FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 666

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CARFAGNA, GELMINI, OCCHIUTO, ANGELUCCI, APREA, BAGNASCO, ANNA LISA BARONI, BATTILOCCHIO, BENIGNI, BIGNAMI, BOND, BRUNETTA, CARRARA, CASCIELLO, CASSINELLI, CATTANEO, D'ETTORE, FASANO, FASCINA, FERRAIOLI, FIORINI, GAGLIARDI, GIACOMETTO, GIACOMONI, LABRIOLA, MARIN, MARROCCO, MAZZETTI, MILANATO, MINARDO, NAPOLI, ORSINI, PALMIERI, PELLA, PENTANGELO, PEREGO DI CREMNAGO, PETTARIN, PORCHIETTO, RIPANI, ROSSELLO, ROSSO, ROTONDI, RUGGIERI, PAOLO RUSSO, SACCANI JOTTI, ELVIRA SAVINO, COSIMO SIBILIA, SILLI, SOZZANI, SPENA, SQUERI, MARIA TRIPODI, VALENTINI, VERSACE, VIETINA, ZANELLA, ZANGRILLO

Modifica dell'allegato 4 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di limiti dei ricavi o compensi per l'applicazione del regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi

Presentata il 24 maggio 2018

Onorevoli Colleghi! — L'Italia riparte se riparte il lavoro, soprattutto dei giovani e in particolare di chi è «imprenditore di se stesso».
Una prima misura di stimolo e di fiducia può essere rappresentata dall'innalzamento del limite del regime forfetario agevolato previsto per i professionisti e le altre tipologie di partite IVA, dagli attuali 30.000 euro fino a 50.000 euro, con un ulteriore possibilità di estensione graduale fino a 55.000 euro.
Ma cosa è il regime forfetario agevolato?
La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 54-89) ha istituito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'aliquota del 15 per cento, senza limiti di tempo. Nel nuovo regime è prevista una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: in tal caso l'aliquota è del 5 per cento e può essere utilizzata per cinque anni.
Per accedere al nuovo regime agevolato che costituisce il regime «naturale» per chi possiede i requisiti (illustrati nella circolare 10/E del 2016 dell'Agenzia delle entrate), sono previste soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie, a seguito delle modifiche previste dalla legge di stabilità 2016, variano da 25.000 a 50.000 euro. Le spese sostenute nell'esercizio dell'attività non sono analiticamente deducibili, ad eccezione dei contributi previdenziali, ma sono previsti dei forfait da applicare ai ricavi (coefficienti di redditività) che variano a seconda dei diversi tipi di attività. Sono previsti, inoltre, dei vantaggi sul versante degli adempimenti, che sono fortemente semplificati (per esempio, esonero dalle comunicazioni per lo spesometro, black list e dichiarazioni d'intento), nonché per il regime contributivo.
Per poter beneficiare del regime di vantaggio per le nuove attività (aliquota al 5 per cento per cinque anni) è necessario che: 1) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, un'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; 2) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; 3) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per il regime forfetario.
La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi 111-113), come si è detto, ha modificato tale disciplina, allargandone il perimetro di applicabilità. In particolare sono state aumentate di 10.000 euro le soglie dei ricavi per accedere al regime (per le attività professionali l'aumento è di 15.000 euro).
La disciplina di vantaggio con aliquota forfettaria al 5 per cento può essere utilizzata per cinque anni. Possono accedere al regime forfetario i lavoratori dipendenti e i pensionati con un'attività in proprio, nel rispetto dei valori soglia dei ricavi e dei compensi stabiliti per ciascun settore, a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o assimilato ovvero da pensione non abbia superato nell'anno precedente i 30.000 euro.
È stato inoltre modificato il calcolo per la contribuzione dovuta a fini previdenziali: in luogo dell'esclusione dell'applicazione della contribuzione previdenziale minima (alla quale quindi è possibile accedere nuovamente), si prevede l'applicazione di una riduzione pari al 35 per cento della contribuzione ordinaria all'INPS dovuta ai fini previdenziali.
La legge n. 190 del 2014 (articolo 1, comma 88) prevede che coloro che al 31 dicembre 2014 rientravano nel previgente regime dei minimi con aliquota al 5 per cento possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. Si ricorda, inoltre, che il decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, cosiddetto decreto mille proroghe (articolo 10, comma 12-undecies), ha consentito ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti di avvalersi per l'anno 2015 dello stesso regime fiscale di vantaggio per i contribuenti «minimi», in deroga a quanto previsto dalla legge di stabilità 2015.
Il nuovo regime fiscale agevolato sostituisce i regimi «di favore» vigenti, ovvero il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (con aliquota al 10 per cento), il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (i previgenti «minimi» con aliquota al 5 per cento) e il regime contabile agevolato (per gli «ex minimi»).
Il regime forfetario agevolato prevede, quindi, rilevanti semplificazioni ai fini dell'IVA e ai fini contabili e consente, altresì, la determinazione forfettaria del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere a un regime contributivo opzionale per le imprese.
Attualmente si prevede un'aliquota del 15 per cento complessiva per l'IRPEF, per le imposte addizionali e per l'IRAP, calcolata su un reddito stimato pari al 78 per cento del fatturato per i professionisti (al 67 per cento per altre attività del comparto dei servizi e al 40 per cento per il commercio). Ad esempio: un giovane avvocato con un fatturato annuo di 20.000 euro paga in tasse il 15 per cento su 15.600 euro (ovverosia 2.340 euro); un grafico pubblicitario con un fatturato annuo di 20.000 euro paga il 15 per cento su 13.400 euro (circa 2.010 euro).
Si segnala che per il regime forfetario non sono previsti gli studi di settore e secondo i dati relativi al 2017 dell'Osservatorio sulle partite IVA del Ministero dell'economia e delle finanze i beneficiari del regime forfetario sono stati circa 665.519 (182.519 è il numero dei contribuenti che hanno scelto il regime all'apertura della partita IVA e 483.000 il numero dei contribuenti emerso dalle dichiarazioni).
Inoltre, secondo i recentissimi dati pubblicati dall'Osservatorio sulle partite IVA in data 10 maggio 2018 (Sintesi dell'aggiornamento del primo trimestre 2018), nei primi tre mesi del 2018 sono state aperte 179.538 nuove partite IVA e in confronto al corrispondente periodo dello scorso anno si registra una flessione dell'1,8 per cento.
La distribuzione per natura giuridica mostra che la quota di nuove aperture relativa alle persone fisiche è pari al 72,7 per cento, quella relativa alle società di capitali è pari al 22 per cento e quella relativa alle società di persone è pari al 4,6 per cento. Le categorie dei «non residenti» e di «altre forme giuridiche» rappresentano complessivamente lo 0,7 per cento del totale delle nuove aperture. Rispetto al primo trimestre del 2017 si registrano un aumento di avviamenti per le società di capitali (+3,6 per cento), un calo per le persone fisiche (-2,6 per cento) e una diminuzione più sensibile per le società di persone (-11 per cento, confermando il trend osservato negli ultimi anni). Riguardo alla ripartizione territoriale, il 44,3 per cento delle nuove aperture è localizzato al nord, il 21,7 per cento al centro e circa il 34 per cento al sud e nelle isole. Il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso mostra un apprezzabile incremento di avviamenti in Abruzzo (+12,7 per cento), più contenuto nella provincia autonoma di Bolzano (+5,6 per cento) e in Lombardia (+2,4 per cento), mentre nelle regioni Basilicata (-23 per cento), Calabria (-19,1 per cento) e Sardegna (-16,6 per cento) si registra un calo di aperture. In base alla classificazione per settore produttivo, il commercio registra sempre il maggior numero di avviamenti di partite IVA con il 19 per cento del totale, seguito dalle attività professionali con il 18,3 per cento e dall'agricoltura con il 9,7 per cento. Rispetto al primo trimestre del 2017, tra i settori principali i maggiori aumenti si notano nell'istruzione (+14,9 per cento), nei servizi d'informazione (+8 per cento) e nella sanità (+5,2 per cento). Le flessioni più significative, invece, interessano l'agricoltura (-13,4 per cento), il commercio (-6,4 per cento) e il trasporto e magazzinaggio (-4,8 per cento). Relativamente alle persone fisiche, la ripartizione di genere mostra un leggero aumento della quota femminile, ora pari a circa il 39 per cento del totale. Il 48,3 per cento delle nuove aperture è stato avviato da giovani fino a 35 anni di età e il 32,4 per cento da soggetti appartenenti alla fascia dai 36 ai 50 anni. Rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, tutte le classi di età registrano flessioni di aperture: la più consistente si registra nella classe tra 36 e 50 anni (-4,1 per cento). Il 14,2 per cento di coloro che nel primo trimestre 2018 hanno aperto una partita IVA risulta nato all'estero.
Nei primi tre mesi dell'anno 2018, 74.647 soggetti hanno aderito al regime forfetario, pari al 41,6 per cento del totale delle nuove aperture, con un aumento del 4,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Il regime forfetario è, quindi, molto apprezzato da chi intraprende un'attività di lavoro autonomo o d'impresa individuale, proprio perché consente una semplificazione degli adempimenti burocratici e fiscali, riducendo sensibilmente gli oneri per chi guadagna cifre esigue.
Esiste, tuttavia, una tagliola, rappresentata dal superamento della soglia dei 30.000 euro, oltre la quale si ricade nel regime ordinario (con IVA, IRPEF più elevata, imposte addizionali e IRAP) per l'intero importo a partire dall'anno successivo allo sforamento. In parole povere, se un giovane professionista si ritrovasse a fatturare 31.000 euro, subirebbe un «effetto povertà» immediato, percependo paradossalmente un reddito netto inferiore a quello di un suo collega, che si ferma a 29.000 euro. Questo fa sì che molti professionisti restino, in buona sostanza, «imprigionati» sotto la soglia, rinunciando a crescere o sentendosi di fatto impossibilitati a migliorare le proprie capacità individuali.
Innalzare l'attuale limite da 30.000 euro a 50.000 euro consentirebbe, invece, di liberare l'attività e il lavoro degli imprenditori individuali e dei giovani professionisti, facendo raddoppiare la platea dei beneficiari, e molto probabilmente determinerebbe un aumento del gettito fiscale complessivo.
Per tali ragioni la presente proposta prevede, all'articolo 1, comma 1, la modifica dell'allegato 4 alla legge n.190 del 2014. Attualmente le soglie dei ricavi e dei compensi che fanno capo al regime fiscale dei lavoratori autonomi prevedono, in riferimento alle attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (numero 8) e alle altre attività economiche (numero 9) un valore pari a 30.000 euro che la presente proposta di legge eleva a 50.000 euro.

Gruppo di settore

Valore soglia dei ricavi

Coefficiente di redditività

Industrie alimentari e delle bevande

45.000

40 per cento

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

50.000

40 per cento

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

40.000

40 per cento

Commercio ambulante di altri prodotti

30.000

54 per cento

Costruzioni e attività immobiliari

25.000

86 per cento

Intermediari del commercio

25.000

62 per cento

Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione

50.000

40 per cento

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi

50.000

78 per cento

Altre attività economiche

50.000

67 per cento

Il comma 2 reca la copertura finanziaria, disponendo che agli oneri derivanti dal comma 1 si provveda entro il limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Tale Fondo, di natura permanente, è stato istituito al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Nella legge n. 205 del 2017 (e nel relativo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di ripartizione in capitoli degli stanziamenti di bilancio), il Fondo (cap. 2075/MEF) presenta una dotazione di 277,9 milioni di euro per il 2018 e di oltre 300 milioni di euro per gli anni successivi.
Il successivo comma 3 prevede che determinati contribuenti, specificamente individuati dallo stesso comma, possano continuare ad applicare il regime forfetario agevolato; in tale caso, allo scaglione di compensi superiore al valore soglia è applicata l'aliquota del 24 per cento.
Infine, il comma 4 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge n. 143 del 2013 (legge di stabilità 2014), come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018). In riferimento a tale Fondo, si evidenzia che la legge di bilancio 2018 ha modificato la legge di stabilità 2014 stabilendo, tra l'altro, che la quota di maggiori risorse accertata considerata permanente possa confluire nel Fondo non più per un unico esercizio, bensì in via permanente a decorrere dall'esercizio successivo a quello dell'assegnazione. Il prospetto riepilogativo riferito alla legge di bilancio 2018 ha pertanto previsto un incremento del Fondo pari a 370 milioni di euro a decorrere dal 2019.
L'articolo 2 della presente proposta di legge prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, effettui un monitoraggio trimestrale degli impatti del nuovo regime fiscale valutandone gli effetti positivi sull'economia e sulla finanza pubblica, l'aumento delle partite IVA e la diminuzione dell'evasione fiscale, le cui evidenze sono pubblicate dal sito internet dell'Osservatorio sulle partite IVA presso il Dipartimento delle finanze del Ministero stesso.
L'articolo 3, infine, reca la data di entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L'allegato 4 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dall'allegato 4 di cui alla tabella A annessa alla presente legge.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, entro il limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come da ultimo rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Qualora i contribuenti che svolgono le attività indicate ai numeri 8 e 9 dell'allegato 4 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituito dal presente articolo, e che applicano il regime forfetario previsto dai commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, percepiscano compensi, ragguagliati ad anno, di importo superiore al valore soglia dei compensi indicati nel medesimo allegato 4 ma pari o inferiore ad euro 55.000, gli stessi possono continuare ad applicare il medesimo regime forfetario; in tale caso, allo scaglione di compensi superiore al valore soglia è applicata l'aliquota del 24 per cento.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito dall'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, effettua un monitoraggio trimestrale degli impatti del nuovo regime fiscale introdotto dalla presente legge, valutandone gli effetti positivi sull'economia e sulla finanza pubblica, sull'aumento delle partite IVA e sulla diminuzione dell'evasione fiscale, e provvedendo alla pubblicazione dei relativi dati nel sito internet istituzionale dell'Osservatorio sulle partite IVA istituito presso il Dipartimento delle finanze del Ministero stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.

TABELLA A
(Articolo 1, comma 1)

«ALLEGATO 4

Articolo 1, comma 54, lettera a).
(Regime fiscale per lavoratori autonomi).

Progressivo

Gruppo di settore

Codici attività

ATECO 2007

Valore soglia

dei

ricavi/compensi

Redditività

1

Industrie alimentari e delle bevande

(10-11).

45.000

40 per cento

2

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9

50.000

40 per cento

3

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.81

40.000

40 per cento

4

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 – 47.89

30.000

54 per cento

5

Costruzioni e attività immobiliari

(41 – 42 – 43) – (68)

25.000

86 per cento

6

Intermediari del commercio

46.1

25.000

62 per cento

7

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

(55-56).

50.000

40 per cento

8

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi

(64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88)

50.000

78 per cento

9

Altre attività economiche

(01-02-03) – (05-06-07-08-09) – (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) – (35) – (36-37-38-39) – (49-50-51-52-53) – (58-59-60-61-62-63) – (77-78-79-80-81-82) – (84) – (90-91-92-93) – (94-95-96) – (97-98) – (99)

50.000

67 per cento

».

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