FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                Capo II
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                Capo III
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                Capo IV
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 621

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata PORCHIETTO

Disposizioni di semplificazione in materia di attività d'impresa, procedimenti giurisdizionali, rapporti di diritto privato e successioni, mediante l'attribuzione di funzioni sussidiarie agli esercenti professioni regolamentate

Presentata l'11 maggio 2018

Onorevoli Colleghi! — Nel principio di sussidiarietà si colloca oggi una delle cifre del vero riformismo. Formule moderne come quella della big society o della new governance sono costruite sul principio di sussidiarietà.
Ma anche la nostra tradizione più autentica ed efficace si è sviluppata sulle coordinate del principio di sussidiarietà: dai distretti industriali alle banche, dalle opere sociali a quelle culturali. Eppure, paradossalmente, proprio in un Paese la cui storia è intrisa di sussidiarietà si sono avuti decenni di legislazione non sussidiaria: nella famiglia, nella scuola, nel sociale; solo negli ultimi anni il principio di sussidiarietà è stato riscoperto. Resta però ancora molto da fare per valorizzare questo principio in tutta la sua potenzialità riformatrice. La presente proposta di legge intende allora proporre una nuova prospettiva in questa direzione: non per sostituire lo Stato nei suoi compiti essenziali, ma per sgravarlo da quelle funzioni che possono essere efficacemente svolte da soggetti della società civile e permettere agli apparati statali di concentrarsi su una nuova e più efficace azione pubblica.
Uno dei problemi che soffoca il nostro Paese è, infatti, l'eccesso di burocrazia, che ci colloca negli ultimi posti nelle graduatorie internazionali sulla libertà economica.
I tentativi di cambiare sono stati generosi, portati avanti con intensità e diverse cifre di successo; soprattutto negli ultimi anni si è fatto molto. Il sistema, tuttavia, non è stato ancora capace di quel salto che i tempi, le imprese e cittadini richiedono. Il sistema italiano è infatti complicato non solo da un'atavica e quasi irremovibile resistenza degli apparati e da un'intricata frammentazione delle competenze (Stato, regioni ed enti locali).
Sebbene quindi siano state anche avviate buone pratiche e siano stati fatti tentativi generosi, spesso i processi e i metodi adottati non sono stati risolutivi; le norme dirette a semplificare si sono infatti spesso strutturate esse stesse come «lenzuola» normative che a loro volta hanno prodotto decreti legislativi torrenziali e dunque ulteriori alluvioni normative. I risultati sono stati poco soddisfacenti: come i tentacoli dei mostri mitologici, per ogni legge delegificata rinasceva un regolamento, per ogni norma di semplificazione rinascevano una o più norme di complicazione. In sintesi, oggi, per effetto del peso della burocrazia, l'Italia è esclusa dalla classifica dei Paesi dove è più conveniente investire. Le classifiche doing business continuano a collocarci alla fine delle graduatorie, nonostante qualche progresso negli ultimi anni.
Occorre riflettere sul fatto che spesso ad affossare il sistema è anche e soprattutto una radice ideologica: l'idea base dell'antropologia negativa, stigmatizzata nella formula hobbesiana homo homini lupus, tradotta poi — siccome in base a quella formula degli individui e delle loro associazioni non ci si può fidare — nell'assioma per cui «pubblico» è uguale a «morale» e «privato» è uguale a «immorale». Se l'uomo è lupo per l'altro uomo, ci vogliono fiumi di regole per ingabbiarlo e tutto si risolve in quel paradosso per cui le regole non bastano mai. Così molti italiani si ritrovano ad attendere oltre un anno per ottenere una concessione edilizia, per poi venire a scoprire che nel nostro Paese esiste un milione di «case fantasma», emerse da una mappatura aerea effettuata dell'Agenzia del territorio e dal confronto con i dati catastali. In altre parole: una pesantissima rete di regole e procedure e controlli effettivi quasi inesistenti, al punto che le case abusive hanno raggiunto quella dimensione (e una casa non nasce dalla sera alla mattina come un fungo).
Non si tratta di negare l'essenziale ruolo dello Stato o del potere pubblico, ma di riconcepirlo in modo che possa essere veramente efficace nel suo ruolo di garanzia. È stato Alexis de Tocqueville, nell'opera La democrazia in America, a scolpire profeticamente la più efficace sintesi del processo che oggi ci troviamo, nonostante tutto, a subire. Considerate la gravità del problema, la necessità di restituire competitività al nostro sistema, la resistenza che da decenni si è formata su questo aspetto e le barriere «talebane» che tante amministrazioni pongono sul punto, occorre ipotizzare strade nuove, costruite sul principio di sussidiarietà, cioè su un'antropologia positiva.
Da questo punto di vista occorre rivalutare in chiave di sussidiarietà anche il ruolo delle professioni.
Si tratta peraltro di potenziare e valorizzare una direzione che nel nostro ordinamento in tempi recenti è già maturata, ma solo parzialmente. L'eccesso di burocrazia si combatte, infatti, anche restituendo alla società civile funzioni oggi svolte dagli apparati pubblici.
Per esempio, i notai dal 2003 svolgono quelle funzioni di omologazione degli atti costitutivi delle società che prima erano esercitate dai tribunali: l'esito è che si sono ridotti in maniera significativa sia il carico di lavoro dei tribunali stessi (è rilevante: si pensi all'enorme problema italiano dei tempi della giustizia civile, che costituisce uno dei principali motivi che disincentiva le imprese a investire nel nostro Paese), sia i tempi necessari alle società per poter esercitare la propria attività d'impresa. Nel 2010 è stato altresì affidato ai notai un ruolo di supporto all'allora Agenzia del territorio (ora Agenzia delle entrate) nel monitoraggio e accertamento della reale consistenza catastale degli immobili, coinvolgendo così questi professionisti nella lotta all'abusivismo edilizio e quindi nel processo di efficientamento di un sistema dove, nonostante l'eccesso di burocrazia, si erano sviluppate 2 milioni di particelle non accatastate (circa un milione di casa fantasma, come prima ricordato).
Valorizzando questa prospettiva si possono conseguire nuovi importanti risultati. Molto si può ancora fare, assumendo come modello quanto avviene in altri Paesi. È questo lo scopo della presente proposta di legge.
Le linee guida di sviluppo possono essere sintetizzate nella prospettiva di sottrarre alcune funzioni ai due grandi sistemi, quello della giurisdizione e quello della amministrazione, che nel tempo sono stati oberati di funzioni, spesso eccedenti il loro specifico ruolo, fino al punto di non essere più in grado di svolgere in tempi rapidi tali funzioni.
La presente proposta di legge ne suggerisce quindi una revisione sulla base del principio di sussidiarietà, che viene sviluppato secondo altri due corollari: quello dell'innovazione/semplificazione e quello dell'ablazione (suggerito in dottrina da Gian Paolo Prandstraller).
Sussidiarietà: per rinnovare il sistema occorre delegare le funzioni che presentano un carattere tale da poter comunque essere svolte dai soggetti che abbiano caratteristiche di terzietà.
Ablazione: oggi i nostri apparati svolgono funzioni che di per sé non attengono all'amministrazione o alla giurisdizione, perché non hanno un carattere decisionale, ma soltanto certificativo, accertativo o di mero controllo della sussistenza di requisiti.
Le implicazioni concrete di questa prospettiva riformista si colgono illustrando i capi in cui si articola la presente proposta di legge.
Il capo I è dedicato alle semplificazioni in materia di impresa che si possono ottenere valorizzando, sul piano della sussidiarietà, la professionalità dei consulenti del lavoro. Più precisamente, in relazione all'estensione delle responsabilità delle imprese operata dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), i modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a esimere l'ente dalla responsabilità possono risultare di difficile attuazione per le piccole imprese. L'intervento sussidiario dei consulenti del lavoro o di avvocati e commercialisti può permettere di superare il problema. Nello stesso senso, l'intervento di un soggetto terzo e qualificato come il consulente del lavoro può risolvere i complessi problemi che si verificano in relazione all'asseverazione della regolarità contributiva nell'ambito dei contratti di appalto. La disciplina che si propone semplifica il sistema ed eleva il livello delle garanzie. Infine, i consulenti del lavoro possono utilmente intervenire a garantire il ruolo di tutor aziendale obbligatorio per determinati contratti formativi, come ad esempio l'apprendistato: si tratta infatti di professionisti già qualificati professionalmente, anche attraverso corsi specifici del proprio albo, che possono svolgere adeguatamente tale ruolo senza distrarre altro personale dell'impresa, semplificando la gestione dei vari contratti formativi, risparmiando controlli alla pubblica amministrazione.
Un'altra importante innovazione, poi, è rappresentata dalla valorizzazione dell'istituto della certificazione tributaria, un istituto introdotto una quindicina di anni fa, ma sostanzialmente fallito sia perché a fronte di complessi obblighi i vantaggi per il contribuente «certificato» erano molto ridotti, sia perché applicabile solo a una limitata cerchia di soggetti.
In tempi recenti, peraltro, la legislazione ha introdotto agevolazioni per chi accetta di farsi tenere la contabilità direttamente dall'amministrazione finanziaria (ed è anche arrivata a imporre agli enti territoriali l'obbligo di farsi gestire i cedolini paga dal Ministero dell'economia e delle finanze). Anziché agevolare lo «Stato contabile» appare invece opportuno che soggetti terzi possano fungere da reali certificatori e da reali drivers verso la compliance tributaria.
Si interviene quindi sulla normativa relativa alle certificazioni tributarie ampliandone i possibili fruitori a tutti i contribuenti cui si applicano gli studi di settore, si elimina la limitazione ai soli casi in cui in cui il certificatore abbia tenuto la contabilità del soggetto certificato, si aumenta il numero delle poste certificabili, estendendola ai costi e ricavi direttamente connessi all'attività d'impresa esercitata dal contribuente e a categorie «definite» di spese generali. Inoltre, per compensare il costo della certificazione si stabilisce, per chi si certifica, il beneficio della sospensione della riscossione in pendenza di giudizio (senza ovviamente precludere la riscossione in caso di sentenza divenuta definitiva). Si prevede anche una limitazione dei casi in cui l'amministrazione finanziaria possa esercitare l'attività di verifica sulle poste certificate (limitandola alle verifiche di fatto sulle prestazione effettuate). Com'è nella logica della sussidiarietà vengono poi incrementate le sanzioni per le certificazioni non veritiere disponendo la responsabilità solidale del certificatore.
Va peraltro ricordato che la valorizzazione sussidiaria dei dottori commercialisti è una tendenza in atto nell'ordinamento, che ha loro riconosciuto la funzione di attestare i piani finalizzati alla soluzione della crisi d'impresa. Nel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cosiddetto decreto sviluppo), il legislatore ha quindi individuato nel professionista la funzione di «garante della serietà» al servizio della collettività rappresentata dai creditori e dagli organi giudiziari deputati alla verifica della legittimità delle operazioni di risanamento e soluzione della crisi d'impresa.
Nello specifico il professionista è chiamato ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento [articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, cosiddetta «legge fallimentare» (LF)], dei piani di concordato preventivo (articoli 160 e 161 della LF), la veridicità e attuabilità dei piani degli accordi di ristrutturazione dei debiti (articolo 182-bis della LF). Con le modifiche introdotte dalle nuove norme le attestazioni si estendono anche alle integrazioni dei piani di concordato che possono rendersi necessarie nel corso della procedura. Inoltre nei casi in cui l'impresa in concordato continua l'attività direttamente o per il tramite di società cessionarie o di nuova costituzione, le previsioni economiche e finanziarie che giustificano la continuità dovranno essere verificate e «attestate» con criteri di economicità. Analogamente si prevede per il ricorso a finanziamenti o per eseguire pagamenti in via eccezionale di creditori concorsuali. Si evince quindi che in questo caso il legislatore ha individuato nel professionista attestatore un privato garante che sostituisce il controllo giudiziario del pubblico ufficiale.
Per questo motivo si ritiene opportuno proporre anche che, nell'ambito della riforma della revisione legale (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39), la tenuta del nuovo registro dei revisori legali, anziché passare alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, rimanga al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che ha sempre gestito il vecchio registro con ottimi risultati in termini sia di economicità — senza gravare il pubblico di costi — sia di efficienza.
Il capo II è dedicato alla deflazione, per ablazione, del carico giudiziario attraverso la sussidiarietà. È noto come uno degli aspetti più critici del nostro sistema sia quello dell'eccessiva durata dei processi: in particolare, i tempi lunghi della giustizia civile italiana (l'Italia è al 156° posto su 181 Paesi analizzati dalla World Bank; la Germania è al 9° posto) deprimono la nostra competitività.
Il problema è quindi enorme. La proposta di legge prevede alcune misure legislative che, in coerenza col fine di sgravare l'autorità giudiziaria di compiti inessenziali alla giurisdizione, sono in grado di assicurare immediatamente all'ordinamento giudiziario un'efficiente esternalizzazione delle corrispondenti attività attraverso l'esercizio della funzione del notaio o dell'avvocato, nella logica di assicurare la presenza di un soggetto che assicuri comunque la debita terzietà. Sono misure di prudente deflazione del carico di attività non necessariamente riservate al giudice o all'amministrazione giudiziaria.
Si tratta di interventi ispirati a una logica consensualistica, di esternalizzazione dei costi e di internalizzazione dei corrispondenti risparmi da parte dell'ordinamento giudiziario, di conferimento di opportunità ai privati pur sempre sotto la vigilanza dall'autorità giudiziaria e di rigoroso mantenimento in capo a questa di tutte le funzioni costituzionalmente indeclinabili.
Non è una prospettiva inventata completamente ex novo: ad esempio, in materia di raccolta dei mezzi di prova il codice di procedura civile conosce da sempre la derogabilità del principio della cosiddetta immediatezza: per il consulente tecnico, per il giudice delegato fuori della circoscrizione del tribunale della causa e per la testimonianza scritta esiste già una gamma di casi di sottrazione della formazione della prova alla presenza diretta del giudice.
Pertanto, si propone di consentire che al notaio o all'avvocato sia rimessa, su accordo delle parti (particolarmente curando il profilo di autoresponsabilità nella sopportazione dei costi connessi alla scelta delle parti e in ogni modo garantendo la terzietà del professionista anche sotto questo profilo specifico), la raccolta dei mezzi di prova, della testimonianza scritta e della testimonianza o dell'ispezione preventive.
Si ipotizza di consentire che la prova testimoniale possa essere raccolta da un avvocato terzo o da un notaio con registrazione fono o video e trascrizione integrale del verbale.
Un'importante possibilità di deflazione del lavoro dell'amministrazione giudiziaria, funzionale alla riduzione dei tempi dei processi, è poi quella di consentire agli avvocati di notificare gli atti di intimazione a testimoniare, nonché gli atti di pignoramento presso terzi e l'atto di pignoramento immobiliare. Nella stessa prospettiva può essere delegata agli avvocati la possibilità di certificare:

a) la conformità degli originali alle copie;

b) la conformità di un atto digitalizzato rispetto al suo originale cartaceo e viceversa, con riferimento a tutti gli atti relativi al proprio mandato e ai provvedimenti giurisdizionali non immediatamente esecutivi;

c) con valore di atto pubblico, fatti affermati dalle parti relativamente a tutti gli elementi normalmente consentiti per l'autocertificazione, tutto nell'ambito del mandato.

Sempre nella logica di soft law e di accelerazione dei procedimenti appare poi opportuno consentire agli avvocati la possibilità di emettere decreti ingiuntivi (rimane, peraltro, la competenza del giudice per le opposizioni ai decreti ingiuntivi), nonché di eseguire accessi per reperire beni utilmente pignorabili, di effettuare l'attività di raccolta e verifica delle dichiarazioni dei terzi pignorati, nonché di predisporre il provvedimento di assegnazione.
Si semplifica poi la procedura del rilascio delle copie in forma esecutiva, disponendo che, nel caso di richiesta delle ulteriori copie in forma esecutiva (dopo il rilascio della prima) di atti notarili, la richiesta sia rivolta al presidente del consiglio notarile distrettuale competente, anziché al presidente del tribunale.
Si propone, infine, che il giudice possa consentire che sia predisposta dagli avvocati, in contraddittorio con il consulente tecnico d'ufficio (CTU), nominato nel procedimento, la liquidazione del compenso del CTU stesso dal momento che questa è un'attività che richiede tempo e determina contenzioso per le impugnazioni dei CTU.
A garanzia del corretto funzionamento di queste innovazioni si prevede, peraltro, uno stretto controllo da parte degli ordini professionali: gli avvocati che intendono svolgere tali funzioni devono essere iscritti in un apposito registro istituito presso l'ordine professionale di appartenenza, che vi ammetterà coloro che possiedono comprovati e adeguati requisiti di anzianità, competenza e professionalità e che dimostrano di avere seguito specifici percorsi formativi.
Un'altra importante possibilità di deflazione del carico di lavoro dell'autorità giudiziaria consiste nel devolvere al notaio il compito di valutare l'esistenza delle condizioni previste dalla legge per il compimento di atti da parte degli incapaci, semplificando l'attuale sistema autorizzatorio, deflazionando nello stesso tempo il carico giudiziario e facendo comunque salva per le parti la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria. La valutazione della sussistenza delle condizioni per la stipulazione degli atti dei minori, degli incapaci e in materia di beni ereditari viene eseguita dal notaio in sede di incarico per il ricevimento dell'atto, senza l'aggravio di ulteriori formalità, con la conseguenza che l'atto viene stipulato solo se egli ritiene che sussistano i necessari presupposti. In caso contrario, come nell'ipotesi che siano state manifestate opposizioni, il notaio deve rimettere le parti dinanzi all'autorità giudiziaria, che si pronuncerà secondo il sistema vigente. Le cautele inserite nel testo sono tali da garantire il pieno rispetto dei diritti di tutte le parti interessate all'atto da stipulare. La norma non comporta oneri aggiuntivi per le parti, le quali restano sempre libere di adire l'autorità giudiziaria per l'autorizzazione dell'atto piuttosto che demandare la valutazione dei suoi presupposti al notaio.
È utile evidenziare che queste, che per l'Italia sarebbero innovazioni, per altri paesi sono soluzioni vigenti. Ad esempio, in Francia, per atto notarile ciascun soggetto può indicare la persona incaricata e le modalità della gestione dei propri beni e delle proprie attività in caso di incapacità sopravvenuta. In Germania mediante tale procura si possono prevedere le modalità della propria protezione oltre alla designazione del mandatario per la sopravvenuta incapacità e il mandato acquista efficacia con un certificato medico comprovante l'erosione della capacità del mandante senza alcun intervento da parte del giudice. Nel caso in cui mediante la procura si diano disposizioni anche riguardo a proprietà immobiliari e terreni, le vigenti disposizioni di legge tedesche dispongono la forma dell'atto notarile. In Spagna, con atto notarile è possibile indicare e dichiarare le proprie volontà in merito alla gestione del proprio patrimonio insieme alla designazione della persona del tutore. In Austria è stata introdotta la «procura previdenziale» che consente, con atto notarile, di regolare autonomamente e stabilire chi, in caso di sopravvenuta incapacità, si prenderà cura degli affari del disponente, che non è, per così dire, abbandonato all'anonima volontà giudiziaria.
Un altro ambito in cui interviene la presente proposta di legge è quello relativo all'apostille. Il sistema attuale, previsto a seguito dell'adozione della Convenzione dell'Aja riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri del 5 ottobre 1961, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 20 dicembre 1966, n. 1253, dispone che ogni Stato contraente individui l'autorità competente a rilasciare l'apostille (articolo 6 della Convenzione). Compito delle autorità designate è anche quello di tenere un registro o uno schedario per annotare le apostille rilasciate, con l'indicazione del numero d'ordine e la data, il nome del firmatario dell'atto pubblico e la sua legale qualità o, per gli atti non firmati, l'indicazione dell'autorità che ha apposto il sigillo o il timbro. L'autorità competente ha così il compito di verificare, su richiesta di «qualsiasi interessato», «se le iscrizioni segnate sull'apostilla corrispondono a quelle del registro o dello schedario». Funzione dell'apostille è di attestare l'autenticità della firma, della qualità legale del firmatario dell'atto e l'identità del sigillo o del timbro che ha apposto l'atto. L'Italia ha designato per gli atti giudiziari, dello stato civile e notarili i procuratori della Repubblica presso i tribunali nella cui giurisdizione gli atti sono formati. Per gli altri atti amministrativi la competenza è affidata ai prefetti territorialmente competenti (per la Valle d'Aosta al presidente della regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano al commissario di Governo). Altri Stati hanno fatto scelte più sussidiarie: ad esempio, la Romania, per accelerare i tempi dell'apostille, ha attribuito la competenza, per gli atti notarili, al consiglio notarile. Nella stessa direzione si è mossa l'Estonia, che ha affidato la competenza su tutti gli atti ai notai sottraendola al Ministero della giustizia, così come la Svezia. In Italia, appare oggi opportuna una revisione delle scelte a suo tempo compiute, anche tenendo conto dei tempi lunghi che, in via generale, derivano dall'attribuzione di eccessivi carichi di lavoro agli organi giudiziari come la procura della Repubblica. L'attribuzione della competenza ai consigli notarili distrettuali, oltre a ridurre i tempi dell'apostille, determinerebbe una diminuzione del carico di lavoro sulle procure e sulle prefetture-uffici territoriali del Governo e consentirebbe anche un maggiore controllo sui notai.
In sintesi, con il complesso di innovazioni che, valorizzando il ruolo terzo del notaio o dell'avvocato, si intende introdurre, si alleggerisce, senza nessuna degiudiziarizzazione delle vicende processuali, l'attività del giudice, permettendogli di concentrarsi sulla sua funzione propria: dirimere questioni e decidere controversie.
Il capo III è dedicato alle semplificazioni in materia di diritto civile che è possibile promuovere attraverso l'applicazione del principio di sussidiarietà. Si tratta di diverse innovazioni, che chiamano in causa il ruolo delle professioni.
La prima disciplina riguarda gli accordi prematrimoniali ed è finalizzata a permettere ai futuri coniugi, prima di contrarre matrimonio, di disciplinare, attraverso accordi contenuti in un'apposita convenzione, i loro rapporti patrimoniali anche relativamente all'eventuale fase di separazione e di divorzio. Tali accordi oggi sono ritenuti da costante giurisprudenza nulli (a differenza di quanto avviene in altri Paesi in cui tali accordi sono pacificamente ammessi e regolamentati). Invece è utile che la fase di negoziazione di questi rapporti non avvenga esclusivamente nel momento in cui il matrimonio è entrato già in crisi ed è particolarmente difficile il compimento di un accordo. Si prevede che tali convenzioni debbano essere stipulate, a pena di nullità, mediante «atto pubblico redatto da un notaio alla presenza di due testimoni». Parimenti la volontà di modificare o di sciogliere la convenzione deve essere espressamente e congiuntamente dichiarata con atto pubblico notarile alla presenza dei testimoni. L'atto pubblico notarile, con la sua solennità, conferisce particolare affidabilità e rilevanza alle manifestazioni di volontà di cui si tratta, garantendo non soltanto la provenienza delle dichiarazioni e l'identità di chi le sottoscrive, ma anche che esse sono state manifestate in piena ponderazione, libertà e consapevolezza, caratteristiche queste di cui è garante il notaio, che deve per legge indagare personalmente la volontà dei contraenti e controllare la conformità dell'atto alla legge. È utile precisare che tali accordi non menomano il principio dell'inderogabilità dei diritti e dei doveri scaturenti dal matrimonio contenuto nell'articolo 160 del codice civile e possono specificare e determinare l'entità e le modalità concrete per la realizzazione di tali diritti e per l'adempimento dei relativi doveri, senza operare alcuna deroga ai predetti diritti e doveri e senza incidere sullo status coniugale. Obiettivo della norma è quindi quello di rafforzare l'istituto del matrimonio e di favorire l'accesso allo stesso con la giusta meditazione e serietà.
La seconda proposta riguarda la materia dell'usucapione e introduce una disposizione destinata a incentivare la crescita economica superando gli attuali ostacoli all'accertamento della proprietà edilizia e fondiaria in caso di acquisto per usucapione. Si tratta di ostacoli che sottraggono ricchezza immobiliare alla circolazione ed all'attività edilizia. Introduce quindi una nuova procedura di accertamento dell'avvenuta usucapione che si caratterizza, fondamentalmente, da un lato, per il ricorso alla stipulazione di un atto pubblico unilaterale di riconoscimento dell'usucapione, che costituisce titolo idoneo alla trascrizione ai sensi dell'articolo 2651 del codice civile, dinanzi a un pubblico ufficiale qualificato qual è il notaio, e dall'altro, per il riconoscimento a chiunque vi abbia interesse della possibilità di proporre opposizione avverso tale atto unilaterale di riconoscimento, così provocando un accertamento giurisdizionale del relativo diritto nelle forme del processo a cognizione piena.
Varie sono le motivazioni che inducono a ritenere opportuna l'introduzione di una procedura di questo tipo. In particolare: evitare i costi e i tempi di un processo a cognizione piena, quale passaggio altrimenti ineliminabile per conseguire l'accertamento dell'intervenuta usucapione anche in presenza di situazioni che non richiedano un'istruttoria complessa (ad esempio un'istruttoria meramente documentale), con evidenti vantaggi tanto per il cittadino (in termini di costi e di effettività della tutela) quanto per lo Stato (da tempo impegnato nel tentativo di porre un freno alla crisi del processo civile). Evitare, inoltre, possibili strumentalizzazioni del processo a cognizione piena, talvolta instaurato al solo fine di poter conseguire un verbale di conciliazione giudiziale avente ad oggetto «l'accertamento» dell'intervenuta usucapione.
La norma — è opportuno precisarlo — è strutturata in modo di assicurare ai terzi pari garanzie rispetto alla situazione attuale, dal momento che l'accertamento dell'usucapione a mezzo di un processo a cognizione piena non viene ad essere in radice eliminato ma solo posticipato e reso meramente eventuale, posto che ciascun soggetto a ciò interessato potrà comunque provocare tale accertamento proponendo opposizione avverso l'atto pubblico unilaterale di riconoscimento. Inoltre, l'atto pubblico unilaterale di riconoscimento costituisce titolo idoneo alla trascrizione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2651 del codice civile e consente all'autore di disporre del diritto, ma non acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata, mentre ai terzi acquirenti viene espressamente riconosciuto lo status di acquirenti di buona fede e la possibilità di procedere all'acquisto con l'usucapione abbreviata prevista dall'articolo 1159 del codice civile.
La terza proposta è diretta ad assegnare la procedura di riconoscimento della personalità giuridica degli enti di cui al libro primo, titolo I, capo II, del codice civile ai notai, analogamente a quanto accade per le società di capitali. Attualmente la competenza per il riconoscimento delle persone giuridiche spetta alle prefetture-uffici territoriali del Governo (per gli enti che operano a livello nazionale) e alle regioni (per gli enti che operano a livello regionale), con un dispendio di risorse pubbliche, eccessivi margini di discrezionalità, tempi generalmente più lunghi di quelli previsti dalla legge. Dato lo sviluppo e le potenzialità del terzo settore nell'ambito del welfare sussidiario, questa situazione deve essere superata attraverso una riforma della procedura di riconoscimento e della pubblicità, volta a garantire maggiore efficienza, conoscibilità dei dati e trasparenza. Per questo si propone la modifica delle relative norme del codice civile e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, prevedendo la competenza del notaio, ma lasciando integro il sistema dei controlli pubblicistici sull'operato degli enti.
Il capo IV riguarda le applicazioni del principio di sussidiarietà che, come si è rilevato, risultano funzionali a produrre innovazioni, valorizzando anche in questo caso il ruolo delle professioni. In particolare si tratta di colmare una lacuna del nostro ordinamento che mentre prevede, per dimostrare la qualità di erede, un'autocertificazione obbligatoriamente accettata dalle pubbliche amministrazioni, non contempla una norma analoga per i soggetti privati. Si propone quindi di introdurre il certificato di successione, che attesta il luogo e la data di apertura della successione; la devoluzione del patrimonio ereditario per legge o per testamento; le generalità e il codice fiscale del de cuius; le generalità e il codice fiscale dei soggetti aventi diritto alla successione, sia a titolo universale che a titolo particolare; i diritti e le quote a ciascuno spettanti; la situazione di possessori di beni dell'eredità (con possibilità di eventuale contestuale dichiarazione di intervenuto acquisto dell'eredità per effetto di possesso ultratrimestrale da parte dei chiamati intervenuti in atto); la composizione del patrimonio; i dati di individuazione catastale degli immobili, con indicazione del loro valore (che costituisce la base imponibile per l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali e dell'eventuale imposta di successione); i poteri della persona designata nel certificato per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione. Tutti i dati inseriti nel certificato di successione devono essere attestati dai diretti interessati, ma sotto il controllo del notaio, che verifica la conformità delle dichiarazioni rese dalle parti ai documenti da queste esibiti, e, se lo reputa necessario, richiede la produzione di documentazione integrativa o, su incarico delle parti, provvede direttamente alle ispezioni nei pubblici registri. Il certificato di successione consente dunque al cittadino di conseguire effetti civilistici e fiscali, assorbendo la presentazione della dichiarazione di successione, con una rilevante semplificazione delle procedure. Viene così introdotto nel nostro ordinamento uno strumento nuovo, che colma la lacuna indicata. È utile precisare che nel nostro ordinamento qualcosa di simile è già previsto, assegnando però il relativo ruolo a un giudice, ma solo per le zone in cui vige il sistema tavolare (titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499). Con la proposta qui esplicitata viene invece introdotto nel nostro ordinamento uno strumento nuovo che colma in via generale, valorizzando il ruolo del notaio, la lacuna indicata. Peraltro, dall'introduzione di questo strumento può conseguire maggiore sicurezza nell'adempimento delle obbligazioni tributarie derivanti dall'apertura di una successione per causa di morte, oltre che maggiore gettito fiscale, in quanto da esso conseguono l'individuazione dei soggetti passivi delle imposte dovute e dei cespiti caduti in successione, della liquidazione e del versamento delle imposte ipotecarie e catastali e dell'eventuale imposta di successione, della trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle entrate e ai comuni, con conseguente aggiornamento in tempo reale delle varie banche di dati. Si attua in tal modo un significativo snellimento dell'attività dell'Agenzia delle entrate connessa con le pratiche tributarie successorie.
È utile precisare che questa nuova forma di documentazione giuridica della devoluzione ereditaria è coerente con le legislazioni di altri Paesi europei (per esempio in Belgio, in Romania, in Austria e in Francia) sulla redazione del certificato di eredità e risponde quindi anche all'esigenza di armonizzazione del nostro sistema all'evoluzione della normativa negli altri Stati europei. Peraltro, va infine ricordato che con il regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, le successioni transfrontaliere sono state notevolmente semplificate dall'introduzione del certificato successorio europeo, che costituisce la prova della qualità di erede in tutti gli Stati dell'Unione europea.
Si evidenzia che la presente proposta di legge riproduce l'atto Camera n. 787 della XVII legislatura, frutto dell'impegno di un gruppo di lavoro costituito da Domenico de Stefano, presidente del consiglio notarile di Milano, da Paolo Giuggioli, presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano, da Alessandro Solidoro, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, e da Gianni Zingales, presidente del consiglio provinciale dei consulenti del lavoro di Milano e coordinato da Luca Antonini, professore di diritto costituzionale e diritto costituzionale tributario presso la facoltà di giurisprudenza dell'università di Padova.

PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI IMPRESA ATTRAVERSO LA SUSSIDIARIETÀ

Art. 1.
(Responsabilità delle imprese).

1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché da soggetti regolarmente iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, degli avvocati o dei dottori commercialisti, a cui l'organo dirigente conferisce mandato. I predetti soggetti possono rinunciare al mandato al termine di ogni anno solare successivo alla nomina».

Art. 2.
(Asseverazione della regolarità contributiva).

1. All'articolo 26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

«2-bis) asseverazione dei soggetti previsti dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, nella quale si dichiara che l'impresa è attiva presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e che è in regola con i versamenti contributivi e con le ritenute fiscali relativi al personale dipendente o assimilato per il periodo precedente alla stipulazione del contratto di appalto, d'opera o di somministrazione».

Art. 3.
(Tutor aziendali).

1. All'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) previsione che nelle aziende fino a 15 dipendenti il tutor aziendale possa essere individuato tra i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, in regola con il pagamento dei contributi obbligatori all'ente di previdenza e in regola con l'obbligo formativo».

Art. 4.
(Certificazioni tributarie).

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «sempreché hanno tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di tutti i contribuenti soggetti all'applicazione degli studi di settore»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La certificazione tributaria può essere anche parziale e riguardare solo alcune componenti positive e negative. Possono formare oggetto di certificazione tributaria ai sensi e per gli effetti del presente articolo: plusvalenze, sopravvenienze attive, interessi attivi, proventi immobiliari, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite su crediti, accantonamenti di rischi su crediti, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, nonché ogni altro componente positivo o negativo di reddito direttamente connesso all'attività d'impresa esercitata dal contribuente, da definire con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze»;

c) al comma 3:

1) all'alinea, dopo la parola: «regolare» sono inserite le seguenti: «, l'attività di verifica sulle poste certificate è limitata alla verifica di fatto delle prestazioni effettuate e in ogni caso»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) in caso di ricorso contro l'atto di accertamento, le imposte o le maggiori imposte, unitamente ai relativi interessi e alle sanzioni, sono iscritte a ruolo solo quando la sentenza diventa definitiva. Restano comunque fermi i criteri indicati nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la rettifica riguarda esclusivamente redditi che non sono oggetto della certificazione tributaria»;

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In caso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulle componenti positive e negative certificate ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e le sanzioni ivi previste si applicano in misura ridotta del 50 per cento.
3-ter. La riduzione delle sanzioni di cui al comma 3-bis spetta esclusivamente con riferimento a rilievi e rettifiche sulle componenti di reddito certificate ai sensi del presente articolo».

2. All'articolo 39, comma 1, alinea, del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 241, dopo la parola: «tributarie» sono inserite le seguenti: «nonché la responsabilità solidale del soggetto che ha operato la certificazione».

Art. 5.
(Registro dei revisori legali).

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. La tenuta del Registro è affidata al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»;

b) all'articolo 6, comma 2, le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili» e la parola: «decreto» è sostituita dalla seguente: «atto».

Capo II
DEFLAZIONE DEL CARICO GIUDIZIARIO ATTRAVERSO LA SUSSIDIARIETÀ

Art. 6.
(Escussione di testimoni da parte di avvocati e notai).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 203 è inserito il seguente:

«Art. 203-bis.(Escussione di testimoni da parte di avvocati e notai). – Anche se i mezzi di prova non devono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, qualora le parti lo richiedano concordemente, assumendosi solidalmente l'obbligazione di pagamento per l'opera prestata, e il giudice istruttore, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, vi consenta, questi può delegare l'assunzione della prova a un notaio o un avvocato avente sede nel relativo circondario, designato d'intesa con le parti e previa accettazione dello stesso. Il notaio o l'avvocato sono, in questo caso, ausiliari del giudice.
Nell'ordinanza di delega il giudice delegante fissa il luogo dell'assunzione e il termine entro il quale la prova deve assumersi, nonché l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio.
Le parti, congiuntamente, possono rivolgere al giudice delegante istanza per la proroga del termine.
Il notaio o l'avvocato devono, se richiesto dal giudice, avvalersi di strumenti di video-registrazione o di registrazione fonografica e assicurare la trascrizione integrale del verbale ai sensi dell'articolo 207.
Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti della delega conferita al notaio o all'avvocato, questi deve informare il giudice delegante, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non sospende l'assunzione dei mezzi di prova. Il giudice delegante, sentite le parti, adotta i provvedimenti opportuni»;

b) all'articolo 207, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o del notaio o dell'avvocato delegato a norma dell'articolo 203-bis»;

c) all'articolo 257-bis, quarto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il giudice può tuttavia prescrivere che il testimone detti le sue risposte a un notaio o a un avvocato che contestualmente designa, previa accettazione di quest'ultimo, su concorde indicazione delle parti, le quali ne assumono solidalmente l'obbligazione di pagamento per l'opera prestata. In tal caso, il notaio o l'avvocato rimane incaricato di redigere il verbale di testimonianza, di autenticare la sottoscrizione del dichiarante e di spedire il verbale in busta chiusa con plico raccomandato ovvero di consegnarlo alla cancelleria del giudice».

2. Gli avvocati e i notai che intendono svolgere le funzioni di cui agli articoli 203-bis, 207 e 257-bis del codice di procedura civile devono essere iscritti in un apposito registro istituito presso l'ordine professionale di appartenenza, che vi ammette coloro che possiedono i requisiti di anzianità, competenza e professionalità stabiliti dallo stesso ordine e che dimostrano di avere seguito specifici percorsi formativi.

Art. 7.
(Certificazioni dell'avvocato).

1. All'articolo 58 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'avvocato può certificare, sotto la propria responsabilità penale ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la conformità degli originali alle copie nonché la conformità di un atto digitalizzato rispetto al suo originale cartaceo, con riferimento a tutti gli atti relativi al proprio mandato nonché ai provvedimenti giurisdizionali non immediatamente esecutivi. Negli stessi termini può altresì certificare fatti affermati dalle parti relativamente a tutti gli elementi dei quali è ammessa l'autocertificazione».

Art. 8.
(Attività esecutiva delegata in regime di sussidiarietà).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 250, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'ufficiale giudiziario o l'avvocato della causa, secondo quanto stabilisce il giudice istruttore, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo e nell'ora fissati, indicando il giudice, il notaio o l'avvocato che assume la prova e la causa nella quale devono essere sentiti»;

b) l'articolo 137 è sostituito dal seguente:

«Art. 137. – (Notificazioni). – Le notificazioni, comprese quelle di cui agli articoli 543 e 555, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o, se il giudice lo dispone, da uno degli avvocati della causa, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.
L'ufficiale giudiziario o l'avvocato eseguono la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificare.
Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario o l'avvocato eseguono la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da loro dichiarata conforme all'originale, e conservano il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario o l'avvocato inviano l'atto notificato, anche attraverso strumenti telematici, all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegnano ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.
Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario o l'avvocato consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone informazione nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136»;

c) all'articolo 492:

1) ai commi primo, quarto, quinto, settimo e ottavo, dopo le parole: «l'ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «o l'avvocato»;

2) al sesto comma, dopo le parole: «all'ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «o all'avvocato»;

d) all'articolo 513, dopo le parole: «ufficiale giudiziario», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «o l'avvocato»;

e) all'articolo 520, dopo le parole: «ufficiale giudiziario», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «o l'avvocato»;

f) all'articolo 523, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «o l'avvocato»;

g) all'articolo 524, primo comma, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «o l'avvocato»;

h) all'articolo 633, primo comma, alinea, dopo le parole: «giudice competente» sono inserite le seguenti: «o l'avvocato».

2. Gli avvocati che intendono svolgere le funzioni di cui agli articoli 250, 137, 492, 513, 520, 523, 524 e 633 del codice di procedura civile devono essere iscritti in un apposito registro istituito presso l'ordine professionale di appartenenza, che vi ammette coloro che possiedono gli adeguati requisiti di anzianità, competenza e professionalità stabiliti dallo stesso ordine e che dimostrano di avere seguito specifici percorsi formativi.

Art. 9.
(Semplificazioni in materia di processo di esecuzione).

1. All'articolo 476, secondo comma, del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che nel caso di copie esecutive di atti notarili, per le quali la richiesta è rivolta al presidente del consiglio notarile distrettuale competente».

Art. 10.
(Liquidazione dei compensi del consulente tecnico).

1. Il giudice della causa può disporre che la liquidazione del compenso del consulente tecnico nominato nel procedimento sia predisposta in contraddittorio con gli avvocati del procedimento.

Art. 11.
(Competenze del consiglio notarile distrettuale sull'apostille).

1. Tra le autorità autorizzate a rilasciare l'apostille di cui all'articolo 3, primo paragrafo, della Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata all'Aja il 5 ottobre 1961, ratificata ai sensi della legge 20 dicembre 1966, n. 1253, sono compresi anche i consigli notarili distrettuali. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio nazionale del notariato, in modo da favorire lo sgravio del carico di lavoro delle procure della Repubblica, la trasparenza e la celerità nel rilascio della suddetta apostille.

Art. 12.
(Competenza del notaio riguardo agli atti di soggetti incapaci).

1. Al capo II del titolo II della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

«Art. 29-bis. — 1. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi del presente articolo.
2. Il notaio, prima di procedere alla stipulazione dell'atto, ne dà preventiva comunicazione al pubblico ministero, nonché ai seguenti soggetti:

a) al giudice tutelare, al coniuge, ai genitori, ai figli e ai fratelli e alle sorelle maggiorenni dell'incapace, se vi sono, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

3. Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.
4. Se nessuno dei soggetti destinatari della comunicazione di cui al comma 2, entro venti giorni dal ricevimento, comunica al notaio la propria opposizione, il notaio, entro i novanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipulazione dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che, alla data della stipulazione, i fatti dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto non hanno subìto rilevanti modificazioni.
5. La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal comma 4, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipulazione e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.
6. Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal comma 1, ovvero se alcuna delle parti richiede all'autorità giudiziaria le medesime autorizzazioni, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, l'atto non può essere ricevuto».

Capo III
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE ATTRAVERSO LA SUSSIDIARIETÀ

Art. 13.
(Accordi prematrimoniali).

1. All'articolo 156 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando i coniugi non hanno stipulato una convenzione ai sensi dell'articolo 162-bis, il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce, a vantaggio del coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri»;

b) al quarto comma, dopo la parola: «separazione» sono inserite le seguenti: «, in mancanza di convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 162-bis,».

2. Dopo l'articolo 162 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 162-bis.(Accordi prematrimoniali). – I futuri coniugi, prima di contrarre matrimonio, possono stipulare, con la stessa forma prevista dall'articolo 162, convenzioni volte a disciplinare i rapporti dipendenti dall'eventuale separazione personale e dall'eventuale scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle convenzioni di cui al primo comma un coniuge può attribuire all'altro una somma di denaro periodica o una somma di denaro una tantum ovvero un diritto reale su uno o più immobili con il vincolo di destinare, ai sensi dell'articolo 2645-ter, i proventi al mantenimento del coniuge beneficiario o al mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi.
In ogni caso ciascun coniuge non può attribuire all'altro più di metà del proprio patrimonio.
Nelle convenzioni un coniuge può anche trasferire all'altro coniuge o a un terzo beni o diritti destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli disabili per la durata della loro vita o fino a quando permane lo stato di bisogno. Le parti possono stabilire un criterio di adeguamento automatico del valore delle attribuzioni patrimoniali predisposte con la convenzione.
Nelle convenzioni, in deroga al divieto dei patti successori e alle norme in materia di riserva del coniuge legittimario, possono essere previste anche norme per la successione di uno o di entrambi i coniugi, fatti salvi i diritti degli altri legittimari.
Alla modificazione delle convenzioni si procede con la forma prevista dal primo comma.
I ricorsi di separazione personale e di divorzio devono contenere il riferimento alle convenzioni.
Per l'opponibilità ai terzi delle convenzioni si applica il quarto comma dell'articolo 162».

3. Dopo l'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. – 1. Il tribunale adito, nel pronunciare con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tiene conto delle convenzioni di cui all'articolo 162-bis del codice civile».

4. All'articolo 19, comma 1, della legge 6 marzo 1987, n. 74, dopo la parola: «provvedimenti» sono inserite le seguenti: «, comprese le convenzioni di cui all'articolo 162-bis del codice civile,».

Art. 14.
(Atto pubblico unilaterale di riconoscimento dell'usucapione).

1. Dopo l'articolo 1159-bis del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 1159-ter. – (Riconoscimento dell'usucapione). – L'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sui beni immobili effettuato ai sensi degli articoli 1158 e seguenti può formare oggetto di riconoscimento.
Art. 1159-quater. – (Atto di riconoscimento). – Il riconoscimento dell'usucapione è effettuato mediante atto pubblico unilaterale contenente l'indicazione specifica dei documenti e delle dichiarazioni rese da terzi dinanzi al notaio rogante utili a comprovare il possesso.
L'atto deve altresì contenere l'indicazione del termine di novanta giorni per la proposizione dell'opposizione di cui all'articolo 1159-sexies.
Art. 1159-quinquies. – (Pubblicità dell'atto di riconoscimento). – L'atto di riconoscimento deve essere reso noto mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del comune in cui sono situati i beni immobili per i quali viene effettuato il riconoscimento del diritto di proprietà e all'albo del tribunale ovvero mediante pubblicazione in un apposito strumento informatico. Nelle pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per l'opposizione di cui all'articolo 1159-sexies.
L'atto di riconoscimento deve essere altresì notificato, ove ciò sia possibile, agli intestatari catastali e a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile oggetto di riconoscimento nonché a coloro che, nel ventennio antecedente alla stipulazione dell'atto, abbiano trascritto o rinnovato la trascrizione di domanda giudiziale non perenta contro l'autore del riconoscimento o i suoi danti causa, diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni medesimi.
L'atto di riconoscimento deve essere trascritto ai sensi dell'articolo 2651. Nella nota di trascrizione deve essere fatta menzione, a norma dell'articolo 2659, secondo comma, della proponibilità dell'opposizione di cui all'articolo 1159-sexies, quale condizione al cui mancato avveramento è subordinato il riconoscimento del diritto di cui all'articolo 1159-septies.
Art. 1159-sexies. – (Opposizione). – Contro l'atto di riconoscimento è ammessa opposizione, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro novanta giorni dalla data dell'ultima delle notifiche di cui all'articolo 1159-quinquies, secondo comma, ovvero, in mancanza, dalla scadenza del termine di affissione di cui all'articolo 1159-quinquies, primo comma.
L'opposizione deve essere proposta davanti al tribunale competente per il luogo in cui è situato il bene immobile.
Art. 1159-septies. – (Riconoscimento del diritto). – Decorso il termine di cui all'articolo 1159-sexies senza che sia stata proposta opposizione, l'autore può disporre del diritto oggetto del riconoscimento. Il notaio certifica la mancata proposizione dell'opposizione e richiede, a norma dell'articolo 2668, terzo comma, la cancellazione della menzione di cui all'articolo 1159-quinquies, terzo comma.
Ai terzi di buona fede che abbiano acquistato da colui che ha effettuato il riconoscimento del diritto si applica l'articolo 1159».

2. Lo strumento informatico di cui all'articolo 1159-quinquies del codice civile è individuato e disciplinato con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.
(Delega ai notai della funzione di riconoscimento delle persone giuridiche).

1. L'articolo 14 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 14. – (Atto costitutivo). – Le associazioni che intendono chiedere il riconoscimento e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione può essere disposta anche con testamento».

2. L'articolo 16 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 16. – (Atto costitutivo, statuto e patrimonio). – L'atto costitutivo e lo statuto di un'associazione devono contenere:

1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza degli associati;

2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede dell'associazione e le eventuali sedi secondarie;

3) l'indicazione dello scopo e delle attività con le quali si intende perseguirlo;

4) l'ammontare del patrimonio, la descrizione e il valore attribuito ai beni e ai crediti conferiti in natura;

5) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quale di essi ha la rappresentanza dell'associazione;

6) il numero dei componenti dell'eventuale organo di controllo e i poteri attribuiti al medesimo;

7) la nomina dei primi amministratori e dei membri dell'organo di controllo, se previsto, nonché del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se previsto;

8) la durata dell'associazione, se prevista;

9) i criteri e le modalità di ammissione degli associati e della loro esclusione;

10) diritti e gli obblighi degli associati.

L'atto costitutivo e lo statuto di una fondazione devono contenere:

1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun fondatore;

2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della fondazione e le eventuali sedi secondarie;

3) l'indicazione dello scopo e delle attività con le quali si intende perseguirlo;

4) l'ammontare del patrimonio, la descrizione e il valore attribuito ai beni e ai crediti conferiti in natura;

5) il sistema di amministrazione adottato, il numero, le modalità di nomina e i poteri dei componenti dell'organo di amministrazione;

6) il numero dei componenti dell'organo di controllo e i poteri loro attribuiti;

7) la nomina dei primi amministratori, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della fondazione, e la nomina dei membri dell'organo di controllo nonché del soggetto incaricato di effettuare la revisione contabile, se non affidata all'organo di controllo;

8) le norme che garantiscono la continuità dell'amministrazione e del controllo per la durata della fondazione.

L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e delle fondazioni possono inoltre contenere le norme relative all'estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, l'associazione o la fondazione devono disporre di un patrimonio di importo non inferiore ad euro 50.000, fatti salvi i casi di organizzazioni di volontariato che intendano chiedere il riconoscimento, per i quali il suddetto limite è ridotto ad euro 25.000, e di enti aventi per scopo la ricerca scientifica, per i quali il limite è elevato ad euro 100.000.
Possono essere conferiti a patrimonio tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
Per il conferimento di beni in natura e di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255.
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del patrimonio e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.
Chi conferisce denaro deve consegnare al notaio che procede alla costituzione dell'ente ricevuta bancaria attestante il versamento dell'intera somma su un conto corrente bancario intestato all'ente costituendo. La banca può rendere disponibile la somma predetta all'ente solo dopo aver ricevuto attestazione dell'avvenuta iscrizione dell'ente nel registro delle persone giuridiche».

3. Dopo l'articolo 32 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 32-bis. – (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione). – Le associazioni e le fondazioni acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nella sezione dedicata alle persone giuridiche nel registro delle imprese nella cui circoscrizione ha sede l'ente.
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione o di una fondazione o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione, entro trenta giorni, verificato che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge per la costituzione dell'ente e che lo scopo sia possibile e lecito, ne richiede l'iscrizione contestualmente al deposito dell'atto, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 16.
Art. 32-ter. – (Registro delle persone giuridiche). – Nel registro delle persone giuridiche devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione con l'indicazione della forma giuridica dell'ente, lo scopo, il patrimonio, la sede e il nome e il cognome degli amministratori, con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, dei componenti dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione contabile, ove nominati.
Nel registro devono altresì essere pubblicati i bilanci annuali e i successivi atti modificativi dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con l'indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, dei componenti dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione contabile, ove nominati, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il nome e il cognome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza».

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad adeguare le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, alle disposizioni introdotte dal presente articolo, in modo da attribuire ai notai la competenza sul riconoscimento delle persone giuridiche, ferma restando la competenza delle regioni e delle prefetture-uffici territoriali del Governo in materia di controllo sull'attività delle persone giuridiche prevista dalle disposizioni vigenti.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUCCESSIONE

Art. 16.
(Nozione e forma del certificato di successione).

1. Il certificato di successione, anche in caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, certifica la composizione e la devoluzione del patrimonio ereditario, i diritti spettanti a ciascun erede e le rispettive quote ereditarie, i diritti dei legatari e i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.
2. Il certificato di successione è redatto da un notaio nella forma di atto pubblico, su richiesta dei chiamati all'eredità e dei legatari, ovvero dei loro rappresentanti legali, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente e degli esecutori testamentari.
3. Nei territori nei quali è in vigore il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono fatte salve le disposizioni dello stesso regio decreto per la pubblicità immobiliare degli acquisti a causa di morte.

Art. 17.
(Contenuto).

1. Nel certificato di successione sono riportati, per dichiarazione del richiedente e sulla base delle risultanze dei documenti indicati al comma 3:

a) la data e il luogo dell'apertura della successione;

b) se l'eredità è devoluta per legge o per testamento. In caso di devoluzione testamentaria, nel certificato di successione devono essere riportati gli estremi del verbale di attivazione del testamento pubblico o gli estremi del verbale di pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto e la data degli stessi, nonché il testo integrale delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento;

c) i dati del defunto: nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, stato civile e, se coniugato, il regime patrimoniale al momento dell'apertura della successione, cittadinanza, residenza anagrafica, ultimo domicilio in vita e numero di codice fiscale;

d) i dati delle eventuali convenzioni matrimoniali stipulate dal defunto, nonché i dati del richiedente, di ciascuno dei chiamati alla successione, a titolo universale o particolare, e delle persone che possano vantare diritti di legittima: nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, stato civile e, se coniugato, il regime matrimoniale al momento dell'apertura della successione, cittadinanza, residenza anagrafica, domicilio eletto in Italia da coloro che sono residenti all'estero, numero di codice fiscale e grado di parentela o di affinità con il defunto o rapporto di coniugio;

e) in presenza di più eredi, la quota ereditaria e i diritti spettanti a ciascun erede, con l'elenco dei beni spettanti, e i diritti spettanti ai legatari, con l'elenco dei beni ad essi spettanti;

f) la legge applicabile alla successione;

g) l'attestazione della situazione di possesso, a qualsiasi titolo, di beni ereditari da parte del chiamato all'eredità e dell'acquisto dell'eredità intervenuto per effetto del disposto degli articoli 476, 477, 478, 485, secondo comma, 487, secondo comma, e 488 del codice civile;

h) gli estremi di eventuali atti di accettazione dell'eredità e della loro trascrizione e gli estremi di eventuali atti di rinuncia all'eredità o al legato, nonché dell'eventuale trascrizione di legati, e gli estremi di eventuali verbali di inventario redatti ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, con l'indicazione del valore complessivo dei beni inventariati;

i) i dati identificativi dei beni immobili caduti in successione, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826 del codice civile e, per dichiarazione del richiedente, l'indicazione del loro valore al momento dell'apertura della successione. Se il richiedente è un legatario, nel certificato di successione devono essere indicati solo gli immobili o i diritti reali immobiliari oggetto del legato e il valore di questi, nonché i dati identificativi dei beni mobili registrati, delle partecipazioni sociali e delle aziende caduti in successione e, per dichiarazione del richiedente, il loro valore e l'indicazione degli altri beni mobili, conti correnti, titoli e in genere qualunque altra componente patrimoniale, attiva o passiva, caduta in successione;

l) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, con l'indicazione del valore alla data di apertura della successione;

m) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e i dati anagrafici e la residenza dei debitori, nonché i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici;

n) le riduzioni e le detrazioni di cui agli articoli 25 e 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, con l'indicazione dei documenti probatori, nonché le passività e gli oneri deducibili di cui al medesimo testo unico, con l'indicazione dei documenti di prova;

o) il valore globale netto dell'asse ereditario;

p) l'eventuale rinuncia all'azione di riduzione per lesione di legittima e l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi;

q) l'eventuale conferma di disposizioni testamentarie nulle;

r) gli estremi della nomina del curatore di eredità giacente e del suo giuramento e gli estremi dell'accettazione della nomina a esecutore testamentario e le eventuali disposizioni relative all'amministrazione del patrimonio ereditario;

s) l'esistenza del legato disposto dall'articolo 540, secondo comma, del codice civile;

t) l'esistenza di eventuali successioni separate, relative a beni o diritti ereditari, disposte dalla legge, con le necessarie indicazioni;

u) l'assenza di liti pendenti sul diritto a succedere dei richiedenti o gli estremi delle liti in corso; ove il richiedente non sia a conoscenza delle liti pendenti riferite a persone diverse da esso richiedente e non intervenienti all'atto e non sia quindi in grado di confermare detta circostanza o di fornire i relativi dati, tali indicazioni possono essere omesse nella redazione del certificato di successione;

v) ogni altro dato richiesto dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

2. Nel certificato di successione gli interessati, o alcuni di essi, purché non abbiano già accettato espressamente l'eredità e non siano già considerati eredi puri e semplici ai sensi degli articoli 476, 477, 478, 485, secondo comma, 487, secondo comma, e 488 del codice civile, possono rinunciare all'eredità o accettare la stessa con il beneficio d'inventario, ovvero rifiutare il legato, secondo quanto dispone il presente articolo.
3. Al certificato di successione sono allegati:

a) l'estratto dell'atto di morte del defunto o la copia autentica della sentenza dichiarativa di assenza o di morte presunta;

b) il verbale di attivazione del testamento pubblico o il verbale di pubblicazione del testamento olografo o del testamento segreto;

c) i certificati di stato di famiglia originari rilasciati dall'ufficiale dello stato civile dei comuni nei quali il defunto in vita ha risieduto;

d) tutte le altre certificazioni anagrafiche e gli altri documenti reputati dal notaio rogante necessari o idonei a comprovare la veridicità delle attestazioni dei richiedenti.

4. Quando gli uffici competenti non rilasciano nei termini di legge le certificazioni o i documenti di cui al comma 3, il contenuto delle certificazioni o dei documenti è sostituito da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dagli interessati nel certificato di successione.
5. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione, se a ciò delegato dal richiedente, è legittimato:

a) a chiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accertare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti;

b) a chiedere all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie;

c) a chiedere ai consigli notarili distrettuali e agli archivi notarili mandamentali informazioni in ordine all'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie depositate fiduciariamente.

Art. 18.
(Effetti).

1. La persona indicata nel certificato di successione quale erede o legatario si presume tale fino a prova contraria. La persona indicata nel certificato di successione come esecutore testamentario o amministratore della successione è riconosciuta titolare dei poteri e degli obblighi enunciati nel certificato medesimo.
2. Chi esegue pagamenti o consegna beni a una persona designata in un certificato di successione come abilitata a ricevere pagamenti o beni in forza dell'atto stesso è liberato dai suoi obblighi, a meno che non sapesse o non fosse tenuto a sapere che il contenuto del certificato non corrisponde al vero.
3. Chi acquista beni successori da una persona designata in un certificato di successione come abilitata a disporre prevale sull'effettivo titolare, fatto salvo il caso di mala fede o grave negligenza.
4. Fatta salva un'espressa dichiarazione contraria contenuta nel certificato di successione, la sua sottoscrizione da parte dei richiedenti, se chiamati all'eredità o legatari, comporta l'accettazione pura e semplice dell'eredità o la perdita della facoltà di rifiutare il legato.
5. Il certificato di successione produce, inoltre, gli effetti previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
6. Il certificato di successione produce, altresì, gli effetti riconosciuti al certificato di eredità dal diritto dell'Unione europea e internazionale.

Art. 19.
(Pubblicità).

1. Il certificato di successione è trascritto nei registri immobiliari del luogo dove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione hanno sede le imprese o le società le cui partecipazioni o quote sono cadute in successione, a cura del notaio incaricato di redigerlo, entro trenta giorni dalla sua formazione.
2. La trascrizione nei registri immobiliari produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile, anche in ordine alle attestazioni, in esso contenute, di intervenuto acquisto dell'eredità ai sensi degli articoli 476, 477, 478, 485, secondo comma, 487, secondo comma, e 488 del codice civile.
3. Il certificato di successione è inserito nel registro delle successioni del tribunale nel cui circondario si è aperta la successione entro trenta giorni dalla sua formazione.

Art. 20.
(Trattamento tributario).

1. Il certificato di successione è soggetto a registrazione in termine fisso con il pagamento di una sola imposta di registro, dovuta in misura fissa, ed è esente da imposte ipotecarie e catastali, anche quando contiene le dichiarazioni facoltative di cui all'articolo 17. Esso sostituisce la denuncia di successione prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, fatte salve le imposte dovute per la successione.
2. Le dichiarazioni previste per la richiesta di agevolazioni fiscali sono allegate al certificato di successione o inserite nello stesso.

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