FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3347

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(DRAGHI)

e dal ministro per le disabilità
(STEFANI)

Delega al Governo in materia di disabilità

Presentato il 2 novembre 2021

  Onorevoli Deputati! — La disabilità costituisce una condizione della persona che richiede un approccio globale, teso a riconoscerne le implicazioni e la rilevanza nel quadro di ogni politica, sia specifica sia di ordine generale, affinché le esigenze delle persone con disabilità siano sempre e debitamente considerate. Non a caso, l'attenzione verso le persone con disabilità caratterizza tutto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), interessando trasversalmente differenti misure e comportando un impegno trasversale da parte di più amministrazioni competenti.
  Secondo l'Istituto nazionale di statistica, il numero delle persone con disabilità in Italia è di 3.150.000, pari al 5,2 per cento della popolazione. Il dato però è lontano da quello indicato dalle statistiche internazionali. Infatti l'Organizzazione mondiale della sanità stima il numero delle persone con disabilità nel 15 per cento della popolazione mondiale (più di 1 miliardo di persone) e l'Unione europea nel 16 per cento dei cittadini europei (circa 90 milioni). Solo i beneficiari di provvidenze economiche, in Italia, ammontano a 4,5 milioni. Seguendo le indicazioni internazionali possiamo ipotizzare circa 9 milioni di persone con disabilità.
  La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e il relativo Protocollo opzionale sono stati resi esecutivi in Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, che, tra l'altro, ha istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
  La Convenzione non riconosce «nuovi diritti» alle persone con disabilità ma, spostando l'asse dalla mera assistenza medica ad un'azione globale volta ad eliminare ogni forma di discriminazione, costituisce lo strumento per garantire in modo effettivo l'eguale e pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
  Inoltre, la Commissione europea, il 3 marzo 2021, ha adottato la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021), che contribuisce all'attuazione del Pilastro dei diritti sociali e garantisce la piena partecipazione delle persone con disabilità alla società, in coerenza con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
  La Commissione europea ha invitato gli Stati membri ad adottare strategie nazionali ambiziose per favorire l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità coinvolgendo i livelli nazionale, regionale e locale.
  L'attenzione alle persone con disabilità caratterizza tutto il PNRR, che, al fine di garantire una piena inclusione delle persone con disabilità, contiene, in ognuna delle 6 missioni in cui è articolato, investimenti, progetti e riforme, alcuni dei quali specificamente dedicati, con azioni dirette per le persone con disabilità.
  La missione 5 del PNRR (Inclusione e coesione) contiene una riforma ad hoc intitolata «Legge quadro sulla disabilità», che prevede una legge di delegazione riguardante tutte le persone con disabilità, la quale ha il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato. Tale progetto di vita personalizzato e partecipato mira a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare la propria reale inclusione nella società.
  La suddetta «legge quadro sulla disabilità» è tra le azioni chiave individuate nel PNRR per dare risposta all'esigenza di semplificare l'accesso ai servizi e i procedimenti di accertamento della disabilità e di potenziare gli strumenti finalizzati alla definizione del progetto di vita personalizzato e partecipato conseguente alla valutazione multidimensionale.
  Il presente disegno di legge di delegazione – collegato alla manovra di finanza pubblica 2021-2023, come previsto dal Documento di economia e finanza 2021, deliberato dal Consiglio dei ministri il 15 aprile 2021 – costituisce l'attuazione della citata riforma di cui alla missione 5, riforma 1.1, del PNRR.
  L'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità della delega legislativa. Il comma 1 conferisce al Governo la delega legislativa per la riforma della normativa sulla disabilità, da esercitarsi, attraverso l'emanazione di uno o più decreti legislativi, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della legge. La delega ha come obiettivo quello di procedere al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 (Convention on the Rights of Persons with Disabilities), ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, al fine di garantire al cittadino con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno rispetto dei diritti civili e sociali, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione.
  I commi da 2 a 4 disciplinano la procedura volta all'emanazione dei singoli decreti legislativi.
  Il comma 2 prescrive che tali decreti legislativi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Il medesimo comma prevede inoltre che gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere entro il termine di trenta giorni e alle Camere, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia nonché delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. In mancanza di intesa, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, in cui sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta. Infine, il Governo, qualora, a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni della difformità dall'intesa. In seguito, la Conferenza unificata assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati.
  Il comma 3 ribadisce che nella predisposizione dei decreti legislativi è garantita una leale collaborazione istituzionale con le regioni e gli enti locali, prevedendo altresì la possibilità di avvalersi del supporto dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
  Il comma 4 autorizza il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla legge di delegazione e secondo la procedura di cui al comma 2, decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, ove necessario.
  Il comma 5 indica gli ambiti di intervento della delega conferita al Governo:

   a) definizione della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore;

   b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;

   c) valutazione multidimensionale della disabilità, progetto personalizzato e di vita indipendente;

   d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;

   e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;

   f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;

   g) disposizioni finali e transitorie.

  L'articolo 2 concerne i princìpi e criteri direttivi della delega, che devono perseguire le finalità già enucleate all'articolo 1.
  Il comma 1 dispone che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo debba provvedere al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando ad esse le opportune modifiche volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e a individuare espressamente le disposizioni da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
  Il comma 2, lettera a), prevede che il Governo, con riguardo alle definizioni della condizione di disabilità e riassetto e semplificazione della normativa di settore:

   stabilisce le definizioni di «disabilità» e di «accomodamento ragionevole», introducendole nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, conformemente a quanto sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, definendo altresì un coerente processo valutativo della condizione di disabilità;

   stabilisce le definizioni di «durevole menomazione» e di «profilo di funzionamento», coerentemente con le indicazioni fornite dall'International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), predisposta dall'Organizzazione mondiale della sanità e approvata il 22 maggio 2001, e con i princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della Classificazione internazionale delle malattie (ICD).

  Per quanto concerne il comma 2, lettera b), con specifico riguardo all'accertamento della condizione di disabilità e alla revisione dei suoi processi valutativi di base, il Governo:

   disciplina, nell'ambito della legge 5 febbraio 1992, n. 104, un processo valutativo complesso, composto da una primaria valutazione di base e da una successiva e facoltativa valutazione multidimensionale, attivabile alternativamente dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta [lettera b), numero 1)];

   prevede che la valutazione di base sia deputata all'accertamento delle «durevoli menomazioni», certificando altresì, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificati in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la graduazione della necessità di sostegno della persona con disabilità e di accomodamenti ragionevoli [lettera b), numeri 2) e 2.1)];

   unifica tutti gli accertamenti concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, la sordocecità, l'handicap, anche ai fini scolastici, la disabilità prevista ai fini del collocamento mirato e ogni altro accertamento dell'invalidità [lettera b), numero 3)];

   prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano aggiornate le tabelle delle percentuali degli stati invalidanti, attualmente disciplinate dal decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992 [lettera b), numero 4)];

   conferisce ad un unico soggetto pubblico l'esclusiva competenza medico-legale sui processi valutativi di base, al precipuo scopo di uniformare in tutto il territorio nazionale gli aspetti organizzativi e procedurali, riducendo altresì il contenzioso. Il Governo prevede altresì procedimenti semplificati, trasparenti ed efficienti di riesame e di rivalutazione delle condizioni di disabilità, che tutelino pienamente i diritti della persona con disabilità e di chi la rappresenta [lettera b), numero 5)];

   prevede l'aggiornamento e l'adeguamento del sistema dei controlli sull'effettiva sussistenza e permanenza dello stato invalidante, anche al fine di verificare che le prestazioni rese continuino ad essere quelle adeguate [lettera b), numero 6)].

  Invece, con specifico riguardo agli aspetti concernenti la valutazione multidimensionale, la lettera c) del comma 2 stabilisce che il Governo preveda, anzitutto, modalità di coordinamento tra le amministrazioni per l'integrazione della programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale [lettera c), numero 1)] al fine di favorire la creazione delle unità di valutazione multidimensionale, composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione in ambito sociosanitario e socio-assistenziale da parte delle amministrazioni competenti, ferme restando le prestazioni già individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e tenuto conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD dell'Organizzazione mondiale della sanità [lettera c), numeri 2) e 3)]. Tali unità di valutazione multidimensionale devono assicurare un approccio multidisciplinare e non meramente medico-legale, teso all'elaborazione del progetto di vita personalizzato, individuando tutto il sistema di barriere e indicando i facilitatori e gli accomodamenti ragionevoli necessari a favorire la partecipazione della persona nei diversi ambiti della vita, compresi quelli lavorativi e scolastici. Tale progetto non può essere elaborato senza un ruolo attivo conferito alla persona con disabilità o a chi la rappresenta, garantendo dunque il rispetto del principio di autodeterminazione e partecipazione rispetto alle proprie scelte di vita, alle aspettative e ai desideri, anche al variare del contesto territoriale in cui vive la persona con disabilità [lettera c), numeri 4), 5) e 6)]. In tale contesto si inserisce anche la promozione del diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali. Secondo quanto stabilito dal comma 2, lettera c), numero 7), il Governo deve garantire anche che nell'elaborazione e nell'attuazione del progetto di vita vengano attivamente coinvolti gli enti del Terzo settore, con le modalità già previste della co-programmazione e della co-progettazione, assicurando un maggior grado di flessibilità nella definizione degli interventi.
  L'elaborazione del progetto di vita, a sua volta, non può prescindere dall'indicazione del cosiddetto «budget di progetto», ossia dalla descrizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali, tecnologiche e umane dirette a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità e intensità nel progetto personalizzato. Il progetto può altresì prevedere che tali risorse siano eventualmente autogestite dalla persona con disabilità, prevedendo tuttavia obblighi di rendicontazione secondo criteri inseriti all'interno del progetto stesso [lettera c), numero 8)]. Nell'elaborazione del progetto di vita si deve inoltre tenere presente il principio dell'«accomodamento ragionevole», come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità: il principio va specificato in relazione al progetto di vita come «non sproporzionalità» dei sostegni e degli adattamenti necessari, i quali vanno commisurati secondo le necessità dei casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali [lettera c), numero 9)].
  Ulteriore principio e criterio direttivo, sancito dal comma 2, lettera c), numero 10), è che devono essere individuate, all'interno del progetto, le figure professionali che dovranno occuparsi della sua realizzazione e del suo monitoraggio, costituendo un punto di riferimento costante per la persona con disabilità e per il suo contesto familiare.
  Infine, sempre nell'ambito del progetto di vita personalizzato, possono essere individuati sostegni e servizi per l'abitare e modelli di assistenza personale autogestita che sostengano l'autonomia e la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, prescindendo dalla presenza o meno di figure genitoriali di sostegno alla persona con stessa, requisito che assume invece rilevanza per la legge 22 giugno 2016, n. 112, (cosiddetta «Dopo di noi»), anche mediante l'attuazione coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR [lettera c), numero 11)]. Tali eventuali forme di finanziamento aggiuntivo diretto al supporto della domiciliarità e alla vita indipendente devono inoltre essere reperite riconvertendo le risorse attualmente destinate all'assistenza delle persone con disabilità nell'ambito di istituti [lettera c), numero 12)].
  Il comma 2, lettera d), dispone che il Governo provveda, secondo un graduale sviluppo di informatizzazione dei processi valutativi, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, rispettosi del principio della riservatezza dei dati personali, all'istituzione di piattaforme informatiche, pienamente interoperabili anche in relazione a quelle già esistenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, che contribuiscano a raccogliere, da un lato, tutte le informazioni relative allo status della persona, compresa la condizione di disabilità, e dall'altro i benefìci economici, previdenziali e assistenziali fruiti. Le piattaforme potranno essere altresì strumento di supporto per gli enti preposti al riconoscimento e alla valutazione della condizione di disabilità.
  In vista della riqualificazione dei servizi pubblici, finalizzata a favorire la possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità, il comma 2, lettera e), prevede una serie di adempimenti di seguito esposti:

   possibilità di individuare, all'interno di ciascuna amministrazione, una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative nell'ambito del piano previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e garantire che alla formazione del medesimo programma partecipino rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative [lettera e), numeri 1) e 2)];

   introdurre tra gli obiettivi di produttività delle pubbliche amministrazioni, attualmente disciplinati dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quelli specificamente diretti a rendere effettive l'inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità [lettera e), numero 3)];

   assicurare ai rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative la possibilità di formulare osservazioni sui documenti di rappresentazione delle performance, limitatamente ai profili concernenti le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità, e prevedere che il rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative sia inserito tra gli obiettivi da valutare ai fini della performance del personale dirigenziale (lettera e), numeri 4) e 5)];

   prevedere la nomina di un responsabile del processo di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, da parte dei datori di lavoro pubblici, che garantisca alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori [lettera e), numero 6)];

   prevedere per i concessionari dei pubblici servizi l'obbligo di indicare, nella carta dei servizi, i livelli di qualità del servizio erogato che garantiscano alle persone con disabilità l'effettiva accessibilità delle prestazioni [lettera e), numero 7)];

   estendere l'applicabilità della disciplina in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici alla mancata attuazione o alla violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità, in un'ottica di ottimizzazione dell'accessibilità e dell'inclusività [lettera e), numero 8)].

  Il comma 2, lettera f), prevede l'istituzione e la disciplina del Garante nazionale delle disabilità, con specifici compiti di tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità. Tale figura deve occuparsi di: raccogliere le istanze, mediante un proprio centro di contatto, e fornire adeguata assistenza alle persone con disabilità che subiscano violazioni dei propri diritti e svolgere attività istruttoria sugli eventuali profili discriminatori; formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti; promuovere campagne di sensibilizzazione e comunicazione dirette al sostegno di una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità.
  Il comma 2, lettera g), stabilisce che il Governo debba coordinare le disposizioni introdotte con quelle ancora vigenti, comprese quelle relative agli incentivi e ai sussidi di natura economica e ai relativi fondi, e definire, anche avvalendosi del supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riguardo alle prestazioni in favore delle persone disabili, con contestuale individuazione di una disciplina di carattere transitorio, nelle more dell'effettiva applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e garantire obiettivi di servizio, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati, compresi gli enti operanti nel Terzo settore.
  L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione della delega. In particolare, il comma 1 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provveda mediante le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse del PNRR e la razionalizzazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.
  Il comma 2 prevede che ciascun decreto legislativo di attuazione delle deleghe conferite dalla legge sia corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti sui saldi di finanza pubblica e dia conto della sua neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura; qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Il comma 3 prevede che, salvo quanto detto sopra, dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti dai decreti attuativi della delega, le amministrazioni competenti provvedono con le ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni.
  L'articolo 4, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità della delega)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, al fine di garantire al cittadino con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno rispetto dei suoi diritti civili e sociali, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora, a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni della difformità dall'intesa. La Conferenza unificata assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati.
  3. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, assicura la leale collaborazione con le regioni e gli enti locali e può avvalersi del supporto dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
  4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui al comma 2.
  5. I decreti legislativi di cui al comma 1 intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nei seguenti ambiti:

   a) definizione della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore;

   b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;

   c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;

   d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;

   e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;

   f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;

   g) disposizioni finali e transitorie.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi della delega)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando a esse le opportune modifiche volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e a individuare espressamente le disposizioni da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
  2. Il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) con riguardo alle definizioni relative alla condizione di disabilità e al riassetto e semplificazione della normativa di settore:

    1) adozione di una definizione di «disabilità» coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, integrando la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e definendo un procedimento per la valutazione della condizione di disabilità;

    2) adozione di una definizione di «durevole menomazione», il cui accertamento è necessario al fine di individuare le persone con disabilità;

    3) adozione della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute – International Classification of Functioning Disability and Health (ICF), approvata dalla 54a Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001, ai fini della descrizione e dell'analisi del funzionamento, della disabilità e della salute, congiuntamente alla versione adottata in Italia della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità;

    4) adozione di una definizione di «profilo di funzionamento» coerente con l'ICF e con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e che tenga conto dell'ICD;

    5) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, della definizione di accomodamento ragionevole, prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

   b) con riguardo all'accertamento della disabilità e alla revisione dei suoi processi valutativi di base:

    1) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, di disposizioni che prevedano un processo valutativo complesso, distinguendo la valutazione di base da una successiva e facoltativa valutazione multidimensionale, attivabile dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta;

    2) previsione che, in conformità alle indicazioni dell'ICF e tenuto conto dell'ICD e della definizione di durevole menomazione, la valutazione di base:

     2.1) certifichi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificati in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e ai fini dei correlati benefìci o istituti, la necessità di sostegno della persona con disabilità e di accomodamenti ragionevoli;

    3) razionalizzazione e unificazione in un'unica procedura di tutti i processi valutativi di base attualmente afferenti all'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, alla cecità civile ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138, alla sordità civile ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, alla sordocecità ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107, all'handicap, anche ai fini scolastici, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'accertamento della disabilità ai fini del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e di ogni altro accertamento dell'invalidità previsto dalla normativa vigente;

    4) previsione dei criteri per l'aggiornamento della tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, da adottare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

    5) affidamento a un unico soggetto pubblico dell'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure valutative di cui al numero 3), garantendone l'omogeneità nel territorio nazionale e realizzando, anche a fini deflativi del contenzioso giudiziario, una semplificazione e razionalizzazione degli aspetti procedurali e organizzativi del processo valutativo di base, anche prevedendo procedimenti semplificati di riesame o di rivalutazione, in modo che siano assicurate la tempestività, l'efficienza e la trasparenza e siano riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona con disabilità;

    6) previsione di un efficace sistema di controlli sull'effettiva sussistenza e permanenza dello stato invalidante, al fine di controllare l'adeguatezza delle prestazioni rese;

   c) con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato:

    1) prevedere modalità di coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'integrazione della programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale;

    2) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unità di valutazione multidimensionale composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione da parte delle amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni già individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

    3) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento della persona, necessario alla predisposizione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e al monitoraggio dei suoi effetti nel tempo;

    4) prevedere che la valutazione multidimensionale assicuri, sulla base di un approccio multidisciplinare e con la partecipazione della persona con disabilità o di chi la rappresenta, l'elaborazione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, il quale individui i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui la possibilità di scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, anche promuovendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali;

    5) prevedere che il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sia diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti di vita e rispettando i princìpi al riguardo sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli necessari a compensare le limitazioni alle attività e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici;

    6) prevedere che sia garantita comunque l'attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, al variare del contesto territoriale e di vita della persona con disabilità;

    7) assicurare che l'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

    8) prevedere che nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sia indicato il cosiddetto «budget di progetto», ossia l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche volte a dare attuazione al progetto medesimo, stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in tutto o in parte, possa essere autogestito, con obbligo di rendicontazione secondo criteri predefiniti nel progetto stesso;

    9) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, l'individuazione degli interventi necessari a garantire il superamento delle condizioni di emarginazione e il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali avvenga nei termini e in coerenza con l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

    10) prevedere che nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato siano individuate figure professionali aventi il compito di curare la realizzazione del progetto, monitorarne l'attuazione e assicurare il confronto con la persona con disabilità e i suoi referenti familiari;

    11) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato diretto ad assicurare l'inclusione e la partecipazione sociale, possano essere individuati sostegni e servizi per l'abitare e modelli di assistenza personale autogestita che sostengano l'autonomia e la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, anche mediante l'attuazione coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR;

    12) prevedere eventuali forme di finanziamento aggiuntivo per le finalità di cui al numero 11) e meccanismi di riconversione delle risorse attualmente destinate all'assistenza nell'ambito di istituti a favore dei servizi di supporto alla domiciliarità e alla vita indipendente;

   d) con riguardo all'informatizzazione dei processi valutativi, istituire, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche, interoperabili con quelle esistenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, che, nel rispetto del principio della riservatezza dei dati personali, coadiuvino i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati, consentano la consultazione delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i benefìci economici, previdenziali e assistenziali e gli interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla persona con disabilità, garantendo comunque la semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti delle persone con disabilità e la possibilità di effettuare controlli, e contengano anche le informazioni relative ai benefìci eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona con disabilità;

   e) con riguardo alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità:

    1) prevedere che presso ciascuna amministrazione possa essere individuata una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative nell'ambito del piano integrato di attività e organizzazione, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

    2) prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della sezione del piano relativa alla programmazione strategica di cui al numero 1);

    3) introdurre, anche al fine di una corretta allocazione delle risorse, tra gli obiettivi di produttività delle amministrazioni, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quelli specificamente volti a rendere effettive l'inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità;

    4) prevedere che i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità possano presentare osservazioni sui documenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relativamente ai profili che riguardano le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;

    5) prevedere che il rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative sia inserito tra gli obiettivi da valutare ai fini della performance del personale dirigenziale;

    6) prevedere la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al fine di garantire l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

    7) prevedere l'obbligo, per i concessionari dei pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilità l'effettiva accessibilità delle prestazioni;

    8) estendere il ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, alla mancata attuazione o alla violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità;

   f) con riguardo all'istituzione del Garante nazionale delle disabilità:

    1) istituire il Garante nazionale delle disabilità, quale organo di natura monocratica, competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità;

    2) definire le competenze, i poteri, i requisiti e la struttura organizzativa del Garante, disciplinandone le procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni:

     2.1) raccogliere segnalazioni e fornire assistenza concreta alle persone con disabilità che subiscano discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto a ciò dedicato;

     2.2.) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;

     2.3) formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti;

     2.4) promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;

   g) con riguardo alle disposizioni finali e transitorie:

    1) coordinare le disposizioni introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1 con quelle ancora vigenti, comprese quelle relative agli incentivi e ai sussidi di natura economica e ai relativi fondi;

    2) definire, anche avvalendosi del supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riguardo alle prestazioni in favore delle persone con disabilità, con l'individuazione di una disciplina di carattere transitorio, nelle more dell'effettiva applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e garantire obiettivi di servizio, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati, compresi gli enti operanti nel Terzo settore.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

   a) con le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   b) con le risorse disponibili nel PNRR per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento;

   c) mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  3. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono con le ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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