FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                Capo II
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                Capo III
                        Articolo 18
                Capo IV
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                Capo V
                        Articolo 24
                Capo VI
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                        Articolo 27
                Capo VII
                        Articolo 28
                        Articolo 29
                        Articolo 30
                Capo VIII
                        Articolo 31
                        Articolo 32

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 982

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GALLINELLA, PARENTELA, VIVIANI, GADDA, NEVI, CARETTA, FORNARO, CADEDDU, CASSESE, CENNI, CIABURRO, CILLIS, CIMINO, LUCA DE CARLO, DEL SESTO, GAGNARLI, GASTALDI, GOLINELLI, L'ABBATE, LIUNI, LO MONTE, LOMBARDO, MAGLIONE, MARZANA, PIGNATONE, EMANUELA ROSSINI, SCHULLIAN, VALLOTTO, ZANOTELLI

Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura

Presentata il 24 luglio 2018

Onorevoli Colleghi! — Per facilitare la fruizione delle procedure amministrative da parte di cittadini e imprese e per incrementare il livello di efficienza della pubblica amministrazione, è necessario intervenire con disposizioni efficaci e mirate. La presente iniziativa legislativa affronta questo tema in relazione al settore agricolo. A questo scopo è stata svolta un'attenta e partecipata riflessione per individuare quali siano le maggiori criticità riscontrate dagli operatori, nella prospettiva di enucleare un articolato capace di determinare immediatamente maggior efficienza negli apparati pubblici interessati e conseguentemente semplificare i rapporti delle imprese e più in generale degli utenti con tali apparati. È questa una conseguenza virtuosa per la quale non vi è bisogno di investire risorse pubbliche, ma semplicemente di individuare con precisione quali siano le ragioni dei «blocchi» procedimentali e delle conseguenti lentezze a carico dei cittadini, spesso foriere di pregiudizio economico o semplicemente di frustrazione e sfiducia nei confronti della pubblica amministrazione.
Non va dimenticato che la semplificazione, termine del quale si è spesso abusato ma centrale in un discorso davvero moderno nella relazione con gli apparati statali, è innanzitutto un fattore di efficienza del settore pubblico: lo scopo, che sottostà a questa proposta di legge, è il recupero di equilibrio fra l'attività delle amministrazioni e la domanda di servizi dei cittadini. Obiettivo ultimo e sostanziale è la crescita economica, indissolubilmente legata a una pubblica amministrazione di più facile accesso e più rapida nelle risposte.
Per questi intenti, si interviene apportando modifiche a una serie di testi normativi in relazione alla cui applicazione sono sorti problemi e rallentamenti burocratici di scarsa utilità dal punto di vista dell'interesse pubblico, ma di sicuro danno per il mondo dell'agricoltura e della pesca.
La presente proposta di legge consta di 32 articoli, suddivisi in otto capi.
In particolare, il capo I (articoli da 1 a 15) reca disposizioni di semplificazione per il settore agricolo, idonee a rendere più agili le procedure amministrative, a dirimere dubbi interpretativi che appesantiscono l'attività degli operatori del settore e delle imprese nonché a fornire strumenti utili per la tutela del reddito agricolo e per lo sviluppo di determinate attività connesse a quest'ultimo.
L'articolo 1 introduce norme a tutela del reddito degli agricoltori e più in generale a tutela del mercato e della sua stabilità attraverso: a) la statuizione della durata minima dei contratti di cessione di prodotti agricoli in dodici mesi; b) l'attribuzione formale all'ISMEA del compito di rilevare mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli; c) l'introduzione di un collegamento tra tali rilevazioni e la possibile constatazione della sussistenza di pratiche commerciali sleali vietate ai sensi dell'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; d) l'attribuzione alle associazioni agricole maggiormente rappresentative di un potere di azione per ottenere giudizialmente l'inserzione nei contratti degli elementi negoziali oggetto della disposizione, a tutela dei produttori.
L'articolo 2 si propone di garantire, per ragioni di semplificazione e di alleggerimento delle procedure amministrative, che l'accertamento, eseguito da una regione, dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (i quali sono stabiliti per legge in maniera uniforme per tutte le regioni), abbia efficacia in tutto il territorio nazionale.
L'articolo 3 amplia la durata del periodo vendemmiale anticipandolo, così da tenere conto degli effetti dei cambiamenti climatici sulla produzione. Infatti, la decorrenza dal 1° agosto è stata considerata in questo periodo di applicazione della legge un fattore di grave appesantimento, pregiudizievole per i buoni esiti della vendemmia in molte regioni italiane.
L'articolo 4 equipara l'agricoltura biodinamica a quella biologica al fine di eliminare gli ostacoli amministrativi e interpretativi che impediscono agli agricoltori che producono con il metodo biodinamico di ottenere la certificazione per i loro prodotti o per l'intera filiera produttiva, in modo unanime, da tutti gli enti certificatori della produzione biologica. L'ostacolo principale è costituito dall'interpretazione restrittiva del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, al quale fanno riferimento i certificatori. Con la norma proposta è fugato ogni dubbio circa la possibilità di rilascio della certificazione, a condizione che siano rispettate le disposizioni del medesimo regolamento.
L'articolo 5 mira a favorire sistemi di aggregazione attraverso un'importante semplificazione delle procedure di costituzione e di gestione amministrativa, in modo da consentire agli imprenditori di conseguire importanti economie di scala e di concentrarsi sull'aspetto produttivo dell'impresa. La disposizione si propone di consentire che il socio di una cooperativa agricola possa partecipare a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzo della propria copertura previdenziale di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, senza dover instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata.
L'articolo 6 estende agli agriturismi che utilizzano singole unità abitative e che hanno una capacità ricettiva non superiore a 25 posti letto la deroga all'obbligo di installare impianti di tipo centralizzato, prevista per le residenze turistico-alberghiere e per i villaggi albergo strutturati in singole unità abitative, così da permettere di dotare i singoli appartamenti di impianti individuali alimentati da gas combustibile.
L'articolo 7 si propone di garantire la massima trasparenza sulla provenienza dei prodotti alimentari somministrati dalle aziende agrituristiche, con modalità idonee a non appesantire gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori.
L'articolo 8 è volto a porre rimedio al mancato riconoscimento della figura dell'imprenditore agro-meccanico nell'ordinamento giuridico italiano. Tale vuoto legislativo determina infatti una discriminazione tra il soggetto che svolge l'attività agro-meccanica con la qualifica di imprenditore agricolo e quello che la svolge professionalmente con l'attuale qualifica di artigiano. Il comma 2 dell'articolo intende risolvere analoghi problemi interpretativi che si sono posti per l'attività dei centri di giardinaggio ed evitare che nei diversi territori regionali vi siano discipline differenti in una materia – la qualificazione civilistica dell'attività – che rientra pacificamente nelle competenze esclusive dello Stato.
L'articolo 9 estende alle microimprese la stessa tutela che spetta ai consumatori. Il legislatore ha infatti già provveduto a estendere alle microimprese la tutela rispetto alle pratiche commerciali scorrette, in precedenza prevista esclusivamente per i consumatori (articolo 7 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).
L'articolo 10 consente di semplificare la cessione di piccole quantità di prodotti agricoli e alimentari, eliminando l'obbligo della forma scritta per i contratti che hanno ad oggetto tali cessioni.
L'articolo 11 si propone di evitare il rischio concreto che, all'atto dei prossimi pagamenti della Politica agricola comune (PAC) relativi ai procedimenti concernenti le domande di aiuto presentate successivamente al 19 novembre 2017, data di applicazione delle nuove normative, vi sia una paralisi delle erogazioni, gestite da tutti gli organismi pagatori. Con questa disposizione si prevede il ripristino del limite di 150.000 euro per l'assoggettamento delle erogazioni alla presentazione della documentazione antimafia (comma 1) e si riformula il comma 3-bis dell'articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevedendo la richiesta della documentazione antimafia per tutte le concessioni di terreni agricoli, prescindendo dal fatto che per tali terreni possano successivamente essere richiesti aiuti della PAC (aspetto invero difficile da porre in relazione alla durata dell'antecedente procedimento di concessione da parte dell'ente interessato) e individuando inequivocabilmente negli enti concedenti i soggetti preposti all'adempimento (comma 2).
L'articolo 12 mira a risolvere un problema molto grave causato dal fatto che, nelle procedure di acquisto di prodotti agroalimentari, alcune catene distributive adottano sistemi non trasparenti di contrattazione che risultano fortemente penalizzanti per la filiera produttiva. In particolare, nei casi in cui tali metodi vengono usati per l'acquisto di prodotti di qualità certificata (prodotti biologici o a denominazione DOP e IGP), si agisce in totale spregio dei maggiori costi e dei sacrifici sostenuti dalle imprese per garantire ai consumatori un prodotto di elevata qualità. L'intento della norma proposta è di disciplinare espressamente il divieto delle aste telematiche a doppio ribasso, che presentano offerte al ribasso con modalità tutt'altro che trasparenti, le quali danneggiano i produttori e le loro cooperative.
L'articolo 13, in ragione della loro peculiare specificità, esclude i grassi derivati dal suino dall'applicazione del contributo destinato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, come determinato da ultimo dall'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Dalla disposizione non derivano minori entrate per il bilancio dello Stato, poiché nei confronti degli operatori suinicoli tale contributo non ha mai trovato applicazione concreta. Piuttosto si elimina un'incertezza in sede applicativa, suscettibile di gravare l'attività di un settore così importante per le nostre produzioni agroalimentari.
L'articolo 14 si propone di estendere il novero dei soggetti qualificati che possono svolgere l'attività di tenuta del fascicolo aziendale. È altresì prevista, analogamente all'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, l'adozione di un decreto ministeriale in cui siano specificati i requisiti di garanzia prescritti per i liberi professionisti affinché siano ammessi a svolgere un'attività che ha marcati caratteri pubblicistici.
L'articolo 15 sana l'anomalia conseguente al fatto che alcune stazioni sperimentali per l'industria (enti pubblici economici sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico) ritengono di sottoporre a contributo le imprese agricole, in contrasto con il disposto dell'articolo 23 del regio decreto n. 2523 del 1923, il quale stabilisce che alle spese di mantenimento debbano provvedere solamente le imprese che rientrano nell'ambito del tipo di industria cui è preordinata la stazione sperimentale.
Il capo II (articoli 16 e 17) introduce disposizioni di semplificazione in materia di pesca e acquacoltura.
L'articolo 16 conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per la semplificazione della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, provvedendo all'abrogazione espressa delle disposizioni superate per effetto dell'introduzione di nuove norme, alle modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo nonché all'eliminazione delle duplicazioni e alla risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie. Soprattutto, i decreti dovranno coordinare, adeguare e integrare la normativa nazionale con quella internazionale ed europea in materia di pesca e acquacoltura, con particolare attenzione alla prevenzione, al contrasto e alla repressione della pesca illegale. A questo fine il Governo è incaricato anche della revisione del sistema sanzionatorio relativo alla pesca, come da ultimo modificato con la legge n. 154 del 2016, al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione. Infine, sono previsti l'adeguamento dei diversi tipi di pesca, in funzione dell'evoluzione tecnologica e in coerenza con la normativa sovranazionale, la revisione degli strumenti utilizzabili per la pesca sportiva e l'aggiornamento dei titoli professionali marittimi.
L'articolo 17 e volto a chiarire le modalità e i termini di versamento della tassa di concessione governativa connessa al rilascio della licenza di pesca professionale marittima. La tassa ammonta attualmente a 404 euro. Sono segnalati molti casi nelle diverse marinerie in cui i titolari della licenza devono versare due volte la tassa di concessione a causa di difformi interpretazioni sulla natura delle variazioni – sostanziali e non sostanziali – che possono verificarsi nel corso degli anni. Per risolvere tale problema, la norma stabilisce che un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo definisca le modalità per il rilascio delle licenze di pesca e soprattutto determini quali siano le variazioni sostanziali che rendono necessaria l'emissione di un nuovo atto amministrativo.
Il capo III (articolo 18) riguarda la semplificazione di alcuni aspetti del lavoro agricolo.
L'articolo 18 introduce una notevole semplificazione a vantaggio del lavoratore precario, senza peraltro incidere in modo pregiudizievole sulla sicurezza e sulla tutela della salute: la modifica normativa consentirà, al ricorrere di determinate condizioni, la validità biennale della visita medica e permetterà al lavoratore, se risultato idoneo, di prestare la propria attività anche presso diverse imprese agricole (nell'arco di quel periodo di tempo) per lavorazioni che presentino i medesimi rischi, senza necessità di ulteriori accertamenti medici.
Il capo IV (articoli da 19 a 23) introduce norme di semplificazione fiscale in materia agricola.
L'articolo 19 rende permanente il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la riqualificazione delle strutture ricettive, comprese le strutture che svolgono attività agrituristica, prevedendo che esso spetti per le spese sostenute per la realizzazione di almeno uno degli interventi previsti dal comma 2 del medesimo articolo 1, ossia per interventi di riqualificazione energetica, di adeguamento sismico, nonché, indipendentemente dalla contestualità con i precedenti, per interventi di ristrutturazione edilizia e per acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
L'articolo 20 consente anche alle imprese agricole in regime normale di fatturare i passaggi dei loro prodotti agricoli alle cooperative all'atto del pagamento del prezzo. Questo è previsto attualmente in forma esplicita soltanto per le imprese agricole in regime speciale. Si precisa che fino ad oggi anche i produttori agricoli in regime normale hanno emesso la fattura al momento del versamento del prezzo da parte della cooperativa, segnatamente in base al decreto del Ministro per le finanze 15 novembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 24 novembre 1975.
L'articolo 21 modifica la legge 29 dicembre 1993, n. 580, consentendo a ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di diminuire la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, distinguendo per classi di fatturato, fino all'esenzione. Infatti, la citata legge prevede già un'apposita sezione speciale per le piccole e microimprese e, pertanto, nella sua impostazione intrinseca comporta distinzioni sulla base del rendimento economico delle imprese iscritte nelle varie sezioni. La nuova disposizione consente alle camere di commercio di tenere conto delle loro situazioni economiche e di diversificare la misura del diritto annuale.
L'articolo 22 chiarisce che agli atti di donazione e ai patti di famiglia di cui all'articolo 768-bis del codice civile non deve essere allegato l'attestato di certificazione energetica.
L'articolo 23 mira a spostare la determinazione del valore sul quale è calcolata l'accisa sulla birra dopo la fase di ammostamento, onde evitare il pagamento dell'accisa anche sullo scarto.
Il capo V (articolo 24) introduce semplificazioni in materia di controlli in agricoltura.
L'articolo 24 modifica il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (cosiddetto «campolibero»), che, all'articolo 1, prevede la semplificazione dei controlli limitandola alle imprese agricole. Attraverso questa disposizione l'efficacia della semplificazione è estesa anche al settore agroalimentare. Con riguardo al novellato comma 3 del medesimo articolo 1, in materia di diffida, si elimina il limite dell'applicabilità della diffida alle sole ipotesi per le quali sia comminata una sanzione amministrativa pecuniaria. In tal modo si permette di usare la diffida in una più ampia gamma di situazioni non penalmente rilevanti, ma che prevedrebbero eventuali sanzioni accessorie (ad esempio, l'inibitoria).
Il capo VI (articoli da 25 a 27) introduce semplificazioni in materia di contratti e di accesso a fondi agricoli.
L'articolo 25 chiarisce l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 228 del 2001, superando le difficoltà interpretative dell'attuale formulazione della norma che ha, in talune ipotesi, ingenerato ingiustificate disparità di trattamento per i soggetti interessati alla conduzione di terreni ad uso agricolo di proprietà pubblica. Inoltre, si introduce come causa di risoluzione del rapporto di concessione o del contratto di affitto la violazione del divieto di subaffitto o di subconcessione per i terreni gravati da uso civico, così da scongiurare il ripetersi di operazioni speculative aventi ad oggetto tale particolare categoria di beni pubblici.
L'articolo 26 dispone che i contratti di compravendita stipulati tra privati e aventi ad oggetto piccoli fondi agricoli o il cui valore economico è esiguo possano essere rogati dal segretario comunale in luogo del notaio.
L'articolo 27 intende agevolare, nella ricorrenza di determinate condizioni, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla relativa gestione previdenziale, per l'utilizzo degli accessi stradali funzionali alla conduzione dei terreni ubicati in dette aree.
Il capo VII (articoli da 28 a 30) introduce norme di semplificazione nel settore zootecnico.
L'articolo 28 riguarda il settore delle associazioni di allevatori e, in particolare, è volto a promuovere la liberalizzazione delle attività di raccolta dei dati in allevamento anche attraverso la possibile concorrenza tra strutture operative appositamente riconosciute, operanti sul territorio, come peraltro più volte evidenziato nelle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato al Parlamento e al Governo. La necessità di prevedere che le due funzioni di raccolta dei dati in allevamento siano svolte da soggetti diversi, anche non aventi necessariamente un'articolazione territoriale nazionale, è da ricondurre a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/1012, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione animale. Il rispetto di tali criteri, peraltro, garantisce maggiormente che non vi sia conflitto di interessi nel soggetto che eroga il servizio.
L'articolo 29 riguarda il medesimo settore, intervenendo in particolare per assicurare la necessaria separazione dell'attività di raccolta dei dati in allevamento da quella di consulenza alle aziende zootecniche, secondo le disposizioni dell'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura. L'obiettivo della presente norma è di rendere più espliciti i criteri di separatezza delle funzioni di consulenza aziendale svolte dai tecnici dipendenti delle associazioni di allevatori rispetto a quelle dei tecnici che, per conto delle stesse associazioni, provvedono, invece, alla raccolta dei dati aziendali, riguardanti le caratteristiche dell'allevamento, come definite dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52. La necessità di prevedere che le due funzioni indicate siano svolte da soggetti diversi è da ricondurre a quanto previsto dai regolamenti dell'Unione europea sull'attuazione della PAC, che definiscono i criteri di applicazione delle misure di sostegno per la programmazione 2014/2020. A tal fine, la disposizione, chiarendo in maniera definitiva e inequivocabile che le associazioni di allevatori possono partecipare al riconoscimento e alla successiva selezione degli organismi di consulenza da parte delle regioni, limitatamente all'impiego dei soli tecnici che non provvedono alla raccolta dei dati presso le aziende zootecniche, costituisce uno strumento normativo determinante ai fini dell'applicazione della misura 2 «consulenza aziendale» dei Programmi di sviluppo rurale regionali (PSR), e quindi concorre all'obiettivo di accelerare la relativa spesa.
L'articolo 30 risolve alcune incongruenze giuridiche tra le disposizioni del codice della strada e il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto.
Il capo VIII (articoli 31 e 32) interviene in materia di fauna selvatica novellando la legge 11 febbraio 1992, n. 157.
L'articolo 31 prevede che, per attuare i piani di abbattimento, possano essere adibiti operatori abilitati dalle regioni, previa frequenza di appositi corsi approvati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.
L'articolo 32 aggiorna l'elenco delle associazioni venatorie riconosciute dalla normativa, inserendovi la Confederazione delle associazioni venatorie italiane – CONFAVI.

PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
SEMPLIFICAZIONI
IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 1.
(Interventi per la tutela del reddito agricolo e per la trasparenza delle relazioni contrattuali)

1. I contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli di cui all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere durata non inferiore a dodici mesi, salva rinuncia espressa formulata per scritto da parte dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni del citato articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Ai fini della verifica della sussistenza delle condotte di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, rileva e pubblica mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli che sono oggetto dei contratti di cui al comma 1 del presente articolo. Per l'esecuzione delle predette attività l'Istituto utilizza le risorse proprie di cui all'articolo 1, comma 663, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore agricolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori di cui al comma 1 del presente articolo nei contratti di cessione di prodotti agricoli.

Art. 2.
(Efficacia dell'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo professionale)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale».

Art. 3.
(Periodo vendemmiale)

1. All'articolo 10, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le parole: «1° agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio».

Art. 4.
(Agricoltura biodinamica)

1. Il metodo dell'agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici, è equiparato al metodo dell'agricoltura biologica purché sia applicato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007.

Art. 5.
(Semplificazione in materia
di cooperative agricole)

1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il socio della cooperativa agricola può contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzazione della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza necessità che sia instaurato con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro».

Art. 6.
(Semplificazione in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture agrituristiche)

1. La disposizione del punto 8.2.1 della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, si applica anche alle attività ricettive disciplinate dal titolo III della medesima regola tecnica che utilizzino singole unità abitative.

Art. 7.
(Trasparenza dell'origine dei prodotti agroalimentari somministrati negli esercizi agrituristici)

1. I prodotti agroalimentari somministrati nell'esercizio delle attività agrituristiche di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, devono recare l'indicazione del luogo di produzione dell'alimento o del suo ingrediente primario, espressa con modalità idonee a rendere chiare e facilmente leggibili al consumatore le informazioni fornite.
2. Per la violazione dell'obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

Art. 8.
(Semplificazioni in materia di imprese agro-meccaniche e di centri di giardinaggio)

1. Le imprese agro-meccaniche che forniscono in via prevalente, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore agricolo sono equiparate agli imprenditori agricoli. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le condizioni di equiparazione di cui al presente comma.
2. I centri di giardinaggio che forniscono beni e servizi connessi all'attività agricola sono equiparati agli imprenditori agricoli. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le condizioni per l'equiparazione di cui al presente comma.

Art. 9.
(Disposizione per la tutela
delle microimprese)

1. All'articolo 2, comma 2, alinea, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: «ed agli utenti» sono sostituite dalle seguenti: «, agli utenti e alle microimprese».

Art. 10.
(Semplificazione in materia di cessione
di prodotti agroalimentari)

1. All'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale» sono inserite le seguenti: «o con il piccolo imprenditore definito ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile».

Art. 11.
(Disposizioni in materia
di documentazione antimafia)

1. All'articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro»;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente».

Art. 12.
(Disposizione in materia di pratiche sleali)

1. All'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) adottare, per l'acquisto dei prodotti, la procedura dell'asta elettronica inversa o al doppio ribasso».

Art. 13.
(Esclusione dei grassi di origine suina dal contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti)

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) grassi animali di origine suina».

Art. 14.
(Semplificazioni in materia di tenuta
del fascicolo aziendale)

1. All'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «modificazioni,» sono inserite le seguenti: «e dei professionisti abilitati all'esercizio della professione»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti di garanzia e di buon funzionamento che gli studi professionali abilitati devono possedere per l'esercizio delle attività di cui al primo periodo».

Art. 15.
(Semplificazione in materia
di pagamenti di contributi)

1. Gli imprenditori agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, di cui al terzo comma del citato articolo 2135 del codice civile.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo II
SEMPLIFICAZIONI
IN MATERIA DI PESCA

Art. 16.
(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di pesca e acquacoltura, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un testo unico tutte le norme vigenti in materia, apportandovi le modifiche necessarie al perseguimento delle predette finalità, nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati al comma 2.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abrogazione espressa delle disposizioni superate per effetto dell'introduzione di nuove norme, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

b) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;

d) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale e dell'Unione europea in materia di pesca e acquacoltura e di pesca non professionale, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali;

e) prevenzione, contrasto e repressione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, anche attraverso la revisione del sistema sanzionatorio di cui al capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di pesca e di acquacoltura, al fine di assicurare un corretto bilanciamento tra precetto e sanzione per le fattispecie di illecito sia penale sia amministrativo, tenendo nel debito conto l'elemento psicologico del responsabile della violazione nonché delle peculiari dimensioni delle imprese nazionali;

f) adeguamento dei tipi di pesca previsti dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, in funzione dell'evoluzione tecnologica e in coerenza con la normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla possibilità di modificare o estendere l'operatività delle navi da pesca, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita umana in mare;

g) adeguamento delle disposizioni degli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, alla normativa dell'Unione europea in materia di limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;

h) adeguamento delle disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, con particolare riferimento al capo IV del titolo IV del libro primo, al fine di favorire il ricambio generazionale e l'arruolamento di pescatori a bordo della navi della pesca costiera.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere di cui al precedente periodo cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica, la quale dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 17.
(Semplificazione in materia
di licenze di pesca)

1. La tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
2. La tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.
3. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa di pesca e i suoi soci o viceversa ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa di pesca, durante il periodo di efficacia della licenza.
4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui al comma 2 che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi.
5. Nel caso in cui occorra il rilascio di una nuova licenza di pesca, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle pertinenti norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca, nelle more della conclusione del procedimento. In caso di controlli da parte delle competenti autorità, il richiedente può esibire una copia dell'istanza presentata.

Capo III
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA
DI LAVORO AGRICOLO

Art. 18.
(Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria per i lavoratori a tempo determinato e stagionali)

1. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali per le quali è previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gli adempimenti di cui al medesimo articolo 41, comma 2, si considerano assolti, a scelta del datore di lavoro, senza costi per il lavoratore, mediante visita medica preventiva, effettuata dal medico competente ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 ovvero dal dipartimento di prevenzione della competente azienda sanitaria locale.
2. La visita medica preventiva di cui al comma 1 ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentino i medesimi rischi, senza necessità di ulteriori accertamenti medici.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro occasionale di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nelle imprese agricole.
4. L'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da un'apposita certificazione; il datore di lavoro è tenuto ad acquisirne copia.
5. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i medici competenti.
6. Il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui ai commi 1 e 3 non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento.

Capo IV
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA
DI FISCALITÀ AGRICOLA

Art. 19.
(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è concesso anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, a condizione che sia effettuato almeno uno degli interventi previsti dalle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1.

Art. 20.
(Semplificazione in materia di fatturazione)

1. Al comma 11 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «ultimo periodo,» sono soppresse.

Art. 21.
(Semplificazione in materia di corresponsione annuale del diritto alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

«4-bis. Le camere di commercio hanno facoltà di diminuire la misura del diritto annuale dovuto dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, anche distinguendo per classi di fatturato, fino all'esenzione».

Art. 22.
(Semplificazione in materia
di donazioni e patti di famiglia)

1. Prima del comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è inserito il seguente:

«3-ter. Il comma 3 non si applica ai trasferimenti di immobili a titolo gratuito, alle donazioni e ai contratti di cui all'articolo 768-bis del codice civile».

Art. 23.
(Semplificazione in materia di accisa sulla birra per i piccoli birrifici indipendenti)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis Per i birrifici di cui al comma 4-bis dell'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo, esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale sono registrati i quantitativi del prodotto finito in fase di condizionamento, quelli del prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite modalità particolari per l'esercizio dei controlli relativi all'applicazione del presente comma».

Capo V
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA
DI CONTROLLI IN AGRICOLTURA

Art. 24.
(Semplificazioni in materia di controlli)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «imprese agricole», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e agroalimentari»;

b) al comma 3, primo periodo, la parola: «sola» è soppressa;

c) alla rubrica, dopo le parole: «imprese agricole» sono inserite le seguenti: «e agroalimentari».

Capo VI
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA
DI CONTRATTI E DI ACCESSO A FONDI AGRICOLI

Art. 25.
(Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni pubblici ad uso agricolo)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «anche ai terreni» fino a: «patrimonio indisponibile» sono sostituite dalle seguenti: «ai terreni di qualsiasi natura»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora il terreno oggetto di concessione o di contratto di affitto sia gravato da uso civico, costituisce causa di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione».

Art. 26.
(Semplificazione in materia di compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico)

1. I contratti tra privati che hanno ad oggetto la compravendita di fondi agricoli con superficie non superiore a 5.000 metri quadrati o il cui valore economico è inferiore a 5.000 euro possono essere rogati dal segretario comunale del comune nel cui territorio sono situati i fondi medesimi ovvero, nel caso di contratti aventi ad oggetto la compravendita di appezzamenti di terreni agricoli che si estendono nel territorio di più comuni, dal segretario comunale del comune nel cui territorio è compresa la porzione maggiore. Il segretario comunale provvede anche all'autenticazione delle sottoscrizioni necessarie alla stipulazione degli atti per il trasferimento dei suddetti fondi.

Art. 27.
(Semplificazioni in materia di accessi
ai fondi rustici)

1. Nei comuni individuati ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di accessi stradali ai sensi dell'articolo 22 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esonerati dal pagamento del canone di concessione all'ente proprietario della strada per l'accesso stradale più prossimo al fabbricato rurale adibito ad abitazione o al fondo rustico ove è ubicato il centro aziendale.
2. Per gli ulteriori accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel comma 1 per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto a un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Capo VII
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA
DI ZOOTECNIA

Art. 28.
(Raccolta dei dati in allevamento)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: «con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale» sono soppresse.

Art. 29.
(Consulenza aziendale)

1. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le parole: «, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «. I soggetti incaricati della raccolta dei dati in allevamento possono essere riconosciuti, ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge n. 91 del 2014, a condizione che il personale impiegato nell'attività di consulenza non partecipi alla fase operativa della raccolta dei dati».

Art. 30.
(Semplificazione in materia di trasporto di animali con rimorchi non agricoli)

1. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b), possono essere utilizzati anche per il trasporto di animali vivi, previa autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, e dell'accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 20 marzo 2008, n. 114/Csr, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 21 maggio 2008».

Capo VIII
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA

Art. 31.
(Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica)

1. Il quarto e il quinto periodo del comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono sostituiti dai seguenti: «Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali o provinciali. Queste ultime possono altresì avvalersi delle guardie forestali e delle guardie comunali, dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi nonché di operatori abilitati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi approvati dall'ISPRA. Qualora per l'abbattimento sia previsto l'uso di arma da fuoco, tali soggetti devono essere muniti di licenza per l'esercizio venatorio».

Art. 32.
(Riconoscimento di associazione venatoria)

1. Al comma 5 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «Associazione italiana della caccia – Italcaccia» sono inserite le seguenti: «, Confederazione delle associazioni venatorie italiane – CONFAVI».

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