PROGETTO DI LEGGE
Capo I
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Capo II
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Capo III
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Capo IV
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 647
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GALLINELLA, GAGNARLI, L'ABBATE, PARENTELA
Disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi destinati al consumo
Presentata il 21 maggio 2018
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge, che è in buona parte frutto del lavoro portato avanti dalla Commissione agricoltura della Camera nel corso della XVII legislatura (testo unificato degli atti Camera nn. 898 e 1049), si propone di disciplinare la raccolta, la ricerca, la coltivazione e la commercializzazione del tartufo, uno dei prodotti più pregiati della nostra agricoltura e anche uno dei più particolari, viste le sue caratteristiche e proprietà, le modalità di raccolta e la rarità del prodotto.
Obiettivo della proposta di legge è anche quello di valorizzare l'attività di ricerca del tartufo, che può essere essa stessa considerata patrimonio nazionale, una vera e propria cultura, tramandata da generazioni, che deve essere conservata e sostenuta.
La proposta consta di quattro capi e 17 articoli, che vanno dalle disposizioni generali fino alle misure fiscali.
In particolare, nell'ambito del capo I, recante le disposizioni generali, l'articolo 1 descrive le finalità della legge, tra le quali la promozione della tutela dell'ambiente tartufigeno e la valorizzazione dei tartufi, nonché il riconoscimento dell'attività di ricerca del tartufo come patrimonio culturale nazionale.
L'articolo 2 definisce, tra le altre cose, le differenti tipologie di tartufaia, da quella naturale a quella controllata e a quella coltivata.
L'articolo 3 prevede il divieto di estirpare e danneggiare le tartufaie nonché gli apparati e sistemi produttivi. Prevede altresì che le regioni predispongano un censimento delle tartufaie presenti sul loro territorio, al fine di avere una mappatura di tutto il Paese.
L'articolo 4 disciplina l'individuazione delle specie di tartufi destinati al consumo da freschi, che compete al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mentre gli articoli da 5 a 7 prevedono il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate e recano norme in materia di proprietà dei tartufi e di delimitazione delle tartufaie e di consorzi volontari.
Il capo II, dall'articolo 8 all'articolo 11, disciplina nel dettaglio l'attività di raccolta dei tartufi, definendo le modalità per conseguire l'abilitazione a praticare la raccolta, gli strumenti per garantire la tracciabilità del prodotto e, infine, i calendari di raccolta.
Gli articoli da 12 a 14, che compongono il capo III, intervengono sulle disposizioni fiscali in materia di raccolta di prodotti selvatici non legnosi e definiscono i controlli e le sanzioni.
In particolare, all'articolo 12 si prevede che, limitatamente alla raccolta occasionale, i prodotti siano assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali.
L'articolo 13 attribuisce il compito di vigilare sul rispetto della normativa in materia di tutela dei tartufi al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, nonché alle guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che hanno per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.
Si stabiliscono inoltre, all'articolo 14, le modalità per giungere all'individuazione delle sanzioni pecuniarie da applicare in caso di violazione della legge.
Il capo IV, infine, costituito dagli articoli 15, 16 e 17, reca le disposizioni finanziarie, transitorie e finali, stabilendo, in particolare, che le regioni sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione alla raccolta dei tartufi, al fine di fornire le risorse necessarie all'attuazione delle finalità perseguite dalla legge.
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto e finalità).
1. La presente legge reca disposizioni sulla ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo.
2. La presente legge persegue l'obiettivo di promuovere la tutela dell'ambiente tartufigeno naturale e la valorizzazione dei tartufi, nonché la conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e delle piante ospiti e il miglioramento e lo sviluppo della tartuficoltura, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza, anche a tutela dei consumatori.
3. L'attività di ricerca del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale nazionale.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge.
5. Al fine di conservare l'ambiente tartufigeno naturale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano coordinano le attività di gestione locale delle tartufaie naturali e adottano piani di gestione dei tartufi, volti a individuare, tramite l'integrazione degli strumenti di pianificazione esistenti, appositi interventi per la conservazione dei tartufi. I contenuti e le modalità di redazione dei piani di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intende:
a) per «raccolta controllata», l'insieme delle operazioni che comprendono la ricerca e il prelievo dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nei e dai luoghi naturali di produzione; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni della presente legge;
b) per «tartufaia naturale», qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, comprese le piante singole;
c) per «tartufaia controllata», una tartufaia naturale sita in un fondo interessato da operazioni di miglioria del sito tartufigeno in produzione, anche tramite la messa a dimora di piante tartufigene;
d) per «tartufaia coltivata», una piantagione in cui la produzione di tartufi è conseguente alla diretta coltivazione di piante inoculate esclusivamente con le specie di tartufi di cui all'articolo 4 e mantenute produttive con idonee cure all'apparato radicale ed epigeo della pianta micorizzata;
e) per «tartufi coltivati», i corpi fruttiferi ricavati dalle tartufaie coltivate.
Art. 3.
(Misure generali di tutela).
1. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento degli apparati e dei sistemi produttivi tartufigeni, fatta salva la raccolta controllata.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono una cartografia delle aree tartufigene, il censimento dei relativi terreni produttivi e i piani di gestione di cui all'articolo 1, comma 5.
Art. 4.
(Generi e specie di tartufi).
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento individua i generi e le specie di tartufi destinati al consumo da freschi, specificando le loro caratteristiche micologiche ed organolettiche. È vietato il commercio di qualsiasi tipo di tartufo diverso da quelli di cui al precedente periodo.
2. L'esame per l'accertamento del genere e della specie di tartufo può essere fatto a vista in base alle caratteristiche specificate ai sensi del comma 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura di una delle strutture specializzate individuate dalle singole regioni o province autonome, mediante rilascio di certificazione scritta.
Art. 5.
(Riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri uniformi definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano, sentite le associazioni riconosciute di tartufai e tartuficoltori nonché esperti del settore, le modalità e le procedure per il rilascio e per la revoca dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata, con particolare riferimento alla certificazione dell'impresa vivaistica relativa all'avvenuta micorizzazione e a quanto disposto ai sensi del comma 2 dell'articolo 3.
2. Il rilascio dell'attestazione di cui al comma 1 consente l'apposizione delle tabelle delimitanti le tartufaie stesse e il conseguente esercizio del diritto alla ricerca e raccolta riservata, ai sensi dell'articolo 6.
3. La singola tartufaia controllata non può superare la superficie di 3 ettari per ciascuna azienda agricola o altra persona fisica o giuridica che, avendone titolo, ne faccia richiesta; tra una tartufaia controllata e l'altra deve essere previsto un corridoio di almeno 500 metri.
Art. 6.
(Proprietà sui tartufi e delimitazione delle tartufaie controllate e coltivate).
1. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
2. Le tabelle di cui al comma 1 devono essere poste ad almeno 2 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata» e l'indicazione del numero e della data di rilascio o di rinnovo dell'attestazione di cui all'articolo 5, comma 1.
3. Le tabelle di cui al comma 1, nei fondi singoli e in quelli di pertinenza dei consorzi di cui all'articolo 7, non sono sottoposte a tassa di registro.
Art. 7.
(Consorzi volontari).
1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la loro raccolta e commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie controllate.
2. Nel caso di contiguità dei fondi dei consorzi, l'apposizione delle tabelle di cui all'articolo 6 può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato, fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 4.
3. I consorzi di cui al presente articolo possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie.
4. Qualora le tartufaie dei soggetti consorziati ai sensi del presente articolo interessino il territorio di più regioni o province autonome tra loro confinanti, le stesse regioni o province autonome possono stabilire, d'intesa tra loro e per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire l'uniformità giuridica e regolamentare dell'attività del consorzio.
Capo II
RACCOLTA DEI TARTUFI
Art. 8.
(Disciplina della raccolta dei tartufi).
1. L'attività di ricerca e raccolta di tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati, nei terreni demaniali e lungo i corsi d'acqua.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attività di ricerca e raccolta di tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati e istituiscono un registro in cui annotare annualmente, distintamente per genere e specie, la quantità di prodotto commercializzato e raccolto nel corso dell'anno nella regione o provincia autonoma.
3. Nelle tartufaie controllate o coltivate delimitate dalle tabelle previste dall'articolo 6, il diritto di ricerca e raccolta di tartufi è riservato al conduttore del fondo che lo detiene in base a un regolare titolo di possesso, ai coadiuvanti membri della sua famiglia, ai lavoratori dipendenti regolarmente assunti per la coltivazione del fondo nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci delle associazioni che conducono la tartufaia.
4. La ricerca di tartufi deve essere effettuata con l'ausilio di cani a ciò addestrati, in numero massimo di due per raccoglitore, e lo scavo per la raccolta, da effettuare con l'apposito attrezzo, il vanghetto o la vanghella, deve essere limitato al punto dove il cane lo ha iniziato.
5. Sono in ogni caso vietate nelle operazioni di ricerca e raccolta:
a) la lavorazione andante del terreno, ad eccezione degli interventi di conservazione per la gestione delle tartufaie controllate o dei progetti autorizzati di conservazione e manutenzione delle tartufaie naturali;
b) la raccolta dei tartufi immaturi;
c) la mancata riempitura delle buche aperte per la raccolta;
d) la ricerca e la raccolta dei tartufi al di fuori degli orari e dei periodi previsti nel calendario di cui all'articolo 11;
e) la ricerca e la raccolta dei tartufi in violazione delle norme del comma 4.
Art. 9.
(Abilitazione a praticare l'attività di ricerca e raccolta).
1. Per praticare l'attività di ricerca e raccolta del tartufo, il raccoglitore deve frequentare un apposito corso e sottoporsi a un esame per l'accertamento della sua idoneità. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti di tesserino di idoneità alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano il rilascio, a seguito dell'esame di cui al comma 1, di un apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare l'attività di ricerca e raccolta del tartufo. Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia del raccoglitore. Il tesserino ha una validità di sette anni.
3. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore a 16 anni.
4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo hanno valore nell'intero territorio nazionale. Si intende autorizzato il raccoglitore abilitato che ha pagato l'imposta stabilita dalla regione o provincia autonoma nella quale si intende praticare l'attività di ricerca e raccolta. Qualora il raccoglitore intenda praticare l'attività di ricerca e raccolta in più regioni o province autonome, è tenuto a pagare le tasse di cui all'articolo 15, comma 1, per ciascun ambito territoriale in cui intende praticarla.
5. Non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo coloro che praticano l'attività di ricerca e raccolta di tartufi in fondi di loro proprietà.
Art. 10.
(Disposizioni in merito alla tracciabilità del prodotto).
1. Il raccoglitore, al fine di consentire il controllo e il monitoraggio della sua attività da parte delle autorità preposte, annota a fine giornata, su una scheda predisposta in base alle norme stabilite dalla regione o dalla provincia autonoma, da allegare al tesserino di cui all'articolo 9, la zona territoriale, la data, la quantità e le specie di tartufi raccolte.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il raccoglitore invia alla regione o provincia autonoma competente la scheda di cui al comma 1 relativa all'anno precedente.
3. In caso di mancato adempimento all'obbligo di cui al comma 2, la regione o provincia autonoma competente dispone nei confronti del raccoglitore una riduzione dei giorni previsti per esercitare l'attività di ricerca e raccolta di tartufi e gliene dà comunicazione.
4. Dopo due anni consecutivi di mancato adempimento all'obbligo di cui al comma 2, la regione o provincia autonoma competente sospende o ritira per un anno il tesserino del raccoglitore inadempiente.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di tartufai, elaborano i dati di cui al comma 2, li pubblicano nel rispettivo sito internet istituzionale, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la realizzazione di un database nazionale a fini di controllo e monitoraggio dei medesimi dati.
Art. 11.
(Calendario di raccolta).
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il calendario di raccolta dei vari generi e specie di tartufi, che specifica gli orari e le modalità di raccolta e le attività di vigilanza.
2. È vietata ogni forma di commercio dei vari generi e varie specie di tartufo fresco italiano nei periodi in cui non ne è consentita la raccolta ai sensi del calendario di cui al comma 1.
Capo III
DISPOSIZIONI FISCALI,
CONTROLLI E SANZIONI
Art. 12.
(Disciplina fiscale della raccolta di prodotti selvatici non legnosi).
1. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, da parte delle persone fisiche, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è fissata in 100 euro ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro che sono in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti inclusi nella classe ATECO 02.30.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di 7.000 euro.
4. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.
5. Per le operazioni di acquisto di un prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 4, il soggetto acquirente emette un documento di acquisto dal quale risultano la data di cessione del prodotto, il nome, cognome e il codice fiscale del cedente, il codice di ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, la natura e la quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
6. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella parte I, dopo il numero 15) è inserito il seguente:
«15-bis) tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;»;
b) nella parte II-bis, dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:
«1-quater) tartufi freschi, refrigerati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato»;
c) nella parte III, il numero 20-bis) è abrogato.
7. I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, esclusi dalla classe ATECO 02.30, e che non rientrano nei produttori di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'imposizione sui redditi, il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale e non trovano applicazione i commi 64 e seguenti del citato articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
Art. 13.
(Vigilanza e controlli).
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.
2. Sono inoltre incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, nonché le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che hanno per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.
3. Le guardie giurate volontarie di cui al comma 2 devono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.
4. Il controllo sulla commercializzazione dei tartufi freschi e conservati è affidato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle aziende sanitarie locali.
Art. 14.
(Sanzioni).
1. Ogni violazione delle norme della presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta la confisca del prodotto ed è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita ai sensi del comma 2.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi e le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
TRANSITORIE E FINALI
Art. 15.
(Disposizioni finanziarie).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle proprie leggi in materia, sono autorizzate a istituire una tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 9, quale contributo ambientale annuale per il mantenimento e la gestione del proprio patrimonio tartufigeno, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il versamento, nella modalità di tassa di scopo, è effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione o della provincia autonoma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non possono prevedere l'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo con modalità differenziate in base alla residenza del tartufaio.
2. La tassa di concessione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che praticano l'attività di ricerca e raccolta di tartufi in fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 7, esercitano la raccolta nei fondi di altri soggetti facenti parte del medesimo consorzio.
3. Almeno il 50 per cento delle risorse rivenienti dalle tasse di cui al presente articolo 15 è utilizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per interventi previsti dai piani di gestione di cui all'articolo 1, comma 5.
Art. 16.
(Adeguamento della normativa regionale).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria legislazione a quanto disposto dalla medesima legge.
Art. 17.
(Abrogazione).
1. La legge 16 dicembre 1985, n. 752, è abrogata.