XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3432
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FANTUZ, MOLINARI, BADOLE, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BITONCI, CAVANDOLI, COMENCINI, ANDREA CRIPPA, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO, FURGIUELE, GASTALDI, GOLINELLI, GRIMOLDI, EVA LORENZONI, LUCENTINI, PATELLI, PATERNOSTER, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, SALTAMARTINI, TATEO, TONELLI, VALLOTTO, ZORDAN
Disposizioni concernenti l'istituzione e il funzionamento dei punti di accoglienza del neonato e modifica all'articolo 591 del codice penale, in materia di abbandono di persona minore
Presentata il 30 dicembre 2021
Onorevoli Colleghi! – I mezzi di informazione riportano ancora oggi episodi di abbandono di neonati in luoghi pubblici; bambini appena nati esposti alle intemperie, con enormi rischi per la loro incolumità nel momento più delicato della loro esistenza. Tra i casi recentemente saliti alle cronache ricordiamo quello del piccolo Zeno, abbandonato sul ciglio di una strada a Verona, ma si potrebbero citare altri episodi analoghi, più o meno recenti, che talvolta finiscono in tragedia, lasciando intere comunità in un immenso dolore.
Le ragioni dietro un gesto estremo come l'abbandono di un neonato sono spesso collegate a situazioni di gravissima difficoltà economica, emarginazione sociale, violenze subite, ma anche ad altre complesse motivazioni, tra le quali certamente la pandemia di COVID-19 e la generale situazione di instabilità che ne è derivata.
La presente proposta di legge prevede una serie di misure finalizzate a tutelare il diritto alla vita, a limitare le conseguenze drammatiche che possono verificarsi in queste situazioni e a rendere al contempo maggiormente conoscibile e sicuro da parte delle donne l'accesso alle procedure di cui all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
In tale ottica, si introduce innanzitutto un comma aggiuntivo all'articolo 591 del codice penale, con il quale si prevede che gli estremi del reato di abbandono di persone minori o incapaci da questo tipizzato si considerino non sussistenti se il neonato è consegnato entro i primi giorni di vita a un presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale o a uno dei punti di accoglienza allo scopo istituiti dai comuni in collaborazione con le aziende sanitarie locali.
Le misure successive, che si riconnettono funzionalmente alla prima, disciplinano l'istituzione dei predetti punti di accoglienza, che possono essere attivati presso i presìdi ospedalieri, presso altre strutture accreditate del Servizio sanitario nazionale o presso strutture idonee a salvaguardare la sicurezza del neonato e il diritto all'anonimato della madre.
Sul piano dell'organizzazione e dei requisiti di funzionamento dei punti di accoglienza, la proposta di legge prevede che questi siano attivi ventiquattro ore su ventiquattro, siano dotati di appositi contrassegni per consentirne l'immediata riconoscibilità e siano in grado di garantire, anche attraverso l'ausilio delle moderne tecnologie, le condizioni ambientali e strutturali per assicurare il benessere psicofisico del neonato. Si stabilisce, inoltre, che il responsabile amministrativo del punto di accoglienza, una volta rinvenuto un neonato abbandonato, informi il più vicino presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale, affinché questo possa provvedere al suo tempestivo ricovero presso le proprie strutture, e che ne dia notizia al giudice tutelare.
Nel perseguimento delle medesime finalità, la presente proposta di legge prevede che venga attivato un numero verde nazionale, destinato a fornire informazioni sulla localizzazione e sul funzionamento dei punti di accoglienza, e che le farmacie e le altre strutture siano dotate di culle termiche allestite in modo da garantire la salute e la sicurezza del neonato e il diritto all'anonimato della madre.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 591 del codice penale)
1. All'articolo 591 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Non si considerano sussistenti gli estremi del reato di cui al primo comma se il neonato, entro i primi giorni di vita, è consegnato a un presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale o a uno dei punti di accoglienza allo scopo istituiti dai comuni in collaborazione con le aziende sanitarie locali».
Art. 2.
(Istituzione dei punti di accoglienza del neonato)
1. Ai fini di cui al quinto comma dell'articolo 591 del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, istituiscono punti di accoglienza del neonato presso i presìdi ospedalieri, presso altre strutture accreditate del Servizio sanitario nazionale o presso altre strutture idonee a garantire la sicurezza del neonato e il diritto all'anonimato della madre.
2. I comuni sovrintendono all'organizzazione e al corretto funzionamento dei punti di accoglienza del neonato, assicurandone la conformità alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dal comma 3, nominando, a tale fine, un responsabile amministrativo del punto di accoglienza.
3. I punti di accoglienza del neonato sono attivi ventiquattro ore su ventiquattro. Nei punti di accoglienza del neonato sono garantite, anche attraverso l'ausilio delle moderne tecnologie, le condizioni ambientali e strutturali atte ad assicurare il benessere psicofisico del neonato. I punti di accoglienza sono dotati di adeguati dispositivi di rilevazione per la segnalazione tempestiva della presenza di un neonato abbandonato al responsabile amministrativo del punto di accoglienza. I punti di accoglienza sono dotati, all'esterno degli edifici che li ospitano, di idonei contrassegni al fine di renderli immediatamente riconoscibili all'utenza. Il responsabile amministrativo del punto di accoglienza è tenuto a informare immediatamente del rinvenimento di un neonato abbandonato il più vicino presidio ospedaliero del Servizio sanitario nazionale, che provvede al suo tempestivo ricovero presso le proprie strutture, e ne dà notizia entro ventiquattro ore al giudice tutelare.
4. I comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, provvedono a dotare le farmacie e le altre strutture di cui al comma 1 di culle termiche, allestite in modo da garantire la salute e la sicurezza del neonato e il diritto all'anonimato della madre.
Art. 3.
(Numero verde nazionale)
1. Il Ministero dell'interno istituisce, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un numero verde nazionale attivo ventiquattro ore su ventiquattro, destinato a fornire informazioni sulla localizzazione e sul funzionamento dei punti di accoglienza del neonato e a ricevere eventuali segnalazioni anonime relative a neonati abbandonati.
Art. 5.
(Sanzioni)
1. La violazione del diritto di accesso gratuito ai punti di accoglienza del neonato nonché del diritto all'anonimato della madre è punita con la reclusione da sei mesi a un anno.
Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. La somma di cui al presente comma è ripartita annualmente dal Ministero dell'interno tra i comuni che provvedono all'istituzione dei punti di accoglienza del neonato ai sensi della presente legge. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.