PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3369
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato MAGI
Disposizioni in materia di porto d'armi e di acquisto e detenzione di armi e munizioni
Presentata il 16 novembre 2021
Onorevoli Colleghi! – I recenti casi di cronaca relativi al fenomeno del ricorso diffuso alle armi da fuoco da parte di cittadini italiani, spesso con esiti tragici, hanno riportato all'attenzione dell'opinione pubblica la tematica della circolazione di armi nel nostro Paese e della pericolosità che ne consegue. A seguito di una scrupolosa analisi dei dati che emergono dalla realtà, prescindendo da una permanente campagna elettorale fondata sull'allarmismo e sulla sicurezza dei cittadini, si ritiene doveroso intervenire a livello legislativo al fine di limitare – o, quantomeno, di controllare esaurientemente – la diffusione delle armi e la loro presenza nelle case dei cittadini italiani.
In primo luogo si osserva che negli ultimi anni si è registrato un incremento del numero complessivo di licenze di porto d'armi rilasciate, pari al 9,6 per cento nel solo biennio 2017-2018, attribuibile secondo il CENSIS a un crescente allarme sociale e alla diffusione di un sentimento di paura che, tuttavia, non trova risconto in un generale peggioramento del livello della sicurezza nel Paese. Al contrario, negli ultimi anni si è registrato un forte calo della criminalità e una costante riduzione di tutti i reati, compresi i furti in abitazione e negli esercizi commerciali, i tentati omicidi, le rapine e gli omicidi consumati in occasione di rapine, i quali soltanto nell'ultimo anno si sono ridotti complessivamente del 7,1 per cento. Secondo l'Istituto nazionale di statistica, in particolare, nel 2019 si è registrato il numero minimo di rapine in abitazione degli ultimi venti anni. Diversamente, in base ai dati dell'Osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa, dal 2017 al 2019 sono stati registrati almeno 131 omicidi commessi con armi regolarmente detenute, a fronte di 91 omicidi di tipo mafioso e di 37 omicidi per furto o per rapina.
Tenuto conto delle diverse tipologie di autorizzazione previste per il rilascio della licenza di porto d'armi, in base ai dati forniti dal Ministro dell'interno alla Camera dei deputati in risposta all'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5/06990 del 3 novembre 2021, emerge che nel 2020 i permessi concessi per motivi di difesa personale sono stati 54.169 (comprese le licenze rilasciate a guardie giurate), i permessi di porto d'armi lunghe concessi per l'esercizio dell'attività venatoria sono stati complessivamente 649.841 e quelli concessi per la disciplina sportiva del tiro a volo sono stati pari a 582.531, per un totale di circa 1,3 milioni di permessi.
Oltre alle diverse tipologie di licenza di porto d'armi, la legislazione vigente prevede anche la possibilità di rilascio di un nulla osta che ha la validità di un mese finalizzato all'acquisto di un'arma o di munizioni da detenere presso il proprio domicilio. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla presentazione di un certificato di «idoneità psico-fisica», rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano anche temporaneamente la capacità d'intendere e di volere, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché di un certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dall'Unione italiana tiro a segno (UITS) al superamento di un corso teorico-pratico di breve durata, in alcuni casi non superiore a mezza giornata. La Polizia di Stato, tuttavia, non rende pubblici i dati relativi al numero di nulla osta rilasciati in ciascun anno e, pertanto, non è noto il numero di armi acquistate mediante questa modalità e detenute nelle case dei cittadini italiani, anche tenuto conto che con l'attuale licenza è consentita la detenzione nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo, mentre per la detenzione di fucili da caccia non sono previsti limiti.
La presente proposta di legge interviene in modo marginale sulla licenza di porto d'armi per difesa personale, per il cui rilascio, oltre a un certificato di idoneità psico-fisica e a quello di capacità di utilizzo, è già previsto l'obbligo di fornire le motivazioni per le quali il soggetto richiedente si ritiene a rischio, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo, la sussistenza di un alto volume di affari o lo svolgimento di un'attività professionale potenzialmente rischiosa per l'incolumità personale; la percentuale di licenze di questa tipologia sul totale delle licenze rilasciate confermano l'esistenza di un vaglio da parte della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. Con la proposta di legge in esame si introduce l'obbligo di sussistenza di giustificate ragioni anche ai fini del rilascio del sopra richiamato nulla osta.
La presente proposta di legge, inoltre, reca alcune modifiche alla disciplina vigente in materia di rilascio di licenza di porto d'armi per l'esercizio dello sport di tiro al volo (comunemente detto, per uso sportivo) e per uso di caccia nonché di concessione del nulla osta. In primo luogo, si prevede che all'atto della domanda il richiedente fornisca, oltre al certificato medico di idoneità, un certificato rilasciato dallo specialista psichiatra e un certificato tossicologico che attesti l'assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Le modifiche proposte tengono conto dei risultati della ricerca del professore Paolo De Nardis dell'università La Sapienza di Roma «Sicurezza e legalità. Le armi nelle case degli italiani» (Bonanno Editore, 2019), in cui è stato esaminato «il fenomeno dell'omicidio quale abuso delle autorizzazioni alla detenzione e al porto delle armi da fuoco nel periodo 2007-2017», evidenziando che nel suddetto periodo «in oltre il 45,6 per cento dei casi erano presenti delle criticità che avrebbero potuto far immaginare il pericolo di un omicidio: nel 5,6 per cento dei casi l'uccisore era stato fatto oggetto di denunce o di diffide di pubblica sicurezza, e in un caso anche di un TSO. Nel 22 per cento dei casi l'omicida aveva tenuto dei comportamenti indicativi (maltrattamenti, atti di violenza fisica o verbale, etc.) mentre in oltre il 15 per cento dei casi mostrava problemi psicologici rilevanti (depressione, paranoia, etc.). Da non sottovalutare le difficoltà economiche, presenti in oltre il 15 per cento dei casi, che sono state talvolta l'elemento scatenante di eventi particolarmente sanguinosi».
Si stabilisce, inoltre, che ai fini del rilascio della licenza di porto d'armi o del nullaosta, i conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, debbano dichiarare per iscritto alla questura di aver ricevuto comunicazione dell'istanza da parte del richiedente e che gli stessi possano segnalare eventuali motivi ostativi al rilascio. In tale modo, nel caso in cui sussistano impedimenti al rilascio della licenza, i conviventi potranno manifestare la loro contrarietà in tale fase e in via riservata. Si prevede, altresì, che i detentori di armi comuni da sparo presentino i sopra richiamati certificati medici annualmente, anziché ogni cinque anni.
All'articolo 3 si interviene sulla legge 18 aprile 1975, n. 110, stabilendo un limite al numero di armi di cui è consentita la detenzione, pari a un massimo di tre armi comuni da sparo, di dodici armi per uso sportivo e di venti armi per uso di caccia, nonché alla tipologia di armi prevedendo espressamente che è possibile detenere soltanto le armi consentite in base al tipo di licenza concessa.
L'innovazione più importante consiste, tuttavia, nella limitazione introdotta in materia di munizioni. Si modifica, a tale fine, l'articolo 12 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, disponendo che per i titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia il possesso di munizioni, nel limite massimo indicato nella licenza, è consentito soltanto durante la stagione venatoria. Per i titolari di licenza di porto d'armi per uso sportivo, le munizioni sono acquistabili presso i poligoni delle sezioni dell'UITS e sono immediatamente utilizzabili negli stessi poligoni; qualora, invece, siano acquistate al di fuori dei poligoni, le munizioni dovranno in ogni caso essere detenute presso gli stessi poligoni. In caso di nulla osta, infine, è consentito soltanto il possesso di munizioni non letali da individuare con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'interno. Conseguentemente, si prevede una disposizione transitoria in base alla quale le munizioni detenute in violazione della disciplina introdotta dalla presente proposta di legge debbano essere consegnate, ove non utilizzate entro un anno dalla sua entrata in vigore, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o al locale comando dell'Arma dei carabinieri.
Infine, per garantire un attento monitoraggio della circolazione e dell'utilizzo di armi da fuoco in Italia, si dispone che il Ministro dell'interno presenti annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione della legge contenente i dati relativi al numero di licenze di porto d'armi in corso di validità rilasciate per motivi di difesa personale, di licenze di porto d'armi lunghe per uso di caccia, di licenze per l'esercizio dello sport del tiro a volo e di nulla osta concessi, sospesi e revocati. Nella relazione dovranno essere, altresì, indicati il numero di omicidi, di tentati omicidi e di altri reati commessi con armi da fuoco legalmente detenute nonché di omicidi e di tentati omicidi commessi da familiari o conviventi, maggiorenni e minorenni, con armi da fuoco legalmente detenute dal titolare della licenza.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica alla legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia di documentazione per il rilascio della licenza di porto d'armi)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché un certificato rilasciato dallo specialista psichiatra e un certificato tossicologico dal quale risulti l'assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti».
Art. 2.
(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi)
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35:
1) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta, ove sussistano giustificate ragioni, alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di certificato rilasciato dallo specialista psichiatra dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere e di certificato tossicologico dal quale risulti l'assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti anche in via occasionale, nonché alla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti»;
2) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Ai fini del rilascio del nulla osta all'acquisto delle armi o del provvedimento che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un'arma, entro i sette giorni successivi alla data di presentazione della domanda i conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio del richiedente, dichiarano per iscritto alla questura di aver ricevuto comunicazione dell'istanza da parte dello stesso richiedente e indicano eventuali motivi ostativi al rilascio del provvedimento»;
b) all'articolo 38:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite, caricatori o materie esplodenti di qualsiasi genere deve farne denuncia, entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata»;
2) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Chiunque detiene armi comuni da sparo, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni anno la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, compresi il certificato rilasciato dallo specialista psichiatra e il certificato tossicologico che attesti l'assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, anche in via occasionale»;
3) il quinto comma è abrogato;
c) all'articolo 42, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini del rilascio della licenza di porto d'armi, entro sette giorni successivi alla data di presentazione della domanda i conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio del richiedente, dichiarano per iscritto alla questura di aver ricevuto comunicazione dell'istanza da parte dello stesso richiedente e indicano eventuali motivi ostativi al rilascio della licenza».
Art. 3.
(Modifica all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di detenzione di armi comuni da sparo e di munizioni)
1. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:
«6. La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo, di dodici per le armi di uso sportivo e di venti per le armi da caccia. È consentita esclusivamente la detenzione delle armi previste dalla licenza rilasciata. In caso di nulla osta e di licenza per le armi di uso sportivo è consentita esclusivamente la detenzione di munizioni di tipo non letale individuate con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'interno».
Art. 4.
(Modifica all'articolo 12 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di armi)
1. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituito dal seguente:
«1. Nel permesso di porto d'armi per difesa personale è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l'acquisto nel periodo di validità del titolo. La misura ha durata annuale ed è rinnovabile. Per i titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia il possesso di munizioni, nel limite massimo indicato nella licenza, è consentito solo durante la stagione venatoria. Per i titolari di licenza di porto d'armi per uso sportivo le munizioni sono acquistabili presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno e sono immediatamente utilizzate negli stessi poligoni. Le munizioni acquistate al di fuori dei poligoni, nel limite massimo indicato nella licenza, possono essere detenute solo presso i poligoni».
Art. 5.
(Modifica al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, in materia di certificazione medica per detenzione di armi comuni da sparo)
1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, è abrogato.
Art. 6.
(Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di armi da caccia)
1. Il comma 2 dell'articolo 37 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
«2. La detenzione di armi comuni da sparo è consentita nel numero di venti per le armi da caccia».
Art. 7.
(Modifiche alla legge 18 giugno 1969, n. 323, in materia di esercizio dello sport del tiro a volo)
1. All'articolo unico della legge 18 giugno 1969, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo» sono sostituite dalle seguenti: «e sia iscritto alle federazioni sportive di tiro riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), alle federazioni di altri Paesi dell'Unione europea, alle sezioni del tiro a segno nazionale o alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al CONI»;
b) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in assenza di rinnovo annuale della iscrizione alle federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI, alle federazioni di altri Paesi dell'Unione europea, alle sezioni del tiro a segno nazionale o alle associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al CONI».
Art. 8.
(Norma transitoria)
1. Le munizioni detenute in violazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge, ove non utilizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono consegnate all'ufficio locale di pubblica sicurezza o al locale comando dell'Arma dei carabinieri.
Art. 9.
(Relazione annuale alle Camere)
1. Il Ministro dell'interno trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge nella quale dà conto dei seguenti dati:
a) numero di licenze in corso di validità di porto d'armi per difesa personale, di porto d'armi lunghe per uso da caccia e di porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo;
b) numero di nulla osta concessi, sospesi e revocati;
c) numero di omicidi, di tentati omicidi e di altri reati commessi con armi da fuoco legalmente detenute e numero di omicidi e di tentati omicidi commessi da parte di familiari o conviventi, maggiorenni e minorenni, con armi da fuoco legalmente detenute dal titolare della licenza.