FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3431

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(DRAGHI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(FRANCO)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Presentato il 30 dicembre 2021

  Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Articolo 1 – (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

(Termini in materia di assunzioni)

  La norma di cui al comma 1 proroga al 31 dicembre 2022 i termini, attualmente fissati al 31 dicembre 2021, per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le amministrazioni pubbliche e per la concessione, ove occorra, delle relative autorizzazioni ad assumere. Lo scopo della norma è quello di consentire l'utilizzazione, anche per l'anno 2022, delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti, che non siano state utilizzate nei tempi previsti, contando sulla disponibilità degli stanziamenti già accantonati da leggi precedenti ed evitando che gli stessi vadano in economia.

(Assunzione ai sensi della legge n. 228 del 2012 per il comparto sicurezza-difesa e vigili del fuoco)

  Il comma 2, intervenendo sull'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, proroga al 31 dicembre 2022 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Si tratta delle autorizzazioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che gravano sull'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

(Assunzioni a tempo indeterminato nel pubblico impiego e concessione delle relative autorizzazioni)

  Il comma 3, lettera a), intervenendo sull'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, consente di disporre, anche per l'anno 2022, delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti che non sono state utilizzate nei tempi previsti. La proroga consente di poter contare sulle disponibilità degli stanziamenti già accantonati da leggi precedenti, senza mandarli in economia, ed è più che mai fondamentale per finanziare la mobilità nonché le assunzioni che successivamente saranno consentite senza determinare preclusioni per chi vanta situazioni giuridiche rilevanti in riferimento all'assunzione.

(Autorizzazioni alle assunzioni adottate ai sensi della legge n. 147 del 2013 nel comparto sicurezza-difesa e vigili del fuoco)

  Il comma 3, lettera b), intervenendo sull'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, proroga al 31 dicembre 2022 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che gravano sull'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

(Utilizzo delle risorse aggiuntive finalizzate all'assunzione di personale dell'amministrazione civile dell'interno)

  Il comma 4, intervenendo sull'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che modifica il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, proroga al 31 dicembre 2022 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato finanziate con apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, compresi le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

(Proroga di termini in materia di autorizzazioni alle assunzioni nella carriera prefettizia)

  La disposizione di cui al comma 5, lettera a), garantisce la possibilità di effettuare le assunzioni, autorizzate dall'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le quali non sono state ancora indette le relative procedure concorsuali, utilizzando le risorse finanziarie stanziate, a regime, a decorrere dall'anno 2021.
  In particolare, il Ministero dell'interno è stato autorizzato ad assumere: a) 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia; b) 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni centrali; c) 250 unità nell'Area III, posizione economica F1; d) 450 unità nell'Area II, posizione F2. Alla data odierna, è stata assunta una sola unità appartenente alla qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni centrali e, pertanto, occorre prorogare la disposizione in esame.

(Proroga di termini in materia di autorizzazioni alle assunzioni nell'Avvocatura dello Stato)

  La disposizione di cui al comma 5, lettera b), proroga per il triennio 2022-2024 l'autorizzazione ad assumere di cui al secondo periodo del comma 318 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, concessa all'Avvocatura dello Stato per il triennio 2019-2021. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato di 6 unità di livello dirigenziale non generale, di 35 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1. Risulta necessario, inoltre, correggere un errore materiale sostituendo le parole: «50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1» con le seguenti: «50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2», al fine di inquadrare adeguatamente il personale ivi previsto in relazione al titolo di studio richiesto per l'accesso. La disposizione introdotta si limita a prorogare il termine entro il quale possono essere concesse le relative autorizzazioni ad assumere, rimanendo fermo il regime limitativo delle assunzioni a tempo indeterminato previsto negli anni interessati.
  Il comma 6 dispone sugli oneri e sulla copertura della disposizione di cui al comma 5, lettera b).

(Termine per la conclusione delle procedure di reclutamento in corso, di interesse del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca)

  La disposizione di cui al comma 7 riguarda i tempi per la conclusione delle procedure concorsuali pubbliche previste al momento dell'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, in luogo dal precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Anche in ragione dell'evoluzione della situazione emergenziale, le procedure in parola stanno avendo tempi più lunghi per il loro svolgimento, rendendosi necessaria la proroga del termine per la loro conclusione, fissata a livello legislativo.

(Svolgimento di procedure concorsuali e assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia, anche penitenziaria, e dei vigili del fuoco previste da varie disposizioni legislative)

  Il comma 8, lettera a), numero 1), proroga le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con il quale è stata introdotta una serie di misure volte a garantire la funzionalità dello svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili fino alla fine dello stato d'emergenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
  Ora, stante il perdurare del quadro pandemico caratterizzato da una sempre significativa circolazione del virus, alla luce dell'incertezza relativa all'evoluzione della situazione epidemiologica e permanendo le esigenze alla base della prima approvazione delle suddette misure, se ne estende l'applicabilità fino al 31 marzo 2022.
  Al comma 8, lettera a), numero 2), si sostituisce la disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 259 del decreto-legge n. 34 del 2020, che attualmente fissa al 31 dicembre 2021 il termine per l'effettuazione delle assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste per l'anno 2020, riferite sia alle facoltà assunzionali ordinarie o da turn-over, relative alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, sia alle facoltà assunzionali straordinarie fissate dalla legislazione di settore. Considerato il protrarsi delle difficoltà nella realizzazione dei piani assunzionali già autorizzati, si pone l'esigenza di prorogare la possibilità di effettuare le suddette assunzioni fino al 31 dicembre 2022, includendovi anche le assunzioni previste per l'anno 2021, sia ordinarie – in relazione alle cessazioni verificatesi nell'anno 2020 – sia straordinarie.

(Misure per la funzionalità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di corsi di formazione)

  Il comma 8, lettera b), risponde all'esigenza di prorogare al 31 marzo 2022, il termine per poter applicare le disposizioni straordinarie dell'articolo 260, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative al quadro delle misure di salvaguardia previste in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento al personale che frequenta ogni tipo di corso di formazione, anche a carattere universitario, rivolto al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Proroga dei termini per le assunzioni straordinarie del Ministero dell'economia e delle finanze)

  La disposizione di cui al comma 9 è volta a prorogare all'anno 2022 la scadenza del termine autorizzatorio a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale previsto per il Ministero dell'economia e delle finanze da specifiche disposizioni di legge. Tale proroga si rende necessaria anche in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica ancora in corso, che non ha consentito all'amministrazione di avviare le procedure concorsuali, per le quali il Ministero può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni. La disposizione in parola proroga pertanto all'anno 2022 il termine, attualmente fissato per l'anno 2021, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione di personale non dirigenziale pari a 550 unità (di cui 350 unità da inquadrare nell'Area III e 100 unità nell'Area II), destinato a potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato nonché ad incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria.

(Proroga di termini in materia di assunzioni presso il Ministero dello sviluppo economico)

  La norma di cui al comma 10 interviene sulla disposizione di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, che ha autorizzato il Ministero dello sviluppo economico ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, trenta unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico.
  Poiché le procedure finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato del personale sono tutt'ora in corso, si rende necessario prevedere la proroga del termine per l'anno 2022, allo scopo di assicurare l'espletamento delle procedure concorsuali.
  La disposizione di cui al comma 11 interviene sulla disposizione di cui all'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha autorizzato il Ministero dello sviluppo economico a bandire concorsi pubblici. Poiché le procedure finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato del personale sono tuttora in corso, si rende necessario prevedere una proroga dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(Piano integrato di attività e organizzazione)

  Il comma 12, lettera a), è volto a dare attuazione all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 2 dicembre scorso sullo schema di provvedimento recante il piano integrato di attività organizzazione. In particolare, la Conferenza ha rappresentato l'opportunità di differire il termine per l'adozione del Piano-tipo. Pertanto con la presente proposta normativa il predetto termine viene differito al 31 marzo 2022. Conseguentemente, anche l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 80 del 2021, con il quale sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano-integrato di attività e organizzazione, viene differita al medesimo termine. Si prevede, inoltre, che il Piano-tipo sia adottato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in luogo di un provvedimento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio. Si dispone, infine, che, fino alla data del 30 aprile 2022, sia sospesa l'applicazione delle sanzioni previste in caso di mancata adozione degli adempimenti che sono assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.

(Proroga di termini in materia di assunzioni del personale della Guardia di finanza)

  Il comma 12, lettera b), è volto a prorogare all'anno 2022 il termine autorizzatorio, attualmente fissato per l'anno 2021 dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale previsto da specifiche disposizioni di legge allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tale proroga si rende necessaria anche in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica ancora in corso, che non ha consentito all'amministrazione di avviare le procedure concorsuali, per le quali il Ministero può avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni.

(Adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri)

  La disposizione di cui al comma 13 è volta a prorogare di un mese il termine di adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze con la modalità semplificata, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri), anziché con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.
  La proroga si rende necessaria in considerazione delle numerose disposizioni legislative intervenute anche successivamente alla legge di conversione del decreto-legge n. 77 del 2020, che hanno previsto l'istituzione di ulteriori strutture di livello dirigenziale generale presso l'amministrazione, modificando la struttura organizzativa che l'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà regolare. Il riferimento è in particolare agli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che hanno istituito due posizioni di dirigenti di I fascia con funzioni di consulenza, studio e ricerca e sette posizioni di I fascia presso le ragionerie territoriali dello Stato, e all'articolo 9 del decreto-legge n. 152 del 2021, in corso di conversione, che ha istituito un'unità di missione presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

(Espletamento di procedure concorsuali del Ministero dell'economia e delle finanze)

  La disposizione di proroga di cui al comma 14 garantisce la possibilità di procedere all'assunzione di 10 unità dirigenziali di seconda fascia, di 199 unità dell'Area funzionale terza – F1 e di 149 unità dell'Area funzionale seconda – F2, per le quali il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa che il Dipartimento della funzione pubblica bandisca concorsi unici ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  La norma garantisce, inoltre, la possibilità di indire procedure concorsuali per l'assunzione di 39 unità dell'Area funzionale terza – F1 e di n. 800 unità dell'Area funzionale seconda – F2, per le quali Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa che il Dipartimento della funzione pubblica bandisca concorsi unici ai sensi del citato articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013.

(Validità di graduatorie concorsuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  La disposizione di cui al comma 15 si rende necessaria al fine di consentire, anche nella parte finale dell'anno 2022, di esercitare le facoltà assunzionali straordinarie di personale previste dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che dovranno effettuarsi nel corso dell'anno 2022.

(Potenziamento dell'attività informativa)

  Il comma 16 proroga, fino al 31 gennaio 2023, la norma che disciplina la possibilità, per il personale dei Servizi di informazione per la sicurezza, di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti o internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo di matrice internazionale.

(Garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza)

  Il comma 17 proroga, fino al 31 gennaio 2023, la norma che disciplina la possibilità di:

   estendere le condotte scriminabili con garanzie funzionali ad ulteriori fattispecie di reato, riferibili ai nuovi contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica (condotte di: assistenza agli associati, arruolamento, addestramento, istigazione, apologia, effettuate anche con mezzi informatici o telematici, nonché finanziamento di condotte con finalità di terrorismo);

   attribuire la qualifica di pubblica sicurezza al personale delle Forze armate (RUD) di supporto per le esigenze degli organismi di informazione per la sicurezza, così da poter destinare il personale interno del comparto all'espletamento delle attività info-operative;

   utilizzare l'identità di copertura nei procedimenti penali per reati scriminati con garanzie funzionali, dandone comunicazione riservata contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione all'autorità giudiziaria che procede nei confronti dell'appartenente agli organismi di informazione per la sicurezza;

   deporre in sede testimoniale utilizzando generalità di copertura, sia quando l'appartenente agli organismi di informazione per la sicurezza abbia operato sotto copertura, sia quando risulti comunque necessario mantenerne segreta la reale identità a fini di tutela, anche personale.

(Proroga del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza militare)

  L'intervento di cui al comma 18 è volto a prorogare al 31 dicembre 2022 l'attuale XII mandato, relativo al quadriennio 2018-2022, dei delegati dei consigli di rappresentanza a tutela degli interessi collettivi dei militari, in considerazione del fatto che sono in via di definitiva approvazione le norme sulle associazioni professionali di natura sindacale tra militari e non è opportuno avviare le procedure per il rinnovo degli organi elettivi della rappresentanza militare – che comporterebbero significativi impegni organizzativi e finanziari – il cui attuale mandato scadrà nel mese di luglio 2022.

(Incarichi direttivi negli uffici di informazioni e sicurezza)

  L'intervento normativo di cui al comma 19 modifica le disposizioni (articoli 4, comma 5, 6, comma 7, e 7, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124) concernenti le modalità temporali attinenti al conferimento, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, degli incarichi di Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), di Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e di Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).
  La norma, non modificando la durata massima (otto anni) per cui l'incarico, comprensivo degli eventuali rinnovi, può essere attualmente conferito – prevista dall'impianto originario della legge n. 124 del 2007 – dispone che, entro il suddetto limite temporale massimo, l'incarico può essere conferito, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.
  L'intervento normativo lascia impregiudicato il carattere altamente fiduciario dell'incarico di Direttore generale del DIS e di Direttore dell'AISE e dell'AISI, che può essere in qualunque momento oggetto di revoca da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

(Mandato delle cariche di vertice della Difesa)

  I commi 20 e 21 si riferiscono all'articolo 1094 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e mirano a prevedere che le cariche di vertice della Difesa (Capo di stato maggiore della difesa, Capi di stato maggiore di Forza armata, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e Segretario generale della difesa), il cui mandato è attualmente rigidamente fissato in tre anni non prorogabili né rinnovabili, al termine del triennio, se ancora in servizio permanente, permangano in servizio fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno (la disposizione non è pertanto applicabile a coloro che al compimento del triennio siano già cessati dal servizio e si trovino nella particolare posizione di richiamo «automatico» d'autorità prevista, per il completamento del mandato, dal comma 4 dello stesso articolo 1094). In sostanza l'incarico non può essere soggetto a rinnovo o ulteriore proroga e nel complesso non può superare il quadriennio. Le illustrate disposizioni si applicano anche ai mandati in corso all'entrata in vigore delle stesse.

(Mandato del Comandante generale della Guardia di finanza)

  I commi 22 e 23 si riferiscono all'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e mirano a prevedere che il Comandante generale della Guardia di finanza, il cui mandato è attualmente rigidamente fissato in tre anni non prorogabili né rinnovabili, al termine del triennio, se ancora in servizio permanente, permanga in servizio fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno (la disposizione non è pertanto applicabile a coloro che al compimento del triennio siano già cessati dal servizio e si trovino nella particolare posizione di richiamo «automatico» d'autorità prevista, per il completamento del mandato, dallo stesso comma). In sostanza l'incarico non può essere soggetto a rinnovo o ulteriore proroga e nel complesso non può superare il quadriennio. Le disposizioni in parola si applicano anche ai mandati in corso all'entrata in vigore delle medesime norme.

(Mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo)

  La disposizione di cui al comma 24 prevede la proroga del mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci) al 31 maggio 2022. In base allo statuto dell'Istituto per il credito sportivo (adottato in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2011) il mandato degli organi (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci) scade al termine del quarto esercizio ed è rinnovabile una sola volta. Il primo mandato dell'attuale dirigenza scadrà il 31 dicembre 2021, essendone i componenti entrati in carica il 1° marzo 2018.
  La procedura di rinnovo è complessa: il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo con delega allo sport, ove nominata, d'intesa con il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; gli altri organi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo con delega allo sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), prevede il coinvolgimento di tutti gli azionisti (pubblici e privati); la nomina è soggetta a controllo parlamentare ai sensi della legge n. 14 del 1978.
  Trattandosi di ente pubblico (Istituto per il credito sportivo è l'ultima banca di diritto pubblico), allo stesso si applica la disciplina pubblicistica della prorogatio, che (dopo la nota sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 1992) è limitata a 45 giorni dalla naturale scadenza, con il rischio, in caso di mancato rinnovo alla scadenza del termine, di commissariamento/amministrazione straordinaria ope legis, (come già avvenuto nel dicembre 2011), senza considerare gli effetti di una soluzione di continuità nell'operatività dell'istituto, compresa la gestione dei Fondi speciali (impegnati anche in interventi per la liquidità già previsti dalla legislazione d'urgenza per il COVID-19). Allo stesso tempo, la scadenza degli organi metterebbe a rischio il processo di trasformazione in società per azioni dell'ultima banca di diritto pubblico, già avviato dall'attuale dirigenza con tempi di attuazione stimati in nove-dodici mesi.

(Mandato del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)

  La disposizione di cui al comma 25 è volta ad assicurare – nel caso eccezionale in cui la durata del mandato del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) non coincida con quella del Consiglio – una piena operatività dell'istituzione e, al contempo, il completamento del programma di attività nella medesima composizione collegiale.
  Infatti, ai sensi dell'articolo 12 del vigente Regolamento degli organi, organizzazione e procedure del CNEL, del 17 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2019, il programma dell'attività è predisposto dal Presidente e costituisce la sede di identificazione degli obiettivi primari dell'azione istituzionale ed amministrativa. Al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi stessi, è quindi opportuno prevedere – in casi particolari, quale quello ipotizzato dalla norma – la proroga dell'incarico del Presidente.

(Stabilizzazione di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità)

  La norma di cui al comma 26 consente fino al 31 marzo 2022 il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013, nei confronti dei lavoratori socialmente utili (LSU) e di pubblica utilità (LPU) della regione Calabria.
  La norma di cui al comma 27 prevede che le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di pubblica utilità di cui si avvalgono le diverse amministrazioni pubbliche della regione Calabria siano finanziate mediante le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione – utilizzate fino ad oggi solo per incentivare le assunzioni dei lavoratori socialmente utili – determinando di fatto un'equiparazione delle due tipologie di lavoratori quanto alla fonte di finanziamento della misura.

(Proroga degli incarichi di collaborazione per il Ministero della cultura)

  Il comma 28 prevede che la durata degli incarichi di collaborazione già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 253, è prorogata, se inferiore, fino al limite di durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022.
  L'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevedeva inizialmente che la facoltà di autorizzare il conferimento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, potesse essere esercitata a decorrere dalla data di pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Successivamente, con la legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020 (articolo 6-bis, comma 8), è stato previsto che tale facoltà potesse essere esercitata già nelle more della pubblicazione dei suddetti bandi. I tempi necessari all'espletamento delle relative procedure attuative consentite a seguito della modifica normativa sopraindicata hanno portato alla stipulazione dei contratti nel 2021, con la conseguenza che il termine di quindici mesi arriverebbe a compimento, per alcuni incarichi, nel 2022. In assenza della proroga in questione, si produrrebbe il duplice effetto negativo di disperdere professionalità da poco acquisite e formate, nonché di lasciare gli uffici periferici sforniti di personale, con ricadute negative sullo svolgimento delle funzioni di tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale.

Articolo 2 – (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

(Proroga dei termini in materia di funzioni fondamentali dei comuni)

  Il termine per l'attuazione dell'obbligo associativo dei comuni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è stato prorogato al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. Tale termine risulta, pertanto, di imminente scadenza e la mancata proroga determinerebbe l'attivazione, previa diffida dei prefetti, della procedura sostitutiva del Governo ex articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  La proroga del termine de quo recata dal comma 1 si rende necessaria anche in considerazione della circostanza che presso il Ministero dell'interno è in corso di definizione un disegno di legge delega per la riforma del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I lavori di elaborazione del predetto disegno di legge sono in stato avanzato. In particolare, nella revisione del testo unico è prevista la facoltà, e non più l'obbligo a carico dei comuni, di esercitare le funzioni fondamentali in via associata.
  Al riguardo, si evidenzia che la proposta normativa tiene conto dell'indirizzo della Corte costituzionale (sentenza 4 marzo 2019, n. 33) secondo cui la previsione generalizzata dell'obbligo di gestione associata per tutte le funzioni fondamentali sconta un'eccessiva rigidità al punto che non consente di considerare tutte quelle situazioni in cui, per motivi di collocazione geografica o per caratteristiche demografiche e socio-ambientali, la convenzione o l'unione dei comuni non sono idonee a realizzare, mantenendo un adeguato livello di servizi alla popolazione, i risparmi di spesa che la norma richiama come finalità dell'intera disciplina. Si supera, pertanto, il principio dell'obbligatorietà della gestione associata delle funzioni fondamentali, che diventano dunque facoltative.
  Si evidenzia che nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2021 (DEF), a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il disegno di legge di revisione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è stato inserito, tra gli altri, quale collegato alla manovra finanziaria.

(Proroga dei termini per l'acquisizione di certificati e informazioni attraverso sistemi informatici e banche di dati)

  Il comma 2 proroga la disposizione di cui all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che si colloca nell'ambito dei processi amministrativi di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno in favore degli stranieri.
  Il decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, ha disposto – con l'articolo 2, comma 1 – la modifica dell'articolo 17, comma 4-quater, fissando al termine del «31 dicembre 2021» l'acquisto di efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, dello stesso articolo 17.
  Tuttavia, l'efficacia delle previsioni di cui ai sopra citati commi è subordinata alla realizzazione di un canale informatico (previsto dal successivo comma 4-quinquies) in grado di consentire l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido e di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche di dati.
  Le azioni di informatizzazione dei suddetti processi lavorativi sono pertanto condizionate dal completamento di operazioni tecniche, finalizzate alla costituzione e all'alimentazione dei necessari sistemi informatici e delle relative banche dati.
  Il percorso di adeguamento informatico è pertanto tecnicamente complesso e, peraltro, non vede coinvolto il solo Ministero dell'interno, ma anche altre amministrazioni dello Stato (ex plurimis, quelle della giustizia, del lavoro, dell'istruzione, eccetera) deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma.
  Tali interventi di adeguamento tecnologico – tuttora in corso presso le altre amministrazioni coinvolte – impongono di prorogare il termine di applicazione delle disposizioni in materia, dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022.

(Disposizioni in materia di circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo)

  Il comma 3 interviene sull'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992 (Codice della strada, di seguito «CdS»), limitatamente ai titoli abilitativi alla guida rilasciati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai residenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Secondo la disposizione sopra citata, infatti, i titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi «extra-UE» (qual è, dopo la «Brexit», il Regno Unito) possono, sulla base dei predetti titoli abilitativi, condurre veicoli sul territorio italiano, a condizione di non essere residenti in Italia da oltre un anno, decorso il quale devono munirsi della patente italiana.
  Al riguardo, va evidenziato che l'Accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea è stato accompagnato da un regime transitorio che si è concluso il 31 dicembre 2020.
  Dal 1° gennaio 2021, quindi, la condizione giuridica dei cittadini britannici, anche in materia di circolazione stradale (fatta eccezione per le particolari condizioni stabilite, in diversi ambiti e settori, dal suddetto Accordo sul recesso), è quella degli extra-unionali, cui si applica, tra altre, la disposizione di cui al sopra citato articolo 135 del CdS.
  Con specifico riguardo ai titoli abilitativi alla guida, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha reso l'interpretazione secondo cui il citato termine di un anno decorreva dalla fine del periodo di transizione della «Brexit», cioè dal 31 dicembre 2020.
  Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell'interno, in qualità di amministrazione deputata ai controlli, hanno ammesso che i titoli abilitativi concessi dalle autorità del Regno Unito in favore di cittadini britannici – non più appartenenti all'Unione – conservassero efficacia fino al 31 dicembre 2021. Tale regime era inteso ad avere efficacia nelle more della conclusione e dell'entrata in vigore di un accordo di reciprocità tra Italia e Regno Unito sul riconoscimento e la conversione dei titoli di guida, ai sensi dell'articolo 136 del CdS.
  Considerato che entro il 31 dicembre 2021 non sarà perfezionato l'iter per la conclusione dell'accordo di reciprocità summenzionato, si ritiene necessario prevedere, in deroga al citato articolo 135, comma 1, del CdS, che i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita fino al 31 dicembre 2022.

(Proroga del termine per l'erogazione del contributo economico ai familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono volte a consentire l'erogazione del contributo economico a favore dei familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.
  Considerato che entro il 31 dicembre 2021, non sarà perfezionato l'iter per l'adozione dei decreti di cui agli articoli 74-bis, comma 2, e 74-ter, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito dalla legge n. 106 del 2021, volti ad individuare i soggetti beneficiari del contributo economico in esame, le presenti disposizioni risultano necessarie a consentire la concreta erogazione dei benefìci economici agli aventi diritto.

(Percorso di carriera del personale dirigente della Polizia di Stato)

  Il comma 6 proroga fino al 1° gennaio 2024 il termine per l'applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, concernente il percorso di carriera necessario per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato. La proroga al 1° gennaio 2024 si giustifica in quanto entro tale data si presume di ultimare il processo di rideterminazione sia delle dotazioni organiche degli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, che dei posti di funzione riservati ai vice questori aggiunti, ai vice questori, ai primi dirigenti e qualifiche equiparate, da coordinare necessariamente con la progressione in carriera dei funzionari stessi.

Articolo 3 – (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

(Proroga di termini in materia di assemblee societarie)

  La disposizione di cui al comma 1 prevede l'applicabilità della normativa semplificata sullo svolgimento delle assemblee di società, enti, associazioni e fondazioni, di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, alle assemblee societarie tenute entro il 30 giugno 2022.
  In particolare, l'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie; viene stabilito, inoltre, che le società per azioni (S.p.A.), le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le società a responsabilità limitata (s.r.l.) e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possano prevedere che il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza; l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione; l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Con esclusivo riferimento alle s.r.l., si consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Nell'assemblea delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante, si incentiva il ricorso alle deleghe di voto per l'esercizio dei relativi diritti. Da ultimo, si prevede che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante con delega per istruzioni di voto, previsto dall'articolo 135-undecies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

(Proroga di termini per l'istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo)

  La disposizione di cui al comma 2 proroga al 30 giugno 2022 i termini di istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo. La proroga trova fondamento nella necessità di definire il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché nell'esigenza di concludere le procedure concorsuali per dirigenti e funzionari appartenenti all'area III, posizione economica F1, previste dall'articolo 7, comma 14, terzo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.
  Nelle more della costituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo continua ad operare la disposizione prevista dal quarto periodo dell'articolo 7, comma 14, cosicché le funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero del turismo continuano ad essere svolte dall'esistente Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della cultura.

(Proroga del blocco degli adeguamenti ISTAT dei canoni di locazione passiva per le pubbliche amministrazioni)

  La disposizione di cui al comma 3 mira a prorogare l'ambito di operatività dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, estendendolo all'anno 2022.
  Tale norma, allo scopo di contenere la spesa per locazioni passive da parte delle amministrazioni pubbliche, aveva disposto il «blocco», originariamente circoscritto al triennio 2012-2014, degli adeguamenti ISTAT relativi ai canoni dovuti sia dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dal predetto Istituto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009), sia dalle autorità indipendenti (compresa la CONSOB) per l'utilizzo di immobili in locazione passiva di proprietà pubblica o privata.
  Tale blocco è stato successivamente esteso, per le medesime finalità di razionalizzazione della spesa pubblica per locazioni passive, agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ad opera, rispettivamente, dei decreti-legge nn. 192 del 2014, 210 del 2015, 244 del 2016, 205 del 2017, 145 del 2018, 162 del 2019 e 183 del 2020.
  Tanto premesso, a fronte della perdurante esigenza di contenimento della spesa pubblica per l'utilizzo di immobili in locazione passiva da parte delle pubbliche amministrazioni, si rende necessario estendere all'anno 2022 l'ambito di operatività dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012.

(Liquidità delle imprese appaltatrici)

  Il comma 4 proroga la disposizione dell'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la cui vigenza era in origine prevista sino al 30 giugno 2021, e che è stata oggetto di proroga al 31 dicembre 2021 da parte dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183.
  Essa prevede l'innalzamento della percentuale di anticipazione contrattuale di cui all'articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, portandola dal 20 per cento al 30 per cento. La proroga al 31 dicembre 2022 risulta necessaria per gli effetti positivi che produce sulla liquidità delle imprese favorendone gli investimenti anche in considerazione dell'attuale incremento dei costi delle materie prime.

(Fondo di solidarietà comunale)

  La norma di cui al comma 5 interviene per garantire per l'annualità 2022, al pari degli anni dal 2018 al 2021, che le risorse del Fondo di solidarietà comunale, nel limite massimo di 25 milioni di euro, siano destinate ai comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale medesimo per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa. Inoltre, prevede che a decorrere dal 2023, in luogo dell'annualità 2022, i suddetti 25 milioni di euro siano successivamente destinati ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

(Apparecchiature radio del naviglio marittimo)

  La norma di cui al comma 6 autorizza, per l'anno 2022, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione per il pagamento delle competenze accessorie, sotto forma di lavoro straordinario, prestato per le attività ad alto contenuto specialistico del Ministero dello sviluppo economico – Programmi 15.5, 15.9 e 17.18 – «in conto terzi». Si tratta di attività ad alto contenuto specialistico in gran parte rivolta ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione al naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare (circa 5.000 controlli per anno).

Articolo 4 – (Proroga di termini in materia di salute)

(Possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di concorrere agli incarichi oggetto della convenzione con il Servizio sanitario nazionale)

  La disposizione di cui al comma 1, in considerazione della situazione emergenziale tutt'ora in atto, connessa alla diffusione del COVID-19, che ha aggravato la carenza di medici di medicina generale nel territorio nazionale, non essendo ancora intervenuta una revisione complessiva del relativo sistema di formazione, prevede la proroga al 31 dicembre 2022 delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
  In particolare, la norma oggetto di proroga dispone che, in considerazione dell'attuale carenza di medici di medicina generale e nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione, i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, iscritti ad un corso di formazione specifica per i medici di medicina generale, possano concorrere agli incarichi oggetto della convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Per gli incarichi concernenti l'emergenza sanitaria territoriale, resta fermo il possesso del prescritto attestato di idoneità. L'assegnazione degli incarichi è subordinata al previo esaurimento della graduatoria regionale relativa agli altri medici aventi diritto e, in ogni caso, il mancato conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, entro il termine previsto dal relativo corso, determina la cancellazione dalla graduatoria regionale.

(Possibilità, per i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di instaurare rapporti convenzionali a tempo determinato con il SSN e, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale)

  In considerazione della situazione emergenziale tutt'ora in atto, connessa alla diffusione del COVID-19, la norma di cui al comma 2 prevede la proroga al 31 dicembre 2022 delle disposizioni contenute nell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  In particolare le citate disposizioni, già prorogate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, fino al 31 dicembre 2021 consentono ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di instaurare rapporti convenzionali a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale; le ore di attività svolte dai suddetti medici sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  Più in particolare le citate disposizioni prevedono che i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possano assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica, fermo restando che in ogni caso le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte-ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico provvisorio che comporti l'assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800, l'erogazione della borsa di studio è sospesa. Analogamente si prevede che il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
  Con la disposizione si prevede inoltre la proroga, fino al 31 dicembre 2022, della possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Anche in questo caso il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.

(Proroga dei termini di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)

  La disposizione introdotta dal comma 3 proroga il termine di validità dell'iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, pubblicato in data 12 febbraio 2018, fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022.
  Le predette disposizioni si rendono necessarie in quanto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, prevede che «fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni»: pertanto, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato nel sito internet del Ministero della salute in data 12 febbraio 2018, all'esito della selezione avviata con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale 3 ottobre 2017, n. 75, la validità dell'iscrizione nell'elenco stesso scadrà il 12 febbraio 2022. Pertanto, nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale del predetto elenco, al fine di non vedere ridotta la platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dal perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemica in atto, si rende necessario prorogare la predetta iscrizione fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022.

(Proroga di contratti presso l'AIFA)

  La disposizione di cui al comma 4, lettera a), è finalizzata ad ottenere un mero differimento del termine di assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali autorizzate per l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in quanto le stesse sono in corso di svolgimento.
  In relazione comma 4, lettera b), si rappresenta, preliminarmente, che l'articolo 1, comma 430, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha autorizzato «l'AIFA, per l'anno 2021, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli ed esami [...] un contingente di personale pari a 40 unità, di cui 25 da inquadrare nell'Area III-F1 del comparto funzioni centrali, 5 da inquadrare nell'Area II-F2 del comparto funzioni centrali e 10 dirigenti sanitari, valorizzando, tra l'altro, le esperienze professionali maturate presso la stessa Agenzia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
  In conformità alla citata disposizione, nell'anno in corso sono stati banditi 10 concorsi per reclutare le predette 40 unità di personale, attualmente in fase di espletamento.
  In considerazione della perdurante situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, tenuto conto delle varie disposizioni di legge emanate nel frattempo dal Governo per contenere la pandemia, tutti i concorsi pubblici, ivi compresi quelli indetti da questa Agenzia, hanno inevitabilmente subìto rallentamenti nel loro svolgimento.
  In particolare, l'Agenzia ha adottato lo svolgimento da remoto delle prove preselettive e delle prove scritte, mediante il sistema proctoring e questa modalità ha comportato un'estensione temporale delle prove medesime più diluita nel tempo, comportando una calendarizzazione maggiormente frazionata dei candidati, con differimento necessario della fissazione delle prove scritte. Inoltre, per la maggioranza delle procedure concorsuali, si è registrato un elevato numero di domande, con conseguente necessità di svolgere anche prove preselettive e ulteriore allungamento dei tempi della selezione. Detta situazione ha comportato che, mentre alcune procedure sono state già definitivamente espletate e altre sono in fase di ultimazione, per cui i vincitori dei concorsi potranno essere assunti presumibilmente entro la fine del 2021, per altre molto difficilmente potrà essere raggiunto l'obiettivo, previsto dalla norma de qua, di completare l'iter procedurale e assumere tutto il personale entro il 31 dicembre 2021.
  Appare, pertanto, necessario prorogare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 30 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 39 unità.
  La disposizione prevede altresì che, ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle citate procedure concorsuali, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.
  Si prevede alla lettera c) che, a decorrere dal 1° luglio 2022, all'AIFA è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Con la lettera d) si quantificano gli oneri relativi alla proroga dei contratti per l'anno 2022 e al comma 5 si prevede la relativa copertura finanziaria

(Procedure per la sperimentazione animale)

  La norma introdotta dal comma 6 proroga l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, relativa al divieto di impiego di animali per ricerche su sostanze d'abuso e xenotrapianti.
  A fine anno scadrà, infatti, il termine per la moratoria sul divieto di impiego di animali per ricerche su sostanze d'abuso e xenotrapianti.
  A decorrere, quindi, dal 1° gennaio 2022 il Ministero della salute non potrà più autorizzare:

   le procedure per le ricerche sugli xenotrapianti, ossia i trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse (articolo 5, comma 2, lettera d));

   i progetti di ricerca sulle sostanze d'abuso che prevedono l'impiego di animali (articolo 5, comma 2, lettera e)).

  Il Centro di referenza per i metodi alternativi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna e il Consiglio superiore di sanità hanno evidenziato mediante proprie relazioni come, attualmente, in questi campi di ricerca non siano riconosciuti metodi scientificamente validi alternativi all'utilizzo di animali.
  In conclusione, a partire dal 1° gennaio 2022, qualora non dovesse intervenire il provvedimento di modifica del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, relativamente agli aspetti di cui sopra, il Ministero della salute, in qualità di autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni dei progetti di ricerca che prevedono l'impiego di animali, dovrà dare applicazione ai divieti di cui all'articolo 42, comma 1, e conseguentemente non potrà più rilasciare nuove autorizzazioni per i fini di cui sopra.
  Si rappresenta, al riguardo, che la Commissione dell'Unione europea ha aperto una procedura d'infrazione, ancora in corso, per il recepimento non corretto della direttiva 2010/63/UE, in base al rilievo per cui tale disposizione introdurrebbe ulteriori misure più rigorose che non erano in vigore il 9 novembre 2010 (prima dell'entrata in vigore della direttiva) e che non sono state notificate alla Commissione, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva medesima.

(Proroga del termine in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai dirigenti medici e al personale sanitario collocato in quiescenza)

  La proposta normativa, di cui al comma 7, al fine di far fronte alle perduranti esigenze straordinarie e urgenti legate alla situazione di emergenza pandemica da COVID-19, prevede la proroga dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, che consente il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale. Si prevede, inoltre che, sulla base di uno schema-tipo, predisposto dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettano mensilmente il monitoraggio dei suddetti incarichi ai predetti ministeri. La disposizione di cui al comma 8 estende, fino al 31 marzo 2022, anche la disposizione contenuta nell'articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che ha chiarito che le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, in materia di conferimento di incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza, si interpretano nel senso che esse non si applicano, per l'anno 2021, agli incarichi di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Ciò risponde alla finalità di escludere l'incumulabilità tra retribuzione connessa all'incarico e trattamento previdenziale di cui al richiamato articolo 3-bis del decreto-legge n. 2 del 2021.

Articolo 5 – (Proroga di termini in materia di istruzione)

(Edilizia scolastica)

  Il comma 1 proroga il termine entro il quale gli enti locali possono procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica durante la fase di emergenza da COVID-19. In tal modo, verrà consentito l'eventuale completamento, con le medesime regole procedurali semplificate già previste e in deroga ai limiti fissati in generale per i contratti di appalto, degli interventi di edilizia scolastica comunque collegati alle mutate condizioni dovute all'emergenza epidemiologica. Si proroga, inoltre, il regime di semplificazione procedurale, previsto dall'articolo 232, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di consentire l'immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti di assegnazione delle risorse sempre in materia di edilizia scolastica. In particolare, si prevede che i concerti e i pareri delle amministrazioni centrali interessate all'adozione dei predetti atti e decreti debbano essere acquisiti entro il più breve termine di dieci giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione dovrà indire, nei tre giorni successivi, apposita conferenza di servizi convocando tutte le amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

(Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica)

  La proroga di cui al comma 2 interviene al fine di continuare a consentire lo svolgimento delle riunioni, tramite sedute in videoconferenza, del «Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione», in considerazione dell'importanza riconosciuta alle funzioni di questi organismi, presenti in ogni istituzione scolastica, nella definizione del Piano educativo individualizzato (PEI) e dei processi di inclusione scolastica. La proroga è giustificata dalla necessità di assicurare l'operatività di tali gruppi di lavoro, anche rispetto all'adozione di nuove misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, che potrebbero impedirne le riunioni in presenza.

(Proroga in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)

  Con il comma 3 si proroga di un anno la facoltà, conferita al Ministro dell'istruzione dal comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, di bandire un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024.
  Resta ferma quindi l'autorizzazione, già prevista con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2021, ad avviare due procedure concorsuali, di cui una per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia e l'altra per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per esami e titoli, per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, di personale per la copertura di 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica.

Articolo 6 – (Proroga di termini in materia di università e ricerca e di esami di Stato)

(Proroga delle graduatorie nazionali nel comparto AFAM)

  La norma di cui al comma 1 in esame riguarda la validità delle graduatorie nazionali (utili per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato e determinato) nel comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui alla legge n. 143 del 2004.
  Per il reclutamento dei docenti dell'AFAM negli anni sono state bandite diverse graduatorie, previste da apposite norme di legge.
  In ordine cronologico, tralasciando le graduatorie non più attive o esaurite:
  G.E.T. (Graduatorie per esami e titoli), previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, all'articolo 270, comma 1;
  G.N.E. (Graduatorie nazionali ad esaurimento), previste anch'esse dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, all'articolo 270, e trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999;
  graduatorie cosiddette «143», previste all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, di cui al presente intervento normativo;
  graduatorie cosiddette «128», previste dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'articolo 1, comma 653, della legge n. 205 del 2017;
  graduatorie cosiddette «205», previste dall'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  Di fatto, per la natura delle norme o per le successive integrazioni, tutte le graduatorie sono oggi a esaurimento, ovverosia rimangono valide fino a quando vi sono aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria.
  Annualmente vengono quindi effettuate nomine da ciascuna graduatoria, ognuna in subordine a quella precedente.
  L'unica eccezione sono le graduatorie «143», che il decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, ha prorogato fino all'anno accademico 2020/2021 e, successivamente, l'articolo 6 del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021, ha ulteriormente prorogato fino all'anno accademico 2021/2022, senza però trasformarle in graduatorie a esaurimento. Stante la normativa attuale, dal prossimo anno accademico chi è collocato in tali graduatorie perderà ogni diritto all'immissione in ruolo, cosa che non succederà a chi è collocato né nelle graduatorie precedenti né in quelle successive.
  L'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013, nel testo vigente, recita:

  «1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività per l'anno accademico 2013-2014 e per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

  Con l'intervento proposto, le graduatorie ex lege n. 143 del 2004 vedrebbero prorogata la loro validità all'anno accademico 2022/2023, diventando così de facto graduatorie a esaurimento, al pari di ogni altra graduatoria del comparto dell'AFAM.
  La futura entrata in vigore del regolamento sul reclutamento nel comparto dell'AFAM (decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019) non confligge con la presente proposta, poiché il suddetto regolamento prevede che per il reclutamento si attinga almeno in parte dalle graduatorie vigenti, fino a esaurimento delle stesse.

(Regolamento e programmazione del comparto dell'AFAM)

  Con il comma 2 viene rinviata all'anno accademico 2023/2024 l'attuazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'AFAM, dato che è in fase di approvazione il nuovo regolamento, che sostituisce integralmente il decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019. Il rinvio è necessario per coordinare i tempi di entrata in vigore del nuovo regolamento con l'attuale sistema di reclutamento.
  Il rinvio comprende anche il termine per la programmazione dei fabbisogni di personale delle istituzioni dell'AFAM, fissato al 31 dicembre 2021, termine entro cui le istituzioni non possono operare tale programmazione stante l'incertezza del quadro normativo. Il rinvio comprende inoltre le abrogazioni disposte dal regolamento, le quali operano su disposizioni di legge relative a graduatorie nazionali e alla stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo del comparto dell'AFAM, disposizioni che consentono di garantire le assunzioni necessarie fino all'entrata in vigore del regolamento stesso.

(Termine per l'erogazione delle somme da parte della Cassa depositi e prestiti, previo nulla osta del Ministero, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di edilizia universitaria)

  Con riferimento al comma 3 si evidenzia che la legge di bilancio 2018 ha previsto che le somme residue relative a vecchi mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti (e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge n. 326 del 2003) possano essere erogate anche successivamente alla scadenza, previo parere favorevole del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  L'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di legge, che inizialmente prevedeva al 31 dicembre 2020 la scadenza per l'erogazione delle somme da parte della Cassa depositi e prestiti, previo nulla osta del Ministero, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.
  Allo stato, per alcune delle università interessate dalla norma, in particolare per le università di Cassino e di Napoli «Parthenope», restano ancora da erogare complessivamente euro 5.353.324,66.
  I suddetti atenei hanno rappresentato, con nota congiunta, che, in ragione della complessità della gestione degli appalti nonché per via dei ritardi dovuti all'approvvigionamento di materiali e manufatti dovuti principalmente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le esecuzioni dei lavori hanno subìto notevoli rallentamenti. Gli stessi hanno pertanto manifestato l'esigenza di un ulteriore differimento del termine previsto dalla legge vigente.

(Termine per lo svolgimento con determinate modalità degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, in particolare per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale)

  Con riferimento al comma 4 si evidenzia che, a causa dell'emergenza sanitaria tuttora in corso, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, rubricato «Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari», commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il Ministero ha definito l'organizzazione e le modalità di svolgimento «della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale» e ha consentito agli atenei di individuare «le modalità più opportune di espletamento delle attività di tirocinio clinico di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 445 del 2001 e del tirocinio pratico-valutativo di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2018, anche con modalità a distanza» (articolo 1 del decreto ministeriale n. 12 del 9 aprile 2020), prevedendo altresì la flessibilità dello stesso nella divisione in aree (medica, chirurgica, medicina generale), e le modalità di svolgimento del tirocinio previsto ai fini del conseguimento delle lauree delle classi delle professioni sanitarie (articolo 2 del decreto ministeriale n. 12 del 2020).
  A seguito del protrarsi dello stato di emergenza, l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», ha statuito che «Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021». Conseguentemente è stato emanato il decreto ministeriale n. 238 del 26 febbraio 2021 che ha sostanzialmente esteso le modalità di svolgimento previste per le sessioni degli esami di Stato dell'anno 2020 anche alla I e alla II sessione dell'anno 2021.

(Sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, professioni non regolamentate e professioni di dottore commercialista ed esperto contabile nonché di revisore legale dei conti)

  Con i decreti ministeriali riguardanti gli esami di Stato, oltre alla previsione di modalità di svolgimento alternative a quelle normalmente previste dalla normativa vigente in materia, si è provveduto anche a semplificare le modalità di costituzione delle commissioni d'esame.
  Secondo le disposizioni normative vigenti, i singoli atenei e ordini professionali sono tenuti ad inserire in un'apposita banca dati ministeriale i nominativi di docenti e professionisti, tra i quali il Ministero provvede ad individuare coloro i quali faranno parte delle commissioni d'esame, definitivamente costituite mediante decreti direttoriali.
  Tuttavia, alcuni atenei e ordini professionali, anche a causa dell'emergenza epidemiologica in corso, hanno rappresentato, sin dalla prima sessione dell'anno 2020, alcune difficoltà nel proporre tutti i nominativi di docenti o professionisti necessari ai fini del perfezionamento dell'iter di definizione delle commissioni d'esame da parte del Ministero.
  Al fine di superate le difficoltà riscontrate e di semplificare la procedura, è stato pertanto stabilito che gli atenei potessero provvedere, in accordo con i singoli ordini professionali, alla nomina delle commissioni d'esame con autonomo decreto rettorale.

(Sullo svolgimento del tirocinio previsto per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e per l'esercizio delle professioni sanitarie)

  Con riferimento ai tirocini pratici dei corsi di studio delle professioni sanitarie e della professione di medico-chirurgo, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione professionale, la Conferenza dei rettori delle università italiane, con mozione del 30 marzo 2020, aveva evidenziato criticità in merito all'espletamento degli stessi nonché la necessità delle regioni di riorganizzare l'operatività delle strutture sanitarie del territorio al fine di far fronte all'emergenza sanitaria, con conseguente drastica diminuzione delle attività ospedaliere ordinarie.
  Per tale ragione, tenuto conto della necessità di agevolare il più possibile il conseguimento in tempi rapidi dell'abilitazione professionale in ambito medico-sanitario, sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 22 del 2020, è stata accordata agli atenei l'autorizzazione all'individuazione delle modalità più opportune che consentissero l'espletamento dei tirocini in parola.
  Con particolare riferimento al tirocinio previsto per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, si precisa che le università hanno in ogni caso dovuto assicurare il rispetto delle disposizioni normative previste in materia di certificazione della frequenza, valutazione dei periodi di tirocinio e superamento del medesimo, senza che esso fosse però necessariamente ripartito in modo proporzionale tra l'area medica, l'area chirurgica e l'ambito della medicina generale.
  Per quanto concerne l'ambito della medicina generale, al fine di ovviare alla carenza o indisponibilità dei medici di base, è stato stabilito che gli atenei, in accordo con l'Ordine dei medici di riferimento e senza pregiudicare la qualità della formazione, potessero stabilire il numero di tirocinanti affidati al singolo tutor (anche per un numero superiore ad una unità) e che il tirocinio in tale area, svolto normalmente presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale, potesse essere effettuato anche presso le strutture di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
  Allo stato attuale, si ritiene non siano ancora completamente e definitivamente cessate le condizioni che hanno determinato la previsione di modalità di svolgimento delle attività di tirocinio (medico e delle lauree sanitarie) e degli esami di Stato delle professioni alternative rispetto a quelle normalmente previste dalle norme che disciplinano le suddette materie. Oltre all'aspetto dell'emergenza sanitaria che aveva determinato l'iniziale disposizione normativa, allo stato ancora non risolta, si fa presente che a seguito della pubblicazione della legge 8 novembre 2021, n. 163, concernente le lauree abilitanti, è in fase di avvio la modifica complessiva delle modalità di accesso all'esercizio di talune professioni, ovverosia la definizione delle nuove modalità di svolgimento dell'esame finale abilitante di talune lauree magistrali e delle nuove lauree professionalizzanti di cui al decreto ministeriale n. 446 del 12 agosto 2020.
  In considerazione del fatto che il Ministero, «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore» della legge n. 163 del 2021 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 19 novembre 2021), dovrà adeguare la disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante di cui agli articoli 1 e 2 della predetta legge, non si ritiene utile reintrodurre il regime ordinario di svolgimento degli esami di Stato che «a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali» di adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo dei corsi di studio delle classi interessate dalla novella normativa verrebbe nuovamente trasformato.
  Si ritiene pertanto più proficuo assicurare una continuità in ordine alle modalità di svolgimento degli esami di Stato mantenendo sino al 31 marzo 2022 quelle stabilite in via eccezionale per gli anni 2020 e 2021, che prevedono il decentramento presso gli atenei dell'organizzazione degli esami e dell'iter di costituzione delle commissioni d'esame generalmente gestito dal Ministero, oltre alla possibilità, ove necessario, di svolgere le prove in modalità a distanza, consentendo quindi una maggiore autonomia e flessibilità.
  Si prevede anche la proroga delle disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge n. 22 del 2020, relative all'organizzazione e alle modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, di quelle che prevedono l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.
  Inoltre, considerato il perdurare della situazione emergenziale, nel secondo periodo del medesimo comma, si proroga al 31 marzo 2022 il termine entro cui il Ministero dell'istruzione, quale amministrazione competente all'organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agrotecnico, agrotecnico laureato, geometra, geometra laureato, perito agrario, perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, può determinare modalità diverse da quelle ordinarie per lo svolgimento degli stessi.

Articolo 7 – (Proroga di termini in materia di cultura)

  Il comma 1 proroga di due anni la durata della segreteria tecnica di progettazione di cui all'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. Il citato articolo 15-bis, comma 6, consente al Soprintendente speciale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016 di avvalersi di un'apposita segreteria tecnica di progettazione, costituita per la durata di cinque anni a far data dal 2017 presso il Segretariato generale del Ministero della cultura e composta originariamente da non più di venti unità di personale. L'articolo 18, comma 2, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha poi previsto che le unità di personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016 sono incrementate fino a ulteriori venti unità.
  L'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, inizialmente costituito fino al 30 settembre 2021, è stato dotato di autonomia speciale sino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 33, comma 2, numero 15), del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.
  Da qui, l'esigenza di prorogare, con il comma 2 della disposizione in esame, di due anni, ossia fino al 31 dicembre 2023, la durata della segreteria tecnica di progettazione, prevedendo che la stessa possa continuare ad avvalersi di non più di quaranta unità di personale per la durata massima di ulteriori ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  I componenti della segreteria tecnica sono figure altamente qualificate (professionisti architetti, ingegneri e commercialisti) e hanno un contratto di collaborazione stipulato con il Segretariato generale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I professionisti sopra elencati hanno fornito e continuano a fornire all'Ufficio del Soprintendente speciale supporto altamente specialistico (sopralluoghi, stime, ricerche, computi, predisposizione di DIP) in attività fondamentali per la ricostruzione dei beni immobili e mobili presenti dei territori colpiti dagli eventi, nell'ambito delle più generali attività avviate dalla struttura dell'Ufficio del Commissario straordinario per la ricostruzione del sisma 2016 all'interno del cratere.
  Il comma 3 prevede gli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con la relativa copertura finanziaria.
  Il comma 4 proroga fino al 31 dicembre 2022 il termine di cui all'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, riguardante il mantenimento in essere delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria al fine di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi comprese quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione in esame è volta ad assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e con essi il completamento degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero.

Articolo 8 – (Proroga di termini in materia di giustizia)

(Proroga della facoltà, per i dirigenti di istituto penitenziario, di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna)

  L'intervento di cui al comma 1 è teso a rendere possibile l'utilizzo, sino al 31 dicembre 2022, dei dirigenti di istituto penitenziario dell'amministrazione penitenziaria negli uffici di esecuzione penale esterna, in considerazione della mancata definizione dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo di dirigente dell'esecuzione penale esterna.
  Attualmente ciò è possibile solo fino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha prorogato sino a tale data il termine iniziale previsto dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, già oggetto di proroghe ad opera prima dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, poi dell'articolo 1, comma 1139, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché, infine, dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
  Permane, infatti, un considerevolissimo vuoto organico dei dirigenti di uffici di esecuzione penale esterna (presenti 9 unità su 34 in organico) che mette in pericolo il regolare funzionamento di tali uffici e istituti, in attesa del completamento delle procedure dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna.
  Nel corso del 2020 sono stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione dei dirigenti di esecuzione penale esterna (carriera penitenziaria), il cui svolgimento è stato, però, fortemente condizionato dalle misure di prevenzione per la pandemia di COVID-19.
  In attesa del completamento di dette procedure concorsuali – per le quali allo stato è in corso la fase di correzione delle prove scritte – e della successiva formazione professionale dei vincitori, risulta allora indispensabile prorogare almeno fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di utilizzo dei funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti d'istituto penitenziario dell'amministrazione penitenziaria per lo svolgimento delle funzioni di dirigenti di esecuzione penale esterna, al fine di sopperire, sia pure in maniera assai parziale, alle vacanze di organico che, con percentuale superiore al 70 per cento, si registrano in quest'ultimo ruolo.
  Si tratta di un settore che richiede particolare attenzione. Nell'ambito del sistema dell'esecuzione penale esterna sono, infatti, intervenute, nel corso degli ultimi anni, importanti riforme che hanno determinato un forte incremento delle misure alternative alla detenzione, aderendo ad un assetto più europeista della pena, incentrato sulla considerazione che la pena vada scontata con la comunità e nella comunità e sono stati introdotti istituti, quali la sospensione del procedimento con messa alla prova anche per le persone maggiorenni, che pure impongono l'elaborazione di programma di trattamento individualizzati. Tanto gli interventi normativi che quelli di riorganizzazione amministrativa del settore, hanno disegnato un sistema che valorizza l'azione degli uffici di esecuzione penale esterna sul territorio finalizzata al potenziamento del ricorso a sanzioni penali diverse dalla detenzione e al conseguente contenimento della recidiva, con rafforzamento della sicurezza sociale. Il coordinamento, da parte di ciascun ufficio di esecuzione penale esterna, dell'intervento degli enti, pubblici e privati, costituisce il volano per l'attuazione delle sanzioni di comunità, attraverso un'azione capillare di reperimento delle risorse che ciascun territorio può offrire.
  Del resto, ulteriore conferma dell'importanza del settore dell'esecuzione penale esterna si trae dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, la quale, nel dettare i criteri di delega volti a consentire il ricorso alle misure alternative alla detenzione anche nella fase giudiziaria, ha esplicitamente previsto, all'articolo 1, comma 17, lettera g), «il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione».

(Proroga della facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni)

  L'intervento di cui al comma 2 intende consentire sino al 31 dicembre 2022 il ricorso ai dirigenti di istituto penitenziario dell'amministrazione penitenziaria per lo svolgimento delle funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni, in considerazione del mancato completamento delle procedure dei concorsi pubblici, già banditi, finalizzati alla copertura dei posti vacanti conseguenti all'incremento dell'organico della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, disposto con l'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  Attualmente ciò è possibile solo fino al 31 dicembre 2021, in virtù dell'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
  In attesa della conclusione delle procedure concorsuali finalizzate alla copertura delle sette posizioni di livello dirigenziale non generale con cui, per rispondere alle esigenze di gestione degli istituti penali per minorenni, è stata incrementata, ad opera della legge n. 145 del 2018, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, oggi permane quella assai significativa carenza di organico dei dirigenti di istituti penali per i minorenni (presenti 2 su 7 in organico) che mette in pericolo il regolare funzionamento del sistema e che, per l'anno in corso, è stata fronteggiata solo con l'intervento operato dal decreto-legge n. 183 del 2020.
  Nel 2020 è stato infatti bandito il concorso pubblico per l'assunzione dei dirigenti di istituto penale per i minorenni (carriera penitenziaria), il cui svolgimento però è stato fortemente rallentato dalle misure di prevenzione per la pandemia di COVID-19: attualmente è in corso la fase della correzione delle prove scritte, alla quale dovrà seguire l'espletamento delle prove orali e, per i vincitori, la partecipazione al prescritto corso di prima formazione.
  In attesa, dunque, del completamento dell'intera procedura per l'immissione in ruolo dei vincitori di tale concorso, risulta indispensabile, pertanto, prorogare almeno sino al 31 dicembre 2022 il termine che consente l'utilizzo dei dirigenti di istituto penitenziario dell'amministrazione penitenziaria per lo svolgimento delle funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni.
  Si tratta di un settore particolarmente delicato: del resto, l'incremento della dotazione organica della carriera del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia è stato operato in seguito all'introduzione, ad opera del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, della disciplina dell'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni.
  Il nuovo ordinamento penitenziario minorile, nell'introdurre nuove modalità di esecuzione delle pene, pone, infatti, una specifica attenzione al riconoscimento di diritti soggettivi fondamentali dei detenuti e all'elaborazione di adeguati percorsi di riabilitazione, che impongono adeguamenti strutturali e organizzativi resi complessi anche dalla significativa presenza di condannati per reati di particolare allarme sociale legati alla criminalità organizzata: ciò ha comportato la previsione che la direzione degli istituti penali per minorenni, quanto meno di quelli caratterizzati da una maggiore complessità gestionale, fosse assunta, alla stregua di quanto accade negli istituti per adulti, da dirigenti altamente specializzati e non più affidata a personale non dirigenziale.

(Proroga di misure a sostegno della funzionalità degli uffici giudiziari)

  La disposizione di cui al comma 3 è volta a prorogare alcune misure di sostegno per la funzionalità degli uffici giudiziari. La legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, comma 526, ha disposto, a decorrere dal 1° settembre 2015, il trasferimento delle spese obbligatorie di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 dai comuni al Ministero della giustizia.
  Le nuove disposizioni hanno inciso su di un sistema consolidatosi nel tempo, la cui modifica ha richiesto un inevitabile processo di adattamento ed accompagnamento al cambiamento; infatti, si sono generate nel tempo realtà organizzative locali in cui, specie per gli uffici di maggiori dimensioni, un'organica integrazione tra attività esternalizzate e utilizzo di professionalità già in forza presso i singoli enti territoriali ha prodotto risultati di assoluta eccellenza.
  In questo quadro è maturata l'adozione da parte del Parlamento italiano delle disposizioni di cui all'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
  La norma ha previsto che «Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani».
  Si è quindi ritenuto fondamentale attuare una piena collaborazione istituzionale tra amministrazioni, e dare completa ed efficiente attuazione alle disposizioni testé citate, assicurando un graduale, progressivo e ordinato passaggio tra il sistema originariamente delineato dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, e quello risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  In tale contesto è maturata la sottoscrizione della convenzione quadro del 27 agosto 2015, sottoscritta dal Ministro della giustizia e dal Presidente dell'ANCI.
  Ciò posto, già la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 617, stante l'evidente utilità dello strumento previsto e le esigenze manifestate dagli uffici giudiziari, ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine originariamente previsto dall'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
  L'operatività di detta disposizione è stata prorogata per l'anno 2017 dall'articolo 1, comma 14, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2018 dall'articolo 1, comma 467, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2019 dall'articolo 1, comma 1139, lettera c), numero 2), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché, per l'anno 2020, dall'articolo 8, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, infine, per l'anno 2021, con l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
  Nella permanenza delle medesime esigenze, la disposizione è diretta, dunque, a consentire anche nel 2022 la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti della convenzione quadro sottoscritta nel 2015.

(Proroga del divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni)

  La disposizione di cui al comma 4 è volta a prorogare fino al 31 dicembre 2022 la previsione contenuta nell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, che ha introdotto una disposizione che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, impediva per il successivo triennio – dunque fino al 31 dicembre 2019 – che il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia potesse essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni. La previsione faceva eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, nonché per i comandi, distacchi e assegnazioni già in corso e per quelli previsti presso organi costituzionali.
  A fondamento di tale disposizione derogatoria vi era l'esigenza di non sottrarre risorse ad un settore, quello della giustizia, già esposto ad una grave carenza negli organici e con una complessiva situazione di disagio nell'organizzazione del servizio.
  Con l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è stata modificata la norma del citato articolo 4.
  Alla proroga della vigenza della deroga – sino al 31 dicembre 2020 – si è affiancata però l'introduzione della possibilità, per la stessa amministrazione della giustizia, di consentire al comando, al distacco o all'assegnazione del personale dipendente verso le altre amministrazioni («salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia»).
  In tal modo, pur rimanendo ferma sino al 31 dicembre 2020 la limitazione alla operatività della disposizione generale sui distacchi sopra citata (articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127), si è previsto che tale disposizione possa tornare ad operare, anche per il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, ma solo in caso di nulla osta dell'amministrazione di provenienza.
  Con l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, la disposizione derogatoria è stata ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2021, in quanto le condizioni che ne avevano suggerito l'introduzione e la precedente proroga sono rimaste immutate, con un comparto giustizia ancora gravato da serie difficoltà, anche legate alla carenza di personale.
  La criticità fronteggiata con la suddetta disposizione derogatoria non può dirsi oggi superata: essa, pur certamente in via di risoluzione mediante la complessa pianificazione assunzionale in atto, potrà dirsi cessata solo con l'effettivo ingresso in servizio dei nuovi assunti.
  Risulta allora ancora necessario, per tutelare la piena funzionalità del sistema della giustizia, prorogare sino al 31 dicembre 2022, per i comandi del personale presso altre pubbliche amministrazioni, la disciplina dettata dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, al fine di evitare che si verifichi un esodo del personale già in servizio verso altre amministrazioni e che permangano o si accentuino le carenze di organico dei vari profili del personale del comparto, che si è inteso ripianare mediante le procedure assunzionali in corso.
  Del resto, l'attualità di tale impellenza è stata avvertita anche per quanto attiene alle innovazioni apportate sulla disciplina dei «passaggi diretti del personale da un ente ad un altro», di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001: l'eliminazione da tale disciplina dell'operatività generalizzata della condizione del previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, disposta dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, non opererà per il personale del Ministero della giustizia fino al 31 dicembre 2022, come sancito dall'articolo 14, comma 12-ter, dello stesso decreto-legge.

Articolo 9 – (Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

(Proroga di termini in materia di enti del Terzo settore)

  Con riferimento al comma 1 si rileva che l'articolo 43 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, prevede che «Le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente codice, che entro il 31 dicembre 2021 si trasformano in associazioni del terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio».
  Si tratta di una disposizione di favore diretta ad accompagnare il processo di volontaria evoluzione di un'antica categoria giuridica, le società di mutuo soccorso, verso nuove formule organizzative, ove ritenute dai soci maggiormente funzionali al perseguimento dello scopo statutario. Al fine di non disincentivare tali processi, la citata disposizione evita che si applichi, per effetto della perdita della qualifica di società di mutuo soccorso conseguente all'avvenuta trasformazione, l'obbligo di devoluzione del patrimonio verso altre società di mutuo soccorso, verso i fondi mutualistici o verso l'erario pubblico, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge n. 3818 del 1886, che disciplina le società in parola, per effetto del rinvio ad essa operato dall'articolo 42 del codice del Terzo settore.
  Si prevede di differire il termine entro il quale le società di mutuo soccorso possono perfezionare la trasformazione in associazione di promozione sociale (APS) o in associazione del terzo settore dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022. Ciò in quanto la categoria di associazione del terzo settore sarà assumibile solo con l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), rientrando essa nella sezione «altri enti del Terzo settore», di cui all'articolo 46, comma 1, lettera g), del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. Poiché, con il decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, adottato in attuazione dell'articolo 30 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, l'avvio dell'operatività del RUNTS è stato fissato al 23 novembre 2021, appare necessario assicurare alle società di mutuo soccorso esistenti alla data di entrata in vigore del codice del Terzo settore una congrua finestra temporale entro la quale poter operare le proprie scelte organizzative (che richiedono significativi adeguamenti statutari) all'interno di una cornice regolatoria di recente resa effettiva. L'estensione del termine al 31 dicembre 2022 consente, per altro verso, di far pervenire le richieste di iscrizione al RUNTS da parte degli enti interessati dalla disposizione in parola, ai fini dell'acquisizione delle relative qualifiche, entro il termine previsto dall'articolo 22 commi 2 e 3 del medesimo codice, senza che ciò comporti un impatto significativo sugli uffici del RUNTS, impegnati fino al terzo trimestre del 2022 nelle attività di perfezionamento delle iscrizioni degli enti già iscritti nei previgenti registri ODV e APS.

(Proroga della limitazione del comando presso altre amministrazioni per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

  Con riferimento al comma 2 si rileva che la lettera h) del comma 445 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019) ha limitato, inizialmente sino al 31 dicembre 2020 e successivamente sino al 31 dicembre 2021, la possibilità di comandare presso altre amministrazioni il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, fatta eccezione per i comandi predisposti presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri (sono fatti salvi i comandi previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001). La presente disposizione intende prorogare detta limitazione sino al 31 dicembre 2022 per ragioni legate alla rilevante carenza di personale presso tutte le sedi dell'Ispettorato, rispetto alla quale non è possibile immaginare in tempi stretti una soluzione (si ritiene che l'operatività del personale che sarà assunto a seguito della definizione dei concorsi in atto non possa aversi prima della metà del 2022). Va altresì evidenziato che le iniziative di comando presso altre amministrazioni – comando cosiddetto d'obbligo, al quale quindi l'Ispettorato non può sottrarsi – sono spesso sollecitate dallo stesso personale dell'Ispettorato – e perciò sono numericamente cospicue – in considerazione del fatto che il trattamento economico del personale dell'Agenzia è tra i più bassi nel panorama delle pubbliche amministrazioni.

(Proroga dei termini di prescrizione degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria)

  Con riferimento al comma 3 si rileva che con il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, è stata prevista, all'articolo 11, comma 5 (che ha modificato il comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335), la proroga al 31 dicembre 2022 del differimento dei termini di prescrizione della contribuzione per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2015.
  In particolare, l'articolo 11, comma 5, così recita:

  «All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 10-bis è sostituito dal seguente:

   “10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”».
   Dall'applicazione della previsione è derivato che la contribuzione riferita all'anno 2015 si prescrive dal 1° gennaio 2023, mentre quella riferita all'anno 2016 e all'anno 2017 si prescrive, rispettivamente, al 1° gennaio 2021 e al 1° gennaio 2022.
   Al fine di superare il meccanismo scalare inverso introdotto dalla norma che ha previsto la prescrizione dei periodi più recenti prima o contemporaneamente a quelli più remoti e realizzare un completo allineamento della medesima con le norme che regolano in generale la prescrizione della contribuzione previdenziale (articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995), la disposizione di cui al comma 3, lettera a), modifica l'articolo 3, comma 10-bis, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo l'estensione di quanto ivi disposto anche alle due annualità 2016 e 2017.
   In tal modo le amministrazioni pubbliche potranno completare per tutti i periodi pregressi le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti, sia ai fini pensionistici, sia per i trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto).
   Tale circostanza esclude, inoltre, un possibile contenzioso tra amministrazioni pubbliche (INPS e datori di lavoro pubblico) e tra datori di lavoro e pubblici dipendenti, laddove dovesse verificarsi la mancata liquidazione dei trattamenti di previdenza in conseguenza dell'omesso versamento della contribuzione.
   La disposizione di cui al comma 3, lettera b), prevede l'introduzione di una deroga, fino al 31 dicembre 2022, all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995 per le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o rapporti per figure assimilate (quali, ad esempio, dottorati di ricerca o componenti di commissione e collegi), per i quali sono tenute a versare i contributi alla Gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e a denunciare i compensi effettivamente erogati.
   Fino ad oggi, la mancata effettuazione dei predetti adempimenti ha comportato, per le posizioni interessate, numerose criticità conseguenti all'assenza di accredito della contribuzione obbligatoria in favore ai prestatori, che lamentano tale situazione e spesso ricorrono alle vie legali al fine di vedere riconosciuta la propria posizione previdenziale.
   La norma consente alle amministrazioni pubbliche, tramite controllo diretto o su denuncia del singolo prestatore effettuata alla medesima amministrazione committente, di normalizzare la posizione contributiva e di permettere il conseguente aggiornamento dell'estratto conto dei periodi assicurati. In tal modo l'Istituto è legittimato a ricevere il versamento e ad utilizzarlo ai fini della posizione contributiva dei lavoratori, rimanendo esclusa per l'INPS, diversamente da quanto previsto dall'originaria formulazione, la possibilità di attivare coattivamente la pretesa creditoria per periodi contributivi sui quali è già intervenuta la prescrizione di cui al già richiamato articolo 3, commi 9 e 10.
   La disposizione di cui al comma 4, nella prospettiva di definire un quadro di interventi che presenti coerenza con le finalità disciplinate dal legislatore ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995 in tema di termini prescrizionali degli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, introduce fino al 31 dicembre 2022, un regime di temporanea deroga all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388 del 2000 relative a sanzioni e interessi.
   Per garantire la certezza delle contabilizzazioni intervenute alla data di pubblicazione della proposta, è stato previsto che i versamenti effettuati a titolo di sanzioni civili non daranno luogo a rimborso a favore dell'amministrazione versante.

(Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali)

  La disposizione di cui al comma 5 modifica l'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, mediante la soppressione, al secondo periodo del comma 2, delle parole «, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti,». Detto comma riguarda i nuovi fondi di solidarietà bilaterali costituiti per aziende precedentemente iscritte al Fondo di Integrazione Salariale. Il suddetto periodo recita: «I fondi costituiti secondo le procedure di cui al presente comma prevedono un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il Fondo di Integrazione Salariale di cui all'articolo 29, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti, e garantiscono l'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 1». La soppressione del suddetto inciso elimina una disposizione che obbligava gli accordi sindacali che andavano a definire la nascita dei nuovi fondi per aziende provenienti dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) a determinare come aliquota minima di contribuzione al nuovo fondo quella stabilita per il FIS dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, oltre a garantire l'assegno ordinario definito dall'articolo 30 del medesimo decreto. Va sottolineato come per definizione i fondi di solidarietà bilaterali non possano erogare prestazioni in carenza di disponibilità (articolo 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015), e che l'aliquota di contribuzione deve comunque rispondere a criteri di sostenibilità finanziaria, da valutare al momento dell'emanazione dei decreti specifici di ciascun nuovo fondo. Va sottolineato come la soppressione di tale inciso comporti anche il venir meno dell'obbligo, da parte dei nuovi fondi nati da aziende provenienti dal FIS, di erogare l'assegno ordinario.

(Gestione del contributo del cinque per mille a seguito dell'avvio dell'operatività del RUNTS)

  Con riguardo al comma 6 si evidenzia che la disposizione di cui al primo periodo proroga la fase di transitorietà del cinque per mille limitatamente alle ONLUS, con la finalità di coordinare le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 con quelle del decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 e del decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 relative all'istituzione e operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). In particolare, la proroga si rende necessaria per evitare che enti di notevole rilevanza sociale possano «temporaneamente» per il 2022 rimanere esclusi dal riparto del cinque per mille, che costituisce ormai un'importante fonte di finanziamento per gli enti senza fine di lucro.
  Infatti, in base al decreto legislativo n. 111 del 2017 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, dall'anno successivo a quello di operatività del Registro saranno destinatari del contributo del cinque per mille gli enti iscritti al RUNTS in sostituzione della categoria enti del volontariato (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nel settore ONLUS) beneficiari del 5 per mille, in via transitoria fino all'operatività del Registro.
  In questo contesto, quindi, il problema della ripartizione del cinque per mille si potrebbe porre con riferimento alle ONLUS, per le quali è prevista una particolare procedura ai sensi dell'articolo 34 del decreto ministeriale n. 106 del 2020 per la loro iscrizione nel RUNTS. Detto articolo dispone che: «1. L'Agenzia delle entrate, secondo modalità e specifiche concordate con il Ministero, comunica al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell'anagrafe delle Onlus, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, al giorno antecedente il termine di cui all'articolo 30. (...) 2. L'elenco degli enti cui al comma 1 è pubblicato dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale. (...). 3. Ciascun ente inserito nell'elenco di cui al comma 2, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS, presenta, a partire dalla data di pubblicazione di cui al comma 2 e fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'ufficio del RUNTS territorialmente competente (...)».
  In altri termini, per le ONLUS l'accesso al RUNTS, diversamente dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, non avviene attraverso una procedura di «trasmigrazione» automatica ma è sottoposto ad un autonomo procedimento che richiede che le ONLUS procedano, una volta pubblicato l'elenco, a presentare istanza di iscrizione al RUNTS.
  Pertanto, l'abrogazione della disciplina relativa alle ONLUS dipende da due condizioni: l'operatività del RUNTS e il rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea, non essendo solo sufficiente il solo avvio del RUNTS. Con la conseguenza che, in previsione del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Unione europea nel 2022, il termine entro il quale le Onlus potranno fare domanda di iscrizione al RUNTS è – come sopra evidenziato – il 31 marzo 2023 (periodo di imposta successivo all'autorizzazione).
  In mancanza di una espressa previsione di proroga del periodo transitorio, le ONLUS che rimangono iscritte nella relativa Anagrafe e non nel RUNTS, sarebbero prive transitoriamente dei requisiti per l'accesso al cinque per mille.
  Il secondo periodo della disposizione, invece, proroga i termini per l'accreditamento, ai fini del concorso alla ripartizione del cinque per mille, delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) soggette alla procedura di trasmigrazione nel RUNTS fissata dal decreto direttoriale n. 561 del 2021 a partire dal 23 novembre.
  Come previsto dall'articolo unico dell'innanzi citato decreto direttoriale n. 561 del 2021, il processo di trasmigrazione si dovrà concludere, ai sensi degli articoli da 31 a 33 del decreto ministeriale n. 106 del 2020, entro il 21 febbraio 2022. «Ciascun ufficio competente del RUNTS, prese in carico le informazioni di propria competenza disponibili sulla piattaforma informatica, procede a verificare, entro centottanta giorni decorrenti dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 ultimo periodo (21 febbraio) , le posizioni dei singoli enti nel rispetto dei tempi procedimentali previsti dal decreto ministeriale, fermo restando il perfezionarsi del silenzio assenso in caso di mancata emanazione di un procedimento espresso di diniego entro i suddetti centottanta giorni» (comma 4 del decreto direttoriale n. 561 del 2021).
  Va qui evidenziato che potrà accadere, in questa fase di verifica, che l'ufficio del RUNTS richieda informazioni e documenti a ODV e APS, nel qual caso il termine di 180 giorni sarà sospeso fino alla ricezione delle informazioni e dei documenti richiesti, sicché potrà ancora allungarsi per non più di 60 giorni (articolo 31, comma 4, del decreto ministeriale n. 106 del 2020).
  Sulla base della normativa citata, i tempi che porteranno a una piena operatività del RUNTS sono così determinati:

   a partire dal 23 novembre 2021 ha avuto inizio il procedimento di trasmigrazione delle ODV e APS dai vecchi registri di settore di attuale iscrizione al nuovo RUNTS; detto procedimento si chiuderà il 20 febbraio 2022 (articolo 30, comma 1, del decreto ministeriale n. 106 del 2020);

   a partire dal 21 febbraio 2022 il competente ufficio del RUNTS dovrà verificare, entro i 180 giorni successivi, la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dell'ente al RUNTS; i 180 giorni fanno arrivare al 20 agosto 2022;

   il termine di 180 giorni, inoltre, può essere sospeso fino alla ricezione delle informazioni e dei documenti richiesti (per 60 giorni) e di conseguenza il termine a disposizione dell'amministrazione per concludere il procedimento di verifica potrà ulteriormente allungarsi (si potrebbe arrivare sino al 19 ottobre 2022).

  In considerazione di tali tempi, quindi, le ODV e APS non ancora «accreditate» ai fini del cinque per mille per il 2021 potrebbero non avere i tempi tecnici per richiedere l'accreditamento entro la data del 10 aprile 2022 secondo i termini fissati dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020. Prorogando per tali enti il termine per l'accreditamento al 31 ottobre 2022 si garantisce l'accesso al contributo nel rispetto dei tempi previsti.

(Proroga della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL)

  Con riguardo al comma 7 si evidenzia che gli effetti pandemici dell'infezione da SARS-CoV-2 hanno delineato un'emergenza sanitaria che ha richiesto la disposizione di misure straordinarie per fronteggiare uno scenario senza precedenti nella storia contemporanea. Tra di esse, spicca indubbiamente il potenziamento del comparto della sanità.
  L'INAIL eroga prestazioni sanitarie di natura diagnostica, curativa, riabilitativa, oltre a quelle medico-legali.
  A causa dell'emergenza pandemica, le strutture dell'INAIL hanno sopportato e continuano a sopportare un maggior onere assistenziale sanitario a causa delle esigenze di cura dei malati di COVID-19.
  Tale ulteriore onere può essere garantito solo grazie all'indispensabile opera professionale svolta da medici e infermieri che prestano la propria attività ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
  Con detta disposizione, l'Istituto è stato infatti autorizzato a conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetti «co.co.co») a un contingente di 200 medici specialisti e in formazione specialistica e 100 infermieri fino al 31 dicembre 2020; l'autorizzazione è stata successivamente prorogata, fino al 31 dicembre 2021, dall'articolo 13-duodevicies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; il contingente è stato poi incrementato dall'articolo 19-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.
  In ragione delle disposizioni sopra riportate risultano attualmente in forza presso l'INAIL 146 medici e 71 infermieri.
  Le attività sanitarie istituzionali alle quali gli operatori sanitari «co.co.co.» hanno collaborato e continuano a collaborare riguardano diversi ambiti:

   1) accoglienza, triage e trattamento per l'accesso in sicurezza di tutti gli infortunati e tecnopatici presso le 196 sedi dell'INAIL distribuite in tutto il territorio nazionale, garantendo la continuità e l'espletamento delle attività sia assistenziali sia di natura assicurativo-previdenziale;

   2) tracciamento dei contatti occupazionale al fine di contenere la diffusione del SARS-CoV-2 in ambiente lavorativo individuando e isolando tempestivamente i casi secondari, in modo da interrompere le catene di trasmissione dell'infezione;

   3) sorveglianza sanitaria eccezionale, ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   4) compilazione di schede (Identikit Nuovo Coronavirus) finalizzate a soddisfare i bisogni assistenziali del lavoratore isolato, coadiuvando le attività del Servizio sanitario nazionale, alla rilevazione epidemiologica con attenzione massima agli aspetti lavorativi, nonché all'acquisizione di conoscenze in ambito clinico e medico-legale funzionali all'inquadramento assicurativo indennitario degli infortunati;

   5) studio degli effetti a lungo termine della malattia COVID-19;

   6) accertamento e valutazione del danno biologico da COVID-19;

   7) partecipazione alla riabilitazione di tipo multiassiale per gli infortunati da COVID-19, prestazione introdotta dall'INAIL e mirata alle specifiche esigenze terapeutiche del paziente affetto da COVID-19. Essa, infatti, coniuga e integra i diversi setting riabilitativi, gli ambiti terapeutici (cardiologico, respiratorio, motorio e neuropsicologico) e le relative figure professionali, consentendo di reinserire nell'ambito lavorativo, ma anche familiare e sociale, pazienti con seri pregiudizi funzionali, con indubbio vantaggio sia per i lavoratori contagiati sia per il mondo produttivo;

   8) partecipazione alla campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2 per la quale l'Inail ha prioritariamente designato il personale medico e infermieristico «co.co.co.» assunto per l'emergenza, anche in previsione delle ulteriori somministrazioni di dosi vaccinali;

   9) contributo professionale alla prevenzione terziaria: uno dei pilastri della funzione istituzionale è la conoscenza del fenomeno infortunistico e tecnopatico. La prevenzione terziaria riguarda la gestione dei deficit e delle disabilità funzionali consequenziali all'infezione e il migliore reinserimento del malato nel contesto familiare e sociale. In quest'ambito, lo studio di una popolazione così vasta di lavoratori infettati consentirà di intervenire in maniera più efficace nella prevenzione del rischio infettivo, che costituisce un obiettivo concreto dell'attività sanitaria prevenzionale dell'INAIL.

  I medici e gli infermieri «co.co.co.» in forza presso l'INAIL continuano a contribuire in maniera determinante all'elaborazione, adozione e diffusione di misure di contenimento e contrasto del fenomeno pandemico, alla gestione dell'arretrato dovuto alla numerosità di denunce di infortunio correlate al COVID-19 nonché allo studio degli effetti a lungo termine di una malattia finora non sufficientemente conosciuta. Preme evidenziare a tal ultimo riguardo che la presenza di specialisti di numerose branche cliniche tra i medici con contratto di collaborazione contribuisce decisamente all'arricchimento del patrimonio di informazioni sulla malattia, favorendo l'acquisizione di tutti gli elementi utili per la successiva fase di valutazione degli esiti a carattere permanente.
  Se da un lato, grazie alla massiccia campagna vaccinale in atto – alla quale partecipa e parteciperà attivamente il personale sanitario dell'Istituto – si è assistito ad una graduale riduzione degli effetti gravi della malattia COVID-19, dall'altro, il bilancio infortunistico da virus SARS-CoV-2 resta meritevole di attenzione.
  È di tutta evidenza, infatti, come il pur incoraggiante miglioramento dello scenario non permetta, allo stato, l'attenuazione delle misure intraprese sul piano sanitario e come molte delle attività proprie del periodo emergenziale continueranno ad occupare l'Istituto anche successivamente: attività riabilitative, prevenzionali (compresa la prevenzione terziaria), medico-legali e vaccinali.
  Alla luce di tutto quanto sopra, al fine di proseguire le azioni di consolidamento delle attività di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico correlato al COVID-19 e di assicurare la tempestiva erogazione delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate sulle specifiche esigenze terapeutiche post COVID-19, nonché di proseguire le attività di sostegno al Servizio sanitario nazionale nella campagna di vaccinazione pubblica – con contestuale garanzia di gestione in sicurezza delle strutture e dei servizi sanitari dell'INAIL che nel corso della pandemia hanno affiancato e integrato il Servizio sanitario nazionale e di continuità assistenziale diagnostico-terapeutica e medico-legale per l'erogazione delle prestazioni – è necessario per l'INAIL continuare ad avvalersi sino al 31 marzo 2022 dell'opera professionale dei medici e degli infermieri con contratto di «co.co.co.», già formati grazie alle conoscenze e all'esperienza sin qui acquisite.

(Fondo nuove competenze)

  Con riferimento al comma 8 si evidenzia che, in sede di conversione del decreto-legge n. 146 del 2021, avvenuta con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, è stato inserito l'articolo 11-ter, che prevede che «Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR, le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere altresì destinate a favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.» Al comma 2 si prevede che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, siano ridefinite con decreto interministeriale le modalità operative del Fondo.
  Allo stesso modo, in sede di conversione del decreto-legge n. 152 del 2021, è stato approvato in un ramo del Parlamento l'emendamento che introduce l'articolo 10-bis il quale dispone l'incremento, per ulteriori 100 milioni di euro, del Fondo Nuove Competenze.
  Considerato che gli atti conseguenti alle disposizioni citate saranno adottati nel 2022, appare necessario modificare corrispondentemente il termine per l'attuazione degli interventi finanziati dal Fondo in parola di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, originariamente fissato al 2021.

Articolo 10 – (Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili)

(Revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)

  Al comma 1 si prevede la proroga, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, del termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale stabilisce che, al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività relative alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. La disposizione di cui al citato articolo 92 consentiva l'attività di accertamento fino al 31 marzo 2021; tale termine è stato successivamente differito fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 11-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Il medesimo comma 4-septies prevede altresì che ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Al riguardo si evidenzia che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, recante recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE, individua le modalità di effettuazione dei controlli tecnici dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche, prevedendo all'articolo 13, disposizioni specifiche in merito all'attività svolta dagli ispettori, ai requisiti minimi di competenza e formazione dei medesimi ispettori, nonché al rilascio della relativa certificazione.
  Orbene, con la norma in commento si prevede che, anche in considerazione del protrarsi dell'emergenza derivante dall'epidemia di COVID-19, la revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possa essere svolta dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017 fino al 31 marzo 2022. Ciò al fine precipuo di semplificare i procedimenti e di ridurre i tempi di attesa previsti per l'ottenimento dei documenti di circolazione, con benefici diretti e immediati per l'utenza, nonché migliorare l'operatività degli uffici della motorizzazione civile.
  Al comma 2, in relazione ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si prevede il differimento dei termini ivi stabiliti per la rendicontazione da parte delle imprese nonché per l'adozione dei decreti ministeriali finalizzati all'attuazione della misura.
  In particolare, ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 2, lettera a), si stabilisce al 15 marzo 2022 il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al secondo periodo del medesimo comma 671, finalizzato a definire le modalità di rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie.
  Al comma 2, lettera b), viene fissato al 30 aprile 2022 il termine previsto dal secondo periodo del medesimo comma 671 per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie e, al comma 2, lettera c), viene fissato al 30 giugno 2022 il termine previsto dal terzo periodo del medesimo comma 671 per l'assegnazione delle citate risorse alle imprese beneficiarie.
  La suddetta legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 675, ha altresì previsto un'autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti ad obbligo di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente, imputabili all'emergenza del COVID-19, registrati dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021. Il successivo comma 676 prevede che le imprese provvedano a rendicontare, entro il 31 luglio 2021, gli effetti economici di cui al medesimo comma 675, secondo le modalità definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 472 del 22 ottobre 2020, adottato ai sensi del comma 4 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 prevede che le risorse complessivamente stanziate di cui al comma 675 siano assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2021.
  Al riguardo si ricorda che il comma 3 del citato articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha autorizzato la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente, imputabili all'emergenza del COVID-19, registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020, e il comma 4 del medesimo articolo ha stabilito che dette imprese procedano a rendicontare entro il 31 ottobre 2020 gli effetti economici registrati secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  Il comma 6 del richiamato articolo 214 ha subordinato l'erogazione dei fondi assegnati alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, in analogia con quanto stabilito dall'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche per le risorse stanziate dal citato articolo 1, comma 675, lo schema di decreto è stato notificato alla Commissione, che non si è ancora espressa nel merito; pertanto, non è stato possibile provvedere all'istruttoria per l'ammissione delle domande al contributo nei termini previsti dal medesimo.
  Orbene, in relazione ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 3 prevede il differimento dei termini stabiliti dall'articolo 1, commi 676 e 677, della medesima legge per la rendicontazione da parte delle imprese nonché per l'adozione dei decreti ministeriali finalizzati all'attuazione della misura.
  In particolare, ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 3, lettera a), si stabilisce al 30 gennaio 2022 il termine previsto dall'articolo 1, comma 676, della medesima legge n. 178 del 2020 per la rendicontazione, da parte delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico, degli effetti economici imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Al comma 3, lettera b), si stabilisce al 31 marzo 2022 il termine previsto dall'articolo 1, comma 677, della medesima legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.

Articolo 11 – (Proroga di termini in materia di transizione ecologica)

(Disposizioni in materia di etichettatura degli imballaggi)

  Con il comma 1 si dispone la proroga al 30 giugno 2022 del termine di sospensione degli obblighi di etichettatura di cui all'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, stabilito dall'articolo 15, comma 6 del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021, attualmente previsto al 31 dicembre 2021.
  Tale proroga si rende necessaria alla luce delle difficoltà applicative determinate dal predetto articolo 219, comma 5. In questa chiave, il comma 2 individua in un decreto del Ministro della transizione ecologica la sede idonea alla risoluzione delle suddette criticità, al fine di garantire l'operatività degli obblighi di etichettatura allo spirare del nuovo termine di sospensione.
  Il comma 3 stabilisce il termine del 31 marzo 2022 per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale, di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020.
  Al comma 4, al fine di garantire alle aziende energivore nazionali di poter competere con le loro dirette concorrenti estere, beneficiarie di condizioni più vantaggiose dal punto di vista dei costi dell'energia, fin dal 2009 si introduce una apposita disciplina che si è resa necessaria per consentire – a fronte dell'impegno a finanziare la realizzazione di alcune linee di interconnessioni fisiche con l'estero, per la capacità di 2500 MW – di pareggiare il costo dell'energia da esse sostenuto a quello dei loro concorrenti europei, mediante un meccanismo di perequazione chiamato «import virtuale».
  Tale meccanismo ha dispiegato positivamente i suoi effetti durante il periodo di validità della misura. Finora, infatti, oltre ad avere permesso ai produttori energivori di rimanere sul mercato e di migliorare parallelamente i cicli produttivi tanto da collegarli al vertice delle imprese europee, è stato già investito circa un miliardo di euro per la realizzazione dell'interconnector con il Montenegro (200 MW di capacità), operativo già dal 28 dicembre 2019, e dell'interconnector con la Francia (350 MW), la cui entrata in esercizio è imminente, e l'avvio della costruzione di un interconnector con l'Austria (150 MW). Orbene, permanendo in capo agli assegnatari l'obbligo di finanziare tutte le linee di interconnessione non ancora realizzate, fino alla completa entrata in esercizio commerciale dei 2500 MW di capacità, nonché la necessità di mantenere la misura di politica industriale di cui al citato «import virtuale», appare opportuna la proroga dell'«import virtuale» e la sua estensione a tutte le frontiere europee. Qualora la misura non dovesse essere prorogata ulteriormente, le industrie energivore sarebbero costrette ad acquistare nuovamente energia sul mercato italiano a prezzi meno vantaggiosi rispetto a quelli praticati negli altri paesi europei, nei quali operano le aziende loro dirette concorrenti. Conseguentemente la norma prevede che l'ARERA potrà aggiornare le proprie delibere ove è previsto l'elenco dei Paesi esteri nei cui mercati gli assegnatari possono acquistare l'energia elettrica oggetto del servizio di importazione virtuale.

(Sorveglianza radiometrica)

  La disposizione di cui al comma 5, nelle more della ridefinizione della disciplina dei controlli radiometrici di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, proroga di 60 giorni il termine ultimo di operatività della disciplina transitoria, di cui all'articolo 72, comma 4, dello stesso decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, da applicarsi nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo, recante la disciplina attuativa in materia di controlli radiometrici.

Articolo 12 – (Proroga di termini in materia di turismo)

(Polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri che contraggano il virus SARS-CoV-2 durante la loro permanenza nel territorio regionale)

  La norma di cui al comma 1 consente di estendere la copertura assicurativa di assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggono il virus COVID-19 in forma grave durante la loro permanenza in Italia. La disposizione è volta a garantire la permanenza degli effetti assistenziali della misura, visto il protrarsi della situazione di emergenza e considerato che le regioni e le province autonome, alle quali è demandata la stipulazione delle polizze, hanno cominciato ad avere la materiale disponibilità delle risorse solo ultimamente.

(Bonus terme)

  La norma di cui al comma 2 è volta a fissare un termine ex lege per consentire il rimborso all'ente termale, previa emissione della relativa fattura, dell'importo corrispondente al valore del buono fruito dall'utente.
  Al riguardo appare congruo consentire all'ente termale di avanzare richiesta di rimborso entro 120 giorni successivi al termine dell'erogazione dei servizi termali.

Articolo 13 – (Proroga di termini in materia di gestioni commissariali)

(Gestione commissariale di Roma)

  La disposizione di cui al comma 1 proroga al 1° gennaio 2023 (quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2019, ossia il 1° gennaio 2019) il termine, attualmente fissato al 1° gennaio 2022, entro cui l'ente Roma Capitale presenta le istanze di liquidazione dei crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro di Roma Capitale.

(Proroga termini per la bonifica dello stabilimento Stoppani)

  Con riferimento alla disposizione di cui al comma 2, si rappresenta quanto segue. L'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, ha introdotto misure urgenti volte a superare l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto.
  In particolare, a seguito della cessazione della gestione commissariale, l'articolo 12 ha disciplinato il passaggio delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica), demandando ad un provvedimento di esso l'individuazione delle misure, degli interventi e la ricognizione delle risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività avviate per effetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3454 del 5 dicembre 2006.
  Il comma 1, nel testo vigente in seguito alle modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge, prevede che «Per la realizzazione delle attività così individuate, da svolgere entro il 31 dicembre 2021, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, d'intesa con il Ministro dell'interno, non oltre la scadenza del termine del 31 dicembre 2021, del Prefetto di Genova, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135». La disposizione prosegue elencando i poteri del prefetto.
  I commi 2, 3 e 4, disciplinano l'individuare di un soggetto attuatore (comma 2) e il sistema dell'avvalimento degli enti (comma 3) e del personale (comma 4).
  I successivi commi 5 e 6 disciplinano rispettivamente le risorse e i poteri in deroga attribuiti al prefetto.
  Il terzo e il quarto periodo del comma 5, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, così dispongono: «Al fine di garantire il proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al primo periodo del comma 1, continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per le finalità di cui al presente comma gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2021».
  Con la norma in argomento si propone di prorogare al 31 dicembre 2022 il termine di conclusione delle attività – individuate dal Ministero dell'ambiente con decreto direttoriale della ex Direzione generale STA n. 260 del 27 giugno 2019 – oggi previsto al 31 dicembre 2021.
  La proroga è giustificata in ragione della complessità degli interventi da realizzare e dei tempi necessari ad adottare le relative procedure.
  A tal fine, si segnala, inoltre, che in data 8 aprile 2021 è stato sottoscritto l'accordo di programma per il trasferimento al prefetto delle risorse a valere sul Piano operativo Ambiente FSC 2014-2020, nell'ambito del quale, tra gli altri, sono previsti investimenti per oltre 14,8 milioni di euro, destinati agli interventi prioritari e urgenti di messa in sicurezza e bonifica nel Sito di interesse nazionale di Cogoleto. Per tali interventi il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, originariamente fissato dalla deliberazione n. 55 del 1° dicembre 2016 al 31 dicembre 2021, è stato prorogato al 31 dicembre 2022 dal decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87; sicché la data del 31 dicembre 2022 per l'attuazione degli interventi si appalesa coerente con la data per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. Il citato accordo di programma individua il prefetto di Genova quale beneficiario dei finanziamenti nonché soggetto attuatore degli interventi. Pertanto, la norma proposta è volta ad adeguare i termini dell'attività del prefetto di Genova alla proroga generale per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, fissata al 31 dicembre 2022 dall'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dall'articolo 11-novies («Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione») del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, posto che i fondi destinati alla bonifica del sito in argomento provengono dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, cui il predetto vincolo temporale è riferito.
  La proposta di allineare alla data del 31 dicembre 2022 anche la data di efficacia degli atti adottati dal Commissario sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 (comma 5) si giustifica per dare coerenza complessiva alla norma, così come era previsto, peraltro, nella formulazione originaria del decreto-legge.
  A tal proposito, si precisa che la durata generale della gestione del prefetto di Genova ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019 non è mai stata oggetto di proroga, atteso che con l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 183 del 2020 era stato unicamente prorogato il termine di cui al comma 5 (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) uniformandolo alla durata della gestione prefettizia di cui al comma 1, rimediando così ad un evidente errore materiale nella formulazione originaria della norma.
  Si evidenzia la necessità di prorogare il termine attualmente previsto dal comma 5, prossimo alla scadenza, anche in ragione delle criticità emerse durante l'anno 2020, connesse alla emergenza epidemiologica da COVID-19, per garantire la messa in sicurezza del sito senza soluzione di continuità.
  La mancata proroga dei termini del 31 dicembre 2021 normativamente previsti dal citato articolo 12 comporterebbe la cessazione dei poteri straordinari del prefetto di Genova, con ogni conseguenza in ordine agli atti dal medesimo adottato. Inoltre, cesserebbero di avere efficacia gli atti adottati dall'ex Commissario sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, compresi i presìdi ambientali oggi in essere, quali la gestione dell'impianto di trattamento delle acque di falda contaminate e il deposito dei rifiuti presso lo stabilimento. In particolare, si segnala che, in mancanza della richiesta proroga e in assenza di un regime transitorio che, data la fattispecie, in esame, non può che essere di livello normativo primario:

   1) la contabilità speciale a carico della quale sono garantiti i presìdi ambientali che allo stato evitano il propagarsi della contaminazione ambientale (cromo) a mare non potrà più essere utilizzata;

   2) verrebbero meno i citati presìdi ambientali (barriere idrauliche e impianto di trattamento delle acque contaminate) attualmente gestiti dal prefetto in forza dei poteri previsti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019, con sicure e gravi conseguenze di contaminazione ambientale;

   3) si interromperebbero i procedimenti in corso, volti alla realizzazione degli interventi di bonifica, con l'impossibilità di perfezionare l'obbligazione giuridicamente vincolante nei termini previsti e la conseguente perdita dei finanziamenti;

   4) il regime derogatorio dell'attuale gestione del deposito dei rifiuti speciali pericolosi, previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019, verrebbe meno con conseguente istantanea mancanza di copertura normativa alla citata gestione in deroga, la quale, in via ordinaria, non sarebbe consentita.

  Si soggiunge altresì che il termine di proroga di un anno consentirà al Ministero di definire anche a livello normativo un percorso ordinato di uscita dall'attuale regime straordinario e di rientro nell'amministrazione ordinaria.

(Commissario per Cortina d'Ampezzo)

  Il comma 3 è finalizzato a garantire la chiusura delle attività connesse ai rapporti giuridici attivi e passivi esistenti, nonché delle attività liquidatorie residuali, anche in considerazione dell'importanza strategica che assume l'ultimazione degli interventi sugli impianti sciistici siti nel comune di Cortina, individuato, tra gli altri, per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, nonché dei seguiti organizzativi e dei ripristini degli impianti che saranno messi in esercizio alla fine del mese di dicembre 2021.

(Riacquisizione della titolarità dei debiti e dei crediti nei confronti della regione Lazio)

  Il comma 4 disciplina la possibilità, per l'ente Roma Capitale, di riacquisire l'esclusiva titolarità dei crediti e debiti nei confronti della regione Lazio, inseriti nel bilancio separato della gestione commissariale di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, così come aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 751, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 14 – (Disposizioni urgenti in materia di editoria e in materia tributaria)

(Revisione della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione)

  Con riferimento alla disposizione di cui al comma 1, si rappresenta quanto segue. La disciplina italiana relativa all'acquisizione dei servizi di informazione primaria per le pubbliche amministrazioni si caratterizza per l'acquisizione centralizzata, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei servizi informativi per tutte le amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, come interpretato dall'articolo 55, comma 24, della legge 31 dicembre 1997, n. 449. L'acquisizione è di solito preceduta da una ricognizione generale dei fabbisogni condotta dal Dipartimento dell'informazione ed editoria presso tutte le amministrazioni statali interessate.
  Fino al 2016, anno in cui è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti, l'affidamento dei servizi giornalistici e informativi alle agenzie di stampa è sempre stato disposto, dapprima a trattativa privata (articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157), e, in seguito, a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara (articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
  A seguito della riforma del codice degli appalti, con la conseguente restrizione di campo applicativo della procedura negoziata, l'acquisto centralizzato dei servizi di agenzia per le amministrazioni dello Stato è stato effettuato, dopo aver acquisito uno specifico parere dell'ANAC, attraverso procedure competitive aperte di rilevanza europea. A seguito di tali gare, svoltesi nel corso del 2017, sono stati stipulati 15 contratti di importo diverso, attualmente in essere, di cui 10 per i servizi destinati alle amministrazioni dello Stato e 5 per i servizi di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  La durata dei contratti è stata ripetutamente prorogata per legge fino al 31 dicembre 2021, nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione (decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
  In tale ambito la presente norma, al fine di giungere ad una revisione organica e condivisa della disciplina relativa all'acquisizione dei servizi di informazione primaria per le amministrazioni dello Stato, prevede l'istituzione di un'apposita Commissione tecnica di studio, composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dell'economia e delle finanze, i cui lavori si concluderanno entro il 31 marzo 2022.
  In attesa della conclusione dei lavori della Commissione tecnica, il comma 2 proroga al 30 giugno 2022 i termini di scadenza dei bandi di gara di assegnazione dei servizi di informazione primaria tuttora in essere.
  La norma di cui al comma 3 è volta a ridelineare il regime temporale della tassazione agevolata prevista dall'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, limitandola all'anno 2021.
  Gli effetti finanziari sono positivi, implicando un risparmio di spesa che il comma 6 della disposizione stimava in 1,337 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,637 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,414 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,436 milioni di euro per l'anno 2025, in 11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,735 milioni di euro per l'anno 2027; mentre agli oneri per l'anno 2028, valutati in 28.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  Il comma 4 incrementa il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzato al potenziamento dell'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e all'ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico.

Articolo 15 – (Proroga di termini in materia di contrasto alla povertà educativa)

  La proroga del termine di cui all'articolo 15 si rende necessaria al fine di consentire la conclusione degli adempimenti amministrativi e contabili relativi all'avviso pubblico «Educare in comune», pubblicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia in data 1° dicembre 2020 e attualmente in corso, che destina risorse a tutti i comuni italiani, come previsto dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, in attuazione dell'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  Gli adempimenti connessi al procedimento (verifica dell'ammissibilità e valutazione dei progetti da parte della commissione incaricata) sono particolarmente complessi a causa del numero elevato di proponenti delle proposte progettuali (circa 2.000) rispetto alle tre aree di intervento previste dal bando.

Articolo 16 – (Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

(Misure urgenti in materia di processo civile e penale)

  La disposizione di cui al comma 1 è volta a prorogare fino al 31 dicembre 2022 l'efficacia delle disposizioni speciali che hanno disciplinato l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria. Si tratta di previsioni relative allo svolgimento dei processi civili e penali nonché (per il richiamo dell'articolo 23, comma 10, del decreto-legge n. 137 del 2020) dei procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. Il comma 2 reca una disposizione transitoria che esclude l'applicabilità di specifici profili della disciplina emergenziale alle udienze civili e penali già fissate per la trattazione tra il 1° e il 31 gennaio 2022.
  In particolare, la proroga delle predette misure – che si sono rivelate assolutamente efficaci per consentire una più rapida trattazione dei processi civili e penali, nel pieno rispetto delle necessarie garanzie procedimentali – si rende necessaria in relazione all'attuazione degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato assunti dall'Italia in sede di PNRR, e idealmente dovrebbe saldarsi alle nuove misure allo studio del Governo in sede di recepimento delle deleghe per la riforma del processo civile e penale.

(Proroga di termini in materia di giustizia tributaria – udienze da remoto nel processo tributario)

  Con riguardo al comma 3 si rappresenta quanto segue. In considerazione del protrarsi del rischio sanitario e dello stato emergenziale, s'impone l'esigenza di continuare a garantire le misure di contenimento dei contagi. A tal fine, la disposizione è volta a prorogare fino al 31 marzo 2022 il regime degli strumenti processuali a disposizione delle parti e del giudice tributario – l'udienza a distanza e la trattazione con scambio di note scritte – per limitare la presenza degli operatori di settore presso le sedie delle commissioni tributarie. Lo scopo ultimo della disposizione è, dunque, quello di ridurre il rischio di contagio da COVID-19, permettendo al contempo la definizione delle controversie tributarie. Ciò in considerazione dell'efficacia di tali disposizioni processuali, che hanno consentito durante tutto il periodo pandemico di garantire la continuità nello svolgimento della funzione giurisdizionale.

(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giurisdizionale militare e per la semplificazione delle attività di deposito degli atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

  Il comma 4 proroga fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 75 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito dalla legge n. 10 del 2021, per il corretto e sicuro funzionamento della giustizia penale militare. Al fine di contenere i possibili effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sullo svolgimento delle funzioni giurisdizionali, consentendo un adeguato contemperamento tra la tutela della salute e la conduzione dell'attività giudiziaria, sin dall'inizio della pandemia sono state introdotte misure normative straordinarie, in parte applicabili anche per la giurisdizione militare, a mente di espressa previsione in tal senso. Con interventi normativi urgenti successivi sono state previste integrazioni e modifiche alle citate disposizioni iniziali, così delineando gradualmente una disciplina complessiva dell'attività giurisdizionale nella vigenza della specifica situazione pandemica. Tale disciplina è contenuta in un unico testo risultante dalla conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, disposta dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ove, tra l'altro, si estende la vigenza degli articoli 23, 23-bis e 24 del citato decreto-legge n. 137 del 2020, fino allo scadere dello stato di emergenza, all'epoca previsto per il 31 luglio 2021 e successivamente prorogato.
  L'applicazione delle citate disposizioni anche ai procedimenti penali militari è avvenuta attraverso l'articolo 75 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale rappresenta un intervento di coordinamento normativo volto, da un lato, a sancire espressamente l'applicabilità delle menzionate disposizioni alla giurisdizione penale militare e, dall'altro, a prevedere gli adeguamenti necessari a superare delle criticità tecniche e, dunque, in definitiva, a rendere concretamente produttive di effetti anche per la giurisdizione militare le misure di semplificazione emanate per il deposito degli atti.
  L'applicabilità del citato articolo 75 cesserà al termine dello stato di emergenza; pertanto, permanendo le ragioni poste a base dell'introduzione delle misure di semplificazione di cui trattasi, con l'intervento che qui si illustra si prevede la proroga dell'applicabilità di tali disposizioni ai procedimenti dinanzi alla magistratura militare fino al 31 dicembre 2022.
  La proroga si rende ancor più necessaria tenuto anche presente che le sedi giudiziarie dislocate nel territorio nazionale sono soltanto tre. Da tale non trascurabile circostanza discende che, in caso di mancata proroga delle citate disposizioni semplificatorie, stante il perdurare del quadro pandemico caratterizzato da una sempre significativa circolazione del virus, da un lato si determinerebbe, così come per le sedi della giustizia penale ordinaria, la necessaria presenza fisica delle parti nella sede giudiziaria [avvocati, imputati, testimoni, persone informate sui fatti e tutti quelli che legittimamente possono o devono partecipare al processo] e, dall'altro, tenuto presente che le sedi della giustizia penale militare hanno competenza territoriale su una vasta area geografica, si determinerebbe anche la necessità, per le stesse parti, di viaggiare talvolta per lunghi tragitti, anche sui mezzi di trasporto pubblico.
  A ulteriore sostegno della necessità della proroga, si segnala che, in quasi un anno e mezzo di sperimentazione, le disposizioni hanno dato ottimi risultati nella gestione sia delle singole fasi processuali sia del processo nel suo complesso.

(Misure urgenti in materia di processo amministrativo)

  La disposizione di cui al comma 5 è volta a consentire l'ordinaria trattazione pubblica dell'udienza nel processo amministrativo mantenendo la possibilità di derogarvi qualora si manifestino situazioni eccezionali non altrimenti affrontabili che siano correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare l'attuale pandemia di COVID-19.

(Misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo dello stato di emergenza epidemiologica)

  Il comma 6 interviene sull'articolo 26 del decreto-legge n. 137 del 2020 in materia di processo contabile. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'attuale situazione pandemica sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti, si prevede che fino al 31 marzo 2022 le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrino a porte chiuse ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
  Il comma 7 interviene sull'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, prorogando al 31 marzo 2022 le misure ivi previste per assicurare la sicurezza e la funzionalità dello svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19.

Articolo 17 – (Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

  Con riferimento all'articolo 17 si espone quanto segue. Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, ha introdotto misure urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e disposizioni riguardanti la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.
  In particolare, il menzionato decreto-legge n. 105 del 2019, nell'articolo 4-bis, commi 3-bis e 3-quater, inseriti dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, ha previsto, tra l'altro, in via provvisoria, l'ampliamento dell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012.
  I termini ivi previsti, originariamente fissati al 31 dicembre 2020, sono stati oggetto di due proroghe normative (prima al 30 giugno 2021 e, successivamente, al 31 dicembre 2021).
  Infatti, i commi in questione sono stati modificati dall'articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dall'articolo 11-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. In precedenza, una modifica identica a quella disposta dal citato articolo 11-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 52 del 2021 era stata prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, abrogato dall'articolo l, comma 2, della suddetta legge n. 87 del 2021, a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto decreto-legge n. 56 del 2021.
  Il Governo, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e in considerazione dell'utile presidio a tutela degli asset strategici nazionali costituito dalle disposizioni dell'articolo 4-bis, commi 3-bis e 3-quater, del menzionato decreto-legge n. 105 del 2019, ritiene necessità straordinaria e urgente provvedere alla proroga e alla definizione dei suddetti termini di prossima scadenza, estendendone la vigenza fino al 31 dicembre 2022.

Articolo 18 – (Proroga in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole)

  La disposizione proroga al 30 aprile 2022 il termine per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali destinato a stabilire le modalità di applicazione delle norme che disciplinano il registro telematico di carico e scarico del settore cerealicolo istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Articolo 19 – (Proroga delle disposizioni sulle modalità operative, precauzionali e di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni elettorali per elezione suppletiva della Camera dei Deputati)

  Considerato il protrarsi della pandemia di COVID-19, con l'articolo 19 si intende prorogare l'applicazione di alcune delle norme dettate dal decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144, recante disposizioni d'urgenza concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 01 della XV circoscrizione – Lazio 1.
  In tal senso, limitatamente all'anzidetta consultazione elettorale, viene estesa l'applicazione di disposizioni del citato decreto-legge n. 117 del 2021, consentendo, anche agli elettori positivi al COVID-19 – ricoverati in strutture sanitarie o collocati in quarantena domiciliare – e a tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario di poter esercitare il loro diritto di elettorato attivo.
  Il dies ad quem della proroga viene fissato al 30 gennaio 2022, ultima domenica utile del periodo previsto dall'articolo 21-ter, comma 3, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 , richiamato dall'articolo 86, comma 4, del (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
  In particolare, il comma 1 individua puntualmente le disposizioni del citato decreto-legge che trovano applicazione per lo svolgimento delle elezioni suppletive, ossia l'articolo 2, commi 1, 2, 3 6 e 7, primo periodo, e l'articolo 3, commi 1, 2, 3, lettera a), 4, lettera a), e 5, del citato decreto-legge n. 117 del 2021. Vengono prorogate soltanto le disposizioni suscettibili di trovare applicazione nella consultazione interessata, che riguarda esclusivamente l'elezione suppletiva nel collegio sopra indicato, compreso nel territorio di un solo comune (Roma). Non sono, pertanto, oggetto di proroga le altre disposizioni del decreto-legge n. 117 del 2021, concernenti le elezioni amministrative e regionali, o comunque quelle applicabili nel territorio di più comuni.
  Il comma 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 122.080 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione dell'elezione suppletiva per il collegio uninominale 01 della XV circoscrizione – Lazio 1.
  Il comma 3 prevede che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021, sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute, rispettivamente, il 24 agosto 2021 e il 25 agosto 2021.
  Il comma 4 detta disposizioni finanziarie, prevedendo che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 132.646 per l'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 20 – (Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti)

  Con riferimento all'articolo 20 si rappresenta che in data 18 novembre 2021 la Commissione europea ha adottato la sesta modifica al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 (Temporary framework), con cui, tra l'altro, proroga le misure in esso previste fino al 30 giugno 2022.
  A seguito delle modifiche introdotte si rende necessario emendare il capo II («Regime quadro della disciplina degli aiuti») del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con il quale sono state attuate nell'ordinamento interno le previsioni della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e, con successivi interventi emendativi, le modificazioni della stessa adottate in sede europea, al fine di adeguare le relative disposizioni alla nuova durata.

Articolo 21 – (Imprese di interesse strategico nazionale)

  Con riferimento all'articolo 21 si evidenzia che le modifiche proposte riguardano la destinazione delle risorse del patrimonio destinato costituito mediante le risorse finanziarie derivanti dai fondi sequestrati alla famiglia Riva ed acquisite dalla società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria (di seguito, anche «in A.S.») a titolo di prezzo di sottoscrizione del prestito obbligazionario di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015.
  Tale norma, nella sua attuale formulazione, prevede che le somme del suddetto patrimonio siano destinate, in via prioritaria, «all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria» e «nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente».
  L'articolo 13 del decreto-legge n. 91 del 2017, come convertito, ha precisato che il citato articolo 3, comma 1, deve essere interpretato nel senso che le somme del suddetto patrimonio sono destinate, in via prioritaria, agli interventi ambientali previsti nell'ambito dell'offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario dei complessi aziendali del gruppo Ilva in A.S., che coincidono con gli interventi ambientali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 ad opera del soggetto gestore dello stabilimento siderurgico di Taranto. Nei limiti di quanto eccedente tali somme, il patrimonio è destinato agli interventi ambientali che il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 pone a carico della società Ilva in A.S., riferibili alle aree esterne allo stabilimento produttivo. Il piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 dev'essere ultimato entro il 23 agosto 2023. Quanto alla restante parte del patrimonio, essa sarebbe stata destinata ad ulteriori progetti di tutela della sicurezza e della salute nonché di ripristino e di bonifica ambientale, da parte della struttura commissariale della società Ilva in A.S.
  Gli accordi attualmente in vigore tra la società Ilva in A.S. e l'aggiudicatario dei suddetti complessi aziendali prevedono, in coerenza con il suddetto quadro normativo, che le somme del patrimonio in questione siano destinate per un ammontare pari a euro 352 milioni agli interventi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 a carico del gestore dello stabilimento siderurgico di Taranto e per un ammontare pari a circa 190 milioni ad ulteriori interventi di bonifica del suolo e delle acque di falda del sito di Taranto, sempre a cura del gestore dello stabilimento.
  Alla luce dell'ultima relazione trimestrale disponibile della società Ilva in A.S., aggiornata al 31 marzo 2021, il patrimonio destinato – originariamente pari a euro 1.157 milioni – ammontava ancora a euro 878 milioni, al netto dei rimborsi corrisposti a tale data al gestore dello stabilimento a fronte dei suddetti interventi ambientali. Per converso, in base alla predetta relazione non risultavano esborsi per quanto attiene agli interventi che il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 pone a carico della società Ilva in A.S., né ulteriori progetti da parte della struttura commissariale dell'Ilva in A.S.
  Tenendo conto delle somme già allocate ai suddetti interventi ambientali ad opera del gestore (e stimando per gli interventi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 direttamente a carico dell'Ilva in A.S. un fabbisogno di euro 100 milioni circa), residua quindi un'ingente disponibilità di risorse inutilizzate, quantificabile in euro 575 milioni, che possono essere utilmente impiegate per interventi di decarbonizzazione ed elettrificazione del ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico di Taranto, nel quadro degli obiettivi nazionali ed eurounitari di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e in coerenza con i più generali obiettivi di risanamento e ammodernamento del sito di Taranto.
  Le modifiche apportate all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015 e le conseguenti modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n. 91 del 2017 e all'articolo 1, comma 6-undecies, decreto-legge n. 191 del 2015 mantengono quindi inalterata la prioritaria finalità dei fondi del patrimonio in questione, che restano destinati agli interventi previsti dal piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 nonché alle finalità di bonifica e ripristino già previste e in corso di completamento ad opera del gestore dello stabilimento, stabilendo di destinare tali fondi, per la parte tuttora non impegnata, alla riduzione dell'impatto ambientale del sito siderurgico di Taranto tramite il finanziamento di progetti di decarbonizzazione ed elettrificazione del ciclo produttivo dell'acciaio, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e del programma Next Generation EU.
  Si stabilisce, infine che l'efficacia delle disposizioni precedentemente illustrate sia subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 22 – (Certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino)

  L'articolo 22 stabilisce che la certificazione verde COVID-19 attestante l'avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia rilasciata ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 emesso dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nel rispetto delle indicazioni fornite con circolare del Ministero della salute che definisce le modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali. Si prevede, altresì, in via transitoria, che, fino al 28 febbraio 2022, ai predetti soggetti non si applichino gli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, al fine di consentire il completamento della campagna vaccinale avviata nella Repubblica di San Marino.

Articolo 23 – (Dirigenti medici)

  La disposizione di cui all'articolo 23, che si intende modificare, ha introdotto una semplificazione in materia di svolgimento delle attività di medicina generale, consentendo ai medici delle Forze armate, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbiano maturato almeno quattro anni di attività, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, di svolgere attività di medicina generale secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con apposito decreto interministeriale, incrementandone l'efficacia e l'efficienza nel rispetto dell'obbligo di invarianza finanziaria previsto dalla norma.
  Come risulta ampiamente dimostrato dal recente impiego del personale sanitario delle Forze armate e delle altre Forze di polizia e Corpi citati, per sostenere la crisi dell'emergenza pandemica da COVID-19, che ha riscosso il plauso della Nazione intera, le attività di sostegno e assistenza svolte dai medici di tali ruoli sanitari possono risultare determinanti per superare momenti di particolare difficoltà del Paese. Tale categoria di personale medico ha infatti fornito un grande apporto al Servizio sanitario nazionale, sostituendo i medici di medicina generale nello svolgimento di attività presso ambulatori, case della salute delle aziende sanitarie locali e residenze sanitarie assistenziali.
  Fermo restando quanto già disposto dalla norma originaria sul requisito di quattro anni di anzianità e sulle modalità di svolgimento dell'attività, la presente disposizione è intesa a specificare meglio la ratio della norma stessa, rappresentata dalla necessità di garantire un accesso agevolato alla formazione specifica nella medicina generale per i medici in questione. Con la modifica proposta è infatti previsto che l'ammissione dei medici del comparto ai suddetti corsi avvenga – su domanda dell'interessato – fuori del contingente. La norma specifica, inoltre, che all'ammissione non consegue alcuna borsa di studio, così confermando quanto già previsto per i medici del comparto che frequentino tali corsi di formazione.
  Le ore di attività svolte dai suddetti medici in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. L'attività di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture delle amministrazioni di appartenenza sono certificate e validate dalle stesse ai fini del richiamato articolo 26, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica.

Articolo 24 – (Entrata in vigore)

  La norma disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021.

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, nonché in materia di innovazione tecnologica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2021;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, in materia di autorizzazioni alle assunzioni per esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, relativo al termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, gli uffici giudiziari e il sistema delle università statali, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti «, 2019 e 2020» e le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 4, in materia di ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di facoltà assunzionali previste nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie e gli enti pubblici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 313, in materia di facoltà assunzionali di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, le parole «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 318, secondo periodo, in materia di autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale dell'Avvocatura dello Stato, le parole «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per i trienni 2019-2021 e 2022-2024» e le parole «50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1,» sono sostituite dalle seguenti: «50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2,».

  6. Agli oneri derivanti dal comma 5, lettera b), pari a euro 102.017 a decorrere dall'anno 2022 si provvede a valere sulle facoltà assunzionali dell'Avvocatura dello Stato maturate e disponibili a legislazione vigente.
  7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, le parole «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2022».
  8. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 259:

    1) al comma 1, in materia di svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022»;

    2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020 e 2021, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019 e 2020, dall'articolo 1, comma 287, lettere c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, commi 1, lettera a), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dall'articolo 1, comma 984, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere effettuate entro 31 dicembre 2022.»;

   b) all'articolo 260, comma 1, in materia di svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022».

  9. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, le parole «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022».
  10. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dello sviluppo economico, le parole «nel triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2019-2022».
  11. All'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dello sviluppo economico, le parole: «di euro 11.365.430 per l'anno 2021, di euro 18.942.383 per l'anno 2022 e di euro 22.730.859 a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 11.365.430 per l'anno 2022, di euro 18.942.383 per l'anno 2023 e di euro 22.730.859 annui a decorrere dall'anno 2024».
  12. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, in materia di piano integrato di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

    1) al comma 5, le parole «Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2022»;

    2) al comma 6, primo periodo, le parole: «il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri», sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione» e la parola «adotta» è sostituita dalle seguenti: «è adottato»;

    3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine, non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:

     a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

     b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;

     c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

   b) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze, le parole «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022».

  13. All'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in materia di regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, le parole «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».
  14. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020 e per il triennio 2019-2021, rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2022.
  15. La validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019, è prorogata fino al 31 dicembre 2022.
  16. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023».
  17. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023».
  18. Il XII mandato, relativo al quadriennio 2018-2022, dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, in scadenza a luglio 2022, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.
  19. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, comma 5, in materia di mandato del direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.»;

   b) all'articolo 6, comma 7, in materia di mandato del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.»;

   c) all'articolo 7, comma 7, in materia di mandato del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.».

  20. All'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di attribuzione dei gradi di vertice, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole «in carica tre anni» sono inserite le seguenti: «e, se non raggiunti dal limite di età al termine del triennio, permangono nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno,»;

   b) al comma 4, la parola «mandato» è sostituita dalla seguente: «triennio».

  21. L'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal comma 20 del presente articolo, si applica anche ai mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  22. All'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di mandato del Comandante generale della Guardia di finanza, dopo primo periodo è inserito il seguente: «Se non raggiunto dal limite di età al termine del triennio, il Comandante generale permane nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno.».
  23. L'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, come modificato dal comma 22 del presente articolo, si applica anche ai mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  24. Il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è prorogato fino al 31 maggio 2022, al fine di garantire la piena operatività dell'Istituto.
  25. All'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in materia di mandato del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la durata in carica del Presidente non coincida con quella del Consiglio di cui al successivo articolo 7, comma 1, al fine di assicurare il completamento del programma di attività, il termine di scadenza del mandato di cui al presente comma è prorogato sino al termine della durata del Consiglio».
  26. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole «Nel triennio 2019-2021,» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019-2022,»;

   b) alla lettera h), le parole «inderogabilmente entro il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente entro il 31 marzo 2022».

  27. Alle amministrazioni pubbliche della regione Calabria che hanno assunto a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui agli articoli 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, o che procedono alla loro assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con le modalità semplificate di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2022 il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 20.014.762 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  28. La durata degli incarichi di collaborazione già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 253, è prorogata, se inferiore, fino al limite di durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022. Alla compensazione degli oneri di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 9.340.500 per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali, e quanto a euro 5.340.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura.

Articolo 2.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei Comuni, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  2. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, relativo all'acquisizione di certificati e informazioni attraverso sistemi informatici e banche dati, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  3. In deroga all'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo alla circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione dell'esigenza di procedere all'esecuzione dell'Accordo sul recesso dall'Unione Europea e dalla Comunità Europea dell'Energia Atomica del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita fino al 31 dicembre 2022.
  4. Le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e 74-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.
  5. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
  6. All'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di percorso di carriera del personale dirigente della Polizia di Stato, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024».

Articolo 3.
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

  1. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022.
  2. All'articolo 7, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativo all'istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo, le parole: «Entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2022».
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti «2020, 2021 e 2022».
  4. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla liquidità delle imprese appaltatrici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  5. All'articolo 1, comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di ripartizione del fondo di solidarietà comunale, le parole «per gli anni dal 2018 al 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2018 al 2022» e le parole «a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».
  6. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2022, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero dello sviluppo economico, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata per l'anno 2022, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero dello sviluppo economico addetto alle relative attività. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 270.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 4.
(Proroga di termini in materia di salute)

  1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativo alla possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di concorrere agli incarichi oggetto della convenzione con il servizio sanitario nazionale, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31 dicembre 2022.
  3. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV2, nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il termine di validità dell'iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 12 febbraio 2018, è prorogato fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022.
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 430, relativo all'autorizzazione ad assumere un contingente di personale per l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le parole «, per l'anno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «, per gli anni 2021 e 2022,»;

   b) il comma 431 è sostituito dal seguente: «431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 30 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 39 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.»;

   c) al comma 432, relativo al divieto per l'AIFA di stipulare contratti di lavoro autonomo ad esperti e contratti di lavoro flessibile, le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2022»;

   d) al comma 434, dopo le parole «1.313.892 euro per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e 1.449.765 euro per l'anno 2022».

  5. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno recati dalla disposizione di cui al comma 4, lettera d), pari a 1.449.765 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.
  6. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in materia di ricerche sugli animali utilizzati a fini scientifici, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  7. Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, è prorogato al 31 marzo 2022, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono mensilmente il monitoraggio degli incarichi di cui al primo periodo ai predetti ministeri.
  8. All'articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole «per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e per il primo trimestre dell'anno 2022».

Articolo 5.
(Proroga di termini in materia di istruzione)

  1. I termini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 232 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativi ad interventi di edilizia scolastica, sono prorogati al 31 marzo 2022.
  2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo allo svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica, è prorogato al 31 marzo 2022.
  3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica, le parole «entro l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2022».

Articolo 6.
(Proroga di termini in materia di università e ricerca e di esami di stato)

  1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativo alle graduatorie nazionali nel comparto AFAM, le parole «e 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021-2022 e 2022-2023».
  2. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale del comparto AFAM, le parole «a decorrere dall'anno accademico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2023/2024» e le parole «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».
  3. All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alle somme erogate per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31 marzo 2022. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.

Articolo 7.
(Proroga di termini in materia di cultura)

  1. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo ad un'apposita segreteria tecnica di progettazione costituita per gli eventi sismici del 2016, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
  2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo al personale della segreteria tecnica di progettazione costituita per gli eventi sismici del 2016, le parole «al 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 2023».
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  4. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, relativo alle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Articolo 8.
(Proroga di termini in materia di giustizia)

  1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».
  3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, relativo a misure per la funzionalità degli uffici giudiziari, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 3, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2022».

  4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, relativo al divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Articolo 9.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

  1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di enti del terzo settore, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022».
  2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo all'operatività del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, le parole «sino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2022».
  3. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, riguardante i termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10-bis, le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

   b) dopo il comma 10-bis è inserito il seguente: «10-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono ammesse a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.».

  4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al 31 dicembre 2022 agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e al comma 10-ter del medesimo articolo 3 della legge 1995, n. 335, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
  5. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al secondo periodo le parole «, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti,» sono soppresse.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, hanno effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le quali continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 231 del 17 settembre 2020, per gli enti del volontariato di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fino al 31 dicembre 2022. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi al cinque per mille nell'esercizio 2022 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL, sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  8. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla costituzione del «Fondo Nuove Competenze» per la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, le parole «per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022».

Articolo 10.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili)

  1. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 marzo 2022.
  2. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono fissati:

   a) al 15 marzo 2022, il termine di cui al secondo periodo del medesimo comma 671 per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

   b) al 30 aprile 2022, il termine di cui al secondo periodo del medesimo comma 671 per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie;

   c) al 30 giugno 2022, il termine di cui al terzo periodo del medesimo comma 671 per l'assegnazione delle citate risorse alle imprese beneficiarie.

  3. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono fissati:

   a) al 30 gennaio 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 676, della medesima legge n. 178 del 2020 per la rendicontazione da parte delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico degli effetti economici imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

   b) al 31 marzo 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 677, della medesima legge n. 178 del 2020, per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.

Articolo 11.
(Proroga di termini in materia di transizione ecologica)

  1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all'etichettatura degli imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».

  2. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, relativo all'etichettatura degli imballaggi, è inserito il seguente: «5.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5.».
  3. Il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è stabilito, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020, alla data del 31 marzo 2022.
  4. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». Conseguentemente l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
  5. Il termine di cui all'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo, è prorogato di ulteriori 60 giorni.

Articolo 12.
(Proroga di termini in materia di turismo)

  1. All'articolo 43-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, riguardante la stipula di polizze assicurative relative all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri che contraggano il virus SARS-CoV-2 durante la loro permanenza nel territorio regionale, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».
  2. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relativo alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «L'ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali.».

Articolo 13.
(Proroga di termini in materia di gestioni commissariali)

  1. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
  2. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo a misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  3. All'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo alla cessazione delle funzioni del Commissario nominato per gli eventi sportivi di Cortina d'Ampezzo, le parole «31 dicembre 2021», sono sostitute dalle seguenti «30 aprile 2022».
  4. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 932-bis, lettera a), della legge 31 dicembre 2018, n. 145, Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità dei crediti e debiti nei confronti della Regione Lazio, inseriti nel bilancio separato della gestione commissariale di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 751, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 14.
(Disposizioni urgenti in materia di editoria e in materia tributaria)

  1. Al fine di individuare le modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell'acquisizione dei servizi di informazione primaria per le pubbliche Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 31 dicembre 1997, n. 449, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, due dei quali in rappresentanza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'espletamento delle sue attività, che devono concludersi entro il 31 marzo 2022, la Commissione può audire i rappresentanti delle agenzie di stampa, delle associazioni di categoria ovvero altri soggetti di interesse. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022». All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  3. All'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore dei Giochi «Milano Cortina 2026», le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole «e, per quello intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, limitatamente al 30 per cento del loro ammontare» sono soppresse. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo, valutati in 28 mila euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 561 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 0,558 milioni di euro per l'anno 2022, 1,579 milioni di euro per l'anno 2023, 4,514 milioni di euro per l'anno 2024, 7,336 milioni di euro per l'anno 2025, 5,616 milioni di euro per l'anno per l'anno 2026 e 0,735 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

Articolo 15.
(Proroga di termini in materia di contrasto alla povertà educativa)

  1. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente: «3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2022.».
  2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 16.
(Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022.
  3. Il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022.
  4. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, le parole: «Limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».
  5. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, relativo alla trattazione da remoto delle cause nel processo amministrativo, le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022».
  6. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle adunanze e delle udienze dinanzi alla Corte dei conti, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022.
  7. I termini di cui all'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativi a misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile, sono prorogati al 31 marzo 2022.

Articolo 17.
(Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

   b) al comma 3-quater, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Articolo 18.
(Proroga in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole)

  1. All'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30 aprile 2022».

Articolo 19.
(Proroga delle disposizioni sulle modalità operative, precauzionali e di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni elettorali per elezione suppletiva della Camera dei Deputati)

  1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente all'elezione suppletiva della Camera dei Deputati nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1, è prorogata, fino al 30 gennaio 2022, l'applicazione dell'articolo 2, commi 1, 2, 3, 6, e 7, primo periodo e dell'articolo 3, commi, 1, 2, 3, lettera a), 4, lettera a) e 5, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, convertito dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10.566 per l'anno 2022.
  2. Al fine di procedere agli interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 122.080 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma.
  3. Le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021, sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute, il 24 e il 25 agosto 2021. Al relativo onere, quantificato in euro 26.866 si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 132.646 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 20.
(Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti)

  1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 54, comma 7-quater, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   b) all'articolo 55, comma 8, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   c) all'articolo 56, comma 3, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   d) all'articolo 60, comma 4, primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

   e) all'articolo 60-bis:

    1) al comma 2:

     1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022;»;

     1.2) alla lettera b), secondo periodo, le parole «nell'anno 2020 o nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2020, nell'anno 2021 o nell'anno 2022»;

    2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Le misure concesse ai sensi del presente articolo sotto forma di anticipazioni rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo.»;

   f) all'articolo 61, comma 2, secondo periodo, le parole «all'annualità 2020 e all'annualità 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'annualità 2020, all'annualità 2021 e all'annualità 2022».

Articolo 21.
(Imprese di interesse strategico nazionale)

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il decimo periodo è sostituito dai seguenti: «Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 30 settembre 2017, per un ammontare complessivo non eccedente euro 450 milioni, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata. Quanto alle disponibilità eccedenti le predette somme, il suddetto patrimonio è destinato a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale del sito siderurgico di Taranto e della connessa centrale termoelettrica previsti dalle intese sottoscritte dall'organo commissariale di ILVA S.p.A. e dal gestore dello stabilimento in coerenza con il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 18559 del 7 settembre 2018 per un ammontare complessivo non eccedente euro 190 milioni, nonché, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e nel rispetto delle norme dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto proposti ed attuati del gestore dello stabilimento stesso.».
  2. All'articolo 1, comma 6-undecies, primo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, le parole «per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale dei siti facenti capo ad Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte» sono sostituite dalle seguenti: «per essere destinate al finanziamento degli interventi e progetti di cui all'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 1 del 2015».
  3. All'articolo 13 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, le parole «per l'attuazione e la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale, compresi gli interventi già autorizzati a valere sui finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «per l'attuazione e la realizzazione degli interventi e progetti di cui all'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 1 del 2015»;

   b) al comma 1-ter, le parole «si attua nel senso che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate all'attuazione e realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto eccedente gli investimenti ambientali previsti nell'ambito dell'offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali e, per la restante parte, alle ulteriori finalità previste dal medesimo articolo 3, comma 1, per le società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «si attua nel senso che, anche a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate all'attuazione e realizzazione degli interventi e progetti di cui al medesimo articolo 3, comma 1».

  4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 22.
(Certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è rilasciata nel rispetto delle indicazioni fornite con circolare del Ministero della salute che definisce le modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali. Fino al 28 febbraio 2022 le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano ai soggetti di cui al primo periodo.».

Articolo 23.
(Dirigenti medici)

  1. All'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle modalità di conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale da parte dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, dopo le parole «quattro anni di anzianità di servizio,» sono inserite le seguenti: «sono ammessi a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Le amministrazioni di appartenenza certificano l'attività di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture dalle stesse individuate e ne validano i contenuti ai fini del richiamato articolo 26, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica. I predetti medici,» e dopo le parole «previo conseguimento del titolo» le seguenti parole: «di formazione specifica in medicina generale» sono soppresse.

Articolo 24.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 25.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 30 dicembre 2021.

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

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