FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 920

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ORFINI

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni
in materia di cittadinanza

Presentata il 12 luglio 2018

Onorevoli Colleghi! — La XVII legislatura si è chiusa con un vulnus normativo e anche etico: la mancata approvazione della riforma della legge sulla cittadinanza per le bambine e per i bambini nati e cresciuti in Italia.
Una riforma attesa da oltre vent'anni, il cui testo è stato approvato alla Camera dei deputati nell'ottobre del 2015 senza riuscire poi a completare il proprio iter parlamentare al Senato, a causa di un ingiusto e inspiegabile voltafaccia di chi questo testo aveva votato e a causa dell'opportunismo di quanti hanno ritenuto questa riforma non utile alle ragioni della ricerca di un facile consenso.
Una norma di civiltà destinata a dare una risposta normativa a giovani che sono già italiani di fatto ma che per la legge italiana risultano stranieri, come spesso stranieri sono considerati anche nei Paesi di origine dei loro genitori: oltre 800.000 giovani nati o cresciuti nel nostro Paese, che frequentano le scuole italiane, che studiano e giocano con i nostri figli, che parlano i dialetti della nostra Italia, che vivono questo come il loro Paese, che sono cittadini italiani nella sostanza della propria vita, anche se la legge non li riconosce tali.
Tante sono state le iniziative che hanno animato la discussione della riforma nel Paese, a partire dalla campagna nazionale «L'Italia sono anch'io», che ha consentito la raccolta di oltre 200.000 firme e una proposta di iniziativa popolare in parte recepita nel testo proposto alla discussione parlamentare. Così come un contributo fondamentale è stato dato dai ragazzi stessi, dai loro genitori, dal Terzo settore, dal mondo della scuola e da tanti cittadini che hanno compreso l'importanza di una norma necessaria e di buon senso. Occorre riformare la legge n. 91 del 1992 alla luce dei mutamenti che hanno interessato la struttura demografica, sociale e culturale del nostro Paese, per superare una discriminazione che riguarda tra l'altro una fascia di popolazione vitale e vulnerabile come quella dei minori. La mancanza della cittadinanza, oltre ad imporre a questi giovani «italiani» l'obbligo di rinnovare ciclicamente il permesso di soggiorno, priva loro – di fatto discriminandoli – di alcuni diritti fondamentali per il loro futuro umano e professionale, come la possibilità di partecipare a concorsi pubblici, la libera circolazione nei Paesi dell'Unione europea e, per alcuni di loro, il diritto di elettorato attivo e passivo.
La nostra Costituzione, all'articolo 3, afferma che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
L'articolo 2 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, afferma che «Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari».
Anche per questo, la riforma proposta è necessaria contro le discriminazioni oggettive che questi minori subiscono. Una riforma che guarda al presente regolando una situazione esistente e riconoscendo un diritto a chi nasce o cresce in Italia, ma anche e soprattutto ad un futuro che deve essere fatto di incontro e rispetto, per dare risposte al rischio di degenerazioni destinate a sfociare in conflitti sociali distruttivi. Si tratta di porre le basi necessarie per condividere i diritti insieme ai doveri, le responsabilità insieme ai valori, la partecipazione e la conoscenza.
Sfatiamo, poi, uno degli equivoci che si sono voluti generare ed enfatizzare nel dibattito sullo ius soli, legando questa norma al tema degli sbarchi e del controllo dei flussi migratori. La proposta di legge stabilisce che la concessione della cittadinanza a chi è nato in Italia non sia automatica, ma soggetta ad una serie di condizioni ben definite e, inoltre, le norme introdotte riguardano esclusivamente i minori, mentre nulla cambierebbe sulla concessione della cittadinanza agli adulti.
Secondo l'ultimo rapporto Eurostat riferito al 2016, sarebbero quasi un milione le persone che hanno acquisito la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea e, di questi, 201.591 i nuovi italiani (4 su 10 minori) con un andamento tendenziale che la fondazione ISMU considera costante: da 35.000 domande di cittadinanza accolte nel 2006 si è passati a 101.000 nel 2013, a 130.000 nel 2014, a 178.000 nel 2015, per raggiungere il numero di 202.000 nel 2016. Sedici anni fa, nel 2002, erano appena 12.000. Per alcuni questa sarebbe la prova dell'inutilità di una riforma della legge sulla cittadinanza. Noi diciamo invece che si tratta di un'ulteriore testimonianza del fatto che questa riforma è necessaria e che non determinerà alcuna invasione. Si tratta infatti di riconoscere nel diritto e nella legislazione quanto di fatto già accade in modo legittimo ma disomogeneo, con un'attenzione specifica ai minori. È una questione di diritto ed è una questione di civiltà. Nella lettera che i giovani del movimento #Italianisenzacittadinanza – uno dei molti che con coraggio e determinazione si sono impegnati e battuti in questi anni per l'approvazione di una riforma della legge sulla cittadinanza – hanno rivolto al Capo dello Stato nel dicembre del 2017, si legge: «La cittadinanza è qualcosa di più di un diritto. (...) Qui, non si parla di una battaglia che punta semplicemente alla conquista di un accesso alla cittadinanza più semplificato, con la nostra battaglia puntiamo ad ottenere, finalmente, il nostro riconoscimento come categoria sociale finora ignorata e dimenticata; con la nostra battaglia puntiamo ad una politica di ampio respiro, al passo con i tempi e che soprattutto sappia riconoscere i cambiamenti sociali e culturali del proprio Paese. (...) Non lasciateci soli ancora una volta». È nostro dovere non lasciarli soli.
La presente proposta di legge riprende il testo unificato approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 2015 (atto Senato n. 2092, XVII legislatura).
All'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), si prevede l'estensione dei casi di acquisizione della cittadinanza per nascita per i bimbi nati nel nostro Paese da genitori stranieri, di cui almeno uno vi risieda legalmente senza interruzioni da non meno di cinque anni o sia in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo. La cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi eserciti la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato.
All'articolo 1, comma 1, lettera d), il testo proposto prevede, per il minore straniero che sia nato in Italia o vi sia arrivato prima del compimento del dodicesimo anno di età, l'introduzione della possibilità di acquisire la cittadinanza a seguito di un regolare percorso formativo di almeno cinque anni svolto, ai sensi della normativa vigente, nel territorio nazionale, consistente in uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale, oppure, nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso (ius culturae). La cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore legalmente residente in Italia o da chi eserciti la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato.
Sia nel caso di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), che in quello di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto interessato può rinunciare alla cittadinanza acquisita, purché sia in possesso di altra cittadinanza, oppure fare richiesta all'ufficiale di stato civile di acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà.
All'articolo 1, comma 1, lettera e), la proposta di legge configura un'ulteriore fattispecie di concessione della cittadinanza (naturalizzazione), per lo straniero che abbia fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, vi risieda legalmente da almeno sei anni e abbia frequentato nel medesimo territorio regolarmente un ciclo scolastico, ai sensi della normativa vigente, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale.
L'articolo 1, comma 1, lettera f), prevede anche, per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori, l'esonero dal pagamento del contributo previsto attualmente dalla legge per le richieste di cittadinanza.
L'articolo 1, comma 1, lettera h), contiene alcune disposizioni interpretative.
L'articolo 3 stabilisce che le disposizioni della proposta di legge si applicano anche agli stranieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.
L'articolo 4 dispone una disciplina transitoria per quanti abbiano maturato i requisiti per l'acquisizione della cittadinanza iure culturae prima dell'entrata in vigore della legge e abbiano già compiuto venti anni di età (termine previsto dalla legge per la dichiarazione di acquisto della cittadinanza), concedendo loro la possibilità di fare richiesta di acquisto della cittadinanza entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, purché residenti legalmente e ininterrottamente in Italia da almeno cinque anni. Si prevede naturalmente che l'acquisizione della cittadinanza sia esclusa nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica, ovvero di provvedimenti di espulsione per i medesimi motivi. L'applicazione della norma è garantita a coloro che, di età inferiore ai venti anni, abbiano maturato i requisiti per l'acquisto iure soli o iure culturae prima dell'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, almeno uno dei quali vi risieda legalmente senza interruzioni da non meno di cinque anni o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto di nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

c) all'articolo 4, comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

d) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

e) all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;

f) all'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori.»;

g) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;

h) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove previsto, si assume come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.
3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.
5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), e dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, compresa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare decide se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.
Art. 23-ter. — 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla presentazione ufficiale dei nuovi cittadini».

Art. 2.
(Disposizioni di coordinamento e finali)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 sono presentate al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare».

2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
3. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.
5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.

Art. 3.
(Disposizione sull'ambito di applicazione)

1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni della presente legge agli stranieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.

Art. 4.
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d'età previsto dall'articolo 4, comma 2-ter, della citata legge n. 91 del 1992, introdotto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera d), purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale.
2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, sospende l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell'ufficiale dello stato civile.
3. Le richieste di cui al comma 2 sono soggette al contributo previsto dall'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della presente legge.

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