FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3335

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NOVELLI

Modifiche alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, in materia di ambito territoriale di applicazioni delle norme per la tutela della minoranza linguistica slovena

Presentata il 21 ottobre 2021

  Onorevoli Colleghi! – Nel nostro Paese la tutela delle minoranze linguistiche fa parte del nucleo dei princìpi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione. Tra le regioni italiane che vivono il fenomeno del multilinguismo, una particolare attenzione merita la realtà del Friuli-Venezia Giulia. Il Friuli-Venezia Giulia è da sempre una terra di confine e di incontro di popoli: oltre all'italiano, lingua ufficiale, la regione autonoma ha anche riconosciuto come lingue regionali il friulano, lo sloveno ed il tedesco. Per la sola minoranza slovena, specifiche norme sono dettate dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 dello lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
  La legge n. 38 del 2001 ha istituito un Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, cui è affidato il compito di predisporre, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei consiglieri dei comuni interessati, la tabella con l'individuazione delle zone in cui la minoranza slovena è tradizionalmente presente.
  Le norme vigenti precludono ai comuni e ai loro consigli ogni tipo di intervento in merito all'espressione della volontà di inserimento all'interno dei territori individuati quali tradizionalmente ospitanti una minoranza slovena. Tale preclusione merita di essere sanata con alcune modifiche puntuali alla legge n. 38 del 2001. A tal fine, la presente proposta di legge: con l'articolo 1 dispone la modifica dell'articolo 4 della legge n. 38 del 2001 prevedendo che il Comitato istituzionale paritetico possa proporre l'inserimento di un comune o di una frazione all'interno della tabella deputata ad individuare i territori in cui sia tradizionalmente insediata una minoranza slovena solo previa deliberazione favorevole del consiglio comunale interessato; con l'articolo 2 dispone la riformulazione dell'articolo 25 della legge n. 38 del 2001 sancendo che la citata tabella debba essere modificata anche su richiesta dei comuni interessati; con l'articolo 3 dispone che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge sia approvata una nuova tabella, secondo le nuove modalità individuate dalla legge stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 4 della legge
23 febbraio 2001, n. 38)

  1. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, dopo le parole: «comuni interessati,» sono inserite le seguenti: «previa deliberazione favorevole del relativo consiglio comunale,».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 25 della legge
23 febbraio 2001, n. 38)

  1. All'articolo 25, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le parole: «può essere modificata» sono sostituite dalle seguenti: «è modificata» e dopo le parole: «del Comitato» sono inserite le seguenti: «o del comune interessato».

Art. 3.
(Norma transitoria)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica è approvata la nuova tabella di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, con le modalità previste dagli articoli 4 e 25, comma 1, della medesima legge n. 38 del 2001, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

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