FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 699

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO

Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e altre disposizioni per il potenziamento delle funzioni dell'Agenzia per la coesione territoriale

Presentata il 7 giugno 2018

Onorevoli Colleghi! — La necessità del rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione dei fondi europei ha portato alla definizione di un nuovo quadro di governance istituzionale per le politiche di coesione, che ha affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla nuova Agenzia per la coesione territoriale l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione.
Oltre all'Agenzia, nel nuovo quadro operano al momento una pluralità di soggetti istituzionali, costituiti dal Dipartimento per le politiche di coesione, da due Nuclei per la valutazione, dalla Cabina di regia e dal Gruppo di azione coesione, oltre che dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e dall'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE).
Nel corso dei vari cicli di programmazione delle politiche di coesione si è spesso evidenziata l'insoddisfacente capacità delle amministrazioni pubbliche, in particolare di quelle regionali, di utilizzare le risorse dei fondi strutturali messe a disposizione dall'Unione europea e quelle generate dal relativo cofinanziamento nazionale, con il conseguente rischio di mancato utilizzo di quota delle risorse disponibili.
Al riguardo occorre evidenziare che la definizione del nuovo quadro di governance istituzionale per le politiche di coesione per il ciclo 2014-2020 è stata delineata dall'articolo 10 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, che, all'inizio della XVII legislatura, ha affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla nuova Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio, l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione.
L'operazione si è concretizzata con il trasferimento delle competenze dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e con la costituzione, attraverso tre decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 dicembre 2014, del Dipartimento per le politiche di coesione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione, principalmente per accelerare l'utilizzo dei fondi strutturali europei della programmazione 2007-2013, che erano allora a rischio di disimpegno automatico, con il decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 (articolo 9, comma 2), è stata data facoltà al Governo di sostituirsi all'amministrazione inerte o inadempiente responsabile degli interventi, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, nei casi di mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti. I poteri sostitutivi del Governo sono stati, poi, ulteriormente precisati con il decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014 (articolo 12), ponendoli esplicitamente in capo alla figura del Presidente del Consiglio dei ministri.
L'Agenzia per la coesione territoriale, istituita nel 2014, rappresenta un elemento cardine per il miglioramento della gestione dei fondi europei da parte dell'Italia, che ha trovato riscontro nelle ultime fasi di attuazione della programmazione 2007-2013, ormai giunta a conclusione, che ha consentito la pressoché piena utilizzazione delle risorse programmate. Essa ha operato in accompagnamento alle amministrazioni centrali e regionali impegnate nell'attuazione della programmazione 2007-2013, individuando misure di accelerazione della spesa e intensificando l'attività delle task force istituite a supporto, in particolare, dei programmi che erano in maggior ritardo d'attuazione.
Obiettivo precipuo della presente proposta di legge, alla luce dell'eccessiva pluralità di soggetti attualmente operanti nel quadro della governance della coesione, è quello di rafforzare l'operatività dell'Agenzia attraverso un potenziamento della struttura ed una semplificazione procedurale in grado di velocizzare l'attuazione dei programmi connessi alla realizzazione di progetti che utilizzano risorse finanziarie europee.
Per tali ragioni con la presente proposta di legge, all'articolo 1, si modifica l'articolo 10 del decreto-legge n. 101 del 2013, prevedendo che l'Agenzia per la coesione territoriale, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione:

1) operi in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;

2) svolga azioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con funzioni specialistiche di tecnostruttura per il rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, sia con l'intervento di qualificati soggetti pubblici di settore per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e alla gestione di bandi pubblici;

3) vigili, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali europei;

4) vigili, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sul miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi;

5) costituisca la sede di confronto per la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con le città metropolitane, per la definizione dei piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale nonché dei tempi di attuazione, delle modalità di monitoraggio e dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari;

6) provveda, con appositi provvedimenti, alla programmazione e alla ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione tra le diverse aree tematiche nazionali in relazione alla programmazione 2021-2027;

7) possa assumere le funzioni di autorità di gestione diretta di specifici programmi, sia per la conduzione di progetti a carattere sperimentale sia dando esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, relativi rispettivamente all'accelerazione dei programmi e ai poteri sostitutivi.

Rispetto alla disciplina vigente, le disposizioni dell'articolo 1 comportano:

1) l'abrogazione delle disposizioni vigenti in base alle quali la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (INVITALIA), al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 88 del 2011 (tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei), nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo (relativamente ai poteri sostitutivi), anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, cioè alla possibilità per le amministrazioni centrali di avvalersi delle convenzioni con INVITALIA per le attività economiche, finanziarie e tecniche occorrenti per la realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese. Al riguardo si segnala che analoghe previsioni, in tema di misure di accelerazione e di poteri sostitutivi, sono già attualmente previste anche nel testo vigente della lettera d) del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 101 del 2013 (e vengono qui riproposte nella nuova lettera h) del medesimo comma) in relazione alle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale, determinando di conseguenza una sovrapposizione di competenze sostanzialmente analoghe;

2) il riconoscimento in capo all'Agenzia per la coesione territoriale di funzioni specialistiche di tecnostruttura nello svolgimento di azioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali per il rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, sia con l'intervento di qualificati soggetti pubblici di settore per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e alla gestione di bandi pubblici;

3) il trasferimento in capo all'Agenzia per la coesione territoriale delle funzioni attualmente esercitate dalla Cabina di regia istituita dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 703) che, nel ridefinire le procedure programmatorie e operative relativamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020, ha previsto l'istituzione di un ulteriore soggetto, sede di partenariato tra le varie istituzioni, che riveste un ruolo centrale nella programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. In forza di quanto previsto dalla presente proposta di legge, dette funzioni saranno svolte direttamente dall'Agenzia per la coesione territoriale che, come già detto, costituirà la sede di confronto per la programmazione tra lo Stato e gli enti territoriali e per la definizione dei piani operativi per ciascuna area tematica nazionale;

4) il trasferimento in capo all'Agenzia per la coesione territoriale delle funzioni attualmente esercitate dal CIPE in relazione alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2021-2027. Per la programmazione 2014-2020 si ricorda, infatti, che la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), con l'intervento operato all'articolo 1, commi da 703 a 706, ha mantenuto in capo al CIPE il compito di provvedere, con apposite delibere, alla programmazione e alla ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione tra le diverse aree tematiche nazionali e di approvare i piani operativi già definiti dalla Cabina di regia.
Rimane fermo che l'Agenzia può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi sia per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale sia dando esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, relativi, rispettivamente all'accelerazione dei programmi e ai poteri sostitutivi.
L'articolo 2 specifica le ulteriori funzioni trasferite all'Agenzia per la coesione territoriale.
L'articolo 3 reca la clausola di neutralità finanziaria.
Infine, l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera f-bis) è abrogata;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai Fondi strutturali e di investimento europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione:

a) opera, in raccordo con le amministrazioni competenti, il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) svolge azioni di sostegno e di assistenza tecnica, con funzioni specialistiche di tecnostruttura, alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale, sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, sia con l'intervento di qualificati soggetti pubblici di settore per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e alla gestione di bandi pubblici;

c) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali e di investimento europei;

d) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sul miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi;

e) costituisce la sede di confronto per la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché con le città metropolitane, per la definizione dei piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale nonché dei tempi di attuazione, delle modalità di monitoraggio e dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari;

f) provvede, con appositi provvedimenti, alla programmazione e alla ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione tra le diverse aree tematiche nazionali in relazione alla programmazione 2021-2027;

g) può assumere le funzioni di autorità di gestione diretta di specifici programmi, sia per la conduzione di progetti a carattere sperimentale, sia nelle ipotesi di cui alla lettera h);

h) dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88»;

c) i commi 14-bis e 14-ter sono abrogati.

Art. 2.

1. Sono trasferite all'Agenzia per la coesione territoriale:

a) le funzioni della Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) in relazione al quadro di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, le funzioni attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica dall'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 3.

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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