XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3485
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SIANI, SERRACCHIANI, LATTANZIO, DELRIO, NITTI, DE MARIA, CARNEVALI, LACARRA, MURA, VISCOMI, CARLA CANTONE, LA MARCA, SOVERINI, SANI, CAPPELLANI, PINI, DE FILIPPO, LEPRI, RIZZO NERVO, TOPO, PELLICANI, CIAMPI, D'ELIA, DI GIORGI, PICCOLI NARDELLI, BERLINGHIERI, ENRICO BORGHI, IANARO
Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
Presentata il 23 febbraio 2022
Onorevoli Colleghi! — Il riconoscimento ormai consolidato, a livello scientifico, del ruolo che le condizioni di povertà economica, sociale ed educativa hanno sulle vite attuali e sul futuro processo di formazione delle bambine e dei bambini impone la necessità non soltanto di strutturare programmi di intervento per coloro che si trovano nelle suddette condizioni, ma soprattutto di elaborare strategie di prevenzione per le fasce di popolazione su cui i fattori di rischio incidono più fortemente nonché di progettare interventi universali di promozione della salute e del benessere.
Esiste un'evidenza scientifica in merito all'efficacia degli interventi precoci di sostegno genitoriale, che hanno inizio durante la gestazione e le prime fasi della vita, su diverse dimensioni della salute e del benessere sia del bambino sia dei genitori.
È, inoltre, dimostrato che tali interventi determinano notevoli risparmi e la riduzione dei numerosi costi sociali e sanitari prodotti, con effetti più o meno a lungo termine, dall'esclusione sociale.
Per garantire il miglior inizio a tutti i bambini serve un «whole government approach», ossia un'alleanza strategica tra il Governo e i Ministeri competenti in materia di infanzia e di famiglia, le amministrazioni locali e il Terzo settore al fine di attuare:
a) politiche di sviluppo, occupazione e lavoro, scuola e servizi socioeducativi, welfare e territorio;
b) politiche sanitarie a carattere universalistico e progressivo da parte del Servizio sanitario nazionale attraverso programmi di prevenzione e di promozione di stili di vita salutari.
In Italia l'adozione di un «whole government approach» deve tenere conto dei seguenti scenari:
a) gli interventi di sostegno al reddito e il potenziamento dell'offerta dei servizi non sempre sono in grado di fare fronte alle diverse situazioni di disagio;
b) la necessità di ampliare e di consolidare l'offerta dei servizi per la prima infanzia;
c) la necessità della messa a sistema di politiche sanitarie universalistiche e progressive, a gestione centralizzata, che sostengano e promuovano gli interventi intersettoriali a favore della prevenzione, della promozione di stili di vita salutari e di cura per tutti i bambini e le loro famiglie, con particolare attenzione alla fascia di età da 0 a 6 anni, a livello nazionale e territoriale;
d) la necessità di forme organizzative per la prevenzione e l'assistenza che siano in grado di affrontare le esigenze del bambino e della famiglia fornendo risposte fondate sulle evidenze scientifiche, quali: percorso nascita, consultori familiari, linee guida per la gravidanza, allattamento materno e assistenza pediatrica, territoriale e ospedaliera.
Per ridurre le disuguaglianze di salute, agendo sul gradiente sociale, le azioni devono essere universali, ma con una portata e un'intensità proporzionate al livello di svantaggio. Tali strategie sono note come «strategie universali progressive». In tal modo è possibile migliorare la salute dei più poveri e ridurre le disuguaglianze di salute tra tutti i gruppi e non solo tra i punti estremi della scala sociale. Azioni di maggiore intensità sono necessarie per chi vive in condizioni di maggiore svantaggio sociale ed economico. In particolare, tra gli interventi efficaci in ambito socio-sanitario e socio-educativo che rientrano nella citata strategia universale progressiva si annoverano le visite domiciliari, i programmi per i genitori, gli asili nido e la scuola dell'infanzia.
In considerazione di quanto esposto, la presente proposta di legge, che consta di tre articoli, dispone l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e ne disciplina le funzioni e la struttura.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)
1. Al fine di tutelare e promuovere i diritti delle persone di minore età, secondo i princìpi della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché di rafforzare l'azione di programmazione, di coordinamento, di sorveglianza e di sostegno delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e con l'azione dell'Unione europea sui diritti dei minori, è istituita l'Agenzia nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.
2. L'Agenzia opera sulla base di princìpi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, contabile e di bilancio. Per quanto non previsto dalla presente legge, all'Agenzia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Art. 2.
(Funzioni dell'Agenzia)
1. L'Agenzia valorizza e coordina le politiche per l'infanzia operando in raccordo con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia nonché con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e della salute e con i Ministri competenti nelle materie attinenti alle funzioni svolte dall'Agenzia. Collabora inoltre con le regioni, in particolare attraverso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, con l'Agenzia nazionale per i giovani, con le associazioni e le organizzazioni del Terzo settore, con le università e gli enti di ricerca a carattere pubblico e privato che svolgono attività nelle materie di competenza dell'Agenzia.
2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni pubbliche interessate, l'Agenzia, tenuto conto delle direttive, delle priorità e degli obiettivi definiti dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, promuove e coordina le politiche per l'infanzia e l'adolescenza nonché per la tutela dei minori. In particolare:
a) propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per la famiglia, sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di presentazione, il Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo;
b) promuove e coordina, in collaborazione con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, interventi di prevenzione che tutelino la crescita e lo sviluppo fisico, mentale e sociale dei soggetti in età evolutiva, sin dalla loro nascita, comprese le azioni di sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
c) coordina le iniziative assunte, a livello nazionale e regionale, per porre in essere azioni di contrasto all'evasione dell'obbligo scolastico e al disagio giovanile, contribuendo ad individuare, anche sulla base delle migliori pratiche adottate, moduli standardizzati idonei ad assicurare forme costanti di comunicazione tra i soggetti coinvolti;
d) realizza interventi e iniziative volte a favorire l'inclusione dei soggetti in età evolutiva e dei loro genitori in situazione di disagio sociale ed economico;
e) promuove e coordina, nel rispetto delle competenze delle amministrazioni pubbliche interessate, le politiche e gli interventi per sviluppare la solidarietà e la coesione sociale nel settore dell'infanzia e adolescenza;
f) monitora le politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri;
g) coordina le attività svolte dalle pubbliche amministrazioni concernenti la prevenzione, l'assistenza, anche in sede legale, e la tutela dei minori nei casi di maltrattamento e di abuso, anche al fine di istituire una banca dati nazionale su tali fenomeni;
h) monitora e censisce, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la presenza dei minori non accompagnati nel territorio nazionale attraverso il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 9 della legge 7 aprile 2017, n. 47, e collabora con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di coordinare gli elenchi dei tutori volontari istituiti presso ogni tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 47 del 2017;
i) promuove iniziative e giornate di formazione, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, per diffondere l'utilizzo sicuro della rete internet da parte dei minori nonché coordina le misure per l'educazione digitale adottate dai soggetti competenti;
l) promuove la conoscenza, la comprensione e l'integrazione culturale tra i beneficiari degli interventi di sostegno all'infanzia e coloro che operano nel settore dell'infanzia e adolescenza;
m) promuove e coordina interventi per lo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno alle attività nel settore dell'infanzia e adolescenza;
n) favorisce la cooperazione nel settore della crescita e sviluppo della popolazione pediatrica a livello locale, nazionale e internazionale.
3. L'Agenzia svolge attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse trasferite dal Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.
4. L'Agenzia definisce gli indicatori necessari a verificare l'impatto delle misure adottate in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in favore dei soggetti in età evolutiva e riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza sugli esiti del monitoraggio.
5. L'Agenzia organizza, con cadenza annuale, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, la Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza di cui all'articolo 11 della legge 28 agosto 1997, n. 285, alla quale partecipano le amministrazioni pubbliche e le istituzioni interessate che presentano una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Nel caso in cui la Conferenza non venga convocata nel termine di cui al primo periodo, il presidente dell'Agenzia riferisce tempestivamente sulle motivazioni alla base del rinvio al Presidente del Consiglio dei ministri e alle competenti Commissioni parlamentari.
6. L'Agenzia formula raccomandazioni e pareri al Governo e alle Camere su questioni connesse all'infanzia e all'adolescenza.
Art. 3.
(Struttura e organico dell'Agenzia)
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il presidente;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, nomina il presidente dell'Agenzia, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifica e comprovata professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e di tutela delle persone di minore età.
3. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Agenzia, la dirige ed è responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il presidente promuove lo sviluppo delle attività istituzionali dell'Agenzia assicurandone l'unità di indirizzo e cura i rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali, direttamente e indirettamente impegnati nella tutela della salute e del benessere dell'infanzia e dell'adolescenza.
4. Il presidente è nominato per tre anni, rinnovabili una sola volta.
5. Il presidente riferisce annualmente alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza sull'attività svolta dall'Agenzia.
6. Il comitato direttivo è composto da quattro membri, compreso il presidente che lo presiede. Il comitato direttivo coadiuva il presidente nell'esercizio delle attribuzioni allo stesso conferite e svolge le ulteriori funzioni ad esso assegnate dallo statuto e dai regolamenti. I membri del comitato direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra persone con comprovata esperienza e professionalità nel settore di competenza dell'Agenzia, per tre anni, rinnovabili una sola volta.
7. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Un membro effettivo, che assume le funzioni di presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo amministrativo e contabile di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti del collegio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
8. Entro tre mesi dalla nomina del presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri per le pari opportunità e la famiglia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e della salute, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e stabilisce i princìpi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.
9. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in venti unità e può essere successivamente variata, ove ne sussista comprovata esigenza. Alla copertura dell'organico si provvede mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale dotato dei requisiti stabiliti dall'Agenzia in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni.
10. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, l'Agenzia si avvale di un contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a venti unità, ad essa assegnato entro sei mesi dalla nomina dei suoi componenti, selezionato tra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato dalle amministrazioni di appartenenza, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di fuori ruolo entro il termine di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio prestato presso l'Agenzia è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. Il personale collocato fuori ruolo risponde del proprio operato esclusivamente all'Agenzia.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento concernente il funzionamento, la dotazione organica, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese nonché le procedure e le modalità di reclutamento del personale dell'Agenzia.
12. Le spese per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, per le attività connesse e strumentali e per il funzionamento dell'Agenzia sono poste a carico di un fondo istituito a tale scopo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.