XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 14 marzo 2023.
Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Braga, Calovini, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lomuti, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Porta, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Braga, Calovini, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cecchetti, Cirielli, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lomuti, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Porta, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 13 marzo 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
SERGIO COSTA e LAI: «Riconoscimento della fibromialgia o sindrome fibromialgica quale malattia invalidante e disposizioni per la sua diagnosi e cura e per l'assistenza delle persone che ne sono affette» (984);
ROSATO: «Introduzione dell'articolo 186-ter del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il limite al trasporto di passeggeri in ore notturne da parte dei conducenti di età inferiore a ventuno anni o neo-patentati» (985).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge LA PORTA ed altri: «Istituzione e disciplina delle zone franche montane per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree di montagna» (677) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Zucconi.
La proposta di legge MANZI e TONI RICCIARDI: «Disposizioni per la conservazione della memoria della persecuzione e dello sterminio del popolo ebraico nei campi nazisti presso i giovani mediante la promozione di viaggi di istruzione nei luoghi collegati a tali eventi» (777) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Ascani, Bakkali, Berruto, Boldrini, Casu, Di Biase, Di Sanzo, Ferrari, Fornaro, Fossi, Girelli, Malavasi, Mauri, Merola, Porta, Quartapelle Procopio, Roggiani, Scarpa, Serracchiani, Simiani, Vaccari e Zingaretti.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali)
ASCARI: «Modifiche alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete, nonché disposizioni in materia di incompatibilità della partecipazione ad associazioni che comportano vincolo di obbedienza da parte dei magistrati, di personale delle pubbliche amministrazioni e degli amministratori e sindaci di società pubbliche» (404) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VI e XI.
III Commissione (Affari esteri)
STEGER ed altri: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995» (356) Parere delle Commissioni I, II e V;
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021» (922) Parere delle Commissioni I, II, V e XIV;
«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022» (924) Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.
VII Commissione (Cultura)
ASCARI ed altri: «Delega al Governo per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione nonché nei corsi di studio universitari» (407) Parere delle Commissioni I, V, XI e XII.
VIII Commissione (Ambiente)
ASCARI e TORTO: «Delega al Governo per la disciplina dell'assicurazione degli edifici contro i danni derivanti da calamità naturali» (456) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.
XI Commissione (Lavoro)
ASCARI e GIULIANO: «Norme per la concessione di permessi lavorativi retribuiti ai familiari di persone scomparse» (457) Parere delle Commissioni I, V e X.
Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali)
ASCARI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli allontanamenti di minori dalle famiglie e sugli affidamenti a comunità, con particolare riferimento ai casi avvenuti nella provincia di Modena tra il 1997 e il 1998» (406) Parere delle Commissioni I e V.
Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura)
SERGIO COSTA: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, per la prevenzione e la repressione della pesca illecita del dattero di mare, del dattero bianco e di altri organismi marini protetti, nonché disposizioni per il censimento delle aree litoranee interessate da attività illecite di sbancamento o di asportazione del materiale sabbioso e della vegetazione» (783) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, IX, X e XIV.
Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7 e 8 marzo 2023 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio (COM(2022) 672 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del [xxxx] che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione (COM(2022) 697 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del [xxxx] che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione nei confronti delle controparti centrali e il rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale (COM(2022) 698 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale (COM(2022) 701 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale (COM(2022) 703 final) – alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione in merito alla proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA (COM(2022) 704 final) – alla VI Commissione (Finanze);
relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, e che abroga la direttiva 2001/34/CE (COM(2022) 760 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un mercato di crescita per le PMI (COM(2022) 761 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2022/563 per quanto riguarda l'importo dell'assistenza macrofinanziaria alla Repubblica di Moldova (COM(2023) 53 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione in merito alla proposta di decisione del Consiglio relativa un'autorizzazione da concedere alla Francia per negoziare un accordo bilaterale con l'Algeria su questioni inerenti alla cooperazione giudiziaria in materia di diritto di famiglia (COM(2023) 64 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla III Commissione (Affari esteri);
relazione in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa un'autorizzazione da concedere alla Francia per negoziare un accordo bilaterale con l'Algeria su questioni inerenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale (COM(2023) 65 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla III Commissione (Affari esteri).
Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 10 e 13 marzo 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1217/2009 relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (COM(2023) 134 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Parere della Commissione sul progetto di modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, presentato dalla Corte di giustizia il 30 novembre 2022 (COM(2023) 135 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica degli allegati II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e XIII (Trasporti) dell'accordo SEE (Regolamento AESA) (COM(2023) 136 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 136 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kosovo) (COM(2023) 138), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
Comunicazione della Commissione al Consiglio – Orientamenti di politica di bilancio per il 2024 (COM(2023) 141final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).
Il Consiglio dell'Unione europea, in data 10 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1806, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kosovo) (5103/1/23 REV 1), corredata dalla relativa motivazione (5103/1/23 REV 1 ADD 1), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
La Corte dei conti europea, in data 13 marzo 2023, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 6/2023 – Conflitto di interessi nella spesa dell'Unione europea per la coesione e l'agricoltura – Esiste un quadro giuridico, ma vi sono lacune nelle misure di trasparenza e individuazione, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 13 marzo 2023, a pagina 4, seconda colonna, undicesima riga, dopo la parola: «Commissioni» deve intendersi inserita la seguente: «I,».
INTERROGAZIONI
Chiarimenti e iniziative di competenza circa l'asserito conflitto di interessi in capo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini di una corretta vigilanza e gestione dei fondi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro – 3-00202; 3-00236
A)
AIELLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
la vigilanza sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro è esercitata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 25 della legge 11 gennaio 1979, n. 12;
dall'inchiesta pubblicata in data 17 febbraio 2023 da Il Fatto quotidiano sul caso Fondazione studi – no profit costituita nel 2001 – molteplici appaiono i rischi di potenziale conflitto di interessi e irregolarità nella gestione dei fondi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, guidato dalla Ministra interrogata per 18 anni e oggi dal marito, De Luca;
De Luca, nel 2018, crea un'ulteriore Fondazione studi: stesso nome della prima, ma configurata come società commerciale a responsabilità limitata;
entrambe le fondazioni dirette da De Luca dipendono dall'Ordine dei consulenti, il cui presidente era la Ministra interrogata, oggi De Luca;
la prima fondazione è socio unico della seconda; i vertici amministrativi sono i medesimi, così come identici sono l'oggetto sociale ed i riferimenti telefonici e di sede;
sebbene l'associazione di una società a responsabilità limitata a una fondazione sia una pratica comune, va tenuta in debita considerazione ove i lavoratori, assunti in numero massimo di 15 soggetti, risultino dipendenti per entrambe – nel caso di specie, dai rendiconti pubblicati sul sito del Consiglio, figurano, in un unico elenco, 26 dipendenti sul 2019 e 25 sul 2020;
ciò potrebbe infatti celare fenomeni di elusione della disciplina in materia di intermediazione di manodopera e licenziamenti;
la questione è al centro di una causa presso il tribunale del lavoro di Roma, in cui la difesa della Fondazione è stata affidata all'avvocato Staropoli, responsabile della segreteria della Ministra interrogata e responsabile della scuola di alta formazione della Fondazione;
dall'inchiesta si apprende che in data 22 dicembre 2022 la Ministra interrogata avrebbe offerto un brindisi di Natale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso una commessa pagata dalla Fondazione del Consiglio su cui il Ministero vigila;
in un articolo pubblicato in data 21 febbraio 2023 da Il Fatto quotidiano, circa l'utilizzo delle risorse del Consiglio, si legge di «gestione privata di una cosa pubblica» e di «uso sregolato di fondi tra sprechi e regalie» su cui la Guardia di finanza verificherebbe profili di responsabilità o danno –:
se non ritengano i fatti citati in premessa sufficienti a rilevare l'esistenza di un conflitto di interessi in capo alla Ministra interrogata;
se e quali iniziative intendano assumere, nel più breve tempo possibile, al fine di garantire la corretta vigilanza e gestione dei fondi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.
(3-00202)
GRIMALDI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
nel 2001, per volere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, è stata costituita la «Fondazione studi dei consulenti del lavoro», una non profit, il cui presidente, da anni, è Rosario De Luca, marito del Ministro interrogato, che ha guidato, fino alla sua nomina a Ministro, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro;
nel 2018 il presidente della Fondazione studi ha deciso di creare una seconda fondazione: la «Fondazione studi consulenti del lavoro srl», una società commerciale a responsabilità limitata che lo stesso De Luca ha guidato fino a novembre 2022;
la prima (la Fondazione studi) risulta essere socio unico della seconda (la società a responsabilità limitata), con identici oggetto sociale, recapito telefonico e sede a Roma;
anche i vertici delle due fondazioni, vicepresidenti, consiglieri e revisori, si intersecano e nei rendiconti pubblicati sul sito del Consiglio nazionale dell'Ordine i nomi dei dipendenti figurano in un unico elenco che ne conta 26 per il 2019 e 25 per il 2020;
Il Fatto quotidiano ha raccolto diverse denunce di lavoratori ed ex dipendenti delle fondazioni dalle quali emerge che la fondazione sarebbe stata fittiziamente sdoppiata in due, attraverso la creazione di una società a responsabilità limitata, così da far in modo che nessuna delle due fondazioni avesse più di 15 dipendenti in organico, al fine di eludere le regole sui licenziamenti – rendendoli più facili e meno onerosi – e il diritto dei lavoratori alla rappresentanza sindacale, che scatta oltre la soglia dei 15 dipendenti, così come l'obbligo di assumere persone con disabilità;
alcune testimonianze raccontano di dipendenti ai quali sarebbe stato chiesto di dimettersi dalla Fondazione studi per essere poi riassunti dalla Fondazione società a responsabilità limitata e chi accettava il passaggio manteneva identiche mansioni e postazioni di lavoro, come se il trasferimento da una fondazione all'altra non fosse mai avvenuto;
anche le direttive interne arrivavano indistintamente a tutti i lavoratori che condividevano il medesimo reparto, seppur dipendenti di diverse fondazioni;
l'orientamento della Corte di cassazione in materia appare consolidato: se la struttura è unica e la prestazione è svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente per le diverse imprese, allora il datore di lavoro è da considerarsi unico;
a parere dell'interrogante, dal momento che la Fondazione è controllata dall'Ordine dei consulenti del lavoro, a cui spetta la nomina del presidente, la Ministra interrogata, all'epoca presidente dell'Ordine, avrebbe dovuto conoscere le modalità con cui venivano gestiti i dipendenti e la forte promiscuità che esisteva tra le due fondazioni;
da quel che appare, la Ministra interrogata, anziché preoccuparsi di verificare se quanto denunciato da Il Fatto quotidiano rispondesse al vero e adoperarsi per la piena tutela dei diritti dei lavoratori delle due fondazioni, nei giorni scorsi si è recata in visita di rappresentanza negli uffici dell'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro senza chiarire alcunché all'opinione pubblica;
in questa vicenda gli elementi su una possibile esistenza di conflitto di interessi sono numerosi e andranno chiariti per restituire trasparenza e correttezza all'azione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali –:
se si intendano fornire gli opportuni e dovuti chiarimenti in relazione ai fatti esposti in premessa, dal momento che, se confermati, i comportamenti messi in atto dal presidente della Fondazione risulterebbero particolarmente gravi e chiamerebbero in causa la Ministra interrogata in qualità di presidente dell'Ordine dei consulenti del lavoro all'epoca dei fatti e dal momento che oggi, da Ministra, ha il dovere di tutelare la dignità del lavoro e dei lavoratori.
(3-00236)
Stato di attuazione della delega al Governo per la revisione e il riordino delle norme vigenti in materia di disabilità – 3-00238
B)
MALAVASI. — Al Ministro per le disabilità. — Per sapere – premesso che:
la legge 22 dicembre 2021, n. 227, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle norme vigenti in materia di disabilità, in conformità alle disposizioni della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021 sulla protezione delle persone con disabilità;
la legge citata è stata approvata in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, della missione n. 5 «Inclusione e coesione», componente 2, riforma 1.1, recante «legge quadro per le disabilità»;
coerentemente con le indicazioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli ambiti di intervento della riforma, elencati dall'articolo 1, comma 5, della legge delega, riguardano, in particolare e tra l'altro: la definizione della condizione di disabilità, la revisione dei suoi processi valutativi di base, la valutazione multidimensionale, la realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, l'informatizzazione dei processi, la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità, nonché l'istituzione di un Garante nazionale della disabilità;
le disposizioni della legge delega traducono finalmente in principi e criteri direttivi le istanze avanzate, da molti anni a questa parte, dalle persone con disabilità, dalle rispettive famiglie e dalle associazioni più rappresentative del mondo della disabilità, che hanno sottolineato il ruolo strategico di questa riforma per lo sviluppo di una società effettivamente inclusiva che rappresenta un obiettivo imprescindibile per la ripresa e la crescita del Paese;
in data 16 novembre 2022, la Ministra interrogata, rispondendo all'interrogazione n. 3-00018 recante «elementi in merito all'attuazione della legge n. 227 del 2021», ha dichiarato: «Dopo pochi giorni dal mio insediamento ho voluto incontrare le due commissioni, redigente e istituzionale, così importanti per il percorso e per i lavori, che individuano i modi più idonei per accelerare l'iter procedimentale di approvazione dei decreti legislativi. Al riguardo, posso dire che alcuni decreti sono già in fase avanzata di definizione e presto penso li potremo trasmettere per i percorsi e i pareri predefiniti»;
i decreti legislativi che verranno adottati produrranno importanti riforme che sono attese ormai da tanti anni: semplificazione e riunificazione dei processi di accertamento della disabilità, realizzazione della valutazione multidimensionale rispetto al progetto di vita individuale e a quello relativo alla partecipazione della vita delle persone con disabilità –:
quali aggiornamenti intenda fornire in merito all'attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227, anche in ragione delle dichiarazioni rese alla Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 2022.
(3-00238)
Intendimenti del Governo riguardo ad un nuovo piano per il settore olivicolo oleario, al fine di garantire il rilancio del comparto – 3-00115
C)
SOUMAHORO. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:
oltre 80 sindaci delle regioni del Mezzogiorno hanno promosso un appello per richiedere interventi urgenti in favore dell'agricoltura, in generale, e, in particolare, per la salvaguardia dell'olio e del settore agricolo;
nell'appello si evidenzia che la pandemia, la crisi climatica con particolare riferimento alle condizioni di siccità, l'aumento irragionevole dei costi energetici e la crescita dei prezzi delle materie prime hanno determinato una situazione di crisi senza precedenti del comparto olivicolo e in tutti i settori agricoli che potrebbe infliggere un colpo mortale alla già fragile economia dei piccoli comuni che vivono prevalentemente di monocoltura olivicola, ma anche dei centri più grossi a vocazione agricola;
Ismea, in collaborazione con Italia olivicola e Unaprol, stima per la campagna 2022/2023 una produzione olivicola pari a 208 mila tonnellate: una cifra che corrisponde a -37 per cento rispetto alle 329 mila tonnellate della campagna precedente;
i rappresentanti degli enti locali chiedono che sia tutelata l'olivicoltura e più in generale l'agricoltura, che rimangono un cardine fondamentale dell'economia dei nostri territori, e si dichiarano disponibili a mettere in essere ogni iniziativa utile per fronteggiare questa grave emergenza sociale ed economica, ivi compreso l'acquisto a prezzo equo di quantitativi simbolici d'olio da donare alle Caritas perché siano destinati alle famiglie indigenti, al fine di dare un segnale ai grandi gruppi commerciali che tendono a svalutare il prezzo del prodotto;
le regioni Puglia, Calabria e Sicilia coprono il 70 per cento della produzione nazionale di olio e con l'olivicoltura si producono olii con profili organolettici unici nel panorama mondiale;
appare necessaria e non più differibile l'adozione di un nuovo piano del settore olivicolo oleario in luogo di quello del 2016, adeguato allo scenario attuale e in grado di offrire risposte immediate alle richieste delle comunità locali, delle piccole realtà produttive, delle lavoratrici e dei lavoratori del settore;
è inoltre necessaria un'azione coordinata in sede di Unione europea al fine di tracciare la provenienza di olive e di olio immessi nel territorio nazionale da Paesi comunitari e/o extracomunitari, per impedire che vengano commercializzati come italiani –:
se e in quali tempi il Governo intenda proporre un nuovo piano del settore olivicolo oleario in grado di invertire il processo di diminuzione della produzione e di definire una strategia di intervento che porti a definire interventi di breve, medio e lungo periodo a rilancio del comparto;
se il Governo intenda adottare iniziative urgenti idonee atte all'abbattimento dei costi di mantenimento e produzione, tramite un equo ristoro per ettaro coltivato e l'abbattimento dei costi energetici per le aziende di molitura e/o trasformazione;
se e quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare per garantire la ripresa delle quotazioni delle olive e dell'olio, anche incentivando la produzione di prodotti di qualità e di prodotti certificati, favorendo scambi e prezzi equi tra le piccole realtà produttive e la grande distribuzione, garantendo i giusti salari, dignitose condizioni di lavoro e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, nonché il sostegno all'acquisto dei prodotti da parte delle famiglie in difficoltà economica.
(3-00115)
Iniziative normative volte a rivedere le procedure di progressione orizzontale dei lavoratori dell'Inps al fine di una maggiore valorizzazione del merito dei dipendenti – 3-00239
D)
SCOTTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
in data 27 ottobre 2022 le delegazioni sindacali hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo 2022 – accordo a stralcio per il personale inquadrato nel comparto funzioni centrali, utile per procedere alla progressioni orizzontali dei lavoratori assunti a tempo indeterminato presso l'Inps;
da detto accordo è scaturito un «Bando nazionale selezione per il passaggio alle posizioni economiche A2, A3, B2, B3, C2, C3, C4 e C5», che dava la possibilità a 7.088 lavoratori di ottenere una retribuzione maggiore, accedendo alla fascia economica superiore;
la procedura di selezione interna recava, come clausola di risoluzione degli ex aequo, il criterio anagrafico, così come recita l'articolo 6, comma 2: «In caso di parità di punteggio complessivo, prevale, nel seguente ordine, il concorrente con maggiore anzianità nella posizione economica immediatamente precedente a quella per la quale si concorre, il concorrente con anzianità di servizio complessiva maggiore e il concorrente con minore età anagrafica»;
l'Inps, prima di tutte le altre amministrazioni dello Stato, ha vissuto e sta vivendo una stagione di grandi assunzioni; questo ha determinato che la graduatoria per i profili laureati (categoria C) fosse formata da migliaia di lavoratori assunti con l'ultimo concorso e immessi in servizio nel luglio 2019;
questo fatto ha reso inevitabile la formazione di una graduatoria che al punteggio 54 vede 2.023 dipendenti nella stessa medesima situazione, con 985 dipendenti che non si sono visti riconoscere l'aumento stipendiale perché scavalcati da altri colleghi per il solo fatto che fossero anagraficamente più giovani;
questo sistema, che veniva considerato residuale, alla luce delle tante assunzioni, ha di fatto discriminato chi ha speso anni in precariato e non ha avuto la fortuna di poter – sin da subito – partecipare ai concorsi pubblici a causa del blocco alle assunzioni;
data la grande stagione concorsuale avviata dalla pubblica amministrazione, questa situazione potrebbe replicarsi a breve in tutte le più grandi amministrazioni dello Stato e negli enti locali con più dipendenti, come regioni, città metropolitane e grandi comuni –:
quale sia il parere di Ministri interrogati sulla tematica illustrata e se non si ritenga – per quanto di competenza – di adottare le iniziative normative necessarie volte a valorizzare il merito dei dipendenti, valorizzando tutte le esperienze acquisite negli anni e non demandando al solo criterio anagrafico l'attribuzione degli aumenti stipendiali per gli ex aequo.
(3-00239)
DISEGNO DI LEGGE: NORME IN MATERIA DI PROCEDIBILITÀ D'UFFICIO E DI ARRESTO IN FLAGRANZA (A.C. 831-A)
A.C. 831-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 831-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sull'emendamento 3.102, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 831-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 1.
(Disposizioni in materia di delitti aggravati ai sensi degli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma, del codice penale)
1. All'articolo 270-bis.1 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
«Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio».
2. All'articolo 416-bis.1 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
«Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Disposizioni in materia di delitti aggravati ai sensi degli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma, del codice penale)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche al Libro II del codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 582:
1) al primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa,» sono soppresse;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa»;
b) all'articolo 605, il sesto comma è abrogato;
c) all'articolo 610, il terzo comma è abrogato;
d) all'articolo 614:
1) al terzo comma, dopo le parole: «sei anni» sono inserite le seguenti: «e si procede d'ufficio»;
2) il quarto comma è abrogato;
e) all'articolo 623-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fatti perseguibili a querela previsti dagli articoli, 590-bis, primo comma e 612, primo comma, si procede d'ufficio qualora ricorra taluna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma»;
f) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625»;
g) all'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso» sono aggiunte le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero»;
h) all'articolo 649-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fatti perseguibili a querela previsti dagli articoli 634, primo comma, e 635, primo comma, si procede d'ufficio qualora ricorra taluna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma».
1.1. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: All'articolo 270-bis.1 del codice penale, aggiungere le seguenti: al quarto comma, sono premesse le parole: «Salvo quanto previsto dal sesto comma» e.
1.2. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: delitti con la seguente: reati.
Conseguentemente, al comma 2, capoverso, sostituire la parola: delitti con la seguente: reati.
1.3. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: All'articolo 416-bis.1 del codice penale, aggiungere le seguenti: al quarto comma, sono premesse le parole: «Salvo quanto previsto dal quinto comma» e.
1.4. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di procedibilità d'ufficio)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 582:
1) al primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa,» sono soppresse;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.»;
b) all'articolo 605, il sesto comma è abrogato;
c) all'articolo 610, il terzo comma è abrogato;
d) all'articolo 614:
1) al terzo comma, dopo le parole: «sei anni» sono aggiunte le seguenti: «e si procede d'ufficio»;
2) il quarto comma è abrogato;
e) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625»;
f) all'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso» sono aggiunte le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero».
1.05. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 582 del codice penale in materia di procedibilità d'ufficio)
1. All'articolo 582 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa,» sono soppresse;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1, e nel secondo comma dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.»;
1.06. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 590-bis del codice penale in materia di procedibilità d'ufficio)
1. All'ultimo comma dell'articolo 590-bis del codice penale, dopo le parole: «della persona offesa se», sono aggiunte le seguenti: «si procede per le lesioni gravi e».
1.07. D'Orso.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 605 del codice penale in materia di procedibilità d'ufficio)
1. All'articolo 605 del codice penale, il sesto comma è abrogato.
1.08. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 609-ter del codice penale)
1. All'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le circostanze attenuanti non possono essere considerate equivalenti o prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti di cui al primo comma, numeri 5) e 5-ter)».
1.09. Ascari.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 610 del codice penale in materia di procedibilità d'ufficio)
1. All'articolo 610 del codice penale, il terzo comma è abrogato.
1.010. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 614 del codice penale in materia di procedibilità d'ufficio)
1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, dopo le parole: «sei anni» sono aggiunte le seguenti: «e si procede d'ufficio»;
b) il quarto comma è abrogato.
1.011. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 624 del codice penale in materia di procedibilità d'ufficio)
1. All'articolo 624 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625».
1.012. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 625 del codice penale)
1. All'articolo 625, primo comma, numero 7, dopo le parole: «se il fatto è commesso», sono inserite le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altri enti pubblici e amministrazioni locali, ovvero».
1.0100. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 635 del codice penale)
1. All'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso» inserire le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altri enti pubblici o amministrazioni locali, ovvero».
*1.014. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 635 del codice penale)
1. All'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso» sono inserite le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altri enti pubblici o amministrazioni locali, ovvero».
*1.0101. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.
A.C. 831-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
(Modifica all'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)
1. All'articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la parola: «575,» è inserita la seguente: «582,».
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 2.
(Modifica all'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole: «nonché per i delitti commessi» sono inserite le seguenti: «in violazione dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, o».
Conseguentemente, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Al comma 318 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «da 1 a 13» sono inserite le seguenti: «a eccezione dell'articolo 7, commi da 1 a 3-bis».
2.1. Enrico Costa, D'Alessio.
A.C. 831-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza)
1. Il comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela e la querela non è contestualmente proposta, quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile, l'arresto in flagranza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire. In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis».
2. All'articolo 381, comma 3, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «nel luogo» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis».
3. All'articolo 449, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione».
4. All'articolo 558, comma 6, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza)
Sopprimerlo.
3.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
3.100. Enrico Costa, Giachetti.
Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel verbale di arresto sono specificate le forme attraverso le quali si è tentato inutilmente di rintracciare la persona offesa.
3.101. Enrico Costa, Giachetti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 314, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunte, infine, le parole: «ovvero siano state arrestate ai sensi dell'articolo 380 e l'azione penale non sia stata avviata per mancata presentazione della querela».
3.102. Enrico Costa, Giachetti.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 384 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti contro la vita o l'incolumità individuale oppure contro la libertà personale o morale della persona offesa, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice»;
b) al comma 2, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis».
3.08. Ascari, Boldrini, D'Orso, Dori.
A.C. 831-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
A.C. 831-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
Il testo in discussione si pone l'obiettivo di apportare alcune modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021. n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», che ha modificato alcuni articoli del codice penale e del codice di procedura penale, in ragione di alcuni problemi emersi in sede di applicazione pratica della novella normativa;
uno di tali problemi, espressamente richiamati nella relazione introduttiva del disegno di legge, attiene alla ipotesi in cui, a fronte di un reato divenuto procedibile a querela di parte a seguito della entrata in vigore della riforma del 2022, la persona offesa non si trovi nelle condizioni di compiere liberamente le scelte relative alla proposizione della querela o alla sua remissione. Orbene, tale circostanza e stata ravvisata dal Ministro della giustizia, in due ipotesi: qualora ricorra l'aggravante del cosiddetto «metodo mafioso», di cui all'articolo 416-bis, primo comma, del codice penale, ovvero l'aggravante delle finalità di terrorismo, di cui all'articolo 270-bis, primo comma, del codice penale;
le Associazioni ambientaliste WWF, Legambiente e Lipu, da anni impegnati nella protezione ambientale, hanno richiamato all'attenzione, una circostanza ulteriore che travalica la finalità deflattiva perseguita dal decreto legislativo n. 150 del 2022 giungendo a rendere di fatto inapplicabili le norme che l'ordinamento prevede a tutela dei beni demaniali e dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici, chiedendo una integrazione del testo coerente con la ratio del provvedimento in esame. In Commissione giustizia sono stati presentati due emendamenti, poi respinti, che riprendevano l'appello delle associazioni ambientaliste, in modo da ricomprendere nell'ambito della procedibilità d'ufficio il furto aggravato e il danneggiamento quando rivolti nei confronti di beni demaniali e dei beni del patrimonio indisponibile;
è di tutta evidenza, infatti, che in tutte le ipotesi in cui siano lo Stato, le regioni, le province autonome e gli altri enti pubblici ad essere annoverabili quale persona offesa, perché privata di parte del proprio patrimonio indisponibile, ricorra di fatto una oggettiva impossibilità degli stessi di presentare tempestivamente una querela e dunque di consentire la tutela del bene giuridico leso dalla condotta criminosa;
con riferimento all'articolo 625 del codice penale, per fare qualche esempio, rientrerebbe il furto di legname facente parte del demanio forestale o del patrimonio di un ente territoriale, del furto di ghiaia o alla fattispecie del cosiddetto furto venatorio, ovvero del furto aggravato ai danni dello Stato, consistente nella illegittima apprensione di fauna selvatica (che è patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'articolo 1 legge n. 157 del 1992) da parte di un soggetto sprovvisto di licenza di caccia;
con riferimento all'articolo 635 del codice penale, cioè il delitto di danneggiamento, si pensi, ad esempio alla distruzione di nidi di specie animali protette o in via di estinzione;
la procedibilità a querela rispetto alle predette fattispecie potrebbe rendere inefficace e disperdere il lavoro svolto dalle autorità di pubblica sicurezza impegnate nell'individuazione di tali condotte criminali;
infine è opportuno evidenziare come la portata di tali problematiche non si limiti agli aspetti di tutela dei beni ambientali, ma attenga anche a tutti gli altri beni del patrimonio dello Stato non ricompresi nelle deroghe previste dalla formulazione attuale delle norme modificate dal decreto legislativo n. 150 del 2022, oppure la cui riconducibilità a queste deroghe non risulti chiara in sede di interpretazione e applicazione, come i beni culturali appartenenti allo Stato il cui furto è punito ai sensi dell'articolo 518-bis del codice penale,
impegna il Governo
a monitorare nel tempo gli effetti applicativi del sistema delle procedibilità a querela, come ampliato dalla riforma di cui al decreto legislativo n. 150 del 2022, con particolare riferimento ai reati di furto aggravato e di danneggiamento rivolti nei confronti di beni demaniali e dei beni del patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici, anche al fine di dare piena attuazione ai principi fondamentali di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi di cui all'articolo 9 della Costituzione.
9/831-A/1. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Zaratti, Grimaldi, Fratoianni, Piccolotti, Ghirra.
La Camera,
premesso che:
Il testo in discussione si pone l'obiettivo di apportare alcune modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021. n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», che ha modificato alcuni articoli del codice penale e del codice di procedura penale, in ragione di alcuni problemi emersi in sede di applicazione pratica della novella normativa;
uno di tali problemi, espressamente richiamati nella relazione introduttiva del disegno di legge, attiene alla ipotesi in cui, a fronte di un reato divenuto procedibile a querela di parte a seguito della entrata in vigore della riforma del 2022, la persona offesa non si trovi nelle condizioni di compiere liberamente le scelte relative alla proposizione della querela o alla sua remissione. Orbene, tale circostanza e stata ravvisata dal Ministro della giustizia, in due ipotesi: qualora ricorra l'aggravante del cosiddetto «metodo mafioso», di cui all'articolo 416-bis, primo comma, del codice penale, ovvero l'aggravante delle finalità di terrorismo, di cui all'articolo 270-bis, primo comma, del codice penale;
con riferimento all'articolo 625 del codice penale, per fare qualche esempio, rientrerebbe il furto di legname facente parte del demanio forestale o del patrimonio di un ente territoriale, del furto di ghiaia o alla fattispecie del cosiddetto furto venatorio, ovvero del furto aggravato ai danni dello Stato, consistente nella illegittima apprensione di fauna selvatica (che è patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'articolo 1 legge n. 157 del 1992) da parte di un soggetto sprovvisto di licenza di caccia;
con riferimento all'articolo 635 del codice penale, cioè il delitto di danneggiamento, si pensi, ad esempio alla distruzione di nidi di specie animali protette o in via di estinzione;
infine è opportuno evidenziare come la portata di tali problematiche non si limiti agli aspetti di tutela dei beni ambientali, ma attenga anche a tutti gli altri beni del patrimonio dello Stato non ricompresi nelle deroghe previste dalla formulazione attuale delle norme modificate dal decreto legislativo n. 150 del 2022, oppure la cui riconducibilità a queste deroghe non risulti chiara in sede di interpretazione e applicazione, come i beni culturali appartenenti allo Stato il cui furto è punito ai sensi dell'articolo 518-bis del codice penale,
impegna il Governo
a monitorare nel tempo gli effetti applicativi del sistema della procedibilità a querela, come ampliato dalla riforma di cui al decreto legislativo n. 150 del 2022, con particolare riferimento ai reati di furto aggravato e danneggiamento rivolti nei confronti dei beni demaniali e dei beni del patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici.
9/831-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Zaratti, Grimaldi, Fratoianni, Piccolotti, Ghirra.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge governativo in esame reca Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza;
in particolare, il provvedimento interviene sul codice penale per prevedere la procedibilità d'ufficio per i reati aggravati dalla finalità di terrorismo o dal vincolo associativo mafioso, modificando gli articoli 270-bis. 1 e 416-bis.1 del codice penale;
l'articolo 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del regime della procedibilità di alcune fattispecie di reato di più frequente applicazione pratica, ampliando l'ambito di operatività della procedibilità a querela, al fine di conseguire in tal modo effetti deflattivi sul contenzioso giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti; la prassi applicativa che ne è emersa immediatamente dopo la sua recente entrata in vigore ha da subito dimostrato i suoi effetti distorsivi, infatti, la procedibilità a querela può presentare aspetti problematici in determinate situazioni, ad esempio, per reati particolarmente gravi, o quando è difficile reperire la querela della vittima, sia in quanto la stessa non si trovi nelle condizioni di compiere liberamente le proprie scelte, sia in quanto non si trovi fisicamente nel luogo di commissione del fatto criminoso;
l'obiettivo di razionalizzare il lavoro delle procure e di smaltire gli arretrati non può giustificare l'abdicazione da parte dello Stato al suo potere/dovere di attivarsi per perseguire gli autori dei reati, lasciando così alla persona offesa la relativa decisione;
è urgente intervenire per ripristinare la procedibilità d'ufficio anche per altri reati, qualora non ricorra l'aggravante del metodo mafioso o della finalità di terrorismo. In particolare, l'iniziativa per l'accertamento giudiziario quando si verifichino le lesioni personali gravi (di durata superiore a 20 gg), di cui all'articolo 582 del codice penale non può essere rimessa alla vittima, in quanto la stessa può – proprio a causa delle lesioni riportate – essere impossibilitata a sporgere querela nei tempi previsti dalla legge,
impegna il Governo
ad adoperarsi, con il primo provvedimento utile, per ripristinare il precedente regime di procedibilità rispetto a quei reati di peculiare disvalore sociale, segnatamente, per la fattispecie di lesioni personali, ex articolo 582 del codice penale al fine di evitare di far gravare sulle vittime l'onere di proporre querela per azionare la pretesa punitiva dello Stato.
9/831-A/2. Barzotti, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge governativo in esame reca Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza;
in particolare, il provvedimento interviene sul codice penale per prevedere la procedibilità d'ufficio per i reati aggravati dalla finalità di terrorismo o dal vincolo associativo mafioso, modificando gli articoli 270-bis.1 e 416-bis.1 del codice penale;
l'articolo 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del regime della procedibilità di alcune fattispecie di reato di più frequente applicazione pratica, ampliando l'ambito di operatività della procedibilità a querela, al fine di conseguire in tal modo effetti deflattivi sul contenzioso giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti;
la prassi applicativa che ne è emersa immediatamente dopo la sua recente entrata in vigore ha da subito dimostrato i suoi effetti distorsivi, infatti, la procedibilità a querela può presentare aspetti problematici in determinate situazioni, ad esempio, per reati particolarmente gravi, o quando è difficile reperire la querela della vittima, sia in quanto la stessa non si trovi nelle condizioni di compiere liberamente le proprie scelte, sia in quanto non si trovi fisicamente nel luogo di commissione del fatto criminoso;
l'obiettivo di razionalizzare il lavoro delle procure e di smaltire gli arretrati non può giustificare l'abdicazione da parte dello Stato al suo potere/dovere di attivarsi per perseguire gli autori dei reati, lasciando così alla persona offesa la relativa decisione;
è urgente intervenire per ripristinare la procedibilità d'ufficio anche per altri reati, qualora non ricorra l'aggravante del metodo mafioso o della finalità di terrorismo. In particolare, l'iniziativa per l'accertamento giudiziario per il reato di sequestro di persona, di cui all'articolo 605 del codice penale, non può essere rimessa alla vittima, in quanto la stessa può – proprio a causa dello stato di soggezione in cui versa, o del timore di eventuali future ritorsioni – essere impossibilitata a sporgere querela nei tempi previsti dalla legge,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi del sistema delle procedibilità a querela, così da adoperarsi, con il primo provvedimento utile, per ripristinare il precedente regime di procedibilità d'ufficio rispetto a quei reati di peculiare disvalore sociale, segnatamente, per la fattispecie di sequestro di persona, ex articolo 605 del codice penale, laddove risultino gravi ricadute in termini di sicurezza collettiva e di repressione dei reati.
9/831-A/3. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge governativo in esame reca Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza;
in particolare, il provvedimento interviene sul codice penale per prevedere la procedibilità d'ufficio per i reati aggravati dalla finalità di terrorismo o dal vincolo associativo mafioso, modificando gli articoli 270-bis. 1 e 416-bis. 1 del codice penale;
l'articolo 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del regime della procedibilità di alcune fattispecie di reato di più frequente applicazione pratica, ampliando l'ambito di operatività della procedibilità a querela, al fine di conseguire in tal modo effetti deflattivi sul contenzioso giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti;
la prassi applicativa che ne è emersa immediatamente dopo la sua recente entrata in vigore ha da subito dimostrato i suoi effetti distorsivi, infatti, la procedibilità a querela può presentare aspetti problematici in determinate situazioni, ad esempio, per reati particolarmente gravi, o quando è difficile reperire la querela della vittima, sia in quanto la stessa non si trovi nelle condizioni di compiere liberamente le proprie scelte, sia in quanto non si trovi fisicamente nel luogo di commissione del fatto criminoso;
l'obiettivo di razionalizzare il lavoro delle procure e di smaltire gli arretrati non può giustificare l'abdicazione da parte dello Stato al suo potere/dovere di attivarsi per perseguire gli autori dei reati, lasciando così alla persona offesa la relativa decisione;
è urgente intervenire per ripristinare la procedibilità d'ufficio anche per altri reati, qualora non ricorra l'aggravante del metodo mafioso o della finalità di terrorismo. In particolare, l'iniziativa per l'accertamento giudiziario per il reato di violenza privata, di cui all'articolo 610 del codice penale, non può essere rimessa alla vittima, in quanto la stessa può temere eventuali ritorsioni ed essere impossibilitata a sporgere querela nei tempi previsti dalla legge,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi del sistema delle procedibilità a querela, così da adoperarsi, con il primo provvedimento utile, per ripristinare il precedente regime di procedibilità d'ufficio rispetto a quei reati di peculiare disvalore sociale, segnatamente, per la fattispecie di violenza privata, ex articolo 610 del codice penale, laddove risultino gravi ricadute in termini di sicurezza collettiva e di repressione dei reati.
9/831-A/4. Scutellà, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge governativo in esame reca Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza;
in particolare, il provvedimento interviene sul codice penale per prevedere la procedibilità d'ufficio per i reati aggravati dalla finalità di terrorismo o dal vincolo associativo mafioso, modificando gli articoli 270-bis.1 e 416-bis.1 del codice penale;
l'articolo 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del regime della procedibilità di alcune fattispecie di reato di più frequente applicazione pratica, ampliando l'ambito di operatività della procedibilità a querela, al fine di conseguire in tal modo effetti deflattivi sul contenzioso giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti;
la prassi applicativa che ne è emersa immediatamente dopo la sua recente entrata in vigore ha da subito dimostrato i suoi effetti distorsivi, infatti, la procedibilità a querela può presentare aspetti problematici in determinate situazioni, ad esempio, per reali particolarmente gravi, o quando è difficile reperire la querela della vittima, sia in quanto la stessa non si trovi nelle condizioni di compiere liberamente le proprie scelte, sia in quanto non si trovi fisicamente nel luogo di commissione del fatto criminoso;
l'obiettivo di razionalizzare il lavoro delle procure e di smaltire gli arretrati non può giustificare l'abdicazione da parte dello Stato al suo potere/dovere di attivarsi per perseguire gli autori dei reati, lasciando così alla persona offesa la relativa decisione;
è urgente intervenire per ripristinare la procedibilità d'ufficio anche per altri reati, qualora non ricorra l'aggravante del metodo mafioso o della finalità di terrorismo. In particolare, l'iniziativa per l'accertamento giudiziario per il reato di violazione di domicilio, di cui all'articolo 614 codice penale non può essere rimessa alla vittima, in quanto la stessa può non essere nelle condizioni psicologiche per valutare l'opportunità di sporgere querela nei tempi previsti dalla legge, e in ogni caso lo Stato non può sottrarsi dal suo potere/dovere di attivarsi per azionare la sua pretesa punitiva nei confronti dei responsabili dei reati,
impegna il Governo
ad adoperarsi, con il primo provvedimento utile, per ripristinare il precedente regime di procedibilità rispetto a quei reali di peculiare disvalore sociale segnatamente per la fattispecie di violazione di domicilio, ex articolo 614 codice penale, al fine di evitare di far gravare sulle vittime l'onere di proporre querela per azionare la pretesa punitiva dello Stato.
9/831-A/5.Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge governativo in esame reca Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza;
in particolare, il provvedimento interviene sul codice penale per prevedere la procedibilità d'ufficio per i reali aggravati dalla finalità di terrorismo o dal vincolo associativo mafioso, modificando gli articoli 270-bis.1 e 416-bis.1 del codice penale;
l'articolo 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del regime della procedibilità di alcune fattispecie di reato di più frequente applicazione pratica, ampliando l'ambito di operatività della procedibilità a querela, al fine di conseguire in tal modo effetti deflattivi sul contenzioso giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti;
la prassi applicativa che ne è emersa immediatamente dopo la sua recente entrata in vigore ha da subito dimostrato i suoi effetti distorsivi, infatti, la procedibilità a querela può presentare aspetti problematici in determinate situazioni, ad esempio, per reati particolarmente gravi, o quando è difficile reperire la querela della vittima;
l'obiettivo di razionalizzare il lavoro delle procure e di smaltire gli arretrati non può giustificare l'abdicazione da parte dello Stato al suo potere/dovere di attivarsi per perseguire gli autori dei reati, lasciando così alla persona offesa la relativa decisione;
è urgente intervenire per ripristinare la procedibilità d'ufficio anche per altri reati, qualora non ricorra l'aggravante del metodo mafioso o della finalità di terrorismo;
in particolare, l'iniziativa per l'accertamento giudiziario del reato di furto aggravato, di cui all'articolo 625 del codice penale, non può essere rimessa alla vittima, in quanto si tratta di fattispecie connotate da un rilevante disvalore sociale – come ad esempio, il furto con destrezza, con violenza sulle cose, o commesso da persona travisata, o su un bagaglio del viaggiatore – caratterizzate dalla posizione della vittima che versa in una situazione di minorata difesa;
spesso la persona offesa può non trovarsi fisicamente nel luogo di commissione del fatto criminoso e quindi non essere nelle condizioni logistiche per valutare l'opportunità di sporgere querela nei tempi previsti dalla legge (si pensi al turista straniero borseggiato in una grande città),
impegna il Governo
ad adoperarsi, con il primo provvedimento utile, per ripristinare il precedente regime di procedibilità rispetto a quei reati di peculiare disvalore sociale segnatamente, per la fattispecie aggravate di furto, di cui all'articolo 625 del codice penale, al fine di evitare di far gravare sulle vittime l'onere di proporre querela per azionare la pretesa punitiva dello Stato.
9/831-A/6. Alifano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge governativo in esame reca Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza;
in particolare, il provvedimento interviene sul codice penale per prevedere la procedibilità d'ufficio per i reati aggravati dalla finalità di terrorismo o dal vincolo associativo mafioso, modificando gli articoli 270-bis.1 e 416-bis.1 del codice penale;
l'articolo 2 del decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n. 150 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del regime della procedibilità di alcune fattispecie di reato di più frequente applicazione pratica, ampliando l'ambito di operatività della procedibilità a querela, al fine di conseguire in tal modo effetti deflattivi sul contenzioso giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti; la procedibilità a querela può presentare aspetti problematici in determinate situazioni, ad esempio, per reati particolarmente gravi, o quando è difficile reperire la querela della vittima, sia in quanto la stessa non si trovi nelle condizioni di compiere liberamente le proprie scelte, sia in quanto non si trovi fisicamente nel luogo di commissione del fatto criminoso;
l'obiettivo di razionalizzare il lavoro delle procure e di smaltire gli arretrati non può giustificare l'abdicazione da parte dello Stato al suo potere/dovere di attivarsi per perseguire gli autori dei reati, lasciando così alla persona offesa la relativa decisione;
è urgente intervenire in materia di procedibilità d'ufficio al fine di prevederla anche per altri reati, qualora non ricorra l'aggravante del metodo mafioso o della finalità di terrorismo;
in particolare, la fattispecie di danneggiamento dell'articolo 635 del codice penale, quando commesso ai danni di beni demaniali e patrimoniali indisponibili di Stato, regioni, province, comuni, città metropolitane o altre amministrazioni locali, manifesta un peculiare disvalore sociale, in considerazione sia della natura dei beni che vengono pregiudicati, sia delle ripercussioni rispetto all'utente finale: il cittadino. Si pensi, a riguardo, alla pesca illegale di datteri di mare o alla distruzione di nidi di specie animali particolarmente protette o in via di estinzione;
è dunque necessario, anche al fine di dare piena attuazione ai principi fondamentali di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi di cui all'articolo 9 della Costituzione, salvaguardare la perseguibilità d'ufficio di tali fattispecie di reato e delle relative circostanze aggravanti;
pertanto, nei predetti casi è necessario che sia l'autorità giudiziaria ad attivarsi, esercitando la pretesa punitiva dello Stato;
inoltre, la suddetta riforma Cartabia è intervenuta su taluni delitti contro il patrimonio, divenuti, così procedibili a querela di parte, quali la truffa non aggravata ai sensi del secondo comma dell'articolo 640 del codice penale, e la frode informatica, salvo non ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma, o vi sia approfittamento di circostanze della persona, anche in riferimento all'età, che ostacolano la difesa,
impegna il Governo
ad adoperarsi, con il primo provvedimento utile, per prevedere la procedibilità d'ufficio rispetto a quei reati di peculiare disvalore sociale, come il danneggiamento quando commesso ai danni di beni demaniali e patrimoniali indisponibili di Stato, regioni, province, comuni, città metropolitane o altre amministrazioni locali, nonché per ripristinarla per le fattispecie di truffa e frode informatica, nelle forme aggravate dal danno patrimoniale di rilevante gravità.
9/831-A/7. Carmina, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge governativo in esame reca Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza;
in particolare, il provvedimento interviene sul codice penale per prevedere la procedibilità d'ufficio per i reati aggravati dalla finalità di terrorismo o dal vincolo associativo mafioso, modificando gli articoli 270-bis.1 e 416-bis.1 del codice penale;
l'articolo 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del regime della procedibilità di alcune fattispecie di reato di più frequente applicazione pratica, ampliando l'ambito di operatività della procedibilità a querela, al fine di conseguire in tal modo effetti deflattivi sul contenzioso giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti;
la prassi applicativa che ne è emersa immediatamente dopo la sua recente entrata in vigore ha da subito dimostrato i suoi effetti distorsivi, infatti, la procedibilità a querela può presentare aspetti problematici in determinate situazioni, ad esempio, per reati particolarmente gravi, o quando è difficile reperire la querela della vittima, sia in quanto la stessa non si trovi nelle condizioni di compiere liberamente le proprie scelte, sia in quanto non si trovi fisicamente nel luogo di commissione del fatto criminoso (ad esempio se ha riportato lesioni tali da richiedere ricovero in ospedale);
l'obiettivo di razionalizzare il lavoro delle procure e di smaltire gli arretrati non può giustificare l'abdicazione da parte dello Stato al suo potere/dovere di attivarsi per perseguire gli autori dei reati, lasciando così alla persona offesa la relativa decisione;
è urgente intervenire per ripristinare la procedibilità d'ufficio anche per altri reati, qualora non ricorra l'aggravante del metodo mafioso o della finalità di terrorismo. In particolare, l'iniziativa per l'accertamento giudiziario per il reato di lesioni stradali gravissime, di cui all'articolo 590-bis del codice penale, non può essere rimessa alla vittima, in quanto la stessa può – proprio a causa delle lesioni riportate – essere impossibilitata a sporgere querela nei tempi previsti dalla legge,
impegna il Governo
ad adoperarsi, con il primo provvedimento utile, per ripristinare il precedente regime di procedibilità rispetto a quei reati di peculiare disvalore sociale, segnatamente, per la fattispecie di lesioni stradali gravissime, ex articolo 590-bis del codice penale, al fine di evitare di far gravare sulle vittime l'onere di proporre querela per azionare la pretesa punitiva dello Stato.
9/831-A/8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge governativo in esame reca Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza;
in particolare, il provvedimento interviene sul codice penale per prevedere la procedibilità d'ufficio per i reati aggravati dalla finalità di terrorismo o dal vincolo associativo mafioso, modificando gli articoli 270-bis.1 e 416-bis.1 del codice penale: esso interviene anche sul codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza;
il decreto legislativo n. 150 del 2022 – in attuazione della legge n. 134 del 2021 recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari – nell'ambito di un più generale intervento riformatore in materia di impugnazioni, ha novellato, altresì, l'articolo 599-bis del codice di procedura penale, relativo al concordato anche con rinuncia ai motivi di appello;
la richiamata riforma ha inteso ampliare l'ambito applicativo del cosiddetto «concordato in appello», eliminando tutte le preclusioni all'accesso a tale istituto, previste dal comma 2 dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale al fine di ottenere effetti deflattivi sul contenzioso giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti;
il concordato in appello può consentire al condannato di ottenere una riduzione di pena anche a seguito di condanna in primo grado, qualora il pubblico ministero, per abbattere il carico di lavoro, si accordi con il difensore dell'imputato sull'accoglimento di taluni motivi di gravame, in ragione della prospettiva che l'imputato rinunci agli altri motivi, anche in caso di reati particolarmente insidiosi;
per effetto della riforma, è possibile accedere al concordato in appello anche per reati particolarmente gravi, come quelli di associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina o alla tratta di persone ovvero i reati con finalità di terrorismo, ovvero a commettere un delitto di sfruttamento sessuale dei minori, o finalizzata ad un delitto di contraffazione: tratta di persone o riduzione in schiavitù; associazione per delinquere di tipo mafioso o commessi per agevolare tali associazioni; scambio elettorale politico-mafioso; sequestro di persona a scopo di estorsione; associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, al contrabbando di tabacchi e al traffico di rifiuti; i reati di sfruttamento sessuale dei minori; reati di violenza sessuale semplice, aggravata e di gruppo: occorre reintrodurre l'elencazione dei casi delittuosi per i quali era precluso, sulla scia di quanto previsto dal testo previgente, per escludere che esigenze deflattive possano comportare un elevato rischio di impunità nei casi richiamati,
impegna il Governo
ad adoperarsi, con il primo provvedimento utile, per ripristinare il catalogo di preclusioni in materia di concordato in appello, previsto dalla disciplina previgente, così da impedire che il condannato in primo grado per gravi reati possa accedere in sede di appello a eventuali riduzioni di pena derivanti dall'accordo su taluni motivi di appello, con rinuncia agli altri.
9/831-A/9. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge governativo in esame reca Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza;
in particolare, il provvedimento interviene sul codice penale per prevedere la procedibilità d'ufficio per i reati aggravati dalla finalità di terrorismo o dal vincolo associativo mafioso, modificando gli articoli 270-bis.1 e 416-bis.1 del codice penale: esso modifica anche il codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza;
in un'ottica di tutela degli interessi delle vittime dei reati, occorre prevedere un nuovo strumento operativo a disposizione del pubblico ministero, ovvero il fermo di indiziato dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, da poter disporre anche al di fuori dei casi di flagranza, con decreto motivato, laddove ricorrano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa;
la gravità di cui sono espressione le condotte di violenza consumate all'interno dell'ambiente familiare, nonché il pericolo di reiterazione giustificherebbe l'eccezionalità di un tale strumento, di cui l'autorità giudiziaria disporrebbe per arginare un comportamento connotato da un rilevante disvalore sociale,
impegna il Governo
ad adoperarsi, con il primo provvedimento utile, per prevedere un nuovo strumento a disposizione dell'autorità giudiziaria, che consenta al PM, con decreto motivato, di disporre il fermo di indiziato dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, anche al di fuori dei casi di flagranza, ove ricorrano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
9/831-A/10. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
il comma 318 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024 le sanzioni penali in materia di reddito di cittadinanza previste dall'articolo 7 del decreto-legge n. 4 del 2019;
l'abrogato articolo 7 del decreto-legge n. 4 del 2019 configura (ancora fino al 1° gennaio 2024) due diverse fattispecie delittuose; il primo comma punisce con la reclusione da due a sei anni, «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio..., rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute»; il secondo comma punisce con la reclusione da uno a tre anni, «l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio»;
il terzo comma dello stesso articolo configura inoltre un effetto penale della condanna stabilendo «l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e la restituzione di quanto indebitamente percepito» in caso di condanna definitiva del beneficiario per un elenco di gravi reati;
l'abrogazione delle norme sanzionatorie di corredo alla disciplina del reddito di cittadinanza parrebbe imputabile a una svista del legislatore, anche perché sarebbe altrimenti del tutto irragionevole;
dal 1° gennaio 2024, in assenza di un intervento del legislatore, si realizzerà infatti una abolitio criminis ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del codice penale, essendo i fatti incriminati dall'articolo 7, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 4 del 2019 riconducibili all'illecito amministrativo di cui all'articolo 316-ter, comma 2 del codice penale, configurabile in caso di indebita percezione di erogazioni pubbliche sotto la soglia di 4.000 euro: una soglia che il reddito di cittadinanza, configurato come erogazione mensile, non supera mai. Tale illecito amministrativo non potrà peraltro essere applicato retroattivamente;
sempre al 1° gennaio 2024, inoltre, verrà meno l'effetto penale di cui all'articolo 7, comma 3; l'abolizione di un effetto penale della condanna integra una modifica migliorativa del trattamento sanzionatorio penale, applicabile retroattivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del codice penale; ciò significa che, in relazione alle condanne passate in giudicato prima del 1° gennaio 2024, l'INPS avrà titolo per chiedere la restituzione di quanto indebitamente percepito dal condannato a titolo di reddito di cittadinanza, mentre in relazione alle condanne passate in giudicato dopo tale data, il condannato potrà eccepire la sopravvenienza della più favorevole disciplina che ha abolito l'effetto penale della condanna;
inoltre l'abrogazione differita veicola un messaggio di impunità per l'indebita percezione del sussidio, sterilizzando di conseguenza la capacità preventiva delle sanzioni penali comminate dalla legge,
impegna il Governo
ad intervenire nel primo provvedimento utile al fine di garantire l'effettività e la continuità delle sanzioni penali per indebita percezione del reddito di cittadinanza erroneamente soppresse.
9/831-A/11.Enrico Costa.
La Camera,
premesso che:
il comma 318 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) ha abrogato, tra l'altro, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le sanzioni penali in materia di reddito di cittadinanza previste dall'articolo 7 del decreto-legge n. 4 del 2019;
l'abrogazione delle norme sanzionatorie di corredo alla disciplina del reddito di cittadinanza parrebbe meritevole di ripensamento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di normativamente intervenire al fine di garantire, ferme le fattispecie incriminatrici contenute nel codice penale, l'effettività e la continuità delle specifiche sanzioni per indebita percezione del reddito di cittadinanza.
9/831-A/11.(Testo modificato nel corso della seduta)Enrico Costa.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge del 28 gennaio 2019, n. 4, al Capo I – Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza – articoli da 1 a 13, istituiva e disciplinava il reddito di cittadinanza;
in particolare con l'articolo 7 il decreto introduceva alcune fattispecie incriminatrici, prevedendo che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il reddito, renda o utilizzi dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero ometta informazioni dovute, sia punito con la reclusione da due a sei anni, nonché che l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, sia punita con la reclusione da uno a tre anni;
la legge di bilancio per il 2023, legge n. 197 del 29 dicembre 2022, con l'articolo 1, comma 318, ha previsto l'abrogazione degli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2024;
l'abrogazione dell'articolo 7 del decreto n. 4 del 2019 configura quella che tecnicamente è una abolitio criminis, contemplata dall'articolo 2 del codice penale, secondo comma, che si verifica allorché un fatto, costituente reato secondo la legge vigente nel momento in cui esso si verifica, cessa di esserlo in forza di una legge successiva per abrogazione totale o parziale;
dunque conseguenza della abolitio criminis è la non punibilità di coloro che abbiano commesso fatti che, secondo le previsioni della nuova legge, non costituiscono più reato, ove la pena sia già stata inflitta ne cesserà l'esecuzione, così come ogni altro effetto penale della condanna;
l'articolo 2, comma 2, del codice penale, prevede infatti che «Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali», e, coerentemente, l'articolo 673 del codice di procedura penale prevede che il giudice dell'esecuzione revochi la sentenza di condanna o il decreto penale per abolizione del reato nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice;
la abolitio criminis contenuta nella norma introdotta dalla legge di bilancio ha come portato che tutti i reati che verranno commessi da ora fino al 31 dicembre 2023 nonché quelli già commessi non saranno punibili;
lo scorso 27 febbraio 2023 il gruppo del partito democratico ha presentato un'interpellanza in materia;
nel corso dell'esame di questo provvedimento il Governo ha ammesso quanto esposto che la questione è allo studio degli uffici del Ministero della giustizia,
impegna il Governo
se il Ministro nell'ambito delle sue proprie prerogative non ritenga di doversi immediatamente attivare al fine di verificare l'effettivo impatto della abolitio criminis contenuta nella legge di bilancio per il 2023 in relazione ai reati connessi alla disciplina di cui al decreto-legge del 28 gennaio 2019, n. 4, nonché se non ritenga di dovere fornire puntuali elementi su quante sentenze di condanna definitiva di soggetti già condannati per i suddetti reati sarebbero destinate a essere revocate, anche basandosi sull'esame del casellario giudiziale, nonché quante denunce siano pendenti dalla data di abrogazione della norma.
9/831-A/12. Serracchiani, Gianassi, Fornaro, Lacarra, Zan.
PROPOSTA DI LEGGE: FORMENTINI ED ALTRI: ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE SUL CONTROLLO E LA MARCHIATURA DEGLI OGGETTI IN METALLI PREZIOSI, CON ALLEGATI, FATTA A VIENNA IL 15 NOVEMBRE 1972 (A.C. 849) E ABBINATI PROGETTI DI LEGGE: QUARTAPELLE PROCOPIO E D'INIZIATIVA DEL GOVERNO (A.C. 903-923)
A.C. 849 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 13.053 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
A.C. 849 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione all'adesione)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.
A.C. 849 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.
A.C. 849 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
(Uffici del saggio e loro marchio)
1. Gli uffici del saggio del sistema camerale sono designati ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge. Essi appongono il marchio comune di controllo previsto dall'articolo 7 della Convenzione medesima, congiuntamente al marchio di cui all'articolo 34, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, identificativo dei medesimi uffici del saggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
A.C. 849 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 10.680 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 4.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 13.053 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4.100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
A.C. 849 – Articolo 5
ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 10 della medesima Convenzione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
A.C. 849 – Articolo 6
ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 6.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.