XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 25 ottobre 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 25 ottobre 2022.

      Cappellacci, Sergio Costa, Giorgetti, Mulè, Orsini, Pichetto Fratin, Rampelli, Serracchiani, Francesco Silvestri, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

      Cappellacci, Sergio Costa, Giorgetti, Mulè, Orsini, Pichetto Fratin, Rampelli, Serracchiani, Francesco Silvestri.

Annunzio di proposte di legge.

      In data 24 ottobre 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

          SERRACCHIANI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di potenziamento dell'assegno unico e universale per i figli a carico» (430);

          ANDREUZZA: «Modifica all'articolo 284 del codice di procedura penale, in materia di determinazione del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari» (431);

          ORLANDO: «Disposizioni concernenti la determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente dei lavoratori» (432);

          FURFARO: «Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora» (433);

          PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GIACHETTI: «Modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura» (434);

          DE LUCA: «Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in materia di proroga del termine per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali» (435);

          DE LUCA: «Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di estensione degli incentivi erogati per la produzione di energia da fonti rinnovabili ai consorzi di sviluppo industriale» (436);

          DE LUCA: «Modifica all'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di proroga della durata dell'agevolazione contributiva per l'occupazione nelle aree svantaggiate del territorio nazionale» (437);

          MOLINARI ed altri: «Modifiche all'articolo 1, commi 747 e 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili inagibili, inabitabili o abusivamente occupati da terzi» (438);

          BONETTI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica» (439);

          FARAONE: «Istituzione dell'Autorità garante della trasparenza nei concorsi pubblici» (440);

          FARAONE: «Istituzione della Giornata nazionale “Enzo Tortora” in memoria delle vittime di errori giudiziari» (441);

          FARAONE: «Disciplina e organizzazione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale» (442);

          FARAONE: «Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per la conciliazione tra l'attività lavorativa e le attività di cura e assistenza» (443);

          FARAONE: «Disposizioni concernenti la promozione dell'attività motoria e sportiva per la prevenzione dei rischi sanitari e a scopo terapeutico nell'ambito del Servizio sanitario nazionale» (444);

          GADDA: «Concessione di un credito d'imposta in favore dei titolari di reddito d'impresa per la stipulazione di contratti di assicurazione aventi ad oggetto il rischio di danno all'ambiente» (445);

          BIGNAMI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale» (446);

          ASCARI e QUARTINI: «Modifiche al codice civile, al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni in condizioni di rischio fisico o psicologico appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata, nonché dei componenti delle medesime famiglie che intendano dissociarsi da tali contesti, nei casi in cui non sussistono i presupposti per l'ammissione alle speciali misure di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e alla legge 11 gennaio 2018, n. 6» (447).

      Saranno stampate e distribuite.

Annunzio della pendenza di un procedimento civile ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità.

      In data 14 ottobre 2022 è pervenuta alla Camera dei deputati un'ordinanza con cui il Tribunale ordinario di Roma (seconda Sezione civile) – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – ha sospeso il procedimento civile per risarcimento del danno promosso nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 16640/2021 RG – atto di citazione della deputata Maria Rosaria Carfagna).

      Nel trasmettere anche gli atti relativi al menzionato procedimento, il medesimo Tribunale ha chiesto alla Camera di deliberare se i fatti oggetto del giudizio concernano o meno opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

      Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia dell'ordinanza di trasmissione da parte del Tribunale ordinario di Roma sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 13).

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

      La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che saranno inviate alle competenti Commissioni non appena costituite:

          in data 13 ottobre 2022, Sentenza n. 209 del 12 settembre-13 ottobre 2022 (Doc. VII, n. 22), con la quale:

              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

              dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013;

              dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

              dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019;

              dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'articolo 5-decies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215;

              dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli articoli 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli;

          in data 14 ottobre 2022, Sentenza n. 210 del 14 settembre-14 ottobre 2022 (Doc. VII, n. 23), con la quale:

              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 61, commi 1, 2, 5 e 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

          in data 21 ottobre 2022, Sentenza n. 216 del 13 settembre – 21 ottobre 2022 (Doc. VII, n. 27), con la quale:

              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 17, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali);

              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 18, lettere a), d) e f), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2021;

          in data 21 ottobre 2022, Sentenza n. 217 del 14 settembre-21 ottobre 2022 (Doc. VII, n. 28), con la quale:

              dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge della Regione Veneto 30 giugno 2021, n. 19 (Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo – «Veneto cantiere veloce»), che ha introdotto l'articolo 93-bis nella legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e l'uso del territorio);

              dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge della Regione Veneto n. 19 del 2021, promosse, in riferimento agli articoli 3, 117, primo, terzo e settimo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

      La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che saranno inviate alle competenti Commissioni non appena costituite:

          Sentenza n. 211 del 12 settembre-17 ottobre 2022 (Doc. VII, n. 24), con la quale:

              dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, e dal Tribunale ordinario di Ravenna, sezione penale, in composizione monocratica;

          Sentenza n. 213 del 14 settembre-18 ottobre 2022 (Doc. VII, n. 25), con la quale:

              dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3, della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari), come modificato dall'articolo 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 11 maggio 2009, n. 16 (Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria;

          Sentenza n. 214 del 13 settembre-20 ottobre 2022 (Doc. VII, n. 26), con la quale:

              dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), e dell'articolo 170, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), sollevate, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio;

          Sentenza n. 218 del 13 settembre-21 ottobre 2022 (Doc. VII, n. 29), con la quale:

              dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35, comma 2, della legge della Regione Umbria 18 novembre 2021, n. 15, recante «Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)», promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere h) e g), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

          Sentenza n. 219 del 5-24 ottobre 2022 (Doc. VII, n. 30), con la quale:

              dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 248, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 81, 97, 114 e 118 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione quinta.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 25 ottobre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Equitalia Giustizia Spa, per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 3).

      Questi documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni non appena costituite.

      Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 25 ottobre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Spa, per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 4).

      Questi documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni non appena costituite.

Trasmissione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

      Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 ottobre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2020, n. 52, l'ordinanza n. 936 del 20 ottobre 2022, finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza. Prosecuzione fino al 31 dicembre 2022 delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022. Regione Calabria.

      Questa ordinanza è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

      La Commissione europea, in data 24 ottobre 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che saranno assegnati alle competenti Commissioni, non appena costituite:

          Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 (COM(2022) 454 final), corredata dai relativi allegati (COM(2022) 454 final – Annexes 1 to 8) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2022) 283 final). Questa proposta è soggetta alla verifica della conformità al principio di sussidiarietà, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea; il termine di otto settimane per la verifica di conformità decorre dal 24 ottobre 2022;

          Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito alla revisione del regolamento interno del comitato direttivo regionale e dello statuto del personale, nonché all'introduzione di un regolamento interno del comitato di conciliazione e di norme in materia di risoluzione delle controversie per il segretariato permanente della Comunità dei trasporti (COM(2022) 536 final), corredata dai relativi allegati (COM(2022) 536 final- Annexes 1 to 3)

          Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 389/2012 per quanto riguarda lo scambio di informazioni conservate nei registri elettronici riguardanti gli operatori economici che trasportano prodotti sottoposti ad accisa tra Stati membri per scopi commerciali (COM(2022) 539 final). Questa proposta è soggetta alla verifica della conformità al principio di sussidiarietà, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea; il termine di otto settimane per la verifica di conformità decorre dal 25 ottobre 2022;

          Proposta di regolamento del Consiglio che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, scambi transfrontalieri di gas e parametri di riferimento affidabili per i prezzi (COM(2022) 549 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 549 final – Annex);

          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Digitalizzare il sistema energetico – Piano d'azione dell'Unione europea (COM(2022) 552 final);

          Lettera rettificativa n. 1 del progetto di bilancio generale 2023 – Misure aggiuntive volte ad affrontare le conseguenze della guerra russa in Ucraina – Rafforzamento del meccanismo unionale di protezione civile – Aggiornamento del fabbisogno stimato per le spese agricole – Altri adeguamenti e aggiornamenti tecnici (COM(2022) 670 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

      Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

      Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 13 ottobre 2022, a pagina 36, prima colonna, quattordicesima e quindicesima riga, deve leggersi: «dall'imposta municipale propria» e non: «dall'imposta municipale unica», come stampato.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mozione

      La Camera,

          udite le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei ministri,

esprime la fiducia al Governo della Repubblica.
(1-00002) «Foti, Molinari, Cattaneo, Lupi».