FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 05

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 764-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro della giustizia
(BONAFEDE)

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale

Presentato il 22 giugno 2018

(Relatrice: GIULIANO)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) sul disegno di legge n. 764.
La II Commissione permanente (Giustizia), il 10 luglio 2018, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 764.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 764 e rilevato che:

    sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   il decreto-legge – emanato al fine di consentire lo svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario ad effettuare interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale – si compone di un solo articolo di carattere sostanziale che reca un contenuto limitato e circoscritto in quanto, per le finalità sopra richiamate, prevede, al comma 1, la sospensione fino al 30 settembre 2018 dei processi penali in qualsiasi fase e grado essi si trovino e dei termini stabiliti dal codice di procedura penale per le indagini preliminari e per la relativa udienza preliminare, dei termini previsti in materia di inammissibilità e decadenza e di quelli fissati per la proposizione di impugnazioni o reclami; conseguentemente, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, è sospeso anche il corso della prescrizione; il comma 2 disciplina le relative eccezioni;

    sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

   il comma 1 dell'articolo 1, nello stabilire una sospensione di termini e del corso della prescrizione per i procedimenti penali pendenti, non specifica a quale data gli stessi debbano risultare pendenti; in proposito la relazione illustrativa afferma che l'intento del Governo è di riferirsi «ai processi pendenti nel corso del periodo di sospensione», evidentemente includendo anche i procedimenti sopravvenuti all'entrata in vigore del decreto-legge, mentre l'analoga sospensione prevista dall'articolo 49 del decreto-legge n. 189 del 2016 in occasione degli eventi sismici del 2016 fa riferimento a una data precisa (il 24 agosto 2016, giorno del primo sisma);

   il comma 2 dell'articolo 1, nel contemplare alcune eccezioni alla sospensione dei procedimenti e dei termini prevista dal comma 1, non fa riferimento al compimento di atti ai quali occorre procedere con massima urgenza, quali ad esempio l'incidente probatorio, a differenza di quanto previsto in analoghi precedenti provvedimenti (si veda ad esempio l'articolo 49 del decreto-legge n. 189/2016), nonché, in via generale, per quanto concerne la sospensione nel periodo feriale, dall'articolo 2 della legge n. 742 del 1969;

   occorre pertanto valutare, con riferimento alle due disposizioni richiamate, se la loro formulazione non risulti suscettibile di provocare difficoltà interpretative e di attuazione;

   il provvedimento risulta corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ma non della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); in proposito la relazione illustrativa segnala che per il provvedimento ci si è avvalsi della possibilità di esenzione dalla predisposizione dell'AIR, prevista dall'articolo 7, comma 1, del DPCM n. 169 del 2017, in ragione, tra le altre cose, della limitatissima durata temporale del provvedimento e dell'esiguità del numero di destinatari;

   alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

    sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

    specificare, al comma 1 dell'articolo 1, a quale data i procedimenti penali debbano risultare «pendenti» per godere della prevista sospensione dei termini e del corso della prescrizione;

    inserire, al comma 2 dell'articolo 1, tra le eccezioni alla sospensione dei termini prevista dal comma 1, anche il compimento di atti ai quali occorre procedere con massima urgenza, in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 742 del 1969 e dall'articolo 49 del decreto-legge n. 189 del 2016.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  La I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 764, di conversione del decreto-legge n. 73 del 2018, recante «Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale»;

   considerato che:

    il decreto-legge, riguardando tematiche di giurisdizione e norme processuali, costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

    secondo quanto indicato nello stesso provvedimento, il fondamento a base dell'adozione del decreto-legge è dato dall'impossibilità di celebrare le udienze penali presso il Tribunale di Bari a causa della sopravvenuta indisponibilità dei luoghi di svolgimento delle stesse e dei locali che ospitavano gli uffici della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale;

    la relazione illustrativa del disegno di legge precisa che le disposizioni contenute nel decreto-legge coprono «un arco temporale limitato, necessario a consentire che l'amministrazione porti a termine le iniziative già in corso per la individuazione e la effettiva utilizzazione di uno o più immobili da adibire a sede degli uffici giudiziari che attualmente ne sono sprovvisti»;

    in numerose altre occasioni il legislatore ha introdotto ipotesi di sospensione temporanea dei processi e dei procedimenti a seguito di calamità naturali, sospendendo altresì anche il corso della prescrizione;

    la giurisprudenza costituzionale ha giudicato legittima la sospensione dei termini processuali collegata a circostanze naturali straordinarie, prevista per breve tempo e in via del tutto eccezionale e riguardante la totalità dei cittadini della zona interessata, ritenendo quindi la sospensione chiaramente ispirata da ragioni di solidarietà sociale e non suscettibile pertanto di creare alcuna discriminazione tale da infrangere il principio di eguaglianza;

   rilevato che:

    appare necessario assumere tutte le iniziative necessarie per risolvere nel più breve tempo possibile le problematiche organizzative e logistiche che hanno reso necessaria l'adozione del provvedimento d'urgenza, ripristinando la piena funzionalità del Tribunale di Bari e della Procura presso il medesimo Tribunale, a tutela dei diritti costituzionali dei cittadini,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

  La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 764 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2018, recante Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    agli adempimenti di natura organizzativa connessi alle procedure di sospensione dei termini processuali, di cui all'articolo 1, si provvederà mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 1550 («Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari») dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento pari ad euro 259.783.509 per l'anno 2018, ad euro 275.581.728 per l'anno 2019 e ad euro 276.191.728 per l'anno 2020 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    per quanto riguarda, ad esempio, l'esecuzione delle notifiche tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza nonché il luogo di svolgimento della stessa sia alle parti costituite che ai loro difensori, poiché esse vengono effettuate per la maggior parte (circa il 90 per cento) con le nuove modalità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari, e solo in via residuale con mezzi diversi (quali posta ordinaria o «a mani» tramite ufficiale giudiziario), i relativi adempimenti potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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