FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 518

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOLTENI, FEDRIGA, BELOTTI, BIANCHI, CASTIELLO, ANDREA CRIPPA, GIORGETTI, GOBBATO, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, LO MONTE, MATURI, MOLINARI, ALESSANDRO PAGANO, PICCHI, RIBOLLA, SALTAMARTINI, ZOFFILI

Modifica all'articolo 2043 del codice civile, in materia di risarcimento per fatto illecito

Presentata il 16 aprile 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge modifica l'articolo 2043 del codice civile che testualmente recita: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».
  Tale articolo costituisce la fonte da cui discende la possibilità per i rapinatori o per coloro che saccheggiano le case dei cittadini compiendo violazione di domicilio e furto di chiedere il risarcimento del danno in caso di reazione dell'aggredito.
  La presente proposta di legge modifica l'articolo 2043 del codice civile aggiungendo il seguente inciso: «, salvo che il danno non sia stato originato o determinato da una reazione contestuale alla condotta dolosa illecita del soggetto danneggiato contro il soggetto che ha arrecato il danno, i suoi familiari o ausiliari, nonché contro il suo domicilio, i suoi beni o la sua attività lavorativa».
  Tale nuova formulazione dell'articolo 2043 del codice civile precluderebbe la possibilità per i malviventi e per i loro familiari di chiedere i danni in un processo civile, ma anche di costituirsi parte civile nel processo che veda indagato chi si è difeso.
  In altre parole, se il danno è cagionato in occasione della condotta dolosa illecita del danneggiato contro il danneggiante, i suoi familiari o ausiliari, nonché contro i suoi beni, il suo domicilio o il suo lavoro, non è dovuto alcun risarcimento per il danneggiato e per i suoi eredi che, conseguentemente, non potranno né proporre azione civile, né costituirsi parte civile in sede penale.
  La proposta di inserire nell'articolo 2043 del codice civile tale inciso nasce dalla sempre più avvertita e pressante esigenza di garantire l'individuo rispetto alla peculiare e imprevista condizione in cui si viene a trovare quando è indotto a reagire a un altrui atto predatorio o violento diretto a ledere quanto elencato.
  Infatti, nell'attualità si assiste, da un lato, al dilagare di una malavita sempre più variegata, sfrontata e aggressiva e, dall'altro lato, alla difficoltà delle Forze dell'ordine a prevenirla o arginarla, anche per insufficienza di organico e di mezzi rispetto al territorio da controllare.
  L'oggettiva carenza di protezione che ne deriva all'individuo comune pone quest'ultimo, talvolta, nella condizione di reagire anche scompostamente e inappropriatamente all'azione aggressiva cui venga assoggettato o a cui vengano sottoposti la sua persona, i suoi beni, il suo domicilio o il suo lavoro. Va considerato, al riguardo, che mentre il malavitoso ha tutto il tempo per studiare le abitudini della vittima e programmare la sua azione criminosa, talvolta nei minimi dettagli, l'individuo colto di sorpresa da tale attività predatoria o violenta deve spesso decidere in pochi attimi la propria reazione, il più delle volte impulsiva e priva di ponderazione proprio per la carenza di tempo disponibile.
  Ne deriva, a prescindere dall'intenso dibattito che si sta sviluppando in materia di riforma dell'articolo 52 del codice penale (difesa legittima), che appare giusto riservare una particolare esenzione dalla responsabilità risarcitoria civile a chi abbia cagionato un danno all'aggressore in occasione della di lui condotta dolosa, cui abbia contestualmente reagito. In tali casi, indipendentemente dalla responsabilità che venisse accertata in sede penale, non appare ragionevole infliggere al danneggiante-aggredito anche una responsabilità risarcitoria verso l'aggressore-danneggiato. E ciò perché gli si deve riconoscere l'assoluta assenza di volontà e di programmazione lesiva, nel momento in cui tenta di difendere i citati valori primari dall'imprevista aggressione altrui, contro cui reagisce. In questo caso, il danno patito dall'aggressore che, al contrario, può prevederlo e metterlo in conto, è neutralizzato da «un'esimente» da responsabilità civile, apparentabile con le categorie del caso fortuito e della forza maggiore, ovvero dello stato di necessità. Tale esenzione da responsabilità è definibile come scusabile incapacità di una reazione diversa, sulla base di una presunzione assoluta di una temporanea e incolpevole perdita di controllo dell'uomo medio.
  Non può essere infatti ignorato che colui che vede entrare in casa propria o nella propria azienda il ladro, o si veda minacciare da un rapinatore, precipiti in uno stato d'ansia che offusca inevitabilmente le sue capacità mentali e azzera, fatalmente, le sue capacità di discernimento giuridico della proporzione tra azione e reazione. Quindi, la modifica proposta andrebbe a esimere da responsabilità risarcitoria civile anche le reazioni eccedenti o non proporzionate, all'unica condizione che siano state poste in essere in occasione di condotte dolose illecite, nella specie di violazione di domicilio, furto o rapina, consumati o tentati.
  Quanto descritto è in linea con il nostro ordinamento. Infatti, esso già prevede un trattamento deteriore laddove, in un'azione umana lesiva di diritti contrattuali o extracontrattuali, compaia l'elemento del dolo, cioè della direzione univoca volontaria e consapevole, cosciente e preordinata, a produrre un danno a un terzo soggetto ignaro e incolpevole. Basti pensare che, in materia contrattuale, se l'inadempimento è doloso, la responsabilità risarcitoria si estende anche ai danni non prevedibili (articolo 1225 del codice civile sulla prevedibilità del danno: «Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione»); sempre in materia contrattuale, il dolo dell'assicurato esclude l'indennizzo assicurativo ai sensi dell'articolo 1917 dello stesso codice civile, in base al quale: «Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi».
  In materia sia contrattuale che extracontrattuale, l'articolo 1227 del medesimo codice civile sanziona, poi, ai fini di una riduzione del risarcimento per il danno, il concorso colposo del creditore a cagionarlo, ma nulla dice riguardo alla fattispecie che il concorso sia stato doloso, ovvero originato da una programmata e premeditata azione penalmente rilevante di violazione di domicilio, furto o di rapina, consumati o tentati, verso le altrui persone o gli altrui beni.
  Sotto questo profilo si può argomentare quanto segue: l'articolo 1227 del codice civile, che nel primo comma stabilisce «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate», mentre, al secondo comma, recita «Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza», contiene un vuoto di previsione normativa relativamente al caso in cui il danneggiato abbia posto in essere una condotta dolosa «provocatrice» diretta contro i suddetti «beni». La modifica all'articolo 2043 del codice civile andrebbe opportunamente a colmare detto vuoto, rispondendo al bisogno di non colpevolizzare, anche sul piano risarcitorio, chi abbia reagito, per avventura, impropriamente o in eccesso, alla suddetta condotta dolosa illecita altrui, nell'ambito di un pericolo che non è stato da lui volontariamente causato.
  Del resto, se il legislatore, al secondo comma dell'articolo 1227 del codice civile, nega qualunque risarcimento per «i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza», implicitamente esclude, e in maniera tanto radicale da non postulare neppure un'espressa formulazione, qualunque risarcimento del danno in favore di colui che se lo è procurato addirittura con una propria condotta dolosa, in quanto la stessa è per sua natura incompatibile con qualsiasi diligenza o totalmente priva di essa.
  In definitiva, con la presente proposta di legge il danno causato dall'aggredito, quand'anche ingiusto, verrebbe ad essere non risarcibile, perché indotto dalla dolosa condotta aggressiva altrui.
  La modifica non obbedisce al cosiddetto diritto penale del nemico o diritto penale dell'emergenza, né indulge al «populismo penale», ma mira semplicemente a salvaguardare da obblighi risarcitori chi non aveva alcuna preventiva volontà o previsione di assumerli, avendo semplicemente reagito d'impulso a un'altrui imprevista e imprevedibile, non voluta e non provocata, condotta dolosa illecita di violazione di domicilio, furto o rapina, contro rispettivamente la propria persona, i propri familiari, i propri ausiliari, i propri beni o la propria attività lavorativa.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. All'articolo 2043 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il danno non sia stato originato o determinato da una reazione contestuale alla condotta dolosa illecita del soggetto danneggiato contro il soggetto che ha arrecato il danno, i suoi familiari o ausiliari, nonché contro il suo domicilio, i suoi beni o la sua attività lavorativa».

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