FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 778

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RIZZETTO

Divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi
con vincite in denaro

Presentata il 25 giugno 2018

Onorevoli Colleghi! — L'imponente diffusione di macchinari comunemente definiti slot machine, in sale da gioco e altri luoghi aperti al pubblico, come anche il moltiplicarsi di sale per le scommesse e di lotterie di ogni genere presenti nei più diversi esercizi pubblici rendono necessaria una normativa che preveda ulteriori limiti a tali attività e alla loro diffusione, in particolare sotto l'aspetto della propaganda pubblicitaria.
In un periodo di grandi incertezze, con una crisi economica e occupazionale che colpisce duramente la società a ogni livello, sono sempre di più le persone che, maggiormente esposte all'illusione di facili vincite in danaro con il ricorso al gioco d'azzardo, ne diventano dipendenti; tra l'altro, tale fenomeno impatta in modo proporzionalmente maggiore sui gruppi sociali più a basso reddito.
La dipendenza da gioco d'azzardo patologico (GAP) è stata già da tempo riconosciuta, anche dal Ministero della salute, come psicodipendenza a tutti gli effetti. Come tale è già assistita dalla sanità pubblica presso numerosi servizi per le tossicodipendenze (SerT) delle aziende sanitarie locali, con un conseguente ulteriore aggravio della spesa sanitaria, ed è stata inclusa nei livelli essenziali di assistenza (LEA).
Il gioco d'azzardo problematico «nuoce gravemente alla salute fisica, sociale ed economica dei cittadini comportando costi sociali elevati non solo per i soggetti interessati ma anche per l'intera collettività». È quanto dimostra anche una recente ricerca sociologica, svolta dal Centro studi e ricerche – consumi e dipendenze. Nello specifico, lo studio citato ha analizzato i costi sociali del GAP, in riferimento a 1.230.179 giocatori problematici, rilevando i seguenti dati: il totale dei costi sanitari è di 60.167.264 euro (10.167.264 per il trattamento e 50.000 per altri costi associati); costi per disoccupazione e mancata produttività 1.535.790.017 euro (479.129.456 per perdita del lavoro e 1.056.660.561 per mancata produttività); costi per suicidi, divorzi e separazioni 310.775.688 euro (292.567.898 per suicidi e 18.207.790 per divorzi e separazioni; costi relativi a problematiche legali 813.485.852 euro (328.364.057 per il sistema giudiziario e 485.121.795 per il sistema penitenziario); costo stimato per giocatore pari a 2.211 euro.
In tale drammatico scenario, la pubblicità ha assunto un ruolo determinante nella diffusione del GAP, poiché rappresenta una visione distorta dell'individuo e dei rapporti sociali, promuovendo la ricerca di un facile successo economico individuale, non conforme con i doveri di solidarietà stabiliti dalla Carta costituzionale agli articoli 2 e 4.
Inoltre, nell'assenza di un idoneo divieto di pubblicità di giochi con vincite in denaro si ravvisa una violazione dell'articolo 32 della Costituzione, in base al quale lo Stato deve tutelare la salute come «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» e, pertanto, deve combattere tutto ciò che, in contrasto con tale principio, può, anche potenzialmente, metterla in pericolo.
Tanto premesso, l'obiettivo di questa proposta di legge è quello di contrastare la diffusione della dipendenza da GAP vietando qualsiasi forma di pubblicità per i giochi con vincita in denaro e prevedendo delle sanzioni in violazione di tale divieto. Inoltre, si stabiliscono degli obblighi informativi specifici per i gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, al fine di rendere edotti gli utenti dei rischi connessi alla dipendenza da gioco.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Divieto di propaganda pubblicitaria).

1. È vietata la propaganda pubblicitaria, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, dei giochi con vincite in denaro.
2. È altresì vietata qualsiasi attività promozionale relativa all'apertura o all'esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri di scommesse.

Art. 2.
(Obblighi dei gestori e del personale).

1. I gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro in cui sono presenti giochi con vincite in denaro sono tenuti ad esporre, all'esterno e all'interno dei locali, materiale informativo finalizzato:

a) a evidenziare i rischi connessi alla dipendenza da gioco;

b) a segnalare la presenza sul territorio delle strutture pubbliche e del Terzo settore rivolte alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie connesse al gioco d'azzardo patologico.

2. I gestori di cui al comma 1 sono altresì tenuti a prevedere idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonché ad avvertire con modalità automatiche il giocatore dei rischi correlati alla dipendenza da gioco.

Art. 3.
(Sanzioni).

1. Nell'ambito del divieto di cui all'articolo 1, il committente del messaggio pubblicitario e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 50.000 euro a 500.000 euro. Qualora la violazione sia reiterata, è revocata la licenza di pubblico esercizio intestata al soggetto responsabile.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 2 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 3.000 euro a 6.000 euro per ogni obbligo violato.
3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati alla prevenzione e alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità e ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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