FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 569

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZAN, ANNIBALI, BERSANI, BORDO, ENRICO BORGHI, BOSCHI, BRAGA, CANTINI, CARNEVALI, CRITELLI, D'ALESSANDRO, DE MARIA, DEL BARBA, DI GIORGI, EPIFANI, FIANO, FORNARO, FREGOLENT, GRIBAUDO, LOTTI, MADIA, MARTINA, NARDI, NOJA, OCCHIONERO, ORFINI, PAITA, PEZZOPANE, PINI, POLLASTRINI, QUARTAPELLE PROCOPIO, ANDREA ROMANO, ROSSI, ROTTA, SCHIRÒ, SERRACCHIANI, VERINI

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere

Presentata il 2 maggio 2018

  Onorevoli Colleghi! — I fatti di cronaca denunciati da numerosi quotidiani nazionali e locali hanno segnalato l'esponenziale aumento nel numero e nella gravità di atti di violenza nei confronti di persone omosessuali e transessuali. Sono stati messi in luce dagli organi di stampa numerosi eventi violenti, tutte azioni legate a discriminazioni per motivi di orientamento sessuale e identità di genere. Abbiamo assistito a una vera e propria escalation dei crimini d'odio legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, azioni di violenza inaudita, spesso commessi da gruppi nei confronti di singole persone identificate come omosessuali o di coppie omosessuali, anche nel pieno centro di molte città italiane.
  L'approvazione della legge n. 76 del 2016 su unioni civili e convivenze ha segnato un traguardo fondamentale per il nostro Paese, una pietra miliare per il legislatore italiano in tema di diritti civili, che ha finalmente dato un riconoscimento davanti alla legge alle coppie omosessuali. È così iniziato un cammino che ora deve essere continuato attraverso una legge urgente sul contrasto all'omotransfobia. Come sapete, nella passata legislatura si è tentato senza successo di introdurre nuove norme in materia, con l'obiettivo di prevedere un allargamento della sfera di applicazione della legge n. 654 del 1975 e del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993 (cosiddetta legge Mancino). Tale intervento doveva essere volto ad estendere le sanzioni già individuate per i reati qualificati dalla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi anche alle fattispecie connesse all'omofobia e alla transfobia.
  La presente proposta di legge si propone, dunque, di realizzare un quadro di maggiore tutela delle persone omosessuali e transessuali, cercando di colmare il vuoto normativo determinato dalla mancata approvazione, nella passata legislatura, del progetto di legge di contrasto all'omotransfobia, il quale aveva peraltro già superato il vaglio della Camera dei deputati (atto Senato n. 1052, XVII legislatura).
  Occorre, inoltre, considerare che il quadro normativo – sul quale è ora necessario intervenire – risulta parzialmente modificato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 21 del 2018. Quest'ultimo atto ha realizzato un generale riordino della materia penale, ferme restando le norme incriminatrici già individuate in precedenza, provvedendo a inserire nel codice penale tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge già in vigore. Tale «codificazione» delle fattispecie di reato ha condotto, nell'ambito che qui interessa, all'introduzione degli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale: il primo sanziona la propaganda e l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (codificazione dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975); il secondo, in materia di circostanze aggravanti, riprende il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 122 del 1993. In questo modo il legislatore ha innanzitutto introdotto nel codice penale fattispecie di reato prima non codificate, ovvero la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, nonché l'istigazione a commettere o il commettere atti di discriminazione o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Ha inoltre codificato la circostanza aggravante per tutti i reati, a eccezione di quelli punibili con l'ergastolo, commessi con le finalità discriminatorie sopra elencate. Le pene previste dall'articolo 604-bis si differenziano in base alla condotta: per chi incita a commettere o commette atti di discriminazione è prevista la reclusione fino ad un anno e sei mesi o una multa fino a 6.000 euro; per chi incita alla violenza o commette egli stesso atti violenti la pena va da sei mesi a quattro anni di reclusione, pena prevista anche per la partecipazione o l'assistenza a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi gli scopi discriminatori o violenti sopra descritti. La pena aumenta fino alla reclusione da uno a sei anni per chi dirige o promuove tali formazioni. Quando ricorrono le circostanze aggravanti descritte all'articolo 604-ter la pena prevista per il reato compiuto è aumentata fino alla metà.
  In questo quadro normativo si inserisce la presente proposta di legge, volta a contrastare l'omotransfobia, proposta che si colloca in linea con una risoluzione del Parlamento europeo sull'omofobia in Europa, risalente al 2006, rimasta finora inascoltata nel nostro ordinamento, oltre che con numerose decisioni rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Da un lato, la risoluzione richiamata definisce l'omofobia come «una paura e un'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità e di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali (GLBT), basata sul pregiudizio e analoga al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo»; dall'altro, la Corte di Strasburgo ha ribadito più volte la necessità che gli Stati si attivino per tutelare le persone appartenenti alla comunità LGBTI, attraverso una pluralità di misure, tra le quali rientra senza dubbio il contrasto, dal punto di vista penalistico, all'omofobia ed alla transfobia (M.C. e A.C. c. Romania; Identoba e altri c. Georgia). Ciò chiarisce l'importanza di un intervento legislativo che sanzioni le condotte dettate da intento persecutorio nei confronti di persone omosessuali o transessuali, proprio in dipendenza del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere. Dal Parlamento europeo e dal Consiglio d'Europa giunge dunque la sollecitazione a non trattare i crimini d'odio come semplici azioni prive di volontà discriminatoria, circostanza che determinerebbe invece nella popolazione LGBTI la percezione che lo Stato non sia in grado di garantire una adeguata protezione a soggetti più vulnerabili rispetto alla maggioranza della popolazione. Alla luce di quanto rilevato, l'Italia, che ancora è sprovvista di uno strumento specifico di protezione contro l'omotransfobia, si trova particolarmente esposta al rischio di una condanna da parte della Corte di Strasburgo, soprattutto dopo la mancata approvazione del citato progetto di legge nella passata legislatura.
  È pertanto indispensabile e urgente che le Camere approvino questa proposta di legge, volta a introdurre nell'ordinamento italiano una protezione specifica, posto che, come detto, il nostro Paese (in questo isolato nel quadro degli altri ordinamenti occidentali) non dispone di alcuna legge che sanzioni autonomamente le fattispecie di omotransfobia e che aggravi le pene previste in ipotesi di reati determinati dall'orientamento sessuale della vittima. Il contenuto della presente proposta di legge vuole colmare questa lacuna, attraverso la modifica dei richiamati articoli introdotti nel codice penale dal decreto legislativo n. 21 del 2018, ovvero gli articoli 604-bis e 604-ter.
  La proposta di legge è composta di due articoli: il primo interviene sull'articolo 604-bis, estendendo innanzitutto le condotte delittuose ivi previste anche alle ipotesi di discriminazioni, violenze o provocazione alla violenza, dettate da motivi di orientamento sessuale e identità di genere; l'articolo 604-bis è inoltre integrato attraverso la previsione del divieto di costituire un qualsiasi ente che preveda finalità di violenze o discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere; il secondo interviene, invece, apportando modifiche all'articolo 604-ter, stabilendo che la circostanza aggravante ivi prevista si estende ai reati commessi in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere della vittima.
  Con questa proposta di legge anche l'ordinamento italiano si potrà dotare di uno strumento di protezione della comunità LGBTI, intesa come collettività composta da soggetti che possono essere particolarmente vulnerabili, in linea con una visione più moderna e inclusiva della società e nel tentativo di realizzare quella pari dignità che la Costituzione riconosce a ciascuna persona.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale, in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa).

  1. All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alle lettere a) e b) del primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

   b) al primo periodo del secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

   c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 604-ter del codice penale, in materia di circostanza aggravante).

  1. Al primo comma dell'articolo 604-ter del codice penale, dopo le parole: «o religioso,» sono inserite le seguenti: «oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere,».

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