FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 716

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
MELONI, RAMPELLI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Modifiche alla parte II della Costituzione concernenti l'elezione diretta del Presidente della Repubblica

Presentata l'11 giugno 2018

  Onorevoli Colleghi! — Il tema dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica ha accompagnato l'intera storia repubblicana ed è stato profondamente elaborato e metabolizzato dal più autorevole pensiero politico, giuridico e costituzionale italiano. Già nel periodo della Costituente e nei decenni immediatamente successivi numerose furono le prese di posizione, seppure con diverse sfumature, in favore del presidenzialismo assunte da autorevolissimi esponenti della cultura e della politica italiana: Gaetano Salvemini, Pietro Calamandrei, Randolfo Pacciardi, Leo Valiani, Giuseppe Saragat, Giuseppe Maranini, Giorgio La Pira.
  Il presidenzialismo, insomma, non è un'invenzione dell'ultima ora, è una storica proposta di Fratelli d'Italia e della destra italiana: investe l'efficienza della nostra democrazia, la capacità decisionale del potere politico e le risposte da dare alle richieste di modernizzazione delle istituzioni.
  Gli ultimi avvenimenti politici hanno poi reso evidente, non senza contraddizioni, come il ruolo del Presidente della Repubblica si sia evoluto negli anni, con l'acquisizione, nella prassi, di poteri che lo hanno posto al centro dei rapporti fra gli organi istituzionali.
  Tuttavia, il problema che si pone davanti agli occhi di tutti è che il Capo dello Stato non ha una legittimazione popolare e che l'elezione di secondo grado prevista dalla Costituzione ha determinato, nei fatti, una frattura tra la volontà popolare e la figura del Presidente.
  La gravissima crisi istituzionale che ha avuto luogo in seguito alle elezioni politiche del 4 marzo scorso ci impone di riportare al centro del dibattito il tema dell'architettura dello Stato e dell'articolazione dei suoi poteri. La destra italiana ha sempre indicato, come via di uscita ai tristi balletti parlamentari nella formazione dei Governi, ai quotidiani riti trasformistici delle maggioranze parlamentari ondivaghe e alla strutturale debolezza di una democrazia lenta e avvitata su se stessa, il presidenzialismo. La crisi in cui è sprofondata l'Italia nel periodo appena conclusosi rilancia l'esigenza che il Capo dello Stato sia eletto direttamente dal popolo italiano e quindi legittimato ad assumersi ogni responsabilità nell'indirizzo politico della nazione e nelle più importanti scelte di politica nazionale e internazionale.
  Un Presidente votato dagli italiani, legittimato dagli italiani e che risponde del proprio operato solo di fronte ai suoi elettori è la più importante riforma costituzionale che potremmo regalare a una nazione che ha bisogno di stabilità, ma anche di passare da una «democrazia interloquente» a una «democrazia decidente». Quanto ha pagato l'Italia le indecisioni, i tentennamenti, la mancanza di assunzione di responsabilità? Quanto sta pagando la nazione i riti e i balletti di questa crisi infinita, ove il Presidente della Repubblica, necessariamente confinato al ruolo, poco influente, di notaio delle volontà altrui, ha agito, con esiti disastrosi, fingendo di possedere una legittimazione popolare che non ha?
  Il presidenzialismo consentirebbe agli italiani di sapere un minuto dopo le elezioni chi governa l'Italia e come la governerà. Ancora il presidenzialismo, collante dell'unità nazionale, consentirebbe alla nostra nazione di discutere serenamente dell'articolazione dei poteri decentrati, senza che si possano temere spinte centrifughe.
  In altri termini il presidenzialismo, con la sua garanzia dell'indissolubilità dell'unità nazionale, consentirebbe di aprire ad avanzati esperimenti di federalismo. Se tale percorso di riforma istituzionale fosse portato finalmente a termine, il principio della sovranità popolare sarebbe rispettato e interpretato alla luce delle trasformazioni che attraversano le democrazie contemporanee e che prevedono sempre più frequentemente un Capo dello Stato emanazione del suffragio universale.
  La presente proposta di legge costituzionale è, pertanto, volta a permettere, finalmente, il varo di una riforma che affonda certamente le proprie radici nella storia della nostra nazione, ma che muove, altresì, dal riconoscimento della necessità, nell'attuale fase storica e nel quadro di un processo evolutivo ormai avviato, di procedere ad opportune modifiche del testo costituzionale, volte ad adeguare il disegno normativo fondamentale alle esigenze che emergono dalla trasformazione e dal progressivo assestamento del quadro storico-istituzionale complessivo.
  La proposta di legge costituzionale modifica la parte II della Costituzione, innanzitutto introducendo l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, e, in questo contesto, definendo il nuovo ruolo del Capo dello Stato nell'ambito del Governo. Egli, infatti, presiede il Consiglio dei ministri, dirige la politica generale del Governo, può revocare i Ministri.
  Infine, è introdotto l'istituto della sfiducia costruttiva, attraverso la quale una delle due Camere può determinare la caduta di un esecutivo, ma solo indicando il nome del futuro Primo ministro.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione).

  1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.
   Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza.
   Vigila sul rispetto della Costituzione.
   Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.
   Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione).

  1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «Art. 84. – Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
   Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
   L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati di chi ricopre l'ufficio di Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.
   L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge».

Art. 3.
(Modifica dell'articolo 85 della Costituzione).

  1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.
   Il Presidente del Senato, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indìce l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.
   Le candidature sono presentate, secondo le modalità stabilite dalla legge, da un gruppo parlamentare presente in almeno una delle Camere o da duecentomila elettori, ovvero da deputati e senatori, membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, consiglieri regionali, presidenti delle Giunte regionali o sindaci, nel numero stabilito dalla legge.
   I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni fra i candidati.
   È eletto il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi.
   Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza di cui al quinto comma, il quattordicesimo giorno successivo si procede a una seconda votazione tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
   La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.
   Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.
   Il procedimento elettorale e le altre modalità di attuazione del presente articolo sono regolati dalla legge».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 86 della Costituzione).

  1. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indìce entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento».

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 87 della Costituzione).

  1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio supremo per la politica estera e la difesa costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate»;

   b) il nono comma è sostituito dal seguente:

   «Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere»;

   c) il decimo comma è abrogato.

Art. 6.
(Modifica dell'articolo 88 della Costituzione).

  1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «Art. 88. – Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti e il Primo ministro, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
   Se la scadenza delle Camere cade nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.
   La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere».

Art. 7.
(Modifica dell'articolo 89 della Costituzione).

  1. L'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «Art. 89. – Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.
   Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo».

Art. 8.
(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione).

  1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
   Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salva delega al Primo ministro.
   Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri».

Art. 9.
(Modifica all'articolo 93 della Costituzione).

  1. All'articolo 93 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».

Art. 10.
(Modifica dell'articolo 94 della Costituzione).

  1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

   «Art. 94. – Ciascuna Camera può votare la sfiducia al Governo.
   La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera, è votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
   La mozione di sfiducia deve essere motivata e deve indicare la persona alla quale il Presidente della Repubblica deve conferire l'incarico di Primo ministro.
   Il Governo formato dopo l'approvazione della mozione di sfiducia si presenta, entro cinque giorni, alle Camere per ottenerne la fiducia. La mozione di fiducia è votata per appello nominale».

Art. 11.
(Modifica all'articolo 95 della Costituzione).

  1. All'articolo 95 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

   «Il Presidente della Repubblica dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri, con il concorso del Primo ministro».

Art. 12.
(Modifica all'articolo 96 della Costituzione).

  1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».

Art. 13.
(Modifica all'articolo 104 della Costituzione).

  1. All'articolo 104 della Costituzione, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

   «Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione.
   Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione».

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