PROGETTO DI LEGGE
Capo I
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 562
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato DE MENECH
Integrazione della disciplina in materia di affitto di fondi rustici in favore di giovani agricoltori
Presentata il 24 aprile 2018
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge, in materia di affitto a titolo gratuito di fondi rustici in stato di abbandono, si impone alla luce della profonda crisi economica che investe tutti i comparti produttivi del Paese a partire da quello agricolo.
L'attuale quadro economico, infatti, penalizza maggiormente un settore, quale quello agricolo, dove le rendite derivanti dalla commercializzazione delle materie prime difficilmente coprono i relativi costi di produzione.
Una simile copertura, infatti, può essere raggiunta unicamente attraverso l'impiego di ingenti capitali e fattori produttivi, non sempre facilmente realizzabile.
A fare le spese di una tale situazione, ovviamente, sono le nuove generazioni che si affacciano al mercato del lavoro in generale ed a quello dell'imprenditoria agricola in particolare.
Il costo delle superfici agricole da lavorare è molto più alto di quello registrabile in altri Paesi dell'Unione europea e ciò aggrava ulteriormente la situazione, impedendo ai giovani che vogliono cimentarsi nell'imprenditoria di tipo agricolo di essere competitivi sul mercato nazionale ed europeo.
Da un diverso punto di vista, mai come in questi anni si sente il bisogno di un ricambio generazionale nel panorama degli operatori agricoli. Molti piccoli imprenditori agricoli non hanno più le forze per portare avanti lo sfruttamento agricolo dei terreni e molto spesso lo fanno con poca sensibilità per le nuove tecnologie eco-sostenibili.
Molti terreni privati potrebbero essere sfruttati in modo migliore, ma restano spesso in condizioni di non produttività poiché non vi è più nessuno che li coltivi e li curi.
Per ovviare a queste problematiche, ciò che si propone è l'introduzione di un nuovo istituto di diritto civile (denominato «contratto di sfruttamento di fondi rustici») volto a permettere a giovani imprenditori di affittare, a titolo gratuito, fondi rustici privati con la sola obbligazione contrattuale di migliorare i fondi medesimi.
Un simile intervento ha due immediate finalità: la prima, già illustrata, è di permettere a giovani imprenditori agricoli di immettersi nel mercato agricolo in modo competitivo; la seconda, di rilevante impatto ambientale, è di recuperare delle terre spesso incolte e in stato di grave abbandono impiantandovi delle colture realizzate con tecniche eco-sostenibili e compatibili con l'assetto geo-morfologico delle zone interessate.
La proposta di legge, oltre a individuare i requisiti necessari per poter validamente stipulare un simile contratto (età dell'affittuario inferiore a quaranta anni, non edificabilità del fondo, stato di abbandono dello stesso debitamente certificato dal comune di appartenenza) e gli elementi essenziali dell'istituto (assenza di canone in denaro, obbligo di miglioramento del fondo), prevede anche l'istituzione presso le province (già competenti in materia agricola con gli ispettorati provinciali dell'agricoltura) di una camera arbitrale ad hoc per la risoluzione, in via conciliativa e gratuita, delle eventuali controversie che potrebbero sorgere durante l'esecuzione del contratto tra locatore e conduttore.
A differenza, quindi, dell'enfiteusi, la quale prevede meccanismi di affrancazione in grado di trasferire la proprietà da un soggetto a un altro, nel presente istituto ci si muove ancora all'interno della categoria dei diritti personali di godimento, nella quale entrambe le parti possono trarre notevoli vantaggi economici: l'affittuario può sfruttare terreni per la sua attività agricola (adempiendo con la stessa attività all'obbligo di miglioramento del fondo) e il locatore può veder accrescere il valore del proprio terreno agricolo, anche al fine di una successiva ed eventuale compravendita.
Si precisa, infine, che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, né per quello di altri enti locali.
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Oggetto e finalità).
1. La presente legge si pone l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, nonché di tutelare e accrescere le capacità produttive del territorio in tale settore. A questi fini è prevista la stipulazione di un contratto gratuito di sfruttamento di fondi rustici, di seguito denominato «contratto», a vantaggio dei giovani agricoltori che non hanno compiuto quaranta anni di età.
2. Il contratto può essere stipulato dalle parti esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività agricole:
a) realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
b) recupero e miglioramento dei fondi rustici;
c) esercizio della pastorizia;
d) servizi di altra natura complementari alle attività agricole.
Art. 2.
(Affittuari).
1. A pena di nullità, l'affittuario, al momento della conclusione del contratto, non deve aver superato i quaranta anni di età.
2. L'affittuario deve, inoltre, possedere i requisiti di cui all'articolo 6 della legge 3 maggio 1982, n. 203, ovvero almeno uno di quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
Art. 3.
(Fondi rustici).
1. Il contratto può avere ad oggetto esclusivamente fondi rustici non edificabili.
2. I fondi di cui al comma 1 devono altresì versare in stato di abbandono ovvero di grave incuria. Competente ad accertare tale situazione di degrado è l'ufficiale comunale del comune nel cui territorio si trovano i fondi, il quale redige un apposito verbale da allegare in copia al contratto. Una copia del verbale deve essere contestualmente inviata all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.
Art. 4.
(Obblighi del locatore).
1. Il locatore del fondo rustico è tenuto a consegnarlo con i suoi accessori e le sue pertinenze.
2. Il locatore ha il diritto di controllare, a sue spese e di concerto con il conduttore, lo stato del fondo rustico ogni dodici mesi.
Art. 5.
(Obblighi del conduttore).
1. L'affittuario deve sfruttare il fondo rustico in conformità con le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente. L'affittuario deve, altresì, migliorare il fondo, privilegiando colture e tecniche produttive eco-sostenibili e compatibili con le caratteristiche geo-morfologiche del fondo stesso. A lui spettano i frutti e le altre utilità del fondo.
2. I miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni del fondo rustico devono essere eseguiti dall'affittuario nel rispetto e secondo le modalità di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e agli articoli 16, 17, 19 e 20 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in quanto compatibili con la disciplina di cui alla presente legge.
Art. 6.
(Durata del contratto).
1. Il contratto ha la durata minima di sette anni, rinnovabili per altri sette.
2. In mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto si intende tacitamente rinnovato. La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 7.
(Canone).
1. Il contratto è gratuito. Nessun canone, in denaro o in natura, deve essere corrisposto al locatore.
Art. 8.
(Diritto di recesso e casi di risoluzione).
1. L'affittuario può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicare al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria.
2. La risoluzione del contratto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario sia gravemente inadempiente in relazione ai suoi obblighi inerenti alla normale e razionale coltivazione del fondo rustico, alla conservazione e al miglioramento del fondo medesimo.
Art. 9.
(Camera arbitrale provinciale).
1. In caso di controversia sull'esecuzione del contratto, a richiesta di una delle parti, la provincia nel cui territorio si trova il fondo rustico oggetto del contratto provvede a istituire, con decreto del presidente della provincia, un apposito collegio arbitrale al fine di risolvere la controversia in via conciliativa.
2. La procedura di cui al comma 1 deve essere conclusa entro tre mesi dalla richiesta formulata da una delle parti, senza spese a carico delle parti stesse. La procedura termina con la stesura di un verbale di conciliazione sottoscritto da tutte le parti.
3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è presieduto dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo rappresentante. Gli altri due membri sono nominati con decreto del presidente della provincia, su designazione, per i rappresentanti delle categorie dei proprietari e degli affittuari, delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite i loro organismi provinciali.
4. Possono essere membri del collegio arbitrale esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari.
Art. 10.
(Registrazione del contratto).
1. Il contratto deve essere registrato presso gli uffici provinciali dell'Agenzia delle entrate secondo la disciplina vigente per le altre tipologie di locazione.
Art. 11.
(Clausola di invarianza finanziaria).
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti a esse attribuiti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 12.
(Disposizioni finali).
1. Al contratto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro quarto, titolo III, capo VI, sezioni I e III, del codice civile, nonché della legge 3 maggio 1982, n. 203.