FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3318

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)

di concerto con il ministro dell'interno
(LAMORGESE)

con il ministro della giustizia
(CARTABIA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(FRANCO)

con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(PATUANELLI)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(ORLANDO)

con il ministro dell'università e della ricerca
(MESSA)

e con il ministro della salute
(SPERANZA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021

Presentato il 13 ottobre 2021

  Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.

  1. L'Istituto forestale europeo.

  L'Istituto forestale europeo (European forest institute – EFI) è un'organizzazione internazionale istituita nel 1993 da dodici Paesi europei con gli obiettivi di migliorare la ricerca forestale internazionale e di fornire informazioni scientifiche sulle foreste ai decisori politici a livello internazionale. L'Istituto ha la sua sede principale in Finlandia, uffici periferici a Barcellona, Bonn e Bruxelles e uffici di progetto in Malesia e in Cina.
  L'Italia ha aderito alla Convenzione sull'Istituto forestale europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003, e l'ha ratificata ai sensi della legge 30 dicembre 2008, n. 219.
  Attualmente l'Istituto conta ventinove Paesi membri (tutti europei) e coinvolge circa centoventotto organizzazioni, appartenenti a quaranta Paesi, che rappresentano la ricerca, l'industria e il settore privato attivi sui temi delle foreste e dell'ambiente. L'Italia è presente con undici centri di ricerca.
  Gli organi di governo dell'Istituto forestale europeo sono:

   il Consiglio, composto da rappresentanti dei Paesi membri, che si riunisce in sessione ordinaria ogni tre anni, elegge i membri del Comitato direttivo e fornisce un contributo al quadro politico strategico delle attività dell'Istituto;

   il Comitato direttivo, che stabilisce e aggiorna il quadro generale di ricerca e la strategia dell'Istituto e sovrintende alle attività del segretariato. Esso è composto da otto membri; l'Italia è rappresentata dal professor Marco Marchetti, dell'università del Molise;

   il Comitato consultivo scientifico (SAB), che contribuisce alle attività di ricerca e di supporto alle politiche dell'Istituto, riferendo al Comitato direttivo. La professoressa Elena Paoletti, dell'Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Consiglio nazionale delle ricerche di Firenze, è presidente del Comitato dal 2017.

  2. Proposta di apertura di una sede dell'Istituto forestale europeo in Italia

  La strategia dell'Istituto forestale europeo per gli anni 2017-2021 prevede il tema chiave prioritario della «resilienza», con un programma che mira a condurre ricerche sulla capacità delle foreste di fare fronte ai cambiamenti climatici. L'attività della sede dell'Istituto in Italia si concentrerà sul tema delle foreste urbane.
  Il lavoro svolto dall'Istituto è complementare alle attività delle organizzazioni internazionali aventi sede a Roma che operano nel campo dello sviluppo sostenibile (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura – FAO, Programma alimentare mondiale, Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, Bioversity International). A titolo di esempio, la FAO sviluppa un programma sulle foreste urbane e peri-urbane, suscettibile di collaborazione tra organizzazioni e che beneficerebbe della presenza di una sede italiana dell'Istituto forestale europeo.
  La proposta di apertura di una sede italiana è stata sostenuta dalla Direzione generale delle foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto la presenza di tale sede consentirà di rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia sul tema, in complementarità con recenti progetti quali il bosco verticale di Milano e il Congresso mondiale sul verde urbano di Mantova del novembre 2018.
  D'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) ha manifestato la propria disponibilità a concedere in comodato d'uso gratuito alcuni locali della sua sede di via Manziana 30 nella città di Roma.
  L'Istituto forestale europeo riceve la maggior parte dei finanziamenti tramite progetti europei, come il programma per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020 della Commissione europea, o attraverso contributi concessi da ministeri nazionali e altre istituzioni.
  La Finlandia è il maggior contributore, in quanto Paese ospitante la sede centrale dell'Istituto. L'Italia ha contribuito in passato con fondi del Corpo forestale dello Stato, fino al suo assorbimento nell'Arma dei carabinieri. Dal 2018, l'Istituto forestale europeo ha stipulato un accordo di collaborazione permanente con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che ha portato l'Italia all'ingresso nel relativo Multi-donor trust fund, con un contributo di 40.000 euro annui, stanziati anche per il triennio 2019-2021.
  L'Accordo oggetto di ratifica concede, inoltre, alla sede dell'Istituto forestale europeo in Italia un contributo di 500.000 euro annui per le spese di funzionamento dell'ufficio.

  3. Illustrazione dell'articolato dell'Accordo.

  L'Accordo si compone di diciannove articoli, che riprendono clausole consuetamente utilizzate per analoghi accordi di sede.
  L'articolo I contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo. Tra l'altro, s'intende per «Ufficio» la sede dell'Istituto forestale europeo in Italia.
  L'articolo II, riferito ai locali messi a disposizione dell'Ufficio dal Governo, per il tramite del CREA, specifica gli aspetti relativi ai costi di ordinaria e di straordinaria manutenzione della struttura e fa riferimento alla possibilità che il Direttore dell'Ufficio individui spazi aggiuntivi per attività ufficiali, con costi a carico dell'Ufficio medesimo.
  Gli articoli III, IV e V dispongono l'inviolabilità dei locali e gli obblighi di protezione e di fornitura di pubblici servizi da parte del Governo.
  L'articolo VI è dedicato alla delimitazione della sfera di immunità dell'Ufficio dalla giurisdizione italiana.
  L'articolo VII contiene il riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto forestale europeo.
  L'articolo VIII regola il diritto dell'Ufficio alla segretezza delle comunicazioni.
  L'articolo IX definisce i diritti dell'Ufficio nella detenzione e nel trasferimento di risorse finanziarie.
  L'articolo X stabilisce la disciplina sulla previdenza sociale relativamente al personale dell'Ufficio e ai familiari.
  L'articolo XI prevede una serie di facilitazioni all'accesso e al transito in Italia per il personale dell'Ufficio e per altri soggetti menzionati nell'Accordo.
  Gli articoli XII e XIII riconoscono all'Ufficio (articolo XII) e al suo personale (articolo XIII) una serie di immunità e di privilegi, conformi a quelli concessi da accordi di sede con altre organizzazioni internazionali ospitate in Italia.
  L'articolo XIV regola l'accesso al mercato del lavoro per i familiari del personale dell'Ufficio.
  L'articolo XV stabilisce il dovere dell'Ufficio e del suo personale di rispettare le leggi dello Stato italiano e disciplina i casi di rinuncia all'immunità per agevolare il corso della giustizia.
  L'articolo XVI disciplina il riparto di responsabilità tra l'Ufficio e il Governo sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi.
  L'articolo XVII prevede un contributo annuo di 500.000 euro che l'Italia si obbliga a versare all'Ufficio a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.
  L'articolo XVIII disciplina la risoluzione delle controversie, da effettuare tramite negoziazione diretta e consultazioni tra le Parti.
  L'articolo XIX disciplina le modalità di entrata in vigore dell'Accordo e della sua eventuale risoluzione.

  4. Illustrazione dell'articolato del disegno di legge.

  Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 prevede le disposizioni finanziarie inerenti all'Accordo, concernenti il contributo annuo all'Ufficio.
  L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

  La stipulazione dell'Accordo di sede con l'Istituto forestale europeo (European forest institute) è finalizzata all'apertura di una sede in Italia dedicata a studi sul tema delle foreste urbane. L'opportunità di tale intervento discende da due principali motivazioni: prima di tutto quella di rafforzare le competenze italiane in materia di foreste urbane, così come proposto dalla competente Direzione generale delle foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto l'Italia già vanta esperienze di successo che possono essere rafforzate in ambito internazionale; in secondo luogo, vi è l'esigenza di favorire la presenza in Italia di un'organizzazione internazionale in crescita, coerentemente con la linea politica di governo volta a rafforzare la città di Roma quale terzo polo delle Nazioni Unite (dopo New York e Ginevra) e polo internazionale della sicurezza alimentare, puntando anche a evitare possibili trasferimenti all'estero di agenzie multilaterali situate nel nostro Paese.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

  Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione. L'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

  L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi e regolamenti vigenti e non comporta – oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione – norme di adeguamento del diritto interno.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

  Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5. Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

  L'intervento normativo si riferisce alle relazioni tra Stati, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6. Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  Non si riscontrano profili di incompatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

  Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

  Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

  Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e si conformano a quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente al medesimo o ad analogo oggetto.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

  L'intervento è compatibile con le norme internazionali in materia di status delle organizzazioni internazionali e di trattamento del loro personale.

13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

  Non si ha notizia in merito a indirizzi giurisprudenziali e a pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

  In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso.

  Non si introducono nuove definizioni normative.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

  La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

  Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di accordo internazionale, non è stata adottata la tecnica della novella.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

  Non sussistenti.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

  Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

  Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di accordo internazionale, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

  L'Accordo in esame non prevede atti attuativi, di carattere normativo o amministrativo.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

  Per la predisposizione del provvedimento in esame non sono stati utilizzati dati statistici.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo XVII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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TRADUZIONE NON UFFICIALE

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