XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 28 marzo 2023.
Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Rotondi, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Rotondi, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zanella.
Annunzio di proposte di legge.
In data 27 marzo 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
NISINI e TOCCALINI: «Istituzione della Giornata nazionale contro la violenza nello sport» (1045);
RUBANO: «Contributo per l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi» (1046);
CASO ed altri: «Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e altre disposizioni in materia di formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado e di riorganizzazione della rete scolastica» (1047).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Modifiche alla legge 29 maggio 1985, n. 294, in materia di indennità per il personale specializzato impiegato in attività di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi» (498) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mascaretti.
La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante» (502) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mascaretti.
La proposta di legge CAIATA ed altri: «Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani nonché di istituzione delle giunte provinciale e metropolitana» (601) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mascaretti.
La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'unità nazionale e delle Forze armate» (644) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mascaretti.
La proposta di legge VARCHI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della mancata individuazione dei responsabili della strage di via D'Amelio del 19 luglio 1992, nella quale furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta» (663) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mascaretti.
La proposta di legge CIABURRO ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano» (758) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mascaretti.
La proposta di legge VARCHI ed altri: «Disposizioni in materia di riconoscimento dell'apnea ostruttiva nel sonno come malattia cronica e invalidante nonché per la diagnosi e la cura di essa» (765) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Loperfido.
La proposta di legge VARCHI ed altri: «Istituzione della Giornata della vita nascente» (798) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mascaretti.
La proposta di legge LUCASELLI ed altri: «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di assegnazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» (803) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mascaretti.
La proposta di legge LUCASELLI ed altri: «Disciplina dell'attività di enoturismo» (804) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Mascaretti e Matteoni.
La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992» (808) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mascaretti.
La proposta di legge MASCHIO ed altri: «Disciplina del volo da diporto o sportivo» (822) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mascaretti.
La proposta di legge MORGANTE ed altri: «Disposizioni in materia di riconoscimento della festività del Corpus Domini agli effetti civili» (832) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mascaretti.
La proposta di legge MASCHIO ed altri: «Introduzione dell'articolo 612-bis.1 del codice penale, concernente i reati di bullismo e cyberbullismo, modifica dell'articolo 731 del medesimo codice, in materia di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, e delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo» (910) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mascaretti.
Modifica del titolo di proposte di legge.
La proposta di legge n. 562, d'iniziativa dei deputati Zinzi ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di disciplina dell'accesso alle informazioni sulle proprie origini biologiche da parte del figlio non riconosciuto alla nascita».
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
S. 495. – MELONI e MORRONE: «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali» (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (338-B) Parere della I Commissione;
LUPI ed altri: «Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano» (1026) Parere delle Commissioni I e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).
III Commissione (Affari esteri):
S. 453. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019» (approvato dal Senato) (1039) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X e XIV;
S. 454. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018» (approvato dal Senato) (1040) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X e XIV.
IX Commissione (Trasporti):
CANTONE ed altri: «Disposizioni per la sostituzione degli automezzi e delle attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno negli aeroporti di interesse nazionale» (926) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e XIV.
Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive):
STEFANAZZI ed altri: «Disposizioni per la promozione e il sostegno delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione» (945) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, XI, XII e XIV.
Trasmissione dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.
Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 24 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, un documento, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 28 febbraio 2023, recante le osservazioni e proposte del CNEL riguardanti lo schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (atto del Governo sottoposto al parere parlamentare n. 19), che è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Ministro
dell'istruzione e del merito.
Il Ministro dell'istruzione e del merito, con lettera in data 17 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, la prima relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, aggiornata al 14 ottobre 2022 (Doc. CCXXIII, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla XII Commissione (Affari sociali).
Trasmissione dal Ministro dell'interno.
Il Ministro dell'interno, con lettera in data 25 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, riferita al primo semestre 2022 (Doc. LXXIV, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).
Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 25 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), della legge 18 novembre 1995, n. 496, la relazione sullo stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia, riferita all'anno 2022 (Doc. CXXXI, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 25 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1998, n. 484, la relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari, riferita all'anno 2022 (Doc. CXXXIX, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 25 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 6 novembre 1989, n. 368, le relazioni recanti le valutazioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), riferite rispettivamente all'anno 2020, con proiezione per il triennio 2021-2023, (Doc. CXLIX, n. 1), e all'anno 2021, con proiezione per il triennio 2022-2024, (Doc. CXLIX, n. 2).
Queste relazioni sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 27 marzo 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso (COM(2023) 147 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 28 marzo 2023;
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente la delega di poteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 2, 3, 6 e 7, e all'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (COM(2023) 170 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (COM(2023) 172 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
La Corte dei conti europea, in data 27 marzo 2023, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 8/2023 – Trasporto intermodale delle merci – Il cammino dell'Unione europea verso la riduzione del trasporto merci su strada è ancora lungo, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Difensore civico
della regione Basilicata.
Il Difensore civico della regione Basilicata, con lettera in data 27 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Difensore civico nell'anno 2022 (Doc. CXXVIII, n. 2).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 27 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alla V Commissione (Bilancio):
al dottor Roberto Ciciani, l'incarico di direttore della Direzione VI – Interventi finanziari nell'economia, nell'ambito del Dipartimento del tesoro;
alla dottoressa Elena Comparato, l'incarico di direzione del Servizio affari legali e contenzioso, nell'ambito del Dipartimento del tesoro;
al dottor Andrea Patassini, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
ERRATA CORRIGE
Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 20 gennaio 2023, a pagina 5, seconda colonna, tredicesima e quattordicesima riga, deve leggersi: «Servizio sanitario nazionale» e non: «servizio sanitario nazionale», come stampato.
INTERROGAZIONI
Iniziative a sostegno degli enti del terzo settore, con particolare riferimento al rincaro dei costi dell'energia – 3-00005
A)
APPENDINO, BALDINO, AIELLO, ASCARI, BRUNO, CARAMIELLO, CARMINA, CAROTENUTO, CASO, CHERCHI, SERGIO COSTA, DONNO, D'ORSO, ILARIA FONTANA, L'ABBATE, MORFINO, PAVANELLI, PENZA, QUARTINI, SCUTELLÀ, SPORTIELLO, TORTO, AMATO, GIULIANO e PELLEGRINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le disabilità. — Per sapere – premesso che:
nelle ultime settimane ha avuto grande rilevanza, nelle sedi istituzionali e sui media, il caso dell'associazione «Crescere insieme», attiva da 37 anni nel quartiere Mirafiori Sud, a Torino, che opera nell'ambito del settore sociosanitario, costituitasi nel 1985 per iniziativa di un gruppo di volontari. L'associazione ha sempre posto particolare attenzione ad adulti in difficoltà, minori e famiglie, rispondendo alle problematiche con progetti finalizzati al benessere delle persone e al raggiungimento di un'autonomia individuale e operando in modo che maturassero una propria responsabilità al fine di non ricadere nel circuito assistenziale;
in particolare, la struttura ospita due nuclei, con otto bambini in tutto, e, tra le altre attività che svolge, rivestono particolare rilevanza la distribuzione di pacchi alimentari a 240 persone nel quartiere, la presenza di un centro d'ascolto e i laboratori per bambini. Nonostante fino a ora l'associazione sia riuscita sostenere lo svolgimento delle sue attività, risulta evidente che, al momento, le previsioni di spesa superino di gran lunga quelle di entrata, mettendo il centro in forte difficoltà economica e a rischio di chiusura;
la situazione descritta non è un caso isolato, accomuna migliaia di associazioni del terzo settore che svolgono nel nostro Paese una funzione di estrema importanza per la tenuta sociale. Si tratta di realtà che hanno sottoscritto progetti in tempi in cui non era possibile prevedere i rincari di materie prime, segnatamente quelle energetiche;
il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – all'esame della Camera dei deputati – all'articolo 8, comma 2, dispone un contributo straordinario di 120 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di ristorare parzialmente i costi sostenuti per l'energia elettrica e termica, nel terzo e quarto trimestre 2022, dagli enti del terzo settore, dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il contributo straordinario è calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell'analogo periodo del 2021. All'emanazione del decreto-legge doveva seguire, entro 30 giorni, un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a specificare criteri e termini per la presentazione delle istanze;
non risulta agli interroganti l'adozione del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonostante la sua oggettiva e rilevante urgenza –:
quali siano le tempistiche necessarie per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui in premessa, affinché le associazioni in premessa possano presentare le richieste e beneficiare del contributo in tempi brevi;
se si intenda altresì, a fronte del perdurante rincaro delle materie energetiche, in un contesto di elevata inflazione, adottare le iniziative di competenza affinché si preveda, nell'ambito della prossima legge di bilancio, un intervento di sostegno a carattere strutturale, alla luce del ruolo fondamentale che esercitano queste realtà.
(3-00005)
Chiarimenti e iniziative, anche in sede europea, in ordine alla tutela del benessere degli animali durante il trasporto a fini commerciali – 3-00178
B)
CHERCHI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. — Per sapere – premesso che:
ogni anno milioni di animali, tra cui cavalli, polli, conigli, maiali, bovini, sono costretti a estenuanti viaggi senza ritorno, impossibilitati nei movimenti, sottoposti al caldo torrido o al freddo e durante i quali molte creature muoiono tra atroci sofferenze. Solo i più fortunati, o forse solo i più forti, arrivano vivi a destinazione, dove comunque troveranno la morte ad attenderli;
tale crudeltà, oramai inaccettabile in un Paese che si reputa civile, è stata oggetto di attenzione da parte della Commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto (Anit), incardinata presso il Parlamento europeo, la quale ha chiesto alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea di tener conto di quanto esposto durante la discussione sulla revisione del regolamento (CE) n. 1/2005, adottato dal Consiglio dell'Unione europea il 22 dicembre 2004 in merito al trasporto di animali vivi;
secondo le raccomandazioni pubblicate il 7 settembre 2022 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e consegnate alla Commissione europea nell'ambito di una serie di cinque pareri scientifici volti a coadiuvare la revisione in corso della legislazione, al fine di migliorare il benessere degli animali d'allevamento durante il trasporto, sarebbe auspicabile ridurre al minimo i tempi di viaggio, abbassare le temperature massime all'interno del veicolo e adottare soglie di tolleranza minime per lo spazio riservato agli animali. Infatti, secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, «le buone pratiche per il benessere degli animali non solo riducono inutili sofferenze, ma contribuiscono anche a rendere gli animali più sani. Si tratta di un elemento cardine per la sicurezza della filiera degli alimenti, considerati gli stretti nessi tra il benessere degli animali, la loro salute e le malattie veicolate da alimenti, in linea con il principio di salute unica globale»;
durante l'ultimo Consiglio agricoltura e pesca dell'Unione europea (Agrifish) del 30 gennaio 2023, all'ordine del giorno era prevista la discussione di una nota informativa fornita dalla delegazione portoghese e sostenuta da altri Stati membri dell'Unione europea che si posizionava in contrasto con le sopra citate raccomandazioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e con lo scenario delineatosi durante la riunione dell'Agrifish di luglio 2022, quando tredici Stati membri avevano proposto, tra le varie, il passaggio al commercio di carni e carcasse in modo da garantire l'osservanza delle leggi a tutela del benessere animale;
tale documento è stato fortemente contrastato da molti Paesi, quali Austria, Germania, Danimarca, Paesi Bassi e Lussemburgo, i quali hanno chiesto un totale divieto di esportazione degli animali vivi;
tuttavia, come riportato all'interrogante dall'associazione Animal equality, che in prima linea si sta battendo per l'affermazione del rispetto dei diritti degli animali allevati a scopo alimentare, in tale occasione il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha scelto di sostenere il documento portoghese, nel quale si afferma che: «L'obiettivo della revisione del regolamento dovrebbe essere quello di continuare a facilitare il commercio intracomunitario e l'esportazione di animali vivi, senza concentrarsi su misure volte a vietare o limitare alcuni tipi di trasporto» –:
se la presa di posizione condivisa dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e quindi dell'Italia, sia fondata su solide basi scientifiche o sia semplicemente frutto di un orientamento ideologico di partito;
se i Ministri interrogati, per quanto di competenza, siano in possesso dei resoconti attestanti gli abusi e le illegalità eventualmente perpetrate, redatti dalle forze dell'ordine impegnate nei controlli su strada dei mezzi adibiti al trasporto di animali vivi;
in che modo il Governo intenda superare le contraddizioni sopra esposte e di quali strumenti voglia avvalersi per tutelare il benessere degli animali durante il trasporto, così come sancito dalla Costituzione e alla luce delle richieste provenienti dall'Unione europea.
(3-00178)
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2023, N. 16, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE TEMPORANEA PER LE PERSONE PROVENIENTI DALL'UCRAINA (A.C. 939-A)
A.C. 939-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7 e 1.9, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
Sulle restanti proposte emendative.
A.C. 939-A – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Articolo 1.
(Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)
1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o già beneficiarie della stessa ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, è autorizzata fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti delle risorse finanziarie previste dal presente comma:
a) la prosecuzione, nel limite massimo complessivo di 7.000 posti, delle forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, anche mediante convenzioni, aventi valenza territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati nominati con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano con gli enti e le associazioni di cui al predetto articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e con soggetti privati, nel rispetto dei requisiti di servizi e dei limiti di importo già previsti dalle convenzioni sottoscritte a livello nazionale dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previo nulla osta del medesimo Dipartimento ai fini del rispetto dei predetti limiti;
b) la prosecuzione delle misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 21 del 2022, nel limite delle risorse a tal fine disponibili a legislazione vigente;
c) l'assegnazione anche per l'anno 2023, nel limite di ulteriori 40.000.000 di euro, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Al riparto del contributo di cui al primo periodo si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 3 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2022, previo aggiornamento del censimento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, da realizzarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Per assicurare la prosecuzione delle attività e delle misure di cui ai commi 1 e 6 garantendo la continuità della gestione emergenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure previste nei commi 1 e 6, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 89.600.000 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
4. Al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2023, l'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei profughi provenienti dall'Ucraina, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 137.851.305 euro per l'anno 2023.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono incrementate di 52.295.898 euro per l'anno 2023.
6. Entro il 30 aprile 2023, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dei dati resi disponibili dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei dati aggregati delle prestazioni risultanti al sistema tessera sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, provvedono alla verifica dei costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale per fronteggiare il quale sono stati riconosciuti i contributi forfetari previsti dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dall'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e da ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 671, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale fino al termine di cui al comma 1, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, nell'ambito del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2023.
7. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 5.
Articolo 2.
(Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina)
1. I permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2023. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.
Articolo 3.
(Misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)
1. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «il rimborso dei costi sostenuti» sono sostituite dalle seguenti: «un contributo per i costi sostenuti»;
b) al secondo periodo, le parole: «si avvale di una struttura di supporto da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite di spesa complessiva di 237.701 euro per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».
2. Le istanze finalizzate al riconoscimento del contributo di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022 sono presentate dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2024.
3. Le risorse attribuite al Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2022, sono incrementate di 47.711.000 euro per l'anno 2023.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 5.
Articolo 4.
(Commissione nazionale per il diritto di asilo)
1. In considerazione dell'eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina, il Ministero dell'interno, al fine di assicurare la migliore funzionalità dei compiti di coordinamento del Sistema nazionale di riconoscimento della protezione internazionale affidati alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, è autorizzato ad avvalersi, presso quest'ultima, nell'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, nel limite di spesa di euro 150.000, di prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a dieci, in possesso di professionalità di cui la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 5.
(Disposizioni finanziarie)
1. Il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato nella misura di 61.530.597 euro nell'anno 2023.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4 e 5, 3, comma 3, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 299.388.800 euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;
b) quanto a 22.800.000 euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario.
3. Al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da inviare alle Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere, da rendere entro 15 giorni, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di cui all'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Articolo 6.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato n. 1.
(Articolo 5)
(Importi in euro in termini di competenza e cassa)
Stato di previsione |
2023 |
Missione/Programma |
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
|
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) |
51.888.800 |
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5) |
51.888.800 |
7. Competitività e sviluppo delle imprese (11) |
40.000.000 |
7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9) |
40.000.000 |
17. Organismi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) |
20.000.000 |
17.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3) |
20.000.000 |
Ministero delle imprese e del made in Italy |
|
5. Comunicazioni (15) |
4.000.000 |
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8) |
4.000.000 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
|
3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) |
10.000.000 |
3.2. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12) |
10.000.000 |
Ministero della giustizia |
|
1. Giustizia (6) |
20.000.000 |
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6) |
20.000.000 |
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
|
1. L'Italia in Europa e nel mondo (4) |
20.000.000 |
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8) |
7.000.000 |
1.4 Promozione della pace e della sicurezza internazionale (6) |
7.000.000 |
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2) |
6.000.000 |
Ministero dell'istruzione e del merito |
|
1. istruzione scolastica (22) |
15.000.000 |
1.6 Istruzione del primo ciclo (17) |
1.500.000 |
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19) |
13.500.000 |
Ministero dell'interno |
|
1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) |
8.700.000 |
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo (2) |
8.700.000 |
3. Ordine pubblico e sicurezza (7) |
10.000.000 |
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10) |
10.000.000 |
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica |
|
5. Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) |
15.000.000 |
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7) |
15.000.000 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
|
2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) |
20.000.000 |
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5) |
5.000.000 |
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9) |
10.000.000 |
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1) |
5.000.000 |
Ministero dell'università e della ricerca |
|
1. Ricerca e innovazione (17) |
7.500.000 |
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22) |
7.500.000 |
Ministero della difesa |
|
3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) |
15.000.000 |
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) |
15.000.000 |
Ministero della cultura |
|
1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) |
8.000.000 |
1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14) |
5.000.000 |
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2) |
3.000.000 |
Ministero del turismo |
|
2. Turismo (31) |
5.000.000 |
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2) |
5.000.000 |
Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste |
|
1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) |
5.000.000 |
1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6) |
5.000.000 |
Ministero della salute |
|
1. Tutela della salute (20) |
1.500.000 |
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1) |
1.500.000 |
TOTALE |
276.588.800 |
A.C. 939-A – Modificazioni della Commissione
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «7.000 posti» sono inserite le seguenti: «e di ulteriori 49.600.000 euro per l'anno 2023»;
alla lettera c), le parole: «si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 2,», la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In base alle risultanze dell'aggiornamento del censimento di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale provvede esclusivamente al trasferimento pro quota delle relative risorse in favore dei singoli comuni beneficiari. A tale fine, le risorse assegnate per le finalità di cui alla presente lettera sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. – (Proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina) – 1. Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, è ulteriormente prorogato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, fino al 31 dicembre 2023».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. – (Proroga di termine in materia di personale sanitario e socio-sanitario) – 1. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali del personale sanitario e socio-sanitario ucraino, le parole: “4 marzo 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”».
All'articolo 5:
al comma 2, lettera a), le parole: «degli importi» sono sostituite dalle seguenti: «degli stanziamenti di parte corrente, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi»;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Commissioni parlamentari» sono inserite le seguenti: «competenti per materia e per i profili finanziari».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina)
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: In base alle risultanze fino alla fine della lettera con le seguenti: Il contributo è assegnato ai comuni in misura proporzionale al numero dei predetti soggetti ospitati sul rispettivo territorio alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. All'esito delle risultanze del censimento, il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde al Dipartimento affari interni e territoriali del Ministero dell'interno le risorse complessivamente stanziate al fine del trasferimento pro quota delle medesime risorse in favore dei singoli comuni beneficiari.
1.2. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Per i fini di cui al comma 1, attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale e consentire una più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, è differito al 31 agosto 2023.
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.5. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è altresì incrementato di 150.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
Conseguentemente, al comma 7, aggiungere in fine le parole: e agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 150.000.000 di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.6. Merola, Gnassi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è altresì incrementato di 150.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
1.7. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza annuale, una relazione in ordine al funzionamento del sistema di accoglienza e alle misure adottate per fronteggiare l'afflusso di stranieri sul territorio nazionale, a tal fine ivi riportando i dati relativi all'ubicazione, alla ricezione, alla gestione e alle procedure autorizzative di ciascuna delle strutture di cui al comma 4, nonché i dati sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di assegnazione comunitaria, finalizzate alla gestione dei flussi migratori e alle misure per l'inclusione e l'integrazione degli stranieri. In sede di prima applicazione, la relazione è trasmessa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.8. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'Interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri di cui al comma 4, in particolare in ordine al rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti gestori dei centri medesimi e ai criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero e trasmesse alle Camere.
1.9. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Gli enti gestori dei centri di cui al comma 4 pubblicano sul proprio sito internet o sul sito del Ministero dell'Interno, la rendicontazione della gestione, in ordine alle spese effettivamente sostenute e alle entrate percepite, redatta secondo i criteri stabiliti nelle convenzioni stipulate.
1.10. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.
ART. 2.
(Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I titolari dei permessi di soggiorno prorogati fino alla data del 31 dicembre 2023 ai sensi del comma 1 accedono altresì, per tutta la durata dei medesimi, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale, così come previsto dagli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, e alla relativa iscrizione presso le ASL.
2.3. Ciani.
ART. 4.
(Commissione nazionale per il diritto di asilo)
Al comma 1, dopo le parole: presso quest'ultima aggiungere le seguenti: e presso le commissioni e sezioni territoriali.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata con le seguenti: le stesse risultano non sufficientemente dotate.
4.2. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.
A.C. 939-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame «Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina» proroga le misure di assistenza e accoglienza in favore di persone provenienti dall'Ucraina già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022 e si inquadra nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza al perdurare della crisi internazionale;
considerando che il comma 6 dell'articolo 1 del provvedimento citato dispone la prosecuzione della garanzia di accesso all'assistenza sanitaria sul territorio nazionale per i richiedenti e titolari della protezione temporanea, occorre sottolineare che tale accesso è consentito solo mediante iscrizione presso le ASL da parte del soggetto titolare di protezione. Per tale ragione, così come all'articolo 2 del provvedimento è stata prorogata sino al 31 dicembre 2023 la validità dei permessi di soggiorno, onde evitare che i titolari della protezione temporanea debbano recarsi personalmente presso le Questure per espletare questo tipo di adempimento, lo stesso potrebbe farsi in riferimento all'accesso all'assistenza sanitaria previsto al summenzionato comma 6, articolo 1, prevedendo il rinnovo automatico dell'iscrizione alle Asl. Tale previsione eviterebbe alle persone titolari di protezione di recarsi personalmente presso le ASL, con tutte le complicazioni del caso, per vedersi rinnovare un diritto previsto dal provvedimento stesso,
impegna il Governo
a prevedere, nell'ambito della conversione del decreto-legge, il rinnovo automatico dell'iscrizione presso le ASL per i titolari di protezione temporanea che avevano già provveduto a detta iscrizione e sono dunque già in possesso di valida tessera sanitaria, onde garantire un effettivo diritto di accesso all'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1 comma 6 del decreto-legge n. 16 del 2023.
9/939-A/1. Ciani.
La Camera,
premesso che:
ai fini della copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dal decreto-legge, l'articolo 5, comma 2, lettera a), prevede la riduzione di alcuni stanziamenti di parte corrente, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi di spesa per gli importi indicati nell'allegato 1 al decreto;
inoltre, il comma 3 del medesimo articolo 5, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità, prevede la possibilità di disporre variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di cui all'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, prevedendo, altresì, la trasmissione degli schemi di decreto con cui potranno essere disposte le variazioni compensative, alle Commissioni parlamentari competenti sia per materia che per i profili finanziari ai fini dell'espressione del relativo parere;
le riduzioni di stanziamenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica esposte nell'Allegato 1, riguardano il finanziamento di politiche in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche e la promozione delle energie rinnovabili,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di tenere conto, nell'ambito degli schemi di decreto con cui potranno essere disposte le variazioni compensative, delle esigenze del Paese di rispettare i programmi in essere per la diversificazione delle fonti energetiche e le agevolazioni già approvate per il rilancio delle energie rinnovabili, al fine di garantire la risposta dell'Italia alla crisi energetica in atto e agli obiettivi delle politiche europee.
9/939-A/2. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame proroga le misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022 come successivamente rafforzate e rimodulate mediante i decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26);
considerando che,
dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, la situazione delle libertà civili e politiche della Federazione russa ha subito un ulteriore grave deterioramento. Lo testimoniano, a partire dalla fine di febbraio 2022, da un lato, le modifiche al codice penale in materia di diffusione di notizie false e offese alle forze armate, che hanno prodotto l'effetto di impedire la libera informazione sulla guerra e l'utilizzo dello stesso termine «guerra», e, dall'altro lato, l'inasprimento della legislazione sugli «agenti stranieri», sulla «propaganda gay», sulle organizzazioni «estremiste» e sulle manifestazioni non autorizzate (una legislazione che, nel suo complesso, limita pesantemente la libertà di associazione, di manifestazione e di espressione del pensiero in Russia). La mobilitazione parziale, avviata nel settembre 2022 e attuata con criteri aleatori e indefiniti, spesso a danno delle fasce più fragili della popolazione, come le minoranze etniche, pone poi per molte persone il rischio di essere sottoposte a procedimenti penali nel caso in cui tentino di sottrarsi agli obblighi militari. A questo si aggiunge infine la fuoriuscita della Federazione russa, a seguito dell'invasione dell'Ucraina, dal sistema di protezione dei diritti umani garantito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;
risulta quindi importante fornire un sostegno alla società civile russa minacciata dalla repressione del regime putiniano;
visto che,
il quadro giuridico che sostiene il regime internazionale di protezione dei rifugiati è la Convenzione di Ginevra sullo Status dei Rifugiati del 28 luglio 1951;
questo trattato internazionale fornisce la definizione di «rifugiato» – una persona con un timore fondato di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche,
impegna il Governo
ad adoperarsi in sede europea e nei rapporti internazionali per promuovere una policy di accoglienza integrata anche per i cittadini che scappano dalla Russia e di concedere lo status di rifugiato internazionale per coloro che ne avrebbero i requisiti;
a sostenere i cittadini russi che arrivino o sono già in Italia e includerli nei programmi di accoglienza previsti per gli altri rifugiati dalle normative in atto, o anche, altresì, attraverso un apposito fondo da istituire presso il Maeci per l'accoglienza degli stessi.
9/939-A/3. Quartapelle Procopio.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'ucraina, e in particolare il suo articolo 3 introduce delle misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti da questo Paese;
tuttavia, l'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 prevede che tutti i minori stranieri non accompagnati siano accolti nell'ambito del SAI, il sistema di accoglienza e integrazione, la cui capienza deve essere pertanto commisurata alle effettive presenze di minori stranieri nel territorio nazionale;
secondo i dati del Ministero del lavoro, alla data gennaio 2023, i minori stranieri non accompagnati presenti sul nostro territorio risultano essere circa 20.000, a fronte di una capienza della rete SAI che conta 6.299 posti di accoglienza finanziati dedicati ai minori stranieri non accompagnati in 214 progetti;
si rende pertanto necessario, quanto prima, un ampliamento della capienza attuale della rete SAI che avvicini la disponibilità di posti destinati ai minori stranieri non accompagnati alle esigenze poste dal costante incremento del fenomeno e che consenta, grazie al coinvolgimento di nuovi comuni nella rete, di distribuire le presenze sul territorio nazionale e allentare la pressione e il carico sui territori che oggi registrano maggiori concentrazioni,
impegna il Governo
a reperire nel primo provvedimento utile tutte le risorse necessarie atte a garantire il finanziamento nel corso del 2023 di almeno 4000 nuovi posti destinati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione.
9/939-A/4. Merola.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge oggetto di conversione reca disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati;
la legge 27 gennaio 2023, n. 8 recante «Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina», all'articolo 1 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2023 per l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, già prevista, fino al 31 dicembre 2022, dall'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, previo atto di indirizzo delle Camere;
il richiamato articolo 2-bis, ha autorizzato, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo, n. 66 del 2010 e alle connesse disposizioni attuative, che disciplinano la cessione di materiali di armamento e di materiali non di armamento;
con l'ultimo decreto interministeriale del 31 gennaio 2023, in attuazione della norma sopra citata, è stato disposto l'invio di ulteriori materiali d'armamento alle autorità governative ucraine, tra cui una batteria del sistema del programma italo-francese SAMP-T (Sol-Air Moyenne Portee/Terrestre), per un costo pari a oltre 700 milioni di euro;
a seguito di tale decisione si sono tenute nel nostro Paese attività addestrative per i soldati ucraini relative all'uso del sofisticato sistema terra-aria SAMP-T;
tale circostanza delinea un coinvolgimento sempre più attivo dell'Italia nel conflitto in corso, nonché l'esposizione al rischio di una ulteriore gravissima escalation militare, ostacolando di fatto qualsiasi tipo di trattativa di pace;
perseverare con l'invio di materiali d'armamento allontana sempre di più dall'avvio di un strutturato percorso diplomatico atto ad una possibile soluzione del conflitto;
ad assicurare pieno sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alle sue istituzioni, intensificando, con urgenza, anche a seguito alla distruzione di infrastrutture critiche ucraine da parte della Russia, tutte le azioni necessarie per continuare a fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di protezione civile all'Ucraina, incluse le necessarie misure di accoglienza per le persone in fuga dalla crisi bellica, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti minori, anche al fine di assicurare la tutela dei diritti loro riconosciuti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e alle esigenze dei soggetti più fragili, tra cui anziani e disabili,
impegna il Governo
nell'ambito delle iniziative volte ad individuare una soluzione definitiva ai problemi posti alla base del provvedimento in esame:
a interrompere immediatamente la fornitura di materiali d'armamento alle autorità governative ucraine;
ad assicurare pieno sostegno e solidarietà al popolo ucraino intensificando le azioni volte all'assistenza umanitaria e all'accoglienza dei profughi;
a promuovere iniziative in cui il nostro Paese si faccia interprete e protagonista di una nuova fase di sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore escalation militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta ad imporre un immediato cessate il fuoco.
9/939-A/5. Pellegrini, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;
in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;
per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;
in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;
le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate voci degli stati di previsione, tra cui, in particolare, quelle relative al Ministero della difesa, Missione 3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 3.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza;
le voci riportate riguardano in generale le risorse inerenti lo svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione della difesa per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale;
con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato rifinanziato per il triennio di riferimento il Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale, con 800 milioni di euro per il 2023, 850 milioni per il 2024 e un miliardo di euro nel 2025. Nell'orizzonte quindicennale 2023-2037 il Fondo viene rifinanziato per complessivi 12,95 miliardi di euro. Tali risorse sono di fatto destinate alla realizzazione di sistemi d'armamento,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che prevedono la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lo stanziamento della Missione 3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma 3.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza al fine di adottare iniziative normative volte ad individuare risorse finanziarie pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023 nell'ambito delle spese per i sistemi d'armamento, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, nonché a procedere a una graduale diminuzione delle spese per i sistemi di armamento.
9/939-A/6. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;
in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;
per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;
in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;
le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di politiche pubbliche fondamentali tra cui, in particolare, quelle relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 2 concernente il diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto. Le riduzioni sono tutte in seno alla sicurezza nei trasporti: Programma 2.4 sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario; Programma 2.5 sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo; 2.1 sviluppo e sicurezza della mobilità stradale;
l'adozione delle predette riduzioni appare in netto contrasto con gli obiettivi perseguiti dagli indirizzi dati da questo Parlamento in materia di sicurezza specie in ambito stradale, i dati della Polizia Stradale dicono che, a fronte di un incremento dell'incidentalità complessiva del 7,1 per cento (70.554 contro i 65.852 del 2021), gli incidenti mortali – per un totale di 1.362 – e le vittime (1.489) sono aumentati rispettivamente del 7,8 per cento e dell'11,1 per cento nel 2022,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, prevedono la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per lo stanziamento dei Programmi indicati in premessa, a tal fine adottando iniziative normative volte ad individuare risorse finanziarie pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 nell'ambito dell'articolo 1, commi da 487 a 493 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, contenenti diverse disposizioni volte a riavviare l'attività della Società Stretto di Messina S.p.A.
9/939-A/7. Iaria, Cantone, Fede, Santillo, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge oggetto di conversione reca disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati;
tali misure sono necessarie per fare fronte alla imponente crisi umanitaria causata dall'aggressione militare della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina del 24 febbraio 2022;
tuttavia, andrebbero comunque intensificate per assicurare pieno e totale sostegno al popolo ucraino, anche in un'ottica di futura integrazione nel nostro Paese;
infatti, il flusso di rifugiati dall'Ucraina ha già di gran lunga superato il numero di richiedenti asilo dalla Siria, Afghanistan e Iraq, arrivati in Europa subito dopo il 2015;
il numero dei rifugiati ucraini è, purtroppo, destinato ad aumentare, considerato il perdurare del conflitto in atto nonché la possibile escalation militare dettata da scelte esageratamente interventiste che allontanano sempre di più l'avvio dei negoziati di pace;
da ultimo, tra tali scelte, si annovera quella del Regno Unito di inviare all'Ucraina proiettili con l'uranio impoverito;
la vice ministra britannica della Difesa, Annabel Goldie, ha annunciato che il Regno Unito consegnerà all'Ucraina tali proiettili, ritenuti molto efficaci contro carri armati e blindati; il ministero degli esteri russo ha replicato sottolineando le possibili conseguenze ambientali e sanitarie di questa scelta, che spesso provoca vittime anche tra chi le utilizza, come successo ai militari Nato nella ex Jugoslavia;
gli Stati Uniti, a gennaio, hanno dichiarato di aver dato all'Ucraina carri armati Abrams che hanno la corazza rivestita di uranio impoverito, progettati per resistere ai missili Heat, un esplosivo ad alto potenziale;
l'uranio impoverito è stato già utilizzato in Europa, proprio dalla Nato, nelle campagne di Bosnia (1994) e Kosovo (1999);
oggi, rispetto a quasi 30 anni fa, se ne conoscono le conseguenze, documentate da centinaia di report scientifici e indagini, come quella avviata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di malattie e morti dei soldati, sui poligoni militari e sulle dispersioni nell'ambiente di nanoparticelle di polveri tossiche della XVII legislatura;
l'utilizzo delle munizioni all'uranio impoverito metterebbe a grave rischio la salute dei militari e delle popolazioni presenti nei luoghi di impiego, causando ulteriori terribili conseguenze e sofferenze;
peraltro, sembrerebbe che la ragione sottesa a tale scelta sia più di ordine economico che militare. Il Regno Unito e gli Stati Uniti avrebbero deciso di utilizzare gli scarti di uranio provenienti dalle centrali nucleari per produrre munizioni, invece di smaltire gli scarti sostenendo i relativi costi per la procedura,
impegna il Governo
al fine di evitare di aggravare la crisi umanitaria in atto oggetto del provvedimento,
a intraprendere incisive azioni, nelle opportune sedi internazionali, volte ad impedire l'invio dei proiettili all'uranio impoverito all'Ucraina, al fine di scongiurare nefaste conseguenze per la salute dei civili e dei militari coinvolti, e per l'ambiente, nonché evitare di aggravare la crisi umanitaria in atto.
9/939-A/8. Sergio Costa, Pellegrini, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carotenuto, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame proroga fino al 31 dicembre 2023, nuovo termine dello stato di emergenza, le misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022 come successivamente rafforzate e rimodulate mediante i decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26);
in particolare la disposizione al comma 1, del menzionato articolo 1 stabilisce la prosecuzione dell'accoglienza diffusa per un massimo di 7.000 unità e di risorse pari a 49,6 milioni per l'anno 2023, autorizzando a tal fine anche convenzioni territoriali tra regioni, enti del terzo settore e privati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile (lettera a)); proroga, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'elargizione del contributo di sostentamento (lettera b)); finanzia nuovamente, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2023, il contributo una tantum finalizzato al rafforzamento, in via temporanea, dei servizi sociali e destinato ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea (lettera c));
ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame si prevede, inoltre, un incremento di circa 137,9 milioni di euro per l'anno 2023 delle risorse che finanziano i centri governativi di accoglienza ordinari e straordinari e di 52,3 milioni di euro per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo che finanzia le strutture territoriali della rete SAI (Sistema di accoglienza e integrazione), al fine di proseguire l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina;
in particolare il comma 5, dell'articolo 1 incrementa di 52.295.898 euro per il 2023 il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per garantire la prosecuzione dell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina anche nelle strutture territoriali della rete SAI (Sistema di accoglienza e integrazione);
considerato che:
il Sistema di accoglienza e integrazione SAI è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;
in generale, rispetto al funzionamento del Sistema citato, spesso tra i posti finanziati e quelli effettivamente attivati nel sistema Sai c'è una differenza molto ampia. Tale circostanza deriva dal fatto che non sempre i Comuni riescono ad attivare tutti i posti per cui avevano fatto domanda e ottenuto il finanziamento, soprattutto per la difficoltà a reperire gli alloggi,
impegna il Governo
ad intraprendere ulteriori iniziative di carattere normativo volte a potenziare la rete del Sistema di accoglienza ed integrazione (SAI), in particolare per quanto concerne la disponibilità di unità abitative e i tempi medi di attesa per accedere alle stesse, in una prospettiva strutturale di lungo termine e non esclusivamente ascritte al contesto emergenziale.
9/939-A/9. Onori, Lomuti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;
in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;
per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;
in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;
le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate politiche pubbliche tra cui, in particolare, quelle relative al Ministero dell'interno Missione 1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio, Programma: 1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, per il quale è disposta una riduzione pari a 8, 7 milioni di euro e Missione 3. Ordine pubblico e sicurezza, Programma: 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia, per il quale è disposta una riduzione pari a 10 milioni di euro;
l'adozione delle predette riduzioni appare in netto contrasto con gli obiettivi perseguiti dal provvedimento in titolo e con le misure emergenziali disposte ai fini dell'accoglienza e dell'assistenza dei profughi provenienti dall'Ucraina: risultano sacrificate, infatti, le risorse assegnate ai presìdi competenti e maggiormente coinvolti dal massiccio afflusso di profughi in particolare e dai flussi migratori in costante aumento in generale nonché quelle destinate alla pianificazione e al coordinamento delle Forze di polizia, attività che garantiscono l'efficacia e l'efficienza del sistema interno di sicurezza pubblica, caratterizzato dalla coesistenza di più Forze di polizia,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, dispongono la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per lo stanziamento dei Programmi indicati in premessa, a tal fine adottando iniziative normative volte ad individuare ulteriori risorse finanziarie pari a 18,7 milioni di euro per l'anno 2023.
9/939-A/10. Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;
in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;
per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276,588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;
considerato che:
con particolare riferimento alle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), si tratta di introiti che, in base alle vigenti norme, risultano iscritte sui capitolo di entrata del bilancio statale 3592 e che, in quota parte, vengono riassegnate al capitolo di spesa 1650/MISE «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori»;
i citati introiti sostengono, ad esempio, iniziative in materia di vigilanza del mercato e controlli sulla sicurezza, conformità e qualità dei prodotti e dei servizi; iniziative volte a favorire e rafforzare l'informazione, la formazione, la sicurezza e la tutela dei consumatori mediante azioni nel settore dell'educazione al consumo responsabile e sostenibile nonché nel settore delle competenze digitali dei consumatori; iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei consumatori attraverso adeguate attività di comunicazione ed informazione, anche in merito alle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini pubblicitari e all'anti-contraffazione; iniziative mirate a facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal «codice del consumo» e dalle altre disposizioni nazionali ed europee; iniziative tese a favorire, potenziare e rendere effettiva la tutela del consumatore, anche mediante attività di studio e monitoraggio delle attività per i consumatori e per la promozione della concorrenza e la trasparenza dei prezzi, nonché per assicurare il supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi;
il summenzionato capitolo di spesa fa altresì riferimento alle risorse destinate alle regioni, mediante decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico, e da queste ultime utilizzate per l'implementazione di iniziative di potenziamento delle reti territoriali di sportelli qualificati in grado di offrire ai consumatori-utenti assistenza, consulenza, informazione e supporto sulle varie questioni attinenti all'esercizio dei diritti, alle opportunità e ai rimedi previsti dalla legislazione regionale, nazionale ed europea a tutela del consumatore;
valutato, altresì, che:
il corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative da parte dell'AGCM, alla data del 22 febbraio 2023 non riassegnate ai pertinenti programmi, appare quindi sacrificare, in modo irragionevole, preminenti e prioritari interessi del sistema Paese, soprattutto in una fase, come quella attuale, in cui è necessario e urgente sostenere e promuovere interventi per il riconoscimento di una più ampia tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi nonché costruire un nuovo modello di «difesa» attraverso il rafforzamento di effettive politiche di tutela dei medesimi, garantendo loro da un lato una adeguata informazione sui propri diritti e dall'altro la concreta possibilità che, in caso di violazione e/o controversie, tali diritti, nella loro accezione più ampia, ossia economica, sociale e ambientale, possano essere esercitati e difesi attraverso strumenti e in luoghi adeguati,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, dispongono l'utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a fini diversi da quelli inerenti il capitolo di spesa 1650/MISE e le relative specifiche iniziative citate in premessa, a tal fine adottando iniziative normative volte ad individuare ulteriori risorse finanziarie pari a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023.
9/939-A/11. Pavanelli, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;
in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;
per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;
in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possano essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;
le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate politiche pubbliche tra cui, in particolare, quelle relative al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Missione 5. Energia e diversificazione delle fonti energetiche. Programma: 5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico, per un importo pari a 15 milioni di euro;
si tratta quindi di trasferimenti riguardanti iniziative per la decarbonizzazione, per la regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, per la regolamentazione e lo sviluppo della concorrenza sui mercati energetici, per la promozione dello sviluppo economico nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi e la sostenibilità di tali attività, per la mobilità sostenibile e per l'efficientamento e il risparmio energetico, nonché per il contrasto ai cambiamenti climatici;
la citata riduzione degli stanziamenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica appare sacrificare, in modo irragionevole, preminenti e prioritari interessi del sistema Paese, soprattutto in una fase, come quella attuale, in cui è necessario e urgente sostenere e promuovere interventi volti all'attuazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni, di incremento dell'efficienza energetica e della quota di rinnovabili e di contrasto ai cambiamenti climatici, in coerenza con gli obiettivi clima ed energia stabiliti a livello dell'Unione,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, dispongono la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per lo stanziamento della Missione 5. Energia e diversificazione delle fonti energetiche. Programma: 5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato, a tal fine adottando iniziative normative volte ad individuare ulteriori risorse finanziarie pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023.
9/939-A/12. Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;
in particolare, si tratta di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;
per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;
in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;
le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate politiche pubbliche tra cui, in particolare, quelle relative al Ministero dell'istruzione e del merito, Missione: 1, istruzione scolastica per 15.000.000 di euro. Programma: 1.6 Istruzione del primo ciclo per 1.500.000 euro; Programma: 1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale per 13.500.000 euro;
si tratta, quanto al programma 1.6, di risorse destinate al Funzionamento ordinario delle istituzioni scolastiche del primo ciclo e all'integrazione e sostegno degli studenti del primo ciclo di istruzione con bisogni educativi speciali; più in particolare si tratta di risorse destinate alla conduzione degli istituti scolastici statali di istruzione materna, primaria e secondaria di primo grado (spese di funzionamento degli istituti scolastici e stipendi dei dirigenti scolastici e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario) ed erogazione delle attività di insegnamento (stipendi dei docenti), interventi di integrazione scolastica degli studenti con bisogni educativi speciali incluse le spese per i docenti di sostegno; nonché le spese per il miglioramento dell'offerta formativa e per la valorizzazione del merito del personale docente, nonché a garantire la continuità del servizio scolastico con la copertura delle supplenze brevi e saltuarie;
si tratta, quanto al programma 1.8, di risorse destinate al Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione;
la citata riduzione degli stanziamenti del Ministero dell'Istruzione e del merito, appare quindi sacrificare, in modo irragionevole, preminenti e prioritari interessi del sistema Paese, soprattutto in una fase, come quella attuale, in cui è necessario e urgente sostenere e promuovere interventi e servizi di contrasto alla dispersione scolastica e dunque garantire pienamente il diritto allo studio,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, dispongono la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito, per lo stanziamento della Missione 1, istruzione scolastica Programma: 1.6 Istruzione del primo ciclo e Programma: 1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale, a tal fine adottando iniziative normative volte ad individuare ulteriori risorse finanziarie pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023.
9/939-A/13. Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;
in particolare, si tratta di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;
per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;
in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;
le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate politiche pubbliche tra cui, in particolare, quelle relative al Ministero dell'Università e Ricerca, Missione: 1. Ricerca e innovazione. Programma: 1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata per 7.500.000 euro;
si tratta, di risorse destinate a sostenere e rafforzare la ricerca pubblica, migliorando il coordinamento, l'autonomia responsabile e la armonizzazione delle missioni istituzionali di ciascun ente e favorendo la interazione tra enti pubblici di ricerca e tra EPR e sistema universitario;
la citata riduzione degli stanziamenti del Ministero dell'Università e Ricerca, appare quindi sacrificare, in modo irragionevole, preminenti e prioritari interessi del sistema Paese, soprattutto in una fase, come quella attuale, in cui è necessario e urgente sostenere e promuovere interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, svolte da università ed enti pubblici di ricerca,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, dispongono la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Università e della Ricerca, Missione: 1. Ricerca e innovazione, Programma: 1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, in quanto si tratta di risorse dirette a sostenere le attività di ricerca fondamentale svolte da università ed enti pubblici di ricerca, a tal fine adottando iniziative normative volte ad individuare ulteriori risorse finanziarie pari a 7.5 milioni di euro per l'anno 2023.
9/939-A/14. Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;
in particolare, si tratta di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;
per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;
in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;
le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate politiche pubbliche tra cui, in particolare, quelle relative al Ministero della Cultura, Missione 1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici per 8.000.000 di euro: Programma: 1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale per 5.000.000, Programma: 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo per 3.000.000 di euro;
si tratta, quanto al programma 1.8, di risorse destinate al coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale; in particolare le risorse sono destinate al Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa e degli Uffici Dirigenziali Generali; al coordinamento delle attività internazionali anche connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei; al coordinamento della programmazione dei fondi comunitari diretti e indiretti, nonché degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali; all'elaborazione del Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali; al coordinamento del Servizio ispettivo e approvazione del programma annuale dell'attività ispettiva; alla cura il coordinamento dei sistemi informativi del Ministero, promuove e coordina la ricognizione storica e la digitalizzazione dell'attività amministrativa posta in essere nella tutela del patrimonio culturale;
si tratta, quanto al programma 1.1, di risorse destinate al sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo; in particolare le risorse sono destinate all'incentivazione e valorizzazione del settore dello spettacolo dal vivo; a interventi finanziari a sostegno delle attività lirico-sinfoniche, musicali, teatrali, coreutiche, circensi e di spettacolo viaggiante; a verifiche amministrative e contabili; a ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero; alla vigilanza sulle Fondazioni Lirico Sinfoniche e sull'istituto nazionale per il dramma antico (INDA); alla promozione della diffusione dello spettacolo italiano all'estero e definizione di intese con gli Enti territoriali per iniziative di sviluppo della domanda e dell'offerta di spettacolo dal vivo;
la citata riduzione degli stanziamenti del Ministero della Cultura, appare quindi sacrificare, in modo irragionevole, preminenti e prioritari interessi del sistema Paese, soprattutto in una fase, come quella attuale, in cui è necessario e urgente sostenere e promuovere interventi e servizi a salvaguardia del patrimonio culturale e a sostenere, valorizzare e tutelare il settore dello spettacolo dal vivo,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, dispongono la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del Ministero della Cultura, per lo stanziamento della Missione 1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici: Programma: 1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale e Programma: 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo, a tal fine adottando iniziative normative volte ad individuare ulteriori risorse finanziarie pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023.
9/939-A/15. Amato, Orrico, Caso, Cherchi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;
in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;
per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;
in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;
le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate politiche pubbliche tra cui, in particolare, quelle relative al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione;
si tratta, ad esempio, di interventi a favore del settore pesca e acquacoltura, quali tra gli altri, gli stanziamenti per missioni connesse all'attuazione del piano triennale della pesca o di risorse destinate alle indennità giornaliere per l'arresto, obbligatorio e non obbligatorio, dei lavoratori marittimi, misure fondamentali per un settore che avrebbe anzi bisogno di una riforma concreta e strutturale, non certo di tagli;
la stessa voce fa altresì riferimento ai finanziamenti per la competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, incidendo, oltre che su alcune specifiche filiere, quali la suinicoltura, o sulla gestione di particolari fenomeni, quali la xylella fastidiosa, anche sullo stesso Fondo per la Sovranità Alimentare istituito dal dicastero agricolo nell'ultima legge di bilancio;
ma ancora, lo stanziamento per il programma 1.3, concerne anche le spese per sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale, nonché per gli interventi a favore del settore ippico;
la citata riduzione degli stanziamenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste determinerebbe quindi un rallentamento rispetto a quanto il settore dell'agroalimentare italiano auspica e in particolare rispetto al necessario, e più volte annunciato, sostegno alle filiere e alla produzione nazionale; una marcia indietro che impatta inoltre su settori particolari, quali la pesca, che al contrario necessiterebbero di una revisione sempre più strutturale,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, dispongono la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, a tal fine adottando iniziative normative volte ad individuare ulteriori risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023.
9/939-A/16. Caramiello, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;
in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi Ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5, all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;
per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;
in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1, il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;
le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate politiche pubbliche tra cui, in particolare, quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Missione 3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 3.2. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva;
si tratta quindi di trasferimenti di natura assistenziale ad enti previdenziali, ad esempio per il funzionamento della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), inclusi trattamenti di invalidità civile, pensioni, assegni sociali e diritti soggettivi;
la stessa voce fa altresì riferimento al finanziamento nazionale della spesa sociale, nonché al concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale e alla programmazione, promozione e coordinamento in materia di politiche sociali, in particolare degli interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, a favore di infanzia e adolescenza così come di invalidi civili, persone con disabilità e non autosufficienti, anche con riguardo alla tutela del lavoro delle persone con disabilità in accordo con l'Agenzia per le Politiche Attive per il Lavoro (ANPAL);
da ultimo, lo stanziamento per il programma 3.2, trasferimenti 024.012, concerne l'analisi dei bisogni sociali, il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia ed efficienza delle politiche sociali, ivi inclusi gli interventi legati al permesso di soggiorno e ai rifugiati;
la citata riduzione degli stanziamenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appare quindi sacrificare, in modo irragionevole, preminenti e prioritari interessi del sistema Paese, soprattutto in una fase, come quella attuale, in cui è necessario e urgente sostenere e promuovere interventi e servizi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, nonché costruire un nuovo modello di welfare attraverso il rafforzamento delle politiche attive del lavoro e della programmazione sociale, adottando politiche pubbliche compatibili con il principio della sostenibilità intesa nella sua accezione più ampia, ossia economica, sociale e ambientale,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che, al fine di provvedere alle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina, dispongono la variazione compensativa, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, per lo stanziamento della Missione 3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 3.2. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, a tal fine adottando iniziative normative volte ad individuare ulteriori risorse finanziarie pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.
9/939-A/17. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 reca, al comma 2, le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento in esame;
in particolare, trattasi di disposizioni di proroga delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi Ucraina, anche per i minori non accompagnati, introdotte dal decreto-legge all'articolo 1, commi 4 e 5. all'articolo 3, comma 3, e al comma 1 dello stesso articolo 5;
per il finanziamento delle attività di assistenza e accoglienza delle persone in fuga dall'Ucraina si quantifica quindi un onere pari a quasi 300 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede quanto a 276.588.800 euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei Ministeri, negli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, e quanto a 22,8 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1. della legge 23 dicembre 2000, n. 388, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che, alla data del 22 febbraio 2023. non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite all'erario;
in relazione alle riduzioni di spesa disposte con l'Allegato 1. il comma 3, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità ai fini della gestione dell'esercizio finanziario 2023, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, previo parere delle Commissioni parlamentari (da rendere entro 15 giorni dall'invio del relativo decreto), possono essere disposte variazioni compensative in ciascuno stato di previsione della spesa tra gli stanziamenti indicati nell'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, purché nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica;
le riduzioni delle spese dei Ministeri per missioni e programmi esposte nell'Allegato 1, concernono il finanziamento di disparate e variegate politiche pubbliche tra cui, in particolare, quelle volte alla promozione della pace e della sicurezza internazionale, alla promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico, al finanziamento per spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche sociali e di inclusione attiva, al sostegno tramite il sistema della fiscalità per la competitività e lo sviluppo delle imprese, agli investimenti nell'istruzione del primo ciclo, all'attuazione delle funzioni del Ministero dell'interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture, alla pianificazione e coordinamento Forze di polizia, nonché al sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo;
poiché le citate riduzioni delle spese dei Ministeri appaiono sacrificare in modo irragionevole preminenti e prioritari interessi del sistema Paese, soprattutto in una fase, come quella attuale, in cui è necessario e urgente proseguire nel senso della transizione energetica e digitale, adottando e promuovendo politiche pubbliche compatibili con il principio della sostenibilità intesa nella sua accezione più ampia, ossia economica, sociale e ambientale,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni che dispongono le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, tra gli stanziamenti di cui all'allegato 1 e quelli iscritti nell'ambito del medesimo stato di previsione, esclusivamente nel rispetto del parere espresso dalle Commissioni parlamentari ai sensi del comma 3, dell'articolo 5, del provvedimento in esame.
9/939-A/18. Carmina, Torto, Dell'Olio, Donno, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
in sede di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, è emersa la necessità di approfondire le politiche migratorie dell'Unione europea attraverso un approccio diverso e più solidale;
le norme contenute nel decreto-legge prorogano fino al 31 dicembre 2023 le misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022 come successivamente rafforzate e rimodulate mediante i decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26);
l'articolo 2 proroga i permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina. La norma prevede che i permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della Dec. (UE) 2022/3827, conservino la loro validità fino al 31 dicembre 2023;
l'articolo 3 nel prevedere l'assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina modifica l'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, che reca misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati. Le modifiche stabiliscono che le somme che il Commissario delegato corrisponde ai comuni che accolgono i minori sono erogate quale «contributo per i costi sostenuti» e non più a titolo di «rimborso» dei medesimi costi. Contemporaneamente si stabilisce che il Commissario non si avvarrà più di una «struttura di supporto da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, bensì degli uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno»;
la decretazione d'urgenza si è resa necessaria perché l'aggressione russa in Ucraina in palese violazione del diritto internazionale ha aperto uno scenario angosciante di insicurezza soprattutto per le donne e i minori vittime innocenti di questo conflitto. Giusta la decisione della Corte Penale Internazionale – CPI – di emettere un mandato di arresto nei confronti di Vladimir Putin per il suo presunto ruolo nella deportazione di bambini ucraini in Russia;
dopo oltre un anno dall'inizio della guerra preoccupa non poco l'assenza di qualsiasi percorso negoziale e non si intravedono condizioni concrete e realistiche per cui tale negoziato possa avere luogo;
la parola «pace» – escluso l'impegno di Papa Francesco e delle Organizzazioni non Governative – è drammaticamente scomparsa dal dibattito pubblico prevalente nelle istituzioni europee. È, pertanto, urgente mettere in campo tutti gli sforzi diplomatici affinché si ottenga in tempi brevi un cessate il fuoco e si costruisca un solido processo di pace che determini non solo la fine del conflitto, ma anche una prospettiva di sicurezza dell'area vasta dell'Europa dell'est, da costruire in un rinnovato sistema di garanzie multilaterali;
preoccupa la possibilità di un'ulteriore escalation militare, anche determinabile da episodi non esplicitamente ricercati, che possono condurre verso un allargamento del conflitto e persino ad una catastrofica e non controllabile precipitazione verso l'uso di armi atomiche. Prospettiva rispetto alla quale occorre fare ogni sforzo possibile volto ad azzerarne ogni probabilità di occorrenza;
l'Italia deve insistere affinché l'Unione europea, di concerto con la Santa sede, assuma l'onere di una iniziativa diplomatica convocando una conferenza multilaterale per la pace e la sicurezza secondo i principi contenuti nell'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea, che sono conformi agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite,
impegna il Governo
nell'ambito delle iniziative volte ad individuare una soluzione definitiva ai problemi posti alla base del provvedimento in esame:
ad avviare una forte iniziativa diplomatica per la richiesta di un cessate il fuoco e per l'avvio di un processo duraturo di pace in un contesto multilaterale;
a sostenere l'impegno europeo volto a garantire supporto e aiuto umanitario alle popolazioni colpite da conflitti armati;
a sospendere la fornitura nazionale di equipaggiamento militare pesante e porre in Consiglio europeo la necessità di interrompere anche il ricorso all'European Peace Facility;
a rafforzare lo sforzo e definire canali sicuri e legali per la migrazione soprattutto per i richiedenti asilo, i rifugiati, le donne e i minori;
a sostenere le iniziative della Corte Penale Internazionale (CPI).
9/939-A/19. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.