FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 687

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DELRIO, LEPRI, MARTINA, CARNEVALI, ROTTA, GRIBAUDO, ENRICO BORGHI, DE MARIA, FIANO, MORANI, PEZZOPANE, VISCOMI, BRUNO BOSSIO, CARLA CANTONE, ANNIBALI, BAZOLI, BERLINGHIERI, BONOMO, BRAGA, CANTINI, CARÈ, CIAMPI, CRITELLI, DAL MORO, D'ALESSANDRO, DE LUCA, DE MENECH, DEL BARBA, DEL BASSO DE CARO, DI GIORGI, MARCO DI MAIO, ERMINI, FASSINO, FRAGOMELI, FRANCESCHINI, FREGOLENT, GADDA, GARIGLIO, GIACHETTI, INCERTI, LA MARCA, LOTTI, MADIA, GAVINO MANCA, MANCINI, MARATTIN, MELILLI, MICELI, MOR, MORETTO, MORGONI, ROMINA MURA, NAVARRA, NOBILI, NOJA, ORFINI, PAITA, PRESTIPINO, QUARTAPELLE PROCOPIO, RIZZO NERVO, ROSSI, SCHIRÒ, SENSI, SERRACCHIANI, SIANI, TOPO, UNGARO, VAZIO, VERINI, ZARDINI

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi

Presentata il 4 giugno 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare e potenziare le misure di sostegno economico per i figli a carico e a favorire la fruizione di servizi a sostegno della genitorialità.
  La disciplina vigente in materia, infatti, si presenta assai frammentata e, proprio in ragione della mancanza di omogeneità dei benefìci riconosciuti, la sua applicazione genera disparità di trattamento difficilmente giustificabili. La normativa in vigore non riconosce, ad esempio, le detrazioni fiscali a chi ha redditi bassi o nulli, mentre si concedono gli assegni familiari solo ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, escludendo i disoccupati e quasi tutte le altre forme di lavoro che interessano una porzione consistente e crescente degli occupati.
  È evidente, pertanto, la necessità di intervenire per affermare il principio dell'universalità dei benefìci in materia, anche tenendo conto del profondo cambiamento intervenuto nel tessuto sociale ed economico del Paese nel corso degli ultimi decenni, in particolare nel mercato del lavoro.
  A queste considerazioni si aggiunge anche la questione dell'esiguità delle risorse riconosciute attualmente a chi ne beneficia, sebbene potenziate durante la XVII legislatura. Gli importi sono, infatti, di gran lunga inferiori a quelli mediamente riconosciuti in Europa, per cui l'Italia è tra le nazioni che meno investe in politiche per la natalità. Queste distorsioni hanno certamente contribuito a determinare in Italia, negli ultimi vent'anni, un drastico abbassamento del tasso di natalità, che risulta tra i più bassi in Europa e nel mondo. Il declino demografico del nostro Paese si è addirittura intensificato negli ultimi anni: l'ISTAT ha rilevato che nel 2017 sono nati 464.000 bambini, oltre 9.000 in meno rispetto al 2016, il valore più basso mai registrato in Italia; nell'arco degli ultimi nove anni, dal 2008 al 2017, il numero di nascite è diminuito di oltre 100.000 unità. Sempre l'ISTAT ha rilevato che l'incidenza della povertà aumenta all'aumentare dei figli e, complice la crisi economica, il trend è peggiorato nell'ultimo decennio. Le ragioni di tale fenomeno sono molteplici, ma certamente ha inciso anche l'assenza o l'esiguità delle risorse destinate a sostenere le famiglie con figli a carico.
  In altri Paesi europei le politiche di sostegno per i figli a carico sono semplici, ma anche più consistenti. Nella gran parte dei Paesi dell'Unione europea gli assegni per i figli sono universali, non dipendono dalla condizione professionale e non si perdono in caso di disoccupazione. In Gran Bretagna il child benefit è previsto per tutti i figli a carico con un solo limite reddituale; in Germania ogni genitore riceve dallo Stato un assegno mensile per figlio indipendentemente dalla condizione occupazionale, il kindergeld, che si aggiunge eventualmente, in caso di povertà, alle misure di reddito o lavoro minimo.
  In Italia, invece, la situazione normativa è paradossale. Le norme sono stratificate, spesso non note agli aventi diritto e di non semplice applicazione. L'assegno al nucleo familiare è riservato ai dipendenti, ai pensionati e a poche altre categorie di lavoratori atipici. Esso si conserva durante il trattamento di disoccupazione ma si perde alla sua scadenza. Per le famiglie povere è previsto un sussidio specifico, ma solo a partire dal terzo figlio. Chi fa la dichiarazione dei redditi può beneficiare delle detrazioni per familiari a carico purché abbia un reddito superiore alla soglia di incapienza; pertanto chi non la supera non ha alcun vantaggio fiscale. Paradossalmente, i nuclei familiari più poveri e fragili sono anche quelli meno aiutati nella copertura dei costi per il mantenimento dei figli.
  Solo da questi brevi accenni si comprende la distanza che ci separa dagli altri Paesi dell'Unione europea in tema di tutela e riconoscimento di benefìci per il mantenimento dei figli a carico.
  La presente proposta di legge è volta a superare la situazione descritta mediante la previsione dell'assegno unico per i figli a carico e della dote unica per i servizi a favore dei figli a carico. Si tratta di un ripensamento complessivo delle varie misure previste a legislazione vigente, volto a concentrare le risorse in un unico istituto onnicomprensivo, investendo nuove e rilevanti risorse pubbliche in questo comparto della fiscalità e del welfare per sostenere le famiglie e l'occupazione, a partire da quella femminile.
  In particolare, l'articolo 1, comma 1, reca la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e il potenziamento delle misure di sostegno economico per i figli a carico e delle disposizioni volte a favorire la fruizione di servizi a sostegno della genitorialità. Il comma 2 stabilisce i princìpi e criteri direttivi generali e comuni ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, identificando le modalità di applicazione dei nuovi benefìci e le risorse da destinarvi. Si dispone, in particolare, che in aggiunta agli stanziamenti derivanti dalla razionalizzazione degli istituti esistenti in materia siano destinati al finanziamento delle misure previste ulteriori importi per un ammontare non inferiore, rispettivamente, a 3,2 e a 6,4 miliardi di euro nel biennio successivo a quello di entrata in vigore della legge e a 9,6 miliardi di euro a decorrere dal terzo anno. Al comma 3 si stabilisce che, al momento della registrazione della nascita, l'ufficiale di stato civile informi le famiglie sui benefìci previsti dalla legge per i figli a carico e sulla fruizione di servizi a sostegno della genitorialità.
  L'articolo 2 reca i princìpi e criteri direttivi dei decreti legislativi per il riordino e il potenziamento delle misure dedicate al sostegno economico per i figli a carico stabilendo, mediante una complessiva razionalizzazione e una parziale eliminazione degli istituti vigenti, il riconoscimento di un assegno unico mensile per i figli a carico di importo massimo pari a 240 euro per quelli minorenni e pari a 80 euro per quelli fino a 26 anni. Il beneficio viene assegnato in base al reddito, prevedendo una progressiva riduzione dell'entità fino al suo azzeramento per i redditi superiori a 100.000 euro annui. Per evitare applicazioni penalizzanti, si prevedono strumenti di integrale compensazione qualora il nuovo beneficio economico complessivo risulti inferiore a quello fruito dalle famiglie prima dell'entrata in vigore del nuovo istituto.
  L'articolo 3 reca i princìpi e criteri direttivi dei decreti legislativi per il riordino e il potenziamento dei servizi a sostegno della genitorialità stabilendo, mediante una complessiva razionalizzazione e una parziale eliminazione delle misure vigenti, l'istituzione di una dote unica per un ammontare fino a un massimo di 400 euro al mese per ogni figlio fino ai tre anni – e in forma ridotta sino al compimento del quattordicesimo anno di età – utilizzabile per il pagamento di servizi per l'infanzia come asili nido, micronidi, baby parking e personale direttamente incaricato.
  L'articolo 4, comma 1, disciplina il procedimento per l'approvazione dei decreti legislativi, prevedendo il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e l'obbligo di motivazione da parte del Governo qualora non intenda conformarsi al suddetto parere. Il comma 2 reca le modalità per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei citati decreti legislativi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto della delega e princìpi e criteri direttivi generali).

  1. Al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e potenziare:

   a) le misure di sostegno economico per i figli a carico, secondo i princìpi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 2;

   b) le misure volte a favorire la fruizione di servizi a sostegno della genitorialità, secondo i princìpi e i criteri direttivi specifici di cui all'articolo 3.

  2. Oltre ai princìpi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli 2 e 3, i decreti legislativi di cui al comma 1 osservano i seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

   a) i benefìci concessi ai sensi del comma 1 non sono considerati per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse da quelle di sostegno del reddito;

   b) i benefìci concessi ai sensi del comma 1, lettera a), non sono considerati per la richiesta delle altre misure di sostegno del reddito, ma sono considerati per il calcolo dei medesimi benefìci;

   c) i benefìci di cui al comma 1, lettera a), si applicano facendo riferimento al genitore con il reddito più elevato e sono progressivamente ridotti fino all'azzeramento quando il suddetto reddito superi 100.000 euro annui lordi;

   d) i benefìci di cui al comma 1, lettera b), si applicano facendo riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

   e) i benefìci di cui al comma 1, lettera a), sono concessi in forma di detrazione fiscale ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro;

   f) i benefìci di cui al comma 1, lettera b), sono erogati mediante la carta acquisti;

   g) individuazione di risparmi di spesa pubblica, per un ammontare non inferiore a 3,2 miliardi di euro nel primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, a 6,4 miliardi di euro nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e a 9,6 miliardi di euro a decorrere dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, da destinare a incremento delle attuali dotazioni per gli interventi di cui al comma 1.

  3. Al momento della registrazione della nascita, l'ufficiale di stato civile informa le famiglie sui benefìci previsti dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Art. 2.
(Assegno unico per i figli a carico).

  1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) riconoscimento di un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo fino a 240 euro per dodici mensilità; si considera figlio a carico anche il nascituro dal settimo mese di gravidanza;

   b) riconoscimento di un assegno unico per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per un importo fino a 80 euro per dodici mensilità;

   c) riconoscimento di un assegno maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b), in misura non inferiore al 40 per cento per ciascun figlio con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

   d) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);

   e) eliminazione delle detrazioni fiscali per minori a carico previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   f) eliminazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e degli assegni familiari previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

   g) eliminazione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

   h) eliminazione dell'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 248, della legge 27 dicembre 2017 n. 205;

   i) soppressione del Fondo di sostegno alla natalità di cui all'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   l) eliminazione del premio alla nascita di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   m) individuazione delle misure complementari a favore dei minori a carico da mantenere in vigore solo in quanto destinate a specifici bisogni, attività o destinatari;

   n) progressivo superamento della contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare a carico del datore di lavoro;

   o) adozione di strumenti di integrale compensazione qualora il beneficio complessivo risulti inferiore al beneficio complessivo fruito prima della data di entrata in vigore della presente legge;

   p) coordinamento con gli interventi di contrasto alla povertà di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, assicurando l'equilibrio e l'integrazione nell'applicazione delle due misure;

   q) destinazione dei risparmi di spesa conseguenti all'eliminazione dei benefìci di cui alle lettere e), f), g), h), i) e l) a copertura degli interventi di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 3.
(Dote unica per i servizi a favore
dei figli a carico).

  1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) istituzione di una dote unica per un ammontare fino a un massimo di 400 euro per dodici mensilità, per ogni figlio fino ai tre anni di età, utilizzabile per il pagamento di servizi per l'infanzia quali asili nido, micronidi, baby parking e personale direttamente incaricato;

   b) concessione in forma ridotta della dote di cui alla lettera a) per i figli a carico dopo il compimento del terzo anno di età e sino al compimento del quattordicesimo anno di età;

   c) riconoscimento di una dote unica maggiorata rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b), in misura non inferiore al 40 per cento per ciascun figlio con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

   d) possesso da parte del beneficiario di un'idonea documentazione fiscale rilasciata dal soggetto che eroga il servizio; erogazione del beneficio e rendicontazione dei servizi effettuate per via telematica attraverso una dote unica digitale;

   e) eliminazione delle detrazioni previste dall'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente alle spese per la frequenza alle scuole dell'infanzia;

   f) eliminazione dei voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting e per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all'articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   g) eliminazione del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   h) destinazione dei risparmi di spesa conseguenti all'eliminazione dei benefìci di cui alle lettere e), f) e g) alla copertura degli interventi di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 4.
(Procedimento per l'adozione
dei decreti legislativi).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di assegnazione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova assegnazione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva.
  2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

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