attraverso la previsione dell'accesso a un rimedio restitutorio, la disciplina necessaria ad assicurare l'esecuzione delle confische ordinate con sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, ovvero disposte dal giudice dell'esecuzione a seguito di sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1805;

   h) provvedere, ove necessario, a modificare o abrogare le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, e del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, al fine di armonizzarle con quelle introdotte in esecuzione della presente delega, eventualmente anche accorpando la complessiva disciplina in un testo normativo unitario;

   i) apportare le necessarie modifiche agli articoli 419, 429 e 552 del codice di procedura penale, prevedendo l'avvertimento all'imputato della possibile adozione del provvedimento di confisca nel processo celebrato in sua assenza, conformemente a quanto previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), punto i), del regolamento (UE) 2018/1805;

   l) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1805, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio)

Art. 10.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

  1. Identico.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  2. Identico:

   a) individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/4, specificando le rispettive competenze;

   a) identica;

   b) adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti;

   b) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

   c) identica.

Art. 11.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE).

Art. 11.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

  1. Identico.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  2. Identico:

   a) individuare, ai sensi dell'articolo 137 del regolamento (UE) 2019/6, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti, secondo le rispettive competenze, e prevedere forme di coordinamento tra le medesime autorità;

   a) individuare, ai sensi dell'articolo 137 del regolamento (UE) 2019/6, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli organi da esse individuati quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti, secondo le rispettive competenze, nonché adeguare e riorganizzare le attività sotto il profilo delle risorse finanziarie, delle dotazioni strumentali e di personale e prevedere forme di coordinamento tra le medesime autorità;

   b) stabilire i contenuti, i tempi e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori all'ingrosso nonché le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

   b) identica;

   c) rimodulare il sistema delle tariffe sulla base dei compiti effettivi previsti dal regolamento (UE) 2019/6;

   c) identica;

   d) prevedere l'adeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali rispetto ai sistemi informatici istituiti con il regolamento (UE) 2019/6 e gestiti dall'Agenzia europea per i medicinali per le finalità previste dagli articoli 6, 55, 57, 58, 61, 67, 74, 76, 81, 88, 91, 92, 94, 95, 100, 132 e 155 del medesimo regolamento;

   d) identica;

   e) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

   e) identica.

Art. 12.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003)

Art. 12.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.

  1. Identico.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  2. Identico:

   a) indicare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente nazionale e autorità di notifica, nonché l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009;

   a) identica;

   b) definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali;

   b) identica;

   c) definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali, tenuto conto delle caratteristiche dei singoli prodotti;

   c) identica;

   d) adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche;

   d) identica;

   e) rivedere i procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedimentali;

   e) in adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2019/1009, in ordine alla responsabilità degli operatori economici sulla conformità dei prodotti fertilizzanti dell'Unione europea e per un più elevato livello di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, ridurre e semplificare gli oneri informativi e i procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di ridurre costi e termini procedimentali;

   f) predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle regioni;

   f) identica;

   g) definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale nonché le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio;

   g) identica;

   h) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

   h) identica;

   i) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e delle campagne comunicative di sensibilizzazione.

   i) identica.

Art. 13.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone)

Art. 13.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  2. Identico.

   a) provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, favorendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

   b) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto su strada attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, determinando altresì le modalità di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni;

   c) potenziare la collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea sulle sanzioni irrogate per violazioni della normativa europea in materia di trasporto su strada.

Art. 14.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche)

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criteri direttivo specifico: prevedere che, in relazione alla disposizione di cui all'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1151, in base al quale devono essere considerati tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione, ai fini della misurazione dei gradi Plato, si continui a utilizzare la metodologia sinora applicata, fino al 31 dicembre 2030, per garantire un'agevole transizione verso una metodologia armonizzata.

Allegato A

Allegato A

(Articolo 1, comma 1)

(Articolo 1, comma 1)

  1) direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Testo rilevante ai fini del SEE);

  Identico.

  2) direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (Testo rilevante ai fini del SEE);

  3) direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

  4) direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;

  5) direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche;

  6) direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE);

  7) direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE);

  8) direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE);

  9) direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

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