XIX LEGISLATURA
TESTO AGGIORNATO AL 22 SETTEMBRE 2023
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 20 settembre 2023.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Billi, Bisa, Bitonci, Braga, Brambilla, Calovini, Cantone, Cappellacci, Carloni, Cavandoli, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Crippa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Fassino, Ferrante, Fitto, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lomuti, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Montaruli, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Billi, Bisa, Bitonci, Braga, Brambilla, Calovini, Cantone, Cappellacci, Carloni, Cavandoli, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Crippa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Fassino, Ferrante, Fitto, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lomuti, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Montaruli, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 18 settembre 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
D'ATTIS: «Disposizioni per il conferimento del titolo di “città già capitale d'Italia” alla città di Brindisi» (1414);
DI SANZO ed altri: «Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero» (1415).
In data 19 settembre 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
MULÈ: «Modifiche all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, concernenti l'attribuzione agli istituti italiani di cultura all'estero di funzioni in materia di rilascio di certificazioni attestanti il livello di conoscenza della lingua italiana» (1417);
SEMENZATO ed altri: «Istituzione di un fondo nazionale per il trattamento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione» (1418).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di disegni di legge.
In data 19 settembre 2023 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR:
«Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione» (1416);
dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:
«Istituzione del premio di “Maestro dell'arte della cucina italiana”» (1419).
Saranno stampati e distribuiti.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge SASSO ed altri: «Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico» (835) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Amorese.
La proposta di legge RAMPELLI ed altri: «Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di criteri di equilibrio attuariale nella gestione delle casse previdenziali private» (1131) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cangiano.
La proposta di legge MANZI e CURTI: «Dichiarazione di monumento nazionale dello Sferisterio di Macerata e concessione di un contributo all'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival» (1289) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Porta e Serracchiani.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
RUBANO: «Disposizioni in materia di visite dei membri del Parlamento alle strutture sanitarie e socioassistenziali e alle discariche di rifiuti» (1068) Parere delle Commissioni V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
II Commissione (Giustizia):
MAIORANO ed altri: «Modifiche agli articoli 336, 337 e 651 del codice penale in materia di violenza, minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale e di rifiuto di dare indicazioni sull'identità personale» (1225) Parere delle Commissioni I, IV e V;
POLIDORI ed altri: «Disposizioni concernenti lo sviluppo di strumenti informatici e di servizi di assistenza telefonica per la prevenzione della violenza sulle donne» (1377) Parere delle Commissioni I, V, IX, XI, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VII Commissione (Cultura):
RUBANO: «Modifiche all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione alla salute e al benessere tra gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento dell'educazione civica» (1069) Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, XII, XIII e Commissione parlamentare per le questioni regionali;
RAVETTO ed altri: «Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione alle pari opportunità femminili nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica» (1266) Parere delle Commissioni I, II, V, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
IX Commissione (Trasporti):
RUBANO: «Contributo per l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi» (1046) Parere delle Commissioni I, V e XII;
RICHETTI ed altri: «Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi» (1217) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XII e XIV.
X Commissione (Attività produttive):
S. 571. – «Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche» (approvato dal Senato) (1406) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XII Commissione (Affari sociali):
MALAVASI ed altri: «Istituzione della figura professionale del fisioterapista di comunità» (1199) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 settembre 2023, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stata autorizzata, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2020 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, una rimodulazione del progetto «Sostegno e riqualificazione dei giovani nei settori agricolo e turistico della township di Kalaw, Myanmar» del CESVI Fondazione ONLUS.
Questa comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste.
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con lettera in data 4 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2023/0151, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.
Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Ministero della difesa.
Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 6 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 6 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le seguenti relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo:
relazione d'inchiesta concernente l'incidente occorso a un aeromobile presso l'aeroporto di Bolzano il 19 aprile 2022;
relazione d'inchiesta concernente l'inconveniente grave occorso a un aeromobile presso l'aeroporto di Roma Fiumicino il 5 novembre 2017.
Questi documenti sono trasmessi alla IX Commissione (Trasporti).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione Ordine mauriziano, riferita all'anno 2022.
Questa relazione è stata trasmessa alla VII Commissione (Cultura).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, la comunicazione concernente l'accettazione da parte della Commissione europea della richiesta di adozione urgente e la chiusura della procedura in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2023/0504/IT, relativa all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018, recante, tra l'altro, regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare, finalizzata a garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi del gas europei.
Questa comunicazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, i commenti della Commissione europea sulla reazione dell'Italia al parere circostanziato in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2023/0205/I, relativa allo schema di regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante consultazione pubblica in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre.
Questo documento è trasmesso alla VII Commissione (Cultura), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal
Ministro della giustizia.
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 7 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2023/2006, avviata, ai sensi degli articoli 258 e 260, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per il non corretto recepimento della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della provazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.
Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 8 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2023/2056, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al mancato rispetto del regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 relativo all'istituzione del progetto comune uno a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014.
Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso, in data 14 settembre 2023, un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 20 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).
Trasmissione dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 18 settembre 2023, ha trasmesso la relazione concernente la sperimentazione del piano dei conti integrato e della contabilità integrata di cui all'articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riferita all'esercizio 2022, predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2019.
Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).
Il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 18 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022 (Doc. XXVII, n. 10).
Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).
Il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 18 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, la relazione sui risultati dell'applicazione sperimentale dell'accertamento qualificato (Doc. XXVII, n. 11).
Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 18 e 19 settembre 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Allegato della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (COM(2023) 258 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2024 e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (COM(2023) 492 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 492 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla digitalizzazione nel coordinamento della sicurezza sociale: facilitare la libera circolazione nel mercato unico (COM(2023) 501 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (COM(2023) 512 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 512 final – Annexes 1 to 2) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 291 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e XII (Affari sociali). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 19 settembre 2023;
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Pacchetto di aiuti per le PMI (COM(2023) 535 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito alla modifica dell'allegato XXII dell'accordo di associazione (COM(2023) 536 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 536 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
La Corte dei conti europea, in data 18 settembre 2023, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 22/2023 – Energie rinnovabili offshore nell'Unione europea.
Piani di crescita ambiziosi, ma rimane la sfida della sostenibilità, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con le predette comunicazioni, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano e che abroga le direttive 2001/83/CE e 2009/35/CE (COM(2023) 192 final);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, definisce le norme che disciplinano l'Agenzia europea per i medicinali, modifica i regolamenti (CE) n. 1394/2007 e (UE) n. 536/2014 e abroga i regolamenti (CE) n. 726/2004, (CE) n. 141/2000 e (CE) n. 1901/2006 (COM(2023) 193 final);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla digitalizzazione nel coordinamento della sicurezza sociale: facilitare la libera circolazione nel mercato unico (COM(2023) 501 final).
Comunicazione dell'avvio
di procedure d'infrazione.
Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera pervenuta in data 15 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, notificate in data 14 e 20 luglio 2023, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2023/2006, avviata, ai sensi degli articoli 258 e 260, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per il non corretto recepimento della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della provazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari – alla II Commissione (Giustizia.);
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2023/2056, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al mancato rispetto del regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 relativo all'istituzione del progetto comune uno a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 – alla IX Commissione (Trasporti);
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2023/0150, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva (UE) 2021/2101 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali – alla VI Commissione (Finanze);
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2023/0151, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti – alla XIII Commissione (Agricoltura);
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2023/0152, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva delegata (UE) 2023/544 che modifica la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative all'uso del piombo nelle leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica, nelle leghe di rame e in determinati accumulatori – alla VIII Commissione (Ambiente).
Trasmissione dalla
Regione Emilia-Romagna.
La Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettera in data 7 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il rendiconto, per l'anno 2023, relativo alla contabilità speciale n. 6128, concernente le attività connesse agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia nel mese di febbraio 2019, di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 590 del 2019 e n. 782 del 2021.
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro dell'istruzione e del merito, con lettera in data 12 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali (80).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 ottobre 2023. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 5 ottobre 2023.
Il Ministro della cultura, con lettera in data 18 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, la richiesta di parere parlamentare sull'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2023 (81).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 ottobre 2023.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
PROPOSTA DI LEGGE: S. 340 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: BALBONI E LIRIS: INTRODUZIONE DEL REATO DI OMICIDIO NAUTICO E DEL REATO DI LESIONI PERSONALI NAUTICHE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 911)
A.C. 911 – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 911 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 911 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. L'articolo 589-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 589-bis. – (Omicidio stradale o nautico) – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al quarto comma si applica altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto».
2. Alla rubrica dell'articolo 589-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nautico».
3. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 590-bis. – (Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime) – Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo».
4. Alla rubrica dell'articolo 590-ter del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nautiche».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
Al comma 1, capoverso art. 589-bis, secondo comma, dopo le parole: 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, aggiungere le seguenti: oppure in violazione del divieto di cui all'articolo 173, comma 2 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992,.
Conseguentemente al comma 3, capoverso art. 590-bis, secondo comma, dopo le parole: 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, aggiungere le seguenti: oppure in violazione del divieto di cui all'articolo 173, comma 2 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992,.
1.1. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan, Dori.
Al comma 1, capoverso art. 589-bis, quinto comma, dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:
4) al conducente di un'unità da diporto che, non rispettando le regole di precedenza, cagioni per colpa la morte di una persona;
5) al conducente di un'unità da diporto che, non rispettando la prescritta distanza dalla costa o da un subacqueo, cagioni per colpa la morte di una persona.;
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sesto comma, sostituire le parole: , ove prescritta, o con patente sospesa o revocata con le seguenti: o di titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta, ove prescritti, o con patente o titolo sospesi o revocati.
1.2. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.
Al comma 3, capoverso art. 590-bis, quinto comma, dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:
4) al conducente di un'unità da diporto che, non rispettando le regole di precedenza, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
5) al conducente di un'unità da diporto che, non rispettando la prescritta distanza dalla costa o da un subacqueo, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, sesto comma, sostituire le parole: ove prescritta, o con patente sospesa o revocata con le seguenti: o di titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta, ove prescritti, o con patente o titolo sospesi o revocati.
1.3. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Di Biase, Zan.
A.C. 911 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera m-quater) è sostituita dalla seguente:
«m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria».
2. All'articolo 381, comma 2, lettera m-quinquies), del codice di procedura penale, dopo le parole: «lesioni colpose stradali» sono inserite le seguenti: «o nautiche».
A.C. 911 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
l'A.C. 911 prevede l'introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche;
la presente proposta di legge è stata già approvata dal Senato in prima lettura e riprende un'analoga iniziativa di legge della scorsa legislatura, non completata per lo scioglimento anticipato delle Camere;
si estende l'applicazione delle norme penali previste per le fattispecie di omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di imbarcazioni;
si intende così colmare un vuoto normativo della legge 23 marzo 2016, n. 41 che non prevede la fattispecie di reato introdotta dal testo in esame;
l'intervento meramente punitivo, però, non sembra sufficiente, mentre è necessario che, contestualmente, si provveda ad educare alla guida sicura, informando con sempre maggiore chiarezza su quali siano i rischi per se e per gli altri, di condurre un veicolo, sia su strada che in mare, in condizione di alterazione dovuta ad uso di droghe, alcool, o anche utilizzando mezzi elettronici quali gli smartphone o altri analoghi mentre si è alla guida;
si tratta di un'azione da svolgere ad ampio raggio e che deve coinvolgere anche i gestori delle auto a noleggio, ed anche gli esercenti di locali pubblici, quali bar o discoteche,
impegna il Governo
ad attivarsi per quanto di sua competenza, anche tramite campagne informative nelle scuole e nei media, per mettere in campo e realizzare una vera educazione alla guida sicura che si affianchi ai pur necessari ma non sufficienti interventi penali.
9/911/1. Girelli, Casu.
La Camera,
premesso che:
l'A.C. 911 prevede l'introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche;
la presente proposta di legge è stata già approvata dal Senato in prima lettura e riprende un'analoga iniziativa di legge della scorsa legislatura, non completata per lo scioglimento anticipato delle Camere;
si estende l'applicazione delle norme penali previste per le fattispecie di omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di imbarcazioni;
si intende così colmare un vuoto normativo della legge 23 marzo 2016, n. 41 che non prevede la fattispecie di reato introdotta dal testo in esame;
l'intervento meramente punitivo, però, non sembra sufficiente, mentre è necessario che, contestualmente, si provveda ad educare alla guida sicura, informando con sempre maggiore chiarezza su quali siano i rischi per se e per gli altri, di condurre un veicolo, sia su strada che in mare, in condizione di alterazione dovuta ad uso di droghe, alcool, o anche utilizzando mezzi elettronici quali gli smartphone o altri analoghi mentre si è alla guida;
si tratta di un'azione da svolgere ad ampio raggio e che deve coinvolgere anche i gestori delle auto a noleggio, ed anche gli esercenti di locali pubblici, quali bar o discoteche,
impegna il Governo
ad attivarsi, per quanto di sua competenza, ad incentivare una vera educazione alla guida sicura, che si affianchi agli interventi penali, per il tramite di campagne informative nelle scuole e attraverso i media.
9/911/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Girelli, Casu.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame è volta ad estendere l'applicazione delle norme penali previste per le fattispecie di omicidio stradale e per le lesioni personali stradali gravi o gravissime, anche ai casi in cui la morte o le lesioni siano determinati da soggetti alla guida di una unità da diporto;
se da una parte è condivisibile punire con la reclusione i reati più gravi quali per esempio l'omicidio colposo commesso in stato di ebbrezza alcolica o in conseguenza dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, dall'altra il solo mero aumento delle sanzioni e la prevista sostanziale equiparazione del reato di omicidio nautico a quello stradale non garantiscono una maggiore sicurezza in mare e nei laghi. Sicurezza che si ottiene soprattutto con iniziative di prevenzione e con regole più stringenti e con la revisione della disciplina della patente nautica e delle norme che attualmente regolamentano l'utilizzo ormai di massa di barche e gommoni;
in Italia le imbarcazioni con motori al di sotto dei 30 kilowatt o a 40,8 cavalli non solo non sono soggette alla revisione periodica delle dotazioni di sicurezza e dell'idoneità alla navigazione, ma se si naviga entro le sei miglia dalla costa non vi è nemmeno l'obbligo di guida con patente nautica; nel nostro Paese, chiunque dai sedici anni in su può noleggiare un gommone a motore fino a 40 cavalli senza avere la patente nautica e anche senza alcuna precedente esperienza di guida di una imbarcazione. In alcuni paesi invece, non è possibile noleggiare barche senza avere un'adeguata patente di guida. In Croazia, per esempio, per poter guidare qualsiasi natante a motore è necessario possedere la patente nautica,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a rivedere la disciplina della patente nautica al fine di prevedere l'obbligo di possesso della medesima patente per la guida di qualunque unità da diporto a motore.
9/911/2. Ghirra, Dori.
La Camera,
premesso che:
l'A.C. 911 prevede l'introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche;
il testo in esame modifica la legge 23 marzo 2016 n. 41 che ha introdotto la fattispecie di reato dell'omicidio stradale, aggiungendovi i reati di omicidio nautico di lesioni personali nautiche, con un intervento che molti, gravissimi, incidenti hanno evidenziato come necessario;
la legge n. 41 del 2016, però ha bisogno di ulteriori modifiche che la rendano più aderente alla realtà attuale mutata rispetto a quando la legge venne approvata;
l'inserimento nel nostro ordinamento della fattispecie di reato dell'omicidio stradale e di quello relativo alle lesioni personali stradali gravi e gravissime, hanno certamente avuto un impatto positivo per quanto riguarda almeno l'assunzione di consapevolezza di quanto sia grave una condotta come quella sanzionata penalmente dalla legge del 2016;
di fronte alle stragi che avvengono sulle nostre strade vi è, infatti, stata una chiara assunzione di responsabilità dell'ordinamento;
la legge, però, visto il rapido sviluppo tecnologico in atto richiede degli interventi integrativi, mancando di considerare tra le aggravanti previste dalla legge n. 41 del 2016 quelle relative agli incidenti mortali (o con danni gravi e gravissimi) causati da un chi sia alla guida ed al tempo stesso usi un apparecchio elettronico;
si tratta, infatti, di un fenomeno sempre più dilagante e pericoloso. Se ipotizziamo, mediamente, che si impieghino sette secondi per rispondere a un messaggio di testo sullo smartphone o per un fare un video o una diretta social, andando ad una velocità di 50 km/h, si starebbe procedendo alla cieca per oltre 100 metri, esattamente come se si guidasse ad occhi chiusi;
abbiamo presentato un emendamento per inserire tra le aggravanti che configurano il reato di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi e gravissime, oltre a quelle già previste per chi causa la morte di una o più persone guidando sotto uso di sostanze stupefacenti o dopo che abbia abusato di alcool, anche per chi guidi utilizzando lo smartphone o altri apparecchi analoghi;
siamo, infatti, dinnanzi ad un comportamento altrettanto grave rispetto a quelli già previsti dalla legge ed è evidente che non siano sufficienti sanzioni amministrative per punire una condotta tanto pericolosa da richiedere una sanzione penale per contrastare quello che è una condotta criminale che rischia di causare la crescita esponenziale delle morti sulle nostre strade;
diversi studi affermano al riguardo che tra il 15 ed il 20 per cento degli incidenti stradali sono causati da una disattenzione alla guida legata all'utilizzo di uno smartphone. Questi studi danno numeri tra loro differenti ma tutti concordano sulle cause degli incidenti stessi ed è facile pensare che essi evidenzino solo la punta di un iceberg perché vanno considerati anche i possibili incidenti che non coinvolgono direttamente l'auto di chi guida utilizzando lo smartphone, ma anche di chi si trovi costretto a modificare il proprio comportamento alla guida, o anche attraversando la strada, qualora ci si accorga della distrazione del guidatore che di fatto sta andando alla cieca;
il Gruppo del Partito Democratico ha presentato un'autonoma proposta di legge analoga all'emendamento riferito alla proposta di legge sull'omicidio nautico. Si tratta dell'A.C. 1392, dal titolo Modifiche agli articoli 589-bis e 590-bis del Codice penale in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime;
oltre agli indispensabili interventi per aggiornare il Codice penale, però, è necessaria anche un'azione culturale ed educativa che parta delle scuole in modo da evidenziare come la guida non sia un gioco e che è estremamente pericoloso mettere in atto comportamenti irresponsabili quando si conduce un'auto;
per questo sarebbe molto importante istituire una giornata nazionale del ricordo per tutte le vittime delle tragedie stradali, giornata da celebrare in tutte le scuole di ogni ordine e grado, che non solo avrebbe un valore di commemorazione di tutti coloro che sono morti sulle strade, ma che contribuirebbe certamente anche alla formazione ed al rafforzamento della cultura della sicurezza alla guida, illustrando a tutti la pericolosità di comportamenti irresponsabili;
al riguardo, il Partito Democratico ha presentato la proposta di legge A.C. 638, Disposizioni concernenti l'assistenza alle vittime di reati nella circolazione stradale e sul lavoro, nella quale, tra l'altro, si propone il riconoscimento, in ottemperanza alla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 60/5 del 26 ottobre 2005, la terza domenica del mese di novembre di ogni anno come Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada celebrandola nelle scuole ed esponendo negli edifici pubblici la bandiera nazionale insieme allo stendardo dell'International Road Victims Partnership, riconosciuta dalle Nazioni Unite e dall'organizzazione mondiale della sanità come rappresentanza delle vittime della strada,
impegna il Governo:
ad agire, per quanto di sua competenza intraprendendo tutte le iniziative necessarie per modificare la legge n. 41 del 2016, inserendo tra le circostanze aggravanti previste dagli articoli 589-bis e 590-bis anche quella, al momento assenti, di incidenti provocati da un guidatore che stia usando il cellulare o altro apparecchio elettronico quando si conduce un'auto, come indicato anche dalla citata proposta di legge n. 1392;
a intraprendere, per quanto di sua competenza, iniziative di comunicazione e cultura della sicurezza stradale quali, ad esempio, quelle previste nella proposta di legge n. 638, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, allo scopo di evidenziare quanto porsi alla guida utilizzando smartphone ed altri apparecchi elettronici rappresenti un pericolo enorme per chi mette in atto questa condotta e per tutte le altre persone che possono essere coinvolte in gravissimi incidenti causati da questi comportamenti.
9/911/3. Casu.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative bilaterali e in ambito europeo in relazione a provvedimenti del Governo austriaco che hanno limitato il transito dei trasportatori italiani verso l'Austria e attraverso il relativo territorio – 3-00650
CATTOI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
il 70 per cento dell'export italiano passa attraverso le Alpi e la maggior parte attraversa il Brennero;
l'Austria ha adottato negli anni dei provvedimenti che hanno fortemente limitato il transito dei trasportatori italiani diretti in Austria o intenzionati ad attraversarla per consegnare le merci nei restanti Paesi dell'Unione europea;
nel 2023 ci sono stati molteplici contatti tra i Governi per risolvere i problemi legati alle limitazioni del Brennero (i cosiddetti «divieti settoriali»);
la Germania ha manifestato una posizione simile a quella italiana affinché venga risolto il problema;
la Commissione europea, insieme alla Corte di giustizia dell'Unione europea, agisce in qualità di «guardiano» dei Trattati e della corretta applicazione del diritto dell'Unione europea –:
quali iniziative politiche bilaterali e in ambito Unione europea abbia adottato o intenda adottare il Governo italiano nei confronti del Governo austriaco per tutelare gli interessi nazionali e individuare una soluzione al problema.
(3-00650)
Elementi in merito ai costi ambientali ed economici relativi alle manifestazioni delle Frecce tricolori, anche nell'ottica della destinazione delle relative risorse alla tutela del territorio – 3-00651
ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, EVI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
intorno alle 17 di sabato 16 settembre 2023, a San Francesco al Campo, nei pressi di Caselle (Torino), è precipitato il Pony 4, uno dei velivoli delle Frecce tricolori; il pilota si è lanciato a pochi metri dal suolo, ma Laura, una bambina di cinque anni, è morta;
la pattuglia delle Frecce tricolori è composta da dieci aerei (dal 1982 utilizzano come velivolo gli Aermacchi Mb.339A/Pan-Mlu), la più numerosa del mondo, e compie esibizioni tutto l'anno;
altre volte le manifestazioni delle Frecce si sono trasformate in tragedie: Ramstein nel 1988; Torvajanica nel 1973; Codroipo 1974; Guidonia 2023;
le Frecce tricolori volano su un addestratore, l'Mb-339, che ha un costo per ora di volo all'incirca di 4-5.000 euro, 7.000 euro considerando personale e ammortamento;
l'aeroporto di Rivolto (Udine) sede della Pan è totalmente dedicato alle Frecce tricolori: già nel 2010, fonte Il Sole 24 ore, ammontavano a 8 milioni di euro l'anno i costi solo per carburante e manutenzione, una cifra considerevole pari all'1,9 per cento del bilancio dell'Aeronautica militare;
il 20 agosto 2023 l'esibizione a Cagliari della durata di 25 minuti è costata 60 mila euro – ogni minuto 2.400 euro – ed è stata pagata dal comune di Cagliari e dalla regione Sardegna con la voce «manifestazione culturale»;
da tempo si discute dell'inutilità di queste manifestazioni; il primo fu Falco Accame che, già nel 1978, presentò una interrogazione (n. 4-05441) e, successivamente, la senatrice Lidia Menapace e la deputata Elettra Deiana, che hanno dato seguito ad una lunga battaglia pacifista per interrompere questa tradizione;
un audio che circola nelle chat dei militari, largamente ripreso dalla stampa, sembra confermare una delle ipotesi al vaglio della procura di Ivrea in merito allo schianto dell'Mb-339: il «bird strike», ovvero l'impatto con uno stormo di uccelli;
è stato sottoscritto un contratto di 300 milioni di euro con Leonardo spa, azienda ora guidata dall'ex Ministro della transizione ecologica Cingolani, per la fornitura di 18 jet T345A in sostituzione dei vecchi Mb-339 –:
quali siano i costi ambientali ed economici sostenuti annualmente per le manifestazioni delle Frecce tricolori, compresi i finanziamenti già stanziati e/o da stanziare per sostituire gli aerei Mb-339 con gli T-345A, e se, diversamente, non ritenga opportuno che dette risorse siano impegnate per finanziare programmi e progetti a tutela del territorio anche in funzione di protezione civile.
(3-00651)
Chiarimenti in merito all'impegno assunto in sede Nato volto a destinare il 2 per cento del prodotto interno lordo alle spese militari, anche alla luce dello scenario macroeconomico italiano ed europeo e degli obiettivi prioritari per la sicurezza nazionale – 3-00652
LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, CESA, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. —Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
nel corso di una conferenza stampa al margine del vertice Nato del 2006 a Riga, in Lettonia, è comparso per la prima volta il riferimento al raggiungimento di una quota del 2 per cento del prodotto interno lordo da destinare alle spese militari, senza prevedere «un impegno formale», ma la «decisione di lavorare a questo obiettivo»;
durante il summit Nato del 2014 a Newport, in Galles, i Capi di Stato e di Governo dei Paesi aderenti hanno formalizzato nella dichiarazione conclusiva quanto deciso nel 2006, stabilendo che tutti gli alleati che spendevano meno del 2 per cento del prodotto interno lordo in ambito militare avrebbero dovuto evitare ogni ulteriore riduzione per questa voce di spesa e, anzi, avrebbero dovuto aumentarla;
l'impegno assunto dai Paesi membri della Nato nel 2014 in Galles, confermato poi nel 2016 a Varsavia e nei summit successivi, non rappresenta un impegno legalmente vincolante e al momento non sono previste conseguenze o sanzioni specifiche per chi non dovesse rispettarlo;
in relazione all'obiettivo della quota 2 per cento del prodotto interno lordo in spesa per la difesa, i Paesi che secondo le stime Nato del 7 luglio 2023 hanno raggiunto questa soglia per l'anno 2023 sono solamente undici su trenta: Stati Uniti (3,49 per cento), Polonia (3,9 per cento), Grecia (3,01 per cento), Estonia (2,73 per cento), Lituania (2,54 per cento), Finlandia (2,45 per cento), Romania (2,44 per cento), Ungheria (2,43 per cento), Lettonia (2,27 per cento), Regno Unito (2,07 per cento) e Slovacchia (2,03 per cento);
la Commissione europea l'11 settembre 2023 ha tagliato le stime sulla crescita del prodotto interno lordo che nell'eurozona si prevede attestarsi su un valore di +0,8 per cento nel 2023, dal +1,1 per cento delle previsioni di primavera, e +1,3 per cento nel 2024, dal +1,6 per cento della stima precedente –:
se ritenga ancora praticabile l'aumento delle spese militari dell'Italia nei prossimi anni verso il parametro del 2 per cento del prodotto interno lordo, anche considerando l'attuale scenario economico italiano ed europeo, e quali ritenga essere le priorità d'investimento, anche alla luce delle nuove minacce che emergono in ambito di sicurezza nazionale cibernetica e di esplorazione dello spazio.
(3-00652)
Elementi e iniziative di competenza in ordine a problematiche emerse con riferimento alla Cgil in qualità di datore di lavoro – 3-00653
FOTI, RIZZETTO, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, SCHIFONE, COPPO, GIOVINE, MALAGOLA, MASCARETTI, VOLPI e ZURZOLO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
si apprende della vicenda di un lavoratore della Cgil che, dopo 40 anni di servizio, il 4 luglio 2023 è stato licenziato dal sindacato per «giustificato motivo oggettivo». Detto licenziamento è stato poi impugnato dal lavoratore che lo ha ritenuto illegittimo;
a quanto è dato sapere, la Cgil ha soppresso la posizione lavorativa di addetto stampa che ricopriva il lavoratore, adducendo la necessità di procedere ad una riorganizzazione e razionalizzazione delle attività di comunicazione. Tuttavia, è emerso che la società che successivamente è stata incaricata di gestire la comunicazione costa milioni di euro all'anno, mentre l'ex portavoce percepiva 55 mila euro lordi annui;
il sindacato non ha proceduto ad una ricollocazione interna del lavoratore rispettando l'obbligo di «repechage» richiesto in via obbligatoria per questa tipologia di licenziamenti, ancor più opportuno, nel caso specifico, atteso il dimensionamento del datore di lavoro: sindacato con oltre 5 milioni di iscritti, con strutture regionali, camere del lavoro, patronati, centri autorizzati di assistenza fiscale, nonché sedi all'estero e incarichi in enti pubblici e commissioni operanti in vari ambiti;
a ciò si aggiunge che la Cgil ha irrogato un simile licenziamento ad un lavoratore quarantennale vicino alla pensione;
il segretario Landini, nel rappresentare le posizioni del sindacato, si è sempre dichiarato contro licenziamenti attivati con tali modalità, ciò a prescindere dalla normativa applicabile, che si tratti del Job Act – in vigore dal 2015 – o della disciplina previgente;
anche alla luce di avvenimenti del medesimo tenore verificatisi in passato, si prende atto delle azioni contraddittorie della Cgil, che a parere degli interroganti rappresenta posizioni pubbliche non coincidenti con le proprie azioni di privata associazione. Considerando il ruolo che riveste nella società quale più grande sindacato d'Italia e quale parte di importanti negoziati in materia di rapporti di lavoro, gli interroganti ritengono necessario che si proceda alla verifica delle condotte poste in essere nella qualità di datore di lavoro. Si intende accertare, in particolare, se risultino licenziamenti illegittimi o in generale rapporti di lavoro irregolari imputabili al sindacato, come pure il ricorso a strumenti di lavoro formalmente alternativi, quali contratti di collaborazione e/o a partita Iva celanti attività subordinata. E se lo stesso ricorra attualmente all'utilizzo dei cosiddetti voucher presso le proprie strutture e/o faccia ricorso a personale in appalto con procedure di pratiche al massimo ribasso –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti come esposti in premessa e quali ne siano gli orientamenti.
(3-00653)
Iniziative volte ad una revisione della bozza di accordo con le regioni relativa alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare un elevato livello di formazione anche in rapporto all'evoluzione della ricerca scientifica e tecnologica – 3-00654
SCOTTO, GRIBAUDO, GUERRA, FOSSI, IACONO, LAUS, SARRACINO, FERRARI, GHIO, FORNARO e CASU. —Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
il Paese è ancora scosso dalla tragedia dei cinque lavoratori morti nella stazione di Brandizzo e dal continuo stillicidio di decessi che, a una media di tre al giorno, si registrano nei luoghi di lavoro;
nonostante i numerosi interventi normativi, ancora nel 2022 l'Inail ha registrato 1.090 incidenti mortali sul lavoro e, da gennaio a luglio 2023, il bilancio delle morti sul lavoro ammonta a 559 vittime;
tutti sembravano concordare con il monito per il quale «morire sul lavoro è un oltraggio ai valori della convivenza»;
ciò accade quando, ciclicamente, si torna a ragionare su come sia centrale il tema della formazione continua, quale diritto universale ed esigibile per ciascun lavoratore, nella definizione di una nuova strategia di miglioramento della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro, anche in considerazione dei costanti e travolgenti progressi della ricerca scientifica e tecnologica;
anche alla luce di tali considerazioni, appare agli interroganti incomprensibile come si sia potuta definire da parte del Ministero interrogato una bozza di accordo da sottoporre alle regioni in materia di disciplina formazione obbligatoria, in attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, fissandone il limite minimo obbligatorio in 10 ore per tutti i settori;
è una soluzione davvero paradossale, che farebbe venir meno la differenziazione per la formazione specifica, attualmente prevista in 4 ore per i settori a basso rischio, 8 ore per i settori a rischio medio e 12 ore per quelli a rischio alto;
nella bozza in questione la formazione specifica risulterebbe equiparata per tutti i settori e determinata in 6 ore;
non solo, tra le modifiche proposte risulta anche un meccanismo che allargherebbe i parametri di accreditamento dei soggetti formatori, includendovi anche realtà con poca o nulla esperienza, nonché, in caso di subappalto, il trasferimento della responsabilità della formazione dal dirigente dell'azienda subappaltante al dirigente dell'impresa affidataria;
qualora confermati i contenuti di tale bozza, si verrebbe a determinare a giudizio degli interroganti un'irresponsabile peggioramento della quantità e della qualità della formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, che – con particolare riferimento ad alcuni settori, come l'edilizia – rappresenterebbe una pericolosissima inversione di tendenza –:
quali urgenti iniziative intenda adottare per rivedere e correggere la suddetta bozza di accordo con le regioni, al fine non solo di non pregiudicare il livello di formazione dei lavoratori italiani, ma di renderla sempre più appropriata e al passo con l'evoluzione della ricerca scientifica e tecnologica.
(3-00654)
Iniziative di competenza per il rinnovo del fondo per le vittime dell'amianto, al fine di tutelare gli interessi sia degli eredi delle vittime, sia delle compagnie portuali – 3-00655
PASTORINO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
il comma 278 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto, che concorre al pagamento di quanto spettante ai superstiti a titolo di risarcimento del danno;
tali misure, inizialmente previste per gli anni 2016-2018, sono state estese fino al 2022 e nel 2021 si è allargata la cerchia dei soggetti che possono avvalersi del fondo. Tuttavia, tale risorsa non è stata ulteriormente rinnovata, ma si è scelto di istituire un nuovo fondo, restringendo i soggetti fruitori della disposizione e tenendo fuori, ad esempio, le compagnie portuali;
emblematico è il caso della «Compagnia portuale Culp Savona s.c. Pippo Rebagliati», che nel 2012 è stata condannata ad un risarcimento di 2.400.000 euro agli eredi dei due soci della compagnia deceduti per mesotelioma pleurico a seguito dell'esposizione all'amianto, verdetto confermato dalla sentenza della corte di appello nel 2015 e dalla Corte di cassazione nel 2017. In questo caso la disponibilità degli aventi diritto a non chiedere l'esecutività delle sentenze e l'applicazione, fino al 2022, della disposizione di cui al citato comma 278 hanno permesso che gli eredi venissero rimborsati mediante le risorse del fondo per le vittime dell'amianto appositamente costituito;
così come per la Culp, il mancato rinnovo del fondo può rappresentare un grave problema anche per altre compagnie portuali. Pertanto, se da un lato si deve doverosamente rispondere alle vittime e ai loro eredi, dall'altro si deve tener conto di una serie di fattori caratterizzanti le compagnie, che impongono una riflessione, e valutare le conseguenze del mettere in discussione alcune di esse, compromettendo l'operatività dei porti in cui svolgono le loro attività in modo efficace ed efficiente –:
se, data la situazione esposta in premessa e alla luce delle conseguenze del mancato rinnovo del fondo per le vittime dell'amianto, ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza volte a prevedere nuove risorse estendendo l'operatività delle disposizioni previste dal citato comma 278 al fine di venire incontro alle esigenze sia degli eredi delle vittime sia delle compagnie portuali, nella tutela degli interessi di entrambe le parti e dell'operatività dei porti italiani.
(3-00655)
Iniziative di competenza per aumentare il finanziamento del «Fondo affitti» per studenti fuori sede, anche in considerazione dell'impegno assunto dal Governo in sede parlamentare – 3-00656
CASO, ORRICO, AMATO e CHERCHI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno accademico, studentesse e studenti universitari di Milano hanno ripreso la protesta contro il «caro affitti». Dopo la mobilitazione della primavera 2023 iniziata nel capoluogo lombardo e poi diffusasi in tutto il Paese, il 12 settembre 2023 sono tornate le tende proprio davanti alla sede del Politecnico. L'inizio del nuovo anno accademico ha visto infatti riproporsi, immutato ed in certi casi aggravato, il problema del «caro alloggi»;
la residenzialità universitaria è oggetto di una specifica riforma del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha stanziato circa 1 miliardo di euro per raggiungere, entro dicembre 2026, il target di sessantamila posti letto aggiuntivi rispetto a quelli attuali (47.500);
l'obiettivo intermedio a fine 2022 doveva essere la messa a disposizione di 7.500 nuovi posti letto. Ne sono stati certificati addirittura 8.500, ma di questi quelli realizzati ex novo sembrerebbero essere circa la metà, tant'è vero che la Commissione europea è intervenuta tagliando dalla terza rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza proprio i 500 milioni di euro destinati agli studentati;
a oggi risulta difficile il raggiungimento del target previsto per dicembre 2026, che, tra l'altro, come denunciato dalle associazioni studentesche, non sembrerebbe garantire il soddisfacimento della domanda relativa alle graduatorie del diritto allo studio;
per dare un aiuto concreto agli studenti in difficoltà, il MoVimento 5 Stelle aveva promosso il finanziamento, con la legge di bilancio per il 2021, del Fondo annuale destinato alla copertura delle spese di locazione sostenute dagli studenti fuori sede, con un contributo iniziale di 15 milioni di euro;
tale Fondo è stato rifinanziato nella legge di bilancio per il 2023 con appena 4 milioni di euro, cifra totalmente insufficiente a sostenere stabilmente il diritto allo studio;
durante l'esame, in Aula alla Camera dei deputati nel mese di maggio 2023, delle mozioni sul tema «caro affitti studenti universitari», il Governo, accogliendo uno soltanto degli impegni della mozione presentata dal MoVimento 5 Stelle, si è impegnato: «ad individuare, nel prossimo provvedimento utile, risorse adeguate per incrementare la dotazione finanziaria del fondo affitti degli studenti universitari fuori sede introdotto dalla legge n. 178 del 2020»;
al momento l'impegno non è stato rispettato –:
se non intenda rispettare finalmente l'impegno preso e adottare iniziative di competenza per aumentare il finanziamento del «Fondo affitti» per studenti fuori sede, al fine di aiutare concretamente e in maniera tempestiva gli studenti che versano in condizioni di difficoltà a causa del «caro affitti» e della penuria di posti letto negli studentati.
(3-00656)
Chiarimenti in merito a ipotesi di proroga della durata del mandato dei rettori universitari, finalizzata alla realizzazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – 3-00657
CASTIGLIONE, MARATTIN, DEL BARBA, ENRICO COSTA, GADDA, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
ai sensi della legge n. 240 del 2010, gli statuti delle università statali in materia di organi di governo sono stati modificati nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione e dell'articolo 6 della legge n. 168 del 1989, nonché in osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 240 del 2010, tra i quali «la durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile»;
sono i singoli statuti che devono normare in modo puntuale le procedure e le modalità per l'elezione dei rettori e non possono ovviamente prevedere deroghe a una norma primaria;
desta preoccupazione quanto si apprende da articoli di stampa (Gazzetta del Sud del 14 luglio 2023) in cui si afferma che non v'è certezza sulla data delle elezioni (in quel caso per l'Università di Messina), in quanto prima c'è da sciogliere il nodo relativo a una eventuale proroga legata alla possibilità di chiudere da parte degli attuali rettori i progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza;
questa voce sembrerebbe confermata da un altro articolo pubblicato sullo stesso quotidiano il 12 agosto 2023, nel quale si legge di una proroga che «dovrebbe essere approvata dal Governo e poi ratificata dai due rami del Parlamento, di cui non c'è alcuna certezza, ma che i rettori avrebbero chiesto per poter seguire i progetti avviati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza scadono nel 2026 e, quindi, un'eventuale proroga così giustificata non potrebbe essere di «pochi mesi», ma dovrebbe protrarsi per non meno di ulteriori due o tre anni;
non si ravviserebbe, peraltro, per quale ragione un'eventuale necessità di proroga per gli atenei non dovrebbe riguardare anche altre istituzioni interessate in modo molto più significativo dal piano (comuni, città metropolitane, regioni o perfino istituzioni governative);
in diversi atenei sono state tenute a giugno 2023 le elezioni per il rinnovo dei rettori e in altri sono state già indette, o in corso di svolgimento, e questi rettori entreranno in carica nell'autunno 2023, rendendo ancor più incongruente la proroga dei soli rettori in scadenza nel 2024 –:
se le anticipazioni di stampa sulla proroga corrispondano alle intenzioni del Governo e, in generale, se il Ministro interrogato sia a conoscenza di richieste da parte di uno o più atenei di prorogare il mandato del proprio rettore oltre la durata di sei anni e se intenda prendere in considerazione tale eventualità.
(3-00657)
Iniziative di competenza in ordine a presunte irregolarità relative ai test di ammissione ai corsi di laurea di medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria – 3-00658
DE PALMA, BARELLI, DALLA CHIESA, TASSINARI, MULÈ, ARRUZZOLO, BAGNASCO, BATTILOCCHIO, BATTISTONI, BENIGNI, DEBORAH BERGAMINI, CALDERONE, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CAROPPO, CASASCO, CATTANEO, CORTELAZZO, D'ATTIS, FASCINA, GATTA, MANGIALAVORI, MARROCCO, MAZZETTI, NEVI, ORSINI, NAZARIO PAGANO, PATRIARCA, PELLA, PITTALIS, POLIDORI, ROSSELLO, RUBANO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SALA, SORTE, SQUERI, TENERINI e TOSI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
per l'anno accademico 2023/2024 e seguenti il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1107 del 24 settembre 2022 ha disposto che «l'ammissione dei candidati (...) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana (...) avviene a seguito di superamento di apposita prova d'esame cosiddetta “Tolc” (Test online Cisia) e la partecipazione al procedimento di formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale» tramite l'utilizzo dei punteggi ottenuti ai test;
le sessioni di svolgimento dei Tolc, propedeutiche per l'ammissione ai corsi di laurea, sono due per ogni anno solare e sono state fissate, per il 2023, nel mese di aprile e nel mese di luglio; di conseguenza, in data 30 novembre 2022 sono stati identificati i periodi delle sessioni di svolgimento dei Tolc-Med e Tolc-Vet, rispettivamente dal 13 al 22 aprile 2023 e dal 15 al 25 luglio 2023;
da fonti di stampa si apprende che le domande proposte ai Tolc di luglio 2023 risultano essere state diffuse prima dello svolgimento delle prove; inoltre, risulta essere stato depositato un ricorso collettivo presso il tribunale amministrativo regionale del Lazio per denunciare una serie di presunte irregolarità e violazioni del bando e dei quiz –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza della vicenda citata in premessa e quali iniziative di competenza abbia intrapreso o intenda intraprendere per assicurarsi della correttezza della procedura di selezione dei giovani aspiranti medici e veterinari.
(3-00658)
MOZIONI CAROTENUTO ED ALTRI N. 1-00080, MARI ED ALTRI N. 1-00179, GRIBAUDO ED ALTRI N. 1-00180, SOUMAHORO E SCHULLIAN N. 1-00181, D'ALESSIO ED ALTRI N. 1-00182 E RIZZETTO, GIACCONE, TENERINI, PISANO ED ALTRI N. 1-00183 CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Mozioni
La Camera,
premesso che:
1) secondo i dati resi disponibili nella sezione «Open data» del Portale Inail, nel 2022 si sono rilevate complessivamente 697.773 denunce di infortunio, il 25,67 per cento in più rispetto al 2021. Dei 697.773 casi rilevati, 607.806 riguardano infortuni avvenuti in occasione di lavoro, 89.967 infortuni in itinere. Con riferimento al genere, l'aumento riguarda sia la componente femminile, le cui denunce sono passate da 200.557 a 286.522 (+42,86 per cento), sia la componente maschile, con 411.251 denunce, 56.572 in più rispetto al 2021 (+15,95 per cento);
2) l'analisi territoriale delle denunce rilevate nel corso del 2022 evidenzia, rispetto al 2021, aumenti del 37,29 per cento per il Sud, del 33,15 per cento per le Isole, del 30,42 per cento per il Nord Ovest, del 29,36 per cento per il Centro e del 13,29 per cento per il Nord Est;
3) il numero delle denunce è in aumento in tutte le regioni rispetto al 2021: incrementi maggiori si sono rilevati in Lombardia, con 27.869 denunce in più, nel Lazio (+16.737), in Veneto (+14.458), in Campania (+13.495), in Piemonte (+12.830), in Toscana (+9.906), in Liguria (+9.245), in Sicilia (+8.785), in Emilia-Romagna (+7.104), in Puglia (+4.868), in Abruzzo (+4.273), in Sardegna (+2.815), nelle Marche (+2.470), in Calabria (+2.332) e in Umbria (+1.725). Seguono, in ordine decrescente, il Friuli Venezia Giulia (+993), la provincia autonoma di Bolzano (+798), il Molise (+695), la provincia autonoma di Trento (+679), la Valle d'Aosta (+314) e la Basilicata (+146);
4) con riferimento agli infortuni con esito mortale sono stati 1.090 casi, a fronte dei 1.221 rilevati nel 2021 (-10,73 per cento); l'analisi territoriale evidenzia diminuzioni per tutte le macroaree geografiche (-26,10 per cento per il Sud, -11,23 per cento per il Nord Est, -3,83 per cento per il Nord Ovest, -3,45 per cento per le isole, -0,88 per cento per il Centro). Con riferimento al genere, la diminuzione riguarda sia la componente femminile, con 120 denunce a fronte delle 126 rilevate nell'anno precedente (-4,76 per cento), sia la componente maschile, con 970 casi a fronte dei 1.095 rilevati nel 2021 (-11,42 per cento); ad aumentare sono soprattutto i casi avvenuti nel tragitto tra casa e azienda, crollati durante le fasi più acute della pandemia;
5) colpisce anche il dato del sensibile aumento degli infortuni mortali fra i più giovani: sono 196 infortuni mortali fra i 25-39enni e 22 fra gli under 20;
6) pur trattandosi di dati provvisori in quanto soggetti a consolidamento in esito alla definizione amministrativa dei singoli casi, l'Inail sottolinea che si è registrato un decremento nel 2022 rispetto al 2021 solo dei casi avvenuti in occasione di lavoro, scesi da 973 a 790 per il notevole minor peso delle morti COVID-19, mentre quelli in itinere sono passati da 248 a 300. Il calo ha riguardato soprattutto l'industria e servizi (da 1.040 a 936 denunce), seguita da conto Stato (da 53 a 36) e agricoltura (da 128 a 118);
7) in aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 60.774 (+9,9 per cento);
8) come evidenziato da Bruno Giordano, ex direttore dell'ispettorato nazionale del lavoro, si tratta di «Dati veri, ma non è tutto il vero: mancano gli incidenti che coinvolgono forze dell'ordine, forze armate, vigili del fuoco, e il numero oscuro degli incidenti, quelli non denunciati per nascondere un lavoro nero o per paura di perdere un lavoro precario» (La Repubblica del 3 febbraio 2023);
9) dietro i numeri e le fredde statistiche ci sono storie di persone e famiglie che diventano il filo rosso di una «strage silenziosa» e il tragico evento di Brandizzo, di cui si contano addirittura 5 vittime, è solo il più recente di una ignobile serie;
10) al di là dell'accertamento delle cause dell'accaduto da parte della magistratura, il problema delle morti bianche rappresenta un'emergenza che deve essere affrontata immediatamente da tutti gli attori istituzionali;
11) questo preoccupante trend non è una fatalità, ma il risultato della diffusa abitudine a ritenere la riduzione del costo del lavoro elemento strategico per la competitività e la formazione professionale (quando presente) è finalizzata sempre più spesso al sostegno delle competenze necessarie per la produzione;
12) ma il lavoro «uccide» in molti altri modi: il dilagare della precarietà, le trasformazioni dei rapporti di lavoro con il sempre più frequente cambiamento di mansioni, il ricorso al lavoro in appalto, poca innovazione e investimento nei sistemi di sicurezza dei macchinari nei processi produttivi, scarsa informazione e formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori sulle misure di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, lavoro nero, complessità di accesso agli incentivi per le imprese virtuose in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, innalzamento dell'età pensionabile divenuta insopportabile soprattutto per determinati lavori, lacune normative come nei casi dei «rider» e dei giovani morti nei percorsi di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro), pochi controlli da parte dei soggetti preposti anche a causa della insufficienza di personale (Ispettorato del lavoro, Asl, Inps, e altro);
13) proprio in tema di controlli, precise indicazioni sulle criticità del sistema delle ispezioni sul lavoro e sulle possibili innovazioni da introdurre sono contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva (Doc. XVII, n. 7), approvato nella XVIII legislatura dalla XI Commissione nella seduta del 2 dicembre 2020;
14) nell'ambito della richiamata indagine conoscitiva si era, in particolare, sottolineato il progressivo assottigliamento delle risorse umane destinate ai controlli, evidenziando come l'Inail nel 2019 potesse contare, per lo svolgimento dei controlli di propria competenza, solamente su 269 ispettori, a fronte dei 284 in servizio nel 2018, dei 299 in servizio nel 2017 e dei 350 in servizio nel 2016;
15) è altresì necessario adottare una modalità organizzativa maggiormente efficiente per il sistema dei controlli sul lavoro ovverosia istituire una procura nazionale del lavoro che, attraverso la distribuzione dei magistrati in pool specialistici, sia suscettibile di assicurare efficienti sinergie tra i diversi attori coinvolti e uniformità dell'intervento. La specializzazione è infatti un elemento fondamentale per il conseguimento di risultati positivi e, pertanto, la costituzione di un pool può indubbiamente produrre ottimi risultati, come si evince dall'esito dei processi Thyssen Krupp ed Eternit, nonché dal cosiddetto processo Pirelli, meno noto, ma di difficoltà e importanza analoga a quella degli altri due. Serve in tal senso una procura «esperta», specializzata nel fare fronte alle ipotesi di reato caratterizzate da maggiore complessità, ipotesi di reato di cui alcuni uffici non sono in grado di occuparsi, non per cattiva volontà, ma per difetto di competenza specifica e per mancanza di esperienza pregressa sul campo;
16) una simile organizzazione giudiziaria innovativa nel campo della sicurezza del lavoro è suscettibile di garantire un'azione maggiormente efficiente anche a fronte della centralizzazione che una tale organizzazione comporta: ciò consentirebbe di affrontare con indagini incisive e rapide le grandi tragedie che continuano a verificarsi e garantire la presenza di pubblici ministeri esperti nei procedimenti penali. Similmente sarebbe possibile non limitarsi ad operare in seguito a tragedie già consumate, ma svolgere azioni sistematiche e organiche di prevenzione in ordine ai problemi che maggiormente insidiano la sicurezza del lavoro in violazione delle norme vigenti e penalmente sanzionate. Ancora, si adotterebbero metodologie di indagine innovative e più penetranti, non ferme all'accertamento della responsabilità dei livelli più bassi della gerarchia aziendale, ma volte a far chiarezza sui centri decisionali dove si definiscono le politiche anche per quanto riguarda la sicurezza, anche ponendo rimedio all'attuale fuorviante frammentazione delle indagini su situazioni analoghe, quando non identiche, che si verificano in diversi luoghi del territorio nazionale;
17) occorre assicurare un sostegno alle imprese che investano nell'incremento degli standard di sicurezza sul lavoro: la sicurezza sul lavoro non è solo un obbligo, da adempiere in conformità alle prescrizioni legislative, ma deve essere connotata anche come un'opportunità, che possa indurre le aziende, anche attraverso misure premiali, a elevare gli standard di sicurezza, incrementandoli anche in una misura maggiore rispetto ai livelli «minimi» previsti ex lege;
18) in tale direzione è fondamentale sostenere l'azione dell'Inail per dare attuazione all'articolo 11 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede il finanziamento da parte dell'istituto di una serie di attività formative e di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza effettuati dalle imprese; recentemente con il bando Isi 2022, l'Inail metterà a disposizione 333,3 milioni a fondo perduto, una dotazione di oltre 60 milioni in più rispetto all'anno scorso;
19) un tema come quello della sicurezza, in particolare nei luoghi di lavoro, non può essere oggetto di soluzioni estemporanee o dettate dall'onda dell'emozione legata agli avvenimenti; si avverte sempre più forte la necessità di intervenire prima di tutto sullo sviluppo di una vera cultura della prevenzione, quella cultura che va promossa sin dai banchi di scuola e che può essere solo il frutto di azioni mirate e organiche di formazione, informazione e sensibilizzazione. In tal senso, l'auspicio è che possa proseguire speditamente l'iter legis relativo all'A.C. 373, a prima firma dell'onorevole Barzotti, che intende introdurre nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado l'insegnamento della disciplina denominata «cultura della sicurezza», in quanto è necessario partire dalla scuola per diffondere la cultura della sicurezza nei soggetti esposti a infortuni e a malattie correlati ai rischi presenti negli ambienti lavorativi, domestici e di vita;
20) in tema di ampliamento delle tutele, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a seguito dei gravi infortuni subiti da giovani studenti e stagisti, in data 26 gennaio 2023, ha annunciato un ampliamento della tutela infortunistica degli studenti, senza che però si registri alcun seguito a riguardo;
21) prevenzione e formazione nei luoghi di lavoro, dunque, devono diventare una strategia e una scelta politica, con più risorse per mettere in sicurezza i processi produttivi e con più controlli e un coordinamento degli interventi; anche l'esigenza di semplificazione deve conciliarsi con quella di mantenere inalterati gli standard di tutela in ambito infortunistico;
22) in Italia, ancora oggi, la sicurezza e la tutela della salute viene percepita, dalla maggior parte dei soggetti coinvolti a vario titolo, come un insieme di norme e procedure che non produce valore alcuno e, anzi, va a intralciare le normali attività produttive. Di conseguenza, nelle imprese, l'investimento in risorse umane e materiali è stato ed è, quasi sempre, discontinuo e dispersivo;
23) se la nostra Carta costituzionale, all'articolo 41, stabilisce che l'iniziativa economica privata è libera, allo stesso tempo prevede che essa non possa «svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» e che «la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali»;
24) così, l'articolo 6, comma 8, lettera g), e l'articolo 27, del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, concernono il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, e richiedono l'elaborazione di criteri finalizzati alla definizione del relativo sistema, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
25) sebbene siano trascorsi anni dall'entrata in vigore delle disposizioni citate, nulla è ancora stato fatto e, invero, sono state già da tempo avanzate proposte di istituzione della cosiddetta «patente a punti» per le imprese, ovverosia un meccanismo in base al quale, chiunque intenda avviare un'attività economica, debba soddisfare preventivamente una serie di requisiti minimi in materia di salute e sicurezza sul lavoro per accedere al mercato e il cui mantenimento costituisca, poi, condicio sine qua non, per rimanere nello stesso,
impegna il Governo:
1) ad adottare le opportune iniziative normative volte ad ampliare la tutela antinfortunistica anche allo svolgimento delle attività formative di qualsiasi tipologia che vengono svolte a qualsiasi titolo dalle imprese e nelle quali sono coinvolti gli studenti di ogni ordine e grado, compresi quelli impegnati in percorsi di istruzione e formazione professionale, tirocinanti, stagisti e docenti;
2) ad adottare ogni iniziativa di competenza volta ad implementare l'organico tecnico di tutti gli enti preposti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza e di lavoro regolare, nonché a rafforzare i controlli ispettivi in materia di salute e sicurezza nell'ambito delle attività di formazione-lavoro;
3) ad adottare le opportune iniziative normative volte ad istituire una Procura nazionale del lavoro ovverosia una modalità organizzativa e di coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro maggiormente efficiente che, anche attraverso la distribuzione dei magistrati in pool specialistici, assicurando sinergie tra i diversi attori coinvolti, uniformità dell'intervento, specializzazione ed innovazione delle modalità di indagine;
4) ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a incrementare l'ammontare delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i bandi Isi-Inail finalizzati a progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese, nonché dei progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai princìpi di responsabilità sociale delle imprese;
5) ad adottare un piano straordinario dedicato alla formazione continua dei lavoratori, nonché ogni iniziativa di competenza volta a prevedere agevolazioni fiscali sia per incrementare la formazione continua del personale, sia per favorire il rinnovo dei macchinari, molto spesso causa di incidenti perché troppo obsoleti;
6) ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a sostenere gli investimenti a favore della sicurezza sul lavoro, nonché dell'ammodernamento delle imprese agricole ed edili e dei relativi metodi e strumenti di lavoro;
7) ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a consolidare e rafforzare l'attività di controllo in materia di sicurezza sul lavoro, considerando in particolare la necessità di superare le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, relative al ruolo a esaurimento del personale ispettivo dell'Inps e dell'Inail, nonché riportare in capo ai due istituti l'autonomia e le competenze con riferimento al relativo personale ispettivo, nel quadro del coordinamento assicurato dall'ispettorato nazionale del lavoro;
8) ad adottare ogni iniziativa di competenza volta ad assicurare l'interoperabilità e la piena condivisione tra Ispettorato nazionale del lavoro e Inail delle banche dati rilevanti ai fini delle attività di controllo, nel rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati personali;
9) ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a prevedere una nuova funzione di vigilanza collaborativa del personale sanitario Inail, anche al fine di garantire alle imprese il supporto formativo nell'attività di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro;
10) ad adottare ogni iniziativa di competenza volta ad affinare, anche attraverso una loro migliore organizzazione e integrazione, le procedure ispettive di competenza delle aziende sanitarie, anche al fine di contrastare i fattori di rischio biologico, compreso il rischio epidemiologico da COVID-19;
11) ad adottare le opportune iniziative normative volte all'introduzione, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema educativo di istruzione e formazione, dell'insegnamento della cultura della sicurezza, finalizzato a rendere consapevoli gli studenti delle diverse fasce di età dei potenziali rischi conseguenti a comportamenti errati nei luoghi di lavoro e nella vita domestica e scolastica, nonché a fornire loro la conoscenza e l'addestramento adeguati a riconoscere situazioni di pericolo;
12) ad adottare ogni iniziativa di competenza volta ad istituire la cosiddetta «patente a punti» per la qualificazione delle imprese, ovvero a prevedere un meccanismo in base al quale, chiunque intenda avviare un'attività economica, debba soddisfare preventivamente una serie di requisiti minimi in materia di salute e sicurezza sul lavoro per accedere e restare nel mercato di riferimento;
13) ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a prevedere l'introduzione di strumenti e meccanismi premiali di tipo strutturale per le imprese, atti a favorire e selezionare le imprese più virtuose anche nell'accesso a specifici incentivi ed esoneri contributivi e ad appalti e commesse pubbliche;
14) ad avviare ogni iniziativa di competenza al fine di istituire un tavolo tecnico con il compito di proporre una revisione generale dei vigenti accordi Stato-regioni in tema di livelli della formazione sulla sicurezza sul lavoro, sui contenuti dei percorsi formativi e dell'aggiornamento, in modo da assicurare qualità ed efficacia alla formazione.
(1-00080)(Ulteriore nuova formulazione) «Carotenuto, Aiello, Tucci, Barzotti, Quartini, Amato, Caramiello, Auriemma».
La Camera,
impegna il Governo:
1) ad adottare le opportune iniziative normative volte all'introduzione, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema educativo di istruzione e formazione, dell'insegnamento della cultura della sicurezza, finalizzato a rendere consapevoli gli studenti delle diverse fasce di età dei potenziali rischi conseguenti a comportamenti errati nei luoghi di lavoro e nella vita domestica e scolastica, nonché a fornire loro la conoscenza e l'addestramento adeguati a riconoscere situazioni di pericolo;
2) a valutare l'adozione di ogni iniziativa di competenza volta a definire procedure di qualificazione delle imprese (patente a punti) in ordine al costante soddisfacimento dei requisiti minimi in materia della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, tenendo conto della specificità dei singoli settori merceologici;
(1-00080)(Ulteriore nuova formulazione - testo modificato nel corso della seduta) «Carotenuto, Aiello, Tucci, Barzotti, Quartini, Amato, Caramiello, Auriemma».
La Camera,
premesso che:
1) l'incidente occorso il 30 agosto 2023 presso la stazione ferroviaria di Brandizzo, e la conseguente tragica morte di cinque lavoratori impiegati da un'impresa appaltatrice per la manutenzione del tratto ferroviario Milano-Torino, costituisce solo un episodio, pur particolarmente grave, di una serie sanguinosa di decessi e infortuni che si verificano con cadenza giornaliera in danno dei lavoratori sul territorio nazionale. I dati 2021-2022 sugli infortuni pubblicati dall'Inail ed elaborati dall'Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente evidenziano che, da gennaio a luglio 2023, il bilancio delle morti sul lavoro ammonta a 559 vittime, di cui 430 in occasione di lavoro e 129 in itinere, con una media di 80 decessi al mese;
2) il dato, ricavabile dai rilievi Inail, mostra un sensibile aumento degli infortuni mortali fra i lavoratori più giovani, che ammontano a 196 sinistri, con esito fatale tra i 25 e i 39 anni, e 22 tra i minori di vent'anni;
3) gli infortuni e i decessi sul luogo di lavoro o nel percorso per giungervi o allontanarsene riguardano la quasi totalità dei settori produttivi, ciascun tassello delle singole filiere volte alla commercializzazione e produzione di beni e servizi, e coinvolgono prestatori d'opera impiegati a vario titolo presso piccole e medie imprese, imprese familiari, cooperative, ma anche grandi sedi di distribuzione e produzione multinazionale;
4) il Presidente della Repubblica nel messaggio del 12 settembre 2023 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in occasione dell'avvio del corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha scritto: «I morti di queste settimane ci dicono che quello che stiamo facendo non è abbastanza»;
5) è, quindi, prioritario l'obiettivo dell'azzeramento del numero degli infortuni, in particolar modo di quelli mortali, nonché delle malattie professionali, da conseguire attraverso attività sinergiche e virtuose che attivino tutti gli strumenti disponibili (prevenzione, vigilanza, assistenza, repressione, incentivazione delle stesse buone pratiche preventive) fino all'emarginazione delle aziende che reiteratamente violino le norme di tutela della salute e sicurezza e, al contrario, alla valorizzazione delle imprese che assicurino una tutela rafforzata della sicurezza sul lavoro;
6) è necessario individuare un nuovo approccio strategico alla prevenzione degli infortuni sul lavoro che si traduca in azioni sul piano normativo, organizzativo, disciplinare e culturale e che tenga conto, tra l'altro, da un lato, del principio di differenziazione delle attività economiche e, dall'altro, dell'evoluzione del mondo del lavoro;
7) è necessario che in sede parlamentare sia svolta una valutazione analitica sull'organicità, esaustività e attualità della normativa di cui al testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla presenza di eventuali lacune normative da colmare in relazione a specifici settori produttivi;
8) si rileva l'esigenza che la Camera dei deputati possa trarre soluzioni normative e prospettive di indirizzo politico ed amministrativo, fondate sulla valorizzazione delle acquisizioni, anche provvisorie, a cui perverrà la Commissione d'inchiesta, istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati,
impegna il Governo:
1) ad assumere immediate iniziative al fine del potenziamento degli organici, delle professionalità e delle strutture in cui operano gli organici, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, degli enti preposti ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione degli incidenti e degli infortuni sui luoghi di lavoro, al fine dell'aumento delle verifiche dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro pubblici e privati;
2) a valutare l'opportunità di adottare iniziative anche di carattere normativo volte a inserire il settore della manutenzione ferroviaria nella categoria dei lavori usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
3) ad adottare iniziative volte a introdurre disposizioni di carattere premiale in favore delle imprese che assicurino ulteriori e più salde tutele per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e a rafforzare le misure sanzionatorie per le imprese che si rendono responsabili di violazioni in tema di sicurezza;
4) ad adottare iniziative di competenza volte a procedere alla celere implementazione del fascicolo elettronico di ogni singolo lavoratore per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a prevedere percorsi formativi premiali in punto di sicurezza del lavoro, tarati sulle caratteristiche peculiari dei singoli lavoratori;
5) ad individuare, per quanto concerne le condizioni di fragilità che aumentano il rischio infortunistico e la morbilità professionale, le best practice in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riguardo ai principi di differenziazione e adeguatezza rispetto alla dimensione aziendale e al tipo di attività produttiva;
6) a favorire l'avvio di un'attività conoscitiva sulla transizione digitale e sulle nuove tecnologie e sul loro potenziale utilizzo ai fini di prevenzione generale e speciale degli infortuni sul lavoro;
7) ad individuare nuove tecniche di monitoraggio e aggiornamento, in sinergia con l'Inail, sui dati di rilievo per gli infortuni sui luoghi di lavoro, con l'obiettivo di raggiungere un rafforzamento delle tecniche e degli istituti di prevenzione e migliorare l'adeguatezza degli interventi correttivi rispetto alla tipologia di infortunio;
8) a valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza volte a favorire l'interoperabilità e la piena condivisione, tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Inail, delle banche dati rilevanti ai fini delle attività di controllo, nel rispetto della disciplina relativa alla protezione dei dati personali;
9) ad effettuare una valutazione analitica della possibile relazione causale tra gli istituti del decentramento produttivo, tra cui la subfornitura, il subappalto e il distacco, da una parte, e l'eventuale abbassamento della soglia delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, dall'altra;
10) ad effettuare un costante monitoraggio e verifica dell'attuazione e della realizzazione delle misure e dei progetti relativi alla sicurezza del lavoro previsti e finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, valutando, altresì, in sede di eventuali proposte di modifica da presentare alla Commissione europea, di aumentare le risorse finanziarie da destinare alle misure e ai progetti relativi alla sicurezza e alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni sui luoghi di lavoro;
11) a valutare iniziative normative volte ad istituire una procura nazionale del lavoro e comunque, per quanto di competenza, promuovere iniziative dirette ad assicurare la costituzione presso tutti gli uffici giudiziari di pool specialistici per reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurando una collaborazione tra gli stessi al fine di garantire coordinamento, specializzazione e innovazione nelle modalità di indagine;
12) a promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro in riferimento ad ogni livello di istruzione e formazione, adottando iniziative di competenza volte a prevedere altresì il coinvolgimento, con apposite attività formative, delle classi docenti e l'eventuale introduzione di un insegnamento ad hoc.
(1-00179) «Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti».
La Camera,
premesso che:
1) l'incidente occorso il 30 agosto 2023 presso la stazione ferroviaria di Brandizzo, e la conseguente tragica morte di cinque lavoratori impiegati da un'impresa appaltatrice per la manutenzione del tratto ferroviario Milano-Torino, costituisce solo un episodio, pur particolarmente grave, di una serie sanguinosa di decessi e infortuni che si verificano con cadenza giornaliera in danno dei lavoratori sul territorio nazionale. I dati 2021-2022 sugli infortuni pubblicati dall'Inail ed elaborati dall'Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente evidenziano che, da gennaio a luglio 2023, il bilancio delle morti sul lavoro ammonta a 559 vittime, di cui 430 in occasione di lavoro e 129 in itinere, con una media di 80 decessi al mese;
2) il dato, ricavabile dai rilievi Inail, mostra un sensibile aumento degli infortuni mortali fra i lavoratori più giovani, che ammontano a 196 sinistri, con esito fatale tra i 25 e i 39 anni, e 22 tra i minori di vent'anni;
3) gli infortuni e i decessi sul luogo di lavoro o nel percorso per giungervi o allontanarsene riguardano la quasi totalità dei settori produttivi, ciascun tassello delle singole filiere volte alla commercializzazione e produzione di beni e servizi, e coinvolgono prestatori d'opera impiegati a vario titolo presso piccole e medie imprese, imprese familiari, cooperative, ma anche grandi sedi di distribuzione e produzione multinazionale;
4) il Presidente della Repubblica nel messaggio del 12 settembre 2023 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in occasione dell'avvio del corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha scritto: «I morti di queste settimane ci dicono che quello che stiamo facendo non è abbastanza»;
5) è, quindi, prioritario l'obiettivo dell'azzeramento del numero degli infortuni, in particolar modo di quelli mortali, nonché delle malattie professionali, da conseguire attraverso attività sinergiche e virtuose che attivino tutti gli strumenti disponibili (prevenzione, vigilanza, assistenza, repressione, incentivazione delle stesse buone pratiche preventive) fino all'emarginazione delle aziende che reiteratamente violino le norme di tutela della salute e sicurezza e, al contrario, alla valorizzazione delle imprese che assicurino una tutela rafforzata della sicurezza sul lavoro;
6) è necessario individuare un nuovo approccio strategico alla prevenzione degli infortuni sul lavoro che si traduca in azioni sul piano normativo, organizzativo, disciplinare e culturale e che tenga conto, tra l'altro, da un lato, del principio di differenziazione delle attività economiche e, dall'altro, dell'evoluzione del mondo del lavoro;
7) è necessario che in sede parlamentare sia svolta una valutazione analitica sull'organicità, esaustività e attualità della normativa di cui al testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla presenza di eventuali lacune normative da colmare in relazione a specifici settori produttivi;
8) si rileva l'esigenza che la Camera dei deputati possa trarre soluzioni normative e prospettive di indirizzo politico ed amministrativo, fondate sulla valorizzazione delle acquisizioni, anche provvisorie, a cui perverrà la Commissione d'inchiesta, istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati,
impegna il Governo:
1) a favorire il potenziamento degli organici e delle professionalità degli enti preposti ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
2) a valutare l'opportunità di adottare iniziative anche di carattere normativo volte a inserire il settore della manutenzione ferroviaria nella categoria dei lavori usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
3) ad adottare iniziative volte a introdurre disposizioni di carattere premiale in favore delle imprese che assicurino ulteriori e più salde tutele per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e a rafforzare le misure sanzionatorie per le imprese che si rendono responsabili di violazioni in tema di sicurezza;
4) ad adottare iniziative di competenza volte a procedere alla celere implementazione del fascicolo elettronico di ogni singolo lavoratore per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a prevedere percorsi formativi premiali in punto di sicurezza del lavoro, tarati sulle caratteristiche peculiari dei singoli lavoratori;
5) ad individuare, per quanto concerne le condizioni di fragilità che aumentano il rischio infortunistico e la morbilità professionale, le best practice in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riguardo ai principi di differenziazione e adeguatezza rispetto alla dimensione aziendale e al tipo di attività produttiva;
6) a favorire l'avvio di un'attività conoscitiva sulla transizione digitale e sulle nuove tecnologie e sul loro potenziale utilizzo ai fini di prevenzione generale e speciale degli infortuni sul lavoro;
7) ad individuare nuove tecniche di monitoraggio e aggiornamento, in sinergia con l'Inail, sui dati di rilievo per gli infortuni sui luoghi di lavoro, con l'obiettivo di raggiungere un rafforzamento delle tecniche e degli istituti di prevenzione e migliorare l'adeguatezza degli interventi correttivi rispetto alla tipologia di infortunio;
8) a valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza volte a favorire l'interoperabilità e la piena condivisione, tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Inail, delle banche dati rilevanti ai fini delle attività di controllo, nel rispetto della disciplina relativa alla protezione dei dati personali;
9) ad effettuare una valutazione analitica della possibile relazione causale tra gli istituti del decentramento produttivo, tra cui la subfornitura, il subappalto e il distacco, da una parte, e l'eventuale abbassamento della soglia delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, dall'altra;
10) ad effettuare un costante monitoraggio e verifica dell'attuazione e della realizzazione delle misure e dei progetti relativi alla sicurezza del lavoro previsti e finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, valutando, altresì, in sede di eventuali proposte di modifica da presentare alla Commissione europea, di aumentare le risorse finanziarie da destinare alle misure e ai progetti relativi alla sicurezza e alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni sui luoghi di lavoro;
11) a promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro in riferimento ad ogni livello di istruzione e formazione, adottando iniziative di competenza volte a prevedere altresì il coinvolgimento, con apposite attività formative, delle classi docenti e l'eventuale introduzione di un insegnamento ad hoc.
(1-00179)(Testo modificato nel corso della seduta) «Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti».
La Camera,
premesso che:
1) la tragica morte dei cinque lavoratori impiegati da un'impresa appaltatrice di Rete ferroviaria italiana per la manutenzione del tratto ferroviario Milano-Torino nei pressi della stazione ferroviaria di Brandizzo (Torino), nonché gli infortuni anche mortali che si succedono ogni giorno sui luoghi di lavoro impongono l'attenzione nazionale sul tema della sicurezza del lavoro;
2) da gennaio a luglio 2023, il bilancio delle morti sul lavoro ammonta a 559 vittime, di cui 430 sui luoghi di lavoro e 129 in itinere, con una media di 80 decessi al mese;
3) nonostante i numerosi interventi normativi, ancora nel 2022 l'Inail ha registrato 1.090 incidenti mortali sul lavoro, una media di quasi tre morti al giorno, con una leggera flessione rispetto ai dati del 2021, dovuta non a meno infortuni mortali ma alla fine della pandemia. Sempre nel 2022 si è registrato un sensibile aumento degli infortuni mortali fra i più giovani, pari a 196 casi fra i 25-39enni e 22 fra gli under 20;
4) già nel discorso di giuramento alle Camere per il suo secondo mandato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ebbe la sensibilità di ricordare che il concetto di dignità della persona nelle democrazie contemporanee si declina anche azzerando «le morti sul lavoro che feriscono la società e la coscienza di ognuno di noi, perché la sicurezza del lavoro, di ogni lavoratore riguarda il valore che attribuiamo alla vita» e, come ricordato recentemente, queste morti sono dunque un «oltraggio ai valori della convivenza»;
5) il contrasto a questo grave fenomeno sociale passa dall'impegno congiunto di tutte le istituzioni del Paese, delle forze sociali ed economiche, delle organizzazioni sindacali e datoriali, dal rafforzamento delle strutture giudiziarie specializzate e da una diversa attenzione del sistema dell'informazione;
6) sul piano parlamentare si è manifestato l'intento comune a tutte le forze politiche di dotarsi in entrambi i rami del Parlamento di apposite Commissioni speciali d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che possano indagare in maniera approfondita questo fenomeno e utilizzare gli strumenti ispettivi per verificare direttamente le condizioni di sicurezza e le cause degli incidenti sui luoghi di lavoro;
7) occorre individuare un nuovo approccio strategico alla prevenzione degli infortuni sul lavoro che si traduca in azioni sul piano normativo, organizzativo, ispettivo e investigativo che tenga conto dell'emergenza creatasi, soprattutto, dopo la fine della pandemia;
8) è necessario prevedere un nuovo strumento di analisi e discussione, quale una comunicazione annuale alle Camere sullo stato della prevenzione e dell'andamento degli infortuni nei luoghi di lavoro da predisporre a cura del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da cui emergano anche gli interventi da adottare per migliorare le condizioni della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e gli orientamenti e i programmi legislativi del Governo al riguardo per l'anno in corso. Uno strumento che consentirebbe di poter tenere una apposita sessione parlamentare annuale dedicata al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, volta a migliorare il quadro normativo e organizzativo delle diverse amministrazioni competenti, nonché per favorire un costante impegno e investimento da parte di tutti gli attori interessati per il rafforzamento della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
9) un'apposita riflessione dovrà essere dedicata al tema dell'efficacia del sistema dei controlli, riservando una specifica considerazione alle indicazioni formulate con il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva (Doc. XVII, n. 7), approvato nella XVIII legislatura dalla XI Commissione nella seduta del 2 dicembre 2020, dal quale, in particolare, emerge il progressivo assottigliamento delle risorse umane destinate per tale indispensabile funzione;
10) l'obiettivo dell'azzeramento del numero degli infortuni, in particolar modo di quelli mortali, nonché delle malattie professionali, va progressivamente perseguito attraverso attività sinergiche e virtuose che attivino tutti gli strumenti disponibili (prevenzione, vigilanza, assistenza, repressione, incentivazione delle stesse buone pratiche preventive) fino all'emarginazione delle aziende che reiteratamente violino le norme di tutela della salute e della sicurezza, mediante un ampliamento dei casi di sospensione dell'attività di impresa già prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
11) nella definizione di una nuova strategia di miglioramento della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro, riveste una funzione centrale il tema della formazione continua, quale diritto universale ed esigibile da ciascun lavoratore, anche in considerazione dei costanti e travolgenti progressi della ricerca scientifica e tecnologica. A tal fine, andrà dedicata una specifica attenzione anche alla verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza del sistema di accreditamento dei soggetti che svolgono attività formative in tale ambito, con particolare riguardo per le attività di formazione a distanza sincrona e asincrona, vigilando e sanzionando i casi di attività svolti da soggetti non accreditati;
12) un lavoro sicuro non può essere un lavoro precario o regolato con contratti «pirata» firmati da organizzazioni sindacali non rappresentative, soprattutto in quei settori produttivi dove sono più alti i dati sugli infortuni, ed è dunque necessario approvare al più presto una legge sulla rappresentanza delle organizzazioni datoriali e sindacali;
13) è necessaria un'attenta vigilanza sulle conseguenze negative che potranno determinarsi sulla condizione della sicurezza sul lavoro derivanti dalla facoltà di ricorrere al subappalto a cascata;
14) è necessario un potenziamento degli uffici della procura della Repubblica, con la possibilità di avvalersi di personale specializzato, di un numero congruo di risorse, di un coordinamento a livello distrettuale e nazionale, al fine di rendere celeri le indagini nei casi di incidenti sul lavoro e per l'accertamento dei casi di malattie professionali, nonché di sezioni specializzate per i processi nella materia della sicurezza, anche al fine di scongiurare il troppo frequente decorso dei termini di prescrizione dei reati ipotizzati;
15) ogni euro speso nella sicurezza dovrebbe essere considerato, anche dal punto di vista di contabilità pubblica, come un investimento per il miglioramento della condizione dei lavoratori e per l'ammodernamento del sistema produttivo italiano,
impegna il Governo:
1) ad adottare iniziative volte a favorire il potenziamento degli organici e delle professionalità degli enti preposti ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
2) a valutare l'opportunità di adottare iniziative anche di carattere normativo volte a inserire il settore della manutenzione ferroviaria nella categoria dei lavori usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
3) ad adottare iniziative di competenza volte a introdurre disposizioni di carattere premiale in favore delle imprese che assicurino ulteriori e più salde tutele per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e a rafforzare le misure sospensive e sanzionatorie per le imprese che si rendono responsabili di violazioni in tema di sicurezza;
4) ad individuare, per quanto concerne le condizioni di fragilità che aumentano il rischio infortunistico e la morbilità professionale, le best practice in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riguardo ai principi di differenziazione e adeguatezza rispetto alla dimensione aziendale e al tipo di attività produttiva;
5) a promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro in riferimento ad ogni livello di istruzione e formazione, adottando iniziative di competenza volte a prevedere altresì il coinvolgimento, con apposite attività formative, delle classi docenti e l'eventuale introduzione di un insegnamento ad hoc, nonché verificando, d'intesa con le regioni, l'efficacia dei sistemi di accreditamento dei soggetti che operano nel campo della formazione sulla sicurezza e sulla prevenzione nei luoghi di lavoro;
6) a favorire, per quanto di competenza, l'approvazione di norme finalizzate all'istituzione della comunicazione annuale alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro da predisporre a cura del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da cui emergano anche gli interventi da adottare per migliorare le condizioni della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e gli orientamenti e i programmi legislativi del Governo al riguardo per l'anno in corso;
7) a valutare l'opportunità di inserire, nel dibattito sulla revisione del Patto di stabilità e crescita, anche il tema della valutazione degli investimenti in sicurezza sul lavoro alla stregua di quelli ambientali;
8) a prevedere le opportune misure per addivenire alla progressiva estensione della copertura Inail per quelle categorie di lavoratori attualmente esclusi, quali i vigili del fuoco o le forze di polizia;
9) ad adottare le opportune iniziative di competenza affinché vengano analizzati i dati sulla sinistrosità sul lavoro e sull'insorgenza di patologie correlate alla funzione lavorativa e sull'eventuale correlazione con la diffusione di tipologie contrattuali diverse da quella dipendente a tempo indeterminato, sulla diffusione di un'appropriata cultura della formazione e della prevenzione tra tali lavoratori, nonché a limitare, per le possibili conseguenze che potranno determinarsi sulla condizione della sicurezza sul lavoro, l'applicazione della facoltà di ricorrere al subappalto a cascata;
10) ad individuare, già in occasione della definizione del prossimo disegno di legge di bilancio, le opportune risorse finanziarie, organizzative, amministrative finalizzate al potenziamento dell'attività istruttoria degli uffici della procure della Repubblica e dei tribunali nei casi di incidenti sul lavoro e di malattie professionali, come primo passo verso la possibile istituzione di una procura nazionale e distrettuale competente nella materia antinfortunistica e attraverso la possibilità di avvalersi direttamente di personale tecnico specializzato a supporto delle indagini, così come chiesto dai sindacati, nelle audizioni parlamentari recentemente avvenute.
(1-00180) «Gribaudo, Scotto, Fossi, Laus, Sarracino, Iacono, Ghio, Ferrari, Casu».
La Camera,
premesso che:
1) la tragica morte dei cinque lavoratori impiegati da un'impresa appaltatrice di Rete ferroviaria italiana per la manutenzione del tratto ferroviario Milano-Torino nei pressi della stazione ferroviaria di Brandizzo (Torino), nonché gli infortuni anche mortali che si succedono ogni giorno sui luoghi di lavoro impongono l'attenzione nazionale sul tema della sicurezza del lavoro;
2) da gennaio a luglio 2023, il bilancio delle morti sul lavoro ammonta a 559 vittime, di cui 430 sui luoghi di lavoro e 129 in itinere, con una media di 80 decessi al mese;
3) nonostante i numerosi interventi normativi, ancora nel 2022 l'Inail ha registrato 1.090 incidenti mortali sul lavoro, una media di quasi tre morti al giorno, con una leggera flessione rispetto ai dati del 2021, dovuta non a meno infortuni mortali ma alla fine della pandemia. Sempre nel 2022 si è registrato un sensibile aumento degli infortuni mortali fra i più giovani, pari a 196 casi fra i 25-39enni e 22 fra gli under 20;
4) già nel discorso di giuramento alle Camere per il suo secondo mandato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ebbe la sensibilità di ricordare che il concetto di dignità della persona nelle democrazie contemporanee si declina anche azzerando «le morti sul lavoro che feriscono la società e la coscienza di ognuno di noi, perché la sicurezza del lavoro, di ogni lavoratore riguarda il valore che attribuiamo alla vita» e, come ricordato recentemente, queste morti sono dunque un «oltraggio ai valori della convivenza»;
5) il contrasto a questo grave fenomeno sociale passa dall'impegno congiunto di tutte le istituzioni del Paese, delle forze sociali ed economiche, delle organizzazioni sindacali e datoriali, dal rafforzamento delle strutture giudiziarie specializzate e da una diversa attenzione del sistema dell'informazione;
6) sul piano parlamentare si è manifestato l'intento comune a tutte le forze politiche di dotarsi in entrambi i rami del Parlamento di apposite Commissioni speciali d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che possano indagare in maniera approfondita questo fenomeno e utilizzare gli strumenti ispettivi per verificare direttamente le condizioni di sicurezza e le cause degli incidenti sui luoghi di lavoro;
7) occorre individuare un nuovo approccio strategico alla prevenzione degli infortuni sul lavoro che si traduca in azioni sul piano normativo, organizzativo, ispettivo e investigativo che tenga conto dell'emergenza creatasi, soprattutto, dopo la fine della pandemia;
8) è necessario prevedere un nuovo strumento di analisi e discussione, quale una comunicazione annuale alle Camere sullo stato della prevenzione e dell'andamento degli infortuni nei luoghi di lavoro da predisporre a cura del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da cui emergano anche gli interventi da adottare per migliorare le condizioni della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e gli orientamenti e i programmi legislativi del Governo al riguardo per l'anno in corso. Uno strumento che consentirebbe di poter tenere una apposita sessione parlamentare annuale dedicata al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, volta a migliorare il quadro normativo e organizzativo delle diverse amministrazioni competenti, nonché per favorire un costante impegno e investimento da parte di tutti gli attori interessati per il rafforzamento della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
9) un'apposita riflessione dovrà essere dedicata al tema dell'efficacia del sistema dei controlli, riservando una specifica considerazione alle indicazioni formulate con il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva (Doc. XVII, n. 7), approvato nella XVIII legislatura dalla XI Commissione nella seduta del 2 dicembre 2020, dal quale, in particolare, emerge il progressivo assottigliamento delle risorse umane destinate per tale indispensabile funzione;
10) l'obiettivo dell'azzeramento del numero degli infortuni, in particolar modo di quelli mortali, nonché delle malattie professionali, va progressivamente perseguito attraverso attività sinergiche e virtuose che attivino tutti gli strumenti disponibili (prevenzione, vigilanza, assistenza, repressione, incentivazione delle stesse buone pratiche preventive) fino all'emarginazione delle aziende che reiteratamente violino le norme di tutela della salute e della sicurezza, mediante un ampliamento dei casi di sospensione dell'attività di impresa già prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
11) nella definizione di una nuova strategia di miglioramento della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro, riveste una funzione centrale il tema della formazione continua, quale diritto universale ed esigibile da ciascun lavoratore, anche in considerazione dei costanti e travolgenti progressi della ricerca scientifica e tecnologica. A tal fine, andrà dedicata una specifica attenzione anche alla verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza del sistema di accreditamento dei soggetti che svolgono attività formative in tale ambito, con particolare riguardo per le attività di formazione a distanza sincrona e asincrona, vigilando e sanzionando i casi di attività svolti da soggetti non accreditati;
12) un lavoro sicuro non può essere un lavoro precario o regolato con contratti «pirata» firmati da organizzazioni sindacali non rappresentative, soprattutto in quei settori produttivi dove sono più alti i dati sugli infortuni, ed è dunque necessario approvare al più presto una legge sulla rappresentanza delle organizzazioni datoriali e sindacali;
13) è necessaria un'attenta vigilanza sulle conseguenze negative che potranno determinarsi sulla condizione della sicurezza sul lavoro derivanti dalla facoltà di ricorrere al subappalto a cascata;
14) è necessario un potenziamento degli uffici della procura della Repubblica, con la possibilità di avvalersi di personale specializzato, di un numero congruo di risorse, di un coordinamento a livello distrettuale e nazionale, al fine di rendere celeri le indagini nei casi di incidenti sul lavoro e per l'accertamento dei casi di malattie professionali, nonché di sezioni specializzate per i processi nella materia della sicurezza, anche al fine di scongiurare il troppo frequente decorso dei termini di prescrizione dei reati ipotizzati;
15) ogni euro speso nella sicurezza dovrebbe essere considerato, anche dal punto di vista di contabilità pubblica, come un investimento per il miglioramento della condizione dei lavoratori e per l'ammodernamento del sistema produttivo italiano,
impegna il Governo:
1) ad adottare iniziative volte a favorire il potenziamento degli organici e delle professionalità degli enti preposti ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
2) a valutare l'opportunità di adottare iniziative anche di carattere normativo volte a inserire il settore della manutenzione ferroviaria nella categoria dei lavori usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
3) ad adottare iniziative di competenza volte a introdurre disposizioni di carattere premiale in favore delle imprese che assicurino ulteriori e più salde tutele per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e a rafforzare le misure sospensive e sanzionatorie per le imprese che si rendono responsabili di violazioni in tema di sicurezza;
4) ad individuare, per quanto concerne le condizioni di fragilità che aumentano il rischio infortunistico e la morbilità professionale, le best practice in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riguardo ai principi di differenziazione e adeguatezza rispetto alla dimensione aziendale e al tipo di attività produttiva;
5) a promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro in riferimento ad ogni livello di istruzione e formazione, adottando iniziative di competenza volte a prevedere altresì il coinvolgimento, con apposite attività formative, delle classi docenti e l'eventuale introduzione di un insegnamento ad hoc, nonché verificando, d'intesa con le regioni, l'efficacia dei sistemi di accreditamento dei soggetti che operano nel campo della formazione sulla sicurezza e sulla prevenzione nei luoghi di lavoro;
6) a favorire, per quanto di competenza, l'approvazione di norme finalizzate all'istituzione della comunicazione annuale alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro da predisporre a cura del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
7) a valutare l'opportunità di inserire, nel dibattito sulla revisione del Patto di stabilità e crescita, anche il tema della valutazione degli investimenti in sicurezza sul lavoro alla stregua di quelli ambientali;
8) a prevedere le opportune misure per addivenire alla progressiva estensione della copertura Inail per quelle categorie di lavoratori attualmente esclusi, quali i vigili del fuoco o le forze di polizia;
(1-00180)(Testo modificato nel corso della seduta) «Gribaudo, Scotto, Fossi, Laus, Sarracino, Iacono, Ghio, Ferrari, Casu».
La Camera,
premesso che:
1) il grave problema delle morti sul lavoro rappresenta da tempo un'emergenza per il nostro Paese. Varie sono le cause che determinano gli infortuni e le morti sul lavoro. Le cause più frequenti negli incidenti mortali si devono, soprattutto, rintracciare nelle violazioni in materia di normativa sulla sicurezza sul lavoro e nella mancanza di una formazione adeguata e costante dei lavoratori, nonché nei controlli ancora insufficienti;
2) il tema della sicurezza del lavoro è affrontato nella Costituzione della Repubblica che prevede, all'articolo 41, che la libertà di impresa non può svolgersi in contrasto anche con la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. La Costituzione prevede, quindi, che ai diritti dei lavoratori corrispondano precisi obblighi in capo al datore di lavoro che si ricollegano direttamente alla salute, allo sviluppo, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana;
3) l'incidente ferroviario di Brandizzo, dove hanno perso la vita cinque operai, costituisce solo un episodio, molto grave, dei numerosi casi che si verificano ogni giorno in Italia;
4) i dati Inail riferiti all'anno 2021-2022 evidenziano un aumento delle morti sul lavoro anche in fasce d'età giovanili. In particolare, i dati Inail rilevano 559 morti nei primi sette mesi dell'anno con una media di 80 al mese (più o meno tre morti al giorno);
5) questa crescita delle morti sul lavoro dimostra la necessità di un intervento da parte di tutte le forze politiche al fine di superare un'emergenza che deve essere affrontata da tutti gli attori istituzionali con urgenza e con spirito di collaborazione. Tutti, infatti, hanno un ruolo determinante nell'assumersi la responsabilità per migliorare la sicurezza sul lavoro. Le «morti bianche» costituiscono una grave ingiustizia e il loro contrasto deve essere un obbligo morale che grava sull'intera comunità;
6) gli incidenti e i decessi sul lavoro non possono essere considerati un dato fisiologico dell'attività produttiva, ma sono, come accennato precedentemente, frutto di disapplicazione di norme o di mancati investimenti o di eccessiva compressione dei tempi o dei costi dell'organizzazione produttiva. Questa tematica dovrebbe essere oggetto di attenta valutazione per quanto riguarda l'affidamento dei lavori in subappalto da parte delle imprese. Infatti, l'esternalizzazione dei lavori per ridurre i costi e velocizzare le procedure dirette all'effettuazione dei medesimi lavori è una pratica che dovrebbe essere rivista con maggiori controlli e con misure adeguate che permettano di ridurre i rischi per i lavoratori. Infatti, risulta evidente che dove è maggiore il controllo minori sono i rischi e i pericoli. Il codice degli appalti recentemente approvato non sembra andare in questa direzione. Pertanto, appare necessaria una sua rivalutazione per permettere di superare proprio le criticità suddette che possono generare morti sul lavoro;
7) un primo punto da rilevare per superare le gravi problematiche delle morti sul lavoro è quello della mancanza dei controlli. È evidente che il fenomeno dei mancati controlli attiene anche al numero di persone che sono destinate a tale compito. Recentemente sono stati assunti 800 ispettori. La loro presa in servizio ha un'importanza fondamentale. Un numero che comunque dovrà aumentare perché, proprio attraverso la preventiva verifica della messa a norma dei luoghi di lavoro, si possono prevenire incidenti e infortuni mortali;
8) risulta necessario attivare una strategia che permetta una maggiore formazione dei lavoratori con agevolazioni fiscali per le imprese che investono in maniera rilevante in tale settore per aumentare le conoscenze dei lavoratori che sono impegnati nei processi produttivi, in modo da rendere più sicura la loro opera e in modo da garantire qualità ed efficacia nell'attività di formazione. Gli aggiornamenti per la formazione dei lavoratori devono essere mirati, in particolare sull'uso delle moderne tecnologie che controllano l'intero ciclo produttivo, rispetto al quale la diffusione di una cultura della sicurezza per mitigare e per ridurre gli infortuni e le «morti bianche» che ogni anno riguardano il nostro Paese risulta ancora insufficiente;
9) è necessario, altresì, agevolare le imprese virtuose rispettose della cultura della prevenzione e della sicurezza con l'istituzione di una patente etica che permetta anche l'accesso a incentivi e ad appalti e commesse pubbliche. Infatti, lo sforzo ad investire in salute e sicurezza deve essere premiato, affinché siano rispettate le corrette dinamiche concorrenziali e l'attività sia svolta nel rispetto del dettato costituzionale, contribuendo alla crescita sociale della nazione;
10) è poi fondamentale che i processi produttivi siano realizzati con macchinari nuovi, in modo da superare le criticità relative alla sicurezza sul lavoro dovuti ai macchinari troppo obsoleti. Ma risulta necessario anche valutare l'impatto delle nuove tecnologie sull'organizzazione e sulle condizioni di lavoro e di sicurezza, in modo da superare le criticità dovute ad un'organizzazione del lavoro in funzione della massimizzazione dei profitti. L'innovazione è, infatti, considerata uno strumento chiave per lo sviluppo e un obiettivo fondamentale per il nostro Paese. Infatti, innovazione, nuove tecnologie e nuovi processi influenzano il modo in cui si lavora e le condizioni in cui si opera. È importante, pertanto, indagare l'impatto delle nuove tecnologie, in tema di rischi e di opportunità, sull'organizzazione e sulle condizioni di lavoro, con l'obiettivo che la tecnologia sia messa al servizio del miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza. Il Parlamento europeo ha sottolineato come le piattaforme digitali monitorano e valutano le prestazioni dei propri lavoratori e questi ultimi non hanno accesso alle informazioni su come funzionano gli algoritmi, quali dati personali vengono utilizzati e in che modo il loro comportamento influisca sulle decisioni prese dai sistemi automatizzati. Il Parlamento europeo, quindi, dovrà legiferare affinché venga garantita la supervisione umana su tutti gli aspetti delle decisioni algoritmiche, in particolare su quelle decisioni che attengono in modo significativo sulle condizioni di lavoro;
11) l'insegnamento della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro dovrebbe costituire oggetto di studio, affinché fin dalla scuola si venga edotti sulle regole introdotte in attuazione dei diritti e dei doveri di tutte le parti coinvolte, con l'obiettivo di fornire ogni elemento utile alla prevenzione e alla gestione integrata dei rischi professionali. Ciò perché è necessario contribuire a formare cittadini coscienti e consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore, in modo che divengano cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole;
12) risulta necessaria anche una valutazione sull'attualità della normativa oggi in vigore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla presenza di lacune normative in relazione a specifici settori produttivi,
impegna il Governo:
1) ad adottare iniziative dirette ad aumentare l'organico di tutti gli enti preposti ai controlli in tema di sicurezza e prevenzione sul lavoro, in modo da rendere più costante e capillare il controllo nei luoghi di lavoro;
2) ad adottare iniziative di competenza volte a istituire una patente etica al fine di agevolare le imprese virtuose rispettose della cultura della prevenzione e della sicurezza che permetta alle medesime imprese l'accesso ad incentivi, appalti e commesse pubbliche;
3) a rivedere, per quanto di competenza, il sistema di aggiudicazione dei subappalti, introducendo maggiori controlli e intervenendo sulle criticità che riguardano la compressione dei tempi di lavoro e la riduzione dei costi per l'espletamento delle opere da parte delle imprese;
4) ad assicurare l'innalzamento dei livelli di formazione dei lavoratori da parte delle imprese, anche con la concessione dei benefici alle medesime imprese, con l'attivazione di continui corsi di aggiornamento che permettano una maggiore qualità ed efficienza della formazione;
5) ad agevolare, per quanto di competenza, le imprese, anche con l'attivazione di benefici fiscali, per garantire che i processi produttivi siano realizzati con macchinari nuovi in modo da superare le criticità relative alla sicurezza sul lavoro derivanti dall'utilizzo di macchinari troppo obsoleti;
6) ad adottare iniziative dirette nelle scuole per assicurare l'insegnamento della tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro affinché anche i più giovani siano edotti sulla materia di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di contribuire a formare cittadini coscienti e consapevoli dei loro diritti e doveri;
7) a favorire l'avvio di un'attività conoscitiva che permetta un'attenta analisi della normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche in ragione della diffusione delle nuove tecnologie;
8) ad adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a inserire il settore della manutenzione ferroviaria, nonché il personale di condotta ai treni, di accompagnamento ai treni, verificatore ai rotabili (treni), gli istruttori di condotta ai treni (quadri) facenti parte dell'esercizio ferroviario nella categoria dei lavori usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
9) a favorire l'interoperabilità e la piena cooperazione, tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Inail, anche prevedendo uno specifico organico di personale, al fine della condivisione delle banche dati utili alle attività di controllo, nel rispetto della disciplina relativa alla protezione dei dati personali.
(1-00181) «Soumahoro, Schullian».
La Camera,
premesso che:
1) il grave problema delle morti sul lavoro rappresenta da tempo un'emergenza per il nostro Paese. Varie sono le cause che determinano gli infortuni e le morti sul lavoro. Le cause più frequenti negli incidenti mortali si devono, soprattutto, rintracciare nelle violazioni in materia di normativa sulla sicurezza sul lavoro e nella mancanza di una formazione adeguata e costante dei lavoratori, nonché nei controlli ancora insufficienti;
2) il tema della sicurezza del lavoro è affrontato nella Costituzione della Repubblica che prevede, all'articolo 41, che la libertà di impresa non può svolgersi in contrasto anche con la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. La Costituzione prevede, quindi, che ai diritti dei lavoratori corrispondano precisi obblighi in capo al datore di lavoro che si ricollegano direttamente alla salute, allo sviluppo, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana;
3) l'incidente ferroviario di Brandizzo, dove hanno perso la vita cinque operai, costituisce solo un episodio, molto grave, dei numerosi casi che si verificano ogni giorno in Italia;
4) i dati Inail riferiti all'anno 2021-2022 evidenziano un aumento delle morti sul lavoro anche in fasce d'età giovanili. In particolare, i dati Inail rilevano 559 morti nei primi sette mesi dell'anno con una media di 80 al mese (più o meno tre morti al giorno);
5) questa crescita delle morti sul lavoro dimostra la necessità di un intervento da parte di tutte le forze politiche al fine di superare un'emergenza che deve essere affrontata da tutti gli attori istituzionali con urgenza e con spirito di collaborazione. Tutti, infatti, hanno un ruolo determinante nell'assumersi la responsabilità per migliorare la sicurezza sul lavoro. Le «morti bianche» costituiscono una grave ingiustizia e il loro contrasto deve essere un obbligo morale che grava sull'intera comunità;
6) gli incidenti e i decessi sul lavoro non possono essere considerati un dato fisiologico dell'attività produttiva, ma sono, come accennato precedentemente, frutto di disapplicazione di norme o di mancati investimenti o di eccessiva compressione dei tempi o dei costi dell'organizzazione produttiva. Questa tematica dovrebbe essere oggetto di attenta valutazione per quanto riguarda l'affidamento dei lavori in subappalto da parte delle imprese. Infatti, l'esternalizzazione dei lavori per ridurre i costi e velocizzare le procedure dirette all'effettuazione dei medesimi lavori è una pratica che dovrebbe essere rivista con maggiori controlli e con misure adeguate che permettano di ridurre i rischi per i lavoratori. Infatti, risulta evidente che dove è maggiore il controllo minori sono i rischi e i pericoli. Il codice degli appalti recentemente approvato non sembra andare in questa direzione. Pertanto, appare necessaria una sua rivalutazione per permettere di superare proprio le criticità suddette che possono generare morti sul lavoro;
7) un primo punto da rilevare per superare le gravi problematiche delle morti sul lavoro è quello della mancanza dei controlli. È evidente che il fenomeno dei mancati controlli attiene anche al numero di persone che sono destinate a tale compito. Recentemente sono stati assunti 800 ispettori. La loro presa in servizio ha un'importanza fondamentale. Un numero che comunque dovrà aumentare perché, proprio attraverso la preventiva verifica della messa a norma dei luoghi di lavoro, si possono prevenire incidenti e infortuni mortali;
8) risulta necessario attivare una strategia che permetta una maggiore formazione dei lavoratori con agevolazioni fiscali per le imprese che investono in maniera rilevante in tale settore per aumentare le conoscenze dei lavoratori che sono impegnati nei processi produttivi, in modo da rendere più sicura la loro opera e in modo da garantire qualità ed efficacia nell'attività di formazione. Gli aggiornamenti per la formazione dei lavoratori devono essere mirati, in particolare sull'uso delle moderne tecnologie che controllano l'intero ciclo produttivo, rispetto al quale la diffusione di una cultura della sicurezza per mitigare e per ridurre gli infortuni e le «morti bianche» che ogni anno riguardano il nostro Paese risulta ancora insufficiente;
9) è necessario, altresì, agevolare le imprese virtuose rispettose della cultura della prevenzione e della sicurezza con l'istituzione di una patente etica che permetta anche l'accesso a incentivi e ad appalti e commesse pubbliche. Infatti, lo sforzo ad investire in salute e sicurezza deve essere premiato, affinché siano rispettate le corrette dinamiche concorrenziali e l'attività sia svolta nel rispetto del dettato costituzionale, contribuendo alla crescita sociale della nazione;
10) è poi fondamentale che i processi produttivi siano realizzati con macchinari nuovi, in modo da superare le criticità relative alla sicurezza sul lavoro dovuti ai macchinari troppo obsoleti. Ma risulta necessario anche valutare l'impatto delle nuove tecnologie sull'organizzazione e sulle condizioni di lavoro e di sicurezza, in modo da superare le criticità dovute ad un'organizzazione del lavoro in funzione della massimizzazione dei profitti. L'innovazione è, infatti, considerata uno strumento chiave per lo sviluppo e un obiettivo fondamentale per il nostro Paese. Infatti, innovazione, nuove tecnologie e nuovi processi influenzano il modo in cui si lavora e le condizioni in cui si opera. È importante, pertanto, indagare l'impatto delle nuove tecnologie, in tema di rischi e di opportunità, sull'organizzazione e sulle condizioni di lavoro, con l'obiettivo che la tecnologia sia messa al servizio del miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza. Il Parlamento europeo ha sottolineato come le piattaforme digitali monitorano e valutano le prestazioni dei propri lavoratori e questi ultimi non hanno accesso alle informazioni su come funzionano gli algoritmi, quali dati personali vengono utilizzati e in che modo il loro comportamento influisca sulle decisioni prese dai sistemi automatizzati. Il Parlamento europeo, quindi, dovrà legiferare affinché venga garantita la supervisione umana su tutti gli aspetti delle decisioni algoritmiche, in particolare su quelle decisioni che attengono in modo significativo sulle condizioni di lavoro;
11) l'insegnamento della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro dovrebbe costituire oggetto di studio, affinché fin dalla scuola si venga edotti sulle regole introdotte in attuazione dei diritti e dei doveri di tutte le parti coinvolte, con l'obiettivo di fornire ogni elemento utile alla prevenzione e alla gestione integrata dei rischi professionali. Ciò perché è necessario contribuire a formare cittadini coscienti e consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore, in modo che divengano cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole;
12) risulta necessaria anche una valutazione sull'attualità della normativa oggi in vigore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla presenza di lacune normative in relazione a specifici settori produttivi,
impegna il Governo:
1) ad adottare iniziative dirette ad aumentare l'organico di tutti gli enti preposti ai controlli in tema di sicurezza e prevenzione sul lavoro, in modo da rendere più costante e capillare il controllo nei luoghi di lavoro;
2) a valutare l'adozione di ogni iniziativa di competenza volta a definire procedure di qualificazione delle imprese (patente a punti) in ordine al soddisfacimento dei requisiti minimi in materia di rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tenendo conto della specificità dei singoli settori merceologici;
3) ad assicurare l'innalzamento dei livelli di formazione dei lavoratori da parte delle imprese, anche con la concessione dei benefici alle medesime imprese, con l'attivazione di continui corsi di aggiornamento che permettano una maggiore qualità ed efficienza della formazione;
4) a introdurre disposizioni di carattere premiale in favore delle imprese che assicurano ulteriori e più salde tutele per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
5) ad adottare iniziative dirette nelle scuole per assicurare l'insegnamento della tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro affinché anche i più giovani siano edotti sulla materia di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di contribuire a formare cittadini coscienti e consapevoli dei loro diritti e doveri;
6) a favorire l'avvio di un'attività conoscitiva e di monitoraggio sui dati di rilievo in materia di salute sul lavoro; a favorire l'avvio di un'attività conoscitiva che permetta un'attenta analisi della normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche in ragione della diffusione delle nuove tecnologie;
7) a valutare l'opportunità di favorire l'interoperabilità e la piena cooperazione, tra l'ispettorato nazionale del lavoro e l'INAIL, delle banche dati rilevanti ai fini dell'attività di controllo, nel rispetto della disciplina relativa alla protezione dei dati personali.
(1-00181)(Testo modificato nel corso della seduta) «Soumahoro, Schullian».
La Camera,
premesso che:
1) l'incidente occorso alle ore 23 del giorno 30 agosto 2023 presso la stazione ferroviaria di Brandizzo (Torino) e la conseguente, tragica, morte di cinque lavoratori impiegati da un'impresa appaltatrice per la manutenzione del tratto ferroviario Milano-Torino costituisce solo un episodio, pur particolarmente grave, di una serie sanguinosa di decessi e infortuni che si verificano con cadenza giornaliera in danno dei lavoratori sul territorio nazionale, e a cui sono seguiti infatti altri tragici incidenti nelle ultime due settimane, tra i quali l'esplosione in una fabbrica in Abruzzo in cui hanno perso la vita tre operai, quelli che hanno causato la morte di numerosi lavoratori operanti di diversi settori e in diverse zone d'Italia (in provincia di Catanzaro, nel messinese, in provincia di Torino, a Bologna, a Napoli, a Salerno);
2) al riguardo, i dati 2021-2022 sugli infortuni pubblicati dall'INAIL ed elaborati dall'Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente evidenziano che, da gennaio a luglio 2023, il bilancio delle morti sul lavoro ammonta a 559 vittime di cui 430 in occasione di lavoro e 129 in itinere, con una media di 80 decessi al mese;
3) considerato il dato, ricavabile dai rilievi INAIL, del sensibile aumento degli infortuni mortali fra i lavoratori più giovani, che ammontano a 196 sinistri con esito fatale tra i 25 e i 39 anni e 22 tra i minori di vent'anni;
4) gli infortuni e i decessi sul luogo di lavoro o nel percorso per giungervi o allontanarsene riguardano la quasi totalità dei settori produttivi, ciascun tassello delle singole filiere volte alla commercializzazione e produzione di beni e servizi, e coinvolgono prestatori d'opera impiegati a vario titolo presso piccole e medie imprese, imprese familiari, cooperative, ma anche grandi sedi di distribuzione e produzione multinazionale;
5) è prioritario l'obiettivo dell'azzeramento del numero degli infortuni, in particolar modo di quelli mortali, nonché delle malattie professionali, da conseguire attraverso attività sinergiche e virtuose che attivino tutti gli strumenti disponibili (prevenzione, vigilanza, assistenza, repressione, incentivazione delle stesse buone pratiche preventive) fino all'emarginazione delle aziende che reiteratamente violino le norme di tutela della salute e sicurezza e, al contrario, alla valorizzazione delle imprese che assicurino una tutela rafforzata della sicurezza sul lavoro;
6) in base ai dati disponibili, circa il 38 per cento degli ispettori dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è destinato allo svolgimento di attività diverse da quella di vigilanza a causa della carenza di personale amministrativo;
7) è necessario individuare un nuovo approccio strategico alla prevenzione degli infortuni sul lavoro che si traduca in azioni sul piano normativo, organizzativo, disciplinare e culturale e che tenga conto, tra l'altro, da un lato, del principio di differenziazione delle attività economiche, e, dall'altro, dell'evoluzione del mondo del lavoro;
8) è necessario che in sede parlamentare sia svolta una valutazione analitica sull'organicità, esaustività e attualità della normativa di cui al testo unico in materia da salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla presenza di eventuali lacune normative da colmare in relazione a specifici settori produttivi;
9) il Parlamento può trarre soluzioni normative e prospettive di indirizzo politico ed amministrativo, fondate sulla valorizzazione delle acquisizioni, anche provvisorie, a cui perverranno le Commissioni parlamentari di inchiesta istituite presso entrambe le Camere in materia di condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,
impegna il Governo:
1) ad adottare iniziative volte a favorire il potenziamento degli organici e delle professionalità nonché una migliore organizzazione degli enti preposti al controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
2) a verificare la fattibilità del superamento delle attuali sovrapposizioni di competenze, in particolare tra ASL e Ispettorati territoriali del lavoro, concentrando le attività ispettive tecniche in materia di sicurezza del lavoro e il relativo personale in capo a un unico soggetto;
3) a valutare l'opportunità di adottare iniziative anche di carattere normativo volte a inserire il settore della manutenzione ferroviaria nella categoria dei lavori usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
4) ad adottare iniziative volte ad introdurre disposizioni di carattere premiale in favore delle imprese che assicurino ulteriori e più salde tutele per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e a rafforzare le misure sanzionatorie per le imprese che si rendono responsabili di violazioni in tema di sicurezza;
5) ad adottare iniziative di competenza volte a procedere alla celere implementazione del fascicolo elettronico di ogni singolo lavoratore per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a prevedere percorsi formativi premiali in punto di sicurezza del lavoro, tarati sulle caratteristiche peculiari del singoli lavoratori;
6) ad individuare, per quanto concerne le condizioni di fragilità che aumentano il rischio infortunistico e la morbilità professionale, le best practice in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riguardo ai principi di differenziazione ed adeguatezza rispetto alla dimensione aziendale e al tipo di attività produttiva;
7) a favorire l'avvio di un'attività conoscitiva sulla transizione digitale e sulle nuove tecnologie e il loro potenziale utilizzo ai fini di prevenzione generale e speciale degli infortuni sul lavoro;
8) ad individuare nuove tecniche di monitoraggio e aggiornamento, in sinergia con l'Inail, sui dati di rilievo per gli infortuni sui luoghi di lavoro, con l'obiettivo di raggiungere un rafforzamento delle tecniche e degli istituti di prevenzione e migliorare l'adeguatezza degli interventi correttivi rispetto alla tipologia di infortunio;
9) a valutare l'opportunità favorire l'interoperabilità e la piena condivisione, tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Inail, delle banche dati rilevanti ai fini delle attività di controllo, nel rispetto della disciplina relativa alla protezione dei dati personali;
10) ad effettuare una valutazione analitica della possibile relazione causale tra gli istituti del decentramento produttivo, tra cui la subfornitura, il subappalto, e il distacco, da una parte, e l'eventuale abbassamento della soglia delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, dall'altra;
11) a promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro in riferimento ad ogni livello di istruzione e formazione, adottando iniziative di competenza volte a prevedere altresì il coinvolgimento, con apposite attività formative, delle classi docenti e l'eventuale l'introduzione di un insegnamento ad hoc.
(1-00182) «D'Alessio, Richetti, Del Barba, Enrico Costa, Gadda, Grippo, Marattin, Sottanelli, Gruppioni».
La Camera,
premesso che:
1) l'incidente occorso alle ore 23 del giorno 30 agosto 2023 presso la stazione ferroviaria di Brandizzo (Torino) e la conseguente, tragica, morte di cinque lavoratori impiegati da un'impresa appaltatrice per la manutenzione del tratto ferroviario Milano-Torino costituisce solo un episodio, pur particolarmente grave, di una serie sanguinosa di decessi e infortuni che si verificano con cadenza giornaliera in danno dei lavoratori sul territorio nazionale, e a cui sono seguiti infatti altri tragici incidenti nelle ultime due settimane, tra i quali l'esplosione in una fabbrica in Abruzzo in cui hanno perso la vita tre operai, quelli che hanno causato la morte di numerosi lavoratori operanti di diversi settori e in diverse zone d'Italia (in provincia di Catanzaro, nel messinese, in provincia di Torino, a Bologna, a Napoli, a Salerno);
2) al riguardo, i dati 2021-2022 sugli infortuni pubblicati dall'INAIL ed elaborati dall'Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente evidenziano che, da gennaio a luglio 2023, il bilancio delle morti sul lavoro ammonta a 559 vittime di cui 430 in occasione di lavoro e 129 in itinere, con una media di 80 decessi al mese;
3) considerato il dato, ricavabile dai rilievi INAIL, del sensibile aumento degli infortuni mortali fra i lavoratori più giovani, che ammontano a 196 sinistri con esito fatale tra i 25 e i 39 anni e 22 tra i minori di vent'anni;
4) gli infortuni e i decessi sul luogo di lavoro o nel percorso per giungervi o allontanarsene riguardano la quasi totalità dei settori produttivi, ciascun tassello delle singole filiere volte alla commercializzazione e produzione di beni e servizi, e coinvolgono prestatori d'opera impiegati a vario titolo presso piccole e medie imprese, imprese familiari, cooperative, ma anche grandi sedi di distribuzione e produzione multinazionale;
5) è prioritario l'obiettivo dell'azzeramento del numero degli infortuni, in particolar modo di quelli mortali, nonché delle malattie professionali, da conseguire attraverso attività sinergiche e virtuose che attivino tutti gli strumenti disponibili (prevenzione, vigilanza, assistenza, repressione, incentivazione delle stesse buone pratiche preventive) fino all'emarginazione delle aziende che reiteratamente violino le norme di tutela della salute e sicurezza e, al contrario, alla valorizzazione delle imprese che assicurino una tutela rafforzata della sicurezza sul lavoro;
6) in base ai dati disponibili dell'anno 2022, circa il 38 per cento degli ispettori dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è destinato allo svolgimento di attività diverse da quella di vigilanza a causa della carenza di personale amministrativo;
7) è necessario individuare un nuovo approccio strategico alla prevenzione degli infortuni sul lavoro che si traduca in azioni sul piano normativo, organizzativo, disciplinare e culturale e che tenga conto, tra l'altro, da un lato, del principio di differenziazione delle attività economiche, e, dall'altro, dell'evoluzione del mondo del lavoro;
8) è necessario che in sede parlamentare sia svolta una valutazione analitica sull'organicità, esaustività e attualità della normativa di cui al testo unico in materia da salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla presenza di eventuali lacune normative da colmare in relazione a specifici settori produttivi;
9) il Parlamento può trarre soluzioni normative e prospettive di indirizzo politico ed amministrativo, fondate sulla valorizzazione delle acquisizioni, anche provvisorie, a cui perverranno le Commissioni parlamentari di inchiesta istituite presso entrambe le Camere in materia di condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,
impegna il Governo:
1) a favorire il potenziamento degli organici e delle professionalità nonché una migliore organizzazione;
2) a favorire il coordinamento delle attività ispettive tecniche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro tra il personale delle ASL e quello delle INL;
3) a valutare l'opportunità di adottare iniziative anche di carattere normativo volte a inserire il settore della manutenzione ferroviaria nella categoria dei lavori usuranti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
4) ad adottare iniziative volte ad introdurre disposizioni di carattere premiale in favore delle imprese che assicurino ulteriori e più salde tutele per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e a rafforzare le misure sanzionatorie per le imprese che si rendono responsabili di violazioni in tema di sicurezza;
5) ad adottare iniziative di competenza volte a procedere alla celere implementazione del fascicolo elettronico di ogni singolo lavoratore per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché a prevedere percorsi formativi premiali in punto di sicurezza del lavoro, tarati sulle caratteristiche peculiari del singoli lavoratori;
6) ad individuare, per quanto concerne le condizioni di fragilità che aumentano il rischio infortunistico e la morbilità professionale, le best practice in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riguardo ai principi di differenziazione ed adeguatezza rispetto alla dimensione aziendale e al tipo di attività produttiva;
7) a favorire l'avvio di un'attività conoscitiva sulla transizione digitale e sulle nuove tecnologie e il loro potenziale utilizzo ai fini di prevenzione generale e speciale degli infortuni sul lavoro;
8) ad individuare nuove tecniche di monitoraggio e aggiornamento, in sinergia con l'Inail, sui dati di rilievo per gli infortuni sui luoghi di lavoro, con l'obiettivo di raggiungere un rafforzamento delle tecniche e degli istituti di prevenzione e migliorare l'adeguatezza degli interventi correttivi rispetto alla tipologia di infortunio;
9) a valutare l'opportunità favorire l'interoperabilità e la piena condivisione, tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Inail, delle banche dati rilevanti ai fini delle attività di controllo, nel rispetto della disciplina relativa alla protezione dei dati personali;
10) ad effettuare una valutazione analitica della possibile relazione causale tra gli istituti del decentramento produttivo, tra cui la subfornitura, il subappalto, e il distacco, da una parte, e l'eventuale abbassamento della soglia delle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, dall'altra;
11) a promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro in riferimento ad ogni livello di istruzione e formazione, adottando iniziative di competenza volte a prevedere altresì il coinvolgimento, con apposite attività formative, delle classi docenti e l'eventuale l'introduzione di un insegnamento ad hoc.
(1-00182)(Testo modificato nel corso della seduta) «D'Alessio, Richetti, Del Barba, Enrico Costa, Gadda, Grippo, Marattin, Sottanelli, Gruppioni».
La Camera,
premesso che:
1) come noto, lo scorso 30 agosto 2023 presso la stazione ferroviaria di Brandizzo (Torino) hanno perso tragicamente la vita cinque operai addetti alla manutenzione dei binari ferroviari, alle dipendenze dell'azienda Sigifer;
2) tale drammatica vicenda si inserisce in uno scenario che vede, da gennaio a luglio 2023, 559 vittime sul lavoro, con una media di 80 decessi al mese, oltre a 344.897 denunce di infortunio, come riferiscono i dati pubblicati dall'Inail;
3) il tema della sicurezza sul lavoro è prioritario per il Governo Meloni, difatti nei mesi sono stati molteplici gli interventi in tal senso, in particolare nell'ambito del decreto lavoro (decreto-legge n. 48 del 2023) che contiene importanti misure «in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi». E da ultimo, con le misure adottate in emergenza con l'approvazione del cosiddetto «Decreto Caldo» (decreto-legge n. 98 del 2023) a tutela di specifiche categorie di lavoratori particolarmente esposte agli eventi climatici estremi;
4) ogni provvedimento sulla sicurezza è stato assunto attraverso il dialogo con le associazioni e gli Enti di categoria ascoltati nell'ambito di un tavolo tecnico sulla sicurezza presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la cui istituzione ha innanzitutto il fine di pervenire ad un'ampia riforma per modificare e aggiornare quelle norme in materia, a partire dal testo Unico sulla sicurezza, che non rispondono all'attuale ed effettivo bisogno emergente;
5) sul punto, è indispensabile aggiornare la normativa sulla sicurezza anche per rispondere ai cambiamenti del mondo del lavoro determinati in particolare dai processi di transizione, soprattutto digitale, che hanno portato ad incisive trasformazioni rispetto agli spazi e all'organizzazione lavorativi nonché alle modalità di svolgere le prestazioni. Cambiamenti che richiedono una scrupolosa valutazione dei rischi, finalizzata all'implementazione delle attività formative di qualità rivolte a tutti i soggetti coinvolti: lavoratori, datori di lavoro, coloro che svolgono funzioni di vigilanza e controllo;
6) in materia di sicurezza e salute, pur restando fondamentale anche l'apparato sanzionatorio in relazione alle violazioni della normativa di settore, questo va considerato sempre uno «strumento» secondario rispetto alle politiche di prevenzione, e in tale ottica è auspicabile offrire alle imprese ogni presidio utile per favorirne gli adempimenti verso i lavoratori;
7) le statistiche relative ai dati infortunistici dimostrano che tra le misure di prevenzione è urgente avviare un importante processo di sensibilizzazione per diffondere la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a partire dalle istituzioni scolastiche; sin dalla scuola infatti bisogna acquisire la consapevolezza di quelle regole di base introdotte per garantire il diritto di ogni lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in un ambiente sicuro e salubre e conoscere ogni elemento utile alla prevenzione e alla gestione integrata dei rischi professionali,
impegna il Governo:
1) a integrare e rafforzare le iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro nelle istituzioni scolastiche, con azioni volte a sensibilizzare, responsabilizzare, informare e formare gli studenti sulle tematiche della salute e della sicurezza sul lavoro;
2) nell'ambito delle misure finalizzate alla diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, ad adottare iniziative che favoriscano – mediante la collaborazione con le associazioni di settore – il ricorso ai cosiddetti testimonial della sicurezza, ossia coloro che hanno subito infortuni sul lavoro o malattie professionali e che, dopo aver ricevuto una specifica formazione, intervengono in attività, progetti didattici ed ogni altra iniziativa formativa ed educativa nella qualità di testimoni delle gravi conseguenze che comportano le violazioni delle norme sulla salute e sulla sicurezza, allo scopo di diffondere la cultura della prevenzione;
3) ad adottare iniziative volte a potenziare e migliorare la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza – Rls – per ridurre il disequilibrio che si riscontra nella preparazione tecnica di tali categorie di soggetti rispetto alle altre figure aziendali impegnate nel sistema di prevenzione e protezione;
4) ad adottare iniziative volte a favorire il potenziamento degli organici e delle competenze dei soggetti preposti ai controlli in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
5) a potenziare il sostegno alle iniziative di prevenzione tramite la formazione, l'informazione e la consulenza implementando gli investimenti da parte dell'Inail rispetto a quelli che attualmente mette a disposizione del tessuto produttivo del Paese;
6) a potenziare la cultura della prevenzione anche adottando iniziative di competenza volte a introdurre l'educazione alla sicurezza e salute dei lavoratori e nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica;
7) ad adottare le iniziative di competenza volte a incrementare le risorse per la ricerca scientifica «prevenzionale» su infortuni e rischi emergenti, tramite l'Inail, le università e gli altri enti di ricerca, assicurando che i risultati dei progetti completati vengano resi più agevolmente accessibili per il trasferimento al mondo produttivo e alle parti sociali;
8) ad adottare ogni iniziativa utile per promuovere nelle aziende l'implementazione di Mog-Sgsl – Sistemi di gestione della salute e sicurezza del lavoro;
9) a favorire l'instaurarsi di procedure che rendano effettivo un rapporto di cooperazione e collaborazione tra gli organi di vigilanza e le aziende, affinché, in specifiche situazioni di rischio (es. avvio di cantieri con ponteggi), attraverso delle verifiche preventive, venga accertata la conformità dei luoghi di lavoro alle norme sulla sicurezza, mettendo nelle condizioni l'azienda di riparare tempestivamente alle eventuali difformità rilevate in un'ottica di prevenzione dei rischi sul lavoro;
10) ad adottare le iniziative di competenza volte a rafforzare le misure sanzionatorie nei confronti di ogni soggetto a cui la legge attribuisce obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e che si renda artefice di gravi violazioni in materia;
11) ad adottare le iniziative di competenza volte ad introdurre disposizioni di carattere premiale in favore delle imprese che assicurino effettivamente le più salde tutele per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, compresa l'implementazione e l'adozione dei modelli organizzativi di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, la cui obbligatorietà andrebbe calibrata sulla gravità dei rischi;
12) ad adottare iniziative volte ad individuare modalità di defiscalizzazione dei costi di sicurezza sul lavoro al fine di incentivare la predisposizione dei dispositivi di protezione, soprattutto con riferimento alle piccole e medie imprese;
13) ad adottare ogni iniziativa volta a garantire l'implementazione, l'aggiornamento e la certificazione delle attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
14) ad avviare un'incisiva azione di monitoraggio e controllo nel settore della manutenzione ferroviaria rispetto alle procedure esistenti in termini di salute e sicurezza sul lavoro e alla loro effettiva attuazione e osservanza, allo scopo di assumere ogni utile iniziativa anche normativa, volta al rafforzamento delle misure di prevenzione e al contrasto di rischi sul lavoro nello specifico settore.
(1-00183) «Rizzetto, Giaccone, Tenerini, Pisano, Schifone, Nisini, Tassinari, Coppo, Giagoni, Gatta, Giovine, Caparvi, Marrocco, Malagola, Bellomo, Mascaretti, Volpi, Zurzolo, Ambrosi, Cerreto, Maerna, Gaetana Russo».