PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 908
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata MURONI
Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici
Presentata l'11 luglio 2018
Onorevoli Colleghi! — A tutt'oggi, non è mai stato effettuato il calcolo dell'impatto ambientale derivante dalla produzione e dall'utilizzo dei prodotti cosmetici. I settori della ricerca, sia quella accademica sia quella più vicina al mercato, sono spesso talmente ricchi di contenuti e di attori che è difficile, per i non addetti ai lavori, immaginare in quali altri ambiti svolgere ricerche e in che direzione concentrare le loro energie.
Il mercato dei cosmetici è dominato da alcune note multinazionali in grado di esercitare pressioni anche enormi nei confronti del legislatore. Questa loro influenza è dovuta, occorre riconoscerlo, anche al fatto che hanno saputo accumulare un sapere enorme e che il mondo accademico non ha mai affrontato la materia cosmetica con lo stesso interesse e la stessa convinzione con cui affronta altri settori, come quello della medicina, forse considerando la cosmesi come una scienza voluttuaria e dunque poco degna di attenzione scientifica. Nulla di più sbagliato, non fosse altro per l'enorme quantità di cosmetici che vengono usati quotidianamente (circa 2 milioni di tonnellate l'anno nella sola Unione europea).
Del resto non si può non tenere conto anche del fatto che l'organo «pelle» impatta con l'ambiente quanto, se non di più, dell'apparato respiratorio, di quello digerente e di quello renale e che tutto quanto vi entra in contatto, siano essi cosmetici per l'igiene, la decorazione o la cura, determina scambi biochimici non sempre chiari e documentati. Le norme vigenti relative alla produzione e alla commercializzazione dei cosmetici non contengono alcuna indicazione relativa alla biodegradabilità dei componenti, né per le sostanze lavanti né per gli additivi, e il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, non fa alcun passo in avanti in questo senso. Fa eccezione il considerando (5) dello stesso regolamento che recita: «Le preoccupazioni di ordine ambientale cui possono dar origine le sostanze impiegate nei prodotti cosmetici sono considerate tramite l'applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che consente di valutare la sicurezza ambientale a livello intersettoriale», ma nulla di più. Pertanto è difficile spiegare come sia possibile che una sostanza non utilizzabile per produrre un detersivo possa invece tranquillamente essere utilizzata per produrre un cosmetico.
Nell'Unione europea esiste anche un marchio di certificazione ecologica, noto col nome di «Ecolabel EU», il cui unico limite è di definire il campo d'azione ai soli cosmetici da risciacquo escludendo tutti gli altri.
Tuttavia, a fronte di questa mancanza di regole sull'impatto ambientale, l'Unione europea si sta muovendo verso l’«eco design», ovvero la necessità di progettare prodotti di consumo con l'obiettivo di ridurne l'impatto sull'ambiente. Vale a dire che l'Unione europea vuole estendere la direttiva ecodesign (direttiva 2009/125/CE) dai prodotti che consumano energia a tutti i prodotti di consumo. Così diventerà essenziale occuparsi anche di cosmetici.
In Italia non esiste nessuna forma di certificazione ecologica relativa ai cosmetici gestita e garantita dallo Stato. Molti sono i marchi privati, a dimostrazione di una reale esigenza di mercato. Purtroppo però queste certificazioni «fai da te» sono adattabili a qualsiasi esigenza e, molto spesso, sono molto diverse le une dalle altre e finiscono per creare una confusione insostenibile nei consumatori. Oltre a questi marchi ecologici ci sono molti marchi senza nessun disciplinare: si tratta di loghi di fantasia che il produttore appone sull'etichetta allo scopo di attirare la clientela attenta all'etica.
Come evidenzia Skineco, l'Associazione internazionale di dermatologia ecologica, oltre all'incertezza nei confronti dei consumatori, la mancanza di una certificazione ecologica per i cosmetici ha notevoli ripercussioni anche sull'ambiente, nel quale ogni anno si riversano tonnellate di prodotti per la cura della persona i cui effetti nell'ecosistema non sono del tutto noti né quantificabili.
In molti casi i singoli Paesi dell'Unione europea dispongono di uno schema di certificazione ecologica nazionale. Come esempio riportiamo: AF (in Francia, gestita dalla Association française de normalisation-AFNOR), Nordic Swan (nei Paesi scandinavi, gestita da un ente convenzionato con gli Stati del nord Europa) e Blue Angel in Germania. In Italia ancora non esiste nulla di simile.
La presente proposta di legge mira a colmare questa lacuna fornendo ai consumatori uno strumento di scelta super partes e di alto prestigio e ponendo l'Italia in una posizione di avanguardia e di unicità, sia temporale che di intenti, nei confronti degli altri Paesi dell'Unione europea per andare verso un'Europa che punta all’ecodesign per tutti i prodotti.
Si vuole dare, inoltre, un impulso fondamentale allo sviluppo di un nuovo modo di produrre i cosmetici che può trovare terreno fertile sia in Italia che nei Paesi particolarmente sensibili a questi temi (Stati Uniti, Giappone eccetera).
Una normativa in tal senso potrebbe dare vita a una filiera virtuosa che, puntando sulla ricerca e sull'innovazione, potrebbe diventare uno dei nuovi campi di azione della green economy e della chimica verde.
L'obiettivo della presente proposta di legge è predisporre uno strumento per calcolare l'impatto ambientale dei prodotti cosmetici (definiti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1223/2009 che recita: «1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) “prodotto cosmetico”: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei»), prevedendo la creazione del marchio collettivo italiano di qualità ecologica e dermocompatibilità (articoli 1 e 2). Poiché le sostanze che raggiungono l'ambiente direttamente (i prodotti da risciacquo come lo shampoo, il gel doccia, i saponi eccetera) o indirettamente (emulsioni, prodotti decorativi, gel eccetera) sono composte da sostanze identificabili che possono avere diversi comportamenti ambientali, negli articoli successivi sono stabiliti: i parametri ecologici e di dermocompatibilità ai quali i prodotti devono rispondere; i limiti, i metodi di prova, le procedure di certificazione e le finalità dei controlli. In particolare, i parametri da considerare sono: la biodegradabilità aerobica, la biodegradabilità anaerobica, la tossicità per le specie trofiche acquatiche e il bioaccumulo (articoli 3, 4 e 5).
La produzione e il commercio di prodotti cosmetici sono regolamentati, come già rilevato, dal regolamento (CE) n. 1223/2009 e dal marchio di certificazione ecologica Ecolabel EU. La presente proposta di legge mira a una normativa più avanzata in termini sia di requisiti dei cosmetici sia di parametri da considerare per la concessione del marchio collettivo italiano di qualità ecologica e dermocompatibilità.
La biodegradabilità di una sostanza è un parametro fondamentale per conoscere la permanenza o no di una sostanza nell'ambiente. Ma è altrettanto importante conoscere il potenziale tossico di tale sostanza. Una molecola poco o per nulla biodegradabile ma a bassissima tossicità è preferibile a un'altra facilmente biodegradabile ma anche estremamente tossica per gli organismi acquatici.
Per il calcolo del parametro CDV Tox (volume di diluizione critica) si terrà conto del marchio Ecolabel EU, che prevede alcune informazioni relative anche al bioaccumulo e ad altri parametri ormai noti e che verranno richiesti ai fornitori di materie prime.
Oltre ai dati di impatto ambientale diretto del prodotto, vi sono anche quelli indiretti legati:
1) all'imballaggio più o meno complesso, da mettere in relazione al prodotto in esso contenuto;
2) alla provenienza di sostanze (ad esempio estratti, oli, eccetera) a chilometro zero, intendendo con questo la produzione italiana delle sostanze;
3) alla provenienza di materie prime da animali e all'efficacia dal punto di vista dermatologico del prodotto così ottenuto. Nessuna norma vigente considera questo parametro.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica ai prodotti cosmetici individuati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
Art. 2.
(Istituzione del marchio collettivo italiano di qualità ecologica e dermocompatibilità).
1. È istituito il marchio collettivo italiano di qualità ecologica e dermocompatibilità, di seguito denominato «marchio», disciplinato dall'articolo 2570 del codice civile e dall'articolo 11 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
2. Ai fini dell'assegnazione del marchio i cosmetici devono essere individuati ai sensi dell'articolo 1 e soddisfare i parametri ecologici e di dermocompatibilità stabiliti dall'articolo 3.
Art. 3.
(Parametri ecologici e
di dermocompatibilità).
1. Per ogni tipologia di prodotto cosmetico sono stabiliti limiti relativi ai seguenti parametri ecologici e di dermocompatibilità:
a) valore dell'impatto tossicologico sugli organismi acquatici (CDV Tox);
b) dermocompatibilità;
c) quantità di sostanze non biodegradabili aerobicamente;
d) quantità di sostanze non biodegradabili anaerobicamente;
e) presenza di sostanze bioaccumulabili;
f) presenza di interferenti endocrini;
g) quantità di sostanze volatili;
h) assenza di sostanze espressamente vietate;
i) incidenza ecologica dell'imballaggio;
l) indicazione della percentuale di sostanze vegetali o provenienti dall'agricoltura biologica;
m) presenza di sostanze a chilometro zero;
n) assenza di microplastiche;
o) derivazione animale delle materie prime utilizzate.
2. Al fine di consentire il controllo dei parametri di cui al comma 1 da parte dei fabbricanti è predisposto un apposito strumento di calcolo. L'insieme dei dati risultanti dal controllo costituisce il «dossier ecologico e di dermocompatibilità» del prodotto cosmetico.
3. I parametri ecologici e di dermocompatibilità e i connessi criteri di valutazione e di verifica sono validi per tre anni a decorrere dalla data della loro adozione.
Art. 4.
(Limiti, metodi di prova
e procedura di certificazione).
1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati, relativamente a ciascun tipo di prodotto cosmetico, i limiti, i metodi di prova, i criteri di valutazione e gli strumenti di calcolo previsti dall'articolo 3 della presente legge.
2. Per quanto attiene ai limiti relativi alla tossicità, alla nocività e alla biodegradabilità, il regolamento di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per ogni sostanza impiegata sono fornite le schede tecniche con i dati di tossicità, di biodegradabilità aerobica e anaerobica, nonché, se necessario, di bioaccumulo e qualsiasi altra informazione utile alla migliore e più precisa valutazione della sostanza. Deve essere dichiarata anche la derivazione animale di una sostanza;
b) le schede tecniche di cui alla lettera a) devono essere fornite per qualsiasi sostanza presente in quantità superiore allo 0,01 per cento nel prodotto cosmetico finito;
c) per i prodotti cosmetici usati come detergenti per le mani contenenti abrasivi, tali sostanze, insieme ad altre eventuali sostanze inorganiche, non devono essere calcolate ai fini del CDV Tox;
d) i biocidi utilizzati devono essere dosati in conformità a quanto indicato nelle schede tecniche e non devono superare il limite massimo prescritto dalla normativa vigente in materia. Non è ammesso l'uso di prodotti o battericidi disinfettanti;
e) la biodegradabilità deve essere conforme a quanto stabilito dall'allegato II del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004;
f) il prodotto non può contenere sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, né interferenti endocrini appartenenti alle categorie 1 e 2 dell'appendice L dello «Study on enhancing the Endocrine Disrupter priority list with a focus on low production volume chemicals» della Direzione generale dell'ambiente della Commissione europea;
g) le sostanze non conformi a quanto stabilito dalla presente legge devono essere individuate mediante un'apposita lista compilata dal Comitato di certificazione di cui all'articolo 6 e aggiornata semestralmente;
h) il contenuto in composti organici volatili (VOC), definiti ai sensi della normativa dell'Unione europea relativa al marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE), deve essere determinato mediante i metodi analitici di calcolo previsti dalla legislazione vigente in materia;
i) il Comitato di certificazione di cui all'articolo 6 deve pubblicare una lista dei test dermatologici approvati e che devono essere tenuti in considerazione dal Comitato stesso.
3. Per quanto attiene alla qualità degli imballaggi, comprendenti gli involucri e i contenitori del prodotto, il regolamento di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il rapporto tra peso e contenuto deve essere inferiore a 0,30 grammi di imballaggio per grammo di prodotto; possono essere stabiliti limiti diversi nel caso di imballaggi riutilizzabili o prodotti con materiale riciclato. Eventuali deroghe possono essere concesse in casi particolari dal Comitato di certificazione di cui all'articolo 6;
b) le parti in plastica dell'imballaggio, eccettuati i tappi e le pompe, devono essere contrassegnate secondo la norma DIN 6120, parte 2, o equivalente, per favorire il corretto smaltimento e il riciclo;
c) l'imballaggio non deve contenere additivi a base di cadmio o di mercurio ovvero composti di tali elementi.
4. Il regolamento di cui al comma 1 determina i metodi di prova ammessi per ciascun componente e parametro. Possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati nel regolamento, purché riconosciuti equivalenti dal Comitato di certificazione di cui all'articolo 6 sulla base di motivata richiesta presentata dal produttore.
5. Il produttore, all'atto della richiesta di concessione del marchio, dichiara la composizione esatta del prodotto, con la denominazione, gli elementi identificativi, la quantità e la concentrazione di ciascun componente, compresi gli additivi, la sua funzione nel preparato e la scheda informativa o di sicurezza relativa al prodotto medesimo. Per ciascun componente, il produttore fornisce la documentazione necessaria per la certificazione. Il produttore può anche avvalersi, a tale fine, di una documentazione proveniente dai propri fornitori, diretti o indiretti. Il Comitato di certificazione di cui all'articolo 6 può chiedere integrazioni della documentazione presentata e disporre l'esecuzione di verifiche da parte di laboratori indipendenti dal produttore, a condizione che i laboratori nominati siano conformi alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005. Alla richiesta di concessione del marchio è allegato un esemplare dell'imballaggio del prodotto.
6. L'imballaggio del prodotto che ha ottenuto il marchio riporta in modo ben visibile il marchio stesso e la seguente dicitura: «Questo prodotto ha ottenuto il marchio collettivo italiano di qualità ecologica e dermocompatibilità perché riduce l'impatto sull'ecosistema, garantisce un basso livello di impatto ambientale e limita la produzione di rifiuti».
Art. 5.
(Finalità dei controlli).
1. I controlli stabiliti dalla presente legge sono volti in particolare a promuovere:
a) la riduzione dell'inquinamento idrico limitando il quantitativo di ingredienti potenzialmente dannosi e il carico tossico totale del prodotto cosmetico;
b) la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, diminuendo la quantità di imballaggi;
c) la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente e la persona connessi all'uso di sostanze pericolose.
2. I controlli contribuiscono, inoltre, ad accrescere la consapevolezza ambientale dei consumatori. I criteri sono fissati a livelli tali da promuovere l'assegnazione del marchio ai prodotti cosmetici che presentano un carico ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio.
Art. 6.
(Comitato di certificazione).
1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato di certificazione composto da cinque membri in possesso di comprovate competenza ed esperienza.
2. I membri di cui al comma 1 sono scelti:
a) uno in rappresentanza del mondo scientifico;
b) uno in rappresentanza delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) uno in rappresentanza dei produttori;
d) uno in rappresentanza degli enti pubblici di ricerca;
e) uno in rappresentanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il Comitato di certificazione nomina il presidente tra i propri componenti. Il presidente ha potere di firma. Il Comitato di certificazione può delegare l'analisi dei «dossier ecologici e di dermocompatibilità», della realizzazione degli strumenti di calcolo e di altre funzioni relative ai criteri a un ente terzo in possesso delle necessarie esperienza e competenza.
Art. 7.
(Supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ISS).
1. Il Comitato di certificazione si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), che provvedono per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, la cui partecipazione al Comitato medesimo non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso di spese o emolumento comunque denominato, al fine di definire strumenti di calcolo e test specifici per la dermocompatibilità.
2. L'attività di supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ISS si svolge, in particolare, nelle seguenti materie, secondo le direttive del Comitato di certificazione:
a) analisi dei «dossier ecologici e di dermocompatibilità», degli strumenti di calcolo e delle altre funzioni relative ai parametri ecologici e di dermocompatibilità;
b) istituzione e gestione di appositi e distinti registri delle domande di concessione dell'uso del marchio ricevute, accolte e respinte, nonché del regolare pagamento dei diritti di uso del marchio;
c) predisposizione di proposte di modifica del regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, da sottoporre alla valutazione del Comitato di certificazione;
d) verifica annuale del rispetto della presente legge.
Art. 8.
(Risorse finanziarie per la gestione
del Comitato di certificazione).
1. La presentazione della domanda di concessione dell'uso del marchio è soggetta al pagamento di un diritto, nella misura stabilita con il regolamento di cui al comma 3, per la copertura delle spese di istruttoria delle domande stesse. L'uso del marchio, a decorrere dalla data di concessione, è soggetto al pagamento di un diritto annuale di utilizzazione, nella misura stabilita con il medesimo regolamento.
2. Le spese concernenti lo svolgimento delle verifiche di controllo, le eventuali prove di laboratori accreditati necessarie a dimostrare il rispetto dei criteri per la concessione dell'uso del marchio nonché le spese per la concessione del marchio sono a carico del soggetto richiedente.
3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al comma 2 del presente articolo sono stabiliti da un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 1.
Art. 9.
(Sanzioni).
1. Chiunque utilizza il marchio in maniera impropria o abusiva è punito ai sensi del libro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale e del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. L'infrazione è pubblicata in uno dei giornali nazionali oltre che nel sito internet dell'ente responsabile.