FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3260

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PEZZOPANE, SERRACCHIANI, BRAGA, BENAMATI, BURATTI, CARNEVALI, CIAMPI, DI GIORGI, FIANO, INCERTI, MORASSUT, MORGONI, MURA, UBALDO PAGANO, ROSSI, ROTTA, SANI, VERINI, VISCOMI

Delega al Governo per l'adozione di un codice degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale

Presentata il 5 agosto 2021

  Onorevoli Colleghi! – Il nostro Paese è caratterizzato da molte fragilità geologiche e, tra queste, i terremoti hanno causato nella storia diversi eventi catastrofici. Gli studi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia rilevano che l'Italia è situata al margine fra tre placche litosferiche, adriatica, europea e africana, e il movimento convergente o divergente tra queste placche causa l'accumulo di energia e la deformazione che occasionalmente vengono rilasciati sotto forma di terremoti di magnitudo variabile. Ricerche sulla sismicità storica in Italia mostrano che nel nostro Paese ogni cento anni si verificano in media più di cento terremoti di magnitudo momento compresa tra 5,0 e 6,0 e da cinque a dieci terremoti di magnitudo superiore a 6,0. Dalla nascita della Repubblica ben dieci gravi sismi hanno preceduto la sequenza che ha colpito il centro Italia nel 2016 («Terremoti. L'Aquila, Reggio-Emilia, Centro Italia: politiche e risorse per ricostruire il Paese». Documento di analisi n. 7 della XVII legislatura. Ufficio valutazione impatto. Senato della Repubblica).
  Di recente sono tre i grandi eventi sismici che hanno colpito la nostra penisola (L'Aquila nel 2009, Pianura padana nel 2012 e centro Italia nel 2016 e nel 2017) con conseguenze catastrofiche in termini di perdita di vite umane e distruzione, cui si aggiungono altri gravi eventi in aree più circoscritte.
  Le reazioni del decisore pubblico al verificarsi di tali eventi, in termini di risorse finanziarie stanziate per rispondere alle conseguenze materiali, economiche e sociali e di governance della ricostruzione tramite il ricorso alla decretazione di urgenza, nonché alle ordinanze dei commissari straordinari e della protezione civile hanno, negli anni, confermato la tendenza significativa alla stratificazione normativa che, per l'alto livello raggiunto, appare rendere complessa l'attuazione stessa delle norme, come riferito dai soggetti coinvolti nella ricostruzione. In caso di catastrofi con conseguente necessità di ricostruire, questa difficoltà nell'attuazione delle norme significa incidere sulla vita di cittadini già colpiti da una tragedia e ritardare, spesso senza un orizzonte temporale certo, il ritorno alla normalità e ciò è avvenuto al verificarsi di ogni nuovo sisma.
  Come evidenziato da Fabrizio Barca nella sua prefazione al documento di ActionAid Italia «Linee Guida per una politica nazionale sulla prevenzione e le ricostruzioni», i cittadini hanno vissuto un'incertezza radicale in merito ai propri diritti, si sono manifestate ingiustizie che hanno creato risentimenti e lacerazioni sociali, è stato carente (con importanti eccezioni) il diritto di partecipazione alle decisioni, si è moltiplicata la produzione legislativa e regolamentare, si sono allungati i tempi della ricostruzione e ci si è trovati impreparati nel costruire strategie di sviluppo da integrare ai piani di ricostruzione. Questo scenario si è verificato ad ogni nuova catastrofe perché l'Italia, nonostante l'altissimo rischio sismico che la contraddistingue, non ha una politica nazionale che regoli la ricostruzione post sisma. L'assenza di un sistema di diritti e di regole ha avuto un impatto negativo sulla vita dei cittadini e sul futuro dei territori colpiti.
  Per fare sì che questi scenari non si verifichino più occorre affrontare il processo di ricostruzione e di sviluppo in un modo che non amplifichi le disuguaglianze e sia rispettoso dei diritti delle persone. A tale fine, e la presente proposta di legge ha proprio questa ambizione, occorre: prevedere una normativa generale che fissi diritti e regole della ricostruzione e dello sviluppo post evento calamitoso; istituire un centro amministrativo pubblico di competenza e di responsabilità che attui quei diritti e quelle regole generali in modo flessibile a misura dei diversi contesti e attraverso un progressivo processo di apprendimento; individuare spazi e metodi potenziati di partecipazione dei cittadini, delle rappresentanze sindacali e delle categorie produttive, della società civile e delle università al processo di ricostruzione e di sviluppo e il pieno coinvolgimento degli enti locali e dei sindaci.
  È infatti possibile costruire un modello unico per la ricostruzione post sisma, che rispetti le particolarità dei territori, ma che consideri anche che la stessa può essere pianificata e organizzata in un modello adattabile ed esportabile. Si tratta, quindi, di armonizzare le diverse discipline che regolano i processi di rifacimento, attraverso una proposta di legge che deleghi il Governo all'adozione di un codice degli interventi di ricostruzione, che costituisca il riferimento per disciplinare futuri processi di ripristino e che, nel contempo, assicuri stabilità e sviluppo nei territori dopo le calamità.
  La presente proposta di legge vuole essere un punto di partenza di una discussione ampia e approfondita per delineare una normativa generale della ricostruzione che preveda poteri, competenze, procedimenti e misure tipici da adottare in caso di eventi emergenziali di rilievo nazionale, attivabile in modo automatico, nel rispetto delle differenze tra luoghi e persone colpiti. La presente proposta di legge prevede anche la possibilità di introdurre poteri, competenze e strumenti derogatori e atipici, i quali, non essendo frutto di un'elaborazione rapida e sommaria, possono finalmente essere calibrati e ponderati in modo da assicurarne chiarezza, completezza, legittimità e reale efficacia.
  L'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a: disciplinare in modo organico, efficace e coerente, gli interventi di ricostruzione per la riparazione dei danni occorsi agli edifici e alle infrastrutture e per la ripresa economica, sociale e culturale nei territori colpiti da emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, successivi agli interventi posti in essere dal Servizio nazionale della protezione civile; disciplinare la governance della fase post emergenziale, ossia del periodo successivo alla fase di superamento dell'emergenza, con particolare riferimento alla previsione di una procedura, predefinita e stabile, che preveda poteri, competenze, procedimenti e misure tipici da attivare, in ciascuna specifica circostanza, con apposita disposizione normativa, successivamente alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, con particolare riferimento anche al ruolo degli enti locali coinvolti e degli uffici periferici dello Stato nell'ambito delle loro competenze; disciplinare, fermo restando quanto già previsto dal codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, le modalità di attivazione della procedura di governance per la realizzazione degli interventi, distinguendo l'ambito di ricostruzione da quello emergenziale. Se, infatti, durante la fase di emergenza non ci sono dubbi sulla catena di comando e di controllo attraverso la protezione civile, finita tale fase si entra nella variabilità delle diverse leggi, adottate di volta in volta dal Parlamento.
  Il comma 2 dell'articolo 1 prevede una delega al Governo per l'emanazione, entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, di decreti legislativi recanti la disciplina transitoria, se necessaria, le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei medesimi con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili. Viene altresì disciplinata la modalità di adozione dei decreti delegati.
  L'articolo 2 indica i princìpi e criteri direttivi cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega.
  In particolare, per quanto riguarda la governance della ricostruzione si prevede la nomina, per almeno tre anni, rinnovabili sulla base dello stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione, di un Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il coordinamento degli interventi di ripristino e di ricostruzione privata conseguenti all'evento calamitoso. Per gli interventi di ripristino e di ricostruzione pubblici al Commissario straordinario è concesso un potere di ordinanza derogatorio delle disposizioni di legge, ad eccezione delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, su un elenco di interventi e di opere urgenti e di particolare criticità, individuati anch'essi con ordinanza del Commissario straordinario. Sono previsti specifici princìpi e criteri direttivi per la costituzione di una struttura di coordinamento della ricostruzione in caso di eventi calamitosi che interessino i territori di più regioni. Al fine di coinvolgere i territori nelle scelte si prevede, inoltre, la costituzione a livello regionale di un comitato istituzionale, composto dal presidente della regione, che lo presiede in qualità di vice commissario, dai presidenti delle province interessate e dai sindaci dei comuni interessati dall'evento calamitoso, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche di competenza dei presidenti. Nel processo di ricostruzione è stato ritenuto fondamentale il pieno coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali e a tale fine è stato previsto che sin dalle fasi successive a eventi calamitosi siano attivati appositi percorsi per la gestione condivisa delle scelte, con forme e modalità che possono variare in base alla specificità dei casi.
  Per quanto concerne la progettazione e l'esecuzione delle opere, si prevede che debbano essere emanate delle linee guida per garantire una ricostruzione sicura, unitaria e omogenea nel territorio colpito dall'evento calamitoso che determinino i contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e, in caso di emergenze derivanti da eventi sismici, del fattore di accelerazione sismica in sito.
  Un'altra novità importante riguardante la gestione della ricostruzione è la previsione che, in ogni regione interessata, unitamente agli enti locali interessati e sulla base dell'ampiezza territoriale dell'evento calamitoso, siano istituiti uno o più uffici speciali per la ricostruzione che possano curare, su delega del comune, la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata, la diretta attuazione degli interventi di ripristino o di ricostruzione di opere pubbliche e di beni culturali, nonché la realizzazione degli interventi di prima emergenza, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle regioni per tutti gli interventi compresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali. Gli uffici speciali per la ricostruzione possono, tra le altre cose, operare, su richiesta dei comuni, quali ufficio di supporto e di gestione operativa anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. La disposizione prevede, poi, che vengano definite le modalità per la quantificazione delle necessarie risorse umane e finanziarie per la pronta costituzione degli uffici in caso di necessità, con la possibilità di avvalersi di personale di società in house della regione. Si prevede, inoltre, che il personale di tali uffici, assunto con concorso a tempo indeterminato, compreso il personale già assunto con le medesime modalità e in servizio alla data di entrata in vigore della legge, alla cessazione delle esigenze di ricostruzione venga assegnato al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Princìpi e criteri specifici riguardano poi la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile, l'efficientamento energetico, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la diffusione delle fonti rinnovabili e l'adeguamento o il miglioramento sismico degli edifici e da rendere tali criteri vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione.
  Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono dei territori con una parte consistente del patrimonio abitativo inagibile si prevedono modalità semplificate per consentire l'installazione di strutture temporanee per i bisogni del proprio nucleo familiare.
  Sempre nell'ottica di un pieno coinvolgimento delle comunità locali, si prevede di definire i criteri in base ai quali il Commissario straordinario, sentite le regioni, su proposta dei comuni, elabori linee guida per la perimetrazione dei centri e dei nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi approvati dal comune.
  Specifici princìpi e criteri direttivi riguardano la ricostruzione privata per la quale si prevede, tra le altre cose che, ai fini della concessione di benefìci e contributi, vengano individuati i contenuti del processo di ricostruzione e di ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo gli interventi sulla base della tipologia di danno; si stabiliscano obblighi e facoltà in capo al beneficiario dei contributi per la ricostruzione privata prevedendo, in particolare, che la selezione dell'impresa debba avvenire esclusivamente tra le imprese iscritte nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, che i contributi siano erogati solo a fronte di pagamenti tracciabili, che possano essere concessi contributi anche per le seconde case danneggiate se affittate come prime case o se costituiscono importante bene culturale e artistico; sia data priorità agli interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi.
  Per quanto riguarda la ricostruzione pubblica si prevede la possibilità di procedere, sulla base di quanto già accade, in forma non omogenea, per la ricostruzione post sisma negli eventi più recenti, con interventi in deroga a determinate norme in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei princìpi, dei criteri e delle disposizioni degli articoli 30, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e delle misure di prevenzione e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e delle disposizioni vigenti in materia di subappalto.
  Sul fronte degli aiuti economici e delle misure di sostegno ai cittadini e alle imprese si citano, a mero titolo esemplificativo, la previsione che una quota fissa, non superiore al 4 per cento degli stanziamenti, debba essere destinata a una serie di interventi per la ricostruzione socio-economica dei territori colpiti dall'evento calamitoso, la previsione di un meccanismo di sospensione automatica di termini, in materia di adempimenti e di versamenti tributari e contributivi, misure di sostegno per i lavoratori privati, l'istituzione, per un periodo di due anni, di una zona franca urbana e del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi e la possibilità di corrispondere speciali elargizioni a favore di chi abbia riportato lesioni gravi e gravissime e dei familiari delle vittime.
  L'articolo 3 prevede una delega al Governo per l'emanazione, entro tre anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di gestione della fase post emergenziale nei casi di emergenze di rilievo nazionale nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti, apportandovi esclusivamente le modifiche a tale fine necessarie.
  L'articolo 4 reca disposizioni di carattere finanziario.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per:

   a) disciplinare in modo organico, efficace e coerente gli interventi di ricostruzione, per la riparazione dei danni occorsi agli edifici e alle infrastrutture e per la ripresa economica, sociale e culturale nei territori colpiti da emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, successivi agli interventi posti in essere dal Servizio nazionale della protezione civile;

   b) disciplinare la governance del periodo successivo alla fase di superamento dell'emergenza disciplinata dall'articolo 2, comma 7, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con particolare riferimento alla previsione di una procedura, predefinita e stabile, che preveda poteri, competenze, procedimenti e misure tipici per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera a) del presente comma, da attivare, in ciascuna specifica circostanza, con apposita disposizione normativa, successivamente alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, con particolare riferimento anche al ruolo degli enti locali coinvolti e degli uffici periferici dello Stato nell'ambito delle loro competenze;

   c) disciplinare, fermo restando quanto già previsto dal codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le modalità di attivazione della procedura di cui alla lettera b) del presente comma per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma distinguendo l'ambito di ricostruzione da quello emergenziale.

  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, decreti legislativi recanti la disciplina transitoria, se necessaria, le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei medesimi decreti legislativi di cui al comma 1 con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvale, ai fini della predisposizione dei relativi schemi, del Dipartimento Casa Italia e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
  4. Il Governo, con la procedura di cui al comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi e ulteriori disposizioni)

  1. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) stabilire una disciplina generale che preveda una governance efficace della ricostruzione e in particolare:

    1) prevedere la nomina, per almeno tre anni, rinnovabili sulla base dello stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione, di un Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il coordinamento degli interventi di ripristino e di ricostruzione privata conseguenti all'evento calamitoso. Per gli interventi di carattere pubblico, al Commissario straordinario è concesso un potere di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, su un elenco di interventi ed opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei territori maggiormente colpiti dall'evento calamitoso, individuati con ordinanza del Commissario straordinario anche sulla base della ricognizione dei danni e dei fabbisogni per l'urgente ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, ritenute indispensabili alla mitigazione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio previamente effettuate mediante ordinanza di protezione civile ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

    2) contestualmente alla nomina del Commissario straordinario, nel caso in cui l'evento calamitoso abbia interessato più di una regione, prevedere la costituzione di una struttura di coordinamento della ricostruzione presieduta dal medesimo Commissario straordinario con il compito di concertare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna regione o nei territori interessati delle ordinanze e direttive commissariali adottate, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Della struttura di coordinamento devono fare parte, oltre al Commissario straordinario, i presidenti delle regioni, in qualità di vice commissari, ovvero, in casi eccezionali, uno dei componenti della giunta regionale munito di apposita delega motivata, oltre a un rappresentante dei comuni per ciascuna provincia interessata, designato dall'assemblea dei sindaci dei comuni situati nei territori colpiti dall'evento calamitoso. Le città capoluogo di provincia sono rappresentate dal rispettivo sindaco;

    3) prevedere la costituzione a livello regionale di un comitato istituzionale, composto dal presidente della regione, che lo presiede in qualità di vice commissario, dai presidenti delle province interessate e dai sindaci dei comuni interessati dall'evento calamitoso nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei presidenti;

    4) prevedere, a partire dalle fasi successive a eventi calamitosi, l'immediata attivazione di percorsi di coinvolgimento dei cittadini nella gestione e nelle scelte, con forme e modalità che possono variare in base alla specificità dei casi. Tali percorsi possono assumere la forma di organi di rappresentanza civica, assemblee permanenti, tavoli di confronto, consulte popolari, commissioni organizzate per competenze o comunque luoghi nei quali tutti i soggetti interessati possano cooperare nella definizione e nella valutazione delle strategie di intervento, anche attraverso processi di monitoraggio civico. Gli strumenti partecipativi devono essere inclusivi e rispettosi delle differenze di genere, di età, di condizione socio-economica, di provenienza geografica e di abilità, assicurando le condizioni affinché ogni persona possa partecipare con le proprie specificità e predisposizioni, garantendo anche l'accessibilità dei luoghi, delle modalità di comunicazione e degli strumenti utilizzati, nonché la partecipazione delle rappresentanze sindacali e delle categorie produttive, della società civile e delle università;

    5) prevedere l'adozione, con provvedimenti del Commissario straordinario, di linee guida per una progettazione e un'esecuzione degli interventi che garantiscano una ricostruzione sicura, unitaria e omogenea nel territorio colpito dall'evento calamitoso e che determinino i contributi, sulla base di costi parametrici, spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e, in caso di emergenze derivanti da eventi sismici, del fattore di accelerazione sismica in sito;

    6) prevedere, per la gestione della ricostruzione e sulla base dell'ampiezza territoriale dell'evento calamitoso, in ogni regione interessata, unitamente agli enti locali interessati, contestualmente alla nomina del Commissario straordinario, l'istituzione di uno o più uffici comuni, denominati «uffici speciali per la ricostruzione». Prevedere che tali uffici:

     6.1) curino, su delega del comune, la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;

     6.2) provvedano, su delega del comune, alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o di ricostruzione di opere pubbliche e di beni culturali, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle regioni per tutti gli interventi compresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali;

     6.3) operino quali uffici di supporto e di gestione operativa a servizio e su richiesta dei comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi;

     6.4) possano avere al loro interno uno sportello unico per le attività produttive unitario per tutti i comuni coinvolti, che svolge le relative funzioni limitatamente alle competenze di supporto conferite all'ufficio speciale per la ricostruzione;

    7) definire modalità per la quantificazione delle necessarie risorse umane e finanziarie per la celere istituzione degli uffici speciali per la ricostruzione, prevedendo altresì la facoltà di avvalersi di personale di società in house della regione per garantire un supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, attraverso convenzioni in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento. Prevedere che, alla cessazione delle esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del territorio interessato, il personale assunto mediante concorso pubblico a tempo indeterminato, compreso il personale già assunto con le medesime modalità e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sia assegnato al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    8) prevedere meccanismi di costante consultazione che assicurino il coordinamento e la coerenza tra le misure contenute nelle ordinanze di protezione civile e nelle ordinanze del Commissario straordinario;

   b) stabilire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile, l'efficientamento energetico, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la diffusione delle fonti rinnovabili e l'adeguamento o il miglioramento sismico degli edifici e rendere tali criteri vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;

   c) prevedere, al fine di scongiurare fenomeni di abbandono dei territori in cui una parte consistente del patrimonio abitativo è stato dichiarato inagibile a seguito dell'evento calamitoso, che ai proprietari di immobili distrutti o gravemente danneggiati, previa comunicazione al comune, sia permessa l'installazione di strutture temporanee e amovibili, limitate ai bisogni del proprio nucleo familiare, sul terreno ove si trovano i medesimi immobili o su un altro terreno di proprietà situato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica o su un terreno anche non di proprietà o su un altro terreno su cui si vanti un diritto reale di godimento, previa acquisizione della dichiarazione di disponibilità da parte della proprietà senza corresponsione di alcun tipo di indennità o rimborso da parte della pubblica amministrazione, o su aree attrezzate per finalità turistiche che possono essere messe a disposizione, a cura delle regioni interessate, su richiesta dei singoli comuni;

   d) definire i criteri in base ai quali il Commissario straordinario, sentite le regioni, su proposta dei comuni, elabora linee di indirizzo per la perimetrazione dei centri e dei nuclei di particolare interesse, o di parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi approvati dal comune;

   e) nell'ambito della ricostruzione privata:

    1) prevedere che, ai fini della concessione di benefìci e contributi per la ricostruzione privata nell'ambito dei territori colpiti dall'evento calamitoso, siano individuati gli interventi del processo di ricostruzione e di ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo tali interventi sulla base della tipologia di danno;

    2) stabilire i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi di cui al numero 1) e i relativi costi parametrici;

    3) prevedere obblighi e facoltà in capo al beneficiario dei contributi per la ricostruzione privata e, in particolare, prevedere che la selezione dell'impresa debba avvenire esclusivamente tra le imprese iscritte nell'Anagrafe antimafia degli esecutori depositata presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio;

    4) individuare le categorie di soggetti che, a domanda e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi per la ricostruzione privata, anche con riferimento a progetti di autocostruzione familiare che prevedano tecniche costruttive e l'utilizzo di materiali che garantiscono la circolarità dei processi;

    5) prevedere che i contributi per la ricostruzione privata siano erogati solo in presenza di un'apposita clausola di tracciabilità dei pagamenti;

    6) prevedere la possibilità, ai fini della ricostruzione dei beni danneggiati nel settore privato, di erogare contributi sulla base dei danni effettivamente verificatisi fino al 100 per cento delle spese occorrenti per fare fronte alla ricostruzione, al ripristino o alla riparazione di edifici, attrezzature, beni mobili e scorte. Prevedere la possibilità di estendere tali contributi anche alle seconde case poste nell'area direttamente interessata dall'evento calamitoso o fuori da tale area se affittate come prime case o se costituiscono un importante bene culturale e artistico, modulando l'entità di tali contributi fino a coprire i costi per le parti strutturali e il completamento delle parti aggettanti su aree e su spazi pubblici per le seconde case non rientrati specificamente nelle categorie già elencate. Prevedere il finanziamento per la ricostruzione e il ripristino delle parti comuni;

    7) prevedere modalità semplificate per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata e un ordine di priorità per la concessione di tali contributi in base a due elenchi di domande distinti per le unità immobiliari destinate ad abitazione o destinate ad attività produttive, dando la priorità agli interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi e prevedendo, altresì, controlli da parte degli uffici speciali per la ricostruzione riguardanti almeno il 20 per cento delle domande di contributi;

   f) prevedere procedure autorizzative degli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici per i quali vi sia conformità a quelli preesistenti per quanto concerne la collocazione, l'ingombro planivolumetrico e la configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

   g) prevedere, nell'ambito della ricostruzione pubblica:

    1) la possibilità che l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, da parte dei soggetti pubblici abilitati, possa avvenire, per lavori di importo superiore a 40.000 euro ma inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

    2) per l'esecuzione degli interventi, che i soggetti abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante possano operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei princìpi, dei criteri e delle disposizioni degli articoli 30, 34 e 42 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e delle disposizioni vigenti in materia di subappalto;

    3) allo scopo di rendere più rapide, trasparenti e agevolmente controllabili le procedure di affidamento degli interventi di ricostruzione pubblica, che le stesse siano gestite da un'unica centrale di committenza, sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario e che, nella fase attuativa degli interventi, il ruolo di soggetti attuatori sia attribuito esclusivamente alle regioni o ai territori interessati, facendo salve le sole funzioni del Ministero della cultura e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per le opere rientranti nella rispettiva competenza, ovvero per quelle attivabili tramite specifiche convenzioni, le cui strutture periferiche devono essere potenziate attraverso forme di mobilità volontaria in deroga alla legislazione vigente, ovvero procedendo ad assunzioni a tempo determinato;

    4) fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica, in deroga alla disciplina prevista dal codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e di architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro;

    5) che gli interventi funzionali alla realizzazione degli specifici piani, volti al ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa, ovvero per la ricostruzione degli edifici pubblici e dei principali luoghi di culto, nonché per lo svolgimento della normale attività educativa e scolastica costituiscano presupposto, fino alla soglia comunitaria, per l'applicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'articolo 63, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Al fine di semplificare la procedura di selezione degli operatori economici per gli appalti di edilizia scolastica e per altri interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, che l'invito a partecipare sia basato sul progetto definitivo con la procedura dell'appalto integrato, ferme restando le disposizioni per gli interventi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108;

   h) la destinazione di una quota fissa, non superiore al 4 per cento degli stanziamenti in bilancio a valere sull'autorizzazione di spesa relativa alla ricostruzione privata a una serie di interventi per la ricostruzione socio-economica dei territori colpiti dall'evento calamitoso quali l'adeguamento, la riqualificazione e lo sviluppo delle aree produttive, attività di promozione turistica e culturale, attività di ricerca, innovazione e alta formazione, sostegno delle attività imprenditoriali e accesso al credito da parte delle imprese, anche delle piccole e microimprese, e sviluppo della connettività, anche attraverso la banda larga, per le imprese e i cittadini. Prevedere, altresì, che gli interventi siano realizzati nell'ambito di un programma di sviluppo predisposto da una struttura di missione, facente riferimento al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri dedicata alla ricostruzione e che il programma sia sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse;

   i) un meccanismo di sospensione automatica di termini, senza applicazione di sanzioni e interessi, in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, fermo restando il riconoscimento della contribuzione figurativa ai fini dei calcoli pensionistici, nonché di sospensione di termini amministrativi per i soggetti residenti nei territori colpiti dall'evento calamitoso che abbiano subìto danni. Prevedere che, ai fini del riconoscimento della regolarità fiscale e contributiva, le sospensioni di cui alla presente lettera non rilevano. Prevedere, contestualmente, misure di ristoro agli enti locali per le minori entrate e per le maggiori spese;

   l) misure di sostegno ai lavoratori privati impossibilitati a prestare l'attività lavorativa in tutto o in parte, a seguito dell'evento calamitoso e dei lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento calamitoso;

   m) l'istituzione, per un periodo di due anni, di una zona franca urbana, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In particolare, prevedere l'accesso al beneficio di graduali esenzioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta municipale propria, nei territori colpiti dall'evento calamitoso per le imprese con sede principale o aventi unità locale in tale zona, aventi perdite di fatturato del 25 per cento rispetto al fatturato dell'anno precedente al verificarsi dell'evento, e che proseguono l'attività nonché alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica nel medesimo territorio. Prevedere l'esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per le imprese impegnate nei progetti di ricostruzione e per le attività economico-commerciali nella fase di ripresa dagli eventi calamitosi;

   n) la possibilità per le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di beneficiare per un periodo congruo del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi;

   o) la predisposizione, nell'ambito delle misure adottabili, di un elenco delle tipologie di aiuti ammissibili, le cui forme e i cui importi devono essere valutati caso per caso, anche ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato e prevedere un costante monitoraggio degli aiuti previsti finalizzato a verificare l'assenza di sovra- compensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato;

   p) la possibilità di corrispondere speciali elargizioni in favore di coloro che, a causa dell'evento calamitoso, abbiano riportato lesioni gravi e gravissime e dei familiari delle vittime, il cui importo sia determinato tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. Le medesime elargizioni devono essere esenti da ogni imposta o tassa ed essere assegnate in aggiunta ad ogni altra somma alla quale i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

Art. 3.
(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di gestione della fase post emergenziale nei casi di emergenze di rilievo nazionale nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con le altre disposizioni legislative vigenti, apportandovi esclusivamente le modifiche a tale fine necessarie.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

  1. I decreti legislativi di cui alla presente legge sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

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