FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 812

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
D'UVA, CARBONARO, BELOTTI, ACUNZO, BASINI, AZZOLINA, COLMELLERE, BELLA, FOGLIANI, CASA, FURGIUELE, LATTANZIO, LATINI, MARIANI, PATELLI, MARZANA, RACCHELLA, MELICCHIO, SASSO, NITTI, TESTAMENTO, VILLANI

Disciplina dell'accesso ai corsi universitari

Presentata il 28 giugno 2018

Onorevoli Colleghi! — Per l'ordinamento giuridico italiano l'accesso ai corsi universitari può essere libero o a numero programmato. Nonostante l'articolo 34 della Costituzione garantisca a ogni cittadino il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, il legislatore ha previsto alcune limitazioni al libero accesso al sistema universitario, programmando per alcuni corsi di laurea il numero dei posti disponibili. Per questi motivi si rende necessaria una modifica alla normativa vigente che consenta a tutti gli studenti, nonostante la presenza di una programmazione numerica dei posti, l'effettiva possibilità di raggiungere i gradi più alti degli studi, rimodulando l'attuale sistema di accesso e riconsiderando i criteri fondamentali a cui fare riferimento per stabilire, di volta in volta, il numero minimo di posti da garantire annualmente. È, altresì, necessario introdurre con legge ordinaria un principio troppe volte ignorato dalle programmazioni didattiche del nostro Paese: il diritto dello studente a proseguire gli studi specialistici di area medica, così come sancito dall'articolo 6 della presente proposta di legge. Attraverso la nuova normativa si intende limitare la discrezionalità nell'assegnazione dei posti disponibili che, negli ultimi anni, ha visto progressivamente ridurre le risorse destinate a garantire il diritto di ogni studente di raggiungere i livelli che l'articolo 34 della Costituzione prevede. La normativa vigente che regola la materia degli accessi ai corsi di laurea è quella della legge 2 agosto 1999, n. 264, che, da un lato, prevede la programmazione numerica di alcuni corsi universitari e, dall'altro, regola le procedure secondo le quali gli studenti dovranno essere ammessi. Nella stessa legge, infine, sono stabiliti i princìpi e i criteri ai quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve attenersi per determinare, all'inizio di ogni anno accademico, sia il numero dei posti disponibili, sia la loro corretta ripartizione. La scelta di applicare una limitazione al diritto di ogni cittadino di accedere agli studi universitari può trovare parziale giustificazione nei soli casi in cui il sistema formativo immetta nel mercato del lavoro un numero di professionisti sensibilmente superiore alle richieste di impiego del settore considerato. Tuttavia, le disposizioni vigenti non sembrano tenere conto di tale principio, ignorando, di fatto, i dati sui fabbisogni nazionali e locali. Il fondamentale criterio del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo oggi, piuttosto che rappresentare l'elemento essenziale per la determinazione dei posti da assegnare, risulta del tutto subordinato alle mere esigenze dei singoli atenei. È per tali motivi che si è ravvisata l'urgenza di intervenire sulla materia abrogando innanzitutto la legge n. 264 del 1999, così come previsto dall'articolo 1 della presente proposta di legge. La normativa riguardante le modalità di accesso ai corsi di specializzazione universitaria è comunque confermata. Allo stesso modo, così come disposto dai successivi articoli 2 e 3, i corsi di laurea per i quali la legge n. 264 del 1999 prevede una limitazione al libero accesso saranno ancora previsti come a numero programmato. La sostanziale differenza rispetto al vigente impianto normativo è rinvenibile nell'articolo 4 della presente proposta di legge: si prevede che il sistema universitario, nella determinazione nella ripartizione annuale dei posti utili all'accesso ai corsi di laurea a numero programmato, dovrà utilizzare, quale criterio essenziale, il fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, anche locale. È sulla base di tale criterio, infatti, che l'università dovrà disporre e riorganizzare la propria offerta formativa, riconsiderando, di volta in volta, la predisposizione dei posti nelle aule e del personale docente e tecnico, i servizi di assistenza e tutorato, nonché l'attivazione dei tirocini. Tuttavia la criticità maggiore nella previgente normativa si riscontra nelle modalità con le quali si dispone la selezione degli studenti per l'accesso ai corsi di laurea: secondo l'articolo 4 della legge n. 264 del 1999, gli studenti, infatti, sono ammessi ai corsi a numero programmato previo superamento di apposite prove di cultura generale, estranee ai programmi della scuola secondaria di II grado, atte a verificare l'effettiva predisposizione per le discipline oggetto dei corsi. Secondo la normativa vigente, sulla mera base di un test di verifica, da effettuare al termine degli studi secondari, sarebbe possibile attestare le reali capacità di uno studente a frequentare un determinato corso di studi e garantire il diritto di ogni cittadino ad accedere ai gradi più alti degli studi. Si ritiene, invece, che un tale sistema non possa tenere in giusta considerazione variabili importanti, quali la qualità dell'insegnamento ricevuta e la reale predisposizione per il corso di laurea. Secondo altri modelli universitari presenti in Europa, è possibile valutare l'effettiva attitudine dello studente a frequentare una determinata area di studi solo dopo che a questi sia stata data la reale possibilità di confrontarsi con le specifiche materie oggetto del corso. Tale modello è riscontrabile nel sistema universitario francese dove, ad esempio, il test di ammissione relativo all'accesso ai corsi di laurea a numero programmato non viene disposto al termine del ciclo di studi di scuola secondaria. L'ingresso alle facoltà francesi di medicina è consentito a tutti gli studenti, indipendentemente dal loro tipo di istruzione secondaria e senza la necessità di alcuna selezione per ottenere l'ammissione al primo anno del corso di studi di area sanitaria. In particolare, il primo anno di corso è comune ai corsi di medicina, farmacia e odontoiatria nonché di altre professioni di area sanitaria e si conclude con un concorso utile a determinare la reale attitudine dello studente a proseguire il proprio percorso di studi. Il superamento del test è dunque vincolante per essere regolarmente ammessi agli anni successivi. Il test, inoltre, non può essere utilmente sostenuto da ogni studente per più di due volte. È sulla base del punteggio ottenuto che lo studente potrà essere ammesso ai singoli corsi di laurea, dei quali ognuno prevede soglie di accesso diverse. Qualora non si sia raggiunto il punteggio utile per ottenere l'accesso al corso inizialmente desiderato, ma lo stesso garantisca l'accesso a un altro corso di studi, lo studente può comunque richiedere di esservi iscritto. Secondo le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 della presente proposta di legge, si intende introdurre, anche nel nostro Paese, un modello di offerta universitaria che preveda la presenza di corsi a numero programmato, ma che sia strutturato in modo da garantire a tutti gli studenti di dimostrare realmente le effettive attitudini ai corsi di studio per i quali non è possibile assicurare, a oggi, il libero accesso. Si dispone, quindi, che lo studente venga comunque iscritto, senza alcuna selezione, al primo anno del corso universitario che egli intende frequentare. Solo al termine del programma di studi previsto per il primo anno lo studente sosterrà il test di verifica per essere ammesso agli anni successivi attraverso il raggiungimento, ai sensi dell'articolo 5, del «punteggio minimo d'accesso» per un limite massimo di posti pari al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. Si prevede, inoltre, che gli studenti che non abbiano raggiunto alcun punteggio utile ad accedere a uno dei corsi di laurea a numero programmato potranno utilizzare i crediti ottenuti nelle singole materie, in tutti i corsi di laurea non disciplinati dalla proposta di legge, ove questi vengano riconosciuti. L'articolo 6, infine, introduce nel nostro ordinamento un principio di fondamentale importanza, cioè il diritto per tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea di area medica a numero programmato di ottenere l'accesso ai corsi di specializzazione universitaria per le corrispondenti discipline e aree di studio, anche qualora questo comporti nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. Di particolare importanza è la determinazione annuale del numero di posti da assegnare per l'accesso alle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia, ovvero di medicina generale, che dovrà trovare una diretta corrispondenza nel numero di studenti che nell'anno precedente si sono laureati nei corsi di area medica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264).

1. La legge 2 agosto 1999, n. 264, è abrogata.

Art. 2.
(Programmazione nazionale dei corsi di laurea di area sanitaria e di altre discipline).

1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:

a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi di laurea concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, in conformità alla normativa vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;

b) al corso di laurea in architettura;

c) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

d) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

e) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

f) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.

Art. 3.
(Corsi di laurea programmati a livello nazionale in accordo con il sistema universitario).

1. Sono programmati a livello nazionale in accordo con le università:

a) i corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico prevede l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;

b) i corsi di laurea, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo;

c) i corsi o le scuole di specializzazione individuati dai decreti attuativi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Sono programmati dall'università di Trieste gli accessi al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede in Gorizia, in ragione dei particolari compiti di collaborazione transfrontaliera e internazionale adempiuti da tale corso.

Art. 4.
(Princìpi e criteri per la programmazione dei corsi universitari).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 della presente legge e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri:

a) determinazione annuale, per i corsi di cui agli articoli 2 e 3, del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri interessati, esclusivamente sulla base del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, al quale il sistema universitario deve fare riferimento nell'organizzazione e nell'erogazione della propria offerta formativa;

b) ripartizione dei posti di cui alla lettera a) tra le università, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, anche locale;

c) previsione di attività di informazione e di orientamento degli studenti da parte degli atenei e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, introduzione graduale dell'obbligo di preiscrizione alle università, monitoraggio e valutazione da parte dello stesso Ministero del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo e, sulla base di tale parametro, indicazione agli atenei per consentire un'adeguata organizzazione della propria offerta formativa.

2. La valutazione dell'offerta potenziale da parte delle università, al fine di determinare i posti disponibili e di stabilire l'offerta formativa, è effettuata sulla base:

a) del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, anche locale;

b) dei seguenti parametri:

1) posti nelle aule;

2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica;

3) personale docente;

4) personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

5) servizi di assistenza e tutorato;

c) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzati per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio;

d) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzati, nonché l'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.

3. È compito dello Stato assicurare, anche attraverso idonei finanziamenti per l'adeguamento delle strutture universitarie, l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.

Art. 5.
(Modalità di accesso ai corsi di laurea di area sanitaria a numero programmato).

1. Gli studenti che fanno richiesta di ammissione a uno dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi di laurea concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, diversi dai corsi di specializzazione universitaria, sono iscritti al primo anno accademico di area sanitaria, frequentando i corsi e sostenendo gli esami comuni a tutti gli studenti iscritti, indipendentemente dal tipo di corso di laurea al quale lo studente intende accedere.
2. L'ammissione al secondo anno dei corsi di cui al comma 1, diversi dai corsi di specializzazione universitaria, è disposta dagli atenei previo superamento di un'apposita prova di verifica, unica per tutti i corsi e di contenuto identico nel territorio nazionale, sulla base dei programmi degli studi effettuati durante il primo anno accademico, per accertare la predisposizione alle discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina, con proprio decreto, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
4. Al termine del primo anno del corso di studi comune è sostenuta da ogni studente una prova di verifica, unica per tutti i corsi e di contenuto identico nel territorio nazionale, sulla base delle conoscenze acquisite durante il corso, attraverso la quale gli studenti possono accedere, previo raggiungimento dei punteggi minimi di accesso stabiliti ai sensi del comma 6, ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi di laurea concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, comunque diversi dai corsi di specializzazione universitaria.
5. L'ammissione alla prova di verifica, utile ad accedere ai corsi in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi di laurea concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, diversi dai corsi di specializzazione universitaria, è condizionata al superamento di tutti gli esami previsti dal primo anno del corso di studi.
6. I requisiti di ammissione, nonché il punteggio minimo di accesso per l'iscrizione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi di laurea concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, diversi dai corsi di specializzazione universitaria, sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Per ottenere l'accesso a ogni corso di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi di laurea concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, diversi dai corsi di specializzazione universitaria, è necessario che lo studente consegua il punteggio minimo di accesso previsto per ciascun corso dal regolamento di cui al comma 6. Gli studenti possono sostenere per non più di due volte la prova di verifica.
8. Gli studenti che, non avendo nessun punteggio minimo di accesso utile, non sono ammessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi di laurea concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, diversi dai corsi di specializzazione universitaria, possono comunque utilizzare i crediti ottenuti nelle materie del primo anno in tutti i corsi di laurea non disciplinati dalla presente legge, in tutte le facoltà di area scientifica per i quali non è prevista la programmazione dei posti disponibili.

Art. 6.
(Diritto dello studente a proseguire gli studi specialistici di area medica).

1. Agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea di area medica a numero programmato deve essere sempre consentita la possibilità di accedere ai corsi di specializzazione universitaria per le corrispondenti discipline e aree di studio, anche qualora questo comporti nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Per ogni anno accademico il numero dei posti utili ad accedere alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, ovvero in medicina generale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, da determinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non può essere inferiore al numero complessivo dei laureati nell'anno accademico precedente nei corrispondenti corsi di laurea.
3. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Il contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi di cui al comma 1 è stabilito tenendo conto del fabbisogno di professionalità del Servizio sanitario nazionale, nonché del numero complessivo dei laureati nell'anno accademico precedente nei corsi in medicina e chirurgia».

Art. 7.
(Modalità di accesso ai corsi diversi dai corsi di area sanitaria).

1. L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 2 e 3, diversi dai corsi di medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché dai corsi di laurea concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale e di accertamento della predisposizione alle discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina, con proprio decreto, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
2. I requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente ai corsi di specializzazione universitaria, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono determinati dai decreti di attuazione del citato articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

Art. 8.
(Procedure telematiche).

1. Le procedure di iscrizione alle università sono effettuate esclusivamente per via telematica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la costituzione e l'aggiornamento di un portale unico, almeno in lingua italiana e in lingua inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti.
2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 del presente articolo e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati. Per i medesimi fini, le università possono altresì accedere in modalità telematica alle banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'università (ISEEU).
3. A decorrere dall'anno accademico 2018/2019, la verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami, di profitto e di laurea, sostenuti dagli studenti universitari sono eseguite esclusivamente con modalità informatiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università adeguano conseguentemente i propri regolamenti.

Art. 9.
(Emanazione dei decreti attuativi).

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i decreti attuativi della medesima legge sono emanati entro tre mesi dalla sua data di entrata in vigore.

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