XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 681
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BALDELLI, MULÈ, BERGAMINI, SOZZANI, GERMANÀ, MAZZETTI, PENTANGELO, ROSSO, VIETINA
Disposizioni per garantire, attraverso la pubblicazione telematica, la trasparenza dell'utilizzazione dei proventi delle sanzioni per violazione dei limiti di velocità
Presentata il 1° giugno 2018
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge trae origine da un emendamento (8. 6 nuova formulazione) presentato dal gruppo parlamentare di Forza Italia e, segnatamente, dal primo firmatario della stessa, approvato all'unanimità in sede referente presso la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, durante la XVII legislatura e inserito nel nuovo testo unificato delle proposte di legge recante «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» (atto Camera n. 423 e abbinate).
In particolare, la presente proposta di legge reca disposizioni in materia di nuove forme di pubblicità per l'utilizzo dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni del codice della strada.
L'articolo 1 introduce disposizioni volte a garantire, attraverso la pubblicazione telematica, la trasparenza dell'utilizzazione dei proventi delle sanzioni per violazione dei limiti di velocità, stabiliti dall'articolo 142 del codice della strada, prevedendo, attraverso novelle al comma 12-quater dello stesso articolo 142, che ciascun ente locale pubblichi nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto, la relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza, oltre ad inviare la citata relazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo stesso Ministero provvederà poi, entro il 30 giugno di ogni anno, a pubblicare in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale tali relazioni in formato aperto.
Entro il medesimo termine del 30 giugno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenterà, altresì, alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dell'articolo 142, commi da 12-bis a 12-quater, del codice della strada, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di pubblicazione. Si prevede, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «Ciascun ente locale» sono inserite le seguenti: «pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e»;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni di cui al primo periodo in formato aperto. Entro il medesimo termine del 30 giugno presenta, altresì, alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi 12-bis e 12-ter e del presente comma, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma»;
c) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti «primo periodo».
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventualmente attingendo le risorse necessarie dai proventi previsti dal primo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.