FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
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Parere Commissione: 14

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3395-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 2 dicembre 2021 (v. stampato Senato n. 2426)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(DRAGHI)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(FRANCO)

dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(ORLANDO)

dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)

dal ministro dell'interno
(LAMORGESE)

dal ministro della difesa
(GUERINI)

e dal ministro per le pari opportunità e la famiglia
(BONETTI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 6 dicembre 2021

(Relatori: BARATTO, per la VI Commissione;
POLVERINI, per la XI Commissione)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea). Le Commissioni permanenti VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato), il 9 dicembre 2021, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 3395.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3395 e rilevato che:

   sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

    il provvedimento, originariamente composto da 18 articoli, per un totale di 102 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 48 articoli per un totale di 201 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, a distinte finalità: esigenze fiscali e finanziarie indifferibili; misure di tutela del lavoro e della sicurezza anche nei luoghi di lavoro e anche in relazione all'emergenza sanitaria in corso; attuazione di obblighi internazionali nei confronti di San Marino, della Santa Sede e del Consiglio d'Europa; si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità a tali finalità delle disposizioni di cui all'articolo 12-quater relativo all'assunzione di personale per l'Accademia nazionale dei Lincei e all'articolo 16-octies sugli interventi per le città di Bergamo e Brescia designate capitali italiane della cultura per il 2023;

    con riferimento poi alla finalità relativa alle «esigenze fiscali e finanziarie indifferibili» si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso alla «materia finanziaria» come ratio unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si «riempie dei contenuti definitori più vari» e «perché la “materia finanziaria” risulta concettualmente “anodìna”, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura “finanziaria”»;

   sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

    si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 3-bis prevede che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata possano essere impugnati in caso di «perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione», fattispecie che appare suscettibile di maggiore determinazione; la lettera g) del comma 2 dell'articolo 16-septies prevede che, fino al 31 dicembre 2025, nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive; al riguardo, si valuti l'opportunità di circoscrivere meglio la fattispecie alla luce del quadro normativo in materia che vede la recente pronuncia di illegittimità costituzionale della proroga di un anno (articolo 3, comma 8 del decreto-legge n. 183 del 2020) di un blocco di pignoramenti ed esecuzioni nei confronti di enti del servizio sanitario perché «non bilanciata da una più specifica ponderazione degli interessi in gioco» (sentenza n. 236 del 2021 della Corte costituzionale);

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    il comma 14-quater dell'articolo 5 reca una modifica frammentaria al regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996 (norme per la semplificazione delle scritture contabili), in contraddizione con il paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001;

    l'articolo 5-quinquies reca una norma di interpretazione autentica di una norma tributaria (il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, relativo all'imposta di soggiorno comunale); in proposito si ricorda che l'articolo 1, comma 2, dello statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) prevede che l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria; inoltre la Corte costituzionale, nella sentenza n. 70 del 2020, ha affermato che «al Legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica. La retroattività deve tuttavia trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata»;

    l'articolo 7-bis, nel modificare il codice della strada in materia di massa massima consentita nei trasporti di strada, sostituisce una disciplina entrata in vigore solo lo scorso 9 novembre con l'entrata in vigore della legge di conversione n. 156 del decreto-legge n. 121 del 2021;

    il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa né di analisi di impatto della regolamentazione;

   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    sopprimere, all'articolo 5, il comma 14-quater;

  il Comitato osserva infine:

   sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

    valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3-bis e l'articolo 16-septies, comma 2, lettera g);

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 5-quinquies, l'articolo 7-bis.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge n. 3395, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

   rilevato come, secondo quanto evidenziato nel preambolo, il decreto – legge sia motivato dalla straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili, nonché a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche tenuto conto degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché volte a dare attuazione a obblighi internazionali;

   segnalato come, nel corso dell'esame da parte del Senato, sia stato altresì introdotto l'articolo 12-quater, in materia di assunzione di personale presso l'Accademia nazionale dei Lincei;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia principalmente riconducibile:

   alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale, «sistema tributario», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, per quanto concerne le disposizioni di natura fiscale;

   alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale, «profilassi internazionale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione, e alla materia, di competenza concorrente tra Stato e regioni, «tutela della salute», per quanto concerne le disposizioni in materia di salute e quarantena dei lavoratori;

   alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale, «previdenza sociale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, e alla materia, di competenza concorrente tra Stato e regioni, «tutela e sicurezza del lavoro», per quanto concerne le disposizioni in materia di tutela del lavoro;

   alla materia, di competenza concorrente tra Stato e regioni, «coordinamento della finanza pubblica» per le disposizioni in materia di finanza territoriale, con particolare riferimento all'articolo 16;

   rilevato come, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, vengano altresì in rilievo:

   la materia, di esclusiva competenza legislativa statale, «ordine pubblico e sicurezza» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, con riferimento alle modifiche al codice della strada di cui all'articolo 7-bis;

   la materia, di esclusiva competenza legislativa statale, «ordinamento civile e penale» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 13-bis, comma 1, concernente l'esenzione da responsabilità civili, amministrative e penali, di dirigenti scolastici;

   le materie, di competenza concorrente tra Stato e regioni, «governo del territorio», «energia» e «protezione civile», con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 13-bis concernenti la sicurezza degli edifici scolastici;

   preso atto che l'articolo 5, comma 13, l'articolo 13, comma 1, l'articolo 13-bis, l'articolo 16, commi 8-quater, 8-quinquies e 8-septies prevedono forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nell'adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni del decreto-legge in esame;

   evidenziato peraltro come l'articolo 13-bis, comma 1, capoverso comma 3.2, preveda il parere della Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione chiamato a stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici e come al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di prevedere piuttosto, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, l'intesa in sede di Conferenza unificata, alla luce del carattere concorrente tra Stato e regioni, già sopra richiamato, delle competenze legislative coinvolte,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti osservazioni:

    a) con riferimento all'articolo 12-quater, concernente l'assunzione di personale presso l'Accademia nazionale dei Lincei, valutino le Commissioni di merito la riconducibilità di tale misura alla ratio originaria del decreto-legge;

    b) con riferimento all'articolo 13-bis, comma 1, capoverso comma 3.2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, l'intesa in sede di Conferenza unificata, alla luce del carattere concorrente tra Stato e regioni delle competenze legislative coinvolte.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

  La IV Commissione,

   esaminato il disegno di legge n. 3395, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

   rilevato che:

    l'articolo 13, al fine di rafforzare l'attività di vigilanza in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, incrementa di 90 unità, in soprannumero rispetto all'organico attuale, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, autorizzando l'Arma ad assumere 45 unità del ruolo ispettori e 45 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022;

    l'articolo 14, a seguito della ratifica dell'Intesa tra Italia e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, reca una serie di modifiche al codice dell'ordinamento militare in materia di indennità, promozioni e avanzamento da attribuire ai cappellani militari;

    l'articolo 15, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19, ai commi 1 e 2 proroga, fino al 31 dicembre 2021, l'incremento delle ulteriori 753 unità di personale impiegato nell'ambito dell'operazione Strade sicure, mentre per la sicurezza del vertice G-20 di Roma, stabilisce un incremento di 400 unità del contingente di personale delle Forze armate, già autorizzato dall'articolo 1, comma 1023, della legge di bilancio per il 2021, autorizzando altresì l'impiego di assetti aero-navali;

    l'articolo 16 stabilisce, al comma 3, un incremento di 20 milioni per il 2021, per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto, mentre al comma 9, autorizza la spesa di 340 milioni per incrementare le risorse disponibili nell'anno in corso per i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale, attribuendo al Ministero della difesa il compito di provvedere alla corrispondente rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogramma,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

  La VII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3395, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 146 del 2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente osservazione:

    con riferimento all'articolo 13-bis, in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica come previsti dai programmi ministeriali, in considerazione del fatto che a seguito della pandemia nel nostro Paese si registra scarsità di materie prime edili (con conseguente aumento dei prezzi) e di manodopera, il che rende di fatto impossibile per gli enti locali aggiudicatari il rispetto dei termini previsti dai bandi, si valuti di prorogare il termine ultimo per la rendicontazione degli interventi finanziati con decreto ministeriale n. 192 del 23 giugno 2021 (fondi previsti dalla legge n. 178 del 2020), con avviso pubblico del 22 marzo 2021 (fondi di cui all'articolo 1, comma 59, della legge n. 160 del 2019 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020), con decreto ministeriale n. 13 dell'8 gennaio 2021 (fondi di cui all'articolo 1, comma 63, della legge n. 160 del 2019) e, da ultimo, con l'avviso pubblico n. 26811 del 6 agosto 2021, al 30 giugno 2022.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

  La VIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3395, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

   premesso che:

    l'articolo 5, ai commi 2-bis e 2-ter esenta dalla tassa sui rifiuti (TARI) taluni immobili indicati nel Trattato fra la Santa Sede e l'Italia;

    l'articolo 7 rifinanzia il fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni e prevede contributi per veicoli poco inquinanti;

    l'articolo 16-bis reca misure finalizzate alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure per la realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime amministrazioni statali;

    l'articolo 16-octies disciplina procedure semplificate e accelerate per assicurare l'avvio e la rapida conclusione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma di interventi per le città di Bergamo e Brescia designate «Capitale italiana della cultura» per il 2023;

    l'articolo 17, comma 2, incrementa il fondo istituito per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge n. 3395, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

   valutato favorevolmente quanto recato dall'articolo 5, comma 6-bis, introdotto al Senato, che intervenendo sulla disciplina del cosiddetto «Patrimonio Destinato», istituito dal decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020) estende al 30 giugno 2022 gli interventi del suddetto Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ne amplia gli interventi a condizioni di mercato, sia con riferimento ai soggetti, sia con riferimento alle tipologie di operazioni;

   preso atto che l'articolo 5, commi da 7 a 12 prevede procedure per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati, escludendone peraltro i casi di condotte fraudolente, fattispecie simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi, nonché le ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta;

   considerato che l'articolo 5, comma 13, assoggetta alla disciplina contenuta nelle Sezioni 3.1 («Aiuti di importo limitato») e 3.12 («Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti») della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, e successive modifiche, talune misure di agevolazione tra le quali il contributo a fondo perduto per le start-up (articolo 1-ter del decreto-legge n. 41 del 2021), l'esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto (articolo 6-sexies del predetto decreto-legge 41/2021), l'ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno la partita IVA attiva al 30 giugno 2021 (articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2021) nonché l'estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021);

   preso atto che l'articolo 5, commi da 15-quater a 15-sexies, introdotti al Senato, interviene sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerare in ogni caso avente natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA;

   rilevato inoltre che l'articolo 5-quater, introdotto al Senato, modifica la disciplina delle limitazioni all'utilizzo del contante ripristinando quella dettata dal comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007;

   preso altresì atto che l'articolo 5-quinquies, introdotto al Senato, prevede che si applichi anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 la norma che attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno (articolo 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020);

   valutato con favore quanto disposto all'articolo 5-sexies, introdotto al Senato, che modificando l'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, destina ai «Bed and Breakfast a gestione familiare» il fondo colà istituito a favore delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale;

   valutato altresì favorevolmente quanto disposto dall'articolo 6 che sostituisce la vigente disciplina di parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, con un'agevolazione che maggiora del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, e consente una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap inserendo tra i beni immateriali agevolabili anche i marchi d'impresa;

   considerato che l'articolo 7, ai commi 1 e 2, rifinanzia con complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2021, la dotazione del Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni, per la concessione sia dei contributi cosiddetto «ecobonus», per l'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi, che dei contributi per l'acquisto di autoveicoli con fasce di emissioni superiori, nonché per gli autoveicoli commerciali, speciali ed usati;

   preso atto che l'articolo 7, comma 2-bis, introdotto al Senato, prevede che la concessione dei contributi per la riqualificazione elettrica dei veicoli avvenga secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto col Ministro dello sviluppo economico e che trasferisce le relative risorse allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3395, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 146 del 2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

   rilevato che l'articolo 11, commi 13 e 14, prevede un ulteriore rifinanziamento del reddito di cittadinanza per l'anno 2021, per un importo di 200 milioni di euro;

   espresso apprezzamento per l'articolo 12-ter, che reca una norma di interpretazione autentica, avente effetto retroattivo, in materia di assegni assistenziali di invalidità civile, chiarendo che il requisito dell'inattività lavorativa s'intende soddisfatto qualora il reddito derivante dall'eventuale attività lavorativa del soggetto non determini il superamento del limite di reddito previsto per il riconoscimento del trattamento medesimo;

   segnalato che l'articolo 12-quinquies prevede benefici fiscali per le imprese che impieghino lavoratori con disturbi dello spettro autistico;

   rilevato che l'articolo 16, comma 8-septies, istituisce un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro, per l'anno 2021, ai fini del riconoscimento di un contributo statale per le ulteriori spese sanitarie, collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sostenute dalle regioni e dalle province autonome;

   rilevato, altresì, che il comma 8-nonies dell'articolo 16 prevede che le regioni e le province autonome trasmettano una relazione al Ministero della salute entro il 23 dicembre 2021 sulle prestazioni assistenziali per far fronte al COVID-19, con particolare riferimento allo smaltimento delle liste d'attesa, e che la verifica da parte del Ministero di tale relazione consenta di rendere disponibili le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021;

   segnalato, infine, che l'articolo 16-septies reca disposizioni relative all'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

   esaminato il disegno di legge n. 3395, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

   considerati in particolare, nell'ambito del Capo I, riguardante misure urgenti in materia fiscale:

    gli articoli 1 e 1-bis, che prorogano i termini per adempimenti fiscali inerenti fattispecie impositive concernenti anche la normativa comunitaria, quali la definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo a titolo di risorse proprie dell'UE e il recupero dell'IRAP non versata per errata applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato;

    l'articolo 5, comma 13, lettera a), che specifica che i contributi e le altre agevolazioni disposte dall'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, in favore degli operatori economici colpiti da COVID-19, sono assoggettate alle corrispondenti sezioni del citato Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato;

    l'articolo 5, comma 3-bis, che prevede una proroga di ulteriori 12 mesi della durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine rilasciate nei porti, nonché per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri;

    l'articolo 5, comma 6-bis, che proroga al 30 giugno 2022 l'operatività del cosiddetto «Patrimonio Destinato» a sostegno delle imprese, nelle forme e alle condizioni ammesse dal citato Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, ampliandone l'operatività, a condizioni di mercato, sia con riferimento ai soggetti che alle tipologie di operazioni;

    l'articolo 5, comma 14-ter, che posticipa al 1° luglio 2022 l'obbligo di avvalersi del Sistema di Interscambio-SDI per la comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere, prorogando la possibilità di utilizzo del cosiddetto esterometro;

    l'articolo 5, commi 15-bis e 15-ter, che, recependo la direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio del 13 luglio 2021, prevede la non imponibilità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Commissione europea o di altri organismi europei al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19;

    l'articolo 5, comma 15-quater, che al fine di un corretto recepimento della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA) interviene sulla disciplina dell'imposta con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerare in ogni caso avente natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA;

    l'articolo 5, comma 15-septies, che modifica il Testo Unico Accise, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, in relazione alle bevande alcoliche e all'alcol etilico, al fine di recepire le modifiche apportate al regime delle accise sugli alcolici dalla direttiva 2020/1151/UE;

    l'articolo 5-septies, che specifica alcune condizioni per la non imponibilità IVA dei trasporti relativi a beni in esportazione, al fine di ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16;

   considerati inoltre, nell'ambito dei Capi II e III, riguardanti rispettivamente le materie del lavoro e della sicurezza sul lavoro:

    l'articolo 12-quinquies, che prevede benefici fiscali e contributivi per le imprese che impiegano lavoratori con disturbi dello spettro autistico e per i lavoratori stessi, subordinando l'efficacia dei benefici medesimi all'autorizzazione della Commissione europea, prevedendo inoltre l'erogazione di incentivi alle medesime imprese, nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione in materia di aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità;

    l'articolo 13, che richiama il necessario rispetto del regolamento europeo sulla protezione dei dati – regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio – nell'ambito della gestione e dello sviluppo del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), gestito dall'INPDAP, e nell'ambito delle comunicazioni degli Organismi paritetici competenti in materia di sicurezza sul lavoro all'INPDAP e all'Ispettorato nazionale del lavoro;

    rilevato che il sopra menzionato articolo 5, comma 15-septies, interviene sulla medesima materia disciplinata anche dall'articolo 14 e dall'allegato A del disegno di legge di delegazione europea 2021, attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera (A.C. 3208-A), il quale contiene la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020 in materia di accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, prevedendo uno specifico criterio direttivo il quale, con riferimento alle nuove modalità di misurazione dei gradi Plato della birra introdotte dalle norme europee, dispone che, nell'attuare la direttiva, il Governo faccia ricorso alla deroga, esplicitamente prevista dalla medesima normativa UE, che consente agli Stati membri di avvalersi, fino al 31 dicembre 2030, della metodologia di misurazione precedentemente utilizzata; tenuto conto, al riguardo, che la lettera f) del citato articolo 5, comma 15-septies del decreto-legge in esame recepisce sostanzialmente la deroga summenzionata e segnalata pertanto l'opportunità di un coordinamento normativo tra le citate disposizioni dei due provvedimenti,

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