FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3289-1424-1427-1475-1961-2466-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 21 settembre 2021 (v. stampato Senato n. 1662)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro della giustizia
(BONAFEDE)

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 22 settembre 2021

(Relatrici: ANNIBALI e CRISTINA)

e

PROPOSTE DI LEGGE

1424

d'iniziativa dei deputati
COLLETTI, CATALDI, COSTANZO

Modifiche al codice civile e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, concernenti la negoziazione assistita in materia di lavoro, e alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di impugnazione del licenziamento

Presentata il 6 dicembre 2018

1427

d'iniziativa del deputato CATALDI

Modifiche al codice di procedura civile e al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e altre disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione del processo civile nonché in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

Presentata il 7 dicembre 2018

1475

d'iniziativa dei deputati
COLLETTI, DAVIDE AIELLO, BERARDINI, CATALDI, COSTANZO, DEIANA, DEL MONACO, ROMANIELLO, SCERRA, SEGNERI, SIRAGUSA, VALLASCAS

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni concernenti il processo civile e i riti speciali secondo criteri di efficienza e di armonizzazione, nonché modifiche all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione dei termini processuali, e alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di impugnazione del licenziamento

Presentata il 23 dicembre 2018

1961

d'iniziativa dei deputati
MELONI, LOLLOBRIGIDA, BELLUCCI, ACQUAROLI, BALDINI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni e istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati della procura della Repubblica presso i tribunali

Presentata il 5 luglio 2019

2466

d'iniziativa dei deputati
COLLETTI, BUTTI

Modifiche al codice di procedura civile, concernenti la disciplina del giudizio civile di appello e la determinazione del valore della causa, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di contributo unificato

Presentata il 10 aprile 2020

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), VI (Finanze), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea). La II Commissione permanente (Giustizia), il 18 novembre 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo dei progetti di legge nn. 3289, 1424, 1427, 1475, 1961 e 2466 si vedano i relativi stampati.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3289 e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   il disegno di legge, composto, a seguito del «maxiemendamento» approvato al Senato, da un unico articolo di 44 commi presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

   il provvedimento è indicato tra le riforme della missione 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura) del Piano nazionale di riforma e resilienza (PNRR); la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 che ha approvato il PNRR ne prevede l'approvazione definitiva entro il dicembre 2021; la medesima decisione richiede che attraverso il provvedimento si ottenga: 1) l'introduzione di una procedura semplificata a livello di primo grado/processo e miglioramento dell'applicazione delle «procedure di filtraggio» in fase di appello, compreso l'uso diffuso delle procedure semplificate e la tipologia di cause in cui il giudice decide in composizione monocratica; 2) la garanzia dell'effettiva fissazione di scadenze vincolanti per i procedimenti e un calendario per la raccolta delle prove e la presentazione elettronica di tutti gli atti e documenti pertinenti; 3) la riforma del ricorso alla mediazione e alla risoluzione alternativa delle controversie;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcuni principi di delega dell'articolo unico del provvedimento; in particolare, il comma 4, alla lettera b), prevede, con l'eccezione dell'arbitrato, l'armonizzazione, all'esito del monitoraggio che dovrà essere effettuato sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria, della normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge, e, allo scopo, la raccolta di tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione; al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire in che fase debba intervenire il monitoraggio; si ricorda inoltre che, trattandosi di una delega per l'adozione di un testo unico, la giurisprudenza della Corte costituzionale chiarisce che le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato «un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante» (sentenza n. 61 del 2021; in questo caso i principi e criteri direttivi di cui alle successive lettere da c) ad u); la lettera a) del comma 5 («assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo») sembra indicare la finalità della delega relativa al processo di cognizione di primo grado piuttosto che un principio e criterio direttivo; la successiva lettera e) prevede che «nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile il convenuto proponga tutte le sue difese e prenda posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico e che, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, indichi i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione»; tuttavia il primo periodo del secondo comma dell'articolo 167 già prevede che il convenuto debba proporre a pena di decadenza «le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio»; andrebbe pertanto approfondita l'effettiva portata innovativa del principio di delega; il principio di delega di cui alla lettera b) del comma 13 («prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad altri professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni») appare suscettibile di una maggiore specificazione con riferimento alle espressioni «altri professionisti» e «alcune delle funzioni amministrative»; il principio di delega di cui alla lettera c) del comma 24 prevede l'attribuzione alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie delle competenze, tra le altre, assegnate al tribunale dei minorenni dal titolo I della legge n. 184 del 1983, che tuttavia non sembra assegnare a tale tribunale alcuna competenza, essendo composto dal solo articolo 1, recante i principi generali della legge;

   alcuni principi di delega dell'articolo unico del provvedimento sembrano piuttosto indicare oggetti di delega (si ricorda che invece il paragrafo 2, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega); si segnalano in particolare la lettera n) del comma 4 («riformare e razionalizzare i criteri di valutazione dell'idoneità del responsabile dell'organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione»); la lettera b) del comma 7 («provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116»); la lettera g) del comma 15 («disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale»); la lettera nn) del comma 23 («predisporre autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a)»); la lettera e) del comma 24 («determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale»);

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   il comma 2 dell'articolo 1 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di sessanta giorni (cd. «tecnica dello scorrimento»); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta «una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa»; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

   il comma 3 dell'articolo 1 prevede che il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi; si tratta di una formulazione che, sia pure non priva di precedenti, il Comitato ha costantemente ritenuto non idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 10 marzo 2021 sul progetto di legge C. 2435); risulta pertanto preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive a ciascuno dei decreti legislativi adottati scada, in modo inequivoco, due anni dopo l'entrata in vigore di ciascuno di questi ultimi;

   alcuni principi di delega fanno riferimento a modifiche del codice civile mentre l'oggetto della delega come previsto dal comma 1 dell'articolo 1 fa riferimento al «riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile, e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio», senza citare le modifiche del codice civile (si tratta in particolare del comma 10, lettera f); del comma 23, lettere gg), ii) ed ll)

   il comma 41 dell'articolo 1 provvede alla copertura finanziaria delle assunzioni previste dal comma 19, attraverso una riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021); conseguentemente sono rimodulate le autorizzazioni di assunzioni del precedente comma 858; al riguardo si rileva che però la novella non appare più riferibile perché successivamente alla trasmissione del testo dal Senato è entrata in vigore la legge n. 134 del 2021 di riforma del processo penale che è intervenuta sulle medesime disposizioni; per quanto concerne il comma 860, il testo attualmente vigente riporta un'autorizzazione di spesa di euro 72.241.502 annui e non di euro 119.010.951 annui come indicato dal comma 41; per quanto riguarda il comma 858, il testo attualmente vigente indica un contingente complessivo di personale non dirigenziale da assumere di 1820 unità (e non di 3000 unità come indicato dal comma 41) ripartito in: 900 (e non 1500) unità di area II, posizione economica F1, 735 (e non 1200) unità di area II, posizione economica F2 e 185 (e non 300) unità di area III;

   il testo originario del provvedimento è corredato di analisi tecnico-normativa ma non di analisi di impatto della regolamentazione;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti condizioni:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a:

    sostituire all'articolo 1, comma 3, le parole: «dell'ultimo dei» con le seguenti: «di ciascuno dei»;

    approfondire l'articolo 1, comma 41, al fine di superare la criticità rilevata in premessa;

  il Comitato osserva altresì:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 4, lettere b), n); comma 5, lettere a) ed e); comma 7, lettera b); comma 13, lettera b); comma 15, lettera g); comma 23, lettera nn); comma 24, lettere c) ed e);

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

    aggiungere all'articolo 1 comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «trasmessi alle Camere» le seguenti: «, entro il novantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega,» e conseguentemente sopprimere il quarto periodo;

    approfondire l'articolo 1, comma 10 lettera f) e comma 23 lettere gg), ii) ed ll).

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge n. 3289, approvato dal Senato, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;

   rilevato come il provvedimento, da un lato, deleghi il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e, dall'altro, modifichi direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riconduce agli ambiti di competenza legislativa esclusiva statale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

  La VI Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 3289, approvato dal Senato, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;

   rilevato che l'articolo 1, comma 4, lettera a), inserisce, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega recante modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita, il riordino e la semplificazione della disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie;

   osservato che alcuni degli incentivi fiscali menzionati dal citato articolo 1, comma 4, lettera a), sono riferiti esclusivamente alla mediazione e non anche alla negoziazione assistita;

   osservato inoltre che l'articolo 1, comma 15, nel delegare il Governo a modificare la disciplina dell'arbitrato, non prevede, tra i relativi principi e criteri direttivi, il riconoscimento di alcuna agevolazione fiscale;

   ritenuto pertanto opportuno – anche al fine di incentivare il ricorso a procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie – che la Commissione di merito valuti la possibilità di prevedere incentivi fiscali anche per la negoziazione assistita e l'arbitrato;

   rilevato altresì che l'articolo 1, comma 4, lettera a), prevede un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure di cui alla medesima lettera a), che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda un aumento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

   sottolineata in proposito l'opportunità di evitare un aumento di tale contributo, che rischia di gravare anche sui soggetti più deboli,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, comma 4, lettera a), l'opportunità di prevedere, per il caso di scostamenti rispetto al limite di spesa destinato alle misure previste dalla medesima lettera a), modalità di copertura alternative all'aumento del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 3289, approvato dal Senato della Repubblica, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata;

   preso atto che il disegno di legge, adottato come testo base, reca deleghe al Governo volte a introdurre modifiche alla disciplina del processo civile e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione delle procedure, nel rispetto della garanzia del contraddittorio;

   ricordato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza indica l'entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo civile tra i traguardi da conseguire entro la fine dell'anno in corso nel perseguimento degli obiettivi del Piano;

   segnalato che, tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per la modifica delle discipline della mediazione e della negoziazione assistita, l'articolo 1, comma 4, lettera q), prevede l'estensione della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita anche per le controversie individuali di lavoro, di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, senza che la stessa costituisca una condizione di procedibilità, con l'assistenza necessaria di un avvocato e, ove le parti lo ritengano, anche dei rispettivi consulenti del lavoro;

   considerato che la medesima lettera q) prevede che sia fatto salvo quanto previsto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile, secondo cui la conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui al citato articolo 409 del medesimo codice, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e stabilisce che alle forme di negoziazione assistita previste dalla delega non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113 del codice civile in materia di invalidità delle rinunzie e transazioni relative a diritti dei prestatori di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi;

   rilevato che il comma 11 dell'articolo 1 riguarda l'esercizio della delega in materia di controversie di lavoro e di previdenza e fissa, quale unico principio e criterio direttivo, l'unificazione e il coordinamento della disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro;

   considerato che la norma ha l'obiettivo di superare l'attuale doppio binario per la soluzione delle controversie di lavoro, che prevede, da un lato, l'applicazione del cosiddetto «rito Fornero» di cui all'articolo 1, commi da 47 a 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per i rapporti di lavoro instaurati prima del 7 marzo 2015 e, dall'altro, l'applicazione della disciplina processuale generale relativa alle controversie in materia di lavoro per i rapporti di lavoro instaurati dopo la medesima data del 7 marzo 2015;

   osservato che il medesimo comma 11 intende ricondurre la disciplina processuale a quella generale prevista per le controversie di lavoro, individuando tuttavia una corsia preferenziale per la trattazione dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti;

   rilevato che, come osservato dalla Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi, costituita con decreto del Ministro della giustizia 12 marzo 2021, la previsione di un unico rito consentirebbe, da un lato, di razionalizzare il quadro normativo, che prevede discipline fortemente differenziate esclusivamente sulla base del momento dell'assunzione del lavoratore e, dall'altro, di superare le difficoltà interpretative e applicative emerse in sede di applicazione delle disposizioni processuali previste dall'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

   sottolineato che la previsione di un unico rito per le controversie in materia di licenziamenti consentirebbe anche il superamento delle difficoltà riscontrabili nella trattazione unitaria di controversie che riguardino lavoratori assunti in tempi diversi, con inevitabili ricadute sia sull'economia processuale, sia sulle possibilità di successo delle eventuali proposte conciliative;

   segnalato che il comma 18 dell'articolo 1 reca principi e criteri per la modifica della disciplina relativa all'Ufficio per il processo, prevedendo altresì l'istituzione di tale ufficio anche presso la Corte di Cassazione e la Procura generale;

   osservato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza inserisce tra gli obiettivi prioritari, nel settore della giustizia, la piena attuazione dell'Ufficio del processo, stanziando allo scopo 2.342,1 milioni di euro, al fine di migliorare le performance degli uffici giudiziari e contribuire agli obiettivi dell'abbattimento dell'arretrato e della riduzione della durata dei procedimenti civili e penali;

   preso atto che il comma 19 dell'articolo 1, al fine di dare attuazione alle disposizioni relative all'Ufficio del processo, autorizza il Ministero della giustizia ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato cinquecento unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1;

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» (n. 3289 Governo, approvato dal Senato, e abb.);

   rilevato che il provvedimento prevede l'introduzione, nel codice di procedura civile, di un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, attualmente attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare;

   rilevato, altresì, che sono previste specifiche disposizioni relative: all'attività professionale del mediatore familiare, alla nomina di un professionista, dotato di specifiche competenze, in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare e alla regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, alla disciplina delle modalità di nomina del curatore speciale del minore, al riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, alla nomina del tutore del minore nel corso e all'esito dei procedimenti sulla responsabilità genitoriale;

   considerato che specifici criteri organizzativi sono volti a regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali e sanitari e delle attività di controllo, monitoraggio, verifica di situazioni in cui sono coinvolti minori;

   considerato, altresì, che il disegno di legge interviene sull'articolo 403 del codice civile, che disciplina il provvedimento di allontanamento dei minori dall'ambiente familiare, per modificare i presupposti per l'adozione della misura e disciplinare dettagliatamente il procedimento successivo all'intervento della pubblica autorità, che coinvolge il pubblico ministero, il tribunale per i minorenni, ed eventualmente la corte d'appello;

   segnalato che il provvedimento interviene sugli articoli 13 e 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, al fine di inserire, nell'albo dei consulenti tecnici tenuto da ciascun tribunale, la categoria dei neuropsichiatri infantili, degli psicologi dell'età evolutiva e degli psicologi giuridici o forensi, individuando le specifiche caratteristiche richieste al professionista per accedere all'albo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare la composizione monocratica del giudice deputato alle cause che riguardano i minori, in considerazione della privazione dell'organo giudicante delle garanzie della collegialità e della multidisciplinarietà, che si ritengono necessarie per intervenire in materie che incidono in modo profondo sulla vita delle persone di minore età coinvolte, con particolare riferimento alle decisioni sulla responsabilità genitoriale e ai provvedimenti di allontanamento dei minori dalle famiglie.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

   esaminato il disegno di legge delega per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché una serie di misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata (n. 3298), approvato dal Senato il 21 settembre 2021;

   preso atto che il disegno di legge, composto da un unico articolo suddiviso in 44 commi, presenta un duplice contenuto, contenendo oltre alla delega al Governo alla riforma del processo civile, corredata dai relativi specifici principi e criteri direttivi, alcune modifiche di disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza;

   considerata l'evidente correlazione tra la competitività del Paese e l'efficienza della giustizia civile e ricordato in particolare che la riforma dei processi civile e penale rientra tra le iniziative di riforma incluse nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di dare risposta alla raccomandazione specifica della Commissione europea relativa alla riduzione della durata dei processi civili e al contrasto della corruzione (country specific recommendation CSR n. 4 del 2019);

   considerato altresì che nel cronoprogramma relativo all'attuazione del PNRR il raggiungimento del traguardo (target) rappresentato dall'approvazione del disegno di legge delega di riforma del processo civile è previsto entro la fine del 2021, mentre l'esercizio della delega è previsto entro il 2022 e che al rispetto di tale tempistica, congiuntamente al raggiungimento degli altri target previsti nel cronoprogramma di attuazione del PNRR, è condizionato l'ottenimento dei fondi europei del Recovery and resilience facility (RRF);

   valutate in particolare le disposizioni di più diretto interesse per la Commissione, tra cui:

    il comma 10 dell'articolo 1, ai sensi quale viene prevista l'introduzione di una nuova ipotesi di revocazione della sentenza civile quando il contenuto di una sentenza passata in giudicato sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla relativa Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli;

    il comma 14 dell'articolo 1, il quale prevede che nell'esercizio della delega, il Governo, provvedendo alla revisione dei procedimenti in camera di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado, debba tenere conto di ulteriori specifici principi e criteri direttivi concernenti il riordino della disciplina relativa alle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri, al fine di conformare la legislazione nazionale alla normativa europea ed inserendo nel quadro normativo nazionale disposizioni che regolino i rapporti in alcune materie di ambito civilistico del diritto internazionale privato;

    i commi 27 e seguenti che introducono novelle al codice civile e al codice di procedura civile, e relative disposizioni di attuazione, finalizzate alla razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, ivi inclusa la materia dei presupposti e delle procedure per l'adozione da parte della pubblica autorità del provvedimento di allontanamento dei minori dall'ambiente familiare – temi disciplinati anche dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;

   valutata l'assenza di profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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