FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3536

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
GAGLIARDI, LOMBARDO, PETTARIN, SCANU, SILLI, VIETINA

Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di tutela dell'attività sportiva come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività

Presentata il 25 marzo 2022

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è volta a dare rilievo costituzionale all'attività sportiva, al fine di permetterne il dovuto supporto e la necessaria tutela normativa per giungere a un riconoscimento che superi quello di mera attività di benessere psico-fisico, rendendola uno strumento integrativo della salute pubblica, con impatti economici a breve, medio e lungo termine.
L'intervento normativo si rende urgente e necessario, tenuto presente che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), un adulto su quattro non segue i livelli raccomandati di attività fisica e più dell'80 per cento degli adolescenti nel mondo è insufficientemente attivo. Tra il 2001 e il 2016, nei Paesi ad alto reddito è aumentata di ben cinque punti (dal 31,6 per cento al 36,8 per cento) la percentuale di chi non pratica sufficiente attività fisica, con la conseguenza che il rischio di morte nelle persone insufficientemente attive rispetto alle persone attive aumenta dal 20 per cento al 30 per cento.
L'Italia, rispetto a questa stima dell'OMS, riesce anche a fare peggio, in quanto i bambini trascorrono in media due ore al giorno davanti a tv, tablet o cellulare a fronte di una sola ora di sport alla settimana: si tratta di dati che, purtroppo, a seguito dell'emergenza pandemica e delle necessarie misure di contenimento non possono che essere aumentati.
La sedentarietà colpisce tutti ed è interesse superiore della collettività combatterla tenuto conto che, grazie allo sport e con i livelli attuali di pratica agonistica, ogni anno sono 25.580 le malattie e 22.000 i decessi evitati.
Ne deriva inoltre un rilevante vantaggio di natura economica in quanto lo Stato ottiene attualmente un risparmio pari a 1,5 miliardi di euro di spesa sanitaria diretta e, con il solo aumento dell'1 per cento di persone sportivamente attive, risparmierebbe 80 milioni di euro di spesa sanitaria.
Per comprendere in senso più ampio l'impatto che un cambio dello stile di vita degli italiani avrebbe sui conti pubblici si può partire dall'analisi del Libro Bianco dello Sport del CONI (2012), dove si rileva come lo Stato italiano investa in sport circa 3,8 miliardi di euro, secondo la seguente ripartizione: Stato (27 per cento), regioni (11 per cento), province (8 per cento) e comuni (54 per cento). Più della metà delle risorse destinate dalle istituzioni allo sport spetta ai comuni che, come noto, sono sempre più in sofferenza.
A fronte di una spesa di 3,8 miliardi di euro, il valore in termini di vite salvate garantito dagli attuali livelli di pratica sportiva nel Paese, derivante da spesa sanitaria diretta e indiretta, risulta pari a oltre 16 miliardi di euro: per ogni euro investito per l'attività sportiva lo Stato ne risparmia circa quattro per la spesa sanitaria.
Il primo passo per perseguire e ampliare tale progetto è l'inserimento nella Carta costituzionale della tutela dell'attività sportiva come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, in modo da riconoscerne il giusto valore e consentirne un'adeguata integrazione normativa. A livello di legislazione ordinaria, le disposizioni attuative di tale principio costituzionale potrebbero riguardare numerosi ambiti, a partire dall'introduzione di incentivi diretti sino all'adozione di strumenti di promozione mediati, quali la divulgazione attraverso l'istruzione scolastica e la previsione di sgravi fiscali in favore dei soggetti privati e delle associazioni virtuose.
A questo fine la presente proposta di legge costituzionale apporta una parziale modifica all'articolo 32 della Costituzione, integrando tale disposizione concernente la tutela del diritto alla salute con la tutela dell'attività sportiva che ne rappresenta una componente fondamentale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 32 della Costituzione, le parole: «tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» sono sostituite dalle seguenti: «tutela la salute e l'attività sportiva come fondamentali diritti dell'individuo e interessi della collettività».

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