PROGETTO DI LEGGE
Capo I
Articolo 1
Articolo 2
Capo II
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Capo III
Articolo 8
Articolo 9
Capo IV
Articolo 10
Articolo 11
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 415
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata MURONI
Istituzione di un contributo ecologico sulle emissioni di anidride carbonica e delega al Governo per la revisione del sistema tributario in base a princìpi di tutela dell'ambiente. Semplificazione e delega al Governo in materia di produzione, autoproduzione e impiego di energia da fonti rinnovabili
Presentata il 27 marzo 2018
Onorevoli Colleghi! — È in atto nel mondo un processo di radicale trasformazione dei modi di produrre e consumare l'energia, all'insegna dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e di un modello di generazione distribuita che sempre più spesso vede coincidere negli stessi soggetti – imprese, famiglie, singoli cittadini – le funzioni di produzione e consumo. Questo grande cambiamento tecnologico, economico e sociale è dettato in primo luogo da ragioni ambientali, cioè dall'urgenza di fermare i cambiamenti climatici e combattere con più efficacia l'inquinamento atmosferico superando la dipendenza dei sistemi energetici dai combustibili fossili che sono alla base sia delle alterazioni del clima oggi in atto sia di buona parte dei fenomeni di inquinamento dell'aria. Nella seconda metà del 2016, proprio per effetto dei processi di combustione di carbone, petrolio e altri combustibili fossili, è stato registrato dall'Organizzazione meteorologica mondiale il superamento della soglia critica di 400 parti per milione di anidride carbonica (CO2) nell'atmosfera: un superamento da considerarsi stabile, poiché rimarrà tale almeno per i prossimi decenni. L'anidride carbonica è di gran lunga il principale gas responsabile dei cambiamenti climatici di origine antropica (altri gas che producono alterazione del clima sono il metano, gli idrofluorocarburi e il protossido di azoto) e dunque questa così elevata concentrazione di anidride carbonica nell'aria, del tutto inedita nella storia dell'uomo, sta già producendo danni ambientali, sociali ed economici di vasta portata: innalzamento della temperatura media terrestre e del livello dei mari e degli oceani, scioglimento dei ghiacciai, moltiplicazione dei fenomeni meteorologici estremi, inaridimento e desertificazione di terre che erano fertili, migrazioni per cause ambientali che costringono decine di milioni di donne e di uomini ad abbandonare i loro luoghi di vita e di lavoro per mancanza di cibo e di acqua. Anche l'inquinamento dell'aria causato dalla combustione di materiali fossili determina pesanti effetti negativi: secondo uno studio recente dell’Health Effects Institute statunitense, il 92 per cento della popolazione mondiale vive in aree con livelli di inquinamento atmosferico dannosi per la salute umana; la stessa ricerca valuta in oltre 4 milioni all'anno il numero dei morti per aria inquinata.
Sia pure tra ritardi, lentezze e incertezze, la comunità internazionale ha adottato decisioni importanti per ridurre le emissioni di anidride carbonica e degli altri gas che determinano alterazioni del clima, al fine di arginare così i danni del cambiamento climatico. In particolare l'Accordo di Parigi, stipulato nel 2015 e sottoscritto da tutti i principali Paesi emettitori di anidride carbonica – Stati Uniti d'America (USA), Cina India e diversi Stati europei –, impegna i Paesi firmatari a compiere tutti i passi necessari per contenere l'aumento della temperatura media terrestre sotto i 2 gradi centigradi, considerati dal mondo scientifico come il «punto di non ritorno».
La presa di coscienza, sia pure tardiva e incompleta, da parte dei Governi dell'urgenza di fermare i cambiamenti climatici ha dato ulteriore spinta alla «rivoluzione energetica» verso il risparmio energetico e l'abbandono dei combustibili fossili. La quota assorbita da petrolio e carbone tra le fonti di produzione energetica mondiali è in calo costante da oltre dieci anni, mentre il peso delle fonti rinnovabili sulla produzione di elettricità ha ormai superato sia il petrolio, sia il gas naturale, sia l'energia nucleare. Grandi Paesi si sono dati obiettivi ravvicinati e molto ambiziosi quanto ai tempi di superamento della dipendenza dai combustibili fossili: la Germania prevede di ricavare dalle fonti rinnovabili almeno l'80 per cento del suo fabbisogno elettrico entro il 2050, il Regno Unito ha deciso di dismettere nei prossimi anni tutte le centrali alimentate a carbone, la Cina all'inizio di quest'anno ha annunciato l'abbandono dei progetti – molti già in fase avanzata – per la costruzione di 85 nuove centrali a carbone e lo stanziamento di 340 miliardi di euro nei prossimi cinque anni per l'impiego di energie rinnovabili. Anche in Italia, fino a pochi anni fa, si è registrata una crescita vistosa del contributo delle energie pulite alla produzione di energia: in particolare nel campo elettrico, dove la quota delle fonti rinnovabili sulla produzione totale ha ormai superato il 40 per cento.
I benefìci di questo cambiamento epocale non sono solo ambientali, ma riguardano anche l'economia e il benessere sociale: così, per esempio, investire in efficienza energetica consente alle imprese di guadagnare in competitività e alle famiglie di liberare risorse per altri usi e consumi. D'altra parte, tale processo non avviene dappertutto con la stessa intensità e anzi è destinato a ridisegnare i rapporti di forza tra Paesi e aree geopolitiche: chi lo interpreterà nei prossimi decenni con maggiore determinazione peserà di più nell'economia globale del futuro.
Come avvenuto sempre per ogni mutamento radicale di paradigma economico e tecnologico, anche la «rivoluzione energetica» in atto deve fronteggiare le resistenze, spesso le aperte opposizioni, di mentalità e interessi legati al passato, in questo caso al vecchio modo di produzione energetica incentrato sui combustibili fossili che per due secoli ha dominato le nostre economie, le nostre organizzazioni sociali e le nostre stesse abitudini di cittadini, di utenti e di consumatori.
In Italia negli anni recenti tali resistenze si sono fatte tanto più potenti per il diretto sostegno ricevuto dagli ultimi Governi. Il nostro Paese è tuttora immerso in una crisi economica e sociale profonda, con sempre più imprese che faticano a reggere la competizione globale, con un numero grande e crescente di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà, con una disoccupazione giovanile che sfiora il 40 per cento. La «green economy» e in particolare l'innovazione energetica sono tra i terreni d'azione più efficaci per uscire da questo stallo; sono, in Italia come in tutto il mondo, la via maestra per produrre più ricchezza con meno consumo di energia e di materie prime, per ridurre le emissioni inquinanti stabilizzando il clima, per creare nuova occupazione e dare maggiore competitività alle imprese.
Tutto questo in Italia non viene fatto, spesso viene fatto l'opposto. Il Governo nel 2014, proseguendo e accentuando scelte negative già compiute dai Governi che l'avevano preceduto, da una parte si è lanciato in un'anacronistica, antistorica sfida per avviare nei nostri mari un sostanzioso programma di trivellazioni petrolifere – il programma bocciato da 13 milioni di italiani nel referendum anti-trivelle dell'aprile 2016 – , dall'altra ha varato una serie di norme – i decreti «spalma-incentivi», che hanno ridotto retroattivamente gli incentivi già erogati ai produttori di energie pulite. Queste politiche hanno messo letteralmente in ginocchio il settore delle energie rinnovabili: così, il numero dei nuovi impianti solari fotovoltaici è crollato dai 150.000 del 2012 ai 722 del 2014, con un calo verticale degli investimenti e la perdita di migliaia di posti di lavoro (4.000 solo nel 2015).
La presente proposta di legge vuole contribuire a mettere fine a queste politiche contrarie all'interesse generale dell'Italia, attraverso tre «azioni» convergenti: adottare un'imposta sui combustibili fossili («carbon-tax») che sostenga i processi di miglioramento dell'efficienza energetica e di sostituzione di energie fossili con fonti rinnovabili; definire un quadro di regole rigoroso ma omogeneo e semplificato per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; incentivare i sistemi di generazione distribuita dell'energia.
La prima «azione» consiste nell'introduzione di un contributo ecologico per favorire il perseguimento di un progressivo contenimento delle emissioni di anidride carbonica derivanti dal consumo di combustibili fossili impiegati in processi di combustione. Il contributo è fissato, a regime, in 20 euro per ogni tonnellata di anidride carbonica, il che equivarrebbe oggi ad un gettito di circa 8 miliardi di euro.
La seconda «azione» prevede di definire un sistema omogeneo di regole per quanto riguarda gli iter autorizzativi cui sono soggetti i nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili: un quadro di regole che garantisca la sicurezza, la trasparenza e la compatibilità paesaggistica di tali impianti – solari, eolici, da geotermia a ciclo chiuso di nuova generazione e a emissioni zero, a biomasse e altri – ma rendendo più semplici e uniformi le procedure amministrative in materia.
La terza «azione», infine, serve a promuovere la generazione distribuita di energia, cioè la possibilità, per imprese, gruppi di imprese, famiglie, comunità piccole e grandi, di autoprodurre l'energia necessaria ai loro bisogni. Oggi questa possibilità, che offre grandi vantaggi in termini di riduzione dei consumi, minore utilizzo di fonti fossili e minori emissioni inquinanti e alteratrici del clima, è fortemente penalizzata da un quadro normativo obsoleto che perpetua un modello iper-centralizzato di distribuzione dell'energia, in particolare dell'energia elettrica, largamente inefficiente, e di fatto obbliga la gran parte dei consumatori di elettricità a collegarsi alla rete nazionale – che per le sue dimensioni è soggetta a vincoli notevoli –, ostacolando in ogni modo la creazione di una pluralità di reti di distribuzione più piccole ed efficienti. L'obiettivo di incentivare la generazione distribuita di energia è peraltro richiamato nel «winter package», il «pacchetto» di misure per l'innovazione energetica presentato nel 2016 dalla Commissione europea.
Entrando nello specifico della proposta di legge, ecco una breve descrizione dell'articolato.
Il capo I – Istituzione del contributo ecologico e disposizioni in materia di fiscalità ambientale – si compone di due articoli:
l'articolo 1 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un contributo ecologico per favorire il perseguimento di un progressivo contenimento delle emissioni di anidride carbonica derivanti dal consumo di combustibili fossili impiegati in processi di combustione. Il contributo ecologico è quantificato in 20 euro per tonnellata di anidride carbonica equivalente prodotta; si prevede che, a fronte del gettito ricavato, risorse pubbliche di pari entità siano destinate a interventi di riduzione della pressione fiscale. Con il comma 3, inoltre, è stabilito che ogni due anni si effettua un ricalcolo del contributo ecologico. Qualora la riduzione delle emissioni di CO2 è stata superiore a quella prevista dagli accordi sottoscritti in ambito europeo e internazionale, il contributo ecologico è diminuito a 10 euro per tonnellata di CO2 prodotta, mentre se la riduzione delle emissioni di CO2 è stata inferiore a quella necessaria a rispettare i predetti accordi, il contributo è aumentato ad almeno 30 euro per tonnellata di CO2 prodotta;
l'articolo 2 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo contenente misure di riforma fiscale volte alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente nonché a un alleggerimento della tassazione dei redditi di famiglie e imprese. In particolare si stabilisce che il decreto attuativo della delega debba contenere: una riduzione delle aliquote di imposizione sui redditi delle persone fisiche e delle imprese, finanziata attraverso una pari riduzione dell'erosione fiscale sulle imposte gravanti sui consumi, in particolare attraverso l'abolizione di tutte le esenzioni relative alle accise sui prodotti energetici; la rimodulazione delle accise sui prodotti energetici, mantenendo inalterata l'aliquota media e prevedendo una componente proporzionale al contenuto energetico e una componente proporzionale alle emissioni di sostanze alteratrici del clima; la revisione dell'imposta sul valore aggiunto, mantenendone invariato il gettito complessivo, al fine di orientare il mercato verso modi di produzione e di consumo più sostenibili sotto l'aspetto ambientale.
Il capo II – Semplificazione e promozione degli impianti energetici che utilizzano fonti rinnovabili – si compone di cinque articoli:
l'articolo 3 definisce le finalità del capo: promuovere e tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del territorio, attraverso la semplificazione e la promozione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;
l'articolo 4 contiene misure atte a semplificare la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica (eolico, fotovoltaico, solare termodinamico, teleriscaldamento e teleraffreddamento, geotermia a ciclo chiuso di nuova generazione e a emissioni zero, idroelettrico, biomassa e biogas alimentati da fonti rinnovabili). Tale semplificazione riguarda anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
l'articolo 5 stabilisce che il gestore della rete elettrica, nei casi in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere elettricità prodotta da fonti rinnovabili, è tenuto a predisporre i necessari interventi di adeguamento e potenziamento. Tali interventi sono estesi a tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e a tutte le installazioni di connessione, senza oneri per il produttore. Si prevede, inoltre, che i costi della connessione alla rete di impianti che producono elettricità da fonti rinnovabili nonché i costi dell'installazione degli strumenti di misurazione atti a registrare le quantità di energia elettrica trasmessa e ricevuta sono posti a carico del sistema elettrico. Infine, si pone a carico del gestore l'obbligo di modificare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, il codice di rete prevedendo che le aste del mercato infragiornaliero si concludano entro mezz'ora dalla consegna dell'energia;
l'articolo 6 stabilisce che per la realizzazione degli impianti eolici in mare aperto (off-shore) situati oltre un miglio dalla costa la valutazione d'impatto ambientale statale non necessita del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
l'articolo 7 stabilisce che i progetti che prevedono il rifacimento di impianti eolici già esistenti senza modifiche sostanziali siano esenti da una nuova valutazione d'impatto ambientale. Per modifiche non sostanziali si intendono i seguenti interventi: variazione del modello di aerogeneratore, con o senza aumento di potenza della macchina; variazione della collocazione degli aerogeneratori e conseguente adeguamento delle opere afferenti, quali le reti di collegamento in media tensione, la viabilità, gli spazi di manovra e le piazzole di montaggio; variazione dei tracciati delle linee elettriche in media tensione e variazione della collocazione dei centri di trasformazione e trasformazione in media tensione; tutte le modifiche che comportino la riduzione delle aree occupate, della potenza installata, delle dimensioni degli aerogeneratori e in generale un minore impatto quantitativo sul territorio.
Il capo III – Delega al Governo in materia di autoproduzione e generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili – si compone di due articoli:
l'articolo 8 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo finalizzato a promuovere l'autoproduzione e la generazione distribuita dell'energia da fonti rinnovabili, allo scopo di favorire il miglioramento ambientale e di ridurre i costi energetici a carico degli utenti finali;
l'articolo 9 fissa i princìpi e criteri direttivi cui deve conformarsi l'esercizio della delega: qualificare come «attività libera» la costruzione e l'esercizio di reti elettriche private alimentate da fonti rinnovabili che possiedano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi; consentire all'interno degli edifici la distribuzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili attraverso reti private; consentire tra aziende limitrofe lo scambio di energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili o in cogenerazione ad alto rendimento attraverso reti private; rendere possibile alle amministrazioni pubbliche l'utilizzo della rete elettrica per lo scambio di energia tra edifici che afferiscano ad una stessa amministrazione; prevedere vantaggi fiscali per le utenze che ricorrono all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
Il capo IV reca le disposizioni finali:
l'articolo 10 stabilisce che, per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo nell'energia scambiata con la rete e senza dover pagare gli oneri di rete, come invece prevede l'attuale formulazione dell'articolo 27 della n. 99 del 2009;
l'articolo 11 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO ECOLOGICO E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ AMBIENTALE
Art. 1.
(Istituzione del contributo ecologico).
1. Al fine di promuovere l'attuazione di politiche e misure per lo sviluppo sostenibile e per la green economy finalizzate a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, in applicazione della normativa europea e in raccordo con la normativa fiscale già vigente a livello regionale e locale, nonché nel rispetto del principio della neutralità fiscale, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, un contributo ecologico per favorire il perseguimento di un progressivo contenimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2), nonché dei gas climalteranti, derivanti dal consumo di combustibili fossili impiegati in processi di combustione.
2. Il contributo ecologico di cui al comma 1 è stabilito in 20 euro per tonnellata di CO2 prodotta.
3. Il contributo ecologico è ricalcolato ogni due anni sulla base dei seguenti criteri:
a) se la riduzione delle emissioni di CO2 è stata superiore a quella prevista dagli accordi sottoscritti in ambito europeo e internazionale, il contributo ecologico di cui alla comma 2 è diminuito a 10 euro per tonnellata di CO2 prodotta;
b) se la riduzione delle emissioni di CO2 è stata inferiore a quella necessaria a rispettare i predetti accordi, il contributo di cui comma 2 è aumentato ad almeno 30 euro per tonnellata di CO2 prodotta.
4. Il contributo ecologico è versato, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.
5. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i princìpi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del medesimo comma 4 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
6. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate:
a) alla riduzione delle imposte sul reddito delle persone e delle imprese;
b) a favorire attraverso contributi gli investimenti in efficienza energetica nei settori interessati dalla green economy;
c) ai progetti di recupero e riqualificazione ambientale.
Art. 2.
(Delega al Governo per la revisione del sistema tributario in base a princìpi di tutela dell'ambiente, di equità e defiscalizzazione dei redditi e di introduzione di forme di fiscalità ambientale in materia di beni e prodotti).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo per la revisione del sistema tributario in base a princìpi di salvaguardia e tutela dell'ambiente, di equità e defiscalizzazione dei redditi e di introduzione di forme di fiscalità ambientale in materia di beni e prodotti.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema del decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.
4. Nel rispetto dei princìpi e delle norme dell'ordinamento dell'Unione europea, delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, del principio di sussidiarietà, come definito ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nell'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riduzione delle aliquote dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle società, finanziata attraverso una corrispondente riduzione dell'erosione fiscale sulle imposte gravanti sui consumi e, in particolare, attraverso l'abolizione di tutte le esenzioni relative alle accise sui prodotti energetici;
b) rimodulazione delle accise sui prodotti energetici, mantenendo invariata l'aliquota media e prevedendo che l'aliquota per ciascun prodotto sia costituita da una componente proporzionale al contenuto energetico e da una componente proporzionale alle emissioni alteratrici del clima;
c) revisione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, mantenendone invariato il gettito complessivo, al fine di orientare il mercato verso modi di produzione e di consumo più sostenibili sotto l'aspetto ambientale, definendo a questo scopo criteri per la valutazione delle prestazioni ambientali ed energetiche dei beni e dei servizi e determinando in base a essi le aliquote applicabili, in modo tale da incentivare il consumo di beni e di servizi aventi maggiore sostenibilità ambientale.
5. Le disposizioni introdotte con il decreto legislativo di cui al comma 1 non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
Capo II
NORME DI SEMPLIFICAZIONE RIGUARDANTI GLI IMPIANTI ENERGETICI CHE UTILIZZANO FONTI RINNOVABILI
Art. 3.
(Finalità).
1. Il presente capo, al fine di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del territorio, definisce un quadro di regole omogeneo, trasparente e semplificato per favorire lo sviluppo e la diffusione dell'impiego delle fonti energetiche rinnovabili.
Art. 4.
(Semplificazione del regime autorizzatorio per gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili).
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli impianti eolici, fotovoltaici, solari termodinamici, a geotermia a ciclo chiuso di nuova generazione e a emissioni zero, idroelettrici, a biomassa e a biogas per la produzione di energia elettrica nonché agli impianti di teleriscaldamento e teleraffreddamento alimentati da fonti rinnovabili.
2. Per la costruzione, l'esercizio, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse alle infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:
a) si applica la procedura abilitativa semplificata per gli impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili, aventi potenza nominale fino a 1 MW elettrico, in relazione alle diverse tecnologie, fonti energetiche e potenze da installare;
b) si applica il regime previsto per l'attività edilizia libera per gli impianti fotovoltaici da installare sugli edifici e fabbricati, in relazione alla potenza e alle caratteristiche degli impianti;
c) si applica il regime previsto per l'attività edilizia libera per le restanti categorie di impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili, aventi potenza nominale fino a 50 kW elettrici, in relazione alle diverse tecnologie e fonti energetiche.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a costruire gli impianti di cui al comma 1 è rilasciata esclusivamente al medesimo soggetto che ha avviato l’iter autorizzativo.
Art. 5.
(Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricità da fonti rinnovabili).
1. Il gestore della rete elettrica, nei casi in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, predispone i necessari interventi di adeguamento e potenziamento. Gli interventi di cui al primo periodo sono estesi a tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e a tutte le installazioni di connessione, senza oneri per il produttore.
2. I costi della connessione alla rete di impianti che producono elettricità da fonti rinnovabili nonché i costi dell'installazione degli strumenti di misurazione atti a registrare le quantità di energia elettrica trasmessa e ricevuta sono a carico del sistema elettrico. Il punto di connessione è indicato dall'operatore proponente l'iniziativa; se il gestore della rete stabilisce per la connessione un punto diverso da quello indicato, i costi aggiuntivi sono a suo carico. La connessione e le installazioni collegate devono soddisfare i requisiti tecnici stabiliti dal gestore della rete.
3. I costi e le procedure autorizzative associati agli interventi di adeguamento e potenziamento della rete elettrica, necessari per ricevere l'elettricità prodotta da impianti nuovi, riattivati, estesi o ammodernati, sono a carico del gestore della rete. Il gestore della rete, nella determinazione delle tariffe per l'utilizzo della rete, può tenere conto dei costi di investimento sostenuti per gli interventi di cui al presente articolo, a condizione che essi siano distintamente indicati nella contabilità dell'esercizio.
4. Il Gestore della rete elettrica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica il codice di rete prevedendo che le aste del mercato infragiornaliero si concludano entro 30 minuti dalla consegna dell'energia.
Art. 6.
(Valutazione dell'impatto ambientale degli impianti eolici off-shore).
1. Per la realizzazione degli impianti eolici in mare aperto (off-shore) situati oltre un miglio dalla costa, la valutazione d'impatto ambientale di competenza dello Stato non necessita del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Art. 7.
(Procedura semplificata per gli impianti eolici).
1. I progetti di modifica o rifacimento degli impianti eolici, di cui al punto 4.1.3 dell'allegato 2 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, sono esenti dalla valutazione d'impatto ambientale in tutti i casi in cui prevedano modifiche non sostanziali all'impianto preesistente.
2. Per modifiche non sostanziali si intendono le seguenti tipologie di intervento:
a) la variazione del modello di aerogeneratore, con o senza aumento di potenza della macchina;
b) la variazione dell'orientamento degli aerogeneratori e il conseguente adeguamento delle opere afferenti, quali le reti di collegamento in media tensione, la viabilità, gli spazi di manovra e le piazzole di montaggio;
c) la variazione dei tracciati delle linee elettriche in media tensione e la variazione della collocazione dei centri di trasformazione e di trasformazione in media tensione;
d) la variazione delle infrastrutture elettriche di trasformazione da media ad alta tensione e di collegamento alla rete;
e) tutte le modifiche che comportino la riduzione delle aree occupate, della potenza installata, delle dimensioni degli aerogeneratori e in generale un minore impatto quantitativo sul territorio.
Capo III
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI AUTOPRODUZIONE E GENERAZIONE DISTRIBUITA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Art. 8.
(Finalità).
1. Al fine dell'attuazione delle politiche per lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili e per l'attuazione della green economy nonché ai sensi della normativa nazionale vigente e in attuazione dell'Accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, ratificato ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recepita con il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, recepita con il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il presente capo è finalizzato a promuovere l'autoproduzione e la generazione distribuita dell'energia da fonti rinnovabili, allo scopo di favorire l'innovazione tecnologica, l'occupazione, il miglioramento della qualità ambientale e la riduzione dei costi energetici per gli utenti.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo per le finalità indicate al comma 1. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Governo trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema del decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.
3. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo individua forme opportune per la consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali di settore e delle associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori.
4. Le disposizioni introdotte dal decreto legislativo di cui al comma 2 non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi generali).
1. Nel rispetto dei princìpi e delle norme dell'ordinamento dell'Unione europea, delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, del principio di sussidiarietà, come definito ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto legislativo di cui all'articolo 8 della presente legge è adottato nell'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) la costruzione e l'esercizio di reti elettriche private alimentate da fonti rinnovabili, che possiedano le caratteristiche dei sistemi di distribuzione chiusi, come definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, costituisce attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;
b) la costruzione e l'esercizio di linee dirette alimentate da fonti rinnovabili, che possiedano le caratteristiche individuate dall'articolo 2, numero 15), e dall'articolo 34 della direttiva 2009/72/CE costituiscono attività libera soggetta esclusivamente alle autorizzazioni richieste per la costruzione e l'esercizio delle relative linee elettriche e dei relativi impianti di produzione di energia elettrica e agli eventuali obblighi di servizio imposti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;
c) all'interno degli edifici è consentita la distribuzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili attraverso reti private mediante:
1) la cessione dell'energia elettrica regolata da contratti di vendita diretta tra privati, sulla base di accordi bilaterali, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e stabilità del servizio; la creazione di uno o più punti di connessione con la rete di distribuzione; la produzione elettrica da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento integrata con sistemi di accumulo;
2) la stipulazione di un contratto con il gestore della rete per l'immissione in rete, con l'individuazione di una tolleranza massima del 10 per cento;
d) nei distretti produttivi, nelle aree artigianali e tra aziende limitrofe fino alla distanza massima di 1 chilometro dai confini catastali è consentito lo scambio di energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili o in cogenerazione ad alto rendimento attraverso reti private mediante:
1) la cessione dell'energia elettrica regolata da contratti di vendita diretta tra privati, sulla base di accordi bilaterali, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e stabilità del servizio; la produzione elettrica da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento integrata con sistemi di accumulo;
2) la stipulazione di un contratto con il gestore di rete per l'immissione in rete, con l'individuazione di una tolleranza massima del 10 per cento;
e) le amministrazioni pubbliche possono utilizzare la rete elettrica per lo scambio di energia prodotta da impianti installati su edifici ad esse afferenti, alimentati da fonti rinnovabili, tra edifici utilizzati dalla medesima amministrazione, mediante la possibilità di usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e in cogenerazione ad alto rendimento a copertura dei consumi di proprie utenze, in deroga all'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e i punti di prelievo dell'energia scambiata con la rete e con esonero di tali sistemi dal pagamento degli oneri di rete e di sistema. La disciplina di cui alla presente lettera sarà soggetta a sperimentazione per tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'alinea, per verificarne i risultati e la replicabilità e per valutare eventuali modifiche atte a migliorarne l'efficacia a fini di efficienza e di risparmio energetico;
f) in favore delle utenze domestiche sono previsti vantaggi fiscali e semplificazioni per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili mediante la semplificazione dell'accesso al meccanismo dello scambio sul posto attraverso il conguaglio della produzione e dei consumi su base annuale;
g) per l'autoproduzione e la distribuzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono previsti vantaggi fiscali e parafiscali. In particolare, è attuata una rimodulazione del peso degli oneri di sistema che, nel quadro di una riduzione generale di tali oneri per le utenze che ricorrono all'autoconsumo, preveda riduzioni tanto maggiori quanto minore è l'impatto ambientale della tipologia energetica di autoconsumo;
h) la proporzione fra le componenti fissa e variabile degli oneri di sistema è rimodulata secondo i seguenti criteri:
1) almeno il 75 per cento del gettito degli oneri di sistema deve provenire dalla componente variabile commisurata al prelievo di elettricità dalle reti;
2) per gli impianti da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 20 kW, la riduzione è pari al 100 per cento;
3) per gli impianti da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW che non usufruiscono di incentivi, la riduzione è pari al 95 per cento;
4) per gli impianti da fonti rinnovabili che usufruiscono dello scambio sul posto o degli incentivi in conto energia, la riduzione è pari al 70 per cento;
5) per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, la riduzione è pari al 70 per cento se non godono dei certificati bianchi; negli altri casi è pari al 60 per cento;
6) per gli impianti alimentati da fonti fossili non cogenerative, la riduzione è pari a 0.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 10.
(Modifiche all'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99).
1. All'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «e fermo restando il pagamento degli oneri di rete» sono soppresse;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini del calcolo del corrispettivo in conto scambio si considera il totale dell'energia immessa in rete dai punti di immissione ed il totale dell'energia prelevata dai vari punti di prelievo».
Art. 11.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.