FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 374

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
COMAROLI, MOLTENI, BELOTTI, BIANCHI, CAVANDOLI, ANDREA CRIPPA, FEDRIGA, GOBBATO, GRIMOLDI, MATURI, MOLINARI, RIBOLLA, TOMBOLATO

Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e degli asili nido

Presentata il 24 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende affrontare in maniera sistematica il problema della carenza su tutto il territorio nazionale dei servizi socio-educativi (asili nido). Oggi l'offerta pubblica è di gran lunga inferiore alla domanda e in alcune città il rapporto è di un posto disponibile ogni dieci richiesti.
  Una realtà complessa e disomogenea e ancora molto lontana dal centrare gli obiettivi europei. La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, che istituì i nidi comunali con la previsione di crearne 3.800 entro il 1976, ne vede realizzati al 2017 circa 2.078 (da una ricognizione effettuata su 110 capoluoghi di provincia italiani, per un totale di 83.135 posti disponibili). Un dato lontano rispetto agli obiettivi dell'agenda di Lisbona.
  Rispetto alla distribuzione territoriale delle strutture, in tutto il sud si concentra appena il 12 per cento del totale delle strutture comunali italiane (che corrisponde all'11 per cento dei posti disponibili totali) a fronte del 51 per cento presenti al nord (col 50 per cento dei posti disponibili) e del 37 per cento al centro (con equivalente percentuale dei posti disponibili). Un divario che si fa ancora più stridente di fronte al confronto tra i numeri delle domande presentate e quelli delle liste d'attesa: è al sud la minima percentuale di richieste (il 15 per cento del totale nazionale) e la massima percentuale di bambini momentaneamente esclusi (il 30 per cento di quelle richieste rimangono insoddisfatte), mentre al nord rimane escluso il 18 per cento del 56 per cento del totale delle famiglie italiane che hanno richiesto l'accesso per il loro figlio.
  Al nord, dove la domanda continua a crescere, stanno aprendo nuove strutture comunali, ma solo raramente si tratta di realtà totalmente pubbliche: grande spazio viene dato soprattutto alla gestione dei nidi da parte delle cooperative e al convenzionamento di imprese di diverso tipo, titolari di nidi classificati come nidi aziendali, aperti in parte anche ai figli dei non-dipendenti, e di micro-nidi e nidi di condominio. E fa scalpore il boom di questo fenomeno in regioni distintesi per una solida tradizione di servizi all'infanzia pubblici come la Toscana e l'Emilia-Romagna, dove, insieme al Lazio e alla Lombardia, si trovano il 65 per cento delle strutture (con equivalente percentuale di posti disponibili).
  È necessario quindi un intervento che nel breve periodo possa offrire una risposta rapida alle richieste di posti nelle strutture socio-educative e per far questo è importante agire con formule nuove cercando di coniugare l'iniziativa pubblica a quella privata applicando sistemi di collegamento rapidi tra le istituzioni nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale. L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di realizzare in tempi rapidi 1.000 nuovi asili nido senza una spesa eccessiva per l'erario pubblico.
  Infatti, la ratio è di realizzare un piano straordinario per il potenziamento dei servizi socio-educativi. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove la realizzazione di un piano straordinario per il potenziamento dei servizi socio-educativi, che si fonda sull'erogazione di un contributo statale ripartito per le regioni e, a cascata, per gli enti locali, finalizzato alla ristrutturazione degli immobili in disuso affinché siano utilizzati come asili nido da concedere a titolo gratuito ai privati, che si impegnano a garantire rette sociali elaborate in media a quelli che sono i costi dei nidi pubblici e privati della zona territoriale e ad assumere prioritariamente lavoratori socialmente utili al fine di offrire loro una vera occupazione.
  La realizzazione di questo piano straordinario renderà fruibili 1.000 nuovi asili nido su una superficie totale di 200.000 metri quadrati, 28.000 nuovi posti per i bambini, 10.000 nuovi posti di lavoro, contribuendo quindi anche ad un rilancio economico e occupazionale del Paese attraverso la ricollocazione di un numero importante di lavoratori socialmente utili in scadenza e il rilancio delle aziende edili di ristrutturazione e dell'indotto ad esse collegato.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

  1. La Repubblica riconosce il diritto alla formazione di ogni persona a partire dai primi anni di età e, nel quadro delle azioni di sostegno alle famiglie nella cura e nell'educazione dei figli, istituisce i servizi per la prima infanzia.
  2. La presente legge, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia, detta norme di principio per la realizzazione, lo sviluppo, la qualificazione e la gestione di un sistema generale di servizi per i bambini di età inferiore ai tre anni e per le loro famiglie e, in particolare, dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi.
  3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 2.
(Obiettivi e caratteristiche dei nidi d'infanzia).

  1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie i bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni.
  2. Gli obiettivi e le caratteristiche del nido d'infanzia sono i seguenti:

   a) offrire ai bambini un luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità affettive e sociali;

   b) consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso il loro affidamento quotidiano e continuativo a figure dotate di specifica competenza professionale, diverse da quelle parentali;

   c) sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e di promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi.

  3. Il nido d'infanzia, in collaborazione con i competenti servizi comunali e delle aziende sanitarie locali, svolge un'azione di prevenzione contro ogni forma di emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico e sociale, tutelando e garantendo, in particolare, il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale.

Art. 3.
(Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi).

  1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 500 milioni di euro per l'anno 2019. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.
  2. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 1 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

   a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dagli asili nido pubblici e privati presenti nella zona territoriale;

   b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.

Art. 4.
(Fondo piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi).

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di 500 milioni di euro denominato «Fondo piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi».

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque per le spese relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Tutela della salute», «Difesa e sicurezza del territorio».

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