FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 461

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CARETTA, LOLLOBRIGIDA, CROSETTO, CIABURRO, DEIDDA,
MONTARULI, PRISCO, FIDANZA, LUCASELLI, ACQUAROLI,
GEMMATO, BUCALO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, VARCHI,
TRANCASSINI, CIRIELLI, MASCHIO

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Presentata il 4 aprile 2018

  Onorevoli Colleghi! — La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», è entrata in vigore 26 anni fa, in un contesto socio-economico ed ambientale molto diverso rispetto a quello attuale.
  In tutta Europa, nessuna legge statale sulla gestione faunistica è rimasta sostanzialmente immutata per un periodo così lungo, senza prestarsi agli opportuni aggiornamenti ed ai necessari adeguamenti alle mutate esigenze di corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali, come invece è successo nel nostro Paese.
  La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di apportare gli opportuni aggiornamenti e necessari correttivi alla legge vigente, anche alla luce dell'esperienza di ben 26 anni di applicazione sul territorio nazionale, adeguandola alle attuali esigenze ed alle modalità gestionali già in essere in tutti gli altri Paesi dell'Unione europea, sicuramente nel rispetto delle direttive europee ma anche nel rispetto degli usi, costumi e tradizioni nazionali e locali.
  All'articolo 1 si sancisce il diritto da parte delle regioni di dotarsi di propri istituti regionali per la fauna selvatica, coordinati nella loro attività dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), anche a seguito della perdurante incapacità dell'ISPRA di fornire allo Stato e alle regioni i previsti dati ed i richiesti pareri scientifici per poter garantire una corretta gestione della fauna selvatica.
  Si stabilisce altresì che gli impianti di cattura, regolarmente attivati nel rispetto delle normative europee e statali di riferimento, possano catturare in misura controllata e cedere, a fini di richiamo, esemplari appartenenti a tutte le specie cacciabili.
  All'articolo 2 si stabiliscono più puntuali modalità di detenzione dei richiami vivi.
  All'articolo 3 si riporta l'ISPRA sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  All'articolo 4 si stabiliscono le condizioni per garantire il rispetto della legge, ribadendo che la percentuale di territorio agro-silvo-pastorale da precludere all'attività venatoria non deve superare il 30 per cento (20 per cento nella zona delle Alpi), obbligando lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a conformarsi al dettato normativo nazionale.
  L'articolo 5 cancella l'obbligo della scelta di caccia in via esclusiva, che impone al cacciatore di scegliere preventivamente quale forma di caccia esercitare in via esclusiva (vagante nella zona delle Alpi, da appostamento fisso, vagante in pianura). Inoltre reintroduce l'età minima per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio, previa firma di assunzione di responsabilità da parte di chi esercita la potestà genitoriale, così come avviene nella maggior parte dei Paesi europei. Infine, si prevede l'adeguamento dei massimali per la copertura assicurativa.
  All'articolo 6 si conferma quanto previsto nella normativa in vigore, consentendo l'uso del fucile con non più di due colpi nel serbatoio e si attesta l'utilizzabilità dei fucili a canna rigata con caricatore a più di tre colpi purché omologato o catalogato dalla fabbrica produttrice e si specificano le norme per l'utilizzo dell'arco.
  All'articolo 7 si stabiliscono nuove modalità per regolamentare la mobilità controllata per la caccia alla selvaggina migratoria sul territorio nazionale e regionale, oltre ad inserire il concetto di residenza venatoria.
  All'articolo 8 si specificano i divieti a tutela delle colture agricole.
  All'articolo 9 si inserisce il concetto di fauna selvatica come risorsa che può contribuire ad incrementare il reddito dell'imprenditore agricolo.
  All'articolo 10 si inserisce il concetto delle cacce per periodi e per specie, come avviene in tutta Europa, oltre a recepire quanto esplicitamente previsto negli allegati II/A e II/B della direttiva 2009/147/CE. Si adegua altresì la normativa nazionale a quella europea per quanto riguarda i periodi e le specie cacciabili.
  All'articolo 11 si estende la possibilità di effettuare i piani di abbattimento degli animali nocivi anche ai cacciatori appositamente autorizzati ed anche in periodi e luoghi diversi da quelli previsti per l'attività venatoria, affrontando a monte e non a valle il problema dei danni arrecati alle colture agricole ed al territorio dalla fauna selvatica.
  Con l'articolo 12 si attribuisce alle regioni il compito di applicare il regime di deroga, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE.
  All'articolo 13 si specificano le modalità di trasporto delle armi, adeguando l'esercizio venatorio da natante alle stesse condizioni riportate dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE. Si adeguano altresì alla normativa europea le modalità di esercizio dell'attività venatoria in presenza di particolari condizioni ambientali o climatiche.
  All'articolo 14 si specificano i compiti e le prescrizioni assegnati agli agenti di vigilanza.
  Agli articoli 15 e 16 si prevede la conversione da sanzioni penali a sanzioni amministrative per alcune infrazioni considerate «di minore importanza».

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ovvero, se istituiti, degli istituti regionali o delle province autonome per la fauna selvatica di cui all'articolo 7, i quali svolgono altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determinano il periodo di attività»;

   b) il comma 4 è abrogato;

   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ovvero, se istituiti, agli istituti regionali o delle province autonome per la fauna selvatica di cui all'articolo 7, ovvero al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto. L'istituto regionale o delle province autonome, ovvero il comune, provvedono a informare l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

Art. 2.

  1. L'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

   «Art. 5. – (Richiami vivi). – 1. Nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento possono essere utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti alle specie cacciabili, provenienti dagli impianti di cattura e dagli allevamenti autorizzati dalle regioni. Ogni cacciatore può impiegare contemporaneamente non più di dieci richiami di cattura per ogni singola specie cacciabile. Non sono posti limiti numerici all'utilizzo di richiami nati e allevati in cattività. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo è attestata dal documento di provenienza rilasciato dalle province titolari degli impianti di cattura, che deve accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione ad altro cacciatore. È vietata la cessione a titolo oneroso degli uccelli da richiamo di cattura di cui al presente comma.
   2. Le regioni disciplinano l'attività di allevamento degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili e le modalità di detenzione e di cessione per l'attività venatoria.
   3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, sulla base delle domande presentate annualmente alle amministrazioni provinciali.
   4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino alla scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione.
   5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 4».

Art. 3.

  1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
   2-bis. Le regioni possono istituire, con propria legge, un istituto regionale per la fauna selvatica, che svolge nell'ambito del territorio di competenza i compiti di cui al comma 3, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e di consulenza delle regioni e delle province.
   2-ter. L'istituto regionale per la fauna selvatica è sottoposto alla vigilanza del presidente della giunta regionale. Gli istituti regionali collaborano con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne coordina l'azione, nei progetti e nelle attività di carattere nazionale e internazionale.
   2-quater. Alle funzioni attribuite agli istituti regionali per la fauna selvatica provvedono gli organi istituiti per le corrispondenti funzioni secondo le norme vigenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 4.

  1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

   «3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una percentuale dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni e in particolare i territori sui quali, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, siano stati già istituiti o vengano istituiti parchi nazionali o regionali all'interno dei quali operi il divieto di caccia, nonché le oasi di protezione, i rifugi faunistici, le zone di ripopolamento e cattura, le fasce di rispetto dei fabbricati, i centri pubblici per la produzione di fauna selvatica, le fasce di rispetto alle vie di comunicazione e le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna.
   3-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, tramite intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono a garantire il rispetto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica, riportandole altresì all'interno dei limiti previsti dal comma 3 se superati.
   3-ter. In caso di inosservanza da parte delle regioni dei limiti di cui al comma 3, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, interviene in via sostitutiva entro e non oltre i successivi novanta giorni, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale»;

   b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono compresi in tale territorio e sono soggetti alla programmazione venatoria i territori e le foreste del demanio statale, regionale e degli enti pubblici in genere»;

   c) al comma 8:

    1) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In tali zone l'attività cinofila con abbattimento della fauna, purché di allevamento e liberata per l'occasione, può essere svolta anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18 in quanto non considerata attività venatoria»;

    2) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

   «h-bis) i parchi, le riserve naturali e i rifugi faunistici destinati a favorire la sosta della fauna stanziale e migratoria e l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti;

   h-ter) tutte le zone comunque precluse all'attività venatoria e, ai fini della sua utilizzazione faunistica e faunistico-venatoria, il demanio agricolo e forestale dello Stato e delle regioni»;

   d) il comma 14 è sostituito dal seguente:

   «14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori interessati, che rappresentino la maggior parte del territorio interessato, la zona non può essere istituita»;

   e) il comma 17 è abrogato.

Art. 5.

  1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 5 è abrogato;

   b) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, all'articolo 16, comma 1, lettera b), e all'articolo 10, comma 8, lettera e)»;

   c) al comma 8:

    1) dopo le parole: «il diciottesimo anno di età» sono inserite le seguenti: «e da chi, avendo compiuto i sedici anni di età, presenti insieme alla richiesta esplicito atto di assenso scritto dei genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale. Fino al compimento della maggiore età, i cittadini in possesso di porto di fucile per uso di caccia possono esercitare l'attività venatoria solo accompagnati da un'altra persona che abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio da almeno tre anni»;

    2) le parole da: «con massimale di lire un miliardo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con massimale unico non inferiore a 1 milione di euro per ogni sinistro, nonché di polizza assicurativa per infortuni conseguenti all'attività venatoria con massimale di 250.000 euro per morte o invalidità permanente».

Art. 6.

  1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

   «1. L'attività venatoria è consentita con l'uso:

   a) del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;

   b) del fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica dotato di caricatore omologato o catalogato;

   c) del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e una o due ad anima rigata;

   d) dell'arco che deve avere un carico di trazione minimo di 50 libbre per 28 pollici, definito dall'Associazione mondiale dei costruttori, o deve essere in grado di scagliare a 200 metri una freccia di massa non inferiore a 30 grammi; la punta della freccia deve essere munita di lama tagliente o di più lame la cui sezione di taglio non deve essere inferiore a 16 millimetri e la cui massa non deve essere inferiore a 4,5 grammi. Non sono ammesse lame a geometria variabile o ad apertura all'impatto;

   e) del falco».

Art. 7.

  1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

   «5-bis. Il titolare di licenza di caccia in possesso del tesserino regionale ha diritto di esercitare la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti entro i confini della regione di residenza venatoria.
   5-ter. Le regioni garantiscono l'accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia costituiti nel territorio di competenza ai cacciatori che non vi abbiano la residenza venatoria per la caccia all'avifauna migratoria per un numero massimo di trenta giornate complessive a livello nazionale nell'arco di ogni annata venatoria, secondo i parametri di accesso stabiliti ogni tre anni con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale»;

   b) i commi 6 e 7 sono abrogati;

   c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

   «10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio provinciale. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali. La rappresentanza delle associazioni venatorie deve garantire la presenza paritetica dei rappresentanti di tutte le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale. Nessun compenso è previsto per i componenti dei comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate»;

   d) il comma 16 è abrogato.

Art. 8.

  1. Al comma 7 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «i frutteti specializzati» sono inserite le seguenti: «fino alla data del raccolto».

Art. 9.

  1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), le parole: «per tutta la stagione venatoria» sono sostituite dalle seguenti: «per tutto il tempo dell'anno»;

   b) al comma 4, le parole: «con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5» sono soppresse.

Art. 10.

  1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

   «1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente nei confronti delle specie indicate al comma 1-bis. La stagione venatoria è strutturata per periodi e per specie: inizia la prima decade di settembre e termina nella terza decade di febbraio di ogni anno. All'interno di tale arco temporale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano con propri provvedimenti, in conformità al comma 1-bis, i periodi in cui si articola la stagione venatoria e i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie cacciabili.
   1-bis. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e nei periodi di seguito indicati:

   a) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di gennaio: germano reale (Anas platyrhynchos), canapiglia (Anas strepera);

   b) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla seconda decade di febbraio: porciglione (Rallus aquaticus), fischione (Anas penelope), codone (Anas acuta), mestolone (Anas clypeata), moriglione (Aythya ferina), moretta (Aythya fuligula), combattente (Philomachus pugnax), folaga (Fulica atra), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), oca granaiola (Anser fabalis), oca selvatica (Anser anser), beccaccia (Scolopax rusticola), pettegola (Tringa totanus);

   c) specie cacciabili dalla prima decade di settembre alla terza decade di febbraio: quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopelia turtur), marzaiola (Anas querquedula), volpe (Vulpes vulpes), cornacchia nera (Corvus corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), ghiandaia (Garrulus glandarius), gazza (Pica pica), alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), frullino (Lymnocryptes minimus), piccione selvatico (Columba livia);

   d) specie cacciabili dalla seconda decade di settembre alla seconda decade di dicembre: lepre italica (Lepus corsicanus) lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis), starna (Perdix perdix);

   e) specie cacciabili dalla seconda decade di settembre alla terza decade di dicembre: pernice rossa (Alectoris rufa), pernice sarda (Alectoris barbara); merlo (Turdus merula); minilepre (Silvilagus floridamus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

   f) specie cacciabili dalla seconda decade di settembre alla terza decade di gennaio: fagiano (Phasianus colchicus), cinghiale (Sus scrofa);

   g) specie cacciabili dalla terza decade di settembre alla terza decade di febbraio: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), pavoncella (Vanellus vanellus), allodola (Alauda arvensis), colombaccio (Columba palumbus);

   h) specie cacciabili dalla prima decade di ottobre alla terza decade di novembre: pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris graeca), camoscio alpino (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca (Lepus timidus).

   1-ter. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

   a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

   b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli»;

   b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

   «2. I termini di cui al comma 1-bis possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.
   2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o, se istituiti, degli istituti regionali o delle province autonome per la fauna selvatica.
   2-ter. I termini di cui al comma 1-bis devono essere comunque contenuti tra la terza decade di agosto e la terza decade di febbraio.
   2-quater. L'autorizzazione regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. Le regioni e le province autonome, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o, se istituiti, degli istituti regionali o delle province autonome per la fauna selvatica, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui commi 1-bis e 7»;

   c) al comma 3, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis»;

   d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

   «4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con propri provvedimenti determinano, in conformità alle disposizioni del presente articolo, i periodi in cui si articola la stagione venatoria, indicando altresì, all'interno dei periodi fissati dalla presente legge, i tempi in cui è consentito il prelievo di una o più specie ammesse all'attività venatoria.
   4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o, se istituiti, gli istituti regionali o delle province autonome per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il rispettivo calendario regionale e provinciale e il regolamento per la caccia nella zona faunistica delle Alpi, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1 e 1-bis e con l'indicazione del numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria.
   4-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì regolamentare diversamente la sola caccia vagante con l'uso del cane nelle tre decadi del mese di febbraio limitandola, per esigenze di tutela delle specie stanziali oggetto di ripopolamento, alle immediate vicinanze dei corsi e specchi d'acqua, naturali o artificiali, segnalati nei rispettivi calendari venatori.
   4-quater. Per garantire un prelievo venatorio coordinato e controllato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono inoltre, relativamente alle tre decadi del mese di febbraio, diversi limiti di carniere giornalieri per singole specie e limiti complessivi»;

   e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Il numero delle giornate di caccia settimanali, delle quali è consentita al cacciatore la scelta libera, non può essere superiore a tre»;

   f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Le regioni, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o, se istituiti, gli istituti regionali o delle province autonome per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti tra il 1° ottobre e il 30 novembre, consentendo il prelievo per ulteriori due giornate settimanali»;

   g) al comma 7, le parole: «La caccia di selezione agli ungulati è consentita» sono sostituite dalle seguenti: «La caccia di selezione agli ungulati e la caccia da appostamento agli acquatici e ai turdidi sono consentite».

Art. 11.

  1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

   «2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, nonché per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui all'articolo 18. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o, se istituiti, degli istituti regionali o delle province autonome per la fauna selvatica. Qualora si verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dai cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini delle aree interessate, coordinati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime possono altresì avvalersi anche dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie volontarie, degli operatori faunistici e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio».

Art. 12.

  1. L'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

   «Art. 19-bis.- (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE).- 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.
   2. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o, se istituiti, gli istituti regionali o delle province autonome per la fauna selvatica e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.
   3. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo. Detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE».

Art. 13.

  1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

   «g) il trasporto, all'interno dei centri abitati, lungo le vie di comunicazione dei parchi e delle riserve naturali e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, dei mezzi di caccia di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, che non siano scarichi e in custodia;»;

    2) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

   «i) cacciare sparando da aeromobili, da veicoli a motore e da natanti in movimento spinti da motore a velocità superiore a 5 Km/h, tranne che in alto mare dove, per motivi di sicurezza, è vietato il solo uso di natanti a motore con velocità superiore a 18 Km/h, come previsto dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE;»;

    3) lettera m) è sostituita dalla seguente:

   «m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salvo che da appostamento e salvo nella zona faunistica delle Alpi e per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;»;

    4) alla lettera n), dopo le parole: «e su terreni allagati da piene di fiume» sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione della caccia agli uccelli acquatici»;

    5) alla lettera p), dopo le parole: «richiami vivi» sono inserite le seguenti: «e zimbelli» e dopo le parole «al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che per l'anatra germanata per la caccia agli uccelli acquatici, il piccione domestico per la caccia al colombaccio e la civetta viva proveniente da allevamento per la caccia da appostamento»;

    6) la lettera q) è abrogata;

    7) alla lettera u), dopo le parole: «fare impiego di civette» sono inserite le seguenti: «non provenienti da allevamento»;

    8) la lettera ee) è sostituita dalla seguente:

   «ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi legittimamente abbattuti e degli uccelli detenuti quali richiami vivi nel rispetto della normativa:»;

    9) dopo la lettera ff) è aggiunta la seguente:

   «ff-bis) praticare la caccia alla posta alla beccaccia e la caccia da appostamento al beccaccino»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. La caccia alla fauna migratoria è vietata su tutti i valichi montani individuati dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano come principali ai fini delle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi».

Art. 14.

  1. Il comma 5 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

   «5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 ed alle guardie giurate volontarie con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni».

Art. 15.

  1. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera f) è abrogata;

   b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

   «h) l'ammenda fino a euro 1.500 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli di cui all'articolo 2 o per chi esercita la caccia con mezzi vietati;»;

   c) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

   «i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 2.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da aeromobili, o da natanti spinti da motore al di fuori dei casi previsti all'articolo 21, comma 1, lettera i);»;

Art. 16.

  1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera a) è abrogata;

   b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

   «g) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita e non elencati all'articolo 2. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;»;

   c) dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:

   «m-ter) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200 per la violazione del numero di giornate di caccia settimanali stabilite dai commi 5 e 6 dell'articolo 18. In caso di recidiva di tale infrazione si applica inoltre la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia per un periodo di un anno».

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