FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 75

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DAGA, MICILLO, TERZONI, VIGNAROLI, ZOLEZZI

Delega al Governo per la tutela dei consumatori dai rischi connessi con l'uso di materie plastiche nella confezione degli alimenti

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — Negli ultimi anni è aumentata la consapevolezza delle possibili conseguenze negative per la salute derivanti dall'uso di materie plastiche che possono rilasciare sostanze nocive, soprattutto per i soggetti più vulnerabili, come bambini e malati.
  In particolare si segnala che in alcune materie plastiche si registra la presenza di sostanze organiche come il cloruro di polivinile e altre sostanze (quali i bifenili policlorurati, gli ftalati eccetera), che possono causare danni, anche gravi, alla salute, come confermato dalle ricerche effettuate dall'Istituto oncologico di Bologna, che ha stabilito che il monocloruro di vinile è suscettibile di favorire l'insorgenza di patologie tumorali nei soggetti che con esso vengono a contatto. Inoltre, l'uso del materiale plastico in contenitori o imballaggi di cibi o bevande determina il rilascio di ftalati a seguito del contatto della plastica con grassi – animali o vegetali – o con sostanze alcoliche contenuti negli alimenti o bevande posti all'interno dei suddetti imballaggi.
  Gli ftalati così rilasciati e trasmessi al consumatore si concentrano nel tessuto adiposo, attraverso un processo noto come «bioaccumulo». Tale processo ha ripercussioni sul sistema immunitario e riproduttivo dei soggetti e in particolare di chi, come i bambini o i malati, ha un organismo particolarmente vulnerabile. Gli effetti negativi del processo di bioaccumulo e dello stesso rilascio degli ftalati nell'organismo umano sono, inoltre, aggravati dalla concentrazione dei suddetti composti chimici, che dipende dalle temperature raggiunte dalla sostanza alimentare contenuta negli imballaggi. La maggiore concentrazione di tali sostanze nocive, rilasciate nell'organismo umano dalla plastica, determina quindi il rischio di accelerare i processi legati allo sviluppo puberale, nonché l'insorgenza di patologie tumorali. È quindi assolutamente necessario intervenire modificando il quadro normativo in modo da eliminare i pericoli per la salute, in particolar modo per quanto concerne soggetti quali bambini o malati.
  Giova ricordare che il tema è stato posto in evidenza, nel 2017, da Report, l'autorevole trasmissione televisiva di inchiesta giornalistica, che ha dedicato un'intera puntata all'argomento, spiegando che molto spesso gli ftalati trovati nel cibo sono in quantità superiore ai limiti previsti dalla normativa europea e che questo è dovuto a un quadro giuridico che, pur prevedendo specifici limiti di legge, non impedisce di fatto che quei limiti vengano raggiunti e superati. Questo avviene nonostante il fatto che gli ftalati siano riconosciuti dalla comunità scientifica come interferenti endocrini, ossia sostanze in grado di alterare la normale funzionalità ormonale del sistema endocrino, con conseguenze nocive per la salute delle persone.
  A tutto questo va aggiunto un altro importante effetto collaterale dell'uso ingiustificato di contenitori e imballaggi di plastica, ossia l'enorme produzione di materia da destinare rapidamente allo smaltimento, con conseguenze ambientali preoccupanti, considerate le note criticità del sistema di gestione dei rifiuti.
  È quindi necessario promuovere, a livello pubblico, una maggiore consapevolezza dei rischi connessi all'uso della plastica nel settore alimentare, al fine di prevenire sia i pericoli per la salute individuale derivanti dai processi di bioaccumulo delle sostanze nocive rilasciate dalla plastica nell'organismo umano, sia il danno ambientale determinato dall'aumento della produzione di rifiuti in materiale plastico. Si ricorda infine che la Francia, a partire dal 2020, bandirà completamente i piatti, i bicchieri e le posate in plastica usa e getta, mentre la prestigiosa rivista The Lancet ha pubblicato uno studio che calcola i danni causati sulla salute dell'uomo da alcune sostanze contenute nella plastica e ha stimato i costi sanitari in 340 miliardi di dollari per gli Stati Uniti d'America e in 157 miliardi di euro per l'Europa.
  L'articolo 1 della proposta di legge chiarisce che essa è finalizzata a garantire la tutela della salute dei consumatori dai rischi derivanti dall'uso di prodotti realizzati con materie plastiche e individua l'ambito di applicazione della legge.
  L'articolo 2 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a perseguire le finalità della proposta di legge.
  L'articolo 3 elenca i princìpi e criteri direttivi che informano l'azione normativa affidata al Governo attraverso lo strumento della delega.
  L'articolo 4 stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi debbano essere trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere e che, in caso di inerzia, i decreti potranno essere comunque emanati.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

  1. La presente legge è finalizzata a garantire la tutela della salute dei consumatori dai rischi derivanti dall'utilizzazione di contenitori per alimenti realizzati con materie plastiche.
  2. La presente legge si applica ai materiali e agli oggetti immessi sul mercato nazionale che rientrano nelle seguenti categorie:

   a) materiali, articoli e parti di essi realizzati esclusivamente con materia plastica;

   b) materiali e oggetti multistrato di materia plastica tenuti insieme con sostanze adesive o con altri mezzi;

   c) materiali e oggetti di cui alle lettere a) e b) stampati o rivestiti;

   d) strati di materia plastica in materiali e oggetti multistrato o multimateriali.

Art. 2.
(Delega al Governo).

  1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la tutela dei consumatori dai rischi connessi con l'uso di materie plastiche nella confezione degli alimenti, sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 3.

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi).

  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 si informano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere il divieto di uso, nelle mense scolastiche, aziendali e ospedaliere, di stoviglie o contenitori in materia plastica contenente cloruro di polivinile, bifenili policlorurati, ftalati o sostanze simili;

   b) stabilire l'obbligo di uso, per le mense scolastiche, di materiale assolutamente non nocivo per la salute umana, quale metallo o vetro, in sostituzione del materiale plastico;

   c) stabilire l'obbligo di inserire i criteri ambientali minimi nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per la fornitura di stoviglie, posate e contenitori destinati alle mense scolastiche, aziendali e ospedaliere;

   d) prevedere il divieto di commercializzazione, diffusione e uso di giocattoli, stoviglie o contenitori in materiale plastico destinati ai bambini in età pediatrica, qualora contengano ftalati e relativi composti, bisfenolo A, formaldeide, acetaldeide, cloruro di polivinile, bifenili policlorurati o altre sostanze che comportino rischi accertati per la salute;

   e) imporre ai produttori l'obbligo di riportare sulle confezioni dei prodotti alimentari avvertenze particolari in ordine ai rischi per la salute connessi alla presenza di materiale plastico in imballaggi o contenitori di alimenti o bevande;

   f) armonizzare il quadro sanzionatorio, estendendo l'ambito di applicazione del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, alle violazioni dei divieti e degli obblighi di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma;

   g) prevedere interventi di informazione in ordine ai rischi per la salute connessi all'uso di contenitori o imballaggi per alimenti in materiale plastico, nonché campagne di sensibilizzazione sulla tutela della salubrità ambientale rispetto allo smaltimento dei rifiuti e interventi volti a promuovere l'uso di materiali completamente biodegradabili, non nocivi per la salute, stabilendo che tali interventi di informazione e le campagne di sensibilizzazione siano realizzati d'intesa con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con gli altri enti locali;

   h) prevedere il divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, sulla base dei criteri fissati dalla normativa e dalle norme tecniche approvate dall'Unione europea, non risultino biodegradabili;

   i) ridurre il limite di migrazione globale delle sostanze potenzialmente nocive dai contenitori in materiale plastico agli alimenti, in coerenza con le indicazioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla dose tollerabile giornaliera delle medesime sostanze;

   l) prevedere l'avvio dell'attività di monitoraggio della presenza di idrocarburi di oli minerali negli alimenti, al fine di valutare ulteriori restrizioni nell'utilizzo di determinate sostanze.

Art. 4.
(Pareri delle Commissioni parlamentari).

  1. Gli schemi di decreto legislativo adottati ai sensi dell'articolo 2 sono trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al medesimo articolo 2, per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quaranta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso inutilmente tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser