XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 947
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DELRIO, GRIBAUDO, SERRACCHIANI, VISCOMI
Istituzione del salario orario minimo legale
Presentata il 18 luglio 2018
Onorevoli Colleghi! — Sono circa 2 milioni i lavoratori in Italia che non hanno un contratto collettivo di lavoro di riferimento e oltre 2,5 milioni possono essere considerati lavoratori in situazione di povertà proprio per gli stipendi: sono i cosiddetti «working poors», che anche il reddito di cittadinanza escluderebbe da qualsiasi tipo di aiuto pubblico e che ricevono salari al di sotto dei minimi stabiliti dalla contrattazione.
Nell'Unione europea il salario minimo legale è in vigore in grandi Paesi come Francia e Germania e sono soltanto cinque gli Stati, oltre all'Italia, dove non è previsto.
Con questa proposta di legge ci prefiggiamo di istituire il salario minimo orario per garantire a ogni lavoratore un trattamento economico equo e, come sancisce l'articolo 36 della Costituzione, «una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa».
La proposta di legge prevede, quindi, all'articolo 1 l'istituzione sperimentale del salario minimo orario e lo definisce come la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro privato è tenuto a corrispondere al lavoratore subordinato, pari a 9 euro all'ora al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, nei settori non regolati da contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché per i lavoratori ai quali il datore di lavoro non applica il contratto collettivo di lavoro di riferimento.
All'articolo 2, la proposta di legge prevede l'istituzione di un'apposita Commissione, formata da esperti e da rappresentanti delle parti sociali, che dovrà dare indicazioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'aggiornamento periodico dell'importo del salario minimo orario. In ragione del carattere sperimentale delle disposizioni, si prevede inoltre che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisca annualmente alle Camere, sulla base delle indicazioni e delle proposte formulate dalla Commissione, in merito agli esiti di tale sperimentazione.
Per il datore di lavoro che corrisponda ai lavoratori una retribuzione inferiore a quella stabilita dalla legge sono previsti una sanzione fino a 10.000 euro e il pagamento della mancata retribuzione al lavoratore, come stabilito dall'articolo 3.
Infine, l'articolo 4 prevede l'applicazione delle disposizioni della legge ai contratti di lavoro stipulati o rinnovati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del salario orario
minimo legale)
1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, nei settori non regolati da contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, comunque, a beneficio dei lavoratori la cui retribuzione sia inferiore a quella prevista dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle medesime organizzazioni, è istituito, in via sperimentale, il salario orario minimo legale quale retribuzione oraria minima che il datore di lavoro privato è tenuto a corrispondere al lavoratore subordinato.
2. Il salario orario minimo legale non può essere inferiore a 9 euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 possono in ogni caso stabilire retribuzioni orarie minime diverse da quelle definite mediante l'applicazione del salario orario minimo legale.
4. Sono fatte salve le norme di legge che individuano la retribuzione contrattuale come parametro di calcolo per specifici istituti retributivi, previdenziali e assistenziali.
5. Ai fini del calcolo del salario orario minimo legale non concorrono le altre voci retributive.
Art. 2.
(Commissione nazionale per il salario
minimo legale)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione nazionale per il salario minimo orario, di seguito denominata «Commissione». Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composta dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, dal Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da sette rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché da due esperti o professori universitari nelle materie di riferimento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e i Presidenti dei suddetti enti possono delegare propri rappresentanti. La Commissione è rinnovata con cadenza triennale ed esprime periodicamente indicazioni sul livello dei salari nel mercato del lavoro italiano e formula orientamenti, proposte e indirizzi per la promozione di politiche salariali coerenti con le esigenze di tutela della dignità dei lavoratori e di promozione e sostegno delle iniziative economiche. I membri della Commissione non hanno diritto a rimborsi o indennità e le spese di funzionamento sono coperte dalle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si provvede annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, a incrementare l'importo del salario minimo legale definito ai sensi dell'articolo 1, sulla base delle indicazioni della Commissione.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annualmente alle Camere, sulla base delle indicazioni e delle proposte formulate dalla Commissione, in merito agli esiti della sperimentazione delle disposizioni della presente legge.
Art. 3.
(Sanzioni)
1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.
Art. 4.
(Norma finale)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di lavoro stipulati o rinnovati successivamente alla data della sua entrata in vigore.